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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/06/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione Civile
&&&&&&
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 3625 \2018
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
(e per esso in surroga i coniugi C.F._1 CP_1
e giusta memoria del 10.9.20),
[...] Controparte_2 [...]
, , , Pt_2 Parte_3 CP_3 Controparte_4 [...]
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e , rappresentati e difesi dall'Avv. RUSSO
[...] Parte_8
PIERA , attori,
CONTRO
, in persona del suo LP PT, VIA CONTE DI Controparte_5
TORINO, 523 MESSINA, C.F. , rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avv. SINDONA ANTONIO, convenuto.
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. . PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni, così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con Atto di citazione del 2.7.18 gli attori premettevano ed in buona parte documentavano: di essere proprietari di unità immobiliari facenti parte del convenuto, composto da due distinte scale AC e CP_5
B; a seguito di modifica strutturale apportata dal Sig. , che Persona_1
trasformava il suo piano attico in abitazione, l'assemblea conferiva incarico ad un tecnico di fiducia per redigere nuove tabelle millesimali, nell'ottica di garantire buono rapporti tra condomini;
nel corso della riunione del 29.12.17 l'assemblea, considerato che il aveva Per_1
accesso da dette utilizzate due scale, deliberava all'unanimità che il predetto dovesse partecipare alle relative spese della misura del 100% per entrambe le scale, con l'invito al tecnico di adeguare in tal senso le tabelle millesimali;
l'approvazione delle stesse sarebbe avvenuta previa trasmissione a cura dell'amministratore Rag. e ratifica da parte CP_6 dell'assemblea; con all'uopo convocazione per il 15.2.18, nel corso della quale però emergeva discrasia tra quanto deciso all'unanimità a detta assemblea del 29.12.17 e la modalità di ripartizione proposta dal professionista incaricato, il quale sosteneva che al era corretto Per_1
attribuire il 50% del volume convenzionale per ogni scala;
a questo alcuni condomini decidevano di sovvertire il proprio orientamento, deliberando a maggioranza di attribuire l'unità immobiliare del Per_1
per il 100% alla sola scala A;
nella confusione, l'assemblea veniva contestualmente rinviata al 10.3.19, con il seguente ordine del giorno: approvazione tabelle millesimali;
esame preventivi per l'elaborazione dei computi metrici per i lavori di rifacimento facciate e balconi;
varie ed eventuali;
in data 9.3.18 il Rag. nell'inviare ai condomini il CP_6
verbale del 15.2.18, comunicava che si vedeva costretto a rinviare la convocazione al 24.3.18, non essendo allo stato in possesso degli elaborati relativi alle nuove tabelle;
nonostante tale comunicazione,
l'amministratore apprendeva che i condomini facenti parte della scala
A e di alcune botteghe, nonchè una NA della scala B, si riunivano arbitrariamente in data 10.3.18, deliberando quanto riportato nel prodotto all. 4, e cioè di approvare le tabelle, dando incarico all'amministratore di provvedere alla trasmissione dei nuovi elaborati a tutti i condomini;
si approvava inoltre l'esclusione della NA
, proprietaria di. un immobile posto al piano terra, dalla CP_7
partecipazione alle spese di scale ed ascensore;
l'amministratore in data
15.3.18 trasmetteva agli assenti il verbale, ribadendo di aver comunicato ai condomini il rinvio dell'assemblea al successivo 24.3.18, nel corso della quale a maggioranza dei millesimi si confermava la delibera del 10.3.18; con istanza di mediazione del 4.5.18 gli attori impugnavano le delibere del 15.2.18, 10.3.18 e 24.3.18, ritenendole illegittime, notiziando in proposito l'amministratore pro tempore;
in data 7.6.18 il regolarmente chiamato in mediazione CP_5
rifiutava di parteciparvi, con correlativo verbale negativo. Gli attori argomentavano quindi la nullità di dette tre deliberazioni, chiedendo al
Tribunale voler: preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva delle stesse delibere impugnate;
dichiarare nulle o inesistenti le medesime,
o comunque annullandole.
Il condominio si costituiva con comparsa del 6.12.18, contestando i definiti confusionari avversi assunti, sostenendo che il CP_5 ampliato il proprio immobile, ha deciso di annettere lo stesso Per_1
alla attuale scala A, originariamente prevista come scala B ed opposta a quella degli attori, utilizzando da allora i servizi scale, ascensore ed energia elettrica. Nella terrazza Gattuso insisteva altresì una piccola costruzione contenente i motori dell'ascensore, con un piccolo accesso alla terrazza Gattuso, attraverso il quale potrebbe anche risalire la scala degli attori, accedendo al locale motori e quindi nel proprio appartamento attraverso la terrazza. Così esplicitata l'effettiva consistenza dello stato dei luoghi, il faceva presente che CP_5
sin dagli inizi degli anni '90, attico in questione è stato arbitrariamente annesso alla scala degli attori, che hanno dunque beneficiato nel tempo della quota condominiale slegata dall'uso effettivo della scala da parte del , ma tollerando i proprietari della scala A l'uso del bene da Per_1
parte del medesimo, senza avere alcuna remunerazione. Per porre rimedio a tale e simili situazioni, l'assemblea conferiva mandato all'Ing. per la redazione delle nuove e corrette tabelle Controparte_8
millesimali. Nella riunione del 29.12.17, soprattutto per la pressione degli attori che rifiutavano di perdere una quota condominiale,
l'assemblea decideva all'unanimità di. porre a carico del il Per_1
100% delle spese relative ad entrambe le scale. Successivamente poicchè il tecnico incaricato evidenziava che non potevasi raddoppiare le voci di spesa, all'assemblea del 15.2.18 hanno votato con la maggioranza di 636,480 mill, il criterio di ripartizione alla sola scala A, in maniera uniforme e coerente allo stato dei luoghi e così come venutosi a creare dai primi anni '90, differendo l'approvazione alla successiva riunione del 10.3.18. Nel contesto ha palesato comportamenti ambigui, non presentandosi neppure alla data del 10 marzo e soprattutto non riferendo alcunchè in merito alle convocazioni e consegnando solo un giorno prima le tabelle redatte dall'Ing. CP_8
I condomini presenti hanno ugualmente proceduto “pur nella totale incertezza in merito alla regolarità” dell'assemblea, approvando con la maggioranza di 569,690 mill.,le nuove tabelle millesimali, convocando una nuova riunione per il 24.3.18 per la ratifica secondo legge, con qui approvazione con la maggioranza qualificata di 580,136 mill.. In diritto sosteneva l'inammissibilità delle impugnazioni delle delibere assembleari per tardività (stante che l'impugnativa era proposta trascorsi i 30 gg. di legge) trattandosi allorpiù di atti annullabili e non nulli, e comunque la loro piena legittimità. In ogni caso l'opposizione ad una delle tre non poteva sanare il decorso del termine per le altre. Il
chiedeva quindi al Tribunale voler rigettare totalmente o CP_5
parzialmente l'impugnazione ex adverso, confermando nel merito tutte le delibere impugnate.
In esito alla prima udienza del 22.1.19, con provvedimento depositato il 25.1.19 questo got rigettava la richiesta di sospensiva
(sostanzialmente per la situazione di “stallo” che si sarebbe creato nella gestione del condominio ove accolta la sospensiva in ordine a tre deliberazioni), concedendo i chiesti termini ex art. 183 comma 6 cpc, con il deposito da parte istante di memoria istruttoria (di articolazione prova per testi ed ove ritenuto di CTU). In esito alla successiva del
22.10.19, con provvedimento depositato il 30.10.19 venivano ammesse le dedotte prove testimoniali, diretta e contraria. L'udienza originariamente fissata per l'assunzione del 29.11.23 veniva rinviata al
24.9.24 al 24.9.24, stante il comunicato impedimento del teste, così procedendosi a detta ultima udienza, in esito alla quale e dopo interlocuzioni veniva -motivatamente- fissata l'odierna udienza di precisazione conclusioni, discussione e decisione del giudizio ex art. 281 sexies cpc.
In punto di decisione, si tiene di dover respingere la proposta impugnativa, con la compensazione delle spese per le ragioni di cui di seguito. Quanto alla difesa principale di parte convenuta in ordine alla tardività dell'impugnativa (o meglio impugnative) va detto che la questione, già oggetto di un acceso contrasto giurisprudenziale, risulta risolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4806\05 (con successive conferme), con la quale si è statuito che sono da “qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrarie all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto”. Di contro, sono da “qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto”.
