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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 26/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
R.G. 2215.2024
Il Giudice dott.ssa ELVIRA BUZZELLI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2215.2024
TRA
AVV. , c.f. da sé stessa rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in L'Aquila, Via XXIV Maggio n. 27
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
[...]
CONVENUTO - CONTUMACE
OGGETTO: ricorso ex art 281 decies e artt. 84 e 170 d.p.r. 115/2002
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da note scritte depositate all'udienza del 15.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e artt. 84 e 170 d.p.r. 115/2002, l'avv. Parte_1
ha convenuto in giudizio il chiedendo la riforma del decreto di Controparte_1 liquidazione emesso dal Tribunale di L'Aquila, in data 09.07.2024, nel procedimento penale a carico di di cui ai nn. 2868/2019 R.G.N.R. e 286/2021 R.G. Dib., ove ha Controparte_3 prestato la propria opera professionale quale difensore d'ufficio del predetto imputato.
Tale opera professionale, si sarebbe articolata in sei udienze, all'esito delle quali avrebbe depositato regolare istanza di liquidazione sulla piattaforma SIAMM (prot n. IW4525778), in aderenza alle tabelle allegate al protocollo vigente in materia di liquidazione degli onorari stipulato tra l'ordine degli Avvocati e il Tribunale. A fronte di una richiesta di liquidazione per un totale di €
3.361,81, il Tribunale liquidava, con decreto del 9.7.2024, la somma di € 1,296,00, oltre accessori, sulla scorta della seguente motivazione: “considerato che si è trattato di una istruttoria semplice,
1 in quanto si è esaurita in due udienze per audizione testi, un'udienza di discussione, una di ammissione prove;
ritenuto che
deve applicarsi l'aumento per la presenza della parte civile”,
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto l'erroneità del provvedimento in quanto la somma ivi liquidata non sarebbe conforme a quella risultante dall'applicazione del vigente protocollo per la liquidazione degli onorari, stipulato tra le rappresentanze degli avvocati ed il Tribunale.
In secondo luogo, detto provvedimento sarebbe illegittimo anche per la violazione dei criteri di liquidazione di cui al D.M. 55/2014, con particolare riferimento all'art. 12.
Il è rimasto contumace Controparte_1
2. La domanda è fondata, nei limiti e per le ragioni che si espongono.
Relativamente al primo motivo di censura, deve in primo luogo chiarirsi la natura dei protocolli per la liquidazione delle spese stipulati tra le rappresentanze degli avvocati ed i Tribunali.
Ebbene, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tali protocolli non hanno efficacia vincolante ma costituiscono una mera prassi in ottica di collaborazione tra le parti e di semplificazione della procedura di liquidazione ma non possono in alcun modo incidere sull'applicazione delle norme giuridiche in materia (Cass. 29184/2023). Pertanto, il Giudice che ha liquidato le spese non era tenuto all'applicazione del suddetto protocollo, sicché tale circostanza non può essere oggetto di critica, dovendo lo stesso procedere alla liquidazione secondo quanto previsto dal D.M. 55/20214 e successive modifiche.
Occorre dunque verificare, come dedotto con il secondo motivo di ricorso, la correttezza del decreto di liquidazione prendendo come parametro la norma sopra richiamata. In punto di prova, infatti, il ricorrente pienamente dimostrato di aver svolto attività difensiva in favore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato e ciò attraverso la produzione dello stralcio del relativo fascicolo del dibattimento. Pertanto, in applicazione degli artt. 1, 3, 12 e 17 del D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, perdendo a riferimento i valori medi previsti dalle relative tabelle, risulta la somma di € 3.592,00 che, in applicazione dell'art. 106 D.P.R. 115/2002, deve essere ridotta di un terzo in virtù del regime di gratuito patrocinio, per un totale di € 2.394,67, oltre spese generale ed accessori di legge. Tale importo
è peraltro di poco inferiore a quello del quale l'avvocato ha chiesto la liquidazione, in funzione del menzionato protocollo. Tale somma risulta superiore a quella liquidata dal giudice della liquidazione, che pertanto, deve essere revocato.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e causalità e sono liquidate in € 232,40, oltre spese generali ed accessori nella misura di legge, se dovuti, in applicazione dei minimi tabellari di cui al DM 55/2014 con riduzione del 30% stante l'assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (art. 4 c. 4)
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_1
- in accoglimento del ricorso, revoca il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di
L'Aquila, in data 09.07.2024, nel procedimento penale a carico di di cui Controparte_3 ai nn. 2868/2019 R.G.N.R. e 286/2021 R.G. Dib;
- condanna il al pagamento, in favore dell'avv. , Controparte_1 Parte_1 della somma di € 2.394,67 oltre spese generali della misura del 15, iva e cpa.
- condanna il alla rifusione delle spese del presente giudizio che si Controparte_1
liquidano nella somma di € 232,40, oltre spese generali ed accessori nella misura di legge, se dovuti.
L'Aquila, 10 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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