Decreto decisorio 4 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 04/06/2021, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2021
N. 00093/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 93 del 2019, proposto da
Kitaly s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Testa, Renata Cortivo, Julien Mileschi e Pier Vettor Grimani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Legale Grimani in Venezia, Santa Croce 466/G;
contro
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franca Caprioglio e Luisa Londei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio 23;
Marco Puiatti, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto prot. n. 478481 in data 23 novembre 2018;
- ove occorrer possa, della nota della Direzione Commissioni e Valutazioni della Regione Veneto prot. n. 395992 del 22 settembre 2017, trasmessa alla ricorrente con nota della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto prot. 527561 del 28 dicembre 2018;
- in ogni caso, di ogni altro atto, anche allo stato sconosciuto, comunque connesso per consequenzialità o presupposizione;
nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 35, co. 1, lett. c ) e 85 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 28 gennaio 2019;
Rilevato che, con atto depositato in data 1 febbraio 2021, la società ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
Considerato che la Regione Veneto, con sottoscrizione in calce all’atto ai sensi del co. 3 del richiamato art. 84, ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese;
Ritenuto, di conseguenza, che null’altro resta che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto altresì - valutate le circostanze connotanti la presente controversia e tenuto conto della richiesta delle parti – che sussistono i presupposti di legge per dichiarare interamente compensate tra le parti costituite le spese e gli onorari del giudizio;
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate
Così deciso il giorno 1 giugno 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO