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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/05/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 761/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 761 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, promossa
DA
c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Locri in via Zaleuco n. 8, presso lo studio dell'Avv. Emma Maio, e rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Muscari Tomajoli in virtù di procura alle liti in atti;
ATTRICE
CONTRO
c.f. in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Locri alla via Duca della Vittoria n. 32, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mollica che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
- 1 - CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 13 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio il per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento delle lesioni Controparte_1
personali subite dalla signora e quantificate in € 52.000,00 o nella diversa Parte_1
maggiore o minore somma che verrà giudizialmente accertata, comprensiva di € 2.920,00 per spese documentate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo con vittoria di spese e competenze del giudizio ".
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha allegato che: - in data 16.08.2020 alle ore 22:00, mentre percorreva a piedi via Matteotti, sul marciapiede lato monte, giunta all'altezza della cartoleria “Bruno Vita” - in prossimità del civico 142 - scendendo dal marciapiede, a causa di un dislivello imprevedibile del fondo stradale, ha perso l'equilibrio cadendo a terra;
- ricevuti i primi soccorsi dai familiari presenti, è stata accompagnata immediatamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri;
- in ospedale
è stata diagnosticata la “frattura trimalleolare sinistra”, con “prognosi di gg 20”; - rientrata a Roma, ove risiede, si è sottoposta a intervento chirurgico per la riduzione cruenta della frattura della tibia con sintesi di Asnis e rondella;
- per la caduta, ha subito un danno all'integrità psicofisica quantificabile come danno biologico al 15% oltre a 30 giorni di ITA , 30 giorni di ITP al 75%, 30 gg di ITP al 50%, come da consulenza di parte allegata. Sulla base di tale ricostruzione fattuale, l'attrice ha dedotto l'imputabilità delle lesioni subite al convenuto ente territoriale, quale proprietario della strada su cui
è avvenuto il sinistro, ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.11.2021, si è costituito in giudizio il il quale, contestando la ricostruzione dell'attrice in punto di fatto, ha Controparte_1
affermato l'infondatezza della domanda attorea. Il convenuto ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda, attesa la corresponsabilità dell'attrice nella verificazione del fatto dannoso, ridurre
- 2 - conseguentemente l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni;
condannare l'attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio.
All'udienza del 06.12.2021, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c., con rinvio della causa per l'ammissione dei mezzi istruttori;
ammessa la prova testimoniale richiesta da parte attrice, la causa è stata istruita con l'escussione testimoniale e l'esperimento della Ctu medico legale.
Con ordinanza del 24.09.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la stessa per la precisazione delle conclusioni. Successivamente con ordinanza del giorno 01.02.2025 il giudizio, trattato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato trattenuto in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
§ 2. La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
§ 2.1 Va in primo luogo osservato, in merito alla qualificazione giuridica della domanda, che essa è da ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.. È principio ormai consolidato in giurisprudenza che la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni derivanti da cosiddette “insidie stradali” sia inquadrabile nell'ambito dell'art. 2051 c.c., quale responsabilità da cose in custodia.
A partire dalla pronuncia n. 3651 del 2006, infatti, la Suprema Corte ha abbandonato il criterio di responsabilità fondato sui presupposti di cui all'art. 2043
c.c., con l'onere per il danneggiato di dimostrare l'insidia o il trabocchetto nel caso concreto, adottando pertanto il criterio di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c..
Quest'ultimo prevede un'inversione dell'onere della prova ponendo (al secondo comma) a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata), dando cioè, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza
(i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non
- 3 - prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
Ne consegue che la pubblica amministrazione convenuta non è tenuta a dimostrare l'insussistenza del nesso causale, ma deve dimostrare il ricorrere del caso fortuito, quale esimente della responsabilità, nella fattispecie concreta dannosa. E, in tema di caso fortuito, la prova liberatoria può essere costituita non soltanto da un fattore causale esterno, quale la condotta di terzi o un evento oggettivamente imprevedibile, bensì anche dalla condotta tenuta dal danneggiato, il quale è tenuto in ogni caso a osservare una condotta diligente al fine di evitare il verificarsi dell'evento lesivo. (cfr. in tal senso Cassazione sentenze nn. 2480 e 2481 del 2018 e
Cassazione Sez. Unite, Ordinanza n. 20943 del 30.06.2022).
Giova ricordare, inoltre, con particolare riferimento alla responsabilità del custode per caduta del pedone, che la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che «in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051
c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento». (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 37059 del 19/12/2022) e che «La responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. In tale contesto, al cospetto dell'art. 2051 c.c. la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno» (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 4051 del 09/02/2023).
- 4 - § 2.2 Ciò posto, passando al caso in esame, l'attrice ha fornito la prova sulla stessa gravante, ovverosia la prova del fatto dannoso e il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia (la strada di competenza del convenuto ente).
Quanto al rapporto di custodia tra la res e il convenuto, occorre osservare che non vi è stata contestazione sul punto da parte dell'ente e che l'appartenenza della strada al per cui tale circostanza può ritenersi provata ex art. 115 c.p.c.. Controparte_1
Anche la dinamica del sinistro ha trovato riscontro probatorio in giudizio. Dalla deposizione dei due testimoni - della cui attendibilità e credibilità non si dubita, atteso che hanno offerto una descrizione dei fatti precisa, puntuale e priva di contraddizioni
- risulta incontestabile che l'attrice nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione sia caduta mentre stava scendendo dal marciapiede e a causa del dislivello del manto stradale presente lungo il bordo del gradino del marciapiede.
In particolare, il teste ha riferito: “mia sorella scendendo dal marciapiede Tes_1
con il volto diretto lato mare è caduta a terra in modo pesante;
subito mi sono avvicinato per vedere le sue condizioni e mi sono accorto che il piede era fuori asse rispetto alla gamba;
avvicinandomi ho visto che a ridosso del marciapiede c'era un dislivello ampio tra il marciapiede
e l'asfalto della strada che in quel punto non era stato versato;
in pratica c'era un dislivello di circa 40 cm dovuto all'irregolare asfalto;
al normale dislivello del marciapiede si aggiungeva quello dell'asfalto”, mentre il teste ha riportato: “stavamo andando verso Testimone_2
la macchina, ho visto mia figlia che è scesa dal marciapiede e si è accasciata per terra;
l'abbiamo immediatamente soccorsa e, dato che lei sentiva dolori forti, l'abbiamo portata all'ospedale di
Locri; ADR: ricordo che eravamo nei pressi di una piazza non molto illuminata. (…) riconosco nelle foto allegate all'atto di citazione che mi vengono mostrate il punto in cui mia figlia è caduta;
riconosco lo stato del manto stradale e ricordo che c'era un pesante avvallamento come risulta dalle foto. ADR: ricordo che quando mia figlia è caduta ero un po' distante, l'ho vista andare giù improvvisamente ma non avevo visto prima che lei cadesse l'esistenza della buca”
(cfr. verbale di udienza del 10.12.2022).
Un riscontro alla ricostruzione fattuale allegata dall'attrice, inoltre, si ricava dalle foto allegate all'atto di citazione raffiguranti lo stato della strada ove è avvenuta la caduta - stato dei luoghi riconosciuto da entrambi i testi - dalle quali è possibile apprezzare che in corrispondenza del marciapiede vi era un forte dislivello, dovuto
- 5 - alla mancanza di asfalto in prossimità del gradino. Le dimensioni della buca, come raffigurate nelle foto agli atti, inoltre, appaiono idonee a determinare la caduta così come descritta, essendo verosimile che l'attrice abbia perso l'equilibrio mettendo il piede in fallo subito dopo il gradino del marciapiede, non trovando l'appoggio della strada all'altezza attesa, stante l'anomala depressione realizzata in corrispondenza del bordo stradale.
Del resto, la vicinanza della depressione al gradino, nonché le condizioni di luce presenti al momento della caduta (avvenuta di notte e in zona illuminata da lampioni a luce gialla) sono tali da non rendere la buca facilmente visibile ed evitabile, con la conseguenza che può ritenersi sussistente una situazione obiettiva di pericolo, tale da giustificare la responsabilità oggettiva dell'ente custode per come di seguito riportato.
§ 2.3 Va infatti considerato che l' convenuto non ha offerto la prova della sussistenza del caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso causale.
Invero, l'ente ha eccepito affermato l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 2051
c.c. agli enti pubblici a causa dell'estensione dei beni sottoposti alla loro custodia, la quale ne impedirebbe un effettivo e concreto controllo, e l'addebitabilità del danno alla condotta esclusiva dell'attrice (seppur spiegando le sue difese in merito alla prevedibilità ed evitabilità della buca da parte del conducente del veicolo).
Va evidenziato che l'impossibilità concreta di esercitare la custodia, quale potere di fatto sul bene stesso, deve essere accertata non solo in relazione all'estensione complessiva del bene ed alla possibilità di esercitare un puntuale e diffuso controllo su di esso, ma in relazione alla causa concreta del danno (di cui va valutata la natura e la tipologia), in quanto all'ente pubblico custode possono essere addossati esclusivamente i rischi di cui egli può effettivamente gestire il controllo (cfr., in proposito, ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12449 del 16/05/2008; Sez. 3, Sentenza
n. 15042 del 06/06/2008; Sez. 3, Sentenza n. 9546 del 22/04/2010). Nel caso di specie, non sussiste tale impossibilità oggettiva, tenuto conto che la strada oggetto di custodia si trova nel centro abitato di Locri, nelle immediate vicinanze del Municipio, con la conseguenza che l'ente comunale può esercitare facilmente il controllo su tale bene. Del resto, la natura della buca, causata dall'irregolare rifacimento del manto
- 6 - stradale, con la stesura dell'asfalto sulla parte centrale della carreggiata e non fino ai bordi della strada e dunque all'inizio del marciapiede (come si può intuire dall'esame delle foto allegate all'atto introduttivo) è riconducibile all'attività dell'ente per cui l'impossibilità della custodia è esclusa anche per tale motivo (cfr. Sez. 3, Sentenza n.
9546 del 22/04/2010).
Quanto alla configurabilità del fortuito nel comportamento della danneggiata, si deve considerare che quest'ultimo non integra i presupposti dell'imprevedibilità ed eccezionalità.
Come chiarito dalla Corte di legittimità «nel caso specifico della caduta del pedone in corrispondenza di una buca stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano;
ciò non significa, peraltro, che tale condotta
-ancorché non integrante il fortuito- non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art.
1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte» (Cfr. in motivazione Cass. Sez.
3 - , Ordinanza n. 37059 del 19/12/2022).
Del resto, in corso di causa, non è emerso nemmeno un comportamento negligente dell'attrice idoneo a integrare un concorso di colpa.
§ 3. Passando alla quantificazione del danno, va osservato che il CTU, con valutazione immune da vizi, ha ritenuto che l'attrice a seguito dell'incidente stradale abbia riportato “Frattura trimalleolare caviglia sinistra” da cui sono derivate le
- 7 - conseguenze così valutate dal consulente: “Limitazione dei movimenti articolari della tibio- tarsica di ½: percentuale del 6%; Il pregiudizio estetico complessivo è lieve: fino a 5%, percentuale assegnata del 2%. Facendo riferimento alla riduzione globale della integrità di quel distretto anatomo-funzionale e alla valutazione complessiva che avrà come riferimento le valutazioni tabellari dei singoli danni e la globale incidenza sulla integrità psicofisica del soggetto si può attribuire una PERCENTUALE DI INVALIDITA' DEL 7 (SETTE)%.”
Il Consulente, inoltre, ha ritenuto che «Tali lesioni hanno determinato alla sig.ra
una inabilità temporanea di giorni (novanta) Parte_1
- Inabilità temporanea totale al 100% gg 11 (undici), considerando il periodo in cui la ricorrente è stata immobile, data del sinistro e il ricovero in Ospedale.
- Inabilità temporanea parziale al 75% gg 30 (trenta), periodo in cui è stato prescritto il divieto di carico sull'arto inferiore sn, in cui era stata apposta una doccia gessata.
- Inabilità temporanea parziale al 50% gg 30 (trenta), periodo in cui era stata prescritta
FKT per recupero della deambulazione con carico progressivo.
- Inabilità temporanea al 25% giorni 19 (diciannove), periodo in cui in cui veniva prolungata la FKT per recupero articolare.
La lesione subita dalla ricorrente in seguito alla caduta in strada non limita l'attività lavorativa della ricorrente in quanto svolge un lavoro di bancaria, quindi sedentario, ma limita le attività motorie.
I disturbi riferiti rientrano nel Danno Fisico, riflettendo gli effetti del Danno Biologico, in quanto menomazione della integrità fisica per porre in atto le esigenze della vita lavorativa, extra lavorativa e di relazione, postumi ormai stabilizzati».
L'elaborato peritale redatto dalla dott.ssa appare chiaro, Persona_1
lineare, privo di contraddizioni e dotato di pregio tecnico, avendo il consulente puntualmente indicato le premesse scientifiche su cui ha basato le proprie considerazioni;
inoltre, le parti in causa non hanno mosso rilievi critici all'elaborato.
Il Tribunale, pertanto, ritiene di poter far proprie le conclusioni raggiunte dal consulente.
Il CTU ha accertato la sussistenza di una lesione pari al 7% e il relativo danno alla salute deve essere liquidato facendo riferimento al criterio equitativo e, in particolare, al fine di garantire l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già
- 8 - ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e
2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).
