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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GG AL
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 4.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3816 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 01/09/2022 ed iscritto al n 3816 - 2022 RG , vertente tra
, C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Reggio Calabria alla Via Giovanni Scudo n°58 Pellaro presso lo studio dell'Avv. Antonino Quattrone (C.F. ) che C.F._2 lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (C.F ), Controparte_1 P.IVA_1
, istituito con D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito Controparte_2 in L. n. 225/2016 per tutto il territorio nazionale, ad esclusione della CP_3
(quale successore a titolo universale di
[...] Controparte_4
, a seguito di fusione per incorporazione delle società
[...]
, ed , avvenuta in Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 data 17 giugno 2016 con atti ai rogiti del dott. Notaio in Persona_1
Roma, Repertorio n. 41564 Raccolta n. 23400 registrato all' CP_1
, Ufficio Territoriale di Roma 3, in data 20 giugno 2016 al n. 16210
[...]
Serie 1T, avente efficacia dal 1 luglio 2016) con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, codice fiscale e partita iva n , in persona P.IVA_1 del suo responsabile p.t. sig ) in Controparte_8 C.F._3 virtù dei poteri conferitigli con procura speciale per Notar dott Per_2
1 Rep 180134 del 22.06.2023 Racc 12348, rappresentata e difesa Per_3 dall'Avv. Anna Lo Presti ( ) presso la quale C.F._4 elettivamente domicilia in Napoli alla Via San Pietro n. 73;
- DI GG Controparte_9
AL (CF ), in persona del legale rappresentante in P.IVA_2 carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria ), presso i cui uffici in Via del Plebiscito P.IVA_3
n. 15 è per legge domiciliato;
- resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 01.09.2022, il ricorrente propone opposizione avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.09420229005333277, che gli è stata notificata in data 26.08.2022 da Controparte_1
, ed alla sottesa cartella esattoriale n. 09420140010808307000
[...] afferente al mancato pagamento di sanzioni amministrative anno 2011. Eccepisce illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella, la prescrizione estintiva, l'omessa specificazione dei criteri di computo degli interessi. Il valore della causa è di euro 6.861,07.
§ 2. Si è costituita la convenuta , resistendo Controparte_1 al ricorso e chiedendone il rigetto. A seguito della disposta integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, l' Controparte_10 si è costituito in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 3. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato per le ragioni che seguono. Preliminarmente deve darsi atto che è stato versato in atti estratto di ruolo aggiornato dal quale non risultano stralci neppure parziali.
§ 3.1.La cartella di pagamento n. 09420140010808307000 è stata regolarmente notificata in data 26.09.2014 alla moglie convivente, seguita dalla raccomandata informativa. La notificazione a cura dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'ufficio ex art. 60, comma 1, lett. a, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 deve essere eseguita nel rispetto delle norme stabilite dagli artt. 137 ss. cod. proc. civ., ma secondo le modifiche indicate nel medesimo articolo 60 che, per quanto ci occupa, dispone, alla lett. b -bis) «Se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il
2 numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata». Proprio questa è la modalità con la quale è stata notificata la cartella per cui è causa. La norma non richiede la raccomandata con avviso di ricevimento, ma solo
“l'invio di lettera raccomandata”, e per la prova del perfezionamento della notifica è necessario e sufficiente la prova della spedizione della raccomandata, prova che nel caso di specie ha fornito (vedi elenco CP_11 spedizione raccomandate informative). La prova della ricezione della raccomandata informativa è necessaria nelle ipotesi di notifica per c.d. “irreperibilità relativa” (art 140 cpc), in quanto in tali casi non è possibile eseguire la consegna e, quindi, a garanzia delle conoscibilità dell'atto è prevista la raccomandata informativa con avviso di ricevimento. Diversa è l'ipotesi della consegna di copia dell'atto alle persone indicate dal legislatore come legate da un particolare relazione con il destinatario dell'atto. Tale differenza di disciplina non presenta profili di illegittimità perché le situazioni sono diverse, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. Così la massima di Cass. 2377/2022 (che richiama Cass SU 10012/2021 e successive conformi): “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine.”, La cartella non è stata tempestivamente impugnata nel termine perentorio di 40 gg. dalla notifica e, pertanto, è divenuto titolo definitivo ed irrettrattabile. Sulla perentorietà del termine più volte si è pronunciata la Suprema Corte, tra le altre, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21365 del 15/10/2010: "In tema di
3 riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione"(cfr. anche Cass. 4506/2007; 17978/2008; 16203/2008). Per la natura del termine indicato, deve, quindi, ritenersi che nessun rilievo in ordine alla fondatezza e ritualità dell'emissione del titolo e nessun approfondimento di merito possa essere effettuato se non attraverso lo strumento dell'opposizione tempestivamente proposta, in mancanza della quale la cartella diventa esecutiva, restando preclusa ogni contestazione in ordine al contenuto e legittimità della stessa. Resta da esaminare solo se sia maturata la prescrizione successivamente alla notifica delle cartelle.
