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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
37
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere all'udienza del 27.5.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3000/2024 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Napoli Parte_1 appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili CP_1 appellato
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso telematico pervenuto il 21/6/2022 l'INPGI adìva questo ufficio per sentir ingiungere alla l pagamento in suo favore della somma di € 65.152,00, oltre Parte_1 accessori successivi e spese.
A fondamento della domanda deduceva di aver accertato con verbale del 17/2/2020 che detta società, gerente un sito di informazione giornalistica denominato “Approdonews”, era incorsa in omissione contributiva:
1) rispetto alla lavoratrice nel periodo 13/7/2017-1/3/2019, nel quale costei- CP_2 pubblicista dal 2010, avente già intrattenuto con la medesima società un rapporto di lavoro subordinato dal 27/9/2012 al 7/7/2016- aveva intrattenuto con la medesima un rapporto di lavoro subordinato giornalistico a tempo pieno, dissimulato da una prestazione autonoma occasionale;
2) rispetto al lavoratore nel periodo dal 5/8/2016 (data della sua iscrizione come Persona_1 pubblicista) al 9/10/2019, nel quale questi aveva intrattenuto con essa un rapporto di lavoro subordinato giornalistico al 62%, dissimulato da collaborazione autonoma occasionale;
3) rispetto al lavoratore nel periodo febbraio 2015-giugno 2018, nel quale costui, Persona_2 pubblicista dal 2003, aveva intrattenuto con essa un rapporto di lavoro subordinato giornalistico al
62%, dissimulato da collaborazione autonoma occasionale;
4) infine, rispetto alla lavoratrice nel periodo 1/9/14-7/7/16, nel quale ella, benchè CP_2 inquadrata come dipendente, impaginatrice a tempo parziale, aveva invece svolto attività giornalistica a tempo pieno.
Con decreto ingiuntivo n. 5182 pubblicato il 26/7/2022 il giudice adìto provvedeva in conformità.
Con ricorso depositato il 28/10/2022 la proponeva opposizione Parte_1 per la revoca del decreto ingiuntivo per i seguenti motivi:
a) errata qualificazione dei rapporti di collaborazione;
b) omessa considerazione del fatto che presso la società opponente l'attività editoriale “online” fosse limitata, esigua e secondaria rispetto alle altre principali (commercio all'ingrosso di biomasse;
dal gennaio 2015 gestione di impianto di relativa produzione);
c) omessa considerazione del fatto che i lavoratori in questione lavorassero contestualmente anche per terzi, nella stessa forma;
d) omessa considerazione del fatto che i compensi annui rientrassero nella soglia della collaborazione occasionale di cui all'art. 44, co.2, della legge n.326/2003;
e) natura non giornalistica delle mansioni svolte dai singoli soggetti, segnatamente in ragione del fatto che i collaboratori si limitavano a riportare pedissequamente comunicati e note stampa già pubblicati;
f) non veridicità che la da dipendente impaginatrice, fosse impiegata a tempo pieno. Pt_2
Resisteva l' , quale successore di dal 1/7/2022 ex art.1, co.103, legge n.234/2021, CP_1 CP_3 contestando in fatto ed in diritto l'avversa opposizione e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale, sulla base della documentazione in atti ed escussa prova testimoniale, ha così deciso:
“a) respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 5182 del 26/7/2022) confermandone l'esecutività;
b) condanna la società opponente alla rifusione, in favore dell' delle spese del giudizio, che CP_1 liquida in €. 20,00 per spese e €. 9.000,00 per compensi”.
2.Proponeva gravame la er i seguenti motivi: Parte_1
-travisamento del fatto e delle prove;
illogicità, contraddittorietà della motivazione;
violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'attività giornalistica a carattere subordinato che avrebbe effettuato per il portale on-line “Approdonews”; CP_2
-travisamento del fatto e delle prove;
illogicità, contraddittorietà della motivazione;
violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'attività giornalistica a carattere subordinato che avrebbe effettuato per il portale on-line “Approdonews”; Persona_1
-travisamento del fatto e delle prove;
illogicità, contraddittorietà della motivazione;
violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'attività giornalistica a carattere subordinato che avrebbe effettuato per il portale on-line “Approdonews”. Persona_2
Offriva in produzione nuova documentazione di cui chiedeva l'acquisizione in quanto ritenuta indispensabile al fine della decisione.
Resisteva l'appellato nel grado che concludeva per il rigetto del gravame.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è infondato e va rigettato.
3.1 In primo luogo, per quanto concerne l'offerta di nuove produzioni nel grado, osserva la Corte che secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità “nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prova in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche di ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, facendosi riferimento per "indispensabilità" delle nuove prove ad una loro "influenza causale più incisiva" rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto "rilevanti", ovvero a prove che sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale per essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini, conducano ad un esito "necessario" della controversia (cfr. Cass.
n. 1333 del 2012).
7. E' necessario, inoltre, che la produzione di nuovi documenti, sempre che siano indispensabili come sopra detto, non comporti l'introduzione nel giudizio di secondo grado di nuove allegazioni di fatto, restandone altrimenti snaturato il giudizio di prime cure, che finirebbe con lo svolgersi sulla base di elementi parziali (Cass n. 3506 del 2012; Cass. n 13491 del 2014 in motivazione)” (ex multis Cass. n. 26257/2021).
Nella fattispecie che qui occupa, se è vero che i documenti offerti in produzione sono tesi a provare fatti già dedotti in primo grado-ovvero la prestazione di collaborazioni a favore di terzi da parte della e del nondimeno essi non risultano “indispensabili” in quanto non dirimenti ai fini CP_2 Per_2 della definizione del giudizio, tenuto conto che l' ha efficacemente richiamato Cass. n. CP_1
14913/2009 secondo cui: “Per l'art. 8 del CCNLG 1991 - 1994 (norma dedotta in ricorso), non è consentito al giornalista "contrarre più d'un rapporto di lavoro a tempo pieno". Discende che il rapporto di lavoro subordinato con un'impresa è ben compatibile con esterne collaborazioni (con altre imprese) che non assumano la consistenza di altro rapporto di subordinazione. Queste collaborazioni non escludono pertanto la sussistenza dell'unico rapporto di lavoro subordinato”.
3.2 Nel merito, per quanto concerne la posizione della lavoratrice l'appellante lamenta CP_2
l'illegittimità della motivazione, sostenendo nuovamente nel grado, in buona sostanza, la correttezza del proprio operato.
La doglianza non coglie nel segno.
Il Tribunale ha così motivato sul punto:
“2. Iniziando l'esame dei fondamenti della pretesa dell' riguardo alla posizione Parte_3
CO e nel quale le circostanze controverse vertono sulla natura subordinata del rapporto nel periodo 2017/2019 (che non può essere data per non contestata posto che il ricorso dà la qualificazione per “errata”) e la natura giornalistica dello stesso, il giudicante rileva quanto segue.
3. La risulta aver provocato l'accertamento ispettivo culminato nel verbale di accertamento CP_2 del 17/2/2020 presentando il 9/10/2019 all' una denuncia di omissione contributiva nella quale CP_3 affermava di avervi fatto da caporedattrice della testata “online” “Approdo News” dal settembre
2012 ai primi di marzo del 2019 (doc. monit. n. 8).
4. Prima ancora, aveva presentato all'ITL nel settembre 2019 denuncia (doc. monit. 9) affermando più specificamente: che in realtà lavorava nella testata come capo redattore già dall'ottobre 2010, quando questa era però gestita da altra società ( ); che il rapporto era proseguito con la società CP_4 oggi opponente, sempre “in nero”, fino al gennaio 2014, quando detta società l'aveva assunta, ma come impaginatrice (inquadrata al 5° livello secondo il CCNL aziende editoriali : v. ibidem Unilav doc.18) ed a tempo parziale per 20 ore settimanali (ibidem); che in realtà aveva sempre diretto la redazione coordinando l'attività degli altri collaboratori e scrivendo articoli, a tempo più che pieno;
che licenziata per preteso giustificato motivo oggettivo nel luglio 2016 (Unilav sub doc.2), era stata richiamata in servizio nel luglio 2017, quando aveva ripreso a lavorare per le stesse mansioni nello stesso modo, fino al 1/3/2009.
5. Interrogata dagli ispettori dell' (doc. 3 monit.), la ha sostanzialmente confermato i CP_3 CP_2 propri assunti, confermando di aver sempre fatto la capo redattrice;
specificando, al riguardo, di aver sempre assolto, in nodo quotidiano, al compito di organizzare il lavoro redazionale;
di aver redatto con continuità articoli, anche reperendo informazioni presso le Forze dell'ordine, per poi pubblicarli nella testata;
di aver anche corretto gli articoli redatti da altri corrispondenti;
di aver sempre fruito nella redazione della testata a Taurianova di una postazione fissa attrezzata;
e di averlo sempre fatto a tempo più che pieno, tanto che era lei, munita delle relativa chiavi, ed aprire e chiudere quotidianamente i locali della redazione.
6. Escussa a teste, la ha coerentemente confermato i propri assunti, peraltro specificando CP_2 che lavorò sempre con assiduità dal lunedi al sabato dalle 8 alle 20; che si atteneva a tali orari secondo disposizione datale dall'amministratore che in particolare lei stessa dirigeva Tes_1
l'attività del , che redigeva articoli dopo che lei, ogni mattina, gli indicava quali eventi Per_1 seguire e cosa fare e pubblicare;
che non si limitava a riportare comunicati stampa, ma redigeva anche articoli da lei ideati.
7. Il , interrogato dagli ispettori (doc. 5 monit), confermò che la ricorrente lavorava già Per_1 nella testata da prima di quando, nel 2013, egli iniziò a collaborarvi;
affermò che la aveva CP_2 sempre svolto il suo stesso lavoro, quello di redattore di testi da pubblicare nella testata, ed inoltre egli si era sempre alternato con lei nello stabilire i turni per la copertura dell'attività della testata.
8. , interrogato dagli ispettori, affermò: di essere stato presidente della società opponente fino Pt_4 al novembre 2014, quando venne sostituito dal di aver peraltro continuato a mantenere, fino Tes_1 all' ”ultimo anno e mezzo”, rapporti assidui con la testata, che ebbe come direttore responsabile prima il e poi il;
che peraltro entrambi erano tutt'altro che assidui e delegavano le Pt_5 Pt_6 attività direttive al che la almeno negli ultimi 5 anni (2014/2019) lavorava in Tes_1 CP_2 redazione quotidianamente a tempo pieno;
operava sotto le direttive del lo ha Tes_1 Pt_4 confermato che la aveva le chiavi della redazione, e le password necessarie per pubblicare CP_2 gli articoli propri e dei corrispondenti esterni;
che se si assentava doveva comunicare le assenze al
Tes_1
9. Escusso a teste, lo ha confermato, che fino al 2015, egli frequentava la redazione tutte le Pt_4 mattine per incontrare i soci e e programmare con gli stessi l'attività della testata;
Pt_7 Tes_1 che la scriveva articoli, anche da lei ideati;
che la trovava sempre in redazione, dove fruiva CP_2 di una postazione attrezzata di lavoro;
che la aveva anche compiti di direzione e CP_2 coordinamento degli altri collaboratori;
che in redazione “se la vedeva un po' tutto lei” anche se il
“dirigeva un po' la situazione”; che la medesima seguiva anche eventi in esterna per farne Tes_1 servizi.
10. Il , interrogato dagli ispettori, premesso di essere il direttore responsabile della testata Pt_6 dall'ottobre 2016, ma di frequentare sporadicamente la redazione limitandosi, secondo la propria responsabilità secondo la legge sulla stampa, a controllare gli articoli, ha confermato che la lavorava quotidianamente in redazione, nella quale fruiva di una postazione attrezzata, e Pt_2 pubblicava sul sito i propri articoli.
11. Escusso a teste, ha confermato che la operava quotidianamente in redazione, ha CP_2 confermato che redigeva articoli;
ma ha affermato che per il 90/95% si trattava del “copia e incolla” di comunicati stampa già editi, che ella si limitava a selezionare, filtrare e pubblicare.
12. Il teste , premesso di collaborare occasionalmente nella testata dal 2009, scrivendo Tes_2 occasionalmente su un blog della stessa, ma di frequentare spesso la redazione, e tuttavia di non sapere cosa la facesse, ha detto di ritenere che ella pubblicasse note stampa, CP_2 presumibilmente ricopiandole. Ha comunque confermato che la la trovava sempre in CP_2 redazione, “sempre dietro al solito pc”.
13. escusso a teste, ha confermato che la lavorava quotidianamente in Tes_3 CP_2 redazione;
che redigeva articoli, che in parte, anche prevalente, erano comunicati da riportare, ma che erano da lei rielaborati per attirare maggiormente il lettore;
ma in parte erano anche articoli originali, che realizzava riguardo ad eventi da lei seguiti, andando a carcare le notizie e scattando foto;
che ella curava anche l'impaginazione degli articoli da lei redatti;
che ella era in redazione una presenza particolarmente fissa.
14. Dalla prova orale esperita emerge in modo del tutto univoco che anche nel periodo luglio 2017 primi di marzo 2019 la lungi dal rendere prestazioni meramente occasionali, lavorava CP_2 quotidianamente in redazione almeno come redattrice di testi che vi pubblicava sul sito/testata, essendovi pienamente inserita in modo funzionale, fruendovi persino di una postazione attrezzata;
e quindi stando a disposizione per le mutevoli esigenze della testata.
