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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3542/2020
All'udienza collegiale del giorno 04/02/2025 ore 11:45
Presidente Antonio Perinelli
Consigliere Domenica Capezzera
Consigliere Relatore Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
NTroparte_1
Avv. PANDOLFO ANGELO avv Raimondo in sost.
Appellato/i
NTroparte_2
Avv. PELLICCIONI PATRIZIA
Avv. BUZZI ALBERTO presente
CP_3
Avv.
LE OR RI
Avv. PELLICCIONI PATRIZIA
Avv. BUZZI ALBERTO
LE SI
Avv. PELLICCIONI PATRIZIA
NTroparte_4
Avv. PELLICCIONI PATRIZIA
NTroparte_5
Avv. PELLICCIONI PATRIZIA
NTroparte_6
1 Avv. PELLICCIONI PATRIZIA
CP_7
Avv. PELLICCIONI PATRIZIA
NTroparte_8
Avv.
SS RI
Avv. PELLICCIONI PATRIZIA
NTroparte_9
Avv. PELLICCIONI PATRIZIA
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art
281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
RI Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere
dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 4.02.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3542 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale NTroparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., domiciliata presso il difensore avv. Angelo Pandolfo che la rappresenta e difende giusta procura in atti. APPELLANTE
E
(c.f. ), LE SI NTroparte_2 C.F._1
( ), (c.f. ), CodiceFiscale_2 NTroparte_9 C.F._3
( ), (c.f. CP_7 CodiceFiscale_4 NTroparte_6
) e (c.f. ) quali C.F._5 NTroparte_4 C.F._6
genitori in rappresentanza della figlia minore LE OR RI (c.f.
, SS RI (c.f. ) e C.F._7 C.F._8
(c.f. ) quali genitori in NTroparte_5 C.F._9
rappresentanza del figlio minore (c.f. Persona_1
), domiciliati presso i difensori avv.ti Alberto Buzzi e Patrizia C.F._10
Pelliccioni che li rappresentano e difendono giusta procura in atti. APPELLATI
OGGETTO: appello contro la sentenza n.327/2020 resa in data 8.01.2020 dal Tribunale di Roma.
3 Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 6.07.2020 NTroparte_1
ha proposto appello contro la sentenza n.327/2020 pubblicata in data 8.01.2020 dal
[...]
Tribunale di Roma, resa nell'ambito delle cause civili riunite di primo grado iscritte ai nn.23300\2016, 42269\2016, 50496\2016, 52461\2016, promosse da , NTroparte_2
AR IM, , e quali genitori NTroparte_9 CP_3 NTroparte_8
esercenti la potestà genitoriale su , e in CP_7 NTroparte_6 NTroparte_4
rappresentanza della figlia minore AR GI RI, RO RI e CP_5
in rappresentanza del figlio minore nei confronti di
[...] Persona_1 [...]
NTroparte_1
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atti di citazione notificati ed iscritti a Ruolo nel marzo, giugno, luglio 2016 i vari attori indicati in epigrafe convenivano in giudizio – nelle cause autonome intraprese e poi riunite - la
[...]
chiedendone la condanna al risarcimento del danno oltre NTroparte_1
interessi e svalutazione. Con il primo atto di citazione allegava esser nipote di CP_2
deceduto il 2.4.2014. A sostegno deduceva che il nonno era deceduto Persona_1
a causa di inalazione di polveri di amianto, inalazione con malattia contratta ed accertata con sentenza del 2008 della Sez. Lavoro del Trib. di Roma appellata e respinta dalla Corte di appello, sentenza passata in giudicato. Altra sentenza era intervenuta nel 2015 in relazione al decesso medio tempore intervenuto. Quale nipote, nata nel 1996, allegava
l'esistenza di assidua frequentazione con con intenso rapporto affettivo Per_1 illustrato nell'atto di citazione. Invocava il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Con spese di lite distratte in favore del difensore dichiaratosi anticipante.
Analoga domanda svolgeva , sempre nipote di nata nel 2002, CP_7 Per_1
con autonomo atto di citazione. Analoga domanda svolgevano e CP_9 Per_1
, sempre nipoti, nati nel 2000 e nel 2003. Analoga domanda svolgevano
[...]
SI e OR RI LE, sempre nipoti, nati nel 1999 e nel 2004.
Costituendosi, la ripercorreva l'iter storico- NTroparte_1
fattuale-processuale della luttuosa vicenda umana evidenziando di aver pagato il risarcimento del danno patito dai prossimi congiunti del soggetto deceduto. Allegava ed argomentava diffusamente sulla questione della risarcibilità del danno invocato dai nipoti del defunto evidenziando come detto danno non potesse essere riconosciuto in re ipsa, per il solo fatto dell'esistenza del familiare dovendosi invece comprendere ed approfondire se sussisteva legame affettivo parentale in termini concreti ed in quale misura. Evocava varie pronunce della Cassazione emesse sulla questione specifica. Le parti utilizzavano i termini
4 ex art. 183 c.p.c. Nel corso del processo intervenivano in giudizio SI ed in CP_9 proprio avendo raggiunto la maggiore età. All'esito della compiuta istruzione probatoria la causa viene ora all'esame decisorio una volta spirati i termini di cui all'art. 190 del codice di procedura civile.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Accoglie per quanto di ragione le domande e condanna la al risarcimento del NTroparte_1
danno liquidato in favore di , e NTroparte_2 CP_3 CP_8
quali genitori esercenti la potestà genitoriale su ,
[...] CP_7
e SS RI quali genitori esercenti la potestà NTroparte_5
genitoriale su , e Persona_1 NTroparte_4 NTroparte_6
quali genitori esercenti la potestà genitoriale su OR RI LE,
LE SI e rispettivamente in euro 116.700,00, euro NTroparte_9
89.241,00 euro 76.492,00 euro 89.241,00 euro 89.241,00 ed euro 76.492,00 oltre lucro cessante ed interessi legali come in motivazione nonché alla rifusione delle spese di lite che distratte in favore dei loro Avvocati si liquidano in euro 3.200,00 per spese ed euro
21.387,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario per spese generali 15%,
I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “
1. Le domande vanno accolte nei termini di cui ora si dirà. Ed invero il fatto storico della grave malattia contratta dal nonno
NT e la sussistenza del nesso causale con il lavoro svolto presso lavoro che lo ha condotto
a morte all'età di 67 anni non sono stati contestati dal convenuto il quale ha ammesso di aver già risarcito i prossimi familiari del lavoratore deceduto, coniuge e figli. Del resto sulla vicenda in sé è intervenuta sentenza civile di questo Tribunale oggetto anche di appello respinto e passata in giudicato. La responsabilità civile ex art. 2043 cod. civ. sussiste.
2. Venendo al quantum deve senz'altro liquidarsi il danno morale non patrimoniale patito dai vari nipoti rispetto al decesso del nonno. La liquidazione di detto danno derivante dal fatto illecito del terzo e costituente anche reato sfugge per sua natura ad una valutazione economica intrinseca vera e propria e può compiersi soltanto col ricorso all'equità ex art.
2056 c.c., in base a valutazioni tratte dal fatto notorio ex art. 115 comma 2 c.p.c.
(costituendo i temi della vita, dei rapporti affettivi e della morte patrimonio comune agli esseri umani) e dalle particolarità del caso concreto quali l'età della vittima e dei superstiti, il grado di parentela, le specifiche condizioni della famiglia quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare e le abitudini di vita (tra le tante, cfr. Cass., sez.
III, 26-02-1996, n. 1474, edita;
Cass., sez. III, 05-02- 1998, n. 1164; Cass.
9.1.1998 n. 134,
5 edita; Cass. sez. III n. 12124\03). Cass. Sez. 3^ n. 8828\03 ha ribadito che costituisce evento prevedibile e rientrante nella normalità e dunque non costituisce evento eccezionale
(come tale pienamente risarcibile in favore del coniuge o degli altri congiunti del soggetto deceduto) il fatto che la vittima sia inserita in un nucleo familiare come coniuge, genitore, figlio o fratello. Cass. Sez. 3^ n. 20324\05 ha precisato che il giudice di merito deve dare atto delle circostanze di fatto considerate nel compimento della valutazione equitativa nonché dell'iter logico che lo ha condotto a quel determinato risultato. E Cass. Sez.
3. n.
2557\011 – estensore IR ha ancora una volta segnalato la diversità tra i vari tipi di danno che il familiare del congiunto deceduto può astrattamente vantare: danno biologico proprio (art. 32 Cost.), danno morale soggettivo come “ingiusta sofferenza contingente”
(art. 2 Cost.), danno da definitiva perdita del rapporto parentale la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. e 2059 cod. civ. “senza il limite ivi previsto in correlazione all'art.185 cod. pen…”. Viene altresì in rilievo - come parametro utilizzabile per la stima - la notoria particolare e grave sofferenza derivante dall'improvviso e traumatico luttuoso evento che ha anche definitivamente interrotto il rapporto parentale
(cfr. sentenze Cass. sez. 3^ nn.8827 e 8828 del 2003; Cass. SS.UU. n. 26972\08).
Tale sofferenza peraltro non può dirsi degenerata in vera e propria sindrome patologica di rilevanza psicologica o psichiatrica integrante il riconoscimento dell'ulteriore aspetto del danno non patrimoniale noto come danno biologico.
Ciò detto, va osservato che per addivenire alla individuazione del “preciso ammontare” da liquidare – giusta il criterio indicato nell'art.1226 c.c. - soccorre la nuova tabella di riferimento di liquidazione del danno in questione elaborata da questo Tribunale nel 2007
(ma ancora prima a partire dal 1996, secondo parametri più generali) allo scopo di uniformare il risarcimento del danno in casi simili e di evitare disparità di pronunce all'interno dello stesso ufficio giudiziario. Si è adottato a partire dal 2007 un sistema fondato su una impostazione che meglio garantisce una adeguata personalizzazione del risarcimento, ove alcuni fattori sono considerati indefettibili, ed in particolare: a) il rapporto di parentela tra vittima e superstite, dovendosi ritenere che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto;
b) l'età della vittima e quella del superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto minore è tale età in quanto destinato a protrarsi per un tempo maggiore;
c) la convivenza tra vittima e superstite, dovendosi presumere che il danno è tanto maggiore quanto più stretta era la frequentazione tra vittima e superstite.
Il nuovo sistema, dunque, per tener conto di tali variabili si fonda non più sulla previsione di un importo risarcitorio di base da variare in più o in meno, bensì su un calcolo “a
6 punti”: con l'attribuzione cioè al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro che costituisce il valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale.
Sono stati divisi in classi i fattori variabili essenzialmente influenti sul risarcimento – tipo di rapporto parentale, età della vittima, età del superstite, convivenza, composizione del nucleo familiare – ed in ciascuna classe si sono previste molteplici variabili, ad ognuna delle quali è stato assegnato un punteggio. La tabella viene allegata alla presente sentenza facendone parte integrante. In merito alla possibilità di utilizzare una tabella e sulla necessità da parte del giudice di merito di personalizzare il risarcimento da morte di congiunti v. sentenza Cass. sez. 3^ n. 15760\06 che ha confrontato la tabella adottata dal
Tribunale di Messina e quella adottata dal Tribunale di Milano ed ha cassato con rinvio ritenendo maggiormente specificata la seconda. Tale sentenza offre idonea risposta alla ricorrente argomentazione secondo cui (non solo tra danneggiati residenti in Italia e danneggiati residenti all'estero ma anche) tra danneggiati cittadini italiani residenti in
Italia sussistono di fatto diversità territoriali nella liquidazione del danno in questione da parte dei giudici di merito appartenenti a diversi uffici giudiziari, tanto che è diffuso – si sostiene - il fenomeno della scelta della sede giudiziaria maggiormente remunerativa.
Rientra infatti proprio nei compiti della Suprema Corte, sollecitata da idonei ricorsi delle parti interessate, indicare la giusta via per pervenire sul territorio nazionale all'applicazione di criteri liquidatori uniformi per casi simili controllando l'uso della valutazione equitativa effettuata dal giudice di merito in base agli artt. 2056, 2059 e 1226 cod. civ.; valutazione, ha osservato la Corte, che “non appartiene all'arbitrio del giudice ma alla sua prudente discrezionalità, che è circostanziata, e che considera le condizioni della vittima e la natura permanente del danno, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti, e della integrità della famiglia naturale o legittima, ma solidale in senso etico prima che giuridico”. In tale prospettiva, ha ancora rilevato la
Corte, “dal punto di vista del danno morale parentale non conta che il figlio sia morto a
Taormina, nella giurisdizione territoriale di Messina, o a Gallarate, nella giurisdizione territoriale di Milano, o a Roma nel quartiere Parioli ovvero nella sua periferia. NTa la morte in sé, ed una valutazione equa del danno morale, che non discrimina la persona e le vittime primarie e secondarie, né per lo stato sociale, né per il luogo occasionale della morte”.
Ciò posto, va rilevato che nel caso in esame risulta dagli atti che la vittima aveva anni 67 al momento del decesso;
il danno è lamentato dai sei nipoti del nonno. aveva 18 CP_2
anni al momento del decesso del nonno e conviveva di fatto con i nonni nella casa di
7 CP_ Capaci;
aveva 12 anni, GI RI aveva 10 anni e IM aveva 13 anni, e tutti vivevano in Capaci – stesso Comune dove viveva il nonno – e tutti costoro avevano frequentazioni assidue con il nonno;
e avevano anni 14 ed anni 11 e dal CP_9 Per_1
2007 vivevano in un Comune della zona di Bologna per cui la loro frequentazione col nonno era meno assidua avendo l'età nel 2007 di 7 e 4 anni.
Dalla prova testi e dai documenti prodotti è emersa l'esistenza di un concreto rapporto con il nonno, sia pur diversamente modulato tra i vari nipoti in ragione delle differenti modalità di frequentazione e dell'età.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono si stima equo liquidare ai valori attuali, rispettivamente a , , OR RI, SI, , CP_2 CP_7 Parte_1
CP_ euro 116.700 alla prima, euro 89.241 ciascuno ad , GI e IM ed euro 76.492 ciascuno ad e CP_9 Per_1
Si precisa che viene riconosciuto il punteggio relativo alla convivenza in favore di CP_2
(quattro punti). Di tal fatta si è personalizzato in aumento il danno “medio” patito secondo la tabella del Tribunale fino all'importo sopra individuato tenendo conto per l'appunto della particolarità del caso;
detta operazione di valutazione in concreto degli elementi concreti alla luce della tabella adottata da questo Tribunale trova conferma e supporto in
Cass. Sez. 3 n. 10107\011 – estensore Amendola. Viene tenuto conto del fatto che
[...]
e IM vivevano tutti nello stesso Comune Capaci del nonno, con possibilità di Per_2
frequentazione assidua. Viene decurtato il risarcimento per tutti in ragione del 30% stante la compresenza di ben sei nipoti e dei rispettivi genitori, dunque in presenza di una famiglia allargata molto ampia in grado come tale presuntivamente di alleviare la perdita dell'avo.
Viene decurtato di un altro dieci per cento in relazione alle posizioni di e CP_9 Per_1
in quanto sin dal 2007 si son trasferiti nella zona di Bologna avendo 7 e 4 anni e pertanto le frequentazioni 7 son state all'evidenza ridotte anche se presenti in alcuni periodi dell'anno per quanto emergente dalla prova testi.
Si riporta la tabella diramata dal Presidente del Tribunale di Roma con nota prot. 9105 del giugno 2019 attualmente applicabile. Liquidazione del danno non patrimoniale da morte. Tabella dei punti anno 2019 (la liquidazione avviene moltiplicando il n. di punti per
9.806,70 euro a punto) Rapporto tra vittima e sopravvissuto Punti perdita del figlio perdita del genitore 18, 20 perdita del coniuge o del convivente more uxorio 20, perdita del fratello
7, perdita dell'avo 6, perdita del nipote 6, perdita dello zio 6, perdita del cugino 2. Età della vittima 0-20 5, 21-40 4, 41-60 3, 61-80 2, oltre 80 1. Età del congiunto avente diritto al risarcimento 0-20 5, 21 - 40 4, 41 - 60 3, 61 - 80 2, oltre 80 1. Convivenza e
Composizione del nucleo familiare - vittima e congiunto convivevano 4 - assenza di altri
8 conviventi 3, vittima e congiunto non convivevano possibilità di riduzione fino ad 1\2 del punteggio complessivo;
assenza di altri familiari = aumento da un terzo alla metà del punteggio complessivo.
In materia si rimanda, tra le tante, alle seguenti pronunce del giudice di legittimità; da esse emerge che detta materia è ancora giuridicamente magmatica, priva di sedimentazioni certe. Cass. n.21060\2016; dal sistema Italgiure si legge la seguente massima, anche se si rimanda alla lettura integrale della motivazione: “Nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (cd. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare;
tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea a dimostrare uno sconvolgimento delle abitudini di vita degli stretti congiunti dell'ucciso la mera allegazione di circostanze, quali la convivenza con la vittima, i suoi studi universitari ed il suo subentro in attività imprenditoriali di famiglia, nonché l'assenza di incomprensioni all'interno del nucleo familiare, volte a dimostrare in via presuntiva che gli attori avevano investito molto, in termini umani e professionali, sul parente defunto, figlio primogenito, e che il dolore per la sua prematura perdita era stato particolarmente intenso)”.
Cass.n.21230\2016: “In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la
"società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd.
"famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto
l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”.
Dalla motivazione emerge confutazione radicale di pregressa sentenza della Cassazione che aveva ritenuto la convivenza elemento essenziale per potersi discutersi di accoglimento della domanda. Ed ancora: Cass. n. 10527\2011 Massima: “Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) - liquidazione del danno non patrimoniale -
9 allegazione di un danno ulteriore e diverso rispetto alla mera sofferenza morale - diritto al risarcimento - presupposti - allegazione e dimostrazione di un effettivo e radicale sconvolgimento delle abitudini di vita - necessità - mera allegazione della rinuncia alle piccole abitudini quotidiane - insufficienza - fattispecie. Nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale
(c.d. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare. Tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (nella specie, la
S.C. ha ritenuto non adeguatamente adempiuto il suddetto onere di allegazione da parte dei genitori di persona deceduta in un sinistro stradale che avevano domandato il ristoro
- in aggiunta al danno morale - anche del danno c.d. esistenziale, allegando a fondamento di tale pretesa la perdita "del piacere di condividere gioie e dolori col figlio" e dei "riti del vivere quotidiano, quali potevano essere il cinema assieme alla sera, l'alternarsi alla guida della macchina, le vacanze, le telefonate durante la giornata, il caffè appena svegli, il pranzo, la cena, i regali inattesi"). La motivazione di detta sentenza è molto articolata e ridondante, segno evidente della necessità di esplicitare tutto quanto a livello giuridico sia stato elaborato in tale materia di complessa definizione.
3. Spetta inoltre il risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento delle somme equivalenti al danno subìto. Equitativamente ex art. 2056 cpv. cod. civ., alla luce della sentenza Cass. Sez. Unite n. 1712 del 17.2.1995, si deve liquidare la somma scaturente dal seguente procedimento aritmetico, tenuti presenti gli importi originari da rivalutarsi anno per anno, e considerati, da un lato, la temporanea indisponibilità della somma originaria che sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro 10 finanziario;
dall'altro un parametro composito di valutazione ricavato con criterio presuntivo giusta Cassazione SS.UU. sent.n.19499 del 16 luglio 2008 nella media ponderata del rendimento dei titoli di stato e del tasso degli interessi legali, e tenuto anche conto dell'epoca di insorgenza del credito – anno 2014 -, e dunque nello 0,76 % annuo: individuare la semisomma tra credito complessivo ai valori attuali come sopra liquidato e credito complessivo al tempo del fatto illecito - quest'ultimo individuato dividendo il credito ai valori attuali per il coefficiente Istat 1,021 relativo all'epoca del fatto illecito -; detta semisomma – che si ottiene dividendo per due i due dati estremi: credito ai valori attuali e credito al tempo dell'illecito - va poi moltiplicata per il tasso appena sopra indicato ed ancora moltiplicata per il periodo (anni mesi e giorni) ricompreso tra il fatto
10 illecito ed il deposito della presente sentenza (ad esempio, se il periodo rilevante è di tre anni e sei mesi, occorre moltiplicare la semisomma per il tasso % anzidetto e poi ancora per 3,5).
4. Sull'intero complessivo importo liquidato, comprensivo cioè del credito risarcitorio residuo e del lucro cessante, decorrono interessi legali dal giorno della presente sentenza.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. n. 55\2014 tenendosi conto della sostanziale difesa comune svolta in favore dei vari attori delle varie cause riunite. Con distrazione in favore degli Avvocati dichiaratisi anticipanti.”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di NTroparte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, accogliere l'appello come sopra proposto e in riforma della sentenza resa inter partes dal Giudice Dott. Ranieri, Giudice della Sezione XII del Tribunale Civile di Roma, n. 327/2020 del 8.01.2020, respingere tutte le domande proposte dai sig.ri
LE IM, e NTroparte_2 NTroparte_9 CP_3
in rappresentanza della figlia minore NTroparte_8 CP_7
e in rappresentanza della figlia minore NTroparte_6 NTroparte_4
LE GI RI, SS RI e in NTroparte_5
rappresentanza del figlio minore di cui agli atti introduttivi del Persona_1
giudizio iscritto ad R.G. n. 23300/2016; in subordine liquidare il minore importo. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.”.
§ 6. - , AR IM, , NTroparte_2 NTroparte_9 CP_7 CP_6
e in rappresentanza della figlia minore AR GI RI,
[...] NTroparte_4
RO RI e in rappresentanza del figlio minore NTroparte_5 Per_1
costituitisi con comparsa depositata il 11.11.2020 hanno resistito al gravame,
[...] rassegnando le seguenti conclusioni “Rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto;
2. con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio d'appello da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore dei difensori che si dichiarano antistatari”.
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello principale è articolato in tre motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il danno non patrimoniale in favore dei nipoti del defunto Sig. Per_1
quale danno parentale scaturente dal decesso del medesimo in relazione alla
[...] patologia riconducibile all'attività lavorativa svolta presso le ferrovie” parte appellante
11 ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui si è affermato che “deve senz'altro liquidarsi il danno morale/non patrimoniale patito dai vari nipoti rispetto al decesso del nonno”, premettendo che era necessario accertare la sussistenza del diritto sotteso alla successiva liquidazione.
Previo excursus della giurisprudenza di legittimità evidenziava che la Suprema Corte con la sentenza dell'11 novembre 2008 n.26972 aveva razionalizzato il concetto di danno da perdita del rapporto parentale quale danno non patrimoniale che rientrava in una “nozione unitaria che comprende il danno da lesione dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra i quali è primario il diritto all'esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita protetto dal combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 della
Costituzione”.
Precisava che la successiva giurisprudenza di legittimità (Cass.civ.Sez.III,n.907/2018) aveva osservato che “il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire”, trattandosi di principi ripresi anche da Cass.civ.n.11200 del 2019 per cui: “in materia risarcitoria, la liquidazione del danno non patrimoniale subìto dai congiunti in conseguenza dell'uccisione del familiare non integra un danno "in re ipsa" ma deve essere provato in concreto dal danneggiato e la liquidazione deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, dovendosi tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti (Corte Cass. Sez. III, sentenza n.1410 del 21 gennaio 2011; Cass.civ. Sez. U, sentenza n. 26972 del 11 novembre 2008; id. Sez. III, Sentenza n. 16018 del 07 luglio
2010).
Soggiungeva che la mera relazione di parentela non costituiva pertanto ex se prova del danno da perdita parentale, quale venir meno della comunanza spirituale con la vittima, implicante la prova di rapporti e relazioni effettivamente esistenti, trattandosi di concetti ripresi anche da Cass. civ. sez. III n. 28989 del 2019 per cui “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone
12 l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.
Evidenziava quindi che la giurisprudenza, tendeva ad escludere ogni automatismo derivante dal mero rapporto parentale, nel chiaro intento di scoraggiare il proliferare di pretese risarcitorie fondate, unicamente, sul vincolo parentale, in assenza di alcuna vera effettiva lesione e/o sconvolgimento prodottisi nella sfera giuridica del parente della vittima, quindi, ai fini di una ristorazione degli eventuali pregiudizi patiti, doveva ammettersi la possibilità, qualora adeguatamente motivata, di attribuire un risarcimento del danno, allorquando la lesione subita dal congiunto avesse cagionato uno sconvolgimento nella vittima secondaria, mutando radicalmente le proprie abitudini di vita e di quotidianità
e tra gli elementi che era onere del danneggiato addurre a fondamento della relativa richiesta risarcitoria figurava il dato concreto della sua vicinitas rispetto alla vittima, nonché la prova che l'affectio – intercorrente nel periodo antecedente al sinistro – fosse di intensità tale da aver contribuito ad alimentare quel clima di scambievole solidarietà che tipicamente connota la famiglia, intesa come società naturale (consortium vitae).
Richiamava quindi Cass.n.21230/2016 per cui “deve dunque ritenersi che anche il legame parentale fra nonno e nipote consenta di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo (per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare) e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva, ovviamente, la necessità di considerare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno”, spettando comunque al nipote dimostrare l'intensità della relazione affettiva e di solidarietà familiare per ottenere la liquidazione del danno. Soggiungeva che l'intensità del vincolo parentale costituiva un utile elemento presuntivo, tuttavia nel caso di danno parentale che si proiettava nel futuro, l'allegazione doveva riguardare lo sconvolgimento emotivo per la perdita della persona cara e, quindi, il pregiudizio alla vita quotidiana e di relazione che la perdita aveva determinato nel soggetto, e che nel caso di specie non sembrava che il Tribunale avesse fatto uso corretto degli enunciati principi.
Precisava che il giudice di primo grado aveva così motivato “dalla prova testi e dai documenti prodotti è emersa l'esistenza di un concreto rapporto con il nonno sia pur
13 modulato tra i vari nipoti in ragione delle differenti modalità di frequentazione e dell'età”
e che nulla di specifico era stato dedotto e provato in ordine alla natura del “concreto rapporto”, ovvero circa l'effettiva consistenza della relazione parentale di ciascun singolo nipote con il nonno, salvo una generalizzata deduzione della perdita della persona e delle normali abitudini di vita che dovrebbero connotare il legame sussistente tra un nonno ed un nipote in termini generali.
Allegava quindi che l'istruttoria effettuata aveva fatto emergere, unicamente, che il era una persona che quando poteva si curava dei propri nipoti, e, ove possibile, CP_4
viaggiava ed andava a trovare quelli che si trovavano in altra città, ma nulla, era dato sapere su quale fosse l'effettivo vincolo affettivo personale che legava ogni singolo nipote al nonno, né quale fosse l'effettiva frequentazione con ciascuno di essi, salvo emergere che nei periodi natalizi tutta la famiglia, peraltro numerosa, risultava riunita per i festeggiamenti.
Deduceva che la prova aveva dato solo conto di certe abitudini di vita ma alcunché era emerso sulla effettiva qualità ed intensità del vincolo parentale, né circa il fatto che il nonno fosse una figura di riferimento per i nipoti e per la loro formazione e dei rapporti di affetto e di solidarietà familiare.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “Erroneità della sentenza laddove nella liquidazione del danno non ha tenuto conto delle Tabelle del Tribunale di Milano” parte appellante deduceva a fondamento del motivo che il Tribunale di Roma aveva utilizzato le tabelle in uso presso lo stesso Ufficio giudiziario e non quelle in uso presso il Tribunale di
Milano.
Premetteva che il primo giudice aveva enunciato i fattori sottesi alle modalità di liquidazione evidenziando gli aspetti tenuti in considerazione dalle tabelle romane ossia:
a) il rapporto di parentela tra vittima e superstite, dovendosi ritenere che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto;
b) l'età della vittima e quella del superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto minore è tale età in quanto destinato a protrarsi per un tempo maggiore;
c) la convivenza tra vittima e superstite, dovendosi presumere che il danno è tanto maggiore quanto più stretta era la frequentazione tra vittima e superstite e che il sistema, non si fondava sulla previsione di un importo risarcitorio di base da variare in più o in meno, ma su un calcolo “a punti” con attribuzione di un punteggio numerico a seconda della presumibile entità del danno e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro che costituiva il valore ideale- base di ogni punto di danno non patrimoniale, con previsione di 5 classi di fattori variabili essenzialmente influenti sul risarcimento, ossia tipo di rapporto parentale, età della vittima,
14 età del superstite, convivenza, composizione del nucleo familiare con previsione di ulteriori variabili, ad ognuna delle quali era stato assegnato un punteggio.
Tanto dedotto allegava che non era condivisibile la scelta del Tribunale di adottare le tabelle in uso presso il proprio Ufficio, atteso che con la sentenza n.12408 del 2011 la
Suprema Corte aveva riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt.1226 e 2056 c.c..
Soggiungeva che le tabelle milanesi assicuravano uniformità di trattamento, essendo già ampiamente diffuse sul territorio nazionale, essendosi riconosciuta valenza generale alle stesse anche dalla S.C. quale parametro di conformità nella valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistessero in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Allegava che le nuove tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di
Milano del 2018, in recepimento dei principi generali sopra richiamati e nell'ottica di individuare un criterio unitario di liquidazione, si occupavano anche della liquidazione del danno non patrimoniale per la morte del congiunto, proponendo una liquidazione che prevedeva una forbice tra una liquidazione minima (pur non esistendo un minimo garantito) ed un massimo pur sempre legato ad oneri di allegazione prova che gravano sulla parte richiedente, la cui prova poteva essere fornita anche in via presuntiva, quindi deduceva che le tabelle non considerano specificamente il danno in favore del nipote per la morte del nonno, ma quello in favore del nonno per la morte del nipote ricompreso tra euro 24.000 ed euro 144.130,00 con possibilità che detta liquidazione potesse valere anche inversamente.
Precisava che la misura massima di personalizzazione prevista in tabella doveva essere applicata dal giudice solo laddove la parte, avesse allegato e provato rigorosamente circostanze di fatto da cui potesse desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale e che i valori indicati in tabella erano quelli medi che, di regola, la prassi giurisprudenziale aveva ritenuto quale congruo ristoro compensativo nei vari casi di decesso e relative relazioni parentali, con la conseguenza che nel caso di specie l'unica posizione che appariva in minimi termini differente era quella della nipote che, in ragione della maggiore età della stessa rispetto agli NTroparte_2
altri cugini, aveva avuto una partecipazione più intensa alla vita del nonno, soprattutto all'ultimo periodo, contribuendo a dare aiuto nell'accudirlo in alcune situazioni, trattandosi di circostanze che deponevano per una eventuale liquidazione attestata su valori minimi di tabella pari ad euro 24.020,00 potendosi operare, forse, una ulteriore personalizzazione per
15 la sola , ma comunque in termini assai più contenuti di quelli effettuati dal Tribunale. CP_2
L'intensità del vincolo parentale costituiva un utile elemento presuntivo, tuttavia nel caso di danno parentale che si proiettava nel futuro, l'allegazione doveva riguardare il pregiudizio alla vita quotidiana e di relazione con una diminuzione delle attività del soggetto con successivo dovere di motivazione che non si apprezzava nel caso di specie.
§ 8.3 - Con il terzo motivo intestato “L'erroneità della sentenza nella liquidazione del danno non patrimoniale” parte appellante ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui il primo giudice aveva osservato “Ciò posto, va rilevato che nel caso in esame risulta dagli atti che la vittima aveva anni 67 al momento del decesso;
il danno è lamentato dai sei nipoti del nonno. aveva 18 anni al momento del decesso del nonno e conviveva CP_2
CP_ di fatto con i nonni nella casa di Capaci;
aveva 12 anni, GI RI aveva 10 anni
e IM aveva 13 anni, e tutti vivevano in Capaci – stesso Comune dove viveva il nonno
– e tutti costoro avevano frequentazioni assidue con il nonno;
e avevano CP_9 Per_1
anni 14 ed anni 11 e dal 2007 vivevano in un Comune della zona di Bologna per cui la loro frequentazione col nonno era meno assidua avendo l'età nel 2007 di 7 e 4 anni. Dalla prova testi e dai documenti prodotti è emersa l'esistenza di un concreto rapporto con il nonno, sia pur diversamente modulato tra i vari nipoti in ragione delle differenti modalità di frequentazione e dell'età. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono si stima equo liquidare ai valori attuali, rispettivamente a , , OR RI, CP_2 CP_7
SI, , euro 116.700 alla prima, euro 89.241 ciascuno ad Parte_1 [...]
e IM ed euro 76.492 ciascuno ad e Si precisa che viene Per_2 CP_9 Per_1
riconosciuto il punteggio relativo alla convivenza in favore di (quattro punti). Di CP_2 tal fatta si è personalizzato in aumento il danno “medio” patito secondo la tabella del
Tribunale fino all'importo sopra individuato tenendo conto per l'appunto della particolarità del caso;
detta operazione di valutazione in concreto degli elementi concreti alla luce della tabella adottata da questo Tribunale trova conferma e supporto in Cass.
CP_ Sez. 3 n. 10107\011 – estensore Amendola. Viene tenuto conto del fatto che , GI
e IM vivevano tutti nello stesso Comune Capaci del nonno, con possibilità di frequentazione assidua. Viene decurtato il risarcimento per tutti in ragione del 30% stante la compresenza di ben sei nipoti e dei rispettivi genitori, dunque in presenza di una famiglia allargata molto ampia in grado come tale presuntivamente di alleviare la perdita dell'avo.
Viene decurtato di un altro dieci per cento in relazione alle posizioni di e CP_9 Per_1
in quanto sin dal 2007 si son trasferiti nella zona di Bologna avendo 7 e 4 anni e pertanto le frequentazioni sono state all'evidenza ridotte anche se presenti in alcuni periodi dell'anno per quanto emergente dalla prova testi.”.
16 Tanto premesso, deduceva che le liquidazioni, effettuate dal Tribunale sulla base delle tabelle romane apparivano non condivisibili.
Evidenziava quindi che secondo i criteri via via seguiti nel calcolo del danno da perdita parentale, era stato elaborato un sistema che teneva conto principalmente dei seguenti fattori di valutazione: il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il superstite, dovendosi presumere che il danno era tanto maggiore quanto più stretto era il rapporto;
l'età del superstite, dovendosi anche in questo caso ritenere esistente un rapporto di funzionalità inversa essendo tanto maggiore il danno quanto minore era l'età del superstite quando il danno si verifica;
l'età della vittima, dovendosi, anche in questo caso, ritenere esistente un rapporto di funzionalità inversa essendo tanto minore il danno quanto maggiore era l'età della vittima al momento del fatto, nella triste ma ovvia considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita, la convivenza tra la vittima ed il superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante era stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite.
Precisava che in relazione a ciò si era, quindi, elaborato un sistema che aveva suddiviso tali criteri in 5 classi ovvero, rapporto parentale, età della vittima, età del superstite, convivenza e composizione del nucleo familiare, ed in ciascuna classe si sono previste specifiche variabili a ciascuna delle quali è stato attribuito un punteggio. Tale sistema era stato poi oggetto di correttivi e sotto tale profilo era stato previsto che il punteggio attribuito per il rapporto parentale fosse suscettibile di riduzione fino ad un terzo in presenza di particolarità che ne facevano apprezzare la concreta attenuazione.
Si era poi previsto che la circostanza della non convivenza con la vittima potesse essere apprezzato con una riduzione del punteggio complessivamente conseguito fino ad un terzo, mentre la situazione della inesistenza di altri familiari potesse comportare un aumento del punteggio da un terzo alla metà del punteggio complessivamente conseguito.
Inoltre, si era chiarito che il rapporto di convivenza che si intendeva tutelare, come peraltro ricordato dall'orientamento del giudice di legittimità, presupponeva la prova dell'effettiva esistenza di un serio e prolungato vincolo di natura para-familiare.
Successivamente erano stati introdotti ulteriori correttivi, per cui il primo riguardava la possibilità di operare una riduzione fino alla metà, rispetto al precedente fino ad un terzo,
i coefficienti relativi ai rapporti di parentela al fine di meglio enfatizzare che detti coefficienti erano sensibili ai rapporti di affettività, di solidarietà e di comunione di vita che legavano i superstiti al congiunto o al compagno defunto ed ai loro elementi rivelatori quali ad esempio la mancata frequentazione per periodi di durata rilevante, la non conoscenza diretta del congiunto e così via.
17 Deduceva quindi che tali criteri non sembravano essere stati correttamente applicati dal
Tribunale in quanto tenendo conto delle tabelle romane del 2018 risultava che, sul punto base del valore di euro 9.806,70, considerato che la vittima aveva 67 anni al momento del decesso, con attribuzione di 2 punti, dell'età dei nipoti che rientravano nel medesimo scaglione con attribuzione di 5 punti, del grado di parentela con attribuzione di 6 punti, che non vi era convivenza e che nel nucleo familiare erano presenti sia altri conviventi che altri familiari, per un punteggio totale di 13 punti pari al valore complessivo di euro 127.487,10 stante l'assenza di convivenza il punteggio poteva essere ridotto sino alla metà, quindi sino ad un importo pari ad euro 63.743,55 atteso che nessuna prova vi era stata diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, che convivesse con il nonno, salvo recarsi NTroparte_2
presso il medesimo in alcune occasioni per prestare aiuto alla nonna e ciò non sembrava poter assumere alcun valore particolare sia perché non era nota nello specifico l'entità della frequentazione, sia perché trattavasi di un comportamento cui non poteva attribuirsi di per sé alcun valore probatorio ulteriore a quello di una normale partecipazione nelle dinamiche regolanti i rapporti parentali.
Tali circostanze in ordine all'assenza di una prova effettiva tanto di un legame profondo tra nonno e nipoti quanto di una effettiva sofferenza degli stessi per la perdita subita, dovevano applicarsi alla differente situazione dei nipoti ed , che si Per_1 CP_9
trovavano da anni lontani dalla residenza del nonno con conseguente limitazione delle possibilità di condivisione e sviluppo di un concreto rapporto, dovendosi considerare anche la sussistenza non solo dello stretto nucleo familiare (genitori) intorno ai ragazzi ma anche di numerosi altri parenti (zii e cugini), circostanze che deponevano nel senso di ritenere che l'evento morte fosse stato gestito attraverso una stretta comunanza tra i vari parenti coinvolti in tal modo alleviando il senso di perdita della persona venuta a mancare.
Deduceva che doveva altresì considerarsi la giovane età dei nipoti, tutti tra gli 11 ed i 14 anni (salvo maggiorenne) e, quindi, in un periodo della crescita in cui era CP_2
ragionevole ritenere che vi fosse una capacità di maggiore e più rapido recupero rispetto alla percezione della perdita subita quando ancora il rapporto non si era consolidato nella sua reale intensità e comunione di intenti dovendosi considerare ai fini di una eventuale ulteriore riduzione degli importi liquidabili che, come liquidati dal Tribunale, apparivano eccessivi.
Deduceva, infine, che la riforma della sentenza comportava di conseguenza, l'eventuale ricalcolo del danno da lucro cessante.”
§ 9. – Ciò posto osserva il Collegio che i motivi d'appello da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione sono infondati.
18 Invero quanto al primo motivo (§ 8.1) per cui ai nipoti spettava dimostrare l'intensità della relazione affettiva e di solidarietà familiare per ottenere la liquidazione del danno e che trattandosi di danno parentale che si proiettava nel futuro, l'allegazione doveva riguardare anche lo sconvolgimento emotivo per la perdita della persona cara e, quindi, il pregiudizio alla vita quotidiana e di relazione che la perdita aveva determinato nel soggetto, deve osservarsi che il danno subìto in conseguenza della uccisione del prossimo congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, concretandosi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia, la cui tutela è individuabile negli artt. 2, 29 e 30 Cost., si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c..
Esso, quale tipico danno conseguenza, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, potendosi tuttavia ricorrere a valutazioni prognostiche e presunzioni sulla base degli elementi obiettivi forniti dal danneggiato, quali l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza, la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi.
Ha infatti osservato Cass., Sez.
3 - Ordinanza n.7743 del 08/04/2020 che “in tema di domanda per risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti del deceduto, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art.29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”.
Inoltre “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria"
(genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente
19 insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (Cass., Sez.
3 - Ordinanza n.5769 del
04/03/2024).
Al fine del risarcimento – a confutazione degli argomenti dell'appellante – deve inoltre osservarsi che non è necessario provare “un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento” (Cass., Sez. 3 -
Ordinanza n. 26140 del 07/09/2023) e che la presunzione deve ritenersi sussistente anche a carico dei nipoti con esclusione degli infanti (cfr. in parte motiva Cass., Sez.
3 - Ordinanza
n.13540 del 17/05/2023).
Corretta, pertanto, è stata la decisione del Tribunale sul punto.
Quanto al secondo motivo (§ 8.2), relativo all'utilizzo delle tabelle del Tribunale di Roma, anziché di quelle milanesi, deve osservarsi che la S.C. con sentenza n.10579 del 2021 ha osservato che in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente,
l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Orbene, trattasi di criteri che sono stati puntualmente evidenziati nella tabella romana utilizzata dal primo giudice espressamente riportati nelle motivazioni dovendo considerarsi che il Tribunale nel caso specifico non avrebbe neppure potuto avvalersi - alla data del deposito della sentenza di primo grado - delle tabelle milanesi in quanto ancora basate sul cd. sistema a forbice ed adeguatesi alla giurisprudenza di legittimità soltanto nel 2022.
Correttamente quindi il primo giudice si è avvalso del sistema tabellare in uso presso il proprio Ufficio giudiziario e del resto trattasi di criterio oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass.n.5948/2023, Cass.n.26300/2021), per cui, in tema
20 di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Il motivo deve essere pertanto rigettato tenuto conto della giurisprudenza affermatasi dopo la notificazione dell'atto d'appello e tenuto conto anche di quanto evidenziato dalle parti appellate per cui i valori liquidati rientravano comunque nei massimi previsti dalle tabelle milanesi.
Passando poi alle concrete modalità di liquidazione e venendo quindi al terzo motivo d'appello (§ 8.3) il Tribunale di Roma ha utilizzato le tabelle del 2019 ove nella parte introduttiva a pag.n.9 e 10 sono riportate ed illustrate le modalità di liquidazione e i diversi punteggi, quali di seguito trascritti: “58. Le tabelle del Tribunale di Roma (ormai dal 2007
e con alcuni correttivi apportati nel 2009) prevedono per tale tipo di danno non patrimoniale - dato dalla sofferenza patita dal congiunto per la perdita di una persona cara che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, pregiudizio che va integralmente ma unitariamente ristorato (Cassazione sez. III, 17 dicembre 2015, n.
25351) - nell'ottica di una maggiore personalizzazione, un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto. Tale sistema muove dalla enucleazione - pur consapevole della molteplicità dei fattori che devono essere considerati nella determinazione del danno da morte - di una serie di essi che avevano la caratteristica di essere presenti in tutti i casi.
59. Più precisamente sono individuati cinque fattori di influenza del risarcimento - una volta ritenuta provata la esistenza di una seria relazione affettiva -, vale a dire: a. il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto il rapporto;
b. l'età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
c.
l'età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia
21 inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
d. la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
e. presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi); (fino al 4°, inclusi, quindi, i cugini): infatti il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi. 60. Per consentire una adeguata valutazione di tale sistema di variabili, si è, dunque, ritenuto opportuno adottare un sistema a punti basato sulla determinazione del corrispettivo economico del danno mediante l'attribuzione di un punteggio numerico che tenesse conto della sua entità, così come emergente sulla base dei criteri enucleati, e la moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro ché costituisse il valore ideale del singolo punto di danno non patrimoniale. 61. Il risarcimento totale, quindi, risulta pari al punteggio dato dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto in esame, moltiplicato per il valore del punto determinato sulla base dei concreti importi già liquidati dal Tribunale di Roma. 62.
Sull'importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame. Si è infatti previsto che la circostanza della non convivenza con la vittima possa essere apprezzata con una riduzione del punteggio complessivamente conseguito fino ad un terzo, mentre la situazione della inesistenza di altri familiari possa comportare un aumento da un terzo alla metà del punteggio complessivamente conseguito”.
Tabella liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un congiunto. Valore punto per il 2019 € 9.806,70 relazione di parentela con il de cuius (*) genitore punti 20, figlio punti 18, avo punti 6, fratello punti 7, nipote punti 6, zio punti 6, cugino punti 2, coniuge punti 20, convivente punti 20, parte dell'unione civile punti 20 (*) Il punteggio può essere diminuito fino alla metà in relazione alla situazione concreta correlata alla effettiva esistenza di un serio rapporto affettivo o annullato in caso di prova di assenza di un vincolo effettivo;
età della vittima
0-20 punti 5, 21-40 punti 4, 41-60 punti 3, 61-80 punti 2, oltre
80 punti 1; età del congiunto
0-20 punti 5, 21-40 punti 4, 41-60 punti 3, 61-80 punti 2, oltre 80 punti 1; convivenza e composizione del nucleo familiare punti convivenza con la vittima 4, assenza di altri familiari conviventi 3, assenza di altri familiari entro il secondo grado aumento da 1/3 a ½, non convivenza possibile riduzione sino ad ½”.
Orbene, dinnanzi a tali premesse il primo giudice ha così motivato l'applicazione dei criteri
22 e relativi punteggi “Ciò posto, va rilevato che nel caso in esame risulta dagli atti che la vittima aveva anni 67 al momento del decesso;
il danno è lamentato dai sei nipoti del nonno. aveva 18 anni al momento del decesso del nonno e conviveva di fatto con i CP_2
CP_ nonni nella casa di Capaci;
aveva 12 anni, GI RI aveva 10 anni e IM aveva 13 anni, e tutti vivevano in Capaci – stesso Comune dove viveva il nonno – e tutti costoro avevano frequentazioni assidue con il nonno;
e avevano anni 14 CP_9 Per_1
ed anni 11 e dal 2007 vivevano in un Comune della zona di Bologna per cui la loro frequentazione col nonno era meno assidua avendo l'età nel 2007 di 7 e 4 anni. Dalla prova testi e dai documenti prodotti è emersa l'esistenza di un concreto rapporto con il nonno, sia pur diversamente modulato tra i vari nipoti in ragione delle differenti modalità di frequentazione e dell'età. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono si stima equo liquidare ai valori attuali, rispettivamente a , , OR RI, CP_2 CP_7
SI, , , euro 116.700,00 alla prima, euro 89.241,00 ciascuno ad CP_9 Per_1
e IM ed euro 76.492,00 ciascuno ad e Si precisa che Persona_2 CP_9 Per_1
viene riconosciuto il punteggio relativo alla convivenza in favore di (quattro punti). CP_2
Di tal fatta si è personalizzato in aumento il danno “medio” patito secondo la tabella del
Tribunale fino all'importo sopra individuato tenendo conto per l'appunto della particolarità del caso;
detta operazione di valutazione in concreto degli elementi concreti alla luce della tabella adottata da questo Tribunale trova conferma e supporto in Cass.
Sez. 3 n. 10107\011 – estensore Amendola. Viene tenuto conto del fatto che e Persona_2
IM vivevano tutti nello stesso Comune Capaci del nonno, con possibilità di frequentazione assidua. Viene decurtato il risarcimento per tutti in ragione del 30% stante la compresenza di ben sei nipoti e dei rispettivi genitori, dunque in presenza di una famiglia allargata molto ampia in grado come tale presuntivamente di alleviare la perdita dell'avo.
Viene decurtato di un altro dieci per cento in relazione alle posizioni di e CP_9 Per_1
in quanto sin dal 2007 si son trasferiti nella zona di Bologna avendo 7 e 4 anni e pertanto le frequentazioni son state all'evidenza ridotte anche se presenti in alcuni periodi dell'anno per quanto emergente dalla prova testi”.
I valori risultanti in sentenza alla luce di quanto precede risultano quindi correttamente determinati, infatti quanto alla nipote (6 punti per rapporto con la vittima, età della CP_2
vittima punti 2, età del congiunto punti 5, 4 punti per convivenza, 30% di riduzione per presenza di numerosi altri familiari) l'importo ammonta ad euro 116.700,00; quanto ai CP_ nipoti GI e IM (6 punti per rapporto con la vittima, età della vittima punti
2, età del congiunto punti 5, nessun punto per convivenza, 30% di riduzione per presenza di numerosi altri familiari) l'importo ammonta ad euro 89.241,00, quanto ad e CP_9
23 (6 punti per rapporto con la vittima, età della vittima punti 2, età del congiunto Per_1
punti 5, nessun punto per convivenza, 30% di riduzione per presenza di numerosi altri familiari, 10% di ulteriore riduzione per trasferimento in altra città) l'importo ammonta ad euro 76.492,00.
A tali conclusioni il primo giudice risulta essere pervenuto esaminate le fotografie prodotte che ritraggono i nipoti sin da piccoli con il nonno e nelle varie fasi della loro crescita, incluse festività e altre convivialità trascorse con , con quanto ne Persona_1
consegue in termini di effettività e costanza del rapporto per quanto è emerso soprattutto dalla prova testimoniale dove i testi (amici e familiari dei ) hanno riferito del CP_4
reciproco sentimento di affetto tra nonno e nipoti che li accompagnava a scuola, affittava la casa al mare per trascorrervi le vacanze, con il teste che ebbe a riferire che “sia CP_3
che gli altri nipoti facevano compagnia al nonno anche perché a lui piaceva CP_2
giocare con i bambini. che era la nipote più grande aiutava anche la nonna mentre CP_2 puliva la cannula tracheale” precisando che quest'ultima, nel periodo in cui il nonno si era ammalato, si fermava presso la sua abitazione, utilizzando apposita stanza, chiaramente evincendosi un legame più intenso tanto da giustificare l'applicazione dei punti relativi alla convivenza, avendo la ragazza assistito la nonna nel prestare le cure al marito malato.
Dunque, alcun automatismo o danno in re ipsa può rinvenirsi nelle motivazioni del primo giudice laddove è emersa effettiva e seria relazione dei sei nipoti con il nonno tale da far presumere il danno da perdita del rapporto parentale.
Del resto deve ribadirsi che detto pregiudizio deve intendersi quale danno non patrimoniale, non già nell'evento della violazione del rapporto familiare in sé e per sé considerato, quanto piuttosto nelle conseguenze che discendono dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, incluse le sofferenze interiori transeunti (danno morale soggettivo), onde evitare duplicazioni delle voci ristorabili, pregiudizio la cui prova è, secondo la regola di cui all'art.2697 c.c. a carico del danneggiato, potendo comunque essere fornita, come nel caso di specie, anche a mezzo di presunzioni semplici, rientrando nell'id quod plerumque accidit e in decorsi di regolarità causale, la sofferenza per la perdita di un familiare che nel caso specifico ben poteva presumersi a fronte di un coeso rapporto con i nipoti che andavano a far visita al nonno e che lo ricevevano presso le rispettive abitazioni, inclusi i nipoti residenti a [...].
Quanto alle modalità di accertamento di simile pregiudizio deve inoltre rimandarsi anche alle motivazioni di Cass.civ.n.10527 del 2011 ove si è evidenziato che, nel dedurre dal fatto noto quello ignoto il giudice di merito incontra il solo limite del principio di probabilità
24 (cfr. Cass., 12/6/2006, n.13546). Non occorre cioè che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza basate sull'id quod plerumque accidit (cfr. Cass.,
30/11/2005, n.6081; Cass., 6/6/1997, n.5082).
Dunque, in presenza della deduzione della sofferenza di un minore per la perdita del nonno, il giudice deve quindi ritenere, sulla base della presunzione fondata essenzialmente sulla tipicità di determinati fatti alla stregua della regola di esperienza di tipo statistico, provati gli effetti che da tale fatto normalmente derivano, avendo riguardo ad una apparenza basata sul tipico decorso degli avvenimenti, incombendo alla parte a cui sfavore opera la presunzione di dare la prova contraria idonea a vincerla, prova che parte appellante non ha assolto.
Il giudice di primo grado risulta aver quindi accertato per tutti i nipoti la sussistenza ed effettività del rapporto mediante accurata istruttoria, evidenziando la non necessità della convivenza, quindi accertato il nesso con il pregiudizio lamentato, ha poi adeguatamente graduato la liquidazione applicando coerentemente i punteggi della tabella romana, senza alcuna necessità della prova dello sconvolgimento delle abitudini di vita e della dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita o della sussistenza di un danno psichico (trattandosi di danni ulteriori e non di componenti imprescindibili del cd. danno da perdita del rapporto parentale) essendo sufficiente per tali congiunti provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto e il danno di natura soggettiva e interiore, che, in un simile intenso e costante rapporto, considerata l'età dei minori, ben poteva presumersi secondo l'id quod plerumque accidit, considerato altresì che il nonno era ancora relativamente giovane (67 anni) e in condizione di costituire ancora per diversi anni un punto di riferimento per i nipoti.
Correttamente poi il giudice di primo grado ha diversificato la posizione della nipote che addirittura si era stabilita presso l'abitazione del nonno durante la malattia CP_2
aiutando nelle cure la nonna, dai nipoti abitanti nella stessa zona, infine differenziando la posizione dei nipoti residenti a [...].
Quanto poi alla questione della convivenza riconosciuta alla nipote e alla mancata CP_2
riduzione della metà degli importi, deve osservarsi che la circostanza è stata comprovata dal teste che ha riferito che la nipote era una presenza costante presso CP_3 CP_2
l'abitazione del nonno, tanto da assistere la nonna nelle cure e nella pulizia della cannula
25 tracheale, fruendo anche di una propria stanza;
il giudice di primo grado ha peraltro impiegato il termine di “convivenza di fatto” volto chiaramente a descrivere un collegamento stabile e costante con l'abitazione del nonno, mentre la mancata riduzione della metà degli importi per la mancata convivenza in relazione agli altri nipoti rientrava nelle valutazioni discrezionali del giudicante, avendo peraltro effettuato una apprezzabile decurtazione per i nipoti trasferitisi a Bologna.
Peraltro deve considerarsi – anche a volersi ritenere insussistente la convivenza con il nonno per la nipote - che la relativa posizione, come del resto riconosciuto anche CP_2
dalla stessa appellante, non poteva essere affatto equiparata a quella dei cugini, trattasi invero di nipote che ha assistito il nonno nella malattia con evidente partecipazione emotiva ed affettiva, sin anche effettuando gesti quali la pulizia della cannula tracheale, tali da rendere evidente il disagio del nonno malato e palesare l'affetto della nipote, ragion per cui appare comunque giustificato l'aumento nella liquidazione effettuato dal primo giudice, per quanto peraltro previsto dalle tabelle romane per cui “62. Sull'importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame”.
Ne consegue conclusivamente che la sentenza di primo grado debba essere confermata.
Quindi non essendo necessaria l'allegazione dello sconvolgimento delle abitudini di vita presumendosi il pregiudizio patito per il venir meno del legame familiare e la possibilità di fruire dell'affetto del congiunto e nel ricambiarlo, considerata la serietà ed effettività del legame per quanto verificabile dalle prove per testi svolte nel corso dell'istruttoria dove è emerso che tutti i nipoti frequentavano il nonno, tenuto conto della giovane età dello stesso e dell'età della fanciullezza dei minori in grado di instaurare un felice rapporto con il nonno e serbarne il piacere del ricordo e la gioia della frequentazione (propria di ragazzi e bambini dell'età degli appellati), l'appello deve essere rigettato, non potendosi ritenere che il precedente giudice abbia provveduto a liquidazioni automatiche e non comprovate.
§ 10. - Le spese di lite – da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari in atti - seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del quinto scaglione di valore (da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) in euro 2.977,00 per fase di studio, euro 1.911,00 per fase introduttiva, euro 2.163,00 per fase di trattazione ed euro
5.103,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per tutte tranne che per la terza non essendosi svolta istruttoria. Non si ritiene di effettuare ulteriore aumento ex art.4
d.m.n.55/2014 per il numero di parti assistite in ragione delle medesime difese svolte per tutti gli appellati vertendo sulle stesse questioni in diritto.
§ 11. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della
26 sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da NTroparte_1
con atto di citazione notificato in data 6.07.2020, avverso la sentenza
[...]
n.327/2020 resa in data 8.01.2020 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese di NTroparte_1
lite del grado in favore delle parti appellate che liquida complessivamente in euro
12.154,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa, da distrarsi in favore degli avv.ti Alberto Buzzi e Patrizia Pelliccioni, dichiaratisi antistatari in atti.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante . NTroparte_1
Roma, 4.02.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
27
Sezione VI civile
R.G. 3542/2020
All'udienza collegiale del giorno 04/02/2025 ore 11:45
Presidente Antonio Perinelli
Consigliere Domenica Capezzera
Consigliere Relatore Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
NTroparte_1
Avv. PANDOLFO ANGELO avv Raimondo in sost.
Appellato/i
NTroparte_2
Avv. PELLICCIONI PATRIZIA
Avv. BUZZI ALBERTO presente
CP_3
Avv.
LE OR RI
Avv. PELLICCIONI PATRIZIA
Avv. BUZZI ALBERTO
LE SI
Avv. PELLICCIONI PATRIZIA
NTroparte_4
Avv. PELLICCIONI PATRIZIA
NTroparte_5
Avv. PELLICCIONI PATRIZIA
NTroparte_6
1 Avv. PELLICCIONI PATRIZIA
CP_7
Avv. PELLICCIONI PATRIZIA
NTroparte_8
Avv.
SS RI
Avv. PELLICCIONI PATRIZIA
NTroparte_9
Avv. PELLICCIONI PATRIZIA
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art
281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
RI Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere
dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 4.02.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3542 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale NTroparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., domiciliata presso il difensore avv. Angelo Pandolfo che la rappresenta e difende giusta procura in atti. APPELLANTE
E
(c.f. ), LE SI NTroparte_2 C.F._1
( ), (c.f. ), CodiceFiscale_2 NTroparte_9 C.F._3
( ), (c.f. CP_7 CodiceFiscale_4 NTroparte_6
) e (c.f. ) quali C.F._5 NTroparte_4 C.F._6
genitori in rappresentanza della figlia minore LE OR RI (c.f.
, SS RI (c.f. ) e C.F._7 C.F._8
(c.f. ) quali genitori in NTroparte_5 C.F._9
rappresentanza del figlio minore (c.f. Persona_1
), domiciliati presso i difensori avv.ti Alberto Buzzi e Patrizia C.F._10
Pelliccioni che li rappresentano e difendono giusta procura in atti. APPELLATI
OGGETTO: appello contro la sentenza n.327/2020 resa in data 8.01.2020 dal Tribunale di Roma.
3 Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 6.07.2020 NTroparte_1
ha proposto appello contro la sentenza n.327/2020 pubblicata in data 8.01.2020 dal
[...]
Tribunale di Roma, resa nell'ambito delle cause civili riunite di primo grado iscritte ai nn.23300\2016, 42269\2016, 50496\2016, 52461\2016, promosse da , NTroparte_2
AR IM, , e quali genitori NTroparte_9 CP_3 NTroparte_8
esercenti la potestà genitoriale su , e in CP_7 NTroparte_6 NTroparte_4
rappresentanza della figlia minore AR GI RI, RO RI e CP_5
in rappresentanza del figlio minore nei confronti di
[...] Persona_1 [...]
NTroparte_1
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atti di citazione notificati ed iscritti a Ruolo nel marzo, giugno, luglio 2016 i vari attori indicati in epigrafe convenivano in giudizio – nelle cause autonome intraprese e poi riunite - la
[...]
chiedendone la condanna al risarcimento del danno oltre NTroparte_1
interessi e svalutazione. Con il primo atto di citazione allegava esser nipote di CP_2
deceduto il 2.4.2014. A sostegno deduceva che il nonno era deceduto Persona_1
a causa di inalazione di polveri di amianto, inalazione con malattia contratta ed accertata con sentenza del 2008 della Sez. Lavoro del Trib. di Roma appellata e respinta dalla Corte di appello, sentenza passata in giudicato. Altra sentenza era intervenuta nel 2015 in relazione al decesso medio tempore intervenuto. Quale nipote, nata nel 1996, allegava
l'esistenza di assidua frequentazione con con intenso rapporto affettivo Per_1 illustrato nell'atto di citazione. Invocava il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Con spese di lite distratte in favore del difensore dichiaratosi anticipante.
Analoga domanda svolgeva , sempre nipote di nata nel 2002, CP_7 Per_1
con autonomo atto di citazione. Analoga domanda svolgevano e CP_9 Per_1
, sempre nipoti, nati nel 2000 e nel 2003. Analoga domanda svolgevano
[...]
SI e OR RI LE, sempre nipoti, nati nel 1999 e nel 2004.
Costituendosi, la ripercorreva l'iter storico- NTroparte_1
fattuale-processuale della luttuosa vicenda umana evidenziando di aver pagato il risarcimento del danno patito dai prossimi congiunti del soggetto deceduto. Allegava ed argomentava diffusamente sulla questione della risarcibilità del danno invocato dai nipoti del defunto evidenziando come detto danno non potesse essere riconosciuto in re ipsa, per il solo fatto dell'esistenza del familiare dovendosi invece comprendere ed approfondire se sussisteva legame affettivo parentale in termini concreti ed in quale misura. Evocava varie pronunce della Cassazione emesse sulla questione specifica. Le parti utilizzavano i termini
4 ex art. 183 c.p.c. Nel corso del processo intervenivano in giudizio SI ed in CP_9 proprio avendo raggiunto la maggiore età. All'esito della compiuta istruzione probatoria la causa viene ora all'esame decisorio una volta spirati i termini di cui all'art. 190 del codice di procedura civile.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Accoglie per quanto di ragione le domande e condanna la al risarcimento del NTroparte_1
danno liquidato in favore di , e NTroparte_2 CP_3 CP_8
quali genitori esercenti la potestà genitoriale su ,
[...] CP_7
e SS RI quali genitori esercenti la potestà NTroparte_5
genitoriale su , e Persona_1 NTroparte_4 NTroparte_6
quali genitori esercenti la potestà genitoriale su OR RI LE,
LE SI e rispettivamente in euro 116.700,00, euro NTroparte_9
89.241,00 euro 76.492,00 euro 89.241,00 euro 89.241,00 ed euro 76.492,00 oltre lucro cessante ed interessi legali come in motivazione nonché alla rifusione delle spese di lite che distratte in favore dei loro Avvocati si liquidano in euro 3.200,00 per spese ed euro
21.387,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario per spese generali 15%,
I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “
1. Le domande vanno accolte nei termini di cui ora si dirà. Ed invero il fatto storico della grave malattia contratta dal nonno
NT e la sussistenza del nesso causale con il lavoro svolto presso lavoro che lo ha condotto
a morte all'età di 67 anni non sono stati contestati dal convenuto il quale ha ammesso di aver già risarcito i prossimi familiari del lavoratore deceduto, coniuge e figli. Del resto sulla vicenda in sé è intervenuta sentenza civile di questo Tribunale oggetto anche di appello respinto e passata in giudicato. La responsabilità civile ex art. 2043 cod. civ. sussiste.
2. Venendo al quantum deve senz'altro liquidarsi il danno morale non patrimoniale patito dai vari nipoti rispetto al decesso del nonno. La liquidazione di detto danno derivante dal fatto illecito del terzo e costituente anche reato sfugge per sua natura ad una valutazione economica intrinseca vera e propria e può compiersi soltanto col ricorso all'equità ex art.
2056 c.c., in base a valutazioni tratte dal fatto notorio ex art. 115 comma 2 c.p.c.
(costituendo i temi della vita, dei rapporti affettivi e della morte patrimonio comune agli esseri umani) e dalle particolarità del caso concreto quali l'età della vittima e dei superstiti, il grado di parentela, le specifiche condizioni della famiglia quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare e le abitudini di vita (tra le tante, cfr. Cass., sez.
III, 26-02-1996, n. 1474, edita;
Cass., sez. III, 05-02- 1998, n. 1164; Cass.
9.1.1998 n. 134,
5 edita; Cass. sez. III n. 12124\03). Cass. Sez. 3^ n. 8828\03 ha ribadito che costituisce evento prevedibile e rientrante nella normalità e dunque non costituisce evento eccezionale
(come tale pienamente risarcibile in favore del coniuge o degli altri congiunti del soggetto deceduto) il fatto che la vittima sia inserita in un nucleo familiare come coniuge, genitore, figlio o fratello. Cass. Sez. 3^ n. 20324\05 ha precisato che il giudice di merito deve dare atto delle circostanze di fatto considerate nel compimento della valutazione equitativa nonché dell'iter logico che lo ha condotto a quel determinato risultato. E Cass. Sez.
3. n.
2557\011 – estensore IR ha ancora una volta segnalato la diversità tra i vari tipi di danno che il familiare del congiunto deceduto può astrattamente vantare: danno biologico proprio (art. 32 Cost.), danno morale soggettivo come “ingiusta sofferenza contingente”
(art. 2 Cost.), danno da definitiva perdita del rapporto parentale la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. e 2059 cod. civ. “senza il limite ivi previsto in correlazione all'art.185 cod. pen…”. Viene altresì in rilievo - come parametro utilizzabile per la stima - la notoria particolare e grave sofferenza derivante dall'improvviso e traumatico luttuoso evento che ha anche definitivamente interrotto il rapporto parentale
(cfr. sentenze Cass. sez. 3^ nn.8827 e 8828 del 2003; Cass. SS.UU. n. 26972\08).
Tale sofferenza peraltro non può dirsi degenerata in vera e propria sindrome patologica di rilevanza psicologica o psichiatrica integrante il riconoscimento dell'ulteriore aspetto del danno non patrimoniale noto come danno biologico.
Ciò detto, va osservato che per addivenire alla individuazione del “preciso ammontare” da liquidare – giusta il criterio indicato nell'art.1226 c.c. - soccorre la nuova tabella di riferimento di liquidazione del danno in questione elaborata da questo Tribunale nel 2007
(ma ancora prima a partire dal 1996, secondo parametri più generali) allo scopo di uniformare il risarcimento del danno in casi simili e di evitare disparità di pronunce all'interno dello stesso ufficio giudiziario. Si è adottato a partire dal 2007 un sistema fondato su una impostazione che meglio garantisce una adeguata personalizzazione del risarcimento, ove alcuni fattori sono considerati indefettibili, ed in particolare: a) il rapporto di parentela tra vittima e superstite, dovendosi ritenere che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto;
b) l'età della vittima e quella del superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto minore è tale età in quanto destinato a protrarsi per un tempo maggiore;
c) la convivenza tra vittima e superstite, dovendosi presumere che il danno è tanto maggiore quanto più stretta era la frequentazione tra vittima e superstite.
Il nuovo sistema, dunque, per tener conto di tali variabili si fonda non più sulla previsione di un importo risarcitorio di base da variare in più o in meno, bensì su un calcolo “a
6 punti”: con l'attribuzione cioè al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro che costituisce il valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale.
Sono stati divisi in classi i fattori variabili essenzialmente influenti sul risarcimento – tipo di rapporto parentale, età della vittima, età del superstite, convivenza, composizione del nucleo familiare – ed in ciascuna classe si sono previste molteplici variabili, ad ognuna delle quali è stato assegnato un punteggio. La tabella viene allegata alla presente sentenza facendone parte integrante. In merito alla possibilità di utilizzare una tabella e sulla necessità da parte del giudice di merito di personalizzare il risarcimento da morte di congiunti v. sentenza Cass. sez. 3^ n. 15760\06 che ha confrontato la tabella adottata dal
Tribunale di Messina e quella adottata dal Tribunale di Milano ed ha cassato con rinvio ritenendo maggiormente specificata la seconda. Tale sentenza offre idonea risposta alla ricorrente argomentazione secondo cui (non solo tra danneggiati residenti in Italia e danneggiati residenti all'estero ma anche) tra danneggiati cittadini italiani residenti in
Italia sussistono di fatto diversità territoriali nella liquidazione del danno in questione da parte dei giudici di merito appartenenti a diversi uffici giudiziari, tanto che è diffuso – si sostiene - il fenomeno della scelta della sede giudiziaria maggiormente remunerativa.
Rientra infatti proprio nei compiti della Suprema Corte, sollecitata da idonei ricorsi delle parti interessate, indicare la giusta via per pervenire sul territorio nazionale all'applicazione di criteri liquidatori uniformi per casi simili controllando l'uso della valutazione equitativa effettuata dal giudice di merito in base agli artt. 2056, 2059 e 1226 cod. civ.; valutazione, ha osservato la Corte, che “non appartiene all'arbitrio del giudice ma alla sua prudente discrezionalità, che è circostanziata, e che considera le condizioni della vittima e la natura permanente del danno, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti, e della integrità della famiglia naturale o legittima, ma solidale in senso etico prima che giuridico”. In tale prospettiva, ha ancora rilevato la
Corte, “dal punto di vista del danno morale parentale non conta che il figlio sia morto a
Taormina, nella giurisdizione territoriale di Messina, o a Gallarate, nella giurisdizione territoriale di Milano, o a Roma nel quartiere Parioli ovvero nella sua periferia. NTa la morte in sé, ed una valutazione equa del danno morale, che non discrimina la persona e le vittime primarie e secondarie, né per lo stato sociale, né per il luogo occasionale della morte”.
Ciò posto, va rilevato che nel caso in esame risulta dagli atti che la vittima aveva anni 67 al momento del decesso;
il danno è lamentato dai sei nipoti del nonno. aveva 18 CP_2
anni al momento del decesso del nonno e conviveva di fatto con i nonni nella casa di
7 CP_ Capaci;
aveva 12 anni, GI RI aveva 10 anni e IM aveva 13 anni, e tutti vivevano in Capaci – stesso Comune dove viveva il nonno – e tutti costoro avevano frequentazioni assidue con il nonno;
e avevano anni 14 ed anni 11 e dal CP_9 Per_1
2007 vivevano in un Comune della zona di Bologna per cui la loro frequentazione col nonno era meno assidua avendo l'età nel 2007 di 7 e 4 anni.
