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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 925/2022
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Parte_1 C.F._1
Lidonnici e Jessica Giovinazzi giusta procura in atti
opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), in nome e per conto di CP_1 P.IVA_1
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Clara Gualtieri giusta Controparte_2 P.IVA_2
procura in atti
opposta
Il Giudice
scaduto il termine del 7.1.2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c..
Crotone, 8 gennaio 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe
Cilardi, ha pronunciato ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa n. 925/2022 R.G.
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Parte_1 C.F._1
Lidonnici e Jessica Giovinazzi giusta procura in atti
opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), in nome e per conto di CP_1 P.IVA_1
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Clara Gualtieri giusta Controparte_2 P.IVA_2
procura in atti
opposta
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7 gennaio
2025.
FATTO E DIRITTO
1. Nei limiti di quanto strettamente ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132
c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
2 1.1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Lo scrivente ritiene che tale principio di diritto debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies 127-ter e c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a presidiare il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal c.d. correttivo
, d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire CP_3
l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
2. Venendo alla presente fattispecie, si controverte del credito di € 27.142,00, oltre accessori, vantato dalla in nome e per conto della e derivante dal contratto di CP_1 Controparte_2
finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato il 24.3.2009 tra Parte_1
e la Euro TA S.p.A. (NDG 694819 - cod. pratica C472437).
Ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento per l'importo suddetto (decreto n. 239/2022 emesso dal Tribunale di Crotone nel proc. n. 427/2022 R.G.) ed esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, l'ingiunto ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo il disconoscimento delle firme apposte sul contratto di finanziamento e l'inesistenza del rapporto negoziale;
ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, col favore delle spese di lite, in distrazione.
3 Instaurato il contraddittorio, con comparsa si è costituita la in nome e per conto della CP_1
la quale: preliminarmente, ha dedotto l'inammissibilità del disconoscimento Controparte_2
effettuato stante la parziale esecuzione del contratto in oggetto e, in via subordinata, ha formulato istanza di verificazione;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna ex art. 96 c.p.c., vinte le spese di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (ord. del 7.12.2022), la causa è stata istruita documentalmente e, assegnata allo scrivente, è stata decisa ex artt. 281-sexies e 127-ter
c.p.c. con concessione dei termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
4. Passando al merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
Deve anzitutto richiamarsi la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr., tra tante, Cass. civ., n. 12765 del 2007).
La giurisprudenza di merito ha ribadito, inoltre, che “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto, in quanto attore sostanziale”
(Trib. Roma n. 1434/2015) e che “in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, perciò parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (Trib. Arezzo n. 34/2017).
Il giudizio di opposizione ha, dunque, per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena.
4 In parole povere, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
5. Applicando tali coordinate al caso di specie, va detto che si è raggiunta la prova del rapporto dedotto e dell'esistenza del credito.
Ed invero, a sostegno della pretesa creditoria e per quanto di rilievo a fronte della spiegata opposizione, la ha versato in atti il contratto di finanziamento per cui è causa (doc. 3 fasc. CP_1
mon.), la certificazione del credito ai sensi dell'art. 50 t.u.b., da cui si evince la quantificazione degli insoluti maturati, al netto dei versamenti parziali (doc. 4 fasc. mon.) nonché la documentazione recante la situazione debitoria dell'opponente (doc. 2 comparsa di costituzione).
La società opposta ha dunque correttamente adempiuto all'onere della prova su di essa gravante, in qualità di attrice in senso sostanziale, in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito vantato, fornendo piena prova scritta del credito, nel rispetto di quanto statuito dalle Sezioni Unite sul punto:
"il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (Cass. civ.
Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Di converso, l'opponente non ha offerto né la prova di ulteriori pagamenti, né altri elementi di prova idonei ad infirmare l'attendibilità dei documenti avversi.
Ed invero, quanto al disconoscimento da costui effettuato, in uno con le argomentazioni già espresse dal Tribunale e a cui si rinvia per relationem (cfr. ordinanze dep.
7.12.2022 e 8.10.2023), occorre evidenziare, con carattere assorbente, che secondo l'orientamento consolidato e costante della giurisprudenza di legittimità (Cass.: n. 2242 del 1972, n. 18768 del 2004, n. 3690 del 2006, n. 22460 del 2017) il disconoscimento di una scrittura privata non può essere esperito nei confronti di un contratto parzialmente eseguito, poiché l'esecuzione, seppur parziale, di un contratto ne produce il riconoscimento tacito, quando lo stesso abbia avuto un principio d'esecuzione da parte del debitore.
Il pagamento di alcune rate del finanziamento costituisce una tipica ipotesi di esecuzione volontaria parziale del contratto di finanziamento, che avendo avuto un principio di esecuzione produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, escludendo così la necessità di procedere alla sua verificazione e rendendo privo di effetti il disconoscimento operato in sede giudiziale, avendo l'opponente, seppur parzialmente, onorato il debito assunto con la società finanziaria.
5 Sicché la parte che intenda avvalersi del documento, a seguito dell'avvenuto disconoscimento fatto in sede giudiziale della scrittura privata, non è neppure tenuta a proporre l'istanza di verificazione.
Infatti, il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale.
Tale riconoscimento, anche se tacito, rende inammissibile il disconoscimento della scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., incompatibile e logicamente inconciliabile con il riconoscimento compiuto. Infatti, il riconoscimento, espresso o tacito, se effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscere la scrittura privata prodotta e fatta valere contro di lei, ostando a ciò il limite di cui all'art. 2732 c.c., che vieta la revoca della confessione.
Del resto, valgono per il disconoscimento delle copie all'originale i principi elaborati dalla giurisprudenza per il riconoscimento tacito o implicito effettuato fuori dal processo attraverso un comportamento concludente incompatibile con il disconoscimento fatto in giudizio, che si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria extragiudiziale.
Nel caso in esame, il pacifico pagamento di alcune delle rate del finanziamento ha prodotto il riconoscimento implicito della scrittura, che non ne consente il disconoscimento in giudizio. Dagli atti di causa, inoltre, si possono trarre elementi fattuali tali da far presumere la genuinità del documento contestato: ed invero, il è stato identificato a mezzo patente di guida e tessera Pt_1
sanitaria, nel possesso della società opposta (v. doc. 7 comparsa di costituzione), così come nel possesso dell'opposta è anche la di lui busta paga del mese in cui è stato sottoscritto il finanziamento in oggetto ed inoltre tale cedolino reca l'indicazione dello stesso datore di lavoro riportato nel contratto de quo (cfr. doc. 8 comparsa di costituzione); inoltre, il predetto datore ha regolarmente rilasciato alla contraente Euro TA S.p.A. atto di benestare per la cessione del quinto della retribuzione dell'opponente (v. doc. 11 comparsa di costituzione).
In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione non può essere accolta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Risultano assorbite, oltre che non rilevanti e contraddette da quanto risultante dagli atti prodotti in giudizio le ulteriori questioni sollevate dall'opponente.
6. Da ultimo, deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., formulata dall'opposta, non ricorrendone i presupposti nel caso di specie, atteso che
6 l'opponente non ha agito con mala fede o colpa grave, essendosi limitato ad esercitare i propri diritti di azione e di difesa, sanciti dall'art. 24 Cost..
Peraltro, va al riguardo ribadito il principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (v. Cass. n. 22951/2019).
Invero, la responsabilità aggravata per lite temeraria ha natura extracontrattuale, sicché la relativa domanda richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Nella fattispecie in esame, la deduzione del danno in questione non è stata accompagnata da concreti elementi atti a consentire un'attendibile liquidazione del lamentato pregiudizio, atteso che la società istante non ha allegato né le conseguenze dannose concretamente rivendicate né il nesso di causalità che le lega all'asserito fatto illecito aquiliano.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147/2022, in virtù dell'attività processuale svolta e della natura delle questioni giuridiche trattate ed esclusa la fase istruttoria, avendo la controversia carattere documentale.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa od assorbita, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 239/2022 emesso dal
Tribunale di Crotone, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
b) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte opposta;
c) CONDANNA l'opponente al pagamento in favore della società opposta delle spese processuali, liquidate in € 2.906,00 oltre 15% rsg, cap e iva come per legge.
Crotone, 8 gennaio 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
7
SEZIONE CIVILE
Causa n. 925/2022
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Parte_1 C.F._1
Lidonnici e Jessica Giovinazzi giusta procura in atti
opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), in nome e per conto di CP_1 P.IVA_1
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Clara Gualtieri giusta Controparte_2 P.IVA_2
procura in atti
opposta
Il Giudice
scaduto il termine del 7.1.2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c..
Crotone, 8 gennaio 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe
Cilardi, ha pronunciato ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa n. 925/2022 R.G.
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Parte_1 C.F._1
Lidonnici e Jessica Giovinazzi giusta procura in atti
opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), in nome e per conto di CP_1 P.IVA_1
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Clara Gualtieri giusta Controparte_2 P.IVA_2
procura in atti
opposta
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7 gennaio
2025.
FATTO E DIRITTO
1. Nei limiti di quanto strettamente ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132
c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
2 1.1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Lo scrivente ritiene che tale principio di diritto debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies 127-ter e c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a presidiare il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal c.d. correttivo
, d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire CP_3
l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
2. Venendo alla presente fattispecie, si controverte del credito di € 27.142,00, oltre accessori, vantato dalla in nome e per conto della e derivante dal contratto di CP_1 Controparte_2
finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato il 24.3.2009 tra Parte_1
e la Euro TA S.p.A. (NDG 694819 - cod. pratica C472437).
Ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento per l'importo suddetto (decreto n. 239/2022 emesso dal Tribunale di Crotone nel proc. n. 427/2022 R.G.) ed esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, l'ingiunto ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo il disconoscimento delle firme apposte sul contratto di finanziamento e l'inesistenza del rapporto negoziale;
ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, col favore delle spese di lite, in distrazione.
3 Instaurato il contraddittorio, con comparsa si è costituita la in nome e per conto della CP_1
la quale: preliminarmente, ha dedotto l'inammissibilità del disconoscimento Controparte_2
effettuato stante la parziale esecuzione del contratto in oggetto e, in via subordinata, ha formulato istanza di verificazione;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna ex art. 96 c.p.c., vinte le spese di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (ord. del 7.12.2022), la causa è stata istruita documentalmente e, assegnata allo scrivente, è stata decisa ex artt. 281-sexies e 127-ter
c.p.c. con concessione dei termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
4. Passando al merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
Deve anzitutto richiamarsi la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr., tra tante, Cass. civ., n. 12765 del 2007).
La giurisprudenza di merito ha ribadito, inoltre, che “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto, in quanto attore sostanziale”
(Trib. Roma n. 1434/2015) e che “in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, perciò parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (Trib. Arezzo n. 34/2017).
Il giudizio di opposizione ha, dunque, per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena.
4 In parole povere, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
5. Applicando tali coordinate al caso di specie, va detto che si è raggiunta la prova del rapporto dedotto e dell'esistenza del credito.
Ed invero, a sostegno della pretesa creditoria e per quanto di rilievo a fronte della spiegata opposizione, la ha versato in atti il contratto di finanziamento per cui è causa (doc. 3 fasc. CP_1
mon.), la certificazione del credito ai sensi dell'art. 50 t.u.b., da cui si evince la quantificazione degli insoluti maturati, al netto dei versamenti parziali (doc. 4 fasc. mon.) nonché la documentazione recante la situazione debitoria dell'opponente (doc. 2 comparsa di costituzione).
La società opposta ha dunque correttamente adempiuto all'onere della prova su di essa gravante, in qualità di attrice in senso sostanziale, in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito vantato, fornendo piena prova scritta del credito, nel rispetto di quanto statuito dalle Sezioni Unite sul punto:
"il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (Cass. civ.
Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Di converso, l'opponente non ha offerto né la prova di ulteriori pagamenti, né altri elementi di prova idonei ad infirmare l'attendibilità dei documenti avversi.
Ed invero, quanto al disconoscimento da costui effettuato, in uno con le argomentazioni già espresse dal Tribunale e a cui si rinvia per relationem (cfr. ordinanze dep.
