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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 04/10/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
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La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 244/2022 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 29/05/2025 e promossa in questo grado
Da con Sede Legale in Torino (c.f. e p.i. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata in virtù di procura speciale conferita il 20/04/2022 da con sede legale in Milano (c.f. e p.i. Controparte_1
), società esercente l'attività di recupero crediti, in persona legale P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Caltanissetta presso lo studio legale Associato Panepinto, rappresentata e difesa dall'Avv. F. Panepinto come da procura in atti;
APPELLANTE
Contro
(c.f.: ), nata a [...] il [...]; Controparte_2 CodiceFiscale_1
(c.f.: ), nato a [...] il Controparte_3 CodiceFiscale_2
10.03.1981, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. G. Centorbi presso il cui studio, in S. Cataldo, sono elettivamente domiciliati,
APPELLATI
Conclusioni delle parti
All'udienza del 29.05.2025 le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: ( n.q.) “Accogliere il presente appello ed in CP_1 riforma integrale della sentenza del Tribunale di Caltanissetta, resa inter partes e notificata il 7/07/2022, rigettare le domande tutte proposte dai sigg.ri e Parte_2
con l'atto di citazione del 18/9/2020 ed accogliere le domande tutte Controparte_2
formulate dalla odierna appellante e di cui alla comparsa di risposta e con la memoria ex art. 183 n. 1 del 22/3/2021 e revocando anche tutti i provvedimenti interinali emessi.
Ritenere e dichiarare la conversione del mutuo fondiario del 18/10/2009 in mutuo ipotecario ordinario e statuire di conseguenza.
Condannare gli appellati nelle spese e compensi tutti del doppio grado del giudizio”.
(Galizia + 1): “Preliminarmente sospendere stante la chiesta misura di protezione, o in subordine, rinviare la presente causa fino all'esito della domanda di ammissione alla procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66 e 67 del D.
Lgs. 14/2019 con coeva istanza ex art. 70 c. 4 D.Lgs. 14/2019, già depositata.
Nel merito Reiectis adversis, accogliere, gradualmente, le conclusioni tutte così come formulate nella comparsa di costituzione in appello quivi da intendersi integralmente reiterata e trascritta”.
I FATTI DI CAUSA
Con contratto di mutuo fondiario del 16 Ottobre 2019, ai rogiti del notaio (rep. n° Per_1
239358), la TE PA s.p.a. erogava ai coniugi e Parte_2 [...]
la somma di € 55.000,00. CP_2
I mutuatari si obbligavano a rimborsare l'importo finanziato in venti anni e, a garanzia degli obblighi assunti, concedevano ipoteca su di un bene immobile di loro proprietà meglio descritto nel succitato rogito ed acquistato sotto la medesima data.
Nell'anzidetto contratto le parti precisavano che “ai fini di consentire l'erogazione di mutui di credito fondiario per ammontare superiore all'80% del valore degli immobili ipotecati la banca ha stipulato con la Società Gentworth Controparte_4
, società di diritto inglese, con sede legale a Londra, e succursale italiana a
[...]
Milano, Via San Gregorio 34, apposita polizza assicurativa;
- il mutuo richiesto è superiore al suddetto limite di finanziabilità dell'80% del valore del bene offerto in ipoteca e pertanto la si avvale della copertura assicurativa di cui CP_5
sopra;
-tenuto conto di quanto sopra precisato, la Parte Mutuataria acconsente che la Banca trasmetta i dati personali della stessa Parte Mutuataria ed ogni informazione relativa al mutuo ed allo svolgimento del rapporto per tutta la durata dello stesso, fino al rimborso integrale del mutuo, alla suddetta Compagnia Assicuratrice, per le verifiche e gli interventi necessari all'esecuzione della polizza, in ogni caso nel rispetto della normativa sul trattamento dati (Dlgs 196/2003)”.
Dal momento che i mutuatari omettevano di adempiere alle proprie obbligazioni alle scadenze pattuite, la quale mandataria di TE PA s.p.a., Controparte_1 CP_5
agiva in forza del ripetuto contratto di mutuo e, con atto di precetto notificato il dì
01.09.2020, intimava il pagamento della somma di € 30.960,81, di cui Euro 27.608,04 per rate scadute ed € 3.152,77 per interessi di mora.
La succitata intimazione veniva oppugnata dai debitori i quali, con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato, evocavano l'istituto di credito dinanzi al Tribunale di
Caltanissetta, gradatamente eccependo: la carenza di legittimazione della la CP_1
carenza di validità del mutuo come titolo esecutivo;
la usurarietà degli interessi applicati e la violazione degli artt. 1283, 1337 e 1346 c.c.
Chiedevano disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e di dichiarare l'inesistenza del contratto di mutuo e dell'atto di precetto.
Accettava il contraddittorio la convenuta opposta la quale, nel costituirsi in giudizio, contestava la proposta opposizione evidenziando l'inconsistenza e la pretestuosità dei motivi addotti;
ne chiedeva il rigetto con condanna degli opponenti alla rifusione delle spese processuali.
Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale, con ordinanza del 6/10/2021, sospendeva l'esecutività del titolo azionato e, ritenendo la causa matura per la decisone, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Il giudizio trovava il proprio epilogo nella sentenza n° 449/2022, con la quale il giudice a quo assumeva le seguenti statuizioni:
“a) accoglie l'opposizione a precetto svolta da e nei Controparte_2 Parte_2
confronti della convenuta Controparte_1
b) Dichiara la nullità del contratto di mutuo fondiario, di cui in parte motiva, per violazione dell'art. 38, comma 2, T.U.B. nonché la nullità della contestuale concessione di ipoteca;
c) Dichiara inammissibile la domanda di conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ai sensi dell'art. 1424 c.c., poiché tardivamente proposta;
d) Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in favore dell'Erario, in € 6.970,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A e C.P.A., se dovuti, come per legge, ed in favore di
, parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in € 2.091,00, Controparte_2 oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A e C.P.A., come per legge”.
Avverso l'anzidetta statuizione ha interposto gravame la parte soccombente per i motivi che in prosieguo verranno indicati.
Si sono costituiti entrambi gli appellati confutando tutte le doglianze avversarie e chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello e/o comunque il suo rigetto per infondatezza manifesta. Al contempo hanno chiesto disporsi la sospensione della preannunciata esecuzione da parte dell'istituto di credito appellante.
Con ordinanza del 27.04.2023, la Corte ha: “disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dagli appellati;
rigettato la richiesta istruttoria degli appellati;
rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni”.
All'udienza del 29.05.2025, a mezzo del deposito di note di trattazione scritta, sono state raccolte le conclusioni delle parti e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'appellante, infatti, ha espressamente indicato i capi della decisione impugnati (elemento volitivo) ed ha suggerito le modifiche da apportare alla sentenza con riguardo alla ricostruzione dei fatti costitutivi della pretesa azionata.
L'atto di impugnazione, pertanto, risponde ai requisiti di specificità prescritti dall'art. 342
c.p.c., dal momento che sono stati partitamente indicati gli errores in procedendo e in iudicando nei quali sarebbe incorso il giudice di primo grado.
Con il primo motivo di gravame l'istituto di credito appellante censura la gravata sentenza per avere dichiarato la nullità del mutuo, sull'erroneo presupposto che il finanziamento era stato concesso per un importo superiore al limite dell'ottanta per cento del valore dell'immobile oggetto di ipoteca.
Il Tribunale, invero, avrebbe ritenuto che il valore dell'immobile fosse di € 39.000,00 senza valutare che esso andava accertato sulla scorta della perizia eseguita dalla banca, e senza tenere conto che, nel corpo del rogito, “le parti, concordemente, avevano precisato che l'ammontare dell'importo del mutuo era superiore al 80% del valore dell'immobile e che tale limite era stato elevato, entro i termini di cui all'art. 38 del T.U. n. 385 del 1993, in forza del contratto di assicurazione stipulato con la società Genworth Financial
Mortage Insurance che aveva garantito la restituzione integrale dell'importo finanziato”. Il motivo è fondato in tutta la sua articolazione per le ragioni che qui di seguito si espongono.
La questione dell'individuazione degli effetti che sul contratto di mutuo produce il superamento del tetto di finanziabilità imposto dal combinato disposto dell'art. 38 TUB e delle disposizioni della Banca d'Italia ha dato luogo, come noto, ad un vibrante dibattito dottrinario e giurisprudenziale.
La Suprema Corte ha dapprima sostenuto che la violazione del limite di finanziabilità non integrerebbe un'ipotesi di nullità del contratto (si veda Cass. sez. I n° 26672/2013), ma, successivamente, la medesima sezