Articolo 2 della Legge 8 novembre 1956, n. 1317
Articolo 1Articolo 3
Versione
31 maggio 1957
Art. 2.
Dopo il quarto comma dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96 , e' aggiunto il seguente comma:
"Le disposizioni precedenti si applicano anche ai sanitari ospedalieri".
Entrata in vigore il 31 maggio 1957