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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 16982/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16982/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA BALTIMORA 17 TORINO presso lo studio dell'avv.
STANZIALE MICAELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
NICHELINO (TO) il 16/09/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 51 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 17.07.2011. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 25.09.2018.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 11/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che le parti Ricorrenti dichiarano che nel corso della convivenza matrimoniale hanno fissato la loro precedente ed ultima residenza in Nichelino, Via Vittorio Veneto n. 15.
DISPONE che l'alloggio coniugale e le relative pertinenze posto nello stabile di Nichelino Via Vittorio
Veneto n. 15 di proprietà esclusiva della signora rimarrà assegnato alla stessa con gli Parte_1 arredi ivi esistenti.
DISPONE l'affidamento congiunto del figlio minore, , riconoscendo reciprocamente che Persona_2 sussistono per entrambi i genitori il diritto – dovere di vigilare sulla sua educazione ed istruzione, e quindi con potestà parentale esercitata ordinariamente in via congiunta.
DISPONE che i genitori assumano di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la prole relativamente alla salute, all'istruzione, all'educazione, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre l'esercizio della responsabilità genitoriale avverrà in modo disgiunto per quanto attiene le questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il figlio minore, il quale frequenta la scuola dell'obbligo, di comune intesa manterrà la collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'attuale residenza di cui al punto 1
pagina 2 di 3 che precede, con diritto e dovere del padre, signor di vederlo e tenerlo con sé, secondo le Parte_2 seguenti modalità concordemente stabilite di cui al ricorso per la separazione consensuale.
PRENDE ATTO che, quanto agli aspetti reddituali inerenti i rapporti tra i attese le condizioni Pt_3 personali ed economiche degli stessi, i signori e danno atto di essere attualmente entrambi Pt_2 Pt_1 titolari di propri ed autonomi redditi lavorativi e quindi rinunciano reciprocamente agli obblighi di contribuzione per quanto di loro soggettivo interesse (docc. 7, 8 ric.)
DISPONE che, in ragione delle condizioni economiche e patrimoniali quivi complessivamente concordate tra le parti, il padre corrisponda entro il 5 di ciascun mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e delle spese mediche non dispensate dal SSN che dovranno essere previamente concordate dalle parti e quindi giustificate, come meglio indicate nel Protocollo d'intesa del 15/03/16 fra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino, qui richiamato integralmente, al quale i Ricorrenti fanno espresso riferimento ed il cui contenuto ciascuno di essi dichiara di conoscere integralmente.
PRENDE ATTO che, fatto salvo quanto suindicato, i Ricorrenti dichiarano di aver raggiunto idoneo accordo sia per i rapporti economici sia per quelli patrimoniali, di essere soddisfatti e tacitati e di null'altro avere quindi reciprocamente a pretendere.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16982/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA BALTIMORA 17 TORINO presso lo studio dell'avv.
STANZIALE MICAELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
NICHELINO (TO) il 16/09/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 51 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 17.07.2011. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 25.09.2018.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 11/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che le parti Ricorrenti dichiarano che nel corso della convivenza matrimoniale hanno fissato la loro precedente ed ultima residenza in Nichelino, Via Vittorio Veneto n. 15.
DISPONE che l'alloggio coniugale e le relative pertinenze posto nello stabile di Nichelino Via Vittorio
Veneto n. 15 di proprietà esclusiva della signora rimarrà assegnato alla stessa con gli Parte_1 arredi ivi esistenti.
DISPONE l'affidamento congiunto del figlio minore, , riconoscendo reciprocamente che Persona_2 sussistono per entrambi i genitori il diritto – dovere di vigilare sulla sua educazione ed istruzione, e quindi con potestà parentale esercitata ordinariamente in via congiunta.
DISPONE che i genitori assumano di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la prole relativamente alla salute, all'istruzione, all'educazione, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre l'esercizio della responsabilità genitoriale avverrà in modo disgiunto per quanto attiene le questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il figlio minore, il quale frequenta la scuola dell'obbligo, di comune intesa manterrà la collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'attuale residenza di cui al punto 1
pagina 2 di 3 che precede, con diritto e dovere del padre, signor di vederlo e tenerlo con sé, secondo le Parte_2 seguenti modalità concordemente stabilite di cui al ricorso per la separazione consensuale.
PRENDE ATTO che, quanto agli aspetti reddituali inerenti i rapporti tra i attese le condizioni Pt_3 personali ed economiche degli stessi, i signori e danno atto di essere attualmente entrambi Pt_2 Pt_1 titolari di propri ed autonomi redditi lavorativi e quindi rinunciano reciprocamente agli obblighi di contribuzione per quanto di loro soggettivo interesse (docc. 7, 8 ric.)
DISPONE che, in ragione delle condizioni economiche e patrimoniali quivi complessivamente concordate tra le parti, il padre corrisponda entro il 5 di ciascun mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e delle spese mediche non dispensate dal SSN che dovranno essere previamente concordate dalle parti e quindi giustificate, come meglio indicate nel Protocollo d'intesa del 15/03/16 fra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino, qui richiamato integralmente, al quale i Ricorrenti fanno espresso riferimento ed il cui contenuto ciascuno di essi dichiara di conoscere integralmente.
PRENDE ATTO che, fatto salvo quanto suindicato, i Ricorrenti dichiarano di aver raggiunto idoneo accordo sia per i rapporti economici sia per quelli patrimoniali, di essere soddisfatti e tacitati e di null'altro avere quindi reciprocamente a pretendere.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3