15. Dalle dichiarazioni o deposizioni del , e dello Scarfò, emerge inoltre che ella vi svolgesse Per_1 anche dei compiti di direzione/coordinamento, se non del , che afferma di aver svolto tale Per_1 ruolo solo negli ultimi tempi insieme a lei, e del , di altri collaboratori esterni;
e che fosse un Per_2 po' il punto di riferimento organizzativo della redazione, sebbene non sia chiaro se avesse davvero la responsabilità operativa della redazione. Emerge ancora con una certa chiarezza ed univocità che se i direttori di testata (in quel periodo, il ) si limitavano a prendersi le responsabilità del Pt_6 pubblicato, il per dirla con le parole dell'imparziale , “dirigeva un po' la situazione”, Tes_1 Pt_4 presumibilmente nel senso che ne sorvegliava l'efficienza controllando che essa fosse munita delle necessarie presenze, monitorando le assenze;
e, per dirla con la teneva i contatti necessari CP_2 per la tenuta della “linea editoriale”.
16. Tali i fatti accertati, rileva il giudicante che secondo costante insegnamento di legittimità, al quale questo giudice ritiene di dover prestare adesione, nel settore giornalistico, in considerazione del carattere creativo del lavoro, la condizione di subordinazione va riscontrata ove ricorra lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale, così da poter assicurare, per un apprezzabile lasso di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la compilazione sistematica di articoli su specifici argomenti o rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del prestatore alle esigenze del datore di lavoro;
mentre in presenza di tali requisiti, neppure osta alla configurabilità della subordinazione il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento, e/o sia tenuto ad un orario predeterminato, e/o la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni (Cass. 3320/2008, 8068/2009, 22785/2013, 24078/2021). Nella specie tali condizioni ricorrono con chiara evidenza, giusto il carattere (obbligatoriamente) quotidiano del lavoro, il fatto che esso fosse reso in redazione, con assegnazione di una postazione attrezzata, e persino con l'assegnazione di compiti e responsabilità organizzative del lavoro altrui, che sono espressione di poteri che non possono darsi che nel lavoro subordinato per preposizione gerarchica datoriale.
17. Le altre obiezioni sollevate dalla difesa della società opponente appaiono prive di merito: ed invero:
a) il fatto che nella società opponente l'attività editoriale fosse “secondaria” non può impedire che i rapporti di lavoro subordinato da essa intrapresi, per mansioni di natura giornalistica, con personale iscritto all'Albo dei giornalisti (anche se come nella specie nell'elenco dei pubblicisti), adibito ad una testata giornalistica, sia assicurato alla gestione CP_3
b) né tale necessità può essere impedita dalla “necessità di ridurre i costi”. In realtà le imprese sono del tutto libere di acquisire prestazioni di lavoro in qualunque forma negoziale consentita dall'ordinamento, senza necessità alcuna di fornire una giustificazione della scelta;
e tuttavia ciò non può impedire che i rapporti regolati in una forma diversa dal lavoro subordinato restino assoggettati alla disciplina di questo, se ne riscontrano, nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione, le caratteristiche;
fatto a fronte del quale il “nomen iuris” non può avere alcuna rilevanza (ex pluris Cass. 22289/2014, 1717/2009). Peraltro, nel caso di specie, le evidenze documentali di “prestazione occasionale” risultano, alla stregua dell'esperita prova orale, manifestamente simulate;
c) il fatto che i compensi materialmente erogati rientrino nella soglia di cui all'art. 44, co.2, del d.l.
n. 269/2003 conv. in legge n.326/2003 non ha del pari alcuna rilevanza, posto che il limite dei 5000 euro annui è il limite superato il quale anche i collaboratori realmente occasionali sono soggetti all'assicurazione obbligatoria, mentre per quelli continuativi, prima che per quelli addirittura subordinati, l'assicurazione è obbligatoria comunque.
18. La contestazione sulla natura giornalistica delle mansioni appare anch'essa infondata.
19. Come anche la difesa della società opponente riconosce, nel diritto vivente, condiviso dal giudicante, l'attività giornalistica è connotata:
a) dal fatto di essere diretta, qualunque ne sia la forma ed il mezzo di comunicazione, all'informazione di un numero indistinto di persone (Cass. 16691/2018);
b) dal fatto di essere diretta, specie se con continuità ed inserimento stabile in una impresa giornalistica, alla raccolta (selezione previa valutazione delle notizie interessanti), commento ed elaborazione di notizie per farne oggetto di comunicazione, con apporto soggettivo e creativo, facendo da mediatrice tra il fatto e la sua diffusione, con attenzione all'attualità ed alla tempestività dell'informazione (Cass. 16691/2018, 1853/2016, 17723/2011, 12137/2011, 23625/2010, 1827/95).
20. Il requisito sub a), peraltro incontestato, emerge con evidenza dal fatto che la scriveva CP_2
e pubblicava articoli su una testata giornalistica “online”.
21. Il requisito sub b) emerge del pari con evidenza ed univocità, sotto l'ultimo profilo, dalla natura degli articoli mostrata dai docc. 6) e 20 conv: trattasi di recensioni libri, ma soprattutto di eventi locali, sociali e politici di attualità della piana di Gioia Tauro. C
22. Esso è posto in discussione dai testi e , nell'affermare il primo, ed ipotizzare il Pt_6 Tes_2 secondo, che l'attività “redazionistica” della si limitasse, peraltro non comunque nella CP_2 totalità, in un “copia e incolla” di altri comunicati stampa, opportunamente “selezionati e filtrati” da altre fonti.
23. La fondatezza di tali affermazioni è largamente contraddetta dalle dichiarazioni e deposizioni del e dello Scarfò, concordi nell'affermare non essere vero che la si limitasse a tale Per_1 CP_2 attività, posto che essa cercava anche notizie presso le Forze dell'ordine, ed ideava anche articoli originali, e seguiva anche eventi in esterna. Tanto è stato confermato anche dal teste . Per_2
24. Le deposizioni e dichiarazioni in questione appaiono più attendibili, considerato che:
a) in definitiva, in sostanza, ammettono lealmente che parte dell'attività redazionale non aveva carattere propriamente creativo;
b) trovano riscontro nei non pochi articoli prodotti, che non sono meri comunicati stampa, ma articoli su notizie di attualità strutturati ancorchè non particolarmente complessi;
e risultano pubblicati a firma della cosa che notoriamente non avviene nemmeno nelle note di stampa;
CP_2
c) le affermazioni del sono manifestamente ipotetiche e disinformate, avendo egli esordito Tes_2 la propria deposizione affermando di non sapere neppure precisare cosa i tre facessero;
mentre le altre provengono da soggetti più informati.
25. V'è peraltro da aggiungere che comunque attiene alla natura dell'attività giornalistica anche la
“selezione” o, per dirla col , il “filtraggio” (espressione che pare rimandare ad un concetto Pt_6 di rielaborazione. Peraltro più precisamente spesa dal teste ) delle notizie da “ripubblicare”; Per_2 che dalla prova è emerso con evidenza che la oltre a scrivere articoli, organizzava CP_2
l'acquisizione ed eseguiva la pubblicazione di articoli provenienti da altri collaboratori esterni, che chiaramente attingevano le notizie “in loco”, e che ella correggeva;
e questa attività è chiaramente di organizzazione di una attività giornalistica;
come sicuramente giornalistica è di per sé,
l'organizzazione del lavoro di una redazione giornalistica;
che la natura pacificamente giornalistica,
e non di mera agenzia di stampa, della testata, pacificamente dotata di un direttore responsabile, rende peraltro del tutto implausibile che essa si limitasse, per ben il 90/95%, a fare “copia e incolla” di notizie già pubblicate da terzi, salvi solo gli articoli dell'amministratore. 26. Da tutte le deposizioni emerge univocamente che lo aveva fatto lo stesso lavoro anche CP_2 nel periodo 1/9/14-7/7/16, quanto al quale è emerso in nodo ugualmente univoco che essa aveva sempre lavorato a tempo pieno, e non a tempo parziale.
27. Gli accertamenti svolti riguardo alla appaiono pertanto fondati”. CP_2
Ciò posto, l'appellante lamenta l'erronea valutazione effettuata dal giudice di prime cure sia in merito alla natura giornalistica dell'attività svolta dalla sia con riferimento alla natura subordinata CP_2 del suo rapporto di lavoro.
Sotto il primo profilo l'istante lamenta che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe ritenuto attendibili le deposizioni della teste , portatrice di un interesse personale in causa, nonché CP_2 del teste che ha dichiarato di essere stato amministratore unico dell'appellante dal 2013 Tes_4 al 2015), siccome egli aveva dichiarato di non essere assiduamente presente nella redazione e di non leggere tutti gli articoli.
Orbene, osserva la Corte che anche apprezzando con il dovuto rigore la deposizione resa dalla scussa in qualità di teste nel corso del primo grado relativamente allo svolgimento CP_2 dell'attività di caporedattrice della redazione on line con reperimento delle informazioni e conseguente redazione degli articoli- essa trova, in ogni caso, pieno riscontro:
-nelle dichiarazioni rese dal in sede ispettiva (circa la redazione di testi da pubblicare Per_1 sulla testata, già riportate nella motivazione della sentenza impugnata senza espressa censura da parte dell'appellante);
- nelle dichiarazioni rese in sede giudiziale dal teste (che assai significativamente ha riferito Per_2 che anche i comunicati venivano rielaborati dalla per attirare maggiormente l'attenzione, CP_2 mentre altri pezzi erano articoli originali (anch'esse riportate nella motivazione della sentenza impugnata senza espressa censura da parte dell'appellante);
-nel tenore degli articoli pubblicati on line (in atti) a firma della che, come CP_2 condivisibilmente evidenziato dal giudice di prime cure, non consistono in meri comunicati- stampa, ma in “articoli su notizie di attualità strutturati ancorchè non particolarmente complessi”.
Ritenuto, dunque, provato che l'attività lavorativa della pubblicista- avesse le Controparte_5 caratteristiche sopra descritte, correttamente il giudice di prime cure ne ha qualificato la natura giornalistica secondo il citato ed ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità
, invero immune da critiche da parte dell'appellante in punto di stretto diritto.
Sotto il secondo profilo, l'appellante eccepisce che l'esclusione della natura subordinata del rapporto di lavoro emergerebbe dalla contemporanea prestazione di collaborazione a favore di terzi, ma la circostanza non è dirimente per quanto detto sopra, qui integralmente richiamato.
Per altro verso, dall'esame delle deposizioni rese dal e dal , entrambi redattori, Per_1 Per_2 emerge chiaramente la prova del ruolo centrale e di riferimento organizzativo svolta dalla CP_2 presenza particolarmente fissa in redazione ( ). Per_2
Il , direttore responsabile, ha riferito in sede ispettiva che ella lavorava quotidianamente in Pt_6 redazione, ove fruiva di una postazione attrezzata.
In punto di qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico come subordinato od autonomo va evidenziato che “la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa” (Cass. n. 24078 del 07/09/2021).
Del resto appare assai significativo in senso favorevole alla tesi sostenuta dall' il fatto che la CP_1 stessa lavoratrice avesse già intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'attuale appellante dal 27.9.2012 al 7.7.2016- cessato per giustificato motivo oggettivo per la necessità di riduzione dei costi- riattivato nel 2017, a dire dell'appellante come mera collaborazione, senza che, tuttavia, sia emersa alcuna soluzione di continuità nelle modalità di prestazione dell'attività lavorativa da parte della stessa.
3.2Per quanto concerne la posizione del , l'appellante lamenta che il giudice di prime Per_1 cure abbia richiamato la deposizione del teste a suo dire inattendibile per le ragioni di cui Tes_4 sopra.
Osserva la Corte che, ad ogni buon conto, lo stesso , direttore responsabile, ha riferito che il Pt_6
“faceva di solito la stessa attività della : se è vero che il teste ha riferito che la Per_1 Pt_2 pressocchè totalità delle notizie erano ricavate da altre fonti, ciò non è dirimente nel senso di escludere l'attività giornalistica, tenuto conto che il profilo che la caratterizza è la sua rielaborazione, che il pubblicista- effettuava, per come riferito dal teste , e questo basta a far Controparte_6 Per_2 ritenere sul punto fondata la pretesa dell' . CP_1
Quanto alla natura subordinata del rapporto di lavoro, il ha riferito in sede ispettiva che egli Pt_6 lavorava quotidianamente in redazione, ove fruiva di una postazione attrezzata, come confermato dal teste , dunque con modalità del tutto contrarie a quelle proprie della prestazione di lavoro Per_2 autonomo, e ciò assume rilievo decisivo anche rispetto alla sottoscrizione delle ricevute per compenso per prestazione occasionale parzialmente prodotte in giudizio.
3.3Per quanto concerne la posizione del , l'appellante lamenta l'insussistenza della natura Per_2 giornalistica dell'attività svolta dallo stesso, il quale si occupava prevalentemente dell'effettuazione delle riprese video esterne. Invero correttamente il giudice di prime cure ha valorizzato- al fine di ritenere provata la natura giornalistica delle prestazioni svolte- la circostanza che il lavoratore -anch'egli giornalista pubblicista- munisse tali video di un testo a volte da lui stesso ideato, e il stesso lo ha indicato Pt_6 come uno dei tre collaboratori principali della testata (gli altri erano la e il ). CP_2 Per_1
Infine, quanto alla natura subordinata del rapporto di lavoro del , la , escussa come Per_2 CP_2 teste, ne ha confermato la presenza quotidiana in redazione, specie alla mattina, quando non era fuori dalla redazione per effettuare le riprese, e che aveva una postazione fissa in ufficio, indici assai sintomatici della sussistenza del vincolo della subordinazione, e ciò assume rilievo decisivo anche rispetto alla sottoscrizione delle ricevute per compenso per prestazione occasionale parzialmente prodotte in giudizio.
4.In conclusione la sentenza impugnata va confermata.
5.Le spese di lite del presente grado di giudizio, incluse quelle per l'inibitoria, seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in ragione del valore della causa e dell'attività difensionale svolta.
P.Q.M.
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell'appellato, che liquida in € 7.500,00 oltre oneri accessori;
-dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 27.5.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Piantadosi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere all'udienza del 27.5.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3000/2024 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Napoli Parte_1 appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili CP_1 appellato
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso telematico pervenuto il 21/6/2022 l'INPGI adìva questo ufficio per sentir ingiungere alla l pagamento in suo favore della somma di € 65.152,00, oltre Parte_1 accessori successivi e spese.
A fondamento della domanda deduceva di aver accertato con verbale del 17/2/2020 che detta società, gerente un sito di informazione giornalistica denominato “Approdonews”, era incorsa in omissione contributiva:
1) rispetto alla lavoratrice nel periodo 13/7/2017-1/3/2019, nel quale costei- CP_2 pubblicista dal 2010, avente già intrattenuto con la medesima società un rapporto di lavoro subordinato dal 27/9/2012 al 7/7/2016- aveva intrattenuto con la medesima un rapporto di lavoro subordinato giornalistico a tempo pieno, dissimulato da una prestazione autonoma occasionale;
2) rispetto al lavoratore nel periodo dal 5/8/2016 (data della sua iscrizione come Persona_1 pubblicista) al 9/10/2019, nel quale questi aveva intrattenuto con essa un rapporto di lavoro subordinato giornalistico al 62%, dissimulato da collaborazione autonoma occasionale;
3) rispetto al lavoratore nel periodo febbraio 2015-giugno 2018, nel quale costui, Persona_2 pubblicista dal 2003, aveva intrattenuto con essa un rapporto di lavoro subordinato giornalistico al
62%, dissimulato da collaborazione autonoma occasionale;
4) infine, rispetto alla lavoratrice nel periodo 1/9/14-7/7/16, nel quale ella, benchè CP_2 inquadrata come dipendente, impaginatrice a tempo parziale, aveva invece svolto attività giornalistica a tempo pieno.
Con decreto ingiuntivo n. 5182 pubblicato il 26/7/2022 il giudice adìto provvedeva in conformità.
Con ricorso depositato il 28/10/2022 la proponeva opposizione Parte_1 per la revoca del decreto ingiuntivo per i seguenti motivi:
a) errata qualificazione dei rapporti di collaborazione;
b) omessa considerazione del fatto che presso la società opponente l'attività editoriale “online” fosse limitata, esigua e secondaria rispetto alle altre principali (commercio all'ingrosso di biomasse;
dal gennaio 2015 gestione di impianto di relativa produzione);
c) omessa considerazione del fatto che i lavoratori in questione lavorassero contestualmente anche per terzi, nella stessa forma;
d) omessa considerazione del fatto che i compensi annui rientrassero nella soglia della collaborazione occasionale di cui all'art. 44, co.2, della legge n.326/2003;
e) natura non giornalistica delle mansioni svolte dai singoli soggetti, segnatamente in ragione del fatto che i collaboratori si limitavano a riportare pedissequamente comunicati e note stampa già pubblicati;
f) non veridicità che la da dipendente impaginatrice, fosse impiegata a tempo pieno. Pt_2
Resisteva l' , quale successore di dal 1/7/2022 ex art.1, co.103, legge n.234/2021, CP_1 CP_3 contestando in fatto ed in diritto l'avversa opposizione e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale, sulla base della documentazione in atti ed escussa prova testimoniale, ha così deciso:
“a) respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 5182 del 26/7/2022) confermandone l'esecutività;
b) condanna la società opponente alla rifusione, in favore dell' delle spese del giudizio, che CP_1 liquida in €. 20,00 per spese e €. 9.000,00 per compensi”.
2.Proponeva gravame la er i seguenti motivi: Parte_1
-travisamento del fatto e delle prove;
illogicità, contraddittorietà della motivazione;
violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'attività giornalistica a carattere subordinato che avrebbe effettuato per il portale on-line “Approdonews”; CP_2
-travisamento del fatto e delle prove;
illogicità, contraddittorietà della motivazione;
violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'attività giornalistica a carattere subordinato che avrebbe effettuato per il portale on-line “Approdonews”; Persona_1
-travisamento del fatto e delle prove;
illogicità, contraddittorietà della motivazione;
violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'attività giornalistica a carattere subordinato che avrebbe effettuato per il portale on-line “Approdonews”. Persona_2
Offriva in produzione nuova documentazione di cui chiedeva l'acquisizione in quanto ritenuta indispensabile al fine della decisione.
Resisteva l'appellato nel grado che concludeva per il rigetto del gravame.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è infondato e va rigettato.
3.1 In primo luogo, per quanto concerne l'offerta di nuove produzioni nel grado, osserva la Corte che secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità “nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prova in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche di ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, facendosi riferimento per "indispensabilità" delle nuove prove ad una loro "influenza causale più incisiva" rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto "rilevanti", ovvero a prove che sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale per essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini, conducano ad un esito "necessario" della controversia (cfr. Cass.
n. 1333 del 2012).
7. E' necessario, inoltre, che la produzione di nuovi documenti, sempre che siano indispensabili come sopra detto, non comporti l'introduzione nel giudizio di secondo grado di nuove allegazioni di fatto, restandone altrimenti snaturato il giudizio di prime cure, che finirebbe con lo svolgersi sulla base di elementi parziali (Cass n. 3506 del 2012; Cass. n 13491 del 2014 in motivazione)” (ex multis Cass. n. 26257/2021).
Nella fattispecie che qui occupa, se è vero che i documenti offerti in produzione sono tesi a provare fatti già dedotti in primo grado-ovvero la prestazione di collaborazioni a favore di terzi da parte della e del nondimeno essi non risultano “indispensabili” in quanto non dirimenti ai fini CP_2 Per_2 della definizione del giudizio, tenuto conto che l' ha efficacemente richiamato Cass. n. CP_1
14913/2009 secondo cui: “Per l'art. 8 del CCNLG 1991 - 1994 (norma dedotta in ricorso), non è consentito al giornalista "contrarre più d'un rapporto di lavoro a tempo pieno". Discende che il rapporto di lavoro subordinato con un'impresa è ben compatibile con esterne collaborazioni (con altre imprese) che non assumano la consistenza di altro rapporto di subordinazione. Queste collaborazioni non escludono pertanto la sussistenza dell'unico rapporto di lavoro subordinato”.
3.2 Nel merito, per quanto concerne la posizione della lavoratrice l'appellante lamenta CP_2
l'illegittimità della motivazione, sostenendo nuovamente nel grado, in buona sostanza, la correttezza del proprio operato.
La doglianza non coglie nel segno.
Il Tribunale ha così motivato sul punto:
“2. Iniziando l'esame dei fondamenti della pretesa dell' riguardo alla posizione Parte_3
CO e nel quale le circostanze controverse vertono sulla natura subordinata del rapporto nel periodo 2017/2019 (che non può essere data per non contestata posto che il ricorso dà la qualificazione per “errata”) e la natura giornalistica dello stesso, il giudicante rileva quanto segue.
3. La risulta aver provocato l'accertamento ispettivo culminato nel verbale di accertamento CP_2 del 17/2/2020 presentando il 9/10/2019 all' una denuncia di omissione contributiva nella quale CP_3 affermava di avervi fatto da caporedattrice della testata “online” “Approdo News” dal settembre
2012 ai primi di marzo del 2019 (doc. monit. n. 8).
4. Prima ancora, aveva presentato all'ITL nel settembre 2019 denuncia (doc. monit. 9) affermando più specificamente: che in realtà lavorava nella testata come capo redattore già dall'ottobre 2010, quando questa era però gestita da altra società ( ); che il rapporto era proseguito con la società CP_4 oggi opponente, sempre “in nero”, fino al gennaio 2014, quando detta società l'aveva assunta, ma come impaginatrice (inquadrata al 5° livello secondo il CCNL aziende editoriali : v. ibidem Unilav doc.18) ed a tempo parziale per 20 ore settimanali (ibidem); che in realtà aveva sempre diretto la redazione coordinando l'attività degli altri collaboratori e scrivendo articoli, a tempo più che pieno;
che licenziata per preteso giustificato motivo oggettivo nel luglio 2016 (Unilav sub doc.2), era stata richiamata in servizio nel luglio 2017, quando aveva ripreso a lavorare per le stesse mansioni nello stesso modo, fino al 1/3/2009.
5. Interrogata dagli ispettori dell' (doc. 3 monit.), la ha sostanzialmente confermato i CP_3 CP_2 propri assunti, confermando di aver sempre fatto la capo redattrice;
specificando, al riguardo, di aver sempre assolto, in nodo quotidiano, al compito di organizzare il lavoro redazionale;
di aver redatto con continuità articoli, anche reperendo informazioni presso le Forze dell'ordine, per poi pubblicarli nella testata;
di aver anche corretto gli articoli redatti da altri corrispondenti;
di aver sempre fruito nella redazione della testata a Taurianova di una postazione fissa attrezzata;
e di averlo sempre fatto a tempo più che pieno, tanto che era lei, munita delle relativa chiavi, ed aprire e chiudere quotidianamente i locali della redazione.
6. Escussa a teste, la ha coerentemente confermato i propri assunti, peraltro specificando CP_2 che lavorò sempre con assiduità dal lunedi al sabato dalle 8 alle 20; che si atteneva a tali orari secondo disposizione datale dall'amministratore che in particolare lei stessa dirigeva Tes_1
l'attività del , che redigeva articoli dopo che lei, ogni mattina, gli indicava quali eventi Per_1 seguire e cosa fare e pubblicare;
che non si limitava a riportare comunicati stampa, ma redigeva anche articoli da lei ideati.
7. Il , interrogato dagli ispettori (doc. 5 monit), confermò che la ricorrente lavorava già Per_1 nella testata da prima di quando, nel 2013, egli iniziò a collaborarvi;
affermò che la aveva CP_2 sempre svolto il suo stesso lavoro, quello di redattore di testi da pubblicare nella testata, ed inoltre egli si era sempre alternato con lei nello stabilire i turni per la copertura dell'attività della testata.
8. , interrogato dagli ispettori, affermò: di essere stato presidente della società opponente fino Pt_4 al novembre 2014, quando venne sostituito dal di aver peraltro continuato a mantenere, fino Tes_1 all' ”ultimo anno e mezzo”, rapporti assidui con la testata, che ebbe come direttore responsabile prima il e poi il;
che peraltro entrambi erano tutt'altro che assidui e delegavano le Pt_5 Pt_6 attività direttive al che la almeno negli ultimi 5 anni (2014/2019) lavorava in Tes_1 CP_2 redazione quotidianamente a tempo pieno;
operava sotto le direttive del lo ha Tes_1 Pt_4 confermato che la aveva le chiavi della redazione, e le password necessarie per pubblicare CP_2 gli articoli propri e dei corrispondenti esterni;
che se si assentava doveva comunicare le assenze al
Tes_1
9. Escusso a teste, lo ha confermato, che fino al 2015, egli frequentava la redazione tutte le Pt_4 mattine per incontrare i soci e e programmare con gli stessi l'attività della testata;
Pt_7 Tes_1 che la scriveva articoli, anche da lei ideati;
che la trovava sempre in redazione, dove fruiva CP_2 di una postazione attrezzata di lavoro;
che la aveva anche compiti di direzione e CP_2 coordinamento degli altri collaboratori;
che in redazione “se la vedeva un po' tutto lei” anche se il
“dirigeva un po' la situazione”; che la medesima seguiva anche eventi in esterna per farne Tes_1 servizi.
10. Il , interrogato dagli ispettori, premesso di essere il direttore responsabile della testata Pt_6 dall'ottobre 2016, ma di frequentare sporadicamente la redazione limitandosi, secondo la propria responsabilità secondo la legge sulla stampa, a controllare gli articoli, ha confermato che la lavorava quotidianamente in redazione, nella quale fruiva di una postazione attrezzata, e Pt_2 pubblicava sul sito i propri articoli.
11. Escusso a teste, ha confermato che la operava quotidianamente in redazione, ha CP_2 confermato che redigeva articoli;
ma ha affermato che per il 90/95% si trattava del “copia e incolla” di comunicati stampa già editi, che ella si limitava a selezionare, filtrare e pubblicare.
12. Il teste , premesso di collaborare occasionalmente nella testata dal 2009, scrivendo Tes_2 occasionalmente su un blog della stessa, ma di frequentare spesso la redazione, e tuttavia di non sapere cosa la facesse, ha detto di ritenere che ella pubblicasse note stampa, CP_2 presumibilmente ricopiandole. Ha comunque confermato che la la trovava sempre in CP_2 redazione, “sempre dietro al solito pc”.
13. escusso a teste, ha confermato che la lavorava quotidianamente in Tes_3 CP_2 redazione;
che redigeva articoli, che in parte, anche prevalente, erano comunicati da riportare, ma che erano da lei rielaborati per attirare maggiormente il lettore;
ma in parte erano anche articoli originali, che realizzava riguardo ad eventi da lei seguiti, andando a carcare le notizie e scattando foto;
che ella curava anche l'impaginazione degli articoli da lei redatti;
che ella era in redazione una presenza particolarmente fissa.
14. Dalla prova orale esperita emerge in modo del tutto univoco che anche nel periodo luglio 2017 primi di marzo 2019 la lungi dal rendere prestazioni meramente occasionali, lavorava CP_2 quotidianamente in redazione almeno come redattrice di testi che vi pubblicava sul sito/testata, essendovi pienamente inserita in modo funzionale, fruendovi persino di una postazione attrezzata;
e quindi stando a disposizione per le mutevoli esigenze della testata.