7.12.2022 e 8.10.2023), occorre evidenziare, con carattere assorbente, che secondo l'orientamento consolidato e costante della giurisprudenza di legittimità (Cass.: n. 2242 del 1972, n. 18768 del 2004, n. 3690 del 2006, n. 22460 del 2017) il disconoscimento di una scrittura privata non può essere esperito nei confronti di un contratto parzialmente eseguito, poiché l'esecuzione, seppur parziale, di un contratto ne produce il riconoscimento tacito, quando lo stesso abbia avuto un principio d'esecuzione da parte del debitore.
Il pagamento di alcune rate del finanziamento costituisce una tipica ipotesi di esecuzione volontaria parziale del contratto di finanziamento, che avendo avuto un principio di esecuzione produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, escludendo così la necessità di procedere alla sua verificazione e rendendo privo di effetti il disconoscimento operato in sede giudiziale, avendo l'opponente, seppur parzialmente, onorato il debito assunto con la società finanziaria.
5 Sicché la parte che intenda avvalersi del documento, a seguito dell'avvenuto disconoscimento fatto in sede giudiziale della scrittura privata, non è neppure tenuta a proporre l'istanza di verificazione.
Infatti, il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale.
Tale riconoscimento, anche se tacito, rende inammissibile il disconoscimento della scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., incompatibile e logicamente inconciliabile con il riconoscimento compiuto. Infatti, il riconoscimento, espresso o tacito, se effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscere la scrittura privata prodotta e fatta valere contro di lei, ostando a ciò il limite di cui all'art. 2732 c.c., che vieta la revoca della confessione.
Del resto, valgono per il disconoscimento delle copie all'originale i principi elaborati dalla giurisprudenza per il riconoscimento tacito o implicito effettuato fuori dal processo attraverso un comportamento concludente incompatibile con il disconoscimento fatto in giudizio, che si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria extragiudiziale.
Nel caso in esame, il pacifico pagamento di alcune delle rate del finanziamento ha prodotto il riconoscimento implicito della scrittura, che non ne consente il disconoscimento in giudizio. Dagli atti di causa, inoltre, si possono trarre elementi fattuali tali da far presumere la genuinità del documento contestato: ed invero, il è stato identificato a mezzo patente di guida e tessera Pt_1
sanitaria, nel possesso della società opposta (v. doc. 7 comparsa di costituzione), così come nel possesso dell'opposta è anche la di lui busta paga del mese in cui è stato sottoscritto il finanziamento in oggetto ed inoltre tale cedolino reca l'indicazione dello stesso datore di lavoro riportato nel contratto de quo (cfr. doc. 8 comparsa di costituzione); inoltre, il predetto datore ha regolarmente rilasciato alla contraente Euro TA S.p.A. atto di benestare per la cessione del quinto della retribuzione dell'opponente (v. doc. 11 comparsa di costituzione).
In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione non può essere accolta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Risultano assorbite, oltre che non rilevanti e contraddette da quanto risultante dagli atti prodotti in giudizio le ulteriori questioni sollevate dall'opponente.
6. Da ultimo, deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., formulata dall'opposta, non ricorrendone i presupposti nel caso di specie, atteso che
6 l'opponente non ha agito con mala fede o colpa grave, essendosi limitato ad esercitare i propri diritti di azione e di difesa, sanciti dall'art. 24 Cost..
Peraltro, va al riguardo ribadito il principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (v. Cass. n. 22951/2019).
Invero, la responsabilità aggravata per lite temeraria ha natura extracontrattuale, sicché la relativa domanda richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Nella fattispecie in esame, la deduzione del danno in questione non è stata accompagnata da concreti elementi atti a consentire un'attendibile liquidazione del lamentato pregiudizio, atteso che la società istante non ha allegato né le conseguenze dannose concretamente rivendicate né il nesso di causalità che le lega all'asserito fatto illecito aquiliano.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147/2022, in virtù dell'attività processuale svolta e della natura delle questioni giuridiche trattate ed esclusa la fase istruttoria, avendo la controversia carattere documentale.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa od assorbita, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 239/2022 emesso dal
Tribunale di Crotone, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
b) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte opposta;
c) CONDANNA l'opponente al pagamento in favore della società opposta delle spese processuali, liquidate in € 2.906,00 oltre 15% rsg, cap e iva come per legge.
Crotone, 8 gennaio 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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