Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/05/2025, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12527/2021 – 13154/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite ed iscritte ai n. r.g. 12527/2021 e 13154/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI PRIMA FILIPPO;
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF , tutti rappresentati e difesi, C.F._2 Parte_3 C.F._3
giusta procura in atti, dall'avv. REGANATI RAFFAELE
OPPONENTI
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._4 Parte_3
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dal prot. avv. D'URSO C.F._5
ALFIO
OPPOSTI
pagina 1 di 12
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La società in epigrafe proponeva opposizione al DI n. 3166/2021 con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 202-437,00 a titolo di compensi maturati per l'attività professionale svolta su incarico di , e che, con contratto preliminare del 4.8.2006 Parte_1 Parte_2 Parte_3
avevano promesso di vendere ad essa opponente un appezzamento di terreno con destinazione edificatoria sito in IR ed ivi meglio descritto, riservandosi alcune frazioni di terreno destinate ad essere edificate con contestuale commissione di appalto e compensazione del corrispettivo con il prezzo della vendita;
richiamando il punto 19 del contratto in cui le reciproche obbligazioni erano state subordinate al verificarsi di due eventi ( rilascio entro due anni del parere favorevole della commissione edilizia al piano di lottizzazione e rilascio della concessione edificatoria per le opere di urbanizzazione entro tre anni), deduceva che quest'ultima condizione non si era verificata con conseguente venir meno degli effetti della scrittura e che, in data 24.4.2014 i sig.ri avevano Pt_3
presentato un'istanza per la modifica dell'originario piano di lottizzazione che era stata autorizzata il
4.8.2014; riferiva che di tale iniziativa, essa opponente aveva avuto conoscenza il 23.7.2018
allorquando era stata invitata dal Comune di IR alla rinunzia al piano di lottizzazione in origine approvato il 20.4.2009, ribadendo la propria estraneità all'attività successiva posta in essere dall'ing.
Eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'ing. , evidenziando che il CP_2 Parte_3
rapporto professionale per incarico dei RA con la scrittura del 4.8.2006, era stato conferito Pt_3
soltanto all'ing. nei cui confronti essa opponente aveva assunto l'obbligo di pagamento CP_2
della redazione del piano di lottizzazione e del progetto edificatorio;
eccepiva la prescrizione del credito, evidenziando che quantomeno alla data del 20.4.2009 – data di approvazione del piano di pagina 2 di 12 lottizzazione era già conclusa l'attività professionale dell'ing con estinzione per CP_2
decorrenza del termine breve di cui all'art. 2956 n. 2cc e di quello decennale ex art. 2934 cc in assenza di qualsivoglia atto interruttivo;
eccepiva la prescrizione anche nei confronti dei promittenti venditori e per l'eventuale azione di manleva che essi ritenessero Parte_1 Parte_2 Parte_3
di proporre, rilevando la caducazione sin dal mese di aprile 2009 della scrittura privata del 4.8.2006 e decorso del termine ultra decennale senza atti interruttivi;
evidenziando infine l'insussistenza di vincolo di solidarietà tra i RA sig.ri ed essa opponente con inapplicabilità dell'art. 1310 I co cc, Pt_3
riferiva che la propria obbligazione era in via del tutto subordinata limitata alle prestazioni effettivamente eseguite dall'ing. sino alla caducazione della scrittura privata del 4.8.2006, CP_2
contestando la parcella prodotta.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dell'ing. , accertarsi Parte_3
l'intervenuta prescrizione, rigettarsi l'eventuale richiesta di manleva ed in subordine ridursi il dovuto a quanto effettivamente eseguito dall'ing. nel proprio interesse, con vittoria di spese e CP_2
compensi.
