TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/04/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 2179/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
18/02/2025
DA
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano CHIEREGATO del Foro di
Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, celebrato il 28/05/2016 e trascritto nel Registro degli Parte_2
atti di matrimonio del Comune di Verona (atto n. 106 - parte I - anno 2016),
ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore Persona_1
ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento presso la madre
. Il padre avrà il diritto - dovere di Parte_1 Parte_2
vedere il figlio minore quando vorrà, previo accordo con la madre, e di tenerlo con sé con le seguenti modalità:
- due fine settimana al mese, da concordare mensilmente, con pernottamento presso l'abitazione del padre, dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena;
- dal 23 dicembre al 30 dicembre, ovvero, dal 31 dicembre al 7 gennaio, ad anni alterni, previo accordo tra i genitori entro congruo termine;
- il Sabato Santo e la Domenica di Pasqua, ovvero, il Lunedì dell'Angelo e il giorno seguente, ad anni alterni, previo accordo tra i genitori entro congruo termine;
- quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da comunicare all'altro genitore con congruo preavviso, rimanendo obbligati,
in ogni caso, entrambi i genitori a notiziarsi reciprocamente circa il luogo di vacanza.
3) Confermare l'obbligo a carico di di versare ad Parte_2
la quota del 50% di tutte le spese mediche, scolastiche, Parte_1
parascolastiche e ludiche relative al figlio minore.
2 4) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto per il figlio minore.
5) Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge
n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Alla data di deposito del ricorso risulta in atti la presenza di prole minorenne.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più
ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DE\LLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti al processo risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo riguardo l'affidamento della prole. La
decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
3 I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 12/04/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
4
N. 2179/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
18/02/2025
DA
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano CHIEREGATO del Foro di
Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, celebrato il 28/05/2016 e trascritto nel Registro degli Parte_2
atti di matrimonio del Comune di Verona (atto n. 106 - parte I - anno 2016),
ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore Persona_1
ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento presso la madre
. Il padre avrà il diritto - dovere di Parte_1 Parte_2
vedere il figlio minore quando vorrà, previo accordo con la madre, e di tenerlo con sé con le seguenti modalità:
- due fine settimana al mese, da concordare mensilmente, con pernottamento presso l'abitazione del padre, dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena;
- dal 23 dicembre al 30 dicembre, ovvero, dal 31 dicembre al 7 gennaio, ad anni alterni, previo accordo tra i genitori entro congruo termine;
- il Sabato Santo e la Domenica di Pasqua, ovvero, il Lunedì dell'Angelo e il giorno seguente, ad anni alterni, previo accordo tra i genitori entro congruo termine;
- quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da comunicare all'altro genitore con congruo preavviso, rimanendo obbligati,
in ogni caso, entrambi i genitori a notiziarsi reciprocamente circa il luogo di vacanza.
3) Confermare l'obbligo a carico di di versare ad Parte_2
la quota del 50% di tutte le spese mediche, scolastiche, Parte_1
parascolastiche e ludiche relative al figlio minore.
2 4) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto per il figlio minore.
5) Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge
n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Alla data di deposito del ricorso risulta in atti la presenza di prole minorenne.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più
ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DE\LLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti al processo risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo riguardo l'affidamento della prole. La
decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
3 I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 12/04/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
4