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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/07/2025, n. 3630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3630 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 9662/2023 promosso con ricorso depositato il 7 luglio 2023
da
Parte_1
C.F. nato il [...] a [...] – ES - Brasile e residente a C.F._1
Criciùma – SC - Brasile,
Parte_2
C.F. nato il [...] a [...] – ES – Brasile, residente a [...]C.F._2
– SC - Brasile,
Controparte_1
C.F. nato il [...] a [...] – ES – Brasile, minorenne C.F._3 rappresentato dai genitori e come da procura;
Parte_2 Persona_1
Parte_3
C.F. nata il [...] a [...] – ES – Brasile, minorenne C.F._4 rappresentata dai genitori e come da procura, Parte_2 Persona_1
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni De Micco Padula del Foro di Roma
ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
contumace
resistente nonché con
PUBBLICO MINISTERO interventore ex lege
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice monocratico, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione all'udienza a trattazione scritta del
20 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex 281 decies c.p.c., i ricorrenti, cittadini brasiliani, nati e residenti in [...], hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti, in linea retta, di
, nato il [...] a [...] e Persona_2 Persona_3
successivamente emigrato in Brasile;
ad integrazione della domanda i ricorrenti deducevano Persona_4 che l'avo si sposava in Brasile con e che da tale unione, nel 1930, nasceva il figlio Persona_5 Pt_1
, il quale, dall'unione con aveva due figli e nello specifico:
[...] Persona_6
A. l'11/08/1959 , che ha sposato con cui genera Parte_2 Persona_7 Parte_2 ricorrente, che nel 2010 sposa genitori degli altri ricorrenti e Persona_1 Parte_3
; Controparte_1
B. l'11/08/1960 , che nel 1989 sposa con cui genera Persona_8 Persona_9 [...]
, ricorrente. Parte_1
Esplicitata la linea di discendenza, i ricorrenti deducevano che , conosciuto in Persona_2
Brasile anche come , non ha mai acquisito la cittadinanza brasiliana e mai rinunciato alla Persona_10 cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione in atti e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti.
I ricorrenti hanno adito il Tribunale adducendo di non essere riusciti ad ottenere alcun appuntamento presso il competente Consolato Generale d'Italia di Curitiba, a causa della situazione di paralisi in cui versa tale ufficio, che prevede liste di attesa superiori ai dieci anni per poter esaminare le richieste di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Il resistente, regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito e va dichiarato contumace. CP_2
Gli atti sono stati comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, a prescindere dal luogo di nascita, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli degli emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, peraltro, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce n. 30/1983 e n. 151/1975, che hanno determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, anche prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa.
Ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto il certificato di nascita di , dal quale risulta Persona_2 che il medesimo è nato in [...] genitori italiani;
inoltre, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella esplicitata nel ricorso, circostanza che consente di affermare che i ricorrenti sono discendenti diretti di . Si evidenzia che non sono di ostacolo alla Persona_2 ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, dal doc. 2, che il predetto avo è deceduto senza acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, avendola, quindi, trasmessa, iure sanguinis, ai suoi propri figli e discendenti, anche se i predetti hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_2 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione e, conseguentemente, parte ricorrente avrebbe potuto rivolgersi al competente Consolato per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si rileva, peraltro, che è fatto notorio che tutti i in Brasile – e in particolare quello di Curitiba Parte_4
- versino da anni in uno stato di paralisi, che comporta una prospettiva di attesa per il primo esame della domanda di oltre dieci anni, come peraltro documentato dai ricorrenti. Sul punto si osserva che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, alla luce della documentazione in atti e della citata normativa, deve essere accolta la domanda, dichiarando che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la non opposizione del P.M. e tenuto conto che l'enorme quantità Controparte_2 di domande presentata presso i competenti consolati giustifica la mancata evasione delle domande in tempi normali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo , cittadino Persona_2 italiano.
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza della persona sopra indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 9 luglio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini