Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 28/02/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00785/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01438/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2024, proposto da
Coop. Insieme a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Calanni Fraccono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute Dipartimento Regionale per la Pianificazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NI, domiciliataria ex lege in NI, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Azienda Sanitaria Provinciale di NI, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio inadempimento opposto all’istanza inoltrata a mezzo pec del 9 ottobre 2023, con la quale la Cooperativa ha chiesto l’accreditamento istituzionale, della Comunità Alloggio realizzata e posta in esercizio al primo piano dell’immobile ubicato in Via-OMISSIS- del Comune di Caltagirone;
nonché per la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione sanitaria intimata di definire e concludere il procedimento in questione accogliendo la citata istanza, in presenza dei relativi presupposti, mediante nomina contestuale di un Commissario ad Acta, con il compito di provvedere senza altri indugi, una volta decorso il termine che si ritenesse di assegnarle per l’adempimento spontaneo;
ed infine, per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, al risarcimento dei danni sin qui subiti a causa del ritardo in cui l’Amministrazione è incorso nella conclusione del procedimento riferito alla citata variante, mediante condanna dello stesso al relativo pagamento, nella misura che sarà quantificata o che potrà determinarsi anche in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute Dipartimento Regionale per la Pianificazione;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. la Cooperativa Insieme a r.l. ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dall’Assessorato Regionale della Salute in relazione alla richiesta presentata dalla stessa ricorrente, con pec del 9.10.2023, per l’accreditamento istituzionale di una comunità alloggio stabilita nel Comune di Caltagirone alla Via-OMISSIS-; instando per la condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere mediante accoglimento dell’istanza -con anticipata nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia oltre il termine assegnato per adempiere- e al risarcimento del danno da ritardo;
- con memoria depositata il 13.1.2025 si è costituto l’Assessorato Regionale della Salute, che ha eccepito l’inammissibilità del gravame, per omessa dimostrazione dell’avvenuta presentazione dell’istanza;
- all’udienza camerale del 27 febbraio 2025, parte ricorrente, dato atto che l’Amministrazione ha esitato l’istanza per cui è controversia con provvedimento di rigetto prot. -OMISSIS-, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere; la causa è stata quindi trattenuta in decisone;
Richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere; infatti la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione; per contro la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si verifica alla stregua della costante giurisprudenza amministrativa, in ragione di una delle seguenti ragioni: i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato; iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione (in termini Consiglio di Stato, sez. IV, 5 settembre 2024 n. 7438 e TAR Sicilia, NI, sez. III, 27 novembre 2024 n. 3943);
Richiamato il parimenti costante orientamento secondo cui l’adozione da parte dell’Amministrazione di un qualsivoglia provvedimento esplicito, in risposta all’istanza dell’interessato (anche non satisfattivo dell’interesse pretensivo fatto valere dal privato), interrompe l’inerzia della P.A. e rende il ricorso avverso il silenzio (inammissibile, per carenza originaria d'interesse ad agire, se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso medesimo, ovvero) improcedibile, per carenza sopravvenuta di interesse ad agire, se il provvedimento interviene nel corso del giudizio (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 20 dicembre 2023, n. 7058);
Rilevato che, in relazione all’esito reiettivo dell’istanza allegato dalla ricorrente in udienza, il provvedimento sopravvenuto non è satisfattivo dell’interesse dalla stessa azionato e che, pertanto, nella specie si versa in un’ipotesi d’improcedibilità e non di cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, pertanto, che non resta altro al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse pure ai sensi dell’art. 84 comma 5 cod. proc. amm. (a tenore del quale “ Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ”);
Ritenuto che sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite, avuto riguardo alla definizione in rito del giudizio e all’omessa impugnazione, allo stato, del provvedimento sopravvenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Manuela Bucca, Referendario
Andrea Maisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Maisano | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO