Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/05/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2871/2015 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Fontanarosa Presidente rel.
Dott.ssa Enrica De Sire Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2871/2015 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 15.1.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA GENNARO TRINCONE,1/1 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. GATTO
VINCENZO (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 C.F._3
GENNARO TRINCONE,1/1 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. GATTO VINCENZO
(c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_3 C.F._4
VIA GENNARO TRINCONE,1/1 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. GATTO
VINCENZO (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._5 in VIA NAZIONALE, 97 84018 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. CHIRICO GIUSEPPE
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._6
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E
PRESSO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Disconoscimento di paternità.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va chiarito che, in seguito al provvedimento di separazione delle domande disposto con ordinanza del 16.8.2016, il presente procedimento ha ad oggetto esclusivamente la domanda di disconoscimento della paternità proposta da Parte_1
e nei confronti di . Parte_2 Parte_3 Controparte_1
Sempre in via preliminare, si osserva che in tema di azione di disconoscimento di paternità, il termine previsto dall'art. 244 cod. civ., di natura decadenziale, afferisce a materia sottratta alla disponibilità delle parti, così che il giudice, a norma dell'art. 2969 cod. civ., deve accertarne "ex officio" il rispetto, dovendo correlativamente l'attore fornire la prova che l'azione sia stata proposta entro il termine previsto, senza neppure che possa spiegare rilievo, in proposito, la circostanza che nessuna delle parti abbia eccepito l'eventuale decorso del termine stesso (cfr. Cass. civile sez. I, 13/01/2017 n.785).
Nel caso di specie, la domanda di disconoscimento della paternità proposta da
[...]
(madre) è inammissibile perché proposta oltre il termine di sei mesi dalla nascita Parte_1
dei figli gemelli e (nati il 28.5.1986). Pt_2 Pt_3
Per quanto concerne l'azione proposta dai figli, si osserva quanto segue.
L'azione di disconoscimento della paternità ex art. 244 n 3) cod. civ. non richiede più la dimostrazione dell'adulterio e dell'occultamento della gravidanza e della nascita ( sentenza
Corte Costituzionale 266/06 ) e consente in via ordinaria, fra le altre prove rivolte ad escludere la paternità, quelle genetiche ed ematologiche che da sole consentono di affermare se il figlio è nato o meno da colui che è considerato il padre legittimo, senza subordinare tale indagine alla previa prova dell'adulterio; tale prova negativa, al contrario di quella positiva
(che esige il raggiungimento di un elevato grado di probabilità), non richiede una pluralità di esami ematologici e genetici, eseguiti in base a diversi tipi di indagine anche in combinazione tra loro, dovendosi ritenere di per sè acquisita in presenza anche di uno solo di detti esami,
Pagina 2 di 3 quando risulti nel patrimonio genetico del figlio un gene assente nel preteso padre, e quindi necessariamente trasmesso da altro soggetto (Cass n 10.1.81 n 227; n 2820/91).
La domanda è fondata per quanto di ragione.
All'esito del test del DNA effettuato presso i laboratori della è risultato CP_3
accertato che “Le Analisi molecolari effettuate attraverso lo studio polimorfismi del DNA estratto da sangue periferico in EDTA di e di da sangue Parte_3 Parte_2
periferica in EDTA di hanno consentito di escludere la paternità Controparte_1
biologica, con una probabilità maggiore del 99,99%.
In definitiva, tutti gli elementi processuali acquisiti conducono, in modo univoco e concorde, alla fondatezza della domanda di disconoscimento con conseguente ordine di annotazione della presente sentenza in calce all'atto di nascita, ai sensi del nuovo ordinamento dello stato civile.
Attesa la non opposizione alla domanda le spese processuali possono ritenersi interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda di disconoscimento della paternità proposta da
Parte_1
2) Accoglie la domanda proposta dai figli e per l'effetto dichiara che nata Parte_2
a Scafati (SA) il 28.5.1986, e , nato a [...] il [...] non Parte_3
sono figli di , nato ad [...] il [...]; Controparte_1
3) Ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scafati di annotare la presente sentenza in calce all'atto di nascita di (atto n. 386, parte I, seria A anno Parte_2
1986) e di (atto n. 387, parte I, seria A anno 1986) ai sensi del Parte_3
D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
4) dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 26/05/2025
IL PRESIDENTE REL.
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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