Si costituivano gli ingegneri e che, richiamando la scrittura privata Controparte_2 Parte_3
del 4.8.2006 ed il piano di lottizzazione presentato nell'interesse della ditta Parte_4
in data 30.9.2008, approvato dal Comune di IR il 20.4.2009, riferivano che in effetti divenuta di difficile esecuzione l'intera lottizzazione, su incarico dei committenti che avevano richiesto la suddivisione in tre sub comparti, essi opposti avevano redatto elaborati progettuali presentati al
Comune di IR il 24.4.2014 ed approvati dall'Ufficio tecnico il 4.8.2014; riferivano di aver appreso che il Comune di IR in data 23.7.2008 aveva chiesto formale rinunzia dell'originaria lottizzazione, che i sig.ri avevano affidato ulteriore incarico professionale ad altri professionisti Pt_3
pagina 3 di 12 per lo sfruttamento edificatorio del terreno e che con racc.ta del 13.8.2018 aveva Controparte_1
comunicato di non voler rinunziare al detto piano.
Allegavano l'esistenza di legittimazione attiva in capo ad Ing. , richiamando il tenore Parte_3
della scrittura privata con cui l'incarico era stato conferito allo Studio professionale “Ingg. Pt_3
e di IR”, nonché le norme della scrittura privata del 30.1.1985 con cui
[...] Controparte_2
essi opposti avevano costituito l'associazione professionale, regolarmente registrata;
eccepivano l'infondatezza della eccezione di prescrizione, perché era divenuto comproprietaria del Controparte_1
piano di lottizzazione sia per una quota parte e, pertanto, in tale veste aveva dato incarico di procedere alle nuove incombenze progettuali nel 2014; deducendo che il rilascio della concessione edificatoria non si era verificato perché i committenti avevano sempre procrastinato la richiesta per motivi economici, evidenziavano che l'opponente era in ogni caso a conoscenza dell'attività successiva, tanto che il 30.7.2010, il suo legale rappresentante sig aveva richiesto al Comando dei vigili del Parte_5
fuoco di Catania, il rilascio del parere di conformità antincendio per la realizzazione in uno dei tre comparti di un'attività di autorimessa;
rilevando poi che in ogni caso aveva Controparte_1
comunicato di non voler rinunziare all'originario piano di lottizzazione, eccepiva poi la genericità delle osservazioni inerenti il quantum e chiedeva, previa concessione della efficacia esecutiva, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e compensi.
Al medesimo decreto ingiuntivo, proponevano opposizione e Parte_1 Parte_2 [...]
, richiamando la medesima vicenda contrattuale ed eccependo in via preliminare il difetto di Pt_3
legittimazione attiva dell'ing. , estraneo al rapporto contrattuale;
richiamando le clausole Parte_3
contrattuali inerenti le obbligazioni assunte da ed allegando la piena conoscenza di Controparte_1
tali obblighi da parte dell'ing. che aveva rinunziato alle pretese nei confronti di essi CP_2
pagina 4 di 12 opponenti, eccepivano poi l'erroneità anche della somma ingiunta, rilevando che non si era tenuto conto degli acconti versati e contestando l'espletamento di alcune delle attività indicate nella richiesta di liquidazione ( progettazione urbanistica del piano di lottizzazione, progetto architettonico definitivo dei corpi edilizi, progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria); dichiarando di voler chiamare in causa al fine di spiegare domanda di garanzia, chiedevano dunque il Controparte_1
differimento della prima udienza di comparizione, l'annullamento e la revoca del DI opposto e, in subordine ritenersi tenuta a manlevare integralmente essi opponenti delle somme Controparte_1
ritenute eventualmente dovute con vittoria di spese e compensi.
Si costituivano gli ingegneri e , svolgendo analoghe difese in ordine Controparte_2 Parte_3
alla legittimazione attiva di quest'ultimo e deducendo che le attività svolte in relazione all'incarico di suddividere in tre comparti l'intero piano di lottizzazione, superava le previsioni contrattuali della scrittura dell'agosto 2006; riferendo di aver appreso che i RA avevano conferito incarico ad Pt_3
altri professionisti ed affermando di aver svolto tutte le attività di cui alla parcella di cui si era richiesto il parere al consiglio dell'ordine, chiedevano, previa concessione della efficacia esecutiva del DI
opposto e previa riunione del procedimento con quello promosso da rigettarsi Controparte_1
l'opposizione con vittoria di spese e compensi.
Autorizzata la chiamata in giudizio, si costituiva che riproponeva le difese già Controparte_1
svolte in seno al proprio atto di opposizione, ribadendo l'eccezione di prescrizione ed evidenziando che la domanda di manleva era stata avanzata per la prima volta con la notifica dell'atto di chiamata in giudizio;
chiedeva poi, previa riunione dei procedimenti, rigettarsi la domanda di manleva avanzata nei propri confronti, per intervenuta prescrizione ed infondatezza, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 27.6.2022 veniva disposta la riunione dei procedimenti e venivano assegnati come pagina 5 di 12 richiesto i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma cpc.
La causa istruita documentalmente, all'udienza del 7.11.2024, veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
In via preliminare occorre richiamare quanto osservato con ordinanza del 9.2.2023: “ rilevato in via preliminare che appare fondata, tenuto conto delle espressioni letterali adoperate dalle parti nel contratto del 26.8.2006, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva a richiedere l'emissione di decreto ingiuntivo da parte di , che non risulta aver partecipato alle trattative contrattuali, Parte_3
né ha sottoscritto la detta scrittura, restando estranei ai terzi gli accordi dei componenti lo studio associato circa l'eventuale ripartizione degli utili, derivanti dall'espletamento di incarichi acquisiti dall'uno o dall'altro dei soci;
ritenuto che
appare infondata l'eccezione di prescrizione di cui all'art. 2956 cc, poiché, come affermato dalla Corte di Legittimità : “ … in tema di prescrizioni presuntive,
l'ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore (che comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva) può legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione, da parte del debitore stesso, dell'entità della somma richiesta (Cass. n. 3105/2001; Cass. n. 9467/2001; Cass. n.
4015/2002).”( cfrCass. Civ. sent. n. 12771/2012); anche da ultimo, confermando il tradizionale orientamento qui condiviso, la Corte di Cassazione ha osservato in proposito che : “ … Come più volte affermato da questa Corte, a norma dell'art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva è
incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente,
l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, e tale situazione ricorre anche nel caso in cui il debitore neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto, comportando detta contestazione l'implicita ammissione che l'obbligazione non è stata pagina 6 di 12 estinta (Sez. 2, Sentenza n. 2977 del 16/02/2016 Rv. 638730 in motivazione;
Cass., Sez. II, 13 marzo
1989, n. 1266; Cass., Sez. Lav., 14 giugno 1999, n. 5910; Casa., Sez. I, 5 aprile 2006, n. 7883). Si è
altresì affermato che la contestazione, da parte del presunto debitore, del quantum della pretesa contro di lui azionata implica l'ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione e, pertanto, comporta, ai sensi dell'art. 2959 c.c., il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva, opposta dallo stesso debitore
(ex plurimis, Sez. 2 -, Ordinanza n. 30058 del 14/12/2017 Rv. 646603 soprattutto in motivazione;
Cass.
16/02/1988 n. 1633; id., 27/11/1999, n. 13291; id. 07/04/2005, n. 7277; id. 15/12/2009, n. 26219; id.
21/06/2010, n. 14927; id. 15/05/2015, n. 7527). La prescrizione presuntiva si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come invece la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente l'art. 2959 c.c. stabilisce che l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette. di non avere pagato, dovendo al riguardo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze tutte incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento ed il riconoscimento dell'obbligazione v. (Sez. 2 -, Ordinanza n.
30058/2017 cit.)” ( cfr. Cass. Civ, sent. n. 15303/2019); ritenuto che risulta infondata anche l'eccezione di prescrizione decennale, tenuto conto del fatto che, ancora nell'anno 2014 la società
opponente, unitamente ai sig.ri , chiedeva al Comune di IR la suddivisione del piano di Pt_3
lottizzazione in tre sub- comparti indipendenti, indicando l'ing. quale referente di tutte le CP_2
comunicazioni inerenti l'istanza, con conseguente piena vigenza del rapporto ancora nell'anno 2014 (
cfr doc 13 allegato dall'opposto unitamente alla memoria di costituzione); rilevato che CP_2
pagina 7 di 12 , nel ricorso monitorio, ha allegato un titolo di credito fondato sulla scrittura privata del 4.8.2006, CP_2
riferendo che dopo l'approvazione del piano di lottizzazione avvenuto con delibera 43/2009, in data
24.4.2014 i committenti avevano sottoscritto la richiesta di suddividere la lottizzazione in tre sub-
comparti e che in data 4.8.2014 il Comune di IR aveva espresso parere favorevole sulla base di elaborati tecnici elaborati da esso opposto;
considerato che
tali circostanze non sono contestate e risultano peraltro documentali, sì che l'opposto ha senz'altro diritto al pagamento dei compensi professionali maturati per l'attività svolta;
ritenuto che
la fonte contrattuale che regola l'allegato diritto di credito è la scrittura privata del 4.8.2006 a nulla rilevando l'eventuale mancata esecuzione tra le parti del contratto di compravendita ed appalto, essendo oggetto del presente giudizio l'obbligazione assunta dagli opponenti nei confronti del professionista incaricato;
considerato, allora, che nella detta scrittura si legge che si obbligava a sostenere “ tutti gli oneri di progettazione sia di massima Controparte_1
che esecutiva, anche in relazione ad eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso della costruzione, nonché per la redazione del piano di lottizzazione e per la progettazione delle opere di urbanizzazione e le spese di indagini geologiche, geofisiche geognostiche...” nonché “ … a corrispondere sempre senza diritto a ripeterli, al progettista e a tutti i professionisti interessati, i compensi per la progettazione, per la redazione di ogni altro progetto o elaborato necessario, per i calcoli statici, per la direzione lavori, per il piano di sicurezza, per il collaudo quant'altro infine di sospensione”; rilevato che nella detta scrittura si legge, ancora : “ qualora entro i termini sopraindicati non si fossero verificati gli eventi dedotti in condizioni in relazione a tutti i progetti presentati, il presente contratto diverrà privo di effetti, rimanendo a carico del promittente acquirente, anche in tal caso non ripetibili, tutte le spese sostenute per la redazione dei progetti, anche per onorari professionali e quant'altro”; considerato che l'ing. ha sottoscritto la detta scrittura, nello specifico CP_2
pagina 8 di 12 dichiarando: “ la presente convenzione viene sottoscritta anche dall'ing. quale Controparte_2
progettista incaricato della redazione del piano di lottizzazione e del progetto edificatorio, al solo scopo di liberare i signori da qualsiasi obbligo di pagamento, in quanto tutti gli oneri professionali Pt_3
dovranno essere corrisposti dalla unipersonale”; considerato, pertanto, che il diritto Controparte_1
di credito dell'opposto ing. può essere fondatamente vantato – allo stato e fatti salvi CP_2
Con eventuali successivi accertamenti - solo nei confronti di ritenuto che, alla luce della Controparte_1
documentazione in atti, va ritenuto – allo stato – che l'opposto abbia dato prova del credito limitatamente all'attività di redazione del piano di lottizzazione ( di fatto non contestata), mentre non vi
è prova della redazione della progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e della progettazione definitiva dei corpi edilizi;
considerato, infatti, che non sono stati depositati in giudizio il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e quello definitivo dei corpi edilizi, né i detti documenti sono richiamati quali allegati nella Delibera n. 43 del 20.4.2009, con cui il Comune di
IR aveva approvato il piano di lottizzazione;
considerato, pertanto, che allo stato e fatti salvi successivi accertamenti, va riconosciuto in capo all'ing. il credito di € 121.110,31 sì come CP_2
desumibile dalla proposta di parcella presentata al Consiglio dell'ordine ed allegata al ricorso monitorio, relativa specificamente alla voce progetto definitivo;
rilevato che, pertanto, non è possibile concedere la provvisoria esecutività del DI opposto;
considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 648 cpc,
l'esecuzione provvisoria parziale può essere concessa soltanto limitatamente alle somme non contestate, ma che nel caso di specie, parte opponente ha contestato l'intero ammontare del credito;
ritenuto che non sono state avanzate richieste istruttorie;
PQM
Rigetta la richiesta di provvisoria esecutività del DI opposto;
rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.2.2024 ore
9.30”.
pagina 9 di 12 Ad integrazione di quanto già evidenziato in seno all'ordinanza, che si conferma, si osserva che con comportamento concludente, le parti opponenti hanno di fatto proseguito nel rapporto contrattuale con l'ing. tanto è vero che nell'istanza del 23.4.2014 con cui veniva richiesta la concessione CP_2
edilizia per il Comparto sub A, viene espressamente richiamato il già approvato piano di lottizzazione,
di cui viene sostanzialmente proposta la modifica in tre sub comparti indipendenti, né rileva che la richiesta sia sottoscritta dai RA , per il semplice fatto che essi n.q di proprietari avevano Pt_3
legittimazione in tal senso, laddove il ruolo di nella scrittura privata del 2006 era Controparte_1
quello di promissaria acquirente del terreno, cui inoltre sarebbe stato commesso in appalto l'esecuzione dei lavori di realizzazione degli immobili sulle aree che gli stessi RA si erano riservati;
Pt_3
inoltre come emerge documentalmente dal detto allegato n. 13 alla comparsa di costituzione degli ing.
e , se pure l'istanza risulta sottoscritta dai RA , CP_2 Pt_3 Pt_3 Controparte_1
all'epoca era già sia pure in piccola parte proprietaria del terreno de quo;
e ancora non è oggetto di contestazione e risulta documentalmente dimostrato che con nota del 30.7.2010, Controparte_1
chiedeva al Comando dei Vigili del Fuoco il rilascio di parere di conformità antincendio per la realizzazione dell'autorimessa , ovvero in data ben successiva alla riferita perdita di efficacia del contratto dell'agosto 2006 ( che fa risalire al 20.4.2009), indicando quale referente Controparte_1
proprio l'ing ed ancora, risulta altresì documentalmente dimostrato che CP_2 Controparte_1
[...
, con nota del 13.8.2008 abbia formalmente dichiarato di non rinunziare al piano di lottizzazione già
approvato dal Comune di IR ( cfr allegato n. 16 della comparsa di risposta di Ing. . CP_2
Infine ed in ogni caso, come già evidenziato nell'ordinanza citata, il venir meno dell'efficacia delle obbligazioni di vendita e appalto fra le parti di cui alla scrittura dell'agosto 2006, non ha inciso in alcun modo sull'obbligo di di farsi carico del pagamento degli oneri inerenti l'attività Controparte_1
pagina 10 di 12 professionale dell'ing. posto che ivi si legge espressamente “ qualora entro i termini CP_2
sopra indicati non si fossero verificati gli eventi dedotti in condizione in relazione a tutti i progetti
presentati, il presente contratto diverrà privo di effetti, rimanendo a carico del promissario acquirente,
anche in tal caso non ripetibili, tutte le spese sostenute per la redazione dei progetti, anche per onorari
professionali e quant'altro”. Ne deriva che è rimasta obbligata al pagamento delle Controparte_1
somme maturate dall'ing. in esecuzione degli accordi intercorsi tra le parti. CP_2
Tenuto conto delle ragioni della decisione, può ritenersi assorbita la domanda di garanzia avanzata dai sigri e nei confronti di Parte_2 Pt_1 Pt_3 Controparte_1
L'opposizione proposta dai RA , pertanto, va accolta;
l'opposizione proposta da Pt_3 [...]
va parzialmente accolta, essendo emerso che il credito vantato dall'ing. Controparte_1 CP_2
tenuto conto della documentazione in atti, è pari alla minor somma di € 121.110,31.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto di quanto previsto dai compensi minimi del V scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, avuto riguardo all'effettivo valore della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Revoca il DI opposto e condanna in persona del legale rappresentante pt, al Controparte_1
pagamento in favore dell'ing. della somma di € 121.110,31 per compensi Controparte_2
professionali, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- Dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'ing. ; Parte_3
- Accoglie l'opposizione promossa da e Parte_2 Parte_3 Parte_1
pagina 11 di 12 - Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna e ing. , in solido fra loro, al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_3
e delle spese del procedimento, liquidate in Parte_2 Parte_1 Parte_3
complessivi € 7052,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
- Condanna in persona del legale rappresentante pt, al pagamento in favore Controparte_1
dell'ing. delle spese del procedimento, liquidate in complessivi € 7052,00 per Controparte_2
compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
- Compensa le spese del processo tra i sig.ri , e con Parte_3 Parte_1 Parte_2
Controparte_1
Così deciso in Catania, il 5.5.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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