Sentenza 15 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/06/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 837/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 837 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avv.ti Donato Di Campli e Giuseppe De
Lucia come da procura in atti OPPONENTE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Caputo come da procura in atti OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la , in persona del Parte_1 legale rappresentante “pro tempore”, conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la
[...]
, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, e proponeva opposizione Controparte_1
1
A sostegno, l'odierna opponente sollevava eccezione di compensazione, sostenendo di essere a sua volta creditrice della di una somma ingente, scaturente da diversi titoli di formazione CP_1
giudiziaria e passati in giudicato, analiticamente indicati in citazione;
nel dettaglio, precisava di opporre in compensazione un credito di complessivi euro 276.690,12 per cui, rispetto alla somma precettata, residuava una differenza di euro 22.537,88, che offriva banco iudicis.
La chiedeva, pertanto – previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo – dichiararsi che Pt_1
la controparte non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata, con conseguente annullamento e/o declaratoria di inefficacia del precetto azionato.
Costituitasi in giudizio, la società opposta contestava l'assunto avversario, evidenziando come i crediti opposti in compensazione fossero tutti antecedenti al titolo esecutivo di cui al precetto.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e condanna della al Pt_1
risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1, cpc.
Con ordinanza del 17 aprile 2024 il precedente istruttore rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Così compendiati i fatti di causa, ritiene il Tribunale che la proposta opposizione sia infondata e che, pertanto, debba essere rigettata.
Ed invero, come già evidenziato, la società opponente ha eccepito l'estinzione (in tutto o in parte) del credito azionato dalla per compensazione legale ex art. 1243 cc con i controcrediti CP_1
vantati dalla medesima. Pt_1
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, i crediti in relazione ai quali viene chiesta la compensazione devono essere certi, omogenei, liquidi ed esigibili.
Come è noto, l'omogeneità presuppone che i due crediti abbiano entrambi ad oggetto una somma di denaro ovvero una quantità di cose fungibili dello stesso genere.
2 L'esigibilità sussiste laddove i crediti siano suscettibili di immediato adempimento a fronte della richiesta del creditore.
Quanto alla liquidità, i due crediti devono essere determinati nel loro ammontare, o quantomeno determinabili sulla base di meri calcoli aritmetici, e non contestati nella loro esistenza e nel loro ammontare.
Come affermato dalla S.C., "la compensazione legale opera di diritto, su eccezione di parte, e per avere efficacia estintiva "satisfattoria" deve avere ad oggetto due contrapposti crediti certi, liquidi, ossia determinati nella consistenza ed ammontare, omogenei ed esigibili (requisiti desumibili dai rispettivi titoli costitutivi: Cass. 22 ottobre 2014, n. 22324; Cass. 11 gennaio 2006, n. 260)" (Cass.,
SS.UU, n. 23225/16).
Se il credito è controverso, "la liquidità e l'esigibilità sono temporanee e a rischio del creditore. E allora, attesa la finalità dell'istituto della compensazione - estinzione satisfattoria reciproca (il che peraltro postula che anche il credito principale sia certo, liquido ed esigibile) che non può verificarsi se la coesistenza del controcredito è provvisoria, la giurisprudenza, da tempo risalente (Cass. n. 620 del 1970) ha affermato che non ricorre il requisito della liquidità del credito non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l'esistenza. Da qui l'ormai consolidato principio che per l'operatività della compensazione legale il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non essere più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione
(Cass. 6820 del 2002, 8338 del 2011) non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza"
(Cass. n. 23225/16 cit., in motivazione).
Ciò significa, in sostanza, che qualora sussistano due crediti di cui uno portato da un titolo giudiziario non definitivo, anche se provvisoriamente eseguibile, non può farsi luogo alla compensazione in quanto la provvisoria esecutività facoltizza solo la temporanea esigibilità del credito, sussistendo l'eventualità che il titolo giudiziario possa essere modificato o caducato per effetto dell'impugnazione già proposta (o comunque esperibile).
La compensazione, infatti, quale mezzo di estinzione delle obbligazioni, presuppone il definitivo accertamento delle obbligazioni da estinguere e non è applicabile a situazioni provvisorie (cfr. Cass.
n. 4423/87).
Ed allora, tornando al caso di specie, il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1350/23 della
Corte d'Appello di Bari, posto alla base del precetto oggi impugnato, è stato contestato
3 giudizialmente e risulta essere ancora sub iudice, essendo pendente il giudizio davanti alla Corte di
Cassazione (né le parti hanno dedotto o allegato che detto giudizio si sia concluso).
Dunque, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, da cui emerge che, ai fini dell'operatività dell'istituto di cui all'art. 1243 cc, anche il credito principale deve essere certo, liquido ed esigibile, deve ritenersi che la non definitività della sentenza azionata in questa sede, suscettibile di essere modificata a seguito della definizione del giudizio di impugnazione, determina l'impossibilità di applicare la compensazione, a prescindere dalla data in cui sono sorti i controcrediti.
Sulla scorta di tali argomentazioni, assorbenti di ogni ulteriore questione, deve dunque concludersi per il rigetto dell'opposizione, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo in favore dell'avv. Domenico Caputo, che si è dichiarato antistatario.
Sotto altro profilo, nella specie non sussistono i presupposti per una pronuncia risarcitoria ex art, 96, comma 1, cpc, invocato dalla società opposta, la quale non ha dimostrato di avere subito un danno a causa dell'altrui condotta asseritamente temeraria.
A riguardo si osserva, infatti, che l'accoglimento della domanda in esame, per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (così, tra le altre, Cass. 2805/2018: “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, di natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, comma 1,
c.p.c., richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”).
Ed ancora. “La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa” (Cass. 15175/2023; nello stesso senso, Cass. 2805/2018, Cass. 21798/2015, Cass. 28226/2008, Cass. 3388/2007, Cass. 18169/2004,
Cass., S.U., 7583/2004).
4 Nella specie, a prescindere da ogni ulteriore considerazione sulla ricorrenza dell'elemento soggettivo, non sono stati allegati prima ancora che provati gli elementi di fatto necessari ad individuare il danno sofferto, che travalichi la necessità di resistere alla domanda, per cui la richiesta risarcitoria in esame deve essere rigettata.
Ed è appena il caso di rilevare che detta statuizione non incide sulla regolamentazione delle spese, atteso che il rigetto della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. 18036/2022, anche in motivazione, Cass. 11792/2018 e Cass. 9532/2017), dovendosi in definitiva rapportare la verifica della soccombenza all'effettivo tema di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla , in persona del legale Parte_1 rappresentante “pro tempore”, nei confronti della unipersonale, in persona del legale CP_1 rappresentante “pro tempore”, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Per l'effetto condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite, comprese quelle relative alla fase cautelare, liquidate nella misura di euro 14.229,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario, avv. Domenico Caputo.
Così deciso in Pescara, il 13 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
5 6