15. Dalle dichiarazioni o deposizioni del , e dello Scarfò, emerge inoltre che ella vi svolgesse Per_1 anche dei compiti di direzione/coordinamento, se non del , che afferma di aver svolto tale Per_1 ruolo solo negli ultimi tempi insieme a lei, e del , di altri collaboratori esterni;
e che fosse un Per_2 po' il punto di riferimento organizzativo della redazione, sebbene non sia chiaro se avesse davvero la responsabilità operativa della redazione. Emerge ancora con una certa chiarezza ed univocità che se i direttori di testata (in quel periodo, il ) si limitavano a prendersi le responsabilità del Pt_6 pubblicato, il per dirla con le parole dell'imparziale , “dirigeva un po' la situazione”, Tes_1 Pt_4 presumibilmente nel senso che ne sorvegliava l'efficienza controllando che essa fosse munita delle necessarie presenze, monitorando le assenze;
e, per dirla con la teneva i contatti necessari CP_2 per la tenuta della “linea editoriale”.
16. Tali i fatti accertati, rileva il giudicante che secondo costante insegnamento di legittimità, al quale questo giudice ritiene di dover prestare adesione, nel settore giornalistico, in considerazione del carattere creativo del lavoro, la condizione di subordinazione va riscontrata ove ricorra lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale, così da poter assicurare, per un apprezzabile lasso di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la compilazione sistematica di articoli su specifici argomenti o rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del prestatore alle esigenze del datore di lavoro;
mentre in presenza di tali requisiti, neppure osta alla configurabilità della subordinazione il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento, e/o sia tenuto ad un orario predeterminato, e/o la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni (Cass. 3320/2008, 8068/2009, 22785/2013, 24078/2021). Nella specie tali condizioni ricorrono con chiara evidenza, giusto il carattere (obbligatoriamente) quotidiano del lavoro, il fatto che esso fosse reso in redazione, con assegnazione di una postazione attrezzata, e persino con l'assegnazione di compiti e responsabilità organizzative del lavoro altrui, che sono espressione di poteri che non possono darsi che nel lavoro subordinato per preposizione gerarchica datoriale.
17. Le altre obiezioni sollevate dalla difesa della società opponente appaiono prive di merito: ed invero:
a) il fatto che nella società opponente l'attività editoriale fosse “secondaria” non può impedire che i rapporti di lavoro subordinato da essa intrapresi, per mansioni di natura giornalistica, con personale iscritto all'Albo dei giornalisti (anche se come nella specie nell'elenco dei pubblicisti), adibito ad una testata giornalistica, sia assicurato alla gestione CP_3
b) né tale necessità può essere impedita dalla “necessità di ridurre i costi”. In realtà le imprese sono del tutto libere di acquisire prestazioni di lavoro in qualunque forma negoziale consentita dall'ordinamento, senza necessità alcuna di fornire una giustificazione della scelta;
e tuttavia ciò non può impedire che i rapporti regolati in una forma diversa dal lavoro subordinato restino assoggettati alla disciplina di questo, se ne riscontrano, nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione, le caratteristiche;
fatto a fronte del quale il “nomen iuris” non può avere alcuna rilevanza (ex pluris Cass. 22289/2014, 1717/2009). Peraltro, nel caso di specie, le evidenze documentali di “prestazione occasionale” risultano, alla stregua dell'esperita prova orale, manifestamente simulate;
c) il fatto che i compensi materialmente erogati rientrino nella soglia di cui all'art. 44, co.2, del d.l.
n. 269/2003 conv. in legge n.326/2003 non ha del pari alcuna rilevanza, posto che il limite dei 5000 euro annui è il limite superato il quale anche i collaboratori realmente occasionali sono soggetti all'assicurazione obbligatoria, mentre per quelli continuativi, prima che per quelli addirittura subordinati, l'assicurazione è obbligatoria comunque.
18. La contestazione sulla natura giornalistica delle mansioni appare anch'essa infondata.
19. Come anche la difesa della società opponente riconosce, nel diritto vivente, condiviso dal giudicante, l'attività giornalistica è connotata:
a) dal fatto di essere diretta, qualunque ne sia la forma ed il mezzo di comunicazione, all'informazione di un numero indistinto di persone (Cass. 16691/2018);
b) dal fatto di essere diretta, specie se con continuità ed inserimento stabile in una impresa giornalistica, alla raccolta (selezione previa valutazione delle notizie interessanti), commento ed elaborazione di notizie per farne oggetto di comunicazione, con apporto soggettivo e creativo, facendo da mediatrice tra il fatto e la sua diffusione, con attenzione all'attualità ed alla tempestività dell'informazione (Cass. 16691/2018, 1853/2016, 17723/2011, 12137/2011, 23625/2010, 1827/95).
20. Il requisito sub a), peraltro incontestato, emerge con evidenza dal fatto che la scriveva CP_2
e pubblicava articoli su una testata giornalistica “online”.
21. Il requisito sub b) emerge del pari con evidenza ed univocità, sotto l'ultimo profilo, dalla natura degli articoli mostrata dai docc. 6) e 20 conv: trattasi di recensioni libri, ma soprattutto di eventi locali, sociali e politici di attualità della piana di Gioia Tauro. C
22. Esso è posto in discussione dai testi e , nell'affermare il primo, ed ipotizzare il Pt_6 Tes_2 secondo, che l'attività “redazionistica” della si limitasse, peraltro non comunque nella CP_2 totalità, in un “copia e incolla” di altri comunicati stampa, opportunamente “selezionati e filtrati” da altre fonti.
23. La fondatezza di tali affermazioni è largamente contraddetta dalle dichiarazioni e deposizioni del e dello Scarfò, concordi nell'affermare non essere vero che la si limitasse a tale Per_1 CP_2 attività, posto che essa cercava anche notizie presso le Forze dell'ordine, ed ideava anche articoli originali, e seguiva anche eventi in esterna. Tanto è stato confermato anche dal teste . Per_2
24. Le deposizioni e dichiarazioni in questione appaiono più attendibili, considerato che:
a) in definitiva, in sostanza, ammettono lealmente che parte dell'attività redazionale non aveva carattere propriamente creativo;
b) trovano riscontro nei non pochi articoli prodotti, che non sono meri comunicati stampa, ma articoli su notizie di attualità strutturati ancorchè non particolarmente complessi;
e risultano pubblicati a firma della cosa che notoriamente non avviene nemmeno nelle note di stampa;
CP_2
c) le affermazioni del sono manifestamente ipotetiche e disinformate, avendo egli esordito Tes_2 la propria deposizione affermando di non sapere neppure precisare cosa i tre facessero;
mentre le altre provengono da soggetti più informati.
25. V'è peraltro da aggiungere che comunque attiene alla natura dell'attività giornalistica anche la
“selezione” o, per dirla col , il “filtraggio” (espressione che pare rimandare ad un concetto Pt_6 di rielaborazione. Peraltro più precisamente spesa dal teste ) delle notizie da “ripubblicare”; Per_2 che dalla prova è emerso con evidenza che la oltre a scrivere articoli, organizzava CP_2
l'acquisizione ed eseguiva la pubblicazione di articoli provenienti da altri collaboratori esterni, che chiaramente attingevano le notizie “in loco”, e che ella correggeva;
e questa attività è chiaramente di organizzazione di una attività giornalistica;
come sicuramente giornalistica è di per sé,
l'organizzazione del lavoro di una redazione giornalistica;
che la natura pacificamente giornalistica,
e non di mera agenzia di stampa, della testata, pacificamente dotata di un direttore responsabile, rende peraltro del tutto implausibile che essa si limitasse, per ben il 90/95%, a fare “copia e incolla” di notizie già pubblicate da terzi, salvi solo gli articoli dell'amministratore. 26. Da tutte le deposizioni emerge univocamente che lo aveva fatto lo stesso lavoro anche CP_2 nel periodo 1/9/14-7/7/16, quanto al quale è emerso in nodo ugualmente univoco che essa aveva sempre lavorato a tempo pieno, e non a tempo parziale.
