Art. 2.
Dopo il quarto comma dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96 , e' aggiunto il seguente comma:
"Le disposizioni precedenti si applicano anche ai sanitari ospedalieri".
Dopo il quarto comma dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96 , e' aggiunto il seguente comma:
"Le disposizioni precedenti si applicano anche ai sanitari ospedalieri".