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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/09/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 26/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 3 giugno 2024 e vertente
T R A
(C.F: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.01.1973, elettivamente domiciliato in Polistena (RC), Via San Francesco d'Assisi n.
30, presso lo studio degli Avv.ti Salvatore Galluzzo (p.e.c.:
e Maria Florimo (p.e.c.: Email_1
– fax: 0966/933427), che lo rappresentano e difendono, Email_2 giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Valentia (VV) il 23.01.1955, (C.F.: Controparte_2
), nato a [...] il [...] e C.F._3 Parte_2
(C.F.: ), nato a [...] il [...],
[...] C.F._4 elettivamente domiciliati in Rosarno, Via Roma Traversa Tito Speri n. 8, presso lo studio degli Avv.ti Andrea Saccomanno (p.e.c.: e Email_3
(p.e.c.: Controparte_1
– fax: 0966/774285), che li Email_4 rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
APPELLATI
************** OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1122/2018 resa dal Tribunale di Palmi il
19.11.2018 nell'ambito del procedimento civile n. 349/2015 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 03.06.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di memorie istruttorie presentate contestualmente il 03.06.2024, ovvero, per l'appellante, nei seguenti termini:
“I sottoscritti procuratori precisano le proprie conclusioni riportandosi integralmente al contenuto dell'atto di citazione in appello ed insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione, con vittoria di spese e compensi del giudizio.”; per gli appellati, come segue: “La parte deducente, per evitare inutili ripetizioni, richiama espressamente il contenuto della comparsa di costituzione, datata 27.03.2019, alla quale si riporta integralmente, contestando ed impugnano, decisamente, le avverse istanze, richieste e difese. In tali sensi si
CONCLUDE
Salvi ”. Pt_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata: <parte attrice agisce in giudizio per ottenere l'accertamento circa la non veridicità delle notizie riportate sugli articoli pubblicati tutti a firma del giornalista Parte_1 C.F._1
30.01.1973, elettivamente domiciliato in Polistena (RC), Via San Francesco d'Assisi n.
30, presso lo studio degli Avv.ti Salvatore Galluzzo (p.e.c.:
e Maria Florimo (p.e.c.: Email_1
– fax: 0966/933427), che lo rappresentano e difendono, Email_2 giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Valentia (VV) il 23.01.1955, (C.F.: Controparte_2
), nato a [...] il [...] e C.F._3 Parte_2
(C.F.: ), nato a [...] il [...],
[...] C.F._4 elettivamente domiciliati in Rosarno, Via Roma Traversa Tito Speri n. 8, presso lo studio degli Avv.ti Andrea Saccomanno (p.e.c.: e Email_3
(p.e.c.: Controparte_1
– fax: 0966/774285), che li Email_4 rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
APPELLATI
************** OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1122/2018 resa dal Tribunale di Palmi il
19.11.2018 nell'ambito del procedimento civile n. 349/2015 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 03.06.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di memorie istruttorie presentate contestualmente il 03.06.2024, ovvero, per l'appellante, nei seguenti termini:
“I sottoscritti procuratori precisano le proprie conclusioni riportandosi integralmente al contenuto dell'atto di citazione in appello ed insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione, con vittoria di spese e compensi del giudizio.”; per gli appellati, come segue: “La parte deducente, per evitare inutili ripetizioni, richiama espressamente il contenuto della comparsa di costituzione, datata 27.03.2019, alla quale si riporta integralmente, contestando ed impugnano, decisamente, le avverse istanze, richieste e difese. In tali sensi si
CONCLUDE
Salvi ”. Pt_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:Parte_1
, in data 17.1.2015- 21.1.2015- 22.1.2015-23.1.2015- 24.1.2015 e 27.12015 per
[...] la maggior parte in prima pagina del giornale “CRONACHE DEL GARANTISTA”-
“Calabria”; l'accertamento della responsabilità in solido dell Controparte_3 ual oltre che del suo direttor er aver pubblicato
[...] CP_4 CP_5 notizie diffamatorie e per l'effetto la condanna degli stessi in solido tra loro al risarcimento patrimoniale e non patrimoniale ovvero nella somma ritenuta di giustizia considerata la posizione degli attori oltre accessori di legge.
Adducevano che i predetti articoli posti in primo piano nella pagina relativa all Pt_4 evidenziavano in maniera subdola e fuorviante fatti risalenti ad oltre un decennio addietro e relativi alla vicenda che ha portato all'acquisto da parte dell'amministrazione comunale di Rosarno dell'immobile, denominato ex cinema Argo, con il fine principale di potere dotare la cittadina di un cinema e di un teatro ma con titolazioni che volevano evidenziare interessi loschi esistenti tra le parti attrici ed in virtù delle quali l'avv. , allora DA del Comune di Rosarno, ed uno dei fratelli P_
, anche lui facente parte della amministrazione comunale, avrebbero concluso CP_2 un accordo capestro per l'amministrazione facendo spendere denaro pubblico di molto superiore rispetto al valore dell'immobile. Evidenziavano i detti articoli in maniera oltremodo oltraggiosa e diffamatoria che alla data dei fatti, risalenti al 2004/2005, l'allora Sindac avrebbe concluso con molta fretta l'accordo P_ proprio poco dopo l'acquisto da parte dei fratelli per fare lucrare loro CP_2 un'ingente quantità di denaro, che l'immobile non era da ritenersi inadeguato al punto che alla data degli articoli (2015) veniva sottoposto a demolizione per essere ricostruito e ciò con opposizione anche dello stesso avv. , il giornalista arriva P_ addirittura al punto di attribuire a la qualifica di Vice DA che invece CP_2 non ha mai rivestito neanche come premio subito dopo la vendita.
Nel corpo di tutti gli articoli di cui sopra, ed ai quali si rimanda pedissequamente, si riportano i toni sprezzanti utilizzati dal giornalista per insinuare oltre ogni ragionevole dubbio la esistenza di irregolarità contabili, amministrative e gravi reati a carico di tutte le parti con l'utilizzo di parole molto forti circa l'accesso alla documentazione, alla mancata indicazione del prezzo nell'atto di acquisto dell'immobile da parte dei
, nella esistenza di eventuali accordi tra le par ti, di un grave danno CP_2 all'amministrazione, nella evidente incapacità della giunt e dello stesso P_
DA nella gestione della cosa pubblica evidenziata da tutte le deliberazione dell'epoca.
Precisavano che le notizie erano completamente false e tendenziose in quanto la questione oggetto nel 2015 e che, nel giro di pochi giorni con ben 5 articoli (quasi a mo' di delirio di onnipotenza del giornalista), ha riempito letteralmente tutti i muri della città di Rosarno, si era svolta in maniera completamente diversa, che era stato oggetto di precisa indagine da parte dell'autorità giudiziaria senza alcun addebito di responsabilità, che in realtà gli articoli erano solo uno strumento per distogliere l'attenzione sulle questioni poste alla politica durante proprio il gennaio 2015 ed i giorni della demolizione dell'ex cinema Argo per la costituzione di discarica abusiva, effettivamente esistente e sottoposta a sequestro, cercando di tirare fuori argomenti risalenti nel tempo, e dunque al 2004/2005, quanto la giunta de e quella P_ che lo aveva preceduto avevano ritenuto di porre in essere attività di programmazione per dotare la città di un'opera di carattere sociale e culturale di particolare rilievo, ma distorcendone completamente i fatti.
Gli attori, infatti, rilevavano che nessun interesse privato poteva esservi tra gli stessi in quanto i fratelli già con preliminare di vendita 93 e relativo pagamento CP_2 dell'intero prezzo avevano concordato l'acquisto del detto immobile, ma a causa di una causa in procedimento giudiziario per una piccola parte dello stesso non erano riusciti a giungere al contratto definitivo nell'immediatezza, contratto che è giunto solo all'esito della definizione della lite giudiziaria comportando altresì per i la CP_2 impossibilità di realizzare un grosso supermercato e con perdendo dei relativi finanziamenti pubblici dell'epoca.
In un tale contesto la amministrazione comunale che aveva ritenuto P_ appetibile tale opera, con un prezzo a ribasso, aveva acquistato la detta struttura per ristrutturarla e per far ciò aveva utilizzando un bando Regionale e predisposto un apposito progetto.
Pertanto, nessun “silenzio” vi era sulle detta questione, ormai superata da un decennio, né interessi sottesi, né questioni losche funzionali al raggiungimento di interessi personali poteva essere rilevato in ragione di tutta la documentazione a disposizione della collettività ed allegata al fascicolo di parte, pertanto eccepivano la falsità della notizia qualificandola come diffamatoria e lesiva della propria immagine, reputazione e decoro.
2.- Argomenti di parte convenuta
Si costituiva solo il giornalist chiedendo il rigetto della domanda in Parte_1 quanto totalmente destituita di fondamento.
Il precisava la correttezza del suo operato e della testata in quanto la Pt_1 ricostruzione dei fatti era stata correttamente effettuata sulla base delle delibere del Comune che la posizione de all'epoca era stata fortemente contestata e P_ che dunque tali fatti non erano stati ancora superati, concludeva per la condanna per responsabilità aggravata delle parti attrici nei suoi confronti.
Il Direttor la testata seppure regolarmente citate non si costituivano e con CP_5 il presente atto ne viene dichiarata la contumacia.
*****
All'esito della concessione dei termini di cui all'art 183 co. 6 cpc, la causa veniva all'esito del trasferimento del trasferimento del fascicolo sul ruolo di questo magistrato onorario trattenuta per la decisione sulla base dei documenti in at ti essendo prettamente documentale.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palmi così statuiva: “Il Tribunale di
Palmi, Sezione Civile, (…) definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro e e Parte_5 Parte_1 Controparte_6
( contumaci) Controparte_3
così provvede:
- condanna i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli attori che si quantifica in via equitativa nella somma omnicomprensiva di € 50.000,00;
- condanna al pagamento in favore dell'attore, ai sens i dell'art. 12 Parte_1 della legge n. 47 del 1984, della somma di euro 500,00 per ogni articolo;
- liquida le spese di lite in complessivi € 5.900,00, di cui euro 550.00 per spese, oltre
IVA CPA e rimborso forfettario come per legge, ponendole a carico dei convenu ti in solido da distrarsi ex art 93 cpc a favore dei procuratori costituiti avv.
[...]
ed Andrea Saccomanno.”. Controparte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato il
04.01.2019, esponendo quattro motivi di gravame. Parte_1
Con la prima censura veniva dedotto il presunto errore nella ricostruzione del fatto, nonché l'erronea declaratoria di insussistenza del requisito della verità della notizia.
Secondo la prospettazione dell'appellante “il percorso logico-argomentativo seguito dal Giudice di prime cure” si sarebbe presentato “gravemente carente e segnato da palesi errori nella ricostruzione del fatto”, negando “il requisito della verità alla notizia, omettendo però di rendere palesi i termini della sua comparazione e di esplicitare il criterio di valutazione per cui abbia ritenuto di pervenire a tale esito.”.
In buona sostanza il riteneva che i suoi articoli fossero Parte_1 comunque veritieri e che il Tribunale avesse erroneamente riport ato in motivazione alcuni stralci di altra sentenza (la n. 489/2018 del Tribunale di Palmi), avente ad oggetto un caso simile, citando tale (persona estranea al presente Persona_1 giudizio), quale autore dello scritto diffamatorio, parimenti decisa dallo stesso Giudice.
Il contenuto degli articoli di giornale riportati dagli attori nei propri scritti difensivi sarebbe stato, tra l'altro, travisato ed infarcito di termini che giammai l'attore avrebbe adoperato nella redazione degli articoli medesimi.
Pertanto, se questi ultimi fossero stati analizzati nella loro vera essenza non avrebbero indotto il Tribunale a ritenerli di contenuto diffamatorio.
Sciorinava, pertanto, il contenuto degli articoli di giornale apparsi sul quotidiano locale
“Cronache del Garantista” del 17, 21, 22, 23, 24 e 27 gennaio 2015 al fine di dimostrare l'asserita verità della notizia diffusa, confutando contestualmente l'iter logico giuridico seguito dal Tribunale nell'impugnata sentenza, asserendo, infine che gli attori/appellati non avrebbero “mai seriamente smentito la verità delle notizie riportate negli scritti esaminati né la ricostruzione offerta nella comparsa di costituzione e risposta.”.
Con la seconda doglianza l'appellante contestava l'erroneo riconoscimento dei presupposti della diffamazione, invocando il legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica da parte del giornalista e sostenendo che il Tribunale avrebbe omesso di indicare quali termini, tra tutte le parole contenute nei sei articoli in questione, avessero costituito espressione di disprezzo del giornalista nei confronti degli attori, affermando infine di non avere mai formulato espressioni dispregiative e di avere narrato soltanto fatti veritieri.
Il terzo motivo atteneva al ritenuto erroneo riconosci mento del diritto al risarcimento del danno e alla riparazione pecuniaria, avendo l'odierno appellante agito in maniera del tutto lecita e mancando totalmente l'elemento della diffamazione quale presupposto generatore della responsabilità.
Con il quarto punto di critica si invocava la responsabilità degli appellati per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., chiedendone la condanna ai sensi di tale disposizione di legge.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dei motivi sopra spiegati la totale riforma della sentenza impugnata, con ogni statuizione di legge, e la condanna degli appellati in solido alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.
Si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 27.09.2019, Controparte_1 CP_2
e i quali eccepivano preliminarmente
[...] Parte_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 03.06.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dagli appellati.
La stessa è priva di fondamento.
Ed infatti, a parte il primario e pleonastico rilievo che il filtro di ammissibilità del gravame è stato tacitamente superato in ragione del fatto che, allo stato, il giudizio de quo è in fase decisoria, va inoltre evidenziato che, per costante interpretazione della
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018): “Gli artt. 342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.”. Nel caso in esame la forma/contenuto dell'atto di appello risulta pienamente conforme ai superiori dettami, essendo stati chiaramente enucleati in esso le questioni e i punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione, nonché espressamente indi cate le assunte violazioni di legge, così che questo Giudice è stato posto sufficientemente in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il tenore delle proposte censure, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando – in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato per quanto verrà di seguito argomentato.
I primi due motivi – che possono essere trattati congiuntamente per mera comodità espositiva e per la loro intima connessione logico-giuridica – sono destituiti di fondamento.
Il giudice di prime cure ha condivisibilmente ravvisato la natura diffamatoria degli articoli in questione.
Il contenuto degli articoli - pubblicati, peraltro, in maniera quasi continuativa nell'arco di un periodo piuttosto limitato (ben 6 in appena 10 giorni) - è idoneo a ledere la reputazione degli odierni appellati in ragione della portata gravemente diffamato ria dei fatti ivi riportati dal il quale ha palesemente adombrato sospetti Parte_1 sull'operato amministrativo del e del Controparte_1
a cavallo degli anno 2004/2005, allorché era stato dapprima Controparte_2 deliberato e successivamente formalizzato dal Consiglio Comunale - a cui il primo faceva capo in qualità di DA del Comune di Rosarno ed il secondo quale consigliere comunale di maggioranza - l'acquisto dell'immobile dove un tempo era allocato l'ex Cinema Argo.
Tali scritti, allegati in atti e riportati nelle loro parti essenziali anche nel corpo dell'originario atto introduttivo del giudizio di prime cure nonché nella comparsa di costituzione e risposta nel presente grado, appaiono, ictu oculi, del tutto diffamatori nel loro contenuto, adombrando in capo agli odierni appellati condotte illegittime e contrarie all'imparzialità che dovrebbe permeare la gestione della cosa pubblica.
Non sfugge, peraltro, all'attenzione di questo Collegio, che la pubblicazione degli articoli di giornale per cui è causa è avvenuta subito dopo la presentazione di una denuncia all'Autorità Giudiziaria da parte della minoranza al consiglio comunale (alla quale apparteneva anche il . Controparte_1
In tale documento (cui seguiva poco dopo l'emissione di un decreto di sequestro da parte della Procura della Repubblica) veniva paventata la possibile realizzazione di una discarica non autorizzata in ragione dell'allocazione del materiale di risulta riversato nei pressi del cantiere che era stato impiantato per la demolizione dell'immobile, decisa dalla nuova amministrazione comunale ed eseguita verso la fine dell'anno 2014. Dagli articoli in questione emerge la chiara volontà, da parte del redattore, di stigmatizzare l'operato delle precedenti amministrazioni comunali, tra cui quella guidata nell'anno 2004/2005 dal per presunte Controparte_1 irregolarità commesse durante la sua gestione.
Va parimenti osservato che, per i fatti attribuiti agli appellati e risalenti, come testé accennato, agli anni 2004/2005 – rimestati, senza alcun apparente motivo dopo oltre un decennio, dagli articoli redatti dal nel 2015, dai quali traspare Parte_1 con evidenza l'intento consapevole del cronista di attaccare in maniera non ortodossa gli appellati medesimi - era stata aperta un'inchiesta giudiziaria che, successivamente, veniva archiviata per infondatezza della notizia di reato, di talché non può ragionevolmente sostenersi, come fa l'odierno appellante, che quella narrata sia l'oggettiva verità, finendo, infatti, il contenuto degli articoli de quibus, per sfociare nell'attribuzione di presunte condotte illecite e/o illegittime in capo ai primi e, quindi, nell'ambito della diffamazione a mezzo stampa.
In tale ipotesi, tra l'altro, per come unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, non è indispensabile ai fini della responsabilità risarcitoria la rilevanza penale del fatto lesivo.
Ai fini del risarcimento del danno è sufficiente un comportamento colposo, siccome posto in violazione dei doveri di diligenza e attenzione – con conseguente violazione del principio del neminem laedere – idoneo a ledere un diritto.
Ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale occorre la lesione di un interesse di rango costituzionale qual è quello alla reputazione ed all'onore del danneggiato.
Tutti questi presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame laddove è facile riscontrare che gli appellati, in ragione della loro ampia visibilità soprattutto nel contesto locale, dove sono conosciuti in ambito politico, sociale, professionale ed imprenditoriale, siano stati sottoposti ad una ripetuta e pressante gogna mediatica che ne ha offuscato il prestigio e l'onorabilità.
D'altronde, come ha correttamente dedotto la difesa degli appellati, le tesi dell'appellante – che tenta di fornire una spiegazione alternativa dei fatti così come evincibili dagli articoli di giornale in esame – sono smentite dal compendio documentale in atti, così riassunto:
- il Comune di Rosarno non aveva, all'epoca in cui si era insediata l'amministrazione guidata da (2003/2005), alcun bene che potesse essere utilizzato P_ come Cinema e Teatro;
- l'amministrazione precedente, guidata dall'ex DA , aveva Parte_6 inserito in bilancio delle somme rilevanti (all'incirca €. 450.000,00) per l'acquisto dell'ex Cinema Argo;
- l'amministrazione pubblicava un bando per verificare quali P_ immobili fossero messi a disposizione da parte dei privati, stilando una graduatoria ed effettuando contestualmente una variazione di bilancio con la quale veniva messa a disposizione dell'ente la somma esistente di € 300.000 per tale operazione, valutand o tutti i beni inseriti nella citata graduatoria;
- successivamente veniva convocato apposito Consiglio Comunale che decideva di acquistare l'ex Cinema Argo al fine di poter offrire alla comunità un servizio fino all'epoca inesistente e non altrimenti realizzabile;
- a causa della pendenza di una vertenza civilistica che aveva interessato gli ex proprietari, il trasferimento del bene immobile in favore del Comune di Rosarno è stato perfezionato solo al termine della citata controversia;
- l'urgenza dell'acquisto era stata sollecitata a causa della necessità di partecipare ad un bando regionale al fine di poter reperire le somme necessarie per la ristrutturazione dell'immobile di cui trattasi;
- l'acquisto è avvenuto al prezzo stabilito dall'Ufficio Tecnico del Comune, con una riduzione di oltre il 20% rispetto a quello originariamente stabilito;
- il nella sua qualità di consigliere comunale, si è sempre Controparte_2 astenuto non partecipando affatto alle votazioni ed anzi evidenziando che il bene de quo era stato acquistato ad un prezzo molto al di sotto del suo effettivo valore;
- l'immobile è stato infine inserito in un progetto riferentesi ai PISU (fondi comuni - tari) ed è stato regolarmente realizzato il Cinema-Teatro, divenendo usufruibile per tutta la comunità
- il progetto originario prevedeva unicamente la ristrutturazione dell'immobile, avendo l'amministrazione valutato più che idonea la struttura in cemento P_ armato, mentre, successivamente, in fase di esecuzione, lo stesso è stato integralmente demolito, ragione per la quale la minoranza in consiglio comunale (di cui faceva parte l'ex DA ), nel 2015 riteneva non corretto l'operato della nuova P_ amministrazione in carica, dovendo il relativo nuovo progetto essere vagli ato dal Consiglio Comunale.
Va infine ricordato che il diritto di cronaca può essere esercitato - quando non ne possa derivare lesione all'altrui reputazione, prestigio o decoro - soltanto qualora vengano dal cronista rispettate le seguenti condizioni:
a) che la notizia pubblicata sia vera;
b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale;
c) che l'informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più serena obiettività. Sono quindi giustificate intromissioni nella sfera privata dei cittadini quando esse appaiono necessarie per contribuire alla formazione di una opinione pubblica su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività (così Cass. Pen. sez. V, 10.12.1997, n.
01473).
Nel caso che ne occupa e per quanto sin qui argomentato, non ricorrono detti presupposti, di talché va confermata la portata diffamatoria degli articoli di giornale in questione.
Alla luce delle suesposte ragioni, il motivo va quindi respinto.
La terza censura è invece parzialmente fondata.
È ormai ius receptum il principio in base al quale «In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale» (Cass. civ., sez III, n. 34635/2024).
Nella fattispecie in oggetto, l'insistenza con la quale il ha portato Parte_1 avanti in ben 6 occasioni in appena 10 giorni (per fatti accaduti 10 anni prima), le tesi denigratorie nei confronti degli appellati sulle pagine del giornale “CRONACHE DEL
GARANTISTA” - che, in ambito locale aveva all'epoca una significativa diffusione, anche in considerazione dei manifesti con tanto di titoloni messi in esposizione nei pressi delle edicole - costituisce un'offesa rilevante, in quanto riguarda l'attribuzione di fattispecie di reato (rispetto alle quali, si ribadisce, gli appellati medesimi sono risultati totalmente estranei) a persone ben note nei rispettivi ambiti professionali, imprenditoriali e politici, sì da far presumere ragionevolmente la sussistenza di un danno di tipo non patrimoniale in capo agli stessi.
Pertanto può ritenersi acquisita idonea prova presuntiva del danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale derivante dalla grave lesione della reputazione.
Ciononostante, l'appellante contesta la condanna in maniera indistinta al risarcimento dei danni per la somma di €. 50.000,00 in favore degli attori ed in proposito va rilevato che la sentenza impugnata, pur non parlando espressamente di solidarietà, sembra tuttavia che liquidi solidalmente nei confronti degli odierni appellati la predetta cifra.
Ed invero la metodologia seguita dal Tribunale nella liquidazione complessiva del danno - pur se sostanzialmente corretta nella sua quantificazione - è approssimativa e generica e non tiene conto del fatto che sarebbe stato più ragionevole determinare il risarcimento del pregiudizio in modo distinto per ciascun attore in base alle Tabelle utilizzate dal Tribunale di Milano in materia di diffamazione.
Tali tabelle, come è noto, tengono conto dei seguenti indici: a) Notorietà del diffamante e del diffamato;
b) Gravità/tenuità dell'offesa;
c) Diffusione del mezzo diffamatorio e la conseguente risonanza mediatica dell'offesa;
d) Ripetitività dell'evento.
Nella fattispecie, in ragione dell'ambito strettamente locale nel quale sono state diffuse le notizie diffamanti e del limitato numero di pubblicazioni effettuate sul quotidiano locale, si ritiene che il danno cagionato a ciascuno degli odierni appellati p ossa essere valutato di modesta gravità e quindi ricompreso nello scaglione tra €. 11.750,00 e €.
23.498,00.
A tuttavia, in ragione del ruolo di maggior Controparte_1 prestigio rivestito nell'ambito del consiglio comunale del Comune di Rosarno all'epoca dallo stesso presieduto e, quindi, della sua preminente visibilità anche come professionista (lo stesso svolge la professione di avvocato ed è titolare di uno studio legale), va liquidata la complessiva somma di €. 20.00,00, mentre a CP_2
e i stima equo riconoscere un risarcimento pari a
[...] Parte_2
15.000,00 Euro cadauno, e così per un totale complessivo di €. 50.000,00.
Il quarto motivo di gravame, pur se sostanzialmente infondato - non essendo rinvenibile, nel caso di specie, alcun danno ex art. 96 c.p.c. nei confronti dell'appellante per avere, gli odierni appellati, intrapreso una lite temeraria - è da accogliere limitatamente all'uso sconveniente delle parole “killer su commissione” e
“killeraggio calunnioso” (riportate, rispettivamente, a pag. 9 e a pag. 12 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado), che travalicano oggettivamente il limite del diritto di difesa e devono ritenersi gratuitamente offensive, motivo per il quale ne va ordinata la cancellazione nelle parti dell'originario atto di citazione ove se ne fa esplicita menzione.
Per le suddette ragioni l'appello va accolto in parte qua.
Conseguentemente, in ragione del parziale accoglimento dell'appello proposto da va disposta la rimodulazione delle spese di lite relative ad Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, reputandosi giusto ed equo compensarle per 1/3 e ponendo il pagamento dei rimanenti 2/3 a carico dell'appellante.
Pertanto, con riferimento al primo grado di giudizio, queste vanno liquidate come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo lo scaglione minimo per i giudizi contenziosi, stante la bassa complessità delle questi oni trattate, ed in rapporto al valore dichiarato (€. 50.000,00), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute e già ridotte di 1/3, in complessivi €. 2.876,94, di cui €. 561,66 per la fase di studio, €. 397,32 per la fase introduttiva, €. 595,98 per la fase istruttoria, €. 958,98, per la fase decisionale ed €. 363,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Con riferimento al presente grado, le stesse, tenendo conto dei medesimi parametri sopra esposti e già ridotte di 1/3, vanno liquidate in complessivi €. 3.297,36, di cui €.
679,14 per la fase di studio, €. 467,94 per la fase introduttiva, €. 1.005,18 per la fase istruttoria ed €. 1.145,10 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1 atto di citazione notificato in data 04.01.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, ed a parziale modifica della sentenza impugnata, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto,
2) Condanna e Parte_1 Controparte_6 CP_3
in solido tra di loro, al risarcimento del danno non patri moniale
[...] subito da che liquida in €. 20.000,00; Controparte_1
3) Condanna e Parte_1 Controparte_6 CP_3
in solido tra di loro, al risarcimento del danno non patrimoniale
[...] subito da che liquida in €. 15.000,00; Controparte_2
4) Condanna e Parte_1 Controparte_6 CP_3
in solido tra di loro, al risarcimento del danno non patrimoniale
[...] subito da che liquida in €. 15.000,00; Parte_2
5) Condanna alla rifusione delle spese relative al primo Parte_1 grado di giudizio in favore di Controparte_1 CP_2
e in solido tra di essi, rideterminate in complessivi
[...] Parte_2
€. 2.876,94, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
6) Condanna alla rifusione delle spese relative al presente Parte_1 grado di giudizio in favore di Controparte_1 CP_2
e in solido tra di essi, liquidate in complessivi €.
[...] Parte_2
3.297,36, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
7) Ordina la cancellazione nelle parti dell'originario atto di citazione, ove se ne fa esplicita menzione delle seguenti espressioni: “killer su commissione” e “killeraggio calunnioso”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 3 luglio 2025. Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 26/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 3 giugno 2024 e vertente
T R A
(C.F: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.01.1973, elettivamente domiciliato in Polistena (RC), Via San Francesco d'Assisi n.
30, presso lo studio degli Avv.ti Salvatore Galluzzo (p.e.c.:
e Maria Florimo (p.e.c.: Email_1
– fax: 0966/933427), che lo rappresentano e difendono, Email_2 giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Valentia (VV) il 23.01.1955, (C.F.: Controparte_2
), nato a [...] il [...] e C.F._3 Parte_2
(C.F.: ), nato a [...] il [...],
[...] C.F._4 elettivamente domiciliati in Rosarno, Via Roma Traversa Tito Speri n. 8, presso lo studio degli Avv.ti Andrea Saccomanno (p.e.c.: e Email_3
(p.e.c.: Controparte_1
– fax: 0966/774285), che li Email_4 rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
APPELLATI
************** OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1122/2018 resa dal Tribunale di Palmi il
19.11.2018 nell'ambito del procedimento civile n. 349/2015 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 03.06.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di memorie istruttorie presentate contestualmente il 03.06.2024, ovvero, per l'appellante, nei seguenti termini:
“I sottoscritti procuratori precisano le proprie conclusioni riportandosi integralmente al contenuto dell'atto di citazione in appello ed insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione, con vittoria di spese e compensi del giudizio.”; per gli appellati, come segue: “La parte deducente, per evitare inutili ripetizioni, richiama espressamente il contenuto della comparsa di costituzione, datata 27.03.2019, alla quale si riporta integralmente, contestando ed impugnano, decisamente, le avverse istanze, richieste e difese. In tali sensi si
CONCLUDE
Salvi ”. Pt_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata: <parte attrice agisce in giudizio per ottenere l'accertamento circa la non veridicità delle notizie riportate sugli articoli pubblicati tutti a firma del giornalista Parte_1 C.F._1
30.01.1973, elettivamente domiciliato in Polistena (RC), Via San Francesco d'Assisi n.
30, presso lo studio degli Avv.ti Salvatore Galluzzo (p.e.c.:
e Maria Florimo (p.e.c.: Email_1
– fax: 0966/933427), che lo rappresentano e difendono, Email_2 giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Valentia (VV) il 23.01.1955, (C.F.: Controparte_2
), nato a [...] il [...] e C.F._3 Parte_2
(C.F.: ), nato a [...] il [...],
[...] C.F._4 elettivamente domiciliati in Rosarno, Via Roma Traversa Tito Speri n. 8, presso lo studio degli Avv.ti Andrea Saccomanno (p.e.c.: e Email_3
(p.e.c.: Controparte_1
– fax: 0966/774285), che li Email_4 rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
APPELLATI
************** OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1122/2018 resa dal Tribunale di Palmi il
19.11.2018 nell'ambito del procedimento civile n. 349/2015 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 03.06.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di memorie istruttorie presentate contestualmente il 03.06.2024, ovvero, per l'appellante, nei seguenti termini:
“I sottoscritti procuratori precisano le proprie conclusioni riportandosi integralmente al contenuto dell'atto di citazione in appello ed insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione, con vittoria di spese e compensi del giudizio.”; per gli appellati, come segue: “La parte deducente, per evitare inutili ripetizioni, richiama espressamente il contenuto della comparsa di costituzione, datata 27.03.2019, alla quale si riporta integralmente, contestando ed impugnano, decisamente, le avverse istanze, richieste e difese. In tali sensi si
CONCLUDE
Salvi ”. Pt_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
, in data 17.1.2015- 21.1.2015- 22.1.2015-23.1.2015- 24.1.2015 e 27.12015 per
[...] la maggior parte in prima pagina del giornale “CRONACHE DEL GARANTISTA”-
“Calabria”; l'accertamento della responsabilità in solido dell Controparte_3 ual oltre che del suo direttor er aver pubblicato
[...] CP_4 CP_5 notizie diffamatorie e per l'effetto la condanna degli stessi in solido tra loro al risarcimento patrimoniale e non patrimoniale ovvero nella somma ritenuta di giustizia considerata la posizione degli attori oltre accessori di legge.
Adducevano che i predetti articoli posti in primo piano nella pagina relativa all Pt_4 evidenziavano in maniera subdola e fuorviante fatti risalenti ad oltre un decennio addietro e relativi alla vicenda che ha portato all'acquisto da parte dell'amministrazione comunale di Rosarno dell'immobile, denominato ex cinema Argo, con il fine principale di potere dotare la cittadina di un cinema e di un teatro ma con titolazioni che volevano evidenziare interessi loschi esistenti tra le parti attrici ed in virtù delle quali l'avv. , allora DA del Comune di Rosarno, ed uno dei fratelli P_
, anche lui facente parte della amministrazione comunale, avrebbero concluso CP_2 un accordo capestro per l'amministrazione facendo spendere denaro pubblico di molto superiore rispetto al valore dell'immobile. Evidenziavano i detti articoli in maniera oltremodo oltraggiosa e diffamatoria che alla data dei fatti, risalenti al 2004/2005, l'allora Sindac avrebbe concluso con molta fretta l'accordo P_ proprio poco dopo l'acquisto da parte dei fratelli per fare lucrare loro CP_2 un'ingente quantità di denaro, che l'immobile non era da ritenersi inadeguato al punto che alla data degli articoli (2015) veniva sottoposto a demolizione per essere ricostruito e ciò con opposizione anche dello stesso avv. , il giornalista arriva P_ addirittura al punto di attribuire a la qualifica di Vice DA che invece CP_2 non ha mai rivestito neanche come premio subito dopo la vendita.
Nel corpo di tutti gli articoli di cui sopra, ed ai quali si rimanda pedissequamente, si riportano i toni sprezzanti utilizzati dal giornalista per insinuare oltre ogni ragionevole dubbio la esistenza di irregolarità contabili, amministrative e gravi reati a carico di tutte le parti con l'utilizzo di parole molto forti circa l'accesso alla documentazione, alla mancata indicazione del prezzo nell'atto di acquisto dell'immobile da parte dei
, nella esistenza di eventuali accordi tra le par ti, di un grave danno CP_2 all'amministrazione, nella evidente incapacità della giunt e dello stesso P_
DA nella gestione della cosa pubblica evidenziata da tutte le deliberazione dell'epoca.
Precisavano che le notizie erano completamente false e tendenziose in quanto la questione oggetto nel 2015 e che, nel giro di pochi giorni con ben 5 articoli (quasi a mo' di delirio di onnipotenza del giornalista), ha riempito letteralmente tutti i muri della città di Rosarno, si era svolta in maniera completamente diversa, che era stato oggetto di precisa indagine da parte dell'autorità giudiziaria senza alcun addebito di responsabilità, che in realtà gli articoli erano solo uno strumento per distogliere l'attenzione sulle questioni poste alla politica durante proprio il gennaio 2015 ed i giorni della demolizione dell'ex cinema Argo per la costituzione di discarica abusiva, effettivamente esistente e sottoposta a sequestro, cercando di tirare fuori argomenti risalenti nel tempo, e dunque al 2004/2005, quanto la giunta de e quella P_ che lo aveva preceduto avevano ritenuto di porre in essere attività di programmazione per dotare la città di un'opera di carattere sociale e culturale di particolare rilievo, ma distorcendone completamente i fatti.
Gli attori, infatti, rilevavano che nessun interesse privato poteva esservi tra gli stessi in quanto i fratelli già con preliminare di vendita 93 e relativo pagamento CP_2 dell'intero prezzo avevano concordato l'acquisto del detto immobile, ma a causa di una causa in procedimento giudiziario per una piccola parte dello stesso non erano riusciti a giungere al contratto definitivo nell'immediatezza, contratto che è giunto solo all'esito della definizione della lite giudiziaria comportando altresì per i la CP_2 impossibilità di realizzare un grosso supermercato e con perdendo dei relativi finanziamenti pubblici dell'epoca.
In un tale contesto la amministrazione comunale che aveva ritenuto P_ appetibile tale opera, con un prezzo a ribasso, aveva acquistato la detta struttura per ristrutturarla e per far ciò aveva utilizzando un bando Regionale e predisposto un apposito progetto.
Pertanto, nessun “silenzio” vi era sulle detta questione, ormai superata da un decennio, né interessi sottesi, né questioni losche funzionali al raggiungimento di interessi personali poteva essere rilevato in ragione di tutta la documentazione a disposizione della collettività ed allegata al fascicolo di parte, pertanto eccepivano la falsità della notizia qualificandola come diffamatoria e lesiva della propria immagine, reputazione e decoro.
2.- Argomenti di parte convenuta
Si costituiva solo il giornalist chiedendo il rigetto della domanda in Parte_1 quanto totalmente destituita di fondamento.
Il precisava la correttezza del suo operato e della testata in quanto la Pt_1 ricostruzione dei fatti era stata correttamente effettuata sulla base delle delibere del Comune che la posizione de all'epoca era stata fortemente contestata e P_ che dunque tali fatti non erano stati ancora superati, concludeva per la condanna per responsabilità aggravata delle parti attrici nei suoi confronti.
Il Direttor la testata seppure regolarmente citate non si costituivano e con CP_5 il presente atto ne viene dichiarata la contumacia.
*****
All'esito della concessione dei termini di cui all'art 183 co. 6 cpc, la causa veniva all'esito del trasferimento del trasferimento del fascicolo sul ruolo di questo magistrato onorario trattenuta per la decisione sulla base dei documenti in at ti essendo prettamente documentale.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palmi così statuiva: “Il Tribunale di
Palmi, Sezione Civile, (…) definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro e e Parte_5 Parte_1 Controparte_6
( contumaci) Controparte_3
così provvede:
- condanna i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli attori che si quantifica in via equitativa nella somma omnicomprensiva di € 50.000,00;
- condanna al pagamento in favore dell'attore, ai sens i dell'art. 12 Parte_1 della legge n. 47 del 1984, della somma di euro 500,00 per ogni articolo;
- liquida le spese di lite in complessivi € 5.900,00, di cui euro 550.00 per spese, oltre
IVA CPA e rimborso forfettario come per legge, ponendole a carico dei convenu ti in solido da distrarsi ex art 93 cpc a favore dei procuratori costituiti avv.
[...]
ed Andrea Saccomanno.”. Controparte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato il
04.01.2019, esponendo quattro motivi di gravame. Parte_1
Con la prima censura veniva dedotto il presunto errore nella ricostruzione del fatto, nonché l'erronea declaratoria di insussistenza del requisito della verità della notizia.
Secondo la prospettazione dell'appellante “il percorso logico-argomentativo seguito dal Giudice di prime cure” si sarebbe presentato “gravemente carente e segnato da palesi errori nella ricostruzione del fatto”, negando “il requisito della verità alla notizia, omettendo però di rendere palesi i termini della sua comparazione e di esplicitare il criterio di valutazione per cui abbia ritenuto di pervenire a tale esito.”.
In buona sostanza il riteneva che i suoi articoli fossero Parte_1 comunque veritieri e che il Tribunale avesse erroneamente riport ato in motivazione alcuni stralci di altra sentenza (la n. 489/2018 del Tribunale di Palmi), avente ad oggetto un caso simile, citando tale (persona estranea al presente Persona_1 giudizio), quale autore dello scritto diffamatorio, parimenti decisa dallo stesso Giudice.
Il contenuto degli articoli di giornale riportati dagli attori nei propri scritti difensivi sarebbe stato, tra l'altro, travisato ed infarcito di termini che giammai l'attore avrebbe adoperato nella redazione degli articoli medesimi.
Pertanto, se questi ultimi fossero stati analizzati nella loro vera essenza non avrebbero indotto il Tribunale a ritenerli di contenuto diffamatorio.
Sciorinava, pertanto, il contenuto degli articoli di giornale apparsi sul quotidiano locale
“Cronache del Garantista” del 17, 21, 22, 23, 24 e 27 gennaio 2015 al fine di dimostrare l'asserita verità della notizia diffusa, confutando contestualmente l'iter logico giuridico seguito dal Tribunale nell'impugnata sentenza, asserendo, infine che gli attori/appellati non avrebbero “mai seriamente smentito la verità delle notizie riportate negli scritti esaminati né la ricostruzione offerta nella comparsa di costituzione e risposta.”.
Con la seconda doglianza l'appellante contestava l'erroneo riconoscimento dei presupposti della diffamazione, invocando il legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica da parte del giornalista e sostenendo che il Tribunale avrebbe omesso di indicare quali termini, tra tutte le parole contenute nei sei articoli in questione, avessero costituito espressione di disprezzo del giornalista nei confronti degli attori, affermando infine di non avere mai formulato espressioni dispregiative e di avere narrato soltanto fatti veritieri.
Il terzo motivo atteneva al ritenuto erroneo riconosci mento del diritto al risarcimento del danno e alla riparazione pecuniaria, avendo l'odierno appellante agito in maniera del tutto lecita e mancando totalmente l'elemento della diffamazione quale presupposto generatore della responsabilità.
Con il quarto punto di critica si invocava la responsabilità degli appellati per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., chiedendone la condanna ai sensi di tale disposizione di legge.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dei motivi sopra spiegati la totale riforma della sentenza impugnata, con ogni statuizione di legge, e la condanna degli appellati in solido alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.
Si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 27.09.2019, Controparte_1 CP_2
e i quali eccepivano preliminarmente
[...] Parte_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 03.06.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dagli appellati.
La stessa è priva di fondamento.
Ed infatti, a parte il primario e pleonastico rilievo che il filtro di ammissibilità del gravame è stato tacitamente superato in ragione del fatto che, allo stato, il giudizio de quo è in fase decisoria, va inoltre evidenziato che, per costante interpretazione della
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018): “Gli artt. 342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.”. Nel caso in esame la forma/contenuto dell'atto di appello risulta pienamente conforme ai superiori dettami, essendo stati chiaramente enucleati in esso le questioni e i punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione, nonché espressamente indi cate le assunte violazioni di legge, così che questo Giudice è stato posto sufficientemente in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il tenore delle proposte censure, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando – in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato per quanto verrà di seguito argomentato.
I primi due motivi – che possono essere trattati congiuntamente per mera comodità espositiva e per la loro intima connessione logico-giuridica – sono destituiti di fondamento.
Il giudice di prime cure ha condivisibilmente ravvisato la natura diffamatoria degli articoli in questione.
Il contenuto degli articoli - pubblicati, peraltro, in maniera quasi continuativa nell'arco di un periodo piuttosto limitato (ben 6 in appena 10 giorni) - è idoneo a ledere la reputazione degli odierni appellati in ragione della portata gravemente diffamato ria dei fatti ivi riportati dal il quale ha palesemente adombrato sospetti Parte_1 sull'operato amministrativo del e del Controparte_1
a cavallo degli anno 2004/2005, allorché era stato dapprima Controparte_2 deliberato e successivamente formalizzato dal Consiglio Comunale - a cui il primo faceva capo in qualità di DA del Comune di Rosarno ed il secondo quale consigliere comunale di maggioranza - l'acquisto dell'immobile dove un tempo era allocato l'ex Cinema Argo.
Tali scritti, allegati in atti e riportati nelle loro parti essenziali anche nel corpo dell'originario atto introduttivo del giudizio di prime cure nonché nella comparsa di costituzione e risposta nel presente grado, appaiono, ictu oculi, del tutto diffamatori nel loro contenuto, adombrando in capo agli odierni appellati condotte illegittime e contrarie all'imparzialità che dovrebbe permeare la gestione della cosa pubblica.
Non sfugge, peraltro, all'attenzione di questo Collegio, che la pubblicazione degli articoli di giornale per cui è causa è avvenuta subito dopo la presentazione di una denuncia all'Autorità Giudiziaria da parte della minoranza al consiglio comunale (alla quale apparteneva anche il . Controparte_1
In tale documento (cui seguiva poco dopo l'emissione di un decreto di sequestro da parte della Procura della Repubblica) veniva paventata la possibile realizzazione di una discarica non autorizzata in ragione dell'allocazione del materiale di risulta riversato nei pressi del cantiere che era stato impiantato per la demolizione dell'immobile, decisa dalla nuova amministrazione comunale ed eseguita verso la fine dell'anno 2014. Dagli articoli in questione emerge la chiara volontà, da parte del redattore, di stigmatizzare l'operato delle precedenti amministrazioni comunali, tra cui quella guidata nell'anno 2004/2005 dal per presunte Controparte_1 irregolarità commesse durante la sua gestione.
Va parimenti osservato che, per i fatti attribuiti agli appellati e risalenti, come testé accennato, agli anni 2004/2005 – rimestati, senza alcun apparente motivo dopo oltre un decennio, dagli articoli redatti dal nel 2015, dai quali traspare Parte_1 con evidenza l'intento consapevole del cronista di attaccare in maniera non ortodossa gli appellati medesimi - era stata aperta un'inchiesta giudiziaria che, successivamente, veniva archiviata per infondatezza della notizia di reato, di talché non può ragionevolmente sostenersi, come fa l'odierno appellante, che quella narrata sia l'oggettiva verità, finendo, infatti, il contenuto degli articoli de quibus, per sfociare nell'attribuzione di presunte condotte illecite e/o illegittime in capo ai primi e, quindi, nell'ambito della diffamazione a mezzo stampa.
In tale ipotesi, tra l'altro, per come unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, non è indispensabile ai fini della responsabilità risarcitoria la rilevanza penale del fatto lesivo.
Ai fini del risarcimento del danno è sufficiente un comportamento colposo, siccome posto in violazione dei doveri di diligenza e attenzione – con conseguente violazione del principio del neminem laedere – idoneo a ledere un diritto.
Ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale occorre la lesione di un interesse di rango costituzionale qual è quello alla reputazione ed all'onore del danneggiato.
Tutti questi presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame laddove è facile riscontrare che gli appellati, in ragione della loro ampia visibilità soprattutto nel contesto locale, dove sono conosciuti in ambito politico, sociale, professionale ed imprenditoriale, siano stati sottoposti ad una ripetuta e pressante gogna mediatica che ne ha offuscato il prestigio e l'onorabilità.
D'altronde, come ha correttamente dedotto la difesa degli appellati, le tesi dell'appellante – che tenta di fornire una spiegazione alternativa dei fatti così come evincibili dagli articoli di giornale in esame – sono smentite dal compendio documentale in atti, così riassunto:
- il Comune di Rosarno non aveva, all'epoca in cui si era insediata l'amministrazione guidata da (2003/2005), alcun bene che potesse essere utilizzato P_ come Cinema e Teatro;
- l'amministrazione precedente, guidata dall'ex DA , aveva Parte_6 inserito in bilancio delle somme rilevanti (all'incirca €. 450.000,00) per l'acquisto dell'ex Cinema Argo;
- l'amministrazione pubblicava un bando per verificare quali P_ immobili fossero messi a disposizione da parte dei privati, stilando una graduatoria ed effettuando contestualmente una variazione di bilancio con la quale veniva messa a disposizione dell'ente la somma esistente di € 300.000 per tale operazione, valutand o tutti i beni inseriti nella citata graduatoria;
- successivamente veniva convocato apposito Consiglio Comunale che decideva di acquistare l'ex Cinema Argo al fine di poter offrire alla comunità un servizio fino all'epoca inesistente e non altrimenti realizzabile;
- a causa della pendenza di una vertenza civilistica che aveva interessato gli ex proprietari, il trasferimento del bene immobile in favore del Comune di Rosarno è stato perfezionato solo al termine della citata controversia;
- l'urgenza dell'acquisto era stata sollecitata a causa della necessità di partecipare ad un bando regionale al fine di poter reperire le somme necessarie per la ristrutturazione dell'immobile di cui trattasi;
- l'acquisto è avvenuto al prezzo stabilito dall'Ufficio Tecnico del Comune, con una riduzione di oltre il 20% rispetto a quello originariamente stabilito;
- il nella sua qualità di consigliere comunale, si è sempre Controparte_2 astenuto non partecipando affatto alle votazioni ed anzi evidenziando che il bene de quo era stato acquistato ad un prezzo molto al di sotto del suo effettivo valore;
- l'immobile è stato infine inserito in un progetto riferentesi ai PISU (fondi comuni - tari) ed è stato regolarmente realizzato il Cinema-Teatro, divenendo usufruibile per tutta la comunità
- il progetto originario prevedeva unicamente la ristrutturazione dell'immobile, avendo l'amministrazione valutato più che idonea la struttura in cemento P_ armato, mentre, successivamente, in fase di esecuzione, lo stesso è stato integralmente demolito, ragione per la quale la minoranza in consiglio comunale (di cui faceva parte l'ex DA ), nel 2015 riteneva non corretto l'operato della nuova P_ amministrazione in carica, dovendo il relativo nuovo progetto essere vagli ato dal Consiglio Comunale.
Va infine ricordato che il diritto di cronaca può essere esercitato - quando non ne possa derivare lesione all'altrui reputazione, prestigio o decoro - soltanto qualora vengano dal cronista rispettate le seguenti condizioni:
a) che la notizia pubblicata sia vera;
b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale;
c) che l'informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più serena obiettività. Sono quindi giustificate intromissioni nella sfera privata dei cittadini quando esse appaiono necessarie per contribuire alla formazione di una opinione pubblica su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività (così Cass. Pen. sez. V, 10.12.1997, n.
01473).
Nel caso che ne occupa e per quanto sin qui argomentato, non ricorrono detti presupposti, di talché va confermata la portata diffamatoria degli articoli di giornale in questione.
Alla luce delle suesposte ragioni, il motivo va quindi respinto.
La terza censura è invece parzialmente fondata.
È ormai ius receptum il principio in base al quale «In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale» (Cass. civ., sez III, n. 34635/2024).
Nella fattispecie in oggetto, l'insistenza con la quale il ha portato Parte_1 avanti in ben 6 occasioni in appena 10 giorni (per fatti accaduti 10 anni prima), le tesi denigratorie nei confronti degli appellati sulle pagine del giornale “CRONACHE DEL
GARANTISTA” - che, in ambito locale aveva all'epoca una significativa diffusione, anche in considerazione dei manifesti con tanto di titoloni messi in esposizione nei pressi delle edicole - costituisce un'offesa rilevante, in quanto riguarda l'attribuzione di fattispecie di reato (rispetto alle quali, si ribadisce, gli appellati medesimi sono risultati totalmente estranei) a persone ben note nei rispettivi ambiti professionali, imprenditoriali e politici, sì da far presumere ragionevolmente la sussistenza di un danno di tipo non patrimoniale in capo agli stessi.
Pertanto può ritenersi acquisita idonea prova presuntiva del danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale derivante dalla grave lesione della reputazione.
Ciononostante, l'appellante contesta la condanna in maniera indistinta al risarcimento dei danni per la somma di €. 50.000,00 in favore degli attori ed in proposito va rilevato che la sentenza impugnata, pur non parlando espressamente di solidarietà, sembra tuttavia che liquidi solidalmente nei confronti degli odierni appellati la predetta cifra.
Ed invero la metodologia seguita dal Tribunale nella liquidazione complessiva del danno - pur se sostanzialmente corretta nella sua quantificazione - è approssimativa e generica e non tiene conto del fatto che sarebbe stato più ragionevole determinare il risarcimento del pregiudizio in modo distinto per ciascun attore in base alle Tabelle utilizzate dal Tribunale di Milano in materia di diffamazione.
Tali tabelle, come è noto, tengono conto dei seguenti indici: a) Notorietà del diffamante e del diffamato;
b) Gravità/tenuità dell'offesa;
c) Diffusione del mezzo diffamatorio e la conseguente risonanza mediatica dell'offesa;
d) Ripetitività dell'evento.
Nella fattispecie, in ragione dell'ambito strettamente locale nel quale sono state diffuse le notizie diffamanti e del limitato numero di pubblicazioni effettuate sul quotidiano locale, si ritiene che il danno cagionato a ciascuno degli odierni appellati p ossa essere valutato di modesta gravità e quindi ricompreso nello scaglione tra €. 11.750,00 e €.
23.498,00.
A tuttavia, in ragione del ruolo di maggior Controparte_1 prestigio rivestito nell'ambito del consiglio comunale del Comune di Rosarno all'epoca dallo stesso presieduto e, quindi, della sua preminente visibilità anche come professionista (lo stesso svolge la professione di avvocato ed è titolare di uno studio legale), va liquidata la complessiva somma di €. 20.00,00, mentre a CP_2
e i stima equo riconoscere un risarcimento pari a
[...] Parte_2
15.000,00 Euro cadauno, e così per un totale complessivo di €. 50.000,00.
Il quarto motivo di gravame, pur se sostanzialmente infondato - non essendo rinvenibile, nel caso di specie, alcun danno ex art. 96 c.p.c. nei confronti dell'appellante per avere, gli odierni appellati, intrapreso una lite temeraria - è da accogliere limitatamente all'uso sconveniente delle parole “killer su commissione” e
“killeraggio calunnioso” (riportate, rispettivamente, a pag. 9 e a pag. 12 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado), che travalicano oggettivamente il limite del diritto di difesa e devono ritenersi gratuitamente offensive, motivo per il quale ne va ordinata la cancellazione nelle parti dell'originario atto di citazione ove se ne fa esplicita menzione.
Per le suddette ragioni l'appello va accolto in parte qua.
Conseguentemente, in ragione del parziale accoglimento dell'appello proposto da va disposta la rimodulazione delle spese di lite relative ad Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, reputandosi giusto ed equo compensarle per 1/3 e ponendo il pagamento dei rimanenti 2/3 a carico dell'appellante.
Pertanto, con riferimento al primo grado di giudizio, queste vanno liquidate come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo lo scaglione minimo per i giudizi contenziosi, stante la bassa complessità delle questi oni trattate, ed in rapporto al valore dichiarato (€. 50.000,00), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute e già ridotte di 1/3, in complessivi €. 2.876,94, di cui €. 561,66 per la fase di studio, €. 397,32 per la fase introduttiva, €. 595,98 per la fase istruttoria, €. 958,98, per la fase decisionale ed €. 363,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Con riferimento al presente grado, le stesse, tenendo conto dei medesimi parametri sopra esposti e già ridotte di 1/3, vanno liquidate in complessivi €. 3.297,36, di cui €.
679,14 per la fase di studio, €. 467,94 per la fase introduttiva, €. 1.005,18 per la fase istruttoria ed €. 1.145,10 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1 atto di citazione notificato in data 04.01.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, ed a parziale modifica della sentenza impugnata, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto,
2) Condanna e Parte_1 Controparte_6 CP_3
in solido tra di loro, al risarcimento del danno non patri moniale
[...] subito da che liquida in €. 20.000,00; Controparte_1
3) Condanna e Parte_1 Controparte_6 CP_3
in solido tra di loro, al risarcimento del danno non patrimoniale
[...] subito da che liquida in €. 15.000,00; Controparte_2
4) Condanna e Parte_1 Controparte_6 CP_3
in solido tra di loro, al risarcimento del danno non patrimoniale
[...] subito da che liquida in €. 15.000,00; Parte_2
5) Condanna alla rifusione delle spese relative al primo Parte_1 grado di giudizio in favore di Controparte_1 CP_2
e in solido tra di essi, rideterminate in complessivi
[...] Parte_2
€. 2.876,94, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
6) Condanna alla rifusione delle spese relative al presente Parte_1 grado di giudizio in favore di Controparte_1 CP_2
e in solido tra di essi, liquidate in complessivi €.
[...] Parte_2
3.297,36, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
7) Ordina la cancellazione nelle parti dell'originario atto di citazione, ove se ne fa esplicita menzione delle seguenti espressioni: “killer su commissione” e “killeraggio calunnioso”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 3 luglio 2025. Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)