Nel caso di specie si ritiene che si controverte in detta seconda ipotesi, con l'impugnativa che andava quindi proposta entro 30 gg, posto che comunque non si incide su diritti individuali sulle cose o servizi comuni, ma semmai sulla sopportazione dei correlativi costi. Ciò chiarito e condiviso risulta per tabulas, giusta produzione cartacea, che a fronte degli atti deliberativi del 15.2.18 – 10.3.18 e 24.3.18, l'istanza di mediazione è del 2\4-5-18, quindi oltre i 30 gg. ex lege. Del chè la tardività dell'impugnativa, circostanza questa che esime dalla completa trattazione in punto di merito delle difese di parte istante, potendosi anche decidere in base al principio della c.d. “ragione più liquida”. E fermo restando peraltro che con la deliberazione, affermata regolarmente convocata, del 24.3.18 si è comunque proceduto all'approvazione\ratifica dell'atto assembleare di che trattasi. Va da sé che anche a voler considerare esaustivo l'articolato di prova attorea giusta memoria del 20.9.19, con l'audizione all'udienza del 24.9.24 dell'amministratore di allora Rag. , la sostanza delle cose non CP_6
cambia. Con lo stesso teste che comunque sottolinea la non linearità della convocazione per l'adunanza del 10.3.18 (essendo stato
“scavalcato”, e detenendo peraltro egli il registro ufficiale delle adunanze), circostanza in pratica ammessa dal condominio, riportandosi in comparsa “pur nella totale incertezza in merito alla regolarità” della sessione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si ritiene però giusto ed equo compensarle, stante la eventuale astratta possibilità di definizione di qualche ragione di merito e precipuamente per quanto sottolineato come sopra dal teste ed “ammesso” dal in CP_5
ordine alla convocazione dell'assemblea del 10.3.18.
PQM
Il Tribunale, in persona del sottoscritto GOT, sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dagli attori , nei confronti del convenuto, ogni diversa istanza, CP_5
difesa e deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1-rigetta la domanda attrice, per le causali svolte;
3-compensa le spese di liti.
Così deciso in Messina al termine della Camera di Consiglio del
26.6.25, in calce all'udeinza.
IL GOT
&&&&&&
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 3625 \2018
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
(e per esso in surroga i coniugi C.F._1 CP_1
e giusta memoria del 10.9.20),
[...] Controparte_2 [...]
, , , Pt_2 Parte_3 CP_3 Controparte_4 [...]
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e , rappresentati e difesi dall'Avv. RUSSO
[...] Parte_8
PIERA , attori,
CONTRO
, in persona del suo LP PT, VIA CONTE DI Controparte_5
TORINO, 523 MESSINA, C.F. , rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avv. SINDONA ANTONIO, convenuto.
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. . PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni, così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con Atto di citazione del 2.7.18 gli attori premettevano ed in buona parte documentavano: di essere proprietari di unità immobiliari facenti parte del convenuto, composto da due distinte scale AC e CP_5
B; a seguito di modifica strutturale apportata dal Sig. , che Persona_1
trasformava il suo piano attico in abitazione, l'assemblea conferiva incarico ad un tecnico di fiducia per redigere nuove tabelle millesimali, nell'ottica di garantire buono rapporti tra condomini;
nel corso della riunione del 29.12.17 l'assemblea, considerato che il aveva Per_1
accesso da dette utilizzate due scale, deliberava all'unanimità che il predetto dovesse partecipare alle relative spese della misura del 100% per entrambe le scale, con l'invito al tecnico di adeguare in tal senso le tabelle millesimali;
l'approvazione delle stesse sarebbe avvenuta previa trasmissione a cura dell'amministratore Rag. e ratifica da parte CP_6 dell'assemblea; con all'uopo convocazione per il 15.2.18, nel corso della quale però emergeva discrasia tra quanto deciso all'unanimità a detta assemblea del 29.12.17 e la modalità di ripartizione proposta dal professionista incaricato, il quale sosteneva che al era corretto Per_1
attribuire il 50% del volume convenzionale per ogni scala;
a questo alcuni condomini decidevano di sovvertire il proprio orientamento, deliberando a maggioranza di attribuire l'unità immobiliare del Per_1
per il 100% alla sola scala A;
nella confusione, l'assemblea veniva contestualmente rinviata al 10.3.19, con il seguente ordine del giorno: approvazione tabelle millesimali;
esame preventivi per l'elaborazione dei computi metrici per i lavori di rifacimento facciate e balconi;
varie ed eventuali;
in data 9.3.18 il Rag. nell'inviare ai condomini il CP_6
verbale del 15.2.18, comunicava che si vedeva costretto a rinviare la convocazione al 24.3.18, non essendo allo stato in possesso degli elaborati relativi alle nuove tabelle;
nonostante tale comunicazione,
l'amministratore apprendeva che i condomini facenti parte della scala
A e di alcune botteghe, nonchè una NA della scala B, si riunivano arbitrariamente in data 10.3.18, deliberando quanto riportato nel prodotto all. 4, e cioè di approvare le tabelle, dando incarico all'amministratore di provvedere alla trasmissione dei nuovi elaborati a tutti i condomini;
si approvava inoltre l'esclusione della NA
, proprietaria di. un immobile posto al piano terra, dalla CP_7
partecipazione alle spese di scale ed ascensore;
l'amministratore in data
15.3.18 trasmetteva agli assenti il verbale, ribadendo di aver comunicato ai condomini il rinvio dell'assemblea al successivo 24.3.18, nel corso della quale a maggioranza dei millesimi si confermava la delibera del 10.3.18; con istanza di mediazione del 4.5.18 gli attori impugnavano le delibere del 15.2.18, 10.3.18 e 24.3.18, ritenendole illegittime, notiziando in proposito l'amministratore pro tempore;
in data 7.6.18 il regolarmente chiamato in mediazione CP_5
rifiutava di parteciparvi, con correlativo verbale negativo. Gli attori argomentavano quindi la nullità di dette tre deliberazioni, chiedendo al
Tribunale voler: preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva delle stesse delibere impugnate;
dichiarare nulle o inesistenti le medesime,
o comunque annullandole.
Il condominio si costituiva con comparsa del 6.12.18, contestando i definiti confusionari avversi assunti, sostenendo che il CP_5 ampliato il proprio immobile, ha deciso di annettere lo stesso Per_1
alla attuale scala A, originariamente prevista come scala B ed opposta a quella degli attori, utilizzando da allora i servizi scale, ascensore ed energia elettrica. Nella terrazza Gattuso insisteva altresì una piccola costruzione contenente i motori dell'ascensore, con un piccolo accesso alla terrazza Gattuso, attraverso il quale potrebbe anche risalire la scala degli attori, accedendo al locale motori e quindi nel proprio appartamento attraverso la terrazza. Così esplicitata l'effettiva consistenza dello stato dei luoghi, il faceva presente che CP_5
sin dagli inizi degli anni '90, attico in questione è stato arbitrariamente annesso alla scala degli attori, che hanno dunque beneficiato nel tempo della quota condominiale slegata dall'uso effettivo della scala da parte del , ma tollerando i proprietari della scala A l'uso del bene da Per_1
parte del medesimo, senza avere alcuna remunerazione. Per porre rimedio a tale e simili situazioni, l'assemblea conferiva mandato all'Ing. per la redazione delle nuove e corrette tabelle Controparte_8
millesimali. Nella riunione del 29.12.17, soprattutto per la pressione degli attori che rifiutavano di perdere una quota condominiale,
l'assemblea decideva all'unanimità di. porre a carico del il Per_1
100% delle spese relative ad entrambe le scale. Successivamente poicchè il tecnico incaricato evidenziava che non potevasi raddoppiare le voci di spesa, all'assemblea del 15.2.18 hanno votato con la maggioranza di 636,480 mill, il criterio di ripartizione alla sola scala A, in maniera uniforme e coerente allo stato dei luoghi e così come venutosi a creare dai primi anni '90, differendo l'approvazione alla successiva riunione del 10.3.18. Nel contesto ha palesato comportamenti ambigui, non presentandosi neppure alla data del 10 marzo e soprattutto non riferendo alcunchè in merito alle convocazioni e consegnando solo un giorno prima le tabelle redatte dall'Ing. CP_8
I condomini presenti hanno ugualmente proceduto “pur nella totale incertezza in merito alla regolarità” dell'assemblea, approvando con la maggioranza di 569,690 mill.,le nuove tabelle millesimali, convocando una nuova riunione per il 24.3.18 per la ratifica secondo legge, con qui approvazione con la maggioranza qualificata di 580,136 mill.. In diritto sosteneva l'inammissibilità delle impugnazioni delle delibere assembleari per tardività (stante che l'impugnativa era proposta trascorsi i 30 gg. di legge) trattandosi allorpiù di atti annullabili e non nulli, e comunque la loro piena legittimità. In ogni caso l'opposizione ad una delle tre non poteva sanare il decorso del termine per le altre. Il
chiedeva quindi al Tribunale voler rigettare totalmente o CP_5
parzialmente l'impugnazione ex adverso, confermando nel merito tutte le delibere impugnate.
In esito alla prima udienza del 22.1.19, con provvedimento depositato il 25.1.19 questo got rigettava la richiesta di sospensiva
(sostanzialmente per la situazione di “stallo” che si sarebbe creato nella gestione del condominio ove accolta la sospensiva in ordine a tre deliberazioni), concedendo i chiesti termini ex art. 183 comma 6 cpc, con il deposito da parte istante di memoria istruttoria (di articolazione prova per testi ed ove ritenuto di CTU). In esito alla successiva del
22.10.19, con provvedimento depositato il 30.10.19 venivano ammesse le dedotte prove testimoniali, diretta e contraria. L'udienza originariamente fissata per l'assunzione del 29.11.23 veniva rinviata al
24.9.24 al 24.9.24, stante il comunicato impedimento del teste, così procedendosi a detta ultima udienza, in esito alla quale e dopo interlocuzioni veniva -motivatamente- fissata l'odierna udienza di precisazione conclusioni, discussione e decisione del giudizio ex art. 281 sexies cpc.
In punto di decisione, si tiene di dover respingere la proposta impugnativa, con la compensazione delle spese per le ragioni di cui di seguito. Quanto alla difesa principale di parte convenuta in ordine alla tardività dell'impugnativa (o meglio impugnative) va detto che la questione, già oggetto di un acceso contrasto giurisprudenziale, risulta risolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4806\05 (con successive conferme), con la quale si è statuito che sono da “qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrarie all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto”. Di contro, sono da “qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto”.
Nel caso di specie si ritiene che si controverte in detta seconda ipotesi, con l'impugnativa che andava quindi proposta entro 30 gg, posto che comunque non si incide su diritti individuali sulle cose o servizi comuni, ma semmai sulla sopportazione dei correlativi costi. Ciò chiarito e condiviso risulta per tabulas, giusta produzione cartacea, che a fronte degli atti deliberativi del 15.2.18 – 10.3.18 e 24.3.18, l'istanza di mediazione è del 2\4-5-18, quindi oltre i 30 gg. ex lege. Del chè la tardività dell'impugnativa, circostanza questa che esime dalla completa trattazione in punto di merito delle difese di parte istante, potendosi anche decidere in base al principio della c.d. “ragione più liquida”. E fermo restando peraltro che con la deliberazione, affermata regolarmente convocata, del 24.3.18 si è comunque proceduto all'approvazione\ratifica dell'atto assembleare di che trattasi. Va da sé che anche a voler considerare esaustivo l'articolato di prova attorea giusta memoria del 20.9.19, con l'audizione all'udienza del 24.9.24 dell'amministratore di allora Rag. , la sostanza delle cose non CP_6
cambia. Con lo stesso teste che comunque sottolinea la non linearità della convocazione per l'adunanza del 10.3.18 (essendo stato
“scavalcato”, e detenendo peraltro egli il registro ufficiale delle adunanze), circostanza in pratica ammessa dal condominio, riportandosi in comparsa “pur nella totale incertezza in merito alla regolarità” della sessione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si ritiene però giusto ed equo compensarle, stante la eventuale astratta possibilità di definizione di qualche ragione di merito e precipuamente per quanto sottolineato come sopra dal teste ed “ammesso” dal in CP_5
ordine alla convocazione dell'assemblea del 10.3.18.
PQM
Il Tribunale, in persona del sottoscritto GOT, sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dagli attori , nei confronti del convenuto, ogni diversa istanza, CP_5
difesa e deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1-rigetta la domanda attrice, per le causali svolte;
3-compensa le spese di liti.
Così deciso in Messina al termine della Camera di Consiglio del
26.6.25, in calce all'udeinza.
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