27. Gli accertamenti svolti riguardo alla appaiono pertanto fondati”. CP_2
Ciò posto, l'appellante lamenta l'erronea valutazione effettuata dal giudice di prime cure sia in merito alla natura giornalistica dell'attività svolta dalla sia con riferimento alla natura subordinata CP_2 del suo rapporto di lavoro.
Sotto il primo profilo l'istante lamenta che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe ritenuto attendibili le deposizioni della teste , portatrice di un interesse personale in causa, nonché CP_2 del teste che ha dichiarato di essere stato amministratore unico dell'appellante dal 2013 Tes_4 al 2015), siccome egli aveva dichiarato di non essere assiduamente presente nella redazione e di non leggere tutti gli articoli.
Orbene, osserva la Corte che anche apprezzando con il dovuto rigore la deposizione resa dalla scussa in qualità di teste nel corso del primo grado relativamente allo svolgimento CP_2 dell'attività di caporedattrice della redazione on line con reperimento delle informazioni e conseguente redazione degli articoli- essa trova, in ogni caso, pieno riscontro:
-nelle dichiarazioni rese dal in sede ispettiva (circa la redazione di testi da pubblicare Per_1 sulla testata, già riportate nella motivazione della sentenza impugnata senza espressa censura da parte dell'appellante);
- nelle dichiarazioni rese in sede giudiziale dal teste (che assai significativamente ha riferito Per_2 che anche i comunicati venivano rielaborati dalla per attirare maggiormente l'attenzione, CP_2 mentre altri pezzi erano articoli originali (anch'esse riportate nella motivazione della sentenza impugnata senza espressa censura da parte dell'appellante);
-nel tenore degli articoli pubblicati on line (in atti) a firma della che, come CP_2 condivisibilmente evidenziato dal giudice di prime cure, non consistono in meri comunicati- stampa, ma in “articoli su notizie di attualità strutturati ancorchè non particolarmente complessi”.
Ritenuto, dunque, provato che l'attività lavorativa della pubblicista- avesse le Controparte_5 caratteristiche sopra descritte, correttamente il giudice di prime cure ne ha qualificato la natura giornalistica secondo il citato ed ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità
, invero immune da critiche da parte dell'appellante in punto di stretto diritto.
Sotto il secondo profilo, l'appellante eccepisce che l'esclusione della natura subordinata del rapporto di lavoro emergerebbe dalla contemporanea prestazione di collaborazione a favore di terzi, ma la circostanza non è dirimente per quanto detto sopra, qui integralmente richiamato.
Per altro verso, dall'esame delle deposizioni rese dal e dal , entrambi redattori, Per_1 Per_2 emerge chiaramente la prova del ruolo centrale e di riferimento organizzativo svolta dalla CP_2 presenza particolarmente fissa in redazione ( ). Per_2
Il , direttore responsabile, ha riferito in sede ispettiva che ella lavorava quotidianamente in Pt_6 redazione, ove fruiva di una postazione attrezzata.
In punto di qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico come subordinato od autonomo va evidenziato che “la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa” (Cass. n. 24078 del 07/09/2021).
Del resto appare assai significativo in senso favorevole alla tesi sostenuta dall' il fatto che la CP_1 stessa lavoratrice avesse già intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'attuale appellante dal 27.9.2012 al 7.7.2016- cessato per giustificato motivo oggettivo per la necessità di riduzione dei costi- riattivato nel 2017, a dire dell'appellante come mera collaborazione, senza che, tuttavia, sia emersa alcuna soluzione di continuità nelle modalità di prestazione dell'attività lavorativa da parte della stessa.
3.2Per quanto concerne la posizione del , l'appellante lamenta che il giudice di prime Per_1 cure abbia richiamato la deposizione del teste a suo dire inattendibile per le ragioni di cui Tes_4 sopra.
Osserva la Corte che, ad ogni buon conto, lo stesso , direttore responsabile, ha riferito che il Pt_6
“faceva di solito la stessa attività della : se è vero che il teste ha riferito che la Per_1 Pt_2 pressocchè totalità delle notizie erano ricavate da altre fonti, ciò non è dirimente nel senso di escludere l'attività giornalistica, tenuto conto che il profilo che la caratterizza è la sua rielaborazione, che il pubblicista- effettuava, per come riferito dal teste , e questo basta a far Controparte_6 Per_2 ritenere sul punto fondata la pretesa dell' . CP_1
Quanto alla natura subordinata del rapporto di lavoro, il ha riferito in sede ispettiva che egli Pt_6 lavorava quotidianamente in redazione, ove fruiva di una postazione attrezzata, come confermato dal teste , dunque con modalità del tutto contrarie a quelle proprie della prestazione di lavoro Per_2 autonomo, e ciò assume rilievo decisivo anche rispetto alla sottoscrizione delle ricevute per compenso per prestazione occasionale parzialmente prodotte in giudizio.
3.3Per quanto concerne la posizione del , l'appellante lamenta l'insussistenza della natura Per_2 giornalistica dell'attività svolta dallo stesso, il quale si occupava prevalentemente dell'effettuazione delle riprese video esterne. Invero correttamente il giudice di prime cure ha valorizzato- al fine di ritenere provata la natura giornalistica delle prestazioni svolte- la circostanza che il lavoratore -anch'egli giornalista pubblicista- munisse tali video di un testo a volte da lui stesso ideato, e il stesso lo ha indicato Pt_6 come uno dei tre collaboratori principali della testata (gli altri erano la e il ). CP_2 Per_1
Infine, quanto alla natura subordinata del rapporto di lavoro del , la , escussa come Per_2 CP_2 teste, ne ha confermato la presenza quotidiana in redazione, specie alla mattina, quando non era fuori dalla redazione per effettuare le riprese, e che aveva una postazione fissa in ufficio, indici assai sintomatici della sussistenza del vincolo della subordinazione, e ciò assume rilievo decisivo anche rispetto alla sottoscrizione delle ricevute per compenso per prestazione occasionale parzialmente prodotte in giudizio.
4.In conclusione la sentenza impugnata va confermata.
5.Le spese di lite del presente grado di giudizio, incluse quelle per l'inibitoria, seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in ragione del valore della causa e dell'attività difensionale svolta.
P.Q.M.
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell'appellato, che liquida in € 7.500,00 oltre oneri accessori;
-dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 27.5.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Piantadosi