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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/05/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente rel. dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 392 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' Avvocato Maria Ralli del Foro di Venezia - PEC:
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appellante principale contro
(p.i. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avvocato Francesco Mocci del Foro di Nuoro – PEC:
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appellata e appellante incidentale
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 56/2024 del Tribunale di Venezia pubblicata il 9 gennaio 2024
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Civile di Venezia, contrariis reiectis: accogliere come fondati i motivi tutti dedotti nell'atto di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.ro 56/2024 emessa dal
Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, Giudice Dott.ssa Silvia
Franzoso, nell'ambito del giudizio n.ro R.G. 9288/2020, depositata in Cancelleria in data 09 gennaio 2024, notificata il 07 febbraio 2024, così decidere:
NEL MERITO
1. Accertare e dichiarare la diretta responsabilità civile della banca convenuta, Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., nei P.IVA_2 confronti del sig. , per aver essa, nella propria veste Parte_1 di debitore della di €.100.798,76 e di terzo Parte_2 pignorato nella procedura esecutiva n.ro 788/2013 R.G. del
Tribunale di Venezia, colposamente e/o dolosamente disperso dalla garanzia del credito la somma di €. 64.520,36 (65.772,53 –
1.252,17) in violazione degli obblighi di custodia di cui all'art. 546 e
67 c.p.c. e per aver cagionato al sig. nella propria veste di PT creditore esecutante, un danno patrimoniale di pari importo, cioè di
€. 64.520,36.
2. Condannare, di conseguenza, la banca convenuta
[...]
), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno cagionato al sig. quantificato in €. 64.520,36, con la PT rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata,
2 dalla data dell'illecita dispersione della somma custodita, fino al saldo effettivo.
3. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., voglia ordinare alla banca convenuta l'esibizione e/o produzione in giudizio degli estratti conto relativi ai movimenti del conto corrente n.ro 46323710, intestato a + 2, Parte_2 tenuto presso la Filiale di Mestre, via Pepe 10 a partire dalla data del pignoramento (08.04.2013) fino alla data della dichiarazione dell'01.07.2016, al fine di verificare la data esatta del fatto illecito, ovvero la dispersione della somma di €.65.772,53, utile anche per la decorrenza della rivalutazione e degli interessi legali. Ovvero, di altri documenti contabili bancari comprovanti la data della dispersione del restante della somma pignorata di €. 65.772,53.” E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni ed istanze sollevate dall'appellata dinnanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di appello.
Per Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia adita, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, respingere l'appello avversario e:
1. in via preliminare: rigettare l'appello proposto perché inammissibile ed improponibile per tutti i motivi esposti in atti;
2. in via principale: rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto;
3. in via subordinata: nella non creduta e denegata ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello dovesse ritenere fondato ed ammissibile qualche motivo di gravame proposto da parte appellante,
[...] insiste per l'accoglimento delle proprie Controparte_3
3 conclusioni già formulate in primo grado e qui di seguito integralmente riportate:
In via principale:
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate dal signor in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, PT in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;
In subordine:
- accertare e dichiarare la sussistenza di un concorso di colpa in capo all'attore appellante ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore dei medesimi nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, CP_4
a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore dell'attore appellante, ridurre l'importo da corrispondere secondo quanto indicato in narrativa;
In istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie avversarie per i motivi in atti;
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA.
4. in via incidentale: riformare la Sentenza in punto di spese legali e condannare la controparte alla refusione delle spese di lite di primo grado, oltre a quelle del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 56/2024, pubblicata il 9-1-2024 e notificata il 7-
2-2024,il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda proposta da nei confronti di (ora Parte_1 Controparte_5 [...]
) L'attore chiedeva il risarcimento della somma Controparte_1 CP_1 di € 64.520,36 per aver la banca dolosamente e/o colposamente disperso dalla garanzia del credito l'importo predetto, in violazione degli obblighi di custodia di cui agli artt. 546 e 67 c.p.c.
4 1.1. Il Tribunale ha ricostruito le fasi che hanno caratterizzato il recupero forzato del credito ad opera del nei confronti di PT
, sua debitrice in forza dell'ordinanza ex art. 186 Parte_2 ter c.p.c. (all. 1, atto di citazione, fasc. , emessa dal PT
Tribunale di Venezia nella causa civile iscritta al n. R.G. 7990/2012.
In base a detto titolo il procedeva al pignoramento del conto PT corrente bancario n. 46323710 intestato alla e aperto Parte_2 presso la Crédit Agricole Friuladria s. p.a.. Il processo esecutivo così promosso avanti al Tribunale competente (n. R.G. 788/2013 -
Tribunale di Venezia) veniva sospeso in data 26.7.2013 (all. 7, atto di citazione), a seguito dell'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 619 c.p.c. (iscritta al n. R.G. 6888/2013 innanzi al Tribunale di
Venezia), da e da , entrambi Controparte_6 Parte_3 cointestatari, insieme a , del suindicato conto Parte_2 corrente bancario. Il Giudice dell'Esecuzione, preso atto della dichiarazione resa ai sensi dell' art. 547 c.p.c. dalla terza pignorata in data 8.5.2013, con provvedimento del 27.9.2013 (doc. 3, all. atto di citazione), ordinava alla Crédit Agricole Friuladria s. p.a. il pagamento a favore del della somma di € 35.026,23. Di PT seguito il parallelo procedimento di opposizione n. R.G. 6888/2013 veniva definito con sentenza n. 663/2013 del 26.3.2014 (all. 8, atto di citazione), con la quale veniva dichiarata “l'inefficacia del pignoramento promosso dal sig. con atto del 15.3.2013 PT limitatamente alla somma eccedente l'importo di € 100.798,76”. La procedura di esecuzione veniva quindi riassunta dal con PT ricorso del 29.07.2014, notificato alla Banca il 30-9-2014 (all. 9 atto di citazione), il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del
31.05.2016 (all. 20 atto di citazione) rideterminava in € 81.137,07, anche in ragione di ulteriori crediti azionati, la somma da assegnare al e all'udienza del 1.7.2016 la banca rendeva nuova PT dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c., affermando di essere in
5 possesso della somma pari ad € 1.252,17. A fronte di tale comunicazione risultava l'impossibilità della soddisfazione integrale del credito del il quale instaurava avanti al Tribunale di PT
Venezia la causa risarcitoria oggetto del presente giudizio nei confronti della banca, denunciando la violazione degli obblighi di custodia gravanti sulla stessa a far data dalla notificazione dell'atto di pignoramento, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, ai sensi degli artt. 546 e 65 c.p.c..
Parte convenuta, ritualmente costituitasi in primo grado, si difendeva, da un lato, affermando l'avvenuto rispetto dei doveri sulla stessa incombenti in quanto terza pignorata, dall'altro eccependo la mancata proposizione da parte del dell'opposizione ai sensi PT dell'art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del 7.10.2016, con la quale il
Giudice dell'esecuzione gli aveva riconosciuto la somma di €
1.257,17 ed aveva dichiarato definitivamente estinta la procedura
(all. 23, atto di citazione).
Il Tribunale, nell'affermare l'infondatezza della domanda attorea, ha sottolineato la non opponibilità nei confronti della banca della sentenza emessa all'esito del procedimento di opposizione all'esecuzione, promosso dai cointestatari non esecutati del conto corrente pignorato, stante la mancata richiesta di integrazione del contraddittorio da parte del nei confronti del terzo pignorato, PT data la sua qualità di litisconsorte necessario nell'ambito di tale giudizio, come ribadito più volte dalla Cassazione (Cass.
13533/2021; 26114/2021;37929/2021;39973/2021). Ha anche dato atto della conseguente nullità del relativo giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado, non operante nel caso in esame a fronte della mancata impugnazione della sentenza nei termini prescritti e dell'automatico passaggio in giudicato del titolo, che tuttavia non era opponibile al terzo pignorato in quanto non aveva partecipato a quel processo.
6 Il Tribunale ha rilevato, poi, la mancata allegazione attorea di documentazione idonea a dar prova della conoscenza, da parte dell'istituto bancario, della pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione e dell'ordinanza di sospensione del procedimento esecutivo per la parte eccedente l'importo di euro 35.026,23, oggetto dell'ordinanza di assegnazione emessa in data 27.9.2013.
Da tali evidenze il primo Giudice ha tratto il convincimento dell'insussistenza di condotta illecita ex art.2043 c.c. da parte del terzo pignorato, considerata come dirimente la comunicazione alla banca, in data 26.5.2014, di un'ordinanza nella quale, oltre ad esser disposta l'assegnazione della somma di € 3.020,16 a favore del creditore pignorante, veniva dato atto dell'estinzione della procedura esecutiva n. R.G. 788/2013 (vd. doc. 4., all. comparsa di costituzione;
doc. 13, all. atto di citazione). Infine, il Tribunale ha rimarcato la mancata opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. del al provvedimento di assegnazione della somma di € 1.252,17 PT
e alla declaratoria di estinzione della procedura esecutiva e, pertanto, ribadita la carenza di prova nei termini sopra precisati, ha rigettato la domanda attorea di risarcimento formulata ai sensi dell' art. 2043 c.c.
2. Avverso questa sentenza ha proposto appello, Parte_1 affidato ad un unico articolato motivo, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
3. (di seguito per brevità si è Controparte_3 CP_4 costituita con comparsa del 25.9.2024 chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il gravame, e in subordine ha chiesto accertarsi la sussistenza del concorso di colpa del creditore procedente ex art.1227 comma 2 c.p.c. Ha proposto, altresì, appello incidentale, denunciando l'erronea compensazione delle spese di lite di primo grado, non giustificata, a suo dire, dall'orientamento di legittimità circa la sussistenza di litisconsorzio necessario del terzo
7 pignorato richiamato nella sentenza impugnata, poiché già consolidatosi nel corso del giudizio avanti al Tribunale.
4. La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 30 aprile 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione come da provvedimento organizzativo depositato il
9-4-2025, è stata trattenuta in decisione.
5. In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di integrale inammissibilità dell'appello principale sollevata dalla per non CP_4 avere il indicato specifici motivi di gravame. PT
Ritiene il Collegio che non ricorra il profilo di inammissibilità dedotto, poiché l'illustrazione delle doglianze, seppure articolata in alcune parti in modo generico e non lineare, consente di individuare sufficientemente i capi della sentenza censurati e le ragioni dell'impugnazione.
6. Con un unico motivo l'appellante principale denuncia “Violazione
e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. Omesso esame
e omessa pronuncia su di un fatto storico rilevante e decisivo per la risoluzione della controversia. Omessa e/o errata valutazione delle prove”. Deduce che il Tribunale, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ha omesso di determinarsi rispetto ad un “fatto importante” (pag. 6 appello), per la soluzione della controversia. Nello specifico, ritiene che sia stato trascurato il mancato congelamento, ad opera della banca, dell'importo pari ad € 100.000,00, confluito invece nel conto corrente bancario n. 46323710, nonostante la somma fosse di esclusiva pertinenza di in quanto prezzo della vendita di Parte_2 una tabaccheria di proprietà della stessa, come da contratto allegato già in primo grado (vd. all. 25 atto di citazione).
Sostiene il che il Tribunale avrebbe dovuto tener presente, PT valorizzando gli elementi forniti dalla stessa banca, nel rispetto del
8 disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., che il conto corrente bancario, precedentemente all'accredito richiamato, riportava un saldo pari ad € 0,00, sicché avrebbe dovuto ritenersi non operativa la presunzione legale juris tantum di uguaglianza delle quote tra i contestatari del conto, stante l'assenza di giacenze pregresse prima del bonifico in questione.
La sentenza viene, inoltre, censurata nella parte in cui il Tribunale ha affermato il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sul in ordine alla sussistenza delle lamentate PT violazioni di legge. Al riguardo, a pag. 7 dell'appello, viene sottolineato come al contrario sia stata fornita piena prova circa la responsabilità della la quale, anziché destinare al conto CP_4 corrente cointestato un accredito avvenuto in data successiva alla notifica del pignoramento, avrebbe dovuto accantonare tale somma onde evitarne la dispersione e confusione, in osservanza degli obblighi di custodia incombenti sul terzo pignorato. A sostegno di detti assunti sottolinea che: a) la somma in questione si presentava come di esclusiva pertinenza della in quanto derivante Parte_2 dalla vendita della sua attività commerciale (tabaccheria di proprietà della ); per questo motivo la anziché consentirne Parte_2 CP_4
l'accredito sul conto corrente cointestato, avrebbe dovuto assicurarla al creditore procedente provvedendo secondo diversa modalità tramite accantonamento fino a disposizione del giudice;
b) la circostanza che la somma fosse di esclusiva pertinenza della debitrice esecutata era ben nota alla in ragione delle verifiche CP_4 sui dati identificativi dell'ordinante, del beneficiario e del rapporto sottostante in ottemperanza agli obblighi importi dalla normativa antiriciclaggio ex art. art. 17 D. Lgs. 231/2007, (cfr. pag. 1 rigo da
23 a 26, memoria n.ro 2 ex art. 183, c.p.c. e pag. 1 rigo da 19 a 22, memoria n.ro 3 ex art. 183, c.p.c.); c) la stessa controparte, nella comparsa di costituzione (pag. 5) e nella comparsa conclusionale
9 (pag. 5) aveva affermato che prima del bonifico di 100.000,00 il conto corrente bancario presentava un saldo negativo pari ad € 0; la banca non era custode solo della somma di cui la stessa si era dichiarata debitrice della , in quanto in realtà, a fronte Parte_2 dell'apertura del conto corrente bancario, l'appellata era divenuta debitrice della somma non appena la stessa era confluita nel suddetto conto ed il pignoramento riportava la dizione: “l'esecutante intende pignorare tutte le somme a qualsiasi titolo dovute e debende dalla Banca Popolare friuladria spa alla debitrice ”. Parte_2
L'appellante principale impugna anche il capo di sentenza che ha negato l'ingresso delle prove documentali richieste ai sensi dell'art. 210 c.p.c., benché utili ai fini della decisione e non diversamente acquisibili al giudizio (lista dei movimenti del conto corrente dall'08.04.2013 alla data dell' 01.07.2016). Afferma che “Se il
Giudice di prime cure avesse disposto l'acquisizione dei movimenti del conto corrente d'interesse, avrebbe constatato con certezza, a prescindere dalle ammissioni della parte convenuta sul punto, il fatto che il conto cointestato non presentasse giacenze, prima dell'accreditamento del bonifico di , ragione per cui Parte_2 avrebbe ritenuto esistente la prova contraria idonea a vincere la presunzione juris tantum di uguaglianza delle quote tra i cointestatari, e avrebbe accertato la violazione di legge da parte della
(pag. 8 appello). CP_4
7. Il motivo d'appello principale è infondato e in parte inammissibile per le ragioni che si vanno ad illustrare.
8. Occorre sinteticamente riepilogare gli approdi a cui è pervenuta la Cassazione in tema di :i) ruolo e posizione processuale del terzo pignorato nel giudizio di esecuzione forzata;
ii) conto corrente cointestato e presunzione di quote uguali;
iii) autonomia tra l'azione di responsabilità ex art. 2043 c.c. esperita nei confronti della CP_4 in relazione agli obblighi di custodia ex art.546 c.c., e le pregresse
10 vicende del processo esecutivo, anche nell'ipotesi di mancata contestazione della dichiarazione del terzo pignorato da parte del creditore procedente.
8.1. Sotto il primo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente rimarcato la peculiare posizione del terzo pignorato, che non è parte del processo esecutivo ma collaboratore, od ausiliario, del giudice dell'esecuzione ed ha un rapporto sostanziale col proprio creditore, non anche col creditore procedente. Inoltre la
Corte Suprema ha chiarito che il terzo pignorato, chiamato a rendere la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c. p. c., deve fornire indicazioni complete e dettagliate dal punto di vista oggettivo, in modo da consentire l'identificazione dell'oggetto della prestazione dovuta al debitore esecutato, compresi il titolo ed il quantum del credito pignorato;
invece, dal punto di vista soggettivo, è necessario e sufficiente che il terzo dichiari quali siano i rapporti intrattenuti soltanto col soggetto che nell'atto di pignoramento è indicato come debitore sottoposto ad esecuzione. Non è affatto richiesto dal disposto dell'art. 547 c. p. c., né si evince dall'interpretazione data alla norma dalla giurisprudenza di legittimità che il terzo debba estendere il proprio dovere di collaborazione fino al punto di verificare e dichiarare rapporti intrattenuti con soggetti diversi dal debitore esecutato, anche se questi rapporti siano o possano essere ricondotti, dal punto di vista economico, alla sfera patrimoniale del medesimo debitore esecutato. In particolare, l'ambito soggettivo della dichiarazione del terzo ai sensi dell'art. 547 c. p. c. è delimitato dall'ampiezza della direzione soggettiva dell'atto di pignoramento, quale atto rivolto sia nei confronti del terzo pignorato che del debitore esecutato, in base al titolo esecutivo azionato (Cass.
5037/2017, citata anche dall'appellante; Cass. S.U. n. 9407/87;
Cass. 9888/1995).
11 Dunque, il terzo pignorato deve rendere una dichiarazione vera e non elusiva in base a quanto risulta dagli atti di cui ha conoscenza o perché nella sua disponibilità o perché comunicatigli, ma non è tenuto a svolgere ulteriori indagini circa l'effettiva titolarità e consistenza del credito dell'esecutato, atteso che ogni valutazione al riguardo è rimessa, e deve essere rimessa, al Giudice dell'esecuzione o al giudice di merito, alle cui statuizioni il terzo deve rigorosamente attenersi. In questo contesto, l'obbligo di custodia del terzo pignorato, come testualmente previsto dall'art. 546 c.p.c., sussiste in relazione alle somme da lui dovute al debitore esecutato, come quantificate nella dichiarazione ex art. 547 c. p. c. e come quantificate dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di assegnazione, ovvero, in caso di contestazione o di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, in relazione alle somme come quantificate all'esito dei suddetti relativi giudizi, a cui il terzo pignorato abbia partecipato oppure di cui abbia avuto tempestiva e compiuta conoscenza, per quel che rileva ai fini della sua responsabilità risarcitoria.
8.2. Quanto all'ipotesi di cointestazione del conto corrente, la giurisprudenza di legittimità ha osservato, anzitutto, che “in base all'art. 1298, comma 2, c.c. debito e credito solidale si dividono in quote uguali, se non risulta diversamente;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti
- dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” (Cass. n. 18777/2015).
E' ben vero che ai sensi dell'art.1854 c.c., che disciplina i rapporti con la banca, “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”; ciò nondimeno nei rapporti interni tra i
12 cointestatari si applica l'art.1298 comma 2 c.c. sopra citato e infatti in tema di pignoramento di crediti presso terzi, quando il pignoramento cade sul credito alla restituzione di somma depositata su di un libretto bancario intestato a più persone e il creditore abbia assoggettato a pignoramento l'intero, anziché la quota di pertinenza del debitore, gli altri cointestatari del deposito sono legittimati a dedurre, sotto forma di opposizione di terzo, che il credito appartiene per una quota anche a loro. Peraltro, se l'opposizione di terzo non è stata proposta, l'intestatario non avvisato a norma dell'art. 180 disp. att. cod. proc. civ. può ancora agire contro il creditore procedente e assegnatario del credito per ottenere la restituzione di quanto abbia incassato (così Cass.
10028/1998).
Con una recente pronuncia, tra l'altro, la Cassazione ha ulteriormente chiarito che “La cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, che non può ritenersi raggiunta per il solo fatto che
l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi” (Cass. 27069/2022).
8.3. Infine, circa il profilo sub iii), l'instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (oggi la contestazione della dichiarazione del terzo ai sensi dell'art. 549 cod. proc. civ. come sostituito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228) non costituisce condizione di proponibilità della domanda risarcitoria, potendo, invece, la mancata contestazione della dichiarazione del terzo rilevare come fatto colposo del creditore, la cui valutazione ai sensi dell'art. 1227, comma primo o comma secondo, c. c. costituisce oggetto di un accertamento di fatto demandato al giudice di merito.
13 Ne consegue che l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.
c. da parte del creditore procedente che assuma di avere subito danni per la dichiarazione falsa o reticente resa dal terzo pignorato nel processo di espropriazione presso terzi può essere esperita con giudizio autonomo e distinto da questo processo (così Cass.
5037/2017 citata;
Cass. SU n. 9407/87, Cass. 9888/1995).
9. Sulla scorta di dette coordinate ermeneutiche occorre ora valutare se la condotta tenuta dalla nel caso concreto consenta di CP_4 ritenere integrata la sua responsabilità ex art.2043 c.c., con riguardo ai profili di colpa che le vengono addebitati dall'odierno appellante principale, riepilogando sinteticamente le vicende, anche processuali, salienti e rilevanti ai fini del decidere.
9.1. La a seguito del pignoramento notificato l'8-4-2013 e CP_4 dell'instaurazione della procedura esecutiva da parte del NA, provvedeva a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. in data
8.5.2013 per mezzo di procuratore (tale Cribis Teleservice) affermando “di esser debitrice del soggetto pignorato per una somma pari ad € 35.026,23 quale quota di presumibile spettanza del soggetto esecutato (50%) relativamente ad un rapporto di c/c cointestato con soggetto non esecutato e relativamente ad un rapporto di c/c cointestato (33%) con altri due soggetti non esecutati. Si precisa altresì che al soggetto pignorato non sono riconducibili altri rapporti che evidenzino somme disponibili”.
Partendo dalla imprescindibile premessa che, per quanto si è detto, non fosse compito della procedere ad accertamenti sui CP_4 rapporti interni tra i cointestatari, né sulle modalità di alimentazione del conto (in ogni caso non dirimenti nel senso invocato - cfr. Cass.
27069/2022 citata), la suddetta dichiarazione era senz'altro vera e non elusiva, poiché dava compiutamente atto della situazione finanziaria presente in quel preciso momento, e nello specifico della cointestazione del conto corrente e della ripartizione
14 presuntivamente paritaria del saldo spettante a ciascun cointestatario ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c.
9.2. In base alle medesime considerazioni, ossia ribadita la precisa delimitazione dei compiti del terzo pignorato correlati al suo ruolo di mero ausiliario nei termini di cui si è detto, non colgono affatto nel segno le diffuse deduzioni del dirette a sostenere che la PT
Banca “sapeva o avrebbe dovuto sapere” che tutta la somma accreditata sul conto cointestato era di esclusiva pertinenza della debitrice , e ciò, asseritamente, in ragione delle Parte_2 verifiche sui dati identificativi dell'ordinante, del beneficiario e del rapporto sottostante in ottemperanza agli obblighi importi dalla normativa antiriciclaggio, oppure in ragione del fatto che il conto corrente di cui trattasi presentava un saldo pari a zero prima dell'accredito oggetto di pignoramento.
Il deduce che la sapeva che tutta la somma versata PT CP_4 sul conto cointestato era di esclusiva pertinenza della debitrice in ragione delle suindicate circostanze e anche Parte_2 considerato il complesso evolversi della procedura esecutiva. Invece non solo non ha provato detta conoscenza, ma anche e soprattutto neppure ha provato che la banca fosse a conoscenza di contestazioni in ordine alla dichiarazione dalla stessa resa ex art. 547 c.p.c. in data
8.5.2013, quanto all'entità del credito pignorato, prima del 30-9-
2014, data a partire dalla quale, invece, quella conoscenza era stata sicuramente acquisita dalla stessa CP_4
Considerata la scansione temporale dei fatti e delle vicende processuali, infatti, non è stato dimostrato in causa che la CP_4 fosse stata informata, prima della suddetta data (30-9-2014, che è quella della notifica dell'atto di riassunzione del processo esecutivo sospeso all'esito della citata sentenza n. n. 663/2013 del Tribunale di Venezia), anche eventualmente con atti stragiudiziali, del successivo evolversi del processo esecutivo de quo, e in particolare
15 della pendenza del giudizio conclusosi con la suindicata sentenza del
Tribunale di Venezia n. 663/2013 del 26.3.2014, con la quale veniva dichiarata “l'inefficacia del pignoramento promosso dal sig. PT con atto del 15.3.2013 limitatamente alla somma eccedente
l'importo di € 100.798,76”, e della sospensione del processo esecutivo disposta dal Giudice dell'esecuzione con provvedimento del 26-7-2013 proprio in ragione della pendenza del suddetto giudizio.
Per quanto occorra, va aggiunto che il non pone in PT discussione l'inopponibilità alla Banca della citata sentenza perché pronunciata senza instaurare il contraddittorio nei confronti di quest'ultima, come chiaramente affermato dal Tribunale, che ha nel contempo correttamente focalizzato il proprio percorso motivazionale anche sul difetto di prova della conoscenza, da parte della Banca stessa, della pendenza di quel processo.
Nello specifico, al terzo pignorato, che, si ripete, aveva reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. in data 8.5.2013, era stata comunicata dal nell'ottobre 2013, l'ordinanza di PT assegnazione di data 27-9-2013 del Giudice dell'esecuzione per una somma esattamente pari a quella indicata nella citata dichiarazione
(€ 35.026,23). Il pagamento di detta somma era stato richiesto dal ed era stato in allora ritualmente effettuato dalla banca, PT senza che fosse stata minimamente rappresentata, in quell'occasione, dal creditore procedente, anche solo informalmente,
l'esistenza di contestazioni o contenziosi pendenti sul quantum. Con la raccomandata in atti del 14-10-2013, infatti, il legale del PT si limitava ad inviare alla banca l'ordinanza di assegnazione del 27-
9-2013 e a comunicare l'IBAN, senza null'altro precisare.
Non risulta dimostrato, ed invero neppure è allegato dall'appellante principale, che la avesse ricevuto comunicazione dei verbali CP_4
d'udienza da parte della Cancelleria oppure da parte dello stesso
16 Quest'ultimo, inoltre, neppure allega di avere notiziato la PT sulle contestazioni circa l'imputabilità dell'intero saldo alla CP_4 debitrice esecutata, né deduce di averla informata in ordine all'opposizione proposta dai terzi cointestatari, mentre avrebbe dovuto instaurare, o quanto meno sollecitare l'instaurazione del contradditorio nei suoi confronti in quel giudizio, al quale, invece e incontrovertibilmente, era rimasta estranea.
La denuncia dei vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 112,
115 e 116 c.p.c. è espressa dal mediante riferimenti generici PT
e basati su assunti meramente deduttivi, nonché privi di riscontri concreti e oggettivi, sicché il motivo è inammissibile nella parte in cui non si confronta compiutamente con le argomentazioni del
Tribunale, che ha esaminato i fatti di rilevanza e, dopo averli valutati in maniera condivisa da questa Corte, si è pronunciato, seppur sinteticamente, sulle questioni controverse.
9.3. Inoltre il NA diffusamente evidenzia che nell'ordinanza di assegnazione del 27-9-2013 risulta interlineata la dicitura “Dichiara estinta la procedura esecutiva, autorizzando il ritiro dei titoli”, ma anche detto assunto non si ravvisa affatto decisivo nel senso invocato poiché quella dicitura si rinviene, non interlineata, nella successiva ordinanza di assegnazione del 26-5-2014, che reca nel frontespizio il chiaro ed inequivoco riferimento al medesimo numero di R.G. (788/2013) della prima.
Nel ricostruire, non senza difficoltà, le vicende del processo esecutivo in base ai verbali di causa e agli atti prodotti dal rileva il PT
Collegio che quest'ultimo aveva notificato il 15-7-2013 alla stessa banca altro pignoramento (per il pagamento di euro 2.013,44) in forza di altro titolo esecutivo (ordinanza 186 ter c.p.c. emessa dal giudice Magaraggia), nel procedimento esecutivo R.G. 2066/2013.
Dai verbali di causa risulta che all'udienza del 27-9-2013 il secondo procedimento esecutivo (R.G. 2066/2013) era stato riunito al primo
17 (R.G. 788/2013). In data 11-3-2014 la rendeva la CP_4 dichiarazione positiva per l'intero credito (euro 3.020,16 - importo precettato aumentato della metà) di cui il chiedeva il PT pignoramento sul saldo creditorio di conto corrente cointestato con soggetto non esecutato. Nella citata dichiarazione si dava atto che si trattava di importo di totale spettanza del soggetto esecutato, presumibilmente in ragione della capienza di quel credito rispetto alla quota della metà del saldo creditorio, e che non risultava notificato nessun altro pignoramento o sequestro.
Con la seconda ordinanza di assegnazione del 26-5-2014, che, si ripete, reca nell'intestazione solo l'indicazione del numero di R.G.
788/2013, il Giudice dell'esecuzione assegnava al la somma PT di euro 3.020,16 e dichiarava estinta la procedura esecutiva.
Il legale del comunicava alla la suddetta ordinanza di PT CP_4 assegnazione con raccomandata del 3-6-2014 e anche in questa occasione si limitava a chiedere il pagamento e ad indicare l'IBAN, senza null'altro precisare, e in particolare senza dare affatto conto, neppure solo informalmente, che invece la procedura R.G.788/2013 non era affatto estinta, persisteva la contestazione sull'entità del credito pignorato l'8-4-2013 ed, anzi, alla data della citata raccomandata, era già stata pubblicata (in data 26.3.2014) la sentenza del Tribunale di Venezia n. 663/2013, con la quale veniva dichiarata “l'inefficacia del pignoramento promosso dal sig. PT con atto del 15.3.2013 limitatamente alla somma eccedente
l'importo di € 100.798,76”.
In questo particolare contesto, ribadito, ancora una volta, che non vi è prova che la fosse a conoscenza che la procedura CP_4
n.788/2013 fosse ancora pendente in virtù di contestazioni sull'ammontare del credito pro quota già assegnato e pagato al ad ottobre 2013, non può ritenersi dimostrata la lamentata PT condotta colposa della banca, concretizzatasi nella “dispersione del
18 credito”. Il tenore della seconda ordinanza di assegnazione, unitamente alla condotta extra-processuale, anteriore e concomitante, del creditore procedente, ragionevolmente induceva a ritenere che sulla dichiarazione resa nel maggio 2013 dalla CP_4 non vi fosse stata alcuna contestazione, che il pagamento della somma già assegnata dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del
27-9-2013 fosse stato integralmente satisfattivo rispetto al credito pignorato, benché indicato come di spettanza solo pro quota (33%) alla debitrice, e che pertanto il residuo del saldo fosse di spettanza degli altri due cointestatari del conto corrente.
Alla stregua di dette considerazioni, neppure sono univocamente probanti nel senso invocato dal NA le diciture “la somma è di totale spettanza dell'esecutata …non risulta notificato nessun ulteriore pignoramento o sequestro” che si rinvengono nella dichiarazione della banca ex art. 547 c.p.c. dell'11 marzo 2014.
Questa seconda dichiarazione è stata resa all'incirca un anno dopo la prima e riguarda solo su un conto corrente cointestato ad altro soggetto, non quello cointestato a tre soggetti (mentre è in relazione a quest'ultimo che erano insorte le contestazioni di cui si discute), sicché non è dato comprendere, e non è spiegato dal per PT quale ragione e in base a quali elementi concreti, in quella situazione, la dovesse o potesse ritenere non già integralmente CP_4 satisfattivo il pagamento della somma assegnata dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 27-9-2013.
9.4. Occorre infine precisare, in applicazione dei principi di diritto affermati dalla Cassazione (cfr. § 8.3), che, pur non essendo la contestazione della dichiarazione del terzo ex art.549 c.p.c. condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria, ciò nondimeno può attribuirsi rilevanza, nell'accertamento in concreto degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana del terzo pignorato, alla condotta extra-processuale del creditore procedente ed anche a
19 quella dallo stesso tenuta nel processo esecutivo, nei termini chiariti dalla Suprema Corte e di cui si è detto.
In quest'ottica, non può ravvisarsi di decisiva valenza, ad avviso del
Collegio, la mancata opposizione ex art.617 c.p.c. del PT all'ordinanza del 2016 conclusiva del processo esecutivo, stante la ricordata autonomia tra questo e l'azione risarcitoria, in ciò dovendosi emendare la motivazione della sentenza impugnata, condivisa nel resto.
Per contro è non solo consentita, ma soprattutto doverosa, ai fini che qui interessano, la globale e complessiva valutazione di tutte le circostanze del caso concreto e, nella specie, proprio sulla base di plurime condotte del creditore procedente, extra-processuali e processuali unitariamente considerate e sopra descritte, può ritenersi ragionevolmente fondato il convincimento della Banca, prima del 30-9-2014, circa il carattere satisfattivo per l'intero del pagamento della somma assegnata dal Giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 27-9-2013.
Le suddette condotte, di cui già si è dato conto nei precedenti paragrafi, sono consistite essenzialmente nel non avere il PT reso edotta la banca del contenzioso in essere sull'esito del primo pignoramento, poiché egli ha incassato le somme assegnate dal giudice dell'esecuzione senza esplicitare alcuna riserva o precisazione al riguardo.
Di decisiva rilevanza, in questo contesto, è il tenore della seconda ordinanza di assegnazione del 26-5-2014 che recava, per errore non imputabile certamente al terzo pignorato e in ogni caso dallo stesso non riconoscibile come tale, la statuizione di estinzione del processo esecutivo R.G.788/2013, mentre il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare estinto solo il processo esecutivo R.G. 2066/2013, riunito al primo. Come si è detto, nel giugno 2014 il si era PT limitato a chiedere e incassare la somma assegnata con la seconda
20 ordinanza, senza far rilevare l'errore, senz'altro pienamente riconoscibile dal creditore procedente, e benché fosse stata già pubblicata la citata sentenza del Tribunale di Venezia n.663/2014.
A fronte dell'intervenuta comunicazione della seconda ordinanza e, quindi, della comunicazione di estinzione della procedura esecutiva
R.G. 788/2013, che riguardava proprio il pignoramento presso terzi ora in contestazione, non possono in alcun modo imputarsi il
“mancato congelamento” e la “dispersione del credito” alla Banca, che non aveva ragionevole motivo di dubitare di avere correttamente accantonato, e già pagato, solo la quota parte (33%) del saldo del conto corrente cointestato spettante alla debitrice Parte_2
. Null'altro risultava dovuto al creditore procedente, per quanto
[...] di conoscenza del terzo pignorato in quel momento, in relazione al primo pignoramento, e, in ragione dei suesposti accertamenti meritali, correttamente il Tribunale ha ritenuto superflui e irrilevanti ulteriori indagini istruttorie, in particolare l'acquisizione ex art.210
c.p.c. dei movimenti bancari sul conto corrente cointestato, anche considerando che le modalità di alimentazione del suddetto conto per un verso non erano contestate e per altro verso non assumevano la valenza invocata dal PT
10. In conclusione, all'esito di una non semplice ricostruzione degli eventi che hanno caratterizzato la vicenda processuale in esame, deve concludersi affermando l'insussistenza della responsabilità risarcitoria della Banca e quindi la complessiva infondatezza delle doglianze svolte dall'appellante principale.
11. L'appello incidentale proposto dalla Controparte_7
è infondato.
[...]
La statuizione di compensazione delle spese di lite di primo grado si ravvisa corretta, atteso che solo a partire dalla pronuncia n.
13533/2021, ossia in epoca successiva all'instaurazione del giudizio di primo grado (2020), si è affermato l'orientamento di legittimità
21 sul quale il Tribunale ha fondato in buona parte il proprio convincimento, circa la qualità di litisconsorte necessario del terzo pignorato nei giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi e circa l'inopponibilità allo stesso degli esiti di quei giudizi nei termini precisati.
12. Le spese di lite del presente grado possono essere compensate per metà tra le parti, valutata la reciproca soccombenza, e l'appellante principale va condannato alla rifusione della residua metà, liquidata per l'intero, ossia senza la decurtazione per la disposta compensazione, come in dispositivo, applicando i valori medi secondo lo scaglione di riferimento indicato dall'appellante principale (da euro 52.000,01 a euro 260.000,00). In particolare, va considerato, in applicazione del noto principio di causalità, che nel presente grado la soccombenza del è nettamente prevalente, PT avuto riguardo all'esito complessivo della lite e alla consistenza delle rispettive pretese.
Deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per le rispettive impugnazioni, ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, d.p.r. n. 115/2002, ove dovuto (Cass. S.U. 23535/2019).