Dalla prova testi e dai documenti prodotti è emersa l'esistenza di un concreto rapporto con il nonno, sia pur diversamente modulato tra i vari nipoti in ragione delle differenti modalità di frequentazione e dell'età.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono si stima equo liquidare ai valori attuali, rispettivamente a , , OR RI, SI, , CP_2 CP_7 Parte_1
CP_ euro 116.700 alla prima, euro 89.241 ciascuno ad , GI e IM ed euro 76.492 ciascuno ad e CP_9 Per_1
Si precisa che viene riconosciuto il punteggio relativo alla convivenza in favore di CP_2
(quattro punti). Di tal fatta si è personalizzato in aumento il danno “medio” patito secondo la tabella del Tribunale fino all'importo sopra individuato tenendo conto per l'appunto della particolarità del caso;
detta operazione di valutazione in concreto degli elementi concreti alla luce della tabella adottata da questo Tribunale trova conferma e supporto in
Cass. Sez. 3 n. 10107\011 – estensore Amendola. Viene tenuto conto del fatto che
[...]
e IM vivevano tutti nello stesso Comune Capaci del nonno, con possibilità di Per_2
frequentazione assidua. Viene decurtato il risarcimento per tutti in ragione del 30% stante la compresenza di ben sei nipoti e dei rispettivi genitori, dunque in presenza di una famiglia allargata molto ampia in grado come tale presuntivamente di alleviare la perdita dell'avo.
Viene decurtato di un altro dieci per cento in relazione alle posizioni di e CP_9 Per_1
in quanto sin dal 2007 si son trasferiti nella zona di Bologna avendo 7 e 4 anni e pertanto le frequentazioni 7 son state all'evidenza ridotte anche se presenti in alcuni periodi dell'anno per quanto emergente dalla prova testi.
Si riporta la tabella diramata dal Presidente del Tribunale di Roma con nota prot. 9105 del giugno 2019 attualmente applicabile. Liquidazione del danno non patrimoniale da morte. Tabella dei punti anno 2019 (la liquidazione avviene moltiplicando il n. di punti per
9.806,70 euro a punto) Rapporto tra vittima e sopravvissuto Punti perdita del figlio perdita del genitore 18, 20 perdita del coniuge o del convivente more uxorio 20, perdita del fratello
7, perdita dell'avo 6, perdita del nipote 6, perdita dello zio 6, perdita del cugino 2. Età della vittima 0-20 5, 21-40 4, 41-60 3, 61-80 2, oltre 80 1. Età del congiunto avente diritto al risarcimento 0-20 5, 21 - 40 4, 41 - 60 3, 61 - 80 2, oltre 80 1. Convivenza e
Composizione del nucleo familiare - vittima e congiunto convivevano 4 - assenza di altri
8 conviventi 3, vittima e congiunto non convivevano possibilità di riduzione fino ad 1\2 del punteggio complessivo;
assenza di altri familiari = aumento da un terzo alla metà del punteggio complessivo.
In materia si rimanda, tra le tante, alle seguenti pronunce del giudice di legittimità; da esse emerge che detta materia è ancora giuridicamente magmatica, priva di sedimentazioni certe. Cass. n.21060\2016; dal sistema Italgiure si legge la seguente massima, anche se si rimanda alla lettura integrale della motivazione: “Nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (cd. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare;
tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea a dimostrare uno sconvolgimento delle abitudini di vita degli stretti congiunti dell'ucciso la mera allegazione di circostanze, quali la convivenza con la vittima, i suoi studi universitari ed il suo subentro in attività imprenditoriali di famiglia, nonché l'assenza di incomprensioni all'interno del nucleo familiare, volte a dimostrare in via presuntiva che gli attori avevano investito molto, in termini umani e professionali, sul parente defunto, figlio primogenito, e che il dolore per la sua prematura perdita era stato particolarmente intenso)”.
Cass.n.21230\2016: “In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la
"società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd.
"famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto
l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”.
Dalla motivazione emerge confutazione radicale di pregressa sentenza della Cassazione che aveva ritenuto la convivenza elemento essenziale per potersi discutersi di accoglimento della domanda. Ed ancora: Cass. n. 10527\2011 Massima: “Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) - liquidazione del danno non patrimoniale -
9 allegazione di un danno ulteriore e diverso rispetto alla mera sofferenza morale - diritto al risarcimento - presupposti - allegazione e dimostrazione di un effettivo e radicale sconvolgimento delle abitudini di vita - necessità - mera allegazione della rinuncia alle piccole abitudini quotidiane - insufficienza - fattispecie. Nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale
(c.d. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare. Tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (nella specie, la
S.C. ha ritenuto non adeguatamente adempiuto il suddetto onere di allegazione da parte dei genitori di persona deceduta in un sinistro stradale che avevano domandato il ristoro
- in aggiunta al danno morale - anche del danno c.d. esistenziale, allegando a fondamento di tale pretesa la perdita "del piacere di condividere gioie e dolori col figlio" e dei "riti del vivere quotidiano, quali potevano essere il cinema assieme alla sera, l'alternarsi alla guida della macchina, le vacanze, le telefonate durante la giornata, il caffè appena svegli, il pranzo, la cena, i regali inattesi"). La motivazione di detta sentenza è molto articolata e ridondante, segno evidente della necessità di esplicitare tutto quanto a livello giuridico sia stato elaborato in tale materia di complessa definizione.
3. Spetta inoltre il risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento delle somme equivalenti al danno subìto. Equitativamente ex art. 2056 cpv. cod. civ., alla luce della sentenza Cass. Sez. Unite n. 1712 del 17.2.1995, si deve liquidare la somma scaturente dal seguente procedimento aritmetico, tenuti presenti gli importi originari da rivalutarsi anno per anno, e considerati, da un lato, la temporanea indisponibilità della somma originaria che sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro 10 finanziario;
dall'altro un parametro composito di valutazione ricavato con criterio presuntivo giusta Cassazione SS.UU. sent.n.19499 del 16 luglio 2008 nella media ponderata del rendimento dei titoli di stato e del tasso degli interessi legali, e tenuto anche conto dell'epoca di insorgenza del credito – anno 2014 -, e dunque nello 0,76 % annuo: individuare la semisomma tra credito complessivo ai valori attuali come sopra liquidato e credito complessivo al tempo del fatto illecito - quest'ultimo individuato dividendo il credito ai valori attuali per il coefficiente Istat 1,021 relativo all'epoca del fatto illecito -; detta semisomma – che si ottiene dividendo per due i due dati estremi: credito ai valori attuali e credito al tempo dell'illecito - va poi moltiplicata per il tasso appena sopra indicato ed ancora moltiplicata per il periodo (anni mesi e giorni) ricompreso tra il fatto
10 illecito ed il deposito della presente sentenza (ad esempio, se il periodo rilevante è di tre anni e sei mesi, occorre moltiplicare la semisomma per il tasso % anzidetto e poi ancora per 3,5).
4. Sull'intero complessivo importo liquidato, comprensivo cioè del credito risarcitorio residuo e del lucro cessante, decorrono interessi legali dal giorno della presente sentenza.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. n. 55\2014 tenendosi conto della sostanziale difesa comune svolta in favore dei vari attori delle varie cause riunite. Con distrazione in favore degli Avvocati dichiaratisi anticipanti.”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di NTroparte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, accogliere l'appello come sopra proposto e in riforma della sentenza resa inter partes dal Giudice Dott. Ranieri, Giudice della Sezione XII del Tribunale Civile di Roma, n. 327/2020 del 8.01.2020, respingere tutte le domande proposte dai sig.ri
LE IM, e NTroparte_2 NTroparte_9 CP_3
in rappresentanza della figlia minore NTroparte_8 CP_7
e in rappresentanza della figlia minore NTroparte_6 NTroparte_4
LE GI RI, SS RI e in NTroparte_5
rappresentanza del figlio minore di cui agli atti introduttivi del Persona_1
giudizio iscritto ad R.G. n. 23300/2016; in subordine liquidare il minore importo. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.”.
§ 6. - , AR IM, , NTroparte_2 NTroparte_9 CP_7 CP_6
e in rappresentanza della figlia minore AR GI RI,
[...] NTroparte_4
RO RI e in rappresentanza del figlio minore NTroparte_5 Per_1
costituitisi con comparsa depositata il 11.11.2020 hanno resistito al gravame,
[...] rassegnando le seguenti conclusioni “Rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto;
2. con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio d'appello da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore dei difensori che si dichiarano antistatari”.
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello principale è articolato in tre motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il danno non patrimoniale in favore dei nipoti del defunto Sig. Per_1
quale danno parentale scaturente dal decesso del medesimo in relazione alla
[...] patologia riconducibile all'attività lavorativa svolta presso le ferrovie” parte appellante
11 ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui si è affermato che “deve senz'altro liquidarsi il danno morale/non patrimoniale patito dai vari nipoti rispetto al decesso del nonno”, premettendo che era necessario accertare la sussistenza del diritto sotteso alla successiva liquidazione.
Previo excursus della giurisprudenza di legittimità evidenziava che la Suprema Corte con la sentenza dell'11 novembre 2008 n.26972 aveva razionalizzato il concetto di danno da perdita del rapporto parentale quale danno non patrimoniale che rientrava in una “nozione unitaria che comprende il danno da lesione dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra i quali è primario il diritto all'esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita protetto dal combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 della
Costituzione”.
Precisava che la successiva giurisprudenza di legittimità (Cass.civ.Sez.III,n.907/2018) aveva osservato che “il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire”, trattandosi di principi ripresi anche da Cass.civ.n.11200 del 2019 per cui: “in materia risarcitoria, la liquidazione del danno non patrimoniale subìto dai congiunti in conseguenza dell'uccisione del familiare non integra un danno "in re ipsa" ma deve essere provato in concreto dal danneggiato e la liquidazione deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, dovendosi tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti (Corte Cass. Sez. III, sentenza n.1410 del 21 gennaio 2011; Cass.civ. Sez. U, sentenza n. 26972 del 11 novembre 2008; id. Sez. III, Sentenza n. 16018 del 07 luglio
2010).
Soggiungeva che la mera relazione di parentela non costituiva pertanto ex se prova del danno da perdita parentale, quale venir meno della comunanza spirituale con la vittima, implicante la prova di rapporti e relazioni effettivamente esistenti, trattandosi di concetti ripresi anche da Cass. civ. sez. III n. 28989 del 2019 per cui “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone
12 l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.
Evidenziava quindi che la giurisprudenza, tendeva ad escludere ogni automatismo derivante dal mero rapporto parentale, nel chiaro intento di scoraggiare il proliferare di pretese risarcitorie fondate, unicamente, sul vincolo parentale, in assenza di alcuna vera effettiva lesione e/o sconvolgimento prodottisi nella sfera giuridica del parente della vittima, quindi, ai fini di una ristorazione degli eventuali pregiudizi patiti, doveva ammettersi la possibilità, qualora adeguatamente motivata, di attribuire un risarcimento del danno, allorquando la lesione subita dal congiunto avesse cagionato uno sconvolgimento nella vittima secondaria, mutando radicalmente le proprie abitudini di vita e di quotidianità
e tra gli elementi che era onere del danneggiato addurre a fondamento della relativa richiesta risarcitoria figurava il dato concreto della sua vicinitas rispetto alla vittima, nonché la prova che l'affectio – intercorrente nel periodo antecedente al sinistro – fosse di intensità tale da aver contribuito ad alimentare quel clima di scambievole solidarietà che tipicamente connota la famiglia, intesa come società naturale (consortium vitae).
Richiamava quindi Cass.n.21230/2016 per cui “deve dunque ritenersi che anche il legame parentale fra nonno e nipote consenta di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo (per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare) e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva, ovviamente, la necessità di considerare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno”, spettando comunque al nipote dimostrare l'intensità della relazione affettiva e di solidarietà familiare per ottenere la liquidazione del danno. Soggiungeva che l'intensità del vincolo parentale costituiva un utile elemento presuntivo, tuttavia nel caso di danno parentale che si proiettava nel futuro, l'allegazione doveva riguardare lo sconvolgimento emotivo per la perdita della persona cara e, quindi, il pregiudizio alla vita quotidiana e di relazione che la perdita aveva determinato nel soggetto, e che nel caso di specie non sembrava che il Tribunale avesse fatto uso corretto degli enunciati principi.
Precisava che il giudice di primo grado aveva così motivato “dalla prova testi e dai documenti prodotti è emersa l'esistenza di un concreto rapporto con il nonno sia pur
13 modulato tra i vari nipoti in ragione delle differenti modalità di frequentazione e dell'età”
e che nulla di specifico era stato dedotto e provato in ordine alla natura del “concreto rapporto”, ovvero circa l'effettiva consistenza della relazione parentale di ciascun singolo nipote con il nonno, salvo una generalizzata deduzione della perdita della persona e delle normali abitudini di vita che dovrebbero connotare il legame sussistente tra un nonno ed un nipote in termini generali.
Allegava quindi che l'istruttoria effettuata aveva fatto emergere, unicamente, che il era una persona che quando poteva si curava dei propri nipoti, e, ove possibile, CP_4
viaggiava ed andava a trovare quelli che si trovavano in altra città, ma nulla, era dato sapere su quale fosse l'effettivo vincolo affettivo personale che legava ogni singolo nipote al nonno, né quale fosse l'effettiva frequentazione con ciascuno di essi, salvo emergere che nei periodi natalizi tutta la famiglia, peraltro numerosa, risultava riunita per i festeggiamenti.
Deduceva che la prova aveva dato solo conto di certe abitudini di vita ma alcunché era emerso sulla effettiva qualità ed intensità del vincolo parentale, né circa il fatto che il nonno fosse una figura di riferimento per i nipoti e per la loro formazione e dei rapporti di affetto e di solidarietà familiare.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “Erroneità della sentenza laddove nella liquidazione del danno non ha tenuto conto delle Tabelle del Tribunale di Milano” parte appellante deduceva a fondamento del motivo che il Tribunale di Roma aveva utilizzato le tabelle in uso presso lo stesso Ufficio giudiziario e non quelle in uso presso il Tribunale di
Milano.
Premetteva che il primo giudice aveva enunciato i fattori sottesi alle modalità di liquidazione evidenziando gli aspetti tenuti in considerazione dalle tabelle romane ossia:
a) il rapporto di parentela tra vittima e superstite, dovendosi ritenere che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto;
b) l'età della vittima e quella del superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto minore è tale età in quanto destinato a protrarsi per un tempo maggiore;
c) la convivenza tra vittima e superstite, dovendosi presumere che il danno è tanto maggiore quanto più stretta era la frequentazione tra vittima e superstite e che il sistema, non si fondava sulla previsione di un importo risarcitorio di base da variare in più o in meno, ma su un calcolo “a punti” con attribuzione di un punteggio numerico a seconda della presumibile entità del danno e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro che costituiva il valore ideale- base di ogni punto di danno non patrimoniale, con previsione di 5 classi di fattori variabili essenzialmente influenti sul risarcimento, ossia tipo di rapporto parentale, età della vittima,
14 età del superstite, convivenza, composizione del nucleo familiare con previsione di ulteriori variabili, ad ognuna delle quali era stato assegnato un punteggio.
Tanto dedotto allegava che non era condivisibile la scelta del Tribunale di adottare le tabelle in uso presso il proprio Ufficio, atteso che con la sentenza n.12408 del 2011 la
Suprema Corte aveva riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt.1226 e 2056 c.c..
Soggiungeva che le tabelle milanesi assicuravano uniformità di trattamento, essendo già ampiamente diffuse sul territorio nazionale, essendosi riconosciuta valenza generale alle stesse anche dalla S.C. quale parametro di conformità nella valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistessero in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Allegava che le nuove tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di
Milano del 2018, in recepimento dei principi generali sopra richiamati e nell'ottica di individuare un criterio unitario di liquidazione, si occupavano anche della liquidazione del danno non patrimoniale per la morte del congiunto, proponendo una liquidazione che prevedeva una forbice tra una liquidazione minima (pur non esistendo un minimo garantito) ed un massimo pur sempre legato ad oneri di allegazione prova che gravano sulla parte richiedente, la cui prova poteva essere fornita anche in via presuntiva, quindi deduceva che le tabelle non considerano specificamente il danno in favore del nipote per la morte del nonno, ma quello in favore del nonno per la morte del nipote ricompreso tra euro 24.000 ed euro 144.130,00 con possibilità che detta liquidazione potesse valere anche inversamente.
Precisava che la misura massima di personalizzazione prevista in tabella doveva essere applicata dal giudice solo laddove la parte, avesse allegato e provato rigorosamente circostanze di fatto da cui potesse desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale e che i valori indicati in tabella erano quelli medi che, di regola, la prassi giurisprudenziale aveva ritenuto quale congruo ristoro compensativo nei vari casi di decesso e relative relazioni parentali, con la conseguenza che nel caso di specie l'unica posizione che appariva in minimi termini differente era quella della nipote che, in ragione della maggiore età della stessa rispetto agli NTroparte_2
altri cugini, aveva avuto una partecipazione più intensa alla vita del nonno, soprattutto all'ultimo periodo, contribuendo a dare aiuto nell'accudirlo in alcune situazioni, trattandosi di circostanze che deponevano per una eventuale liquidazione attestata su valori minimi di tabella pari ad euro 24.020,00 potendosi operare, forse, una ulteriore personalizzazione per
15 la sola , ma comunque in termini assai più contenuti di quelli effettuati dal Tribunale. CP_2
L'intensità del vincolo parentale costituiva un utile elemento presuntivo, tuttavia nel caso di danno parentale che si proiettava nel futuro, l'allegazione doveva riguardare il pregiudizio alla vita quotidiana e di relazione con una diminuzione delle attività del soggetto con successivo dovere di motivazione che non si apprezzava nel caso di specie.
§ 8.3 - Con il terzo motivo intestato “L'erroneità della sentenza nella liquidazione del danno non patrimoniale” parte appellante ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui il primo giudice aveva osservato “Ciò posto, va rilevato che nel caso in esame risulta dagli atti che la vittima aveva anni 67 al momento del decesso;
il danno è lamentato dai sei nipoti del nonno. aveva 18 anni al momento del decesso del nonno e conviveva CP_2
CP_ di fatto con i nonni nella casa di Capaci;
aveva 12 anni, GI RI aveva 10 anni
e IM aveva 13 anni, e tutti vivevano in Capaci – stesso Comune dove viveva il nonno
– e tutti costoro avevano frequentazioni assidue con il nonno;
e avevano CP_9 Per_1
anni 14 ed anni 11 e dal 2007 vivevano in un Comune della zona di Bologna per cui la loro frequentazione col nonno era meno assidua avendo l'età nel 2007 di 7 e 4 anni. Dalla prova testi e dai documenti prodotti è emersa l'esistenza di un concreto rapporto con il nonno, sia pur diversamente modulato tra i vari nipoti in ragione delle differenti modalità di frequentazione e dell'età. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono si stima equo liquidare ai valori attuali, rispettivamente a , , OR RI, CP_2 CP_7
SI, , euro 116.700 alla prima, euro 89.241 ciascuno ad Parte_1 [...]
e IM ed euro 76.492 ciascuno ad e Si precisa che viene Per_2 CP_9 Per_1
riconosciuto il punteggio relativo alla convivenza in favore di (quattro punti). Di CP_2 tal fatta si è personalizzato in aumento il danno “medio” patito secondo la tabella del
Tribunale fino all'importo sopra individuato tenendo conto per l'appunto della particolarità del caso;
detta operazione di valutazione in concreto degli elementi concreti alla luce della tabella adottata da questo Tribunale trova conferma e supporto in Cass.
CP_ Sez. 3 n. 10107\011 – estensore Amendola. Viene tenuto conto del fatto che , GI
e IM vivevano tutti nello stesso Comune Capaci del nonno, con possibilità di frequentazione assidua. Viene decurtato il risarcimento per tutti in ragione del 30% stante la compresenza di ben sei nipoti e dei rispettivi genitori, dunque in presenza di una famiglia allargata molto ampia in grado come tale presuntivamente di alleviare la perdita dell'avo.
Viene decurtato di un altro dieci per cento in relazione alle posizioni di e CP_9 Per_1
in quanto sin dal 2007 si son trasferiti nella zona di Bologna avendo 7 e 4 anni e pertanto le frequentazioni sono state all'evidenza ridotte anche se presenti in alcuni periodi dell'anno per quanto emergente dalla prova testi.”.
16 Tanto premesso, deduceva che le liquidazioni, effettuate dal Tribunale sulla base delle tabelle romane apparivano non condivisibili.
Evidenziava quindi che secondo i criteri via via seguiti nel calcolo del danno da perdita parentale, era stato elaborato un sistema che teneva conto principalmente dei seguenti fattori di valutazione: il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il superstite, dovendosi presumere che il danno era tanto maggiore quanto più stretto era il rapporto;
l'età del superstite, dovendosi anche in questo caso ritenere esistente un rapporto di funzionalità inversa essendo tanto maggiore il danno quanto minore era l'età del superstite quando il danno si verifica;
l'età della vittima, dovendosi, anche in questo caso, ritenere esistente un rapporto di funzionalità inversa essendo tanto minore il danno quanto maggiore era l'età della vittima al momento del fatto, nella triste ma ovvia considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita, la convivenza tra la vittima ed il superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante era stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite.
Precisava che in relazione a ciò si era, quindi, elaborato un sistema che aveva suddiviso tali criteri in 5 classi ovvero, rapporto parentale, età della vittima, età del superstite, convivenza e composizione del nucleo familiare, ed in ciascuna classe si sono previste specifiche variabili a ciascuna delle quali è stato attribuito un punteggio. Tale sistema era stato poi oggetto di correttivi e sotto tale profilo era stato previsto che il punteggio attribuito per il rapporto parentale fosse suscettibile di riduzione fino ad un terzo in presenza di particolarità che ne facevano apprezzare la concreta attenuazione.
Si era poi previsto che la circostanza della non convivenza con la vittima potesse essere apprezzato con una riduzione del punteggio complessivamente conseguito fino ad un terzo, mentre la situazione della inesistenza di altri familiari potesse comportare un aumento del punteggio da un terzo alla metà del punteggio complessivamente conseguito.
Inoltre, si era chiarito che il rapporto di convivenza che si intendeva tutelare, come peraltro ricordato dall'orientamento del giudice di legittimità, presupponeva la prova dell'effettiva esistenza di un serio e prolungato vincolo di natura para-familiare.
Successivamente erano stati introdotti ulteriori correttivi, per cui il primo riguardava la possibilità di operare una riduzione fino alla metà, rispetto al precedente fino ad un terzo,
i coefficienti relativi ai rapporti di parentela al fine di meglio enfatizzare che detti coefficienti erano sensibili ai rapporti di affettività, di solidarietà e di comunione di vita che legavano i superstiti al congiunto o al compagno defunto ed ai loro elementi rivelatori quali ad esempio la mancata frequentazione per periodi di durata rilevante, la non conoscenza diretta del congiunto e così via.
17 Deduceva quindi che tali criteri non sembravano essere stati correttamente applicati dal
Tribunale in quanto tenendo conto delle tabelle romane del 2018 risultava che, sul punto base del valore di euro 9.806,70, considerato che la vittima aveva 67 anni al momento del decesso, con attribuzione di 2 punti, dell'età dei nipoti che rientravano nel medesimo scaglione con attribuzione di 5 punti, del grado di parentela con attribuzione di 6 punti, che non vi era convivenza e che nel nucleo familiare erano presenti sia altri conviventi che altri familiari, per un punteggio totale di 13 punti pari al valore complessivo di euro 127.487,10 stante l'assenza di convivenza il punteggio poteva essere ridotto sino alla metà, quindi sino ad un importo pari ad euro 63.743,55 atteso che nessuna prova vi era stata diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, che convivesse con il nonno, salvo recarsi NTroparte_2
presso il medesimo in alcune occasioni per prestare aiuto alla nonna e ciò non sembrava poter assumere alcun valore particolare sia perché non era nota nello specifico l'entità della frequentazione, sia perché trattavasi di un comportamento cui non poteva attribuirsi di per sé alcun valore probatorio ulteriore a quello di una normale partecipazione nelle dinamiche regolanti i rapporti parentali.
Tali circostanze in ordine all'assenza di una prova effettiva tanto di un legame profondo tra nonno e nipoti quanto di una effettiva sofferenza degli stessi per la perdita subita, dovevano applicarsi alla differente situazione dei nipoti ed , che si Per_1 CP_9
trovavano da anni lontani dalla residenza del nonno con conseguente limitazione delle possibilità di condivisione e sviluppo di un concreto rapporto, dovendosi considerare anche la sussistenza non solo dello stretto nucleo familiare (genitori) intorno ai ragazzi ma anche di numerosi altri parenti (zii e cugini), circostanze che deponevano nel senso di ritenere che l'evento morte fosse stato gestito attraverso una stretta comunanza tra i vari parenti coinvolti in tal modo alleviando il senso di perdita della persona venuta a mancare.
Deduceva che doveva altresì considerarsi la giovane età dei nipoti, tutti tra gli 11 ed i 14 anni (salvo maggiorenne) e, quindi, in un periodo della crescita in cui era CP_2
ragionevole ritenere che vi fosse una capacità di maggiore e più rapido recupero rispetto alla percezione della perdita subita quando ancora il rapporto non si era consolidato nella sua reale intensità e comunione di intenti dovendosi considerare ai fini di una eventuale ulteriore riduzione degli importi liquidabili che, come liquidati dal Tribunale, apparivano eccessivi.
Deduceva, infine, che la riforma della sentenza comportava di conseguenza, l'eventuale ricalcolo del danno da lucro cessante.”
§ 9. – Ciò posto osserva il Collegio che i motivi d'appello da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione sono infondati.
18 Invero quanto al primo motivo (§ 8.1) per cui ai nipoti spettava dimostrare l'intensità della relazione affettiva e di solidarietà familiare per ottenere la liquidazione del danno e che trattandosi di danno parentale che si proiettava nel futuro, l'allegazione doveva riguardare anche lo sconvolgimento emotivo per la perdita della persona cara e, quindi, il pregiudizio alla vita quotidiana e di relazione che la perdita aveva determinato nel soggetto, deve osservarsi che il danno subìto in conseguenza della uccisione del prossimo congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, concretandosi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia, la cui tutela è individuabile negli artt. 2, 29 e 30 Cost., si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c..
Esso, quale tipico danno conseguenza, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, potendosi tuttavia ricorrere a valutazioni prognostiche e presunzioni sulla base degli elementi obiettivi forniti dal danneggiato, quali l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza, la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi.
Ha infatti osservato Cass., Sez.
3 - Ordinanza n.7743 del 08/04/2020 che “in tema di domanda per risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti del deceduto, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art.29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”.
Inoltre “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria"
(genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente
19 insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (Cass., Sez.
3 - Ordinanza n.5769 del
04/03/2024).
Al fine del risarcimento – a confutazione degli argomenti dell'appellante – deve inoltre osservarsi che non è necessario provare “un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento” (Cass., Sez. 3 -
Ordinanza n. 26140 del 07/09/2023) e che la presunzione deve ritenersi sussistente anche a carico dei nipoti con esclusione degli infanti (cfr. in parte motiva Cass., Sez.
3 - Ordinanza
n.13540 del 17/05/2023).
Corretta, pertanto, è stata la decisione del Tribunale sul punto.
Quanto al secondo motivo (§ 8.2), relativo all'utilizzo delle tabelle del Tribunale di Roma, anziché di quelle milanesi, deve osservarsi che la S.C. con sentenza n.10579 del 2021 ha osservato che in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente,
l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Orbene, trattasi di criteri che sono stati puntualmente evidenziati nella tabella romana utilizzata dal primo giudice espressamente riportati nelle motivazioni dovendo considerarsi che il Tribunale nel caso specifico non avrebbe neppure potuto avvalersi - alla data del deposito della sentenza di primo grado - delle tabelle milanesi in quanto ancora basate sul cd. sistema a forbice ed adeguatesi alla giurisprudenza di legittimità soltanto nel 2022.
Correttamente quindi il primo giudice si è avvalso del sistema tabellare in uso presso il proprio Ufficio giudiziario e del resto trattasi di criterio oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass.n.5948/2023, Cass.n.26300/2021), per cui, in tema
20 di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Il motivo deve essere pertanto rigettato tenuto conto della giurisprudenza affermatasi dopo la notificazione dell'atto d'appello e tenuto conto anche di quanto evidenziato dalle parti appellate per cui i valori liquidati rientravano comunque nei massimi previsti dalle tabelle milanesi.
Passando poi alle concrete modalità di liquidazione e venendo quindi al terzo motivo d'appello (§ 8.3) il Tribunale di Roma ha utilizzato le tabelle del 2019 ove nella parte introduttiva a pag.n.9 e 10 sono riportate ed illustrate le modalità di liquidazione e i diversi punteggi, quali di seguito trascritti: “58. Le tabelle del Tribunale di Roma (ormai dal 2007
e con alcuni correttivi apportati nel 2009) prevedono per tale tipo di danno non patrimoniale - dato dalla sofferenza patita dal congiunto per la perdita di una persona cara che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, pregiudizio che va integralmente ma unitariamente ristorato (Cassazione sez. III, 17 dicembre 2015, n.
