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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23707/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23707/2022
avente per oggetto: separazione personale
promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. MEREGAGLIA ALESSANDRO, Parte_1 presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. CATTINELLI LUCA, presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 11.10.2024.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
CHIERI il 25/06/2021.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 13/12/2022, chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione Controparte_1 personale, formulando le proprie difese.
Avanti al Presidente del Tribunale, la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e, con ordinanza del 07.04.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, assumendo i provvedimenti provvisori e urgenti.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano e dichiaravano di aver raggiunto un accordo. Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190
c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., Controparte_1
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate: DÀ ATTO che i coniugi concordano che, a titolo di definitiva regolamentazione ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro esistente, il sig. ha corrisposto alla sig.ra Controparte_1 [...]
a titolo di liquidazione una tantum l'importo di 28.000,00. Con la corresponsione Parte_1 del suddetto importo, nulla sarà più dovuto dal sig. nei confronti della sig.ra e, pertanto, CP_1 Pt_1
a far data dal mese di luglio 2024 verrà automaticamente meno il versamento da parte del sig. CP_1 del contributo al mantenimento di euro 300,00 previamente disposto dal Presidente in via provvisoria;
la sig.ra , ricevuta tal somma, nulla avrà più a pretendere dal punto di vista patrimoniale e non Pt_1 patrimoniale dal marito, connesso e non connesso ai rapporti intercorsi tra le parti, nessuno escluso, sia nell'ambito del giudizio di separazione odierno, sia nel ricorso di divorzio a domanda congiunta che verrà depositato, fatta eccezione per l'importo di € 1.000,00 oltre 15%, IVA e CPA a titolo di spese legali liquidate nella sentenza del 23.05.2024 del procedimento penale RG 14429/2022 RGNR
a carico del sig. ; allo stesso modo il sig. stante l'accettazione da parte della sig.ra CP_1 CP_1 Pt_1 della somma una tantum di cui sopra e stante le rinunce di cui sopra da parte della medesima nulla avrà più a sua volta a pretendere dal punto di vista patrimoniale e non patrimoniale dalla moglie, connesso e non connesso ai rapporti intercorsi tra le parti, nessuno escluso, sia nell'ambito del giudizio di separazione odierno, sia nel ricorso di divorzio a domanda congiunta che verrà depositato.
DÀ ATTO che i Sig.ri e , con l'esatto adempimento delle condizioni di cui sopra e che CP_1 Pt_1 precedono, dichiarano di aver risolto ogni questione di carattere economico tra di loro esistente, di essere entrambi autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o ragione.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29.11.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23707/2022
avente per oggetto: separazione personale
promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. MEREGAGLIA ALESSANDRO, Parte_1 presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. CATTINELLI LUCA, presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 11.10.2024.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
CHIERI il 25/06/2021.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 13/12/2022, chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione Controparte_1 personale, formulando le proprie difese.
Avanti al Presidente del Tribunale, la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e, con ordinanza del 07.04.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, assumendo i provvedimenti provvisori e urgenti.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano e dichiaravano di aver raggiunto un accordo. Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190
c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., Controparte_1
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate: DÀ ATTO che i coniugi concordano che, a titolo di definitiva regolamentazione ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro esistente, il sig. ha corrisposto alla sig.ra Controparte_1 [...]
a titolo di liquidazione una tantum l'importo di 28.000,00. Con la corresponsione Parte_1 del suddetto importo, nulla sarà più dovuto dal sig. nei confronti della sig.ra e, pertanto, CP_1 Pt_1
a far data dal mese di luglio 2024 verrà automaticamente meno il versamento da parte del sig. CP_1 del contributo al mantenimento di euro 300,00 previamente disposto dal Presidente in via provvisoria;
la sig.ra , ricevuta tal somma, nulla avrà più a pretendere dal punto di vista patrimoniale e non Pt_1 patrimoniale dal marito, connesso e non connesso ai rapporti intercorsi tra le parti, nessuno escluso, sia nell'ambito del giudizio di separazione odierno, sia nel ricorso di divorzio a domanda congiunta che verrà depositato, fatta eccezione per l'importo di € 1.000,00 oltre 15%, IVA e CPA a titolo di spese legali liquidate nella sentenza del 23.05.2024 del procedimento penale RG 14429/2022 RGNR
a carico del sig. ; allo stesso modo il sig. stante l'accettazione da parte della sig.ra CP_1 CP_1 Pt_1 della somma una tantum di cui sopra e stante le rinunce di cui sopra da parte della medesima nulla avrà più a sua volta a pretendere dal punto di vista patrimoniale e non patrimoniale dalla moglie, connesso e non connesso ai rapporti intercorsi tra le parti, nessuno escluso, sia nell'ambito del giudizio di separazione odierno, sia nel ricorso di divorzio a domanda congiunta che verrà depositato.
DÀ ATTO che i Sig.ri e , con l'esatto adempimento delle condizioni di cui sopra e che CP_1 Pt_1 precedono, dichiarano di aver risolto ogni questione di carattere economico tra di loro esistente, di essere entrambi autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o ragione.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29.11.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.