Articolo 2 della Legge 15 giugno 1950, n. 531
Articolo 1
Versione
15 agosto 1950
Art. 2.
Per beneficiare dell'agevolazione stabilita dall'articolo precedente, i contribuenti, quando ricorrano le condizioni richieste dall'articolo stesso, debbono presentare domanda all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, indicando e documentando il periodo di inattivita' del natante e la causa da cui questa e' derivata.
Il termine previsto nel precedente comma decorre dalla data in cui i natanti sono stati rimessi in attivita' qualora tale data sia successiva a quella dell'entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore il 15 agosto 1950