25351) - nell'ottica di una maggiore personalizzazione, un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto. Tale sistema muove dalla enucleazione - pur consapevole della molteplicità dei fattori che devono essere considerati nella determinazione del danno da morte - di una serie di essi che avevano la caratteristica di essere presenti in tutti i casi.
59. Più precisamente sono individuati cinque fattori di influenza del risarcimento - una volta ritenuta provata la esistenza di una seria relazione affettiva -, vale a dire: a. il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto il rapporto;
b. l'età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
c.
l'età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia
21 inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
d. la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
e. presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi); (fino al 4°, inclusi, quindi, i cugini): infatti il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi. 60. Per consentire una adeguata valutazione di tale sistema di variabili, si è, dunque, ritenuto opportuno adottare un sistema a punti basato sulla determinazione del corrispettivo economico del danno mediante l'attribuzione di un punteggio numerico che tenesse conto della sua entità, così come emergente sulla base dei criteri enucleati, e la moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro ché costituisse il valore ideale del singolo punto di danno non patrimoniale. 61. Il risarcimento totale, quindi, risulta pari al punteggio dato dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto in esame, moltiplicato per il valore del punto determinato sulla base dei concreti importi già liquidati dal Tribunale di Roma. 62.
Sull'importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame. Si è infatti previsto che la circostanza della non convivenza con la vittima possa essere apprezzata con una riduzione del punteggio complessivamente conseguito fino ad un terzo, mentre la situazione della inesistenza di altri familiari possa comportare un aumento da un terzo alla metà del punteggio complessivamente conseguito”.
Tabella liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un congiunto. Valore punto per il 2019 € 9.806,70 relazione di parentela con il de cuius (*) genitore punti 20, figlio punti 18, avo punti 6, fratello punti 7, nipote punti 6, zio punti 6, cugino punti 2, coniuge punti 20, convivente punti 20, parte dell'unione civile punti 20 (*) Il punteggio può essere diminuito fino alla metà in relazione alla situazione concreta correlata alla effettiva esistenza di un serio rapporto affettivo o annullato in caso di prova di assenza di un vincolo effettivo;
età della vittima
0-20 punti 5, 21-40 punti 4, 41-60 punti 3, 61-80 punti 2, oltre
80 punti 1; età del congiunto
0-20 punti 5, 21-40 punti 4, 41-60 punti 3, 61-80 punti 2, oltre 80 punti 1; convivenza e composizione del nucleo familiare punti convivenza con la vittima 4, assenza di altri familiari conviventi 3, assenza di altri familiari entro il secondo grado aumento da 1/3 a ½, non convivenza possibile riduzione sino ad ½”.
Orbene, dinnanzi a tali premesse il primo giudice ha così motivato l'applicazione dei criteri
22 e relativi punteggi “Ciò posto, va rilevato che nel caso in esame risulta dagli atti che la vittima aveva anni 67 al momento del decesso;
il danno è lamentato dai sei nipoti del nonno. aveva 18 anni al momento del decesso del nonno e conviveva di fatto con i CP_2
CP_ nonni nella casa di Capaci;
aveva 12 anni, GI RI aveva 10 anni e IM aveva 13 anni, e tutti vivevano in Capaci – stesso Comune dove viveva il nonno – e tutti costoro avevano frequentazioni assidue con il nonno;
e avevano anni 14 CP_9 Per_1
ed anni 11 e dal 2007 vivevano in un Comune della zona di Bologna per cui la loro frequentazione col nonno era meno assidua avendo l'età nel 2007 di 7 e 4 anni. Dalla prova testi e dai documenti prodotti è emersa l'esistenza di un concreto rapporto con il nonno, sia pur diversamente modulato tra i vari nipoti in ragione delle differenti modalità di frequentazione e dell'età. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono si stima equo liquidare ai valori attuali, rispettivamente a , , OR RI, CP_2 CP_7
SI, , , euro 116.700,00 alla prima, euro 89.241,00 ciascuno ad CP_9 Per_1
e IM ed euro 76.492,00 ciascuno ad e Si precisa che Persona_2 CP_9 Per_1
viene riconosciuto il punteggio relativo alla convivenza in favore di (quattro punti). CP_2
Di tal fatta si è personalizzato in aumento il danno “medio” patito secondo la tabella del
Tribunale fino all'importo sopra individuato tenendo conto per l'appunto della particolarità del caso;
detta operazione di valutazione in concreto degli elementi concreti alla luce della tabella adottata da questo Tribunale trova conferma e supporto in Cass.
Sez. 3 n. 10107\011 – estensore Amendola. Viene tenuto conto del fatto che e Persona_2
IM vivevano tutti nello stesso Comune Capaci del nonno, con possibilità di frequentazione assidua. Viene decurtato il risarcimento per tutti in ragione del 30% stante la compresenza di ben sei nipoti e dei rispettivi genitori, dunque in presenza di una famiglia allargata molto ampia in grado come tale presuntivamente di alleviare la perdita dell'avo.
Viene decurtato di un altro dieci per cento in relazione alle posizioni di e CP_9 Per_1
in quanto sin dal 2007 si son trasferiti nella zona di Bologna avendo 7 e 4 anni e pertanto le frequentazioni son state all'evidenza ridotte anche se presenti in alcuni periodi dell'anno per quanto emergente dalla prova testi”.
I valori risultanti in sentenza alla luce di quanto precede risultano quindi correttamente determinati, infatti quanto alla nipote (6 punti per rapporto con la vittima, età della CP_2
vittima punti 2, età del congiunto punti 5, 4 punti per convivenza, 30% di riduzione per presenza di numerosi altri familiari) l'importo ammonta ad euro 116.700,00; quanto ai CP_ nipoti GI e IM (6 punti per rapporto con la vittima, età della vittima punti
2, età del congiunto punti 5, nessun punto per convivenza, 30% di riduzione per presenza di numerosi altri familiari) l'importo ammonta ad euro 89.241,00, quanto ad e CP_9
23 (6 punti per rapporto con la vittima, età della vittima punti 2, età del congiunto Per_1
punti 5, nessun punto per convivenza, 30% di riduzione per presenza di numerosi altri familiari, 10% di ulteriore riduzione per trasferimento in altra città) l'importo ammonta ad euro 76.492,00.
A tali conclusioni il primo giudice risulta essere pervenuto esaminate le fotografie prodotte che ritraggono i nipoti sin da piccoli con il nonno e nelle varie fasi della loro crescita, incluse festività e altre convivialità trascorse con , con quanto ne Persona_1
consegue in termini di effettività e costanza del rapporto per quanto è emerso soprattutto dalla prova testimoniale dove i testi (amici e familiari dei ) hanno riferito del CP_4
reciproco sentimento di affetto tra nonno e nipoti che li accompagnava a scuola, affittava la casa al mare per trascorrervi le vacanze, con il teste che ebbe a riferire che “sia CP_3
che gli altri nipoti facevano compagnia al nonno anche perché a lui piaceva CP_2
giocare con i bambini. che era la nipote più grande aiutava anche la nonna mentre CP_2 puliva la cannula tracheale” precisando che quest'ultima, nel periodo in cui il nonno si era ammalato, si fermava presso la sua abitazione, utilizzando apposita stanza, chiaramente evincendosi un legame più intenso tanto da giustificare l'applicazione dei punti relativi alla convivenza, avendo la ragazza assistito la nonna nel prestare le cure al marito malato.
Dunque, alcun automatismo o danno in re ipsa può rinvenirsi nelle motivazioni del primo giudice laddove è emersa effettiva e seria relazione dei sei nipoti con il nonno tale da far presumere il danno da perdita del rapporto parentale.
Del resto deve ribadirsi che detto pregiudizio deve intendersi quale danno non patrimoniale, non già nell'evento della violazione del rapporto familiare in sé e per sé considerato, quanto piuttosto nelle conseguenze che discendono dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, incluse le sofferenze interiori transeunti (danno morale soggettivo), onde evitare duplicazioni delle voci ristorabili, pregiudizio la cui prova è, secondo la regola di cui all'art.2697 c.c. a carico del danneggiato, potendo comunque essere fornita, come nel caso di specie, anche a mezzo di presunzioni semplici, rientrando nell'id quod plerumque accidit e in decorsi di regolarità causale, la sofferenza per la perdita di un familiare che nel caso specifico ben poteva presumersi a fronte di un coeso rapporto con i nipoti che andavano a far visita al nonno e che lo ricevevano presso le rispettive abitazioni, inclusi i nipoti residenti a [...].
Quanto alle modalità di accertamento di simile pregiudizio deve inoltre rimandarsi anche alle motivazioni di Cass.civ.n.10527 del 2011 ove si è evidenziato che, nel dedurre dal fatto noto quello ignoto il giudice di merito incontra il solo limite del principio di probabilità
24 (cfr. Cass., 12/6/2006, n.13546). Non occorre cioè che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza basate sull'id quod plerumque accidit (cfr. Cass.,
30/11/2005, n.6081; Cass., 6/6/1997, n.5082).
Dunque, in presenza della deduzione della sofferenza di un minore per la perdita del nonno, il giudice deve quindi ritenere, sulla base della presunzione fondata essenzialmente sulla tipicità di determinati fatti alla stregua della regola di esperienza di tipo statistico, provati gli effetti che da tale fatto normalmente derivano, avendo riguardo ad una apparenza basata sul tipico decorso degli avvenimenti, incombendo alla parte a cui sfavore opera la presunzione di dare la prova contraria idonea a vincerla, prova che parte appellante non ha assolto.
Il giudice di primo grado risulta aver quindi accertato per tutti i nipoti la sussistenza ed effettività del rapporto mediante accurata istruttoria, evidenziando la non necessità della convivenza, quindi accertato il nesso con il pregiudizio lamentato, ha poi adeguatamente graduato la liquidazione applicando coerentemente i punteggi della tabella romana, senza alcuna necessità della prova dello sconvolgimento delle abitudini di vita e della dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita o della sussistenza di un danno psichico (trattandosi di danni ulteriori e non di componenti imprescindibili del cd. danno da perdita del rapporto parentale) essendo sufficiente per tali congiunti provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto e il danno di natura soggettiva e interiore, che, in un simile intenso e costante rapporto, considerata l'età dei minori, ben poteva presumersi secondo l'id quod plerumque accidit, considerato altresì che il nonno era ancora relativamente giovane (67 anni) e in condizione di costituire ancora per diversi anni un punto di riferimento per i nipoti.
Correttamente poi il giudice di primo grado ha diversificato la posizione della nipote che addirittura si era stabilita presso l'abitazione del nonno durante la malattia CP_2
aiutando nelle cure la nonna, dai nipoti abitanti nella stessa zona, infine differenziando la posizione dei nipoti residenti a [...].
Quanto poi alla questione della convivenza riconosciuta alla nipote e alla mancata CP_2
riduzione della metà degli importi, deve osservarsi che la circostanza è stata comprovata dal teste che ha riferito che la nipote era una presenza costante presso CP_3 CP_2
l'abitazione del nonno, tanto da assistere la nonna nelle cure e nella pulizia della cannula
25 tracheale, fruendo anche di una propria stanza;
il giudice di primo grado ha peraltro impiegato il termine di “convivenza di fatto” volto chiaramente a descrivere un collegamento stabile e costante con l'abitazione del nonno, mentre la mancata riduzione della metà degli importi per la mancata convivenza in relazione agli altri nipoti rientrava nelle valutazioni discrezionali del giudicante, avendo peraltro effettuato una apprezzabile decurtazione per i nipoti trasferitisi a Bologna.
Peraltro deve considerarsi – anche a volersi ritenere insussistente la convivenza con il nonno per la nipote - che la relativa posizione, come del resto riconosciuto anche CP_2
dalla stessa appellante, non poteva essere affatto equiparata a quella dei cugini, trattasi invero di nipote che ha assistito il nonno nella malattia con evidente partecipazione emotiva ed affettiva, sin anche effettuando gesti quali la pulizia della cannula tracheale, tali da rendere evidente il disagio del nonno malato e palesare l'affetto della nipote, ragion per cui appare comunque giustificato l'aumento nella liquidazione effettuato dal primo giudice, per quanto peraltro previsto dalle tabelle romane per cui “62. Sull'importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame”.
Ne consegue conclusivamente che la sentenza di primo grado debba essere confermata.
Quindi non essendo necessaria l'allegazione dello sconvolgimento delle abitudini di vita presumendosi il pregiudizio patito per il venir meno del legame familiare e la possibilità di fruire dell'affetto del congiunto e nel ricambiarlo, considerata la serietà ed effettività del legame per quanto verificabile dalle prove per testi svolte nel corso dell'istruttoria dove è emerso che tutti i nipoti frequentavano il nonno, tenuto conto della giovane età dello stesso e dell'età della fanciullezza dei minori in grado di instaurare un felice rapporto con il nonno e serbarne il piacere del ricordo e la gioia della frequentazione (propria di ragazzi e bambini dell'età degli appellati), l'appello deve essere rigettato, non potendosi ritenere che il precedente giudice abbia provveduto a liquidazioni automatiche e non comprovate.
§ 10. - Le spese di lite – da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari in atti - seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del quinto scaglione di valore (da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) in euro 2.977,00 per fase di studio, euro 1.911,00 per fase introduttiva, euro 2.163,00 per fase di trattazione ed euro
5.103,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per tutte tranne che per la terza non essendosi svolta istruttoria. Non si ritiene di effettuare ulteriore aumento ex art.4
d.m.n.55/2014 per il numero di parti assistite in ragione delle medesime difese svolte per tutti gli appellati vertendo sulle stesse questioni in diritto.
§ 11. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della
26 sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da NTroparte_1
con atto di citazione notificato in data 6.07.2020, avverso la sentenza
[...]
n.327/2020 resa in data 8.01.2020 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese di NTroparte_1
lite del grado in favore delle parti appellate che liquida complessivamente in euro
12.154,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa, da distrarsi in favore degli avv.ti Alberto Buzzi e Patrizia Pelliccioni, dichiaratisi antistatari in atti.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante . NTroparte_1
Roma, 4.02.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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