Decreto cautelare 16 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 3 febbraio 2025
Sentenza breve 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 23/06/2025, n. 12314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12314 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12314/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00576/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 576 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sebastiano Russo, Silvia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, anche con provvedimento inaudita altera parte e/o adozione di misure cautelari ritenute idonee, anche ai fini di un riesame, dei seguenti atti e provvedimenti:
- della Determinazione n. -OMISSIS- del Comandante della Legione dei Carabinieri SM – Ufficio Personale recante la data dell’11 ottobre 2024 e notificata il 16.10.2024, con la quale veniva comunicato il proscioglimento dalla ferma quadriennale contratta del ricorrente (cfr. Doc. 1)
- del Provvedimento Medico-Legale adottato con verbale mod. BL/G n. -OMISSIS- datato l’08.10.2024 relativo al giudizio sulla idoneità al servizio del dipendente, emesso dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di ROMA – Reparto di Osservazione, con il quale il ricorrente è stato giudicato “permanentemente non idoneo al servizio in ferma per la perdita dell’idoneità fisico-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento per declassamento del profilo sanitario cod. 3-PS3 così come previsto dalla “Direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del DPR 15/03/2010 n. 90. Ordinamento Militare, a norma dell’art. 14 L. 28/11/2005 n. 246 (pubb. in G.U. il 09/06/2014 – Serie Generale n. 131)” (DOC. 2);
- ove occorra, della direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del DPR 15/03/2010, n. 90;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;
- ove occorra e per quanto di ragione, di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto, preliminare, consequenziale e comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridica del ricorrente;
E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO
del diritto dell’odierno ricorrente ad essere riammesso in servizio e dichiarato idoneo con ogni statuizione consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame, notificato in data 16 dicembre 2024 e depositato il successivo 13 gennaio 2025, il ricorrente ha contestato l’esclusione dal 143° corso formativo (2° ciclo) e il proscioglimento dalla ferma quadriennale in qualità di allievo carabiniere disposti nei riguardi dello stesso per “… la perdita dell’idoneità fisico-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento per declassamento del profilo sanitario cod. 3-PS3 … ” (ai sensi della vigente Direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’art. 582 d.P.R. n. 90/2010), unitamente ai connessi atti, chiedendone l’annullamento alla luce dei dedotti profili di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari aspetti.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
3. In vista della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, parte ricorrente ha prodotto documentazione.
4. Con ordinanza 3 febbraio 2025, n. -OMISSIS-, questa Sezione ha disposto “… apposita verificazione, ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a., incaricando la Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica Militare, con sede in Roma … ” al fine di accertare “… la sussistenza e la consistenza della ragione di non idoneità sanitaria ritenuta dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato, in particolare con riferimento a quanto previsto dalla direttiva tecnica sull’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità … ”, fissando per il prosieguo della trattazione la camera di consiglio del 23 aprile 2025.
5. La resistente Amministrazione ha prodotto memoria difensiva con l’unita documentazione, comprensiva di una relazione illustrativa sui fatti di causa proveniente dal Comando Scuola Allievi Carabinieri di Roma e di una relazione tecnica medico-legale ad opera del Comando Legione Allievi carabinieri - Servizio di Sanità.
6. In data 6 marzo 2025 è stata depositata la relazione dell’Organismo verificatore corredata della relativa documentazione, includente la richiesta di liquidazione del compenso spettante.
7. In vista della camera di consiglio fissata per il prosieguo della trattazione cautelare, le parti in causa non hanno depositato documentazione e/o memoria.
8. Alla camera di consiglio del 23 aprile 2025, all’esito della discussione orale e previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata come riportato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il Collegio, preliminarmente ravvisando nel caso di specie la sussistenza dei presupposti individuati dall’articolo 60 cod. proc. amm. per la definizione della controversia in esito all’udienza cautelare con sentenza in forma semplificata, ritiene il proposto ricorso non suscettibile di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
9.1. Ad avviso del Collegio, la validità medico-scientifica della valutazione eseguita dalla competente Commissione medica ha trovato conferma nelle risultanze della verificazione disposta nell’ambito del presente giudizio con la menzionata ordinanza n. -OMISSIS-/2025 (cfr. la relazione di compiuta verificazione depositata in data 6 marzo 2025), eseguita dall’incaricato Organismo verificatore con il contributo del medico specialista e svolta nel contraddittorio tra le parti.
L’esito della verificazione risulta, in particolare, fondato sull’esame della documentazione sanitaria rilevante e sulla visita medica diretta dell’odierno ricorrente; reca, nello specifico, la diagnosi di “ tratti di immaturità e labilità affettiva ” all’esito dell’effettuata visita psichiatrica (comprensiva degli eseguiti test psicometrici e del compiuto esame obiettivo), nonché la correlata valutazione del disturbo riscontrato come idoneo a determinare l’attribuzione del coefficiente “ Cod. 3, PS 3 ” – ai sensi delle vigenti Direttive tecniche in materia – conducendo alla valutazione di inidoneità dell’interessato al servizio militare in ragione della ravvisata incompatibilità con i requisiti previsti per il reclutamento e il servizio in ferma quale allievo carabiniere, come altresì rilevato dall’intimata Amministrazione alla stregua di quanto emerge dal giudizio di inidoneità sotto il profilo sanitario reso dalla Commissione Medica Ospedaliera di Roma (CMO).
9.2. Le evidenziate circostanze inducono a ritenere, sulla base delle risultanze dell’effettuata verificazione – fondata su valutazioni e conclusioni che, alla stregua degli elementi sopra riportati, risultano complete e logicamente condivisibili (in termini analoghi, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 22 gennaio 2024, n. 1121) – come nel caso di specie non emergono, rispetto agli elementi dedotti in ricorso e posti alla base delle formulate doglianze, profili di inattendibilità della valutazione compiuta dalla competente Commissione medica.
Sul punto può richiamarsi, in particolare, il consolidato orientamento maturato in seno alla giurisprudenza amministrativa al quale il Collegio intende aderire, anche in linea con i precedenti pronunciamenti resi dalla Sezione (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 2 maggio 2024, n. 8735), nel cui contesto è stato affermato che le valutazioni della preposta Commissione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, basata su cognizioni della scienza medica e specialistica e secondo parametri di giudizio pertinenti alla specifica disciplina approntata nel contesto di riferimento, e come tale sindacabile in sede giudiziale solo in presenza di macroscopiche abnormità ovvero di manifesta irragionevolezza o ancora di evidente travisamento fattuale (cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. 17 giugno 2024, n. 5435, in specie punti 9 e 10, e Cons. St., sez. II, sent. 3 novembre 2022, n. 9572, punti 13-13.2), quali ipotesi nella specie non dimostrate.
Ne discende l’impossibilità di sostituire a tale valutazione – non rivelandosi la stessa, per le ragioni sopra esposte, inficiata da manifesta illogicità ovvero da evidente travisamento fattuale – la valutazione propria di consulenti di parte (in termini analoghi, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 8735/2024, cit. e sent. 14 dicembre 2023, n. 19017).
10. Per le ragioni esposte, il ricorso va pertanto respinto in quanto infondato.
11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della parte ricorrente nella misura individuata in dispositivo, unitamente alle spese di verificazione che si liquidano a carico della medesima parte ricorrente nell’importo complessivo di euro 500,00 (cinquecento/00), richiesto dall’Organo verificatore e reputato congruo dal Collegio, da corrispondersi secondo le modalità indicate dal medesimo Organo nella nota depositata in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore della resistente Amministrazione, che liquida forfetariamente in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori se dovuti, nonché al pagamento delle spese di verificazione nell’individuata misura di euro 500,00 (cinquecento/00), da corrispondere secondo le modalità indicate dall’Organismo verificatore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Chiara Cavallari | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.