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 56/2024 del Tribunale di Venezia, così pronuncia:
22 1) rigetta l'appello principale proposto da rigetta Parte_1
l'appello incidentale proposto da e per Controparte_3
l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) compensa per metà le spese del grado e condanna Parte_1 alla rifusione in favore di delle residue Controparte_3 spese, liquidate per l'intero in euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per le rispettive impugnazioni, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002, ove dovuto;
4) dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente rel. dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 392 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' Avvocato Maria Ralli del Foro di Venezia - PEC:
Email_1
appellante principale contro
(p.i. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avvocato Francesco Mocci del Foro di Nuoro – PEC:
Email_2
appellata e appellante incidentale
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 56/2024 del Tribunale di Venezia pubblicata il 9 gennaio 2024
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Civile di Venezia, contrariis reiectis: accogliere come fondati i motivi tutti dedotti nell'atto di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.ro 56/2024 emessa dal
Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, Giudice Dott.ssa Silvia
Franzoso, nell'ambito del giudizio n.ro R.G. 9288/2020, depositata in Cancelleria in data 09 gennaio 2024, notificata il 07 febbraio 2024, così decidere:
NEL MERITO
1. Accertare e dichiarare la diretta responsabilità civile della banca convenuta, Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., nei P.IVA_2 confronti del sig. , per aver essa, nella propria veste Parte_1 di debitore della di €.100.798,76 e di terzo Parte_2 pignorato nella procedura esecutiva n.ro 788/2013 R.G. del
Tribunale di Venezia, colposamente e/o dolosamente disperso dalla garanzia del credito la somma di €. 64.520,36 (65.772,53 –
1.252,17) in violazione degli obblighi di custodia di cui all'art. 546 e
67 c.p.c. e per aver cagionato al sig. nella propria veste di PT creditore esecutante, un danno patrimoniale di pari importo, cioè di
€. 64.520,36.
2. Condannare, di conseguenza, la banca convenuta
[...]
), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno cagionato al sig. quantificato in €. 64.520,36, con la PT rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata,
2 dalla data dell'illecita dispersione della somma custodita, fino al saldo effettivo.
3. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., voglia ordinare alla banca convenuta l'esibizione e/o produzione in giudizio degli estratti conto relativi ai movimenti del conto corrente n.ro 46323710, intestato a + 2, Parte_2 tenuto presso la Filiale di Mestre, via Pepe 10 a partire dalla data del pignoramento (08.04.2013) fino alla data della dichiarazione dell'01.07.2016, al fine di verificare la data esatta del fatto illecito, ovvero la dispersione della somma di €.65.772,53, utile anche per la decorrenza della rivalutazione e degli interessi legali. Ovvero, di altri documenti contabili bancari comprovanti la data della dispersione del restante della somma pignorata di €. 65.772,53.” E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni ed istanze sollevate dall'appellata dinnanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di appello.
Per Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia adita, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, respingere l'appello avversario e:
1. in via preliminare: rigettare l'appello proposto perché inammissibile ed improponibile per tutti i motivi esposti in atti;
2. in via principale: rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto;
3. in via subordinata: nella non creduta e denegata ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello dovesse ritenere fondato ed ammissibile qualche motivo di gravame proposto da parte appellante,
[...] insiste per l'accoglimento delle proprie Controparte_3
3 conclusioni già formulate in primo grado e qui di seguito integralmente riportate:
In via principale:
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate dal signor in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, PT in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;
In subordine:
- accertare e dichiarare la sussistenza di un concorso di colpa in capo all'attore appellante ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore dei medesimi nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, CP_4
a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore dell'attore appellante, ridurre l'importo da corrispondere secondo quanto indicato in narrativa;
In istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie avversarie per i motivi in atti;
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA.
4. in via incidentale: riformare la Sentenza in punto di spese legali e condannare la controparte alla refusione delle spese di lite di primo grado, oltre a quelle del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 56/2024, pubblicata il 9-1-2024 e notificata il 7-
2-2024,il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda proposta da nei confronti di (ora Parte_1 Controparte_5 [...]
) L'attore chiedeva il risarcimento della somma Controparte_1 CP_1 di € 64.520,36 per aver la banca dolosamente e/o colposamente disperso dalla garanzia del credito l'importo predetto, in violazione degli obblighi di custodia di cui agli artt. 546 e 67 c.p.c.
4 1.1. Il Tribunale ha ricostruito le fasi che hanno caratterizzato il recupero forzato del credito ad opera del nei confronti di PT
, sua debitrice in forza dell'ordinanza ex art. 186 Parte_2 ter c.p.c. (all. 1, atto di citazione, fasc. , emessa dal PT
Tribunale di Venezia nella causa civile iscritta al n. R.G. 7990/2012.
In base a detto titolo il procedeva al pignoramento del conto PT corrente bancario n. 46323710 intestato alla e aperto Parte_2 presso la Crédit Agricole Friuladria s. p.a.. Il processo esecutivo così promosso avanti al Tribunale competente (n. R.G. 788/2013 -
Tribunale di Venezia) veniva sospeso in data 26.7.2013 (all. 7, atto di citazione), a seguito dell'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 619 c.p.c. (iscritta al n. R.G. 6888/2013 innanzi al Tribunale di
Venezia), da e da , entrambi Controparte_6 Parte_3 cointestatari, insieme a , del suindicato conto Parte_2 corrente bancario. Il Giudice dell'Esecuzione, preso atto della dichiarazione resa ai sensi dell' art. 547 c.p.c. dalla terza pignorata in data 8.5.2013, con provvedimento del 27.9.2013 (doc. 3, all. atto di citazione), ordinava alla Crédit Agricole Friuladria s. p.a. il pagamento a favore del della somma di € 35.026,23. Di PT seguito il parallelo procedimento di opposizione n. R.G. 6888/2013 veniva definito con sentenza n. 663/2013 del 26.3.2014 (all. 8, atto di citazione), con la quale veniva dichiarata “l'inefficacia del pignoramento promosso dal sig. con atto del 15.3.2013 PT limitatamente alla somma eccedente l'importo di € 100.798,76”. La procedura di esecuzione veniva quindi riassunta dal con PT ricorso del 29.07.2014, notificato alla Banca il 30-9-2014 (all. 9 atto di citazione), il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del
31.05.2016 (all. 20 atto di citazione) rideterminava in € 81.137,07, anche in ragione di ulteriori crediti azionati, la somma da assegnare al e all'udienza del 1.7.2016 la banca rendeva nuova PT dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c., affermando di essere in
5 possesso della somma pari ad € 1.252,17. A fronte di tale comunicazione risultava l'impossibilità della soddisfazione integrale del credito del il quale instaurava avanti al Tribunale di PT
Venezia la causa risarcitoria oggetto del presente giudizio nei confronti della banca, denunciando la violazione degli obblighi di custodia gravanti sulla stessa a far data dalla notificazione dell'atto di pignoramento, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, ai sensi degli artt. 546 e 65 c.p.c..
Parte convenuta, ritualmente costituitasi in primo grado, si difendeva, da un lato, affermando l'avvenuto rispetto dei doveri sulla stessa incombenti in quanto terza pignorata, dall'altro eccependo la mancata proposizione da parte del dell'opposizione ai sensi PT dell'art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del 7.10.2016, con la quale il
Giudice dell'esecuzione gli aveva riconosciuto la somma di €
1.257,17 ed aveva dichiarato definitivamente estinta la procedura
(all. 23, atto di citazione).
Il Tribunale, nell'affermare l'infondatezza della domanda attorea, ha sottolineato la non opponibilità nei confronti della banca della sentenza emessa all'esito del procedimento di opposizione all'esecuzione, promosso dai cointestatari non esecutati del conto corrente pignorato, stante la mancata richiesta di integrazione del contraddittorio da parte del nei confronti del terzo pignorato, PT data la sua qualità di litisconsorte necessario nell'ambito di tale giudizio, come ribadito più volte dalla Cassazione (Cass.
13533/2021; 26114/2021;37929/2021;39973/2021). Ha anche dato atto della conseguente nullità del relativo giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado, non operante nel caso in esame a fronte della mancata impugnazione della sentenza nei termini prescritti e dell'automatico passaggio in giudicato del titolo, che tuttavia non era opponibile al terzo pignorato in quanto non aveva partecipato a quel processo.
6 Il Tribunale ha rilevato, poi, la mancata allegazione attorea di documentazione idonea a dar prova della conoscenza, da parte dell'istituto bancario, della pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione e dell'ordinanza di sospensione del procedimento esecutivo per la parte eccedente l'importo di euro 35.026,23, oggetto dell'ordinanza di assegnazione emessa in data 27.9.2013.
Da tali evidenze il primo Giudice ha tratto il convincimento dell'insussistenza di condotta illecita ex art.2043 c.c. da parte del terzo pignorato, considerata come dirimente la comunicazione alla banca, in data 26.5.2014, di un'ordinanza nella quale, oltre ad esser disposta l'assegnazione della somma di € 3.020,16 a favore del creditore pignorante, veniva dato atto dell'estinzione della procedura esecutiva n. R.G. 788/2013 (vd. doc. 4., all. comparsa di costituzione;
doc. 13, all. atto di citazione). Infine, il Tribunale ha rimarcato la mancata opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. del al provvedimento di assegnazione della somma di € 1.252,17 PT
e alla declaratoria di estinzione della procedura esecutiva e, pertanto, ribadita la carenza di prova nei termini sopra precisati, ha rigettato la domanda attorea di risarcimento formulata ai sensi dell' art. 2043 c.c.
