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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/06/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 858/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
HE AI Presidente
Francesco IA Ciaralli Giudice
VA CA Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Tivoli, Via Nazionale Tiburtina, n. Parte_1
197/B, presso lo studio dell'Avv. CE Mariella, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e
, elettivamente domiciliato in Tivoli, Via Nazionale Tiburtina, n. Parte_2
197/B, presso lo studio dell'Avv. CE Mariella, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Tivoli, in data 31.05.2008, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di tale Comune (Atto n. 26, Parte II, Serie A, Anno 2008), sono genitori di CE (nata in data [...]) e IA (nata in data [...]).
All'udienza del 20.05.2025, le parti hanno confermato le conclusioni congiunte, come indicate in atti, chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge dalla data dell'accordo di negoziazione assistita per la separazione del 20.10.2022.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e presso il Comune di Tivoli, in data 31.05.2008;
[...] Parte_2
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tivoli di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto
n. 26, Parte II, Serie A, Anno 2008);
3) Dispone che le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano conformi a quelle concordate dalle parti;
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 30.05.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
VA CA HE AI
N. R.G. 858/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
HE AI Presidente
Francesco IA Ciaralli Giudice
VA CA Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Tivoli, Via Nazionale Tiburtina, n. Parte_1
197/B, presso lo studio dell'Avv. CE Mariella, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e
, elettivamente domiciliato in Tivoli, Via Nazionale Tiburtina, n. Parte_2
197/B, presso lo studio dell'Avv. CE Mariella, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Tivoli, in data 31.05.2008, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di tale Comune (Atto n. 26, Parte II, Serie A, Anno 2008), sono genitori di CE (nata in data [...]) e IA (nata in data [...]).
All'udienza del 20.05.2025, le parti hanno confermato le conclusioni congiunte, come indicate in atti, chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge dalla data dell'accordo di negoziazione assistita per la separazione del 20.10.2022.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e presso il Comune di Tivoli, in data 31.05.2008;
[...] Parte_2
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tivoli di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto
n. 26, Parte II, Serie A, Anno 2008);
3) Dispone che le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano conformi a quelle concordate dalle parti;
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 30.05.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
VA CA HE AI