Ciò precisato, va rilevato che le nuove tabelle di Milano, anche a seguito delle ultime pronunce della Suprema Corte (cfr.: Cass. Ordinanza n. 15733/2022; Cass.
n. 8532/2020; Cass. n. 25164/2020), offrono una liquidazione distinta per il danno biologico (ora definito “danno biologico/dinamico-relazione) e per il danno morale/sofferenza soggettiva (ora denominato “danno da sofferenza soggettiva interiore”). Quanto a quest'ultimo osserva il Tribunale che le sofferenze, di natura interiore e non relazionale, conseguenti al sinistro e prodotte dalle lesioni subite e dalla durata delle cure alle quali l'attrice è stato sottoposto, appaiono meritevoli di un ristoro aggiuntivo secondo la percentuale riconosciuta dalle richiamate tabelle.
§ 3.1 Considerato che al momento del sinistro aveva 41 Parte_1
anni, in base alle tabelle richiamate spettano all'attore euro 11.704,00 per danno biologico/dinamico relazionale per 7 punti di invalidità (senza incremento per personalizzazione del danno non essendo stato allegato e provato alcun elemento idoneo a fondarlo), mentre euro 2.925,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore.
Per la ITT devono riconoscersi euro (115,00 x 11 gg. =) 1.265,00, euro (86,25 x
30 gg. di ITP al valore medio del 75% =) 2.587,50, euro (57,5 x 30 gg. di ITP al valore medio del 50% =) 1.725,00 ed euro (28,75 x 19 gg di ITP del 25% =) 546,25 per complessivi euro 6.123,75.
Vanno poi aggiunte le spese mediche documentate, pari a euro 445,00 (somma documentata attraverso la produzione delle relative fatture), valutate congrue dal ctu, dovendo essere escluse dalle spese rimborsabili quelle per l'acquisto dei farmaci, atteso che il solo dato temporale non permette di ricollegare la spesa all'evento lesivo oggetto del presente giudizio, con conseguente impossibilità di apprezzare, in mancanza di alcun tipo di descrizione, la necessità dell'assunzione del farmaco per la
- 9 - cura della frattura subita dall'attrice, nonché delle spese di fisioterapia, in quanto non documentate (cfr. all. 9 atto di citazione).
In conclusione, il danno subito da ammonta in totale a Parte_1
euro 21.197,75.
§ 3.2 In ordine alla richiesta di rivalutazione delle somme riconosciute all'attrice e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto, invece, agli interessi si rileva che il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata (cfr. ex multis Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 16027 del 18/05/2022). In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10967 del 2004 conforme a Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712). Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 2 % annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'evento lesivo, 16 agosto 2020, ed il suo risarcimento (cinque
- 10 - anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato di euro 21.197,75 svalutato all'epoca del sinistro, con l'applicazione del coefficiente ISTAT 1,183 dell'ultima rilevazione consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it), a euro 17.918,64 e, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 16 agosto, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione.
Sull'importo finale come sopra riconosciuto, euro 21.197,75 (che si converte in debito di valuta) maggiorato degli interessi compensativi maturati, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c..
Alla stregua delle esposte considerazioni, pertanto, deve essere dichiarata la responsabilità del e, per l'effetto, quest'ultimo deve essere Controparte_1
condannato al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
21.197,75 oltre interessi come sopra determinati.
§ 4. Le spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico del e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. Controparte_1
55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, per lo scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 (secondo il criterio del decisum), applicando i valori medi per la fase istruttoria e i valori minimi per tutte le altre fasi di giudizio, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Le spese delle Consulenze tecniche d'ufficio, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione (Cass., sez. II, sent. n. 28094 del 30/12/2009; Cass. sez. 6-3, ord. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo del convenuto ente comunale, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere dal predetto convenuto le somme eventualmente versate o che saranno versate al Consulente in forza del
20.05.2025.