2. Avverso questa sentenza ha proposto appello, Parte_1 affidato ad un unico articolato motivo, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
3. (di seguito per brevità si è Controparte_3 CP_4 costituita con comparsa del 25.9.2024 chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il gravame, e in subordine ha chiesto accertarsi la sussistenza del concorso di colpa del creditore procedente ex art.1227 comma 2 c.p.c. Ha proposto, altresì, appello incidentale, denunciando l'erronea compensazione delle spese di lite di primo grado, non giustificata, a suo dire, dall'orientamento di legittimità circa la sussistenza di litisconsorzio necessario del terzo
7 pignorato richiamato nella sentenza impugnata, poiché già consolidatosi nel corso del giudizio avanti al Tribunale.
4. La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 30 aprile 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione come da provvedimento organizzativo depositato il
9-4-2025, è stata trattenuta in decisione.
5. In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di integrale inammissibilità dell'appello principale sollevata dalla per non CP_4 avere il indicato specifici motivi di gravame. PT
Ritiene il Collegio che non ricorra il profilo di inammissibilità dedotto, poiché l'illustrazione delle doglianze, seppure articolata in alcune parti in modo generico e non lineare, consente di individuare sufficientemente i capi della sentenza censurati e le ragioni dell'impugnazione.
6. Con un unico motivo l'appellante principale denuncia “Violazione
e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. Omesso esame
e omessa pronuncia su di un fatto storico rilevante e decisivo per la risoluzione della controversia. Omessa e/o errata valutazione delle prove”. Deduce che il Tribunale, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ha omesso di determinarsi rispetto ad un “fatto importante” (pag. 6 appello), per la soluzione della controversia. Nello specifico, ritiene che sia stato trascurato il mancato congelamento, ad opera della banca, dell'importo pari ad € 100.000,00, confluito invece nel conto corrente bancario n. 46323710, nonostante la somma fosse di esclusiva pertinenza di in quanto prezzo della vendita di Parte_2 una tabaccheria di proprietà della stessa, come da contratto allegato già in primo grado (vd. all. 25 atto di citazione).
Sostiene il che il Tribunale avrebbe dovuto tener presente, PT valorizzando gli elementi forniti dalla stessa banca, nel rispetto del
8 disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., che il conto corrente bancario, precedentemente all'accredito richiamato, riportava un saldo pari ad € 0,00, sicché avrebbe dovuto ritenersi non operativa la presunzione legale juris tantum di uguaglianza delle quote tra i contestatari del conto, stante l'assenza di giacenze pregresse prima del bonifico in questione.
La sentenza viene, inoltre, censurata nella parte in cui il Tribunale ha affermato il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sul in ordine alla sussistenza delle lamentate PT violazioni di legge. Al riguardo, a pag. 7 dell'appello, viene sottolineato come al contrario sia stata fornita piena prova circa la responsabilità della la quale, anziché destinare al conto CP_4 corrente cointestato un accredito avvenuto in data successiva alla notifica del pignoramento, avrebbe dovuto accantonare tale somma onde evitarne la dispersione e confusione, in osservanza degli obblighi di custodia incombenti sul terzo pignorato. A sostegno di detti assunti sottolinea che: a) la somma in questione si presentava come di esclusiva pertinenza della in quanto derivante Parte_2 dalla vendita della sua attività commerciale (tabaccheria di proprietà della ); per questo motivo la anziché consentirne Parte_2 CP_4
l'accredito sul conto corrente cointestato, avrebbe dovuto assicurarla al creditore procedente provvedendo secondo diversa modalità tramite accantonamento fino a disposizione del giudice;
b) la circostanza che la somma fosse di esclusiva pertinenza della debitrice esecutata era ben nota alla in ragione delle verifiche CP_4 sui dati identificativi dell'ordinante, del beneficiario e del rapporto sottostante in ottemperanza agli obblighi importi dalla normativa antiriciclaggio ex art. art. 17 D. Lgs. 231/2007, (cfr. pag. 1 rigo da
23 a 26, memoria n.ro 2 ex art. 183, c.p.c. e pag. 1 rigo da 19 a 22, memoria n.ro 3 ex art. 183, c.p.c.); c) la stessa controparte, nella comparsa di costituzione (pag. 5) e nella comparsa conclusionale
9 (pag. 5) aveva affermato che prima del bonifico di 100.000,00 il conto corrente bancario presentava un saldo negativo pari ad € 0; la banca non era custode solo della somma di cui la stessa si era dichiarata debitrice della , in quanto in realtà, a fronte Parte_2 dell'apertura del conto corrente bancario, l'appellata era divenuta debitrice della somma non appena la stessa era confluita nel suddetto conto ed il pignoramento riportava la dizione: “l'esecutante intende pignorare tutte le somme a qualsiasi titolo dovute e debende dalla Banca Popolare friuladria spa alla debitrice ”. Parte_2
L'appellante principale impugna anche il capo di sentenza che ha negato l'ingresso delle prove documentali richieste ai sensi dell'art. 210 c.p.c., benché utili ai fini della decisione e non diversamente acquisibili al giudizio (lista dei movimenti del conto corrente dall'08.04.2013 alla data dell' 01.07.2016). Afferma che “Se il
Giudice di prime cure avesse disposto l'acquisizione dei movimenti del conto corrente d'interesse, avrebbe constatato con certezza, a prescindere dalle ammissioni della parte convenuta sul punto, il fatto che il conto cointestato non presentasse giacenze, prima dell'accreditamento del bonifico di , ragione per cui Parte_2 avrebbe ritenuto esistente la prova contraria idonea a vincere la presunzione juris tantum di uguaglianza delle quote tra i cointestatari, e avrebbe accertato la violazione di legge da parte della
(pag. 8 appello). CP_4
7. Il motivo d'appello principale è infondato e in parte inammissibile per le ragioni che si vanno ad illustrare.
8. Occorre sinteticamente riepilogare gli approdi a cui è pervenuta la Cassazione in tema di :i) ruolo e posizione processuale del terzo pignorato nel giudizio di esecuzione forzata;
ii) conto corrente cointestato e presunzione di quote uguali;
iii) autonomia tra l'azione di responsabilità ex art. 2043 c.c. esperita nei confronti della CP_4 in relazione agli obblighi di custodia ex art.546 c.c., e le pregresse
10 vicende del processo esecutivo, anche nell'ipotesi di mancata contestazione della dichiarazione del terzo pignorato da parte del creditore procedente.
8.1. Sotto il primo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente rimarcato la peculiare posizione del terzo pignorato, che non è parte del processo esecutivo ma collaboratore, od ausiliario, del giudice dell'esecuzione ed ha un rapporto sostanziale col proprio creditore, non anche col creditore procedente. Inoltre la
Corte Suprema ha chiarito che il terzo pignorato, chiamato a rendere la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c. p. c., deve fornire indicazioni complete e dettagliate dal punto di vista oggettivo, in modo da consentire l'identificazione dell'oggetto della prestazione dovuta al debitore esecutato, compresi il titolo ed il quantum del credito pignorato;
invece, dal punto di vista soggettivo, è necessario e sufficiente che il terzo dichiari quali siano i rapporti intrattenuti soltanto col soggetto che nell'atto di pignoramento è indicato come debitore sottoposto ad esecuzione. Non è affatto richiesto dal disposto dell'art. 547 c. p. c., né si evince dall'interpretazione data alla norma dalla giurisprudenza di legittimità che il terzo debba estendere il proprio dovere di collaborazione fino al punto di verificare e dichiarare rapporti intrattenuti con soggetti diversi dal debitore esecutato, anche se questi rapporti siano o possano essere ricondotti, dal punto di vista economico, alla sfera patrimoniale del medesimo debitore esecutato. In particolare, l'ambito soggettivo della dichiarazione del terzo ai sensi dell'art. 547 c. p. c. è delimitato dall'ampiezza della direzione soggettiva dell'atto di pignoramento, quale atto rivolto sia nei confronti del terzo pignorato che del debitore esecutato, in base al titolo esecutivo azionato (Cass.
5037/2017, citata anche dall'appellante; Cass. S.U. n. 9407/87;
Cass. 9888/1995).
11 Dunque, il terzo pignorato deve rendere una dichiarazione vera e non elusiva in base a quanto risulta dagli atti di cui ha conoscenza o perché nella sua disponibilità o perché comunicatigli, ma non è tenuto a svolgere ulteriori indagini circa l'effettiva titolarità e consistenza del credito dell'esecutato, atteso che ogni valutazione al riguardo è rimessa, e deve essere rimessa, al Giudice dell'esecuzione o al giudice di merito, alle cui statuizioni il terzo deve rigorosamente attenersi. In questo contesto, l'obbligo di custodia del terzo pignorato, come testualmente previsto dall'art. 546 c.p.c., sussiste in relazione alle somme da lui dovute al debitore esecutato, come quantificate nella dichiarazione ex art. 547 c. p. c. e come quantificate dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di assegnazione, ovvero, in caso di contestazione o di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, in relazione alle somme come quantificate all'esito dei suddetti relativi giudizi, a cui il terzo pignorato abbia partecipato oppure di cui abbia avuto tempestiva e compiuta conoscenza, per quel che rileva ai fini della sua responsabilità risarcitoria.
8.2. Quanto all'ipotesi di cointestazione del conto corrente, la giurisprudenza di legittimità ha osservato, anzitutto, che “in base all'art. 1298, comma 2, c.c. debito e credito solidale si dividono in quote uguali, se non risulta diversamente;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti
- dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” (Cass. n. 18777/2015).
E' ben vero che ai sensi dell'art.1854 c.c., che disciplina i rapporti con la banca, “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”; ciò nondimeno nei rapporti interni tra i
12 cointestatari si applica l'art.1298 comma 2 c.c. sopra citato e infatti in tema di pignoramento di crediti presso terzi, quando il pignoramento cade sul credito alla restituzione di somma depositata su di un libretto bancario intestato a più persone e il creditore abbia assoggettato a pignoramento l'intero, anziché la quota di pertinenza del debitore, gli altri cointestatari del deposito sono legittimati a dedurre, sotto forma di opposizione di terzo, che il credito appartiene per una quota anche a loro. Peraltro, se l'opposizione di terzo non è stata proposta, l'intestatario non avvisato a norma dell'art. 180 disp. att. cod. proc. civ. può ancora agire contro il creditore procedente e assegnatario del credito per ottenere la restituzione di quanto abbia incassato (così Cass.
10028/1998).
Con una recente pronuncia, tra l'altro, la Cassazione ha ulteriormente chiarito che “La cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, che non può ritenersi raggiunta per il solo fatto che
l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi” (Cass. 27069/2022).
8.3. Infine, circa il profilo sub iii), l'instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (oggi la contestazione della dichiarazione del terzo ai sensi dell'art. 549 cod. proc. civ. come sostituito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228) non costituisce condizione di proponibilità della domanda risarcitoria, potendo, invece, la mancata contestazione della dichiarazione del terzo rilevare come fatto colposo del creditore, la cui valutazione ai sensi dell'art. 1227, comma primo o comma secondo, c. c. costituisce oggetto di un accertamento di fatto demandato al giudice di merito.
13 Ne consegue che l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.
c. da parte del creditore procedente che assuma di avere subito danni per la dichiarazione falsa o reticente resa dal terzo pignorato nel processo di espropriazione presso terzi può essere esperita con giudizio autonomo e distinto da questo processo (così Cass.
5037/2017 citata;
Cass. SU n. 9407/87, Cass. 9888/1995).
9. Sulla scorta di dette coordinate ermeneutiche occorre ora valutare se la condotta tenuta dalla nel caso concreto consenta di CP_4 ritenere integrata la sua responsabilità ex art.2043 c.c., con riguardo ai profili di colpa che le vengono addebitati dall'odierno appellante principale, riepilogando sinteticamente le vicende, anche processuali, salienti e rilevanti ai fini del decidere.
9.1. La a seguito del pignoramento notificato l'8-4-2013 e CP_4 dell'instaurazione della procedura esecutiva da parte del NA, provvedeva a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. in data
8.5.2013 per mezzo di procuratore (tale Cribis Teleservice) affermando “di esser debitrice del soggetto pignorato per una somma pari ad € 35.026,23 quale quota di presumibile spettanza del soggetto esecutato (50%) relativamente ad un rapporto di c/c cointestato con soggetto non esecutato e relativamente ad un rapporto di c/c cointestato (33%) con altri due soggetti non esecutati. Si precisa altresì che al soggetto pignorato non sono riconducibili altri rapporti che evidenzino somme disponibili”.
Partendo dalla imprescindibile premessa che, per quanto si è detto, non fosse compito della procedere ad accertamenti sui CP_4 rapporti interni tra i cointestatari, né sulle modalità di alimentazione del conto (in ogni caso non dirimenti nel senso invocato - cfr. Cass.
27069/2022 citata), la suddetta dichiarazione era senz'altro vera e non elusiva, poiché dava compiutamente atto della situazione finanziaria presente in quel preciso momento, e nello specifico della cointestazione del conto corrente e della ripartizione
14 presuntivamente paritaria del saldo spettante a ciascun cointestatario ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c.
9.2. In base alle medesime considerazioni, ossia ribadita la precisa delimitazione dei compiti del terzo pignorato correlati al suo ruolo di mero ausiliario nei termini di cui si è detto, non colgono affatto nel segno le diffuse deduzioni del dirette a sostenere che la PT
Banca “sapeva o avrebbe dovuto sapere” che tutta la somma accreditata sul conto cointestato era di esclusiva pertinenza della debitrice , e ciò, asseritamente, in ragione delle Parte_2 verifiche sui dati identificativi dell'ordinante, del beneficiario e del rapporto sottostante in ottemperanza agli obblighi importi dalla normativa antiriciclaggio, oppure in ragione del fatto che il conto corrente di cui trattasi presentava un saldo pari a zero prima dell'accredito oggetto di pignoramento.
Il deduce che la sapeva che tutta la somma versata PT CP_4 sul conto cointestato era di esclusiva pertinenza della debitrice in ragione delle suindicate circostanze e anche Parte_2 considerato il complesso evolversi della procedura esecutiva. Invece non solo non ha provato detta conoscenza, ma anche e soprattutto neppure ha provato che la banca fosse a conoscenza di contestazioni in ordine alla dichiarazione dalla stessa resa ex art. 547 c.p.c. in data
8.5.2013, quanto all'entità del credito pignorato, prima del 30-9-
2014, data a partire dalla quale, invece, quella conoscenza era stata sicuramente acquisita dalla stessa CP_4
Considerata la scansione temporale dei fatti e delle vicende processuali, infatti, non è stato dimostrato in causa che la CP_4 fosse stata informata, prima della suddetta data (30-9-2014, che è quella della notifica dell'atto di riassunzione del processo esecutivo sospeso all'esito della citata sentenza n. n. 663/2013 del Tribunale di Venezia), anche eventualmente con atti stragiudiziali, del successivo evolversi del processo esecutivo de quo, e in particolare
15 della pendenza del giudizio conclusosi con la suindicata sentenza del
Tribunale di Venezia n. 663/2013 del 26.3.2014, con la quale veniva dichiarata “l'inefficacia del pignoramento promosso dal sig. PT con atto del 15.3.2013 limitatamente alla somma eccedente
l'importo di € 100.798,76”, e della sospensione del processo esecutivo disposta dal Giudice dell'esecuzione con provvedimento del 26-7-2013 proprio in ragione della pendenza del suddetto giudizio.
Per quanto occorra, va aggiunto che il non pone in PT discussione l'inopponibilità alla Banca della citata sentenza perché pronunciata senza instaurare il contraddittorio nei confronti di quest'ultima, come chiaramente affermato dal Tribunale, che ha nel contempo correttamente focalizzato il proprio percorso motivazionale anche sul difetto di prova della conoscenza, da parte della Banca stessa, della pendenza di quel processo.
Nello specifico, al terzo pignorato, che, si ripete, aveva reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. in data 8.5.2013, era stata comunicata dal nell'ottobre 2013, l'ordinanza di PT assegnazione di data 27-9-2013 del Giudice dell'esecuzione per una somma esattamente pari a quella indicata nella citata dichiarazione
(€ 35.026,23). Il pagamento di detta somma era stato richiesto dal ed era stato in allora ritualmente effettuato dalla banca, PT senza che fosse stata minimamente rappresentata, in quell'occasione, dal creditore procedente, anche solo informalmente,
l'esistenza di contestazioni o contenziosi pendenti sul quantum. Con la raccomandata in atti del 14-10-2013, infatti, il legale del PT si limitava ad inviare alla banca l'ordinanza di assegnazione del 27-
9-2013 e a comunicare l'IBAN, senza null'altro precisare.
Non risulta dimostrato, ed invero neppure è allegato dall'appellante principale, che la avesse ricevuto comunicazione dei verbali CP_4
d'udienza da parte della Cancelleria oppure da parte dello stesso
16 Quest'ultimo, inoltre, neppure allega di avere notiziato la PT sulle contestazioni circa l'imputabilità dell'intero saldo alla CP_4 debitrice esecutata, né deduce di averla informata in ordine all'opposizione proposta dai terzi cointestatari, mentre avrebbe dovuto instaurare, o quanto meno sollecitare l'instaurazione del contradditorio nei suoi confronti in quel giudizio, al quale, invece e incontrovertibilmente, era rimasta estranea.
La denuncia dei vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 112,
115 e 116 c.p.c. è espressa dal mediante riferimenti generici PT
e basati su assunti meramente deduttivi, nonché privi di riscontri concreti e oggettivi, sicché il motivo è inammissibile nella parte in cui non si confronta compiutamente con le argomentazioni del
Tribunale, che ha esaminato i fatti di rilevanza e, dopo averli valutati in maniera condivisa da questa Corte, si è pronunciato, seppur sinteticamente, sulle questioni controverse.
9.3. Inoltre il NA diffusamente evidenzia che nell'ordinanza di assegnazione del 27-9-2013 risulta interlineata la dicitura “Dichiara estinta la procedura esecutiva, autorizzando il ritiro dei titoli”, ma anche detto assunto non si ravvisa affatto decisivo nel senso invocato poiché quella dicitura si rinviene, non interlineata, nella successiva ordinanza di assegnazione del 26-5-2014, che reca nel frontespizio il chiaro ed inequivoco riferimento al medesimo numero di R.G. (788/2013) della prima.
Nel ricostruire, non senza difficoltà, le vicende del processo esecutivo in base ai verbali di causa e agli atti prodotti dal rileva il PT
Collegio che quest'ultimo aveva notificato il 15-7-2013 alla stessa banca altro pignoramento (per il pagamento di euro 2.013,44) in forza di altro titolo esecutivo (ordinanza 186 ter c.p.c. emessa dal giudice Magaraggia), nel procedimento esecutivo R.G. 2066/2013.
Dai verbali di causa risulta che all'udienza del 27-9-2013 il secondo procedimento esecutivo (R.G. 2066/2013) era stato riunito al primo
17 (R.G. 788/2013). In data 11-3-2014 la rendeva la CP_4 dichiarazione positiva per l'intero credito (euro 3.020,16 - importo precettato aumentato della metà) di cui il chiedeva il PT pignoramento sul saldo creditorio di conto corrente cointestato con soggetto non esecutato. Nella citata dichiarazione si dava atto che si trattava di importo di totale spettanza del soggetto esecutato, presumibilmente in ragione della capienza di quel credito rispetto alla quota della metà del saldo creditorio, e che non risultava notificato nessun altro pignoramento o sequestro.
Con la seconda ordinanza di assegnazione del 26-5-2014, che, si ripete, reca nell'intestazione solo l'indicazione del numero di R.G.
788/2013, il Giudice dell'esecuzione assegnava al la somma PT di euro 3.020,16 e dichiarava estinta la procedura esecutiva.
Il legale del comunicava alla la suddetta ordinanza di PT CP_4 assegnazione con raccomandata del 3-6-2014 e anche in questa occasione si limitava a chiedere il pagamento e ad indicare l'IBAN, senza null'altro precisare, e in particolare senza dare affatto conto, neppure solo informalmente, che invece la procedura R.G.788/2013 non era affatto estinta, persisteva la contestazione sull'entità del credito pignorato l'8-4-2013 ed, anzi, alla data della citata raccomandata, era già stata pubblicata (in data 26.3.2014) la sentenza del Tribunale di Venezia n. 663/2013, con la quale veniva dichiarata “l'inefficacia del pignoramento promosso dal sig. PT con atto del 15.3.2013 limitatamente alla somma eccedente
l'importo di € 100.798,76”.
In questo particolare contesto, ribadito, ancora una volta, che non vi è prova che la fosse a conoscenza che la procedura CP_4
n.788/2013 fosse ancora pendente in virtù di contestazioni sull'ammontare del credito pro quota già assegnato e pagato al ad ottobre 2013, non può ritenersi dimostrata la lamentata PT condotta colposa della banca, concretizzatasi nella “dispersione del
18 credito”. Il tenore della seconda ordinanza di assegnazione, unitamente alla condotta extra-processuale, anteriore e concomitante, del creditore procedente, ragionevolmente induceva a ritenere che sulla dichiarazione resa nel maggio 2013 dalla CP_4 non vi fosse stata alcuna contestazione, che il pagamento della somma già assegnata dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del
27-9-2013 fosse stato integralmente satisfattivo rispetto al credito pignorato, benché indicato come di spettanza solo pro quota (33%) alla debitrice, e che pertanto il residuo del saldo fosse di spettanza degli altri due cointestatari del conto corrente.
Alla stregua di dette considerazioni, neppure sono univocamente probanti nel senso invocato dal NA le diciture “la somma è di totale spettanza dell'esecutata …non risulta notificato nessun ulteriore pignoramento o sequestro” che si rinvengono nella dichiarazione della banca ex art. 547 c.p.c. dell'11 marzo 2014.
Questa seconda dichiarazione è stata resa all'incirca un anno dopo la prima e riguarda solo su un conto corrente cointestato ad altro soggetto, non quello cointestato a tre soggetti (mentre è in relazione a quest'ultimo che erano insorte le contestazioni di cui si discute), sicché non è dato comprendere, e non è spiegato dal per PT quale ragione e in base a quali elementi concreti, in quella situazione, la dovesse o potesse ritenere non già integralmente CP_4 satisfattivo il pagamento della somma assegnata dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 27-9-2013.
9.4. Occorre infine precisare, in applicazione dei principi di diritto affermati dalla Cassazione (cfr. § 8.3), che, pur non essendo la contestazione della dichiarazione del terzo ex art.549 c.p.c. condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria, ciò nondimeno può attribuirsi rilevanza, nell'accertamento in concreto degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana del terzo pignorato, alla condotta extra-processuale del creditore procedente ed anche a
19 quella dallo stesso tenuta nel processo esecutivo, nei termini chiariti dalla Suprema Corte e di cui si è detto.
In quest'ottica, non può ravvisarsi di decisiva valenza, ad avviso del
Collegio, la mancata opposizione ex art.617 c.p.c. del PT all'ordinanza del 2016 conclusiva del processo esecutivo, stante la ricordata autonomia tra questo e l'azione risarcitoria, in ciò dovendosi emendare la motivazione della sentenza impugnata, condivisa nel resto.
Per contro è non solo consentita, ma soprattutto doverosa, ai fini che qui interessano, la globale e complessiva valutazione di tutte le circostanze del caso concreto e, nella specie, proprio sulla base di plurime condotte del creditore procedente, extra-processuali e processuali unitariamente considerate e sopra descritte, può ritenersi ragionevolmente fondato il convincimento della Banca, prima del 30-9-2014, circa il carattere satisfattivo per l'intero del pagamento della somma assegnata dal Giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 27-9-2013.
Le suddette condotte, di cui già si è dato conto nei precedenti paragrafi, sono consistite essenzialmente nel non avere il PT reso edotta la banca del contenzioso in essere sull'esito del primo pignoramento, poiché egli ha incassato le somme assegnate dal giudice dell'esecuzione senza esplicitare alcuna riserva o precisazione al riguardo.
Di decisiva rilevanza, in questo contesto, è il tenore della seconda ordinanza di assegnazione del 26-5-2014 che recava, per errore non imputabile certamente al terzo pignorato e in ogni caso dallo stesso non riconoscibile come tale, la statuizione di estinzione del processo esecutivo R.G.788/2013, mentre il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare estinto solo il processo esecutivo R.G. 2066/2013, riunito al primo. Come si è detto, nel giugno 2014 il si era PT limitato a chiedere e incassare la somma assegnata con la seconda
20 ordinanza, senza far rilevare l'errore, senz'altro pienamente riconoscibile dal creditore procedente, e benché fosse stata già pubblicata la citata sentenza del Tribunale di Venezia n.663/2014.
A fronte dell'intervenuta comunicazione della seconda ordinanza e, quindi, della comunicazione di estinzione della procedura esecutiva
R.G. 788/2013, che riguardava proprio il pignoramento presso terzi ora in contestazione, non possono in alcun modo imputarsi il
“mancato congelamento” e la “dispersione del credito” alla Banca, che non aveva ragionevole motivo di dubitare di avere correttamente accantonato, e già pagato, solo la quota parte (33%) del saldo del conto corrente cointestato spettante alla debitrice Parte_2
. Null'altro risultava dovuto al creditore procedente, per quanto
[...] di conoscenza del terzo pignorato in quel momento, in relazione al primo pignoramento, e, in ragione dei suesposti accertamenti meritali, correttamente il Tribunale ha ritenuto superflui e irrilevanti ulteriori indagini istruttorie, in particolare l'acquisizione ex art.210
c.p.c. dei movimenti bancari sul conto corrente cointestato, anche considerando che le modalità di alimentazione del suddetto conto per un verso non erano contestate e per altro verso non assumevano la valenza invocata dal PT
10. In conclusione, all'esito di una non semplice ricostruzione degli eventi che hanno caratterizzato la vicenda processuale in esame, deve concludersi affermando l'insussistenza della responsabilità risarcitoria della Banca e quindi la complessiva infondatezza delle doglianze svolte dall'appellante principale.
11. L'appello incidentale proposto dalla Controparte_7
è infondato.
[...]
La statuizione di compensazione delle spese di lite di primo grado si ravvisa corretta, atteso che solo a partire dalla pronuncia n.
13533/2021, ossia in epoca successiva all'instaurazione del giudizio di primo grado (2020), si è affermato l'orientamento di legittimità
21 sul quale il Tribunale ha fondato in buona parte il proprio convincimento, circa la qualità di litisconsorte necessario del terzo pignorato nei giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi e circa l'inopponibilità allo stesso degli esiti di quei giudizi nei termini precisati.
12. Le spese di lite del presente grado possono essere compensate per metà tra le parti, valutata la reciproca soccombenza, e l'appellante principale va condannato alla rifusione della residua metà, liquidata per l'intero, ossia senza la decurtazione per la disposta compensazione, come in dispositivo, applicando i valori medi secondo lo scaglione di riferimento indicato dall'appellante principale (da euro 52.000,01 a euro 260.000,00). In particolare, va considerato, in applicazione del noto principio di causalità, che nel presente grado la soccombenza del è nettamente prevalente, PT avuto riguardo all'esito complessivo della lite e alla consistenza delle rispettive pretese.
Deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per le rispettive impugnazioni, ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, d.p.r. n. 115/2002, ove dovuto (Cass. S.U. 23535/2019).
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 56/2024 del Tribunale di Venezia, così pronuncia:
22 1) rigetta l'appello principale proposto da rigetta Parte_1
l'appello incidentale proposto da e per Controparte_3
l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) compensa per metà le spese del grado e condanna Parte_1 alla rifusione in favore di delle residue Controparte_3 spese, liquidate per l'intero in euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per le rispettive impugnazioni, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002, ove dovuto;
4) dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise
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