Art. 2.
Per beneficiare dell'agevolazione stabilita dall'articolo precedente, i contribuenti, quando ricorrano le condizioni richieste dall'articolo stesso, debbono presentare domanda all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, indicando e documentando il periodo di inattivita' del natante e la causa da cui questa e' derivata.
Il termine previsto nel precedente comma decorre dalla data in cui i natanti sono stati rimessi in attivita' qualora tale data sia successiva a quella dell'entrata in vigore della presente legge.
Per beneficiare dell'agevolazione stabilita dall'articolo precedente, i contribuenti, quando ricorrano le condizioni richieste dall'articolo stesso, debbono presentare domanda all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, indicando e documentando il periodo di inattivita' del natante e la causa da cui questa e' derivata.
Il termine previsto nel precedente comma decorre dalla data in cui i natanti sono stati rimessi in attivita' qualora tale data sia successiva a quella dell'entrata in vigore della presente legge.