§ 3.2. La cartella di pagamento n. 09420140010808307000 è stata notificata in data 26.09.2014, tale notifica ha valenza di atto interruttivo dal quale inizia a decorrere un nuovo termine prescrizionale quinquennale (Cass. SU. n. 23397 del 17.11.2016 e successive conformi). Il concessionario ha interrotto la prescrizione con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 094201690077503770000, notificata con racc. a/r in data 02.12.2016, a familiare convivente (cfr. Cass. 4160/2022 sulla validità della notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario). Il termine quinquennale interrotto con la predetta notifica in data 2.12.2016 sarebbe andato a scadere naturalmente il 2.12.2021 ma - in ragione della sospensione dei termini per il periodo emergenziale pandemico disposta dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 – devono aggiungersi 311 giorni di sospensione che determinano lo slittamento del quinquennio al 9.10.2022, con la conseguenza che la prescrizione è stata interrotta dalla notifica in data 26.8.2022 dell'intimazione di pagamento n.09420229005333277 per cui è causa.
4 § 3.3. Infine è infondata la generica doglianza sull'omissione dei criteri di computo degli interessi di mora, considerato che gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione delle sanzioni pecuniarie tributarie e degli interessi, a partire dalla notifica della cartella fino alla data di pagamento, sono calcolati secondo i criteri stabiliti dalla legge e precisamente, a norma dell'art. 30 del DPR n. 602/73, sulla base del tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi, e quanto alla motivazione dell'intimazione di pagamento la sua sufficienza è data dalla conformità al modello legale.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 ridotte fino alla metà in considerazione del modesto valore della causa e delle questioni trattate.
p.q.m.
- rigetta il ricorso, e per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento della cartella di pagamento n. 09420140010808307000;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese legali a favore di ciascuna parte resistente, che si liquidano in € 1.863,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, a favore di in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
e che si liquidano in € 1.863,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, a favore dell' in persona del Controparte_12 legale rapp.te p.t..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 04/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
5
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 4.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3816 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 01/09/2022 ed iscritto al n 3816 - 2022 RG , vertente tra
, C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Reggio Calabria alla Via Giovanni Scudo n°58 Pellaro presso lo studio dell'Avv. Antonino Quattrone (C.F. ) che C.F._2 lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (C.F ), Controparte_1 P.IVA_1
, istituito con D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito Controparte_2 in L. n. 225/2016 per tutto il territorio nazionale, ad esclusione della CP_3
(quale successore a titolo universale di
[...] Controparte_4
, a seguito di fusione per incorporazione delle società
[...]
, ed , avvenuta in Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 data 17 giugno 2016 con atti ai rogiti del dott. Notaio in Persona_1
Roma, Repertorio n. 41564 Raccolta n. 23400 registrato all' CP_1
, Ufficio Territoriale di Roma 3, in data 20 giugno 2016 al n. 16210
[...]
Serie 1T, avente efficacia dal 1 luglio 2016) con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, codice fiscale e partita iva n , in persona P.IVA_1 del suo responsabile p.t. sig ) in Controparte_8 C.F._3 virtù dei poteri conferitigli con procura speciale per Notar dott Per_2
1 Rep 180134 del 22.06.2023 Racc 12348, rappresentata e difesa Per_3 dall'Avv. Anna Lo Presti ( ) presso la quale C.F._4 elettivamente domicilia in Napoli alla Via San Pietro n. 73;
- DI GG Controparte_9
AL (CF ), in persona del legale rappresentante in P.IVA_2 carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria ), presso i cui uffici in Via del Plebiscito P.IVA_3
n. 15 è per legge domiciliato;
- resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 01.09.2022, il ricorrente propone opposizione avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.09420229005333277, che gli è stata notificata in data 26.08.2022 da Controparte_1
, ed alla sottesa cartella esattoriale n. 09420140010808307000
[...] afferente al mancato pagamento di sanzioni amministrative anno 2011. Eccepisce illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella, la prescrizione estintiva, l'omessa specificazione dei criteri di computo degli interessi. Il valore della causa è di euro 6.861,07.
§ 2. Si è costituita la convenuta , resistendo Controparte_1 al ricorso e chiedendone il rigetto. A seguito della disposta integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, l' Controparte_10 si è costituito in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 3. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato per le ragioni che seguono. Preliminarmente deve darsi atto che è stato versato in atti estratto di ruolo aggiornato dal quale non risultano stralci neppure parziali.
§ 3.1.La cartella di pagamento n. 09420140010808307000 è stata regolarmente notificata in data 26.09.2014 alla moglie convivente, seguita dalla raccomandata informativa. La notificazione a cura dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'ufficio ex art. 60, comma 1, lett. a, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 deve essere eseguita nel rispetto delle norme stabilite dagli artt. 137 ss. cod. proc. civ., ma secondo le modifiche indicate nel medesimo articolo 60 che, per quanto ci occupa, dispone, alla lett. b -bis) «Se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il
2 numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata». Proprio questa è la modalità con la quale è stata notificata la cartella per cui è causa. La norma non richiede la raccomandata con avviso di ricevimento, ma solo
“l'invio di lettera raccomandata”, e per la prova del perfezionamento della notifica è necessario e sufficiente la prova della spedizione della raccomandata, prova che nel caso di specie ha fornito (vedi elenco CP_11 spedizione raccomandate informative). La prova della ricezione della raccomandata informativa è necessaria nelle ipotesi di notifica per c.d. “irreperibilità relativa” (art 140 cpc), in quanto in tali casi non è possibile eseguire la consegna e, quindi, a garanzia delle conoscibilità dell'atto è prevista la raccomandata informativa con avviso di ricevimento. Diversa è l'ipotesi della consegna di copia dell'atto alle persone indicate dal legislatore come legate da un particolare relazione con il destinatario dell'atto. Tale differenza di disciplina non presenta profili di illegittimità perché le situazioni sono diverse, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. Così la massima di Cass. 2377/2022 (che richiama Cass SU 10012/2021 e successive conformi): “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine.”, La cartella non è stata tempestivamente impugnata nel termine perentorio di 40 gg. dalla notifica e, pertanto, è divenuto titolo definitivo ed irrettrattabile. Sulla perentorietà del termine più volte si è pronunciata la Suprema Corte, tra le altre, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21365 del 15/10/2010: "In tema di
3 riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione"(cfr. anche Cass. 4506/2007; 17978/2008; 16203/2008). Per la natura del termine indicato, deve, quindi, ritenersi che nessun rilievo in ordine alla fondatezza e ritualità dell'emissione del titolo e nessun approfondimento di merito possa essere effettuato se non attraverso lo strumento dell'opposizione tempestivamente proposta, in mancanza della quale la cartella diventa esecutiva, restando preclusa ogni contestazione in ordine al contenuto e legittimità della stessa. Resta da esaminare solo se sia maturata la prescrizione successivamente alla notifica delle cartelle.
§ 3.2. La cartella di pagamento n. 09420140010808307000 è stata notificata in data 26.09.2014, tale notifica ha valenza di atto interruttivo dal quale inizia a decorrere un nuovo termine prescrizionale quinquennale (Cass. SU. n. 23397 del 17.11.2016 e successive conformi). Il concessionario ha interrotto la prescrizione con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 094201690077503770000, notificata con racc. a/r in data 02.12.2016, a familiare convivente (cfr. Cass. 4160/2022 sulla validità della notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario). Il termine quinquennale interrotto con la predetta notifica in data 2.12.2016 sarebbe andato a scadere naturalmente il 2.12.2021 ma - in ragione della sospensione dei termini per il periodo emergenziale pandemico disposta dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 – devono aggiungersi 311 giorni di sospensione che determinano lo slittamento del quinquennio al 9.10.2022, con la conseguenza che la prescrizione è stata interrotta dalla notifica in data 26.8.2022 dell'intimazione di pagamento n.09420229005333277 per cui è causa.
4 § 3.3. Infine è infondata la generica doglianza sull'omissione dei criteri di computo degli interessi di mora, considerato che gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione delle sanzioni pecuniarie tributarie e degli interessi, a partire dalla notifica della cartella fino alla data di pagamento, sono calcolati secondo i criteri stabiliti dalla legge e precisamente, a norma dell'art. 30 del DPR n. 602/73, sulla base del tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi, e quanto alla motivazione dell'intimazione di pagamento la sua sufficienza è data dalla conformità al modello legale.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 ridotte fino alla metà in considerazione del modesto valore della causa e delle questioni trattate.
p.q.m.
- rigetta il ricorso, e per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento della cartella di pagamento n. 09420140010808307000;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese legali a favore di ciascuna parte resistente, che si liquidano in € 1.863,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, a favore di in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
e che si liquidano in € 1.863,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, a favore dell' in persona del Controparte_12 legale rapp.te p.t..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 04/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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