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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 20/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII VVAASSTTOO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Franca Malatesta, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nel procedimento civile iscritto al n. 138/2022 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: solo danni a cose.
Tra
( , ( e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( ), eredi di ( ) Parte_3 C.F._3 Persona_1 C.F._4
e quest'ultima anche in proprio, rappresentati e difesi dall'avv. Roselli Anna, presso il cui studio, con sede in Via Ciccarone n.118/C, Vasto, sono elettivamente domiciliati;
ATTORI
E
( ), in persona del e legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Zaccaria Nicolino, presso il cui studio, con sede in Piazza Barbacani n.2, Vasto, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
FATTO TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 2 Setto re Civile
e hanno convenuto in giudizio, innanzi a questo Persona_1 Parte_3
Tribunale, il , per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni Controparte_1
subiti da essi attori, quantificati, come da relazione tecnica d'ufficio in atti, in misura pari ad € 13.000,00= o ad altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
nonché a rifondere agli attori le spese e competenze legali riferite al procedimento di accertamento tecnico preventivo.
A sostegno della domanda hanno dedotto gli attori di essere proprietari di due appartamenti posti al piano terra di una palazzina sita a Vasto Marina, Lungomare
Cordella, identificati in catasto al foglio 40 particella n. 4032, oggetto di allagamento in data 09/03/2021 a causa dell'acqua piovana fuoriuscita in enorme quantità dalle caditoie distanti pochi metri dagli immobili.
Hanno aggiunto che l'evento si è verificato a causa della inadeguatezza della rete comunale di raccolta delle acque meteoriche, incapace di convogliare l'acqua piovana ogniqualvolta si verificano precipitazioni abbondanti, essendo quello occorso nel marzo del 2021 solo l'ultimo in ordine cronologico verificatosi a danno delle proprietà attoree.
Hanno riferito di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, concluso con il deposito di relazione di consulenza tecnica che ha quantificato i danni in misura pari ad € 13.000,00 (proc. n. 389/2021 R.G.).
Hanno evidenziato come senza riscontro sia rimasto l'invito al Controparte_1
responsabile dei danni subiti dagli appartamenti di proprietà degli attori, ad aderire alla procedura di negoziazione assistita della controversia.
Sulla base delle circostanze appena riferite, gli attori, all'udienza del 04/10/2024,
hanno concluso come in atti (atto di citazione: “Ritenere e dichiarare il CP
in persona del sig. Sindaco p.t. obbligato a risarcire i danni tutti subiti dai sig.ri
[...]
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e a seguito dell'allagamento degli appartamenti di Persona_1 Parte_3
loro proprietà siti in Vasto, alla Via Lungomare Cordella n. 106, avvenuto in data
09/03/2021 e, per l'effetto, -Condannare il in persona del sig. Sindaco Controparte_1
p.t. a risarcire i danni subiti dai sig.ri e , quantificati, Persona_1 Parte_3
come da relazione tecnica d'ufficio in atti, in misura pari ad € 13.000,00=, o ad altra
somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
-Condannare il , Controparte_1
in persona del sig. Sindaco p.t., a rifondere agli attori le spese e competenze legali
riferite al procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidabili in misura pari ad € 2.806,60=, oltre alle spese di consulenza tecnica d'ufficio, nella misura in cui le
stesse saranno liquidate da codesto Tribunale nell'ambito del procedimento di
istruzione preventiva n. 389/2021 R.G.; -Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Mezzi istruttori riservati”).
Si è costituito in giudizio il , con comparsa depositata in data 6 giugno Controparte_1
2022, il quale ha contestato integralmente ogni avverso assunto, chiedendo il rigetto della domanda, infondata in fatto ed in diritto.
Ha eccepito che causa dell'occorso è stata la tipologia costruttiva dell'immobile,
realizzato ad una quota di piano, rispetto al piano stradale, che nell'ipotesi di inesistenza di punti di raccolta delle acque meteoriche e di raccordo delle stesse con la rete comunale, comportano un irregolare deflusso delle stesse;
nonché l'evento eccezionale imprevisto ed imprevedibile dal punto di vista meteorologico, come per altri due episodi, avvenuti nel 2015 e nel 2016.
Ha eccepito, altresì, l'abnormità dei presunti “danni”, e ha invocato, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudicante dovesse ritenere sussistente una qualche responsabilità
del nella vicenda di cui trattasi, il concorso di colpa prevalente di essa Controparte_1
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parte attrice;
oltre alla mancata ed idonea coibentazione dell'unità immobiliare nonché
alla mancata manutenzione delle aree di pertinenza.
Sulla base delle riferite deduzioni, il , all'udienza del 04/10/2024, ha Controparte_1
concluso insistendo per l'ammissione della prova diretta a mezzo dei testi indicati nella memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.; in subordine, ha precisato le conclusioni come già
rassegnate in atti (comparsa di costituzione e risposta: “1) rigettare integralmente le domande formulate da parte attrice siccome infondate in fatto e in diritto, e per ogni
altra ragione e deduzione rappresentata nel presente atto, con vittoria di spese e competenze di lite;
2) in subordine, ritenere e dichiarare la responsabilità concorrente
e prevalente dell'attore nella produzione del sinistro per cui è causa, ridimensionando
la domanda, siccome comunque eccessiva e smodata, ed anche in ragione del dichiarando concorso, con vittoria di spese, diritti e onorari”.
In corso di causa è stata assunta la prova testimoniale ammessa. Il Comune ha sostituito quale procuratore, in data 14.04.2023, l'avv. Zaccaria Nicolino all'avv. Mercogliano
Alfonso; in data 01.09.2023 in luogo dell'attore , deceduto, si sono costituiti Persona_1
gli eredi , e . Parte_1 Controparte_3 Parte_3
DIRITTO
La domanda è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
E' noto che costituisce orientamento consolidato quello secondo il quale la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia - di cui all'art. 2051 c.c. - ha un carattere non presunto ma oggettivo, di conseguenza, ai fini della sua sussistenza è sufficiente riscontrare la esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la
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stessa esclusa solo nella eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile,
tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto alla incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità (Cass. SS.UU., n. 20943/2022).
Per quanto attiene al tema della ripartizione degli oneri probatori tra le parti, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che “l'attore deve offrire la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo,
nonché della ricorrenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, come pure delle modalità con cui si è svolto il fatto lesivo, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore causale estraneo che, per il carattere della imprevedibilità e della eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il cd. caso fortuito, da intendersi in senso ampio, come comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno” (ex plurimis, Cass. ord. n. 11024 del 2018; Cass., 25.07.2008, n. 20427).
Facendo applicazione dei principi finora esposti al caso di specie, rileva il giudicante come dagli esiti dell'istruttoria e, in particolare, dall'escussione dei testimoni ammessi e dall'esame della documentazione versata in atti, nonché dalle deduzioni difensive delle parti, si può ritenere raggiunta la prova in ordine alla circostanza che in data
09/03/2021 i due appartamenti di proprietà degli attori sono stati invasi dall'acqua piovana accumulatasi nell'area demaniale prospiciente gli appartamenti stessi,
cagionando danni ad entrambi gli immobili e agli arredi in essi contenuti.
Tanto emerge dalla documentazione fotografica e dal rapporto dei Vigili del Fuoco
intervenuti in loco il 9 marzo 2021 per un'attività di prosciugamento da acqua di appartamenti e locali di abitazione, attività che è durata dalle 12.20 alle 13.49; dalla
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deposizione dei testi e , nonché dalla relazione Testimone_1 Testimone_2
redatta dal ctu ing. nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico Persona_2
preventivo n. 389/2021 R.G..
Gli attori hanno provato che dalle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche che si trovano a pochi metri dall'immobile è fuoriuscita una enorme quantità d'acqua che ha allagato completamente il piazzale antistante le proprietà dei sig.ri e Persona_1
e che la parte antistante l'immobile non presenta pozzetti di Parte_3
raccolta delle acque meteoriche, che sono situati a monte della strada di accesso. La strada a ridosso delle abitazioni presenta delle pendenze, insufficienti alla raccolta delle acque in concomitanza di precipitazioni di grande entità, come risulta anche dalla ctu redatta dall'ing. poiché nelle parte antistante le abitazioni non si rilevano Per_2
pozzetti/caditoie per la raccolta delle acque.
Sono, inoltre, emerse carenze manutentive (mancanza di pulizia degli elementi arborei) da parte del e l'inadeguatezza del sistema di raccolta delle acque piovane in CP
concomitanza di precipitazioni di grande entità.
L'ente convenuto, invece, non ha dimostrato l'esistenza di un fattore causale estraneo,
caratterizzato da imprevedibilità e da eccezionalità, idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il cd. caso fortuito (“da intendersi in senso ampio, come comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno”, ex plurimis, Cass., 25.07.2008, n. 20427): non ha depositato atti ufficiali del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare o note di osservatori meteorologici con i dati pluviometrici (Corte d'App. Lecce n. 315 del 29
marzo 2023) e la prova orale articolata nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 2, c.p.c.,
non ammessa, verteva su altri aspetti, peraltro irrilevanti ai fini della decisione.
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E' principio consolidato della Suprema Corte che “Con particolare riferimento ai danni
cagionati da precipitazioni atmosferiche, si è da questa Corte invero esclusa l'ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore invocabile dal custode ad esonero della propria
responsabilità, in presenza di fenomeni meteorologici anche di particolare forza e intensità, protrattisi per tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai
canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l'accadimento, e in particolare del sistema di deflusso delle
acque meteoriche (Cass., 17/12/2014, n.26545)”.
Anche con pronunzia più recente, infatti, gli (Cass., Sez. 6, con ord. n.18856 Parte_4
del 28.07.2017) hanno ribadito che il deve risarcire i danni da allagamento in CP
quanto custode della strada adiacente l'immobile: in caso di sinistro, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione il proprietario o il custode risponde ex art. 2051 c.c., salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
Generica ed inconferente è risultata la difesa dell'ente pubblico con riguardo all'eccezione di mancata coibentazione e mancata manutenzione delle aree di pertinenza;
infondati, inoltre, gli assunti di parte convenuta anche in ordine all'eccepita responsabilità degli attori nell'edificare il fabbricato “ad una quota di piano, rispetto al piano stradale che, inevitabilmente, laddove non si sia provveduto a realizzare dei punti di raccolta delle acque meteoriche e di raccordo delle stesse con la rete comunale, comportano un irregolare deflusso delle stesse”.
E' emerso dall'istruttoria, invero, che la palazzina è stata edificata in forza di permesso a costruire rilasciato dal Comune di Vasto (vedasi elaborato a firma del geom. Tes_1
a pagina 2) su un lotto oggetto di individuazione e certificazione specifica effettuata
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dall'ufficio tecnico comunale, che stabilisce la quota di edificazione del piano terra di tutti gli edifici prima di rilasciare il necessario permesso a costruire.
Afferma il tecnico di parte che “relativamente alla quota di imposta del piano terra è
stato rilevato che il piano pavimento delle unità abitative risultano a + 10 cm. rispetto alla quota della prospiciente area comunale attuale e di origine all'epoca della
costruzione del fabbricato;
mentre risulta a – 16 cm. rispetto alla quota attuale stradale del Lungomare Ernesto Cordella modificata a seguito dei lavori posti in essere
dall'Amministrazione Comunale nel corso dell'anno 1985”.
Quanto all'importo del risarcimento, la ctu redatta nell'ambito del procedimento di
ATP, che correttamente ha tratto i valori dal vigente prezziario della Regione Abruzzo,
ha esplicitato i calcoli considerando per i due appartamenti di proprietà degli attori i lavori da eseguire - tinteggiatura superfici, ripristino battiscopa previa rimozione di quello ammalorato, acquisto mobilio ( sei comodini ed armadio 4 ante ), 8 porte ed 8 controtelai da sostituire, acquisto materasso per divano letto, rimozione porte esistenti e costo operaio - che hanno determinato in euro 13.000,00 l'importo del risarcimento spettante agli attori.
In ordine al quantum, rileva il giudicante l'assoluta genericità della contestazione dell'ente convenuto.
La domanda deve, pertanto essere accolta, con condanna del convenuto alla corresponsione anche di interessi e rivalutazione sulla predetta somma, a decorrere dalla data della liquidazione all'attualità (13.09.2021, data della ctu redatta dall'Ing.
. Persona_2
Nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito, infatti, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da
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svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - ed il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello,
senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione (Cass., Ord.za n. 24468 del 04/11/2020).
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza;
questo implica che all'accoglimento della domanda segue la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo,
secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia. In particolare, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività
prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato al D. M. n.147/2022.
Vanno poste a carico del soccombente anche le spese del procedimento di ATP, da liquidare in questa sede.
Il compenso in favore del ctu, ing. invece, non risultando liquidato nella Persona_2
fase di istruzione preventiva, non può essere oggetto di regolazione in sentenza.
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo 'ante causam' infatti - per giurisprudenza costante della Cassazione - devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari
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criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. (ex multis Cass. n. 9735/2020).
Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 28677/2023 del
16 ottobre 2023: “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono
essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in
considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.”.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi di e quest'ultima anche in proprio, nei confronti del Persona_1 CP
, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
[...]
1. Dichiara che il , in persona del sig. Sindaco p.t., è obbligato a Controparte_1
risarcire i danni tutti subiti dagli attori a seguito dell'allagamento degli appartamenti di loro proprietà siti in Vasto, alla Via Lungomare Cordella n. 106, avvenuto in data
09/03/2021;
2. Condanna il , in persona del sig. Sindaco p.t., a risarcire i danni Controparte_1
subiti dagli attori, quantificati in € 13.000,00=, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 13.09.2021 al saldo;
3. Condanna il al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese del Controparte_1
procedimento di accertamento tecnico preventivo, che liquida in complessivi € 2.225,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M.
10 marzo 2014, n. 55, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
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4. Condanna il al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese del Controparte_1
presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.314,00 (di cui € 237,00 per spese documentate, € 5.077,00 per compensi professionali), oltre rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, 19/02/2025.
IL GIUDICE On. dott.ssa Franca Malatesta
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