- 11 -
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti del ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e
[...] Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna il al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
complessiva somma di euro 21.197,75, oltre interessi compensativi nella misura del 2 % annuo dal momento dell'evento dannoso, 16 agosto 2020, sul predetto importo svalutato a detta epoca (ovverosia su euro 17.918,64), e su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 16 agosto, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di euro 21.197,75, maggiorata degli interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
2. pone, nei rapporti interni tra le parti, le spese di Ctu, liquidate come da decreto di liquidazione del giorno 20 maggio 2025, a carico del convenuto;
3. condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.923,50 di cui
[...]
euro 545,00 per spese vive ed euro 3.378,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Locri il 20 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
- 12 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 761 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, promossa
DA
c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Locri in via Zaleuco n. 8, presso lo studio dell'Avv. Emma Maio, e rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Muscari Tomajoli in virtù di procura alle liti in atti;
ATTRICE
CONTRO
c.f. in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Locri alla via Duca della Vittoria n. 32, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mollica che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
- 1 - CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 13 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio il per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento delle lesioni Controparte_1
personali subite dalla signora e quantificate in € 52.000,00 o nella diversa Parte_1
maggiore o minore somma che verrà giudizialmente accertata, comprensiva di € 2.920,00 per spese documentate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo con vittoria di spese e competenze del giudizio ".
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha allegato che: - in data 16.08.2020 alle ore 22:00, mentre percorreva a piedi via Matteotti, sul marciapiede lato monte, giunta all'altezza della cartoleria “Bruno Vita” - in prossimità del civico 142 - scendendo dal marciapiede, a causa di un dislivello imprevedibile del fondo stradale, ha perso l'equilibrio cadendo a terra;
- ricevuti i primi soccorsi dai familiari presenti, è stata accompagnata immediatamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri;
- in ospedale
è stata diagnosticata la “frattura trimalleolare sinistra”, con “prognosi di gg 20”; - rientrata a Roma, ove risiede, si è sottoposta a intervento chirurgico per la riduzione cruenta della frattura della tibia con sintesi di Asnis e rondella;
- per la caduta, ha subito un danno all'integrità psicofisica quantificabile come danno biologico al 15% oltre a 30 giorni di ITA , 30 giorni di ITP al 75%, 30 gg di ITP al 50%, come da consulenza di parte allegata. Sulla base di tale ricostruzione fattuale, l'attrice ha dedotto l'imputabilità delle lesioni subite al convenuto ente territoriale, quale proprietario della strada su cui
è avvenuto il sinistro, ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.11.2021, si è costituito in giudizio il il quale, contestando la ricostruzione dell'attrice in punto di fatto, ha Controparte_1
affermato l'infondatezza della domanda attorea. Il convenuto ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda, attesa la corresponsabilità dell'attrice nella verificazione del fatto dannoso, ridurre
- 2 - conseguentemente l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni;
condannare l'attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio.
All'udienza del 06.12.2021, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c., con rinvio della causa per l'ammissione dei mezzi istruttori;
ammessa la prova testimoniale richiesta da parte attrice, la causa è stata istruita con l'escussione testimoniale e l'esperimento della Ctu medico legale.
Con ordinanza del 24.09.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la stessa per la precisazione delle conclusioni. Successivamente con ordinanza del giorno 01.02.2025 il giudizio, trattato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato trattenuto in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
§ 2. La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
§ 2.1 Va in primo luogo osservato, in merito alla qualificazione giuridica della domanda, che essa è da ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.. È principio ormai consolidato in giurisprudenza che la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni derivanti da cosiddette “insidie stradali” sia inquadrabile nell'ambito dell'art. 2051 c.c., quale responsabilità da cose in custodia.
A partire dalla pronuncia n. 3651 del 2006, infatti, la Suprema Corte ha abbandonato il criterio di responsabilità fondato sui presupposti di cui all'art. 2043
c.c., con l'onere per il danneggiato di dimostrare l'insidia o il trabocchetto nel caso concreto, adottando pertanto il criterio di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c..
Quest'ultimo prevede un'inversione dell'onere della prova ponendo (al secondo comma) a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata), dando cioè, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza
(i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non
- 3 - prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
Ne consegue che la pubblica amministrazione convenuta non è tenuta a dimostrare l'insussistenza del nesso causale, ma deve dimostrare il ricorrere del caso fortuito, quale esimente della responsabilità, nella fattispecie concreta dannosa. E, in tema di caso fortuito, la prova liberatoria può essere costituita non soltanto da un fattore causale esterno, quale la condotta di terzi o un evento oggettivamente imprevedibile, bensì anche dalla condotta tenuta dal danneggiato, il quale è tenuto in ogni caso a osservare una condotta diligente al fine di evitare il verificarsi dell'evento lesivo. (cfr. in tal senso Cassazione sentenze nn. 2480 e 2481 del 2018 e
Cassazione Sez. Unite, Ordinanza n. 20943 del 30.06.2022).
Giova ricordare, inoltre, con particolare riferimento alla responsabilità del custode per caduta del pedone, che la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che «in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051
c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento». (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 37059 del 19/12/2022) e che «La responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. In tale contesto, al cospetto dell'art. 2051 c.c. la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno» (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 4051 del 09/02/2023).
- 4 - § 2.2 Ciò posto, passando al caso in esame, l'attrice ha fornito la prova sulla stessa gravante, ovverosia la prova del fatto dannoso e il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia (la strada di competenza del convenuto ente).
Quanto al rapporto di custodia tra la res e il convenuto, occorre osservare che non vi è stata contestazione sul punto da parte dell'ente e che l'appartenenza della strada al per cui tale circostanza può ritenersi provata ex art. 115 c.p.c.. Controparte_1
Anche la dinamica del sinistro ha trovato riscontro probatorio in giudizio. Dalla deposizione dei due testimoni - della cui attendibilità e credibilità non si dubita, atteso che hanno offerto una descrizione dei fatti precisa, puntuale e priva di contraddizioni
- risulta incontestabile che l'attrice nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione sia caduta mentre stava scendendo dal marciapiede e a causa del dislivello del manto stradale presente lungo il bordo del gradino del marciapiede.
In particolare, il teste ha riferito: “mia sorella scendendo dal marciapiede Tes_1
con il volto diretto lato mare è caduta a terra in modo pesante;
subito mi sono avvicinato per vedere le sue condizioni e mi sono accorto che il piede era fuori asse rispetto alla gamba;
avvicinandomi ho visto che a ridosso del marciapiede c'era un dislivello ampio tra il marciapiede
e l'asfalto della strada che in quel punto non era stato versato;
in pratica c'era un dislivello di circa 40 cm dovuto all'irregolare asfalto;
al normale dislivello del marciapiede si aggiungeva quello dell'asfalto”, mentre il teste ha riportato: “stavamo andando verso Testimone_2
la macchina, ho visto mia figlia che è scesa dal marciapiede e si è accasciata per terra;
l'abbiamo immediatamente soccorsa e, dato che lei sentiva dolori forti, l'abbiamo portata all'ospedale di
Locri; ADR: ricordo che eravamo nei pressi di una piazza non molto illuminata. (…) riconosco nelle foto allegate all'atto di citazione che mi vengono mostrate il punto in cui mia figlia è caduta;
riconosco lo stato del manto stradale e ricordo che c'era un pesante avvallamento come risulta dalle foto. ADR: ricordo che quando mia figlia è caduta ero un po' distante, l'ho vista andare giù improvvisamente ma non avevo visto prima che lei cadesse l'esistenza della buca”
(cfr. verbale di udienza del 10.12.2022).
Un riscontro alla ricostruzione fattuale allegata dall'attrice, inoltre, si ricava dalle foto allegate all'atto di citazione raffiguranti lo stato della strada ove è avvenuta la caduta - stato dei luoghi riconosciuto da entrambi i testi - dalle quali è possibile apprezzare che in corrispondenza del marciapiede vi era un forte dislivello, dovuto
- 5 - alla mancanza di asfalto in prossimità del gradino. Le dimensioni della buca, come raffigurate nelle foto agli atti, inoltre, appaiono idonee a determinare la caduta così come descritta, essendo verosimile che l'attrice abbia perso l'equilibrio mettendo il piede in fallo subito dopo il gradino del marciapiede, non trovando l'appoggio della strada all'altezza attesa, stante l'anomala depressione realizzata in corrispondenza del bordo stradale.
Del resto, la vicinanza della depressione al gradino, nonché le condizioni di luce presenti al momento della caduta (avvenuta di notte e in zona illuminata da lampioni a luce gialla) sono tali da non rendere la buca facilmente visibile ed evitabile, con la conseguenza che può ritenersi sussistente una situazione obiettiva di pericolo, tale da giustificare la responsabilità oggettiva dell'ente custode per come di seguito riportato.
§ 2.3 Va infatti considerato che l' convenuto non ha offerto la prova della sussistenza del caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso causale.
Invero, l'ente ha eccepito affermato l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 2051
c.c. agli enti pubblici a causa dell'estensione dei beni sottoposti alla loro custodia, la quale ne impedirebbe un effettivo e concreto controllo, e l'addebitabilità del danno alla condotta esclusiva dell'attrice (seppur spiegando le sue difese in merito alla prevedibilità ed evitabilità della buca da parte del conducente del veicolo).
Va evidenziato che l'impossibilità concreta di esercitare la custodia, quale potere di fatto sul bene stesso, deve essere accertata non solo in relazione all'estensione complessiva del bene ed alla possibilità di esercitare un puntuale e diffuso controllo su di esso, ma in relazione alla causa concreta del danno (di cui va valutata la natura e la tipologia), in quanto all'ente pubblico custode possono essere addossati esclusivamente i rischi di cui egli può effettivamente gestire il controllo (cfr., in proposito, ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12449 del 16/05/2008; Sez. 3, Sentenza
n. 15042 del 06/06/2008; Sez. 3, Sentenza n. 9546 del 22/04/2010). Nel caso di specie, non sussiste tale impossibilità oggettiva, tenuto conto che la strada oggetto di custodia si trova nel centro abitato di Locri, nelle immediate vicinanze del Municipio, con la conseguenza che l'ente comunale può esercitare facilmente il controllo su tale bene. Del resto, la natura della buca, causata dall'irregolare rifacimento del manto
- 6 - stradale, con la stesura dell'asfalto sulla parte centrale della carreggiata e non fino ai bordi della strada e dunque all'inizio del marciapiede (come si può intuire dall'esame delle foto allegate all'atto introduttivo) è riconducibile all'attività dell'ente per cui l'impossibilità della custodia è esclusa anche per tale motivo (cfr. Sez. 3, Sentenza n.
9546 del 22/04/2010).
Quanto alla configurabilità del fortuito nel comportamento della danneggiata, si deve considerare che quest'ultimo non integra i presupposti dell'imprevedibilità ed eccezionalità.
Come chiarito dalla Corte di legittimità «nel caso specifico della caduta del pedone in corrispondenza di una buca stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano;
ciò non significa, peraltro, che tale condotta
-ancorché non integrante il fortuito- non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art.
1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte» (Cfr. in motivazione Cass. Sez.
3 - , Ordinanza n. 37059 del 19/12/2022).
Del resto, in corso di causa, non è emerso nemmeno un comportamento negligente dell'attrice idoneo a integrare un concorso di colpa.
§ 3. Passando alla quantificazione del danno, va osservato che il CTU, con valutazione immune da vizi, ha ritenuto che l'attrice a seguito dell'incidente stradale abbia riportato “Frattura trimalleolare caviglia sinistra” da cui sono derivate le
- 7 - conseguenze così valutate dal consulente: “Limitazione dei movimenti articolari della tibio- tarsica di ½: percentuale del 6%; Il pregiudizio estetico complessivo è lieve: fino a 5%, percentuale assegnata del 2%. Facendo riferimento alla riduzione globale della integrità di quel distretto anatomo-funzionale e alla valutazione complessiva che avrà come riferimento le valutazioni tabellari dei singoli danni e la globale incidenza sulla integrità psicofisica del soggetto si può attribuire una PERCENTUALE DI INVALIDITA' DEL 7 (SETTE)%.”
Il Consulente, inoltre, ha ritenuto che «Tali lesioni hanno determinato alla sig.ra
una inabilità temporanea di giorni (novanta) Parte_1
- Inabilità temporanea totale al 100% gg 11 (undici), considerando il periodo in cui la ricorrente è stata immobile, data del sinistro e il ricovero in Ospedale.
- Inabilità temporanea parziale al 75% gg 30 (trenta), periodo in cui è stato prescritto il divieto di carico sull'arto inferiore sn, in cui era stata apposta una doccia gessata.
- Inabilità temporanea parziale al 50% gg 30 (trenta), periodo in cui era stata prescritta
FKT per recupero della deambulazione con carico progressivo.
- Inabilità temporanea al 25% giorni 19 (diciannove), periodo in cui in cui veniva prolungata la FKT per recupero articolare.
La lesione subita dalla ricorrente in seguito alla caduta in strada non limita l'attività lavorativa della ricorrente in quanto svolge un lavoro di bancaria, quindi sedentario, ma limita le attività motorie.
I disturbi riferiti rientrano nel Danno Fisico, riflettendo gli effetti del Danno Biologico, in quanto menomazione della integrità fisica per porre in atto le esigenze della vita lavorativa, extra lavorativa e di relazione, postumi ormai stabilizzati».
L'elaborato peritale redatto dalla dott.ssa appare chiaro, Persona_1
lineare, privo di contraddizioni e dotato di pregio tecnico, avendo il consulente puntualmente indicato le premesse scientifiche su cui ha basato le proprie considerazioni;
inoltre, le parti in causa non hanno mosso rilievi critici all'elaborato.
Il Tribunale, pertanto, ritiene di poter far proprie le conclusioni raggiunte dal consulente.
Il CTU ha accertato la sussistenza di una lesione pari al 7% e il relativo danno alla salute deve essere liquidato facendo riferimento al criterio equitativo e, in particolare, al fine di garantire l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già
- 8 - ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e
2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).
Ciò precisato, va rilevato che le nuove tabelle di Milano, anche a seguito delle ultime pronunce della Suprema Corte (cfr.: Cass. Ordinanza n. 15733/2022; Cass.
n. 8532/2020; Cass. n. 25164/2020), offrono una liquidazione distinta per il danno biologico (ora definito “danno biologico/dinamico-relazione) e per il danno morale/sofferenza soggettiva (ora denominato “danno da sofferenza soggettiva interiore”). Quanto a quest'ultimo osserva il Tribunale che le sofferenze, di natura interiore e non relazionale, conseguenti al sinistro e prodotte dalle lesioni subite e dalla durata delle cure alle quali l'attrice è stato sottoposto, appaiono meritevoli di un ristoro aggiuntivo secondo la percentuale riconosciuta dalle richiamate tabelle.
§ 3.1 Considerato che al momento del sinistro aveva 41 Parte_1
anni, in base alle tabelle richiamate spettano all'attore euro 11.704,00 per danno biologico/dinamico relazionale per 7 punti di invalidità (senza incremento per personalizzazione del danno non essendo stato allegato e provato alcun elemento idoneo a fondarlo), mentre euro 2.925,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore.
Per la ITT devono riconoscersi euro (115,00 x 11 gg. =) 1.265,00, euro (86,25 x
30 gg. di ITP al valore medio del 75% =) 2.587,50, euro (57,5 x 30 gg. di ITP al valore medio del 50% =) 1.725,00 ed euro (28,75 x 19 gg di ITP del 25% =) 546,25 per complessivi euro 6.123,75.
Vanno poi aggiunte le spese mediche documentate, pari a euro 445,00 (somma documentata attraverso la produzione delle relative fatture), valutate congrue dal ctu, dovendo essere escluse dalle spese rimborsabili quelle per l'acquisto dei farmaci, atteso che il solo dato temporale non permette di ricollegare la spesa all'evento lesivo oggetto del presente giudizio, con conseguente impossibilità di apprezzare, in mancanza di alcun tipo di descrizione, la necessità dell'assunzione del farmaco per la
- 9 - cura della frattura subita dall'attrice, nonché delle spese di fisioterapia, in quanto non documentate (cfr. all. 9 atto di citazione).
In conclusione, il danno subito da ammonta in totale a Parte_1
euro 21.197,75.
§ 3.2 In ordine alla richiesta di rivalutazione delle somme riconosciute all'attrice e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto, invece, agli interessi si rileva che il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata (cfr. ex multis Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 16027 del 18/05/2022). In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10967 del 2004 conforme a Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712). Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 2 % annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'evento lesivo, 16 agosto 2020, ed il suo risarcimento (cinque
- 10 - anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato di euro 21.197,75 svalutato all'epoca del sinistro, con l'applicazione del coefficiente ISTAT 1,183 dell'ultima rilevazione consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it), a euro 17.918,64 e, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 16 agosto, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione.
Sull'importo finale come sopra riconosciuto, euro 21.197,75 (che si converte in debito di valuta) maggiorato degli interessi compensativi maturati, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c..
Alla stregua delle esposte considerazioni, pertanto, deve essere dichiarata la responsabilità del e, per l'effetto, quest'ultimo deve essere Controparte_1
condannato al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
21.197,75 oltre interessi come sopra determinati.
§ 4. Le spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico del e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. Controparte_1
55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, per lo scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 (secondo il criterio del decisum), applicando i valori medi per la fase istruttoria e i valori minimi per tutte le altre fasi di giudizio, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Le spese delle Consulenze tecniche d'ufficio, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione (Cass., sez. II, sent. n. 28094 del 30/12/2009; Cass. sez. 6-3, ord. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo del convenuto ente comunale, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere dal predetto convenuto le somme eventualmente versate o che saranno versate al Consulente in forza del
20.05.2025.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti del ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e
[...] Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna il al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
complessiva somma di euro 21.197,75, oltre interessi compensativi nella misura del 2 % annuo dal momento dell'evento dannoso, 16 agosto 2020, sul predetto importo svalutato a detta epoca (ovverosia su euro 17.918,64), e su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 16 agosto, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di euro 21.197,75, maggiorata degli interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
2. pone, nei rapporti interni tra le parti, le spese di Ctu, liquidate come da decreto di liquidazione del giorno 20 maggio 2025, a carico del convenuto;
3. condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.923,50 di cui
[...]
euro 545,00 per spese vive ed euro 3.378,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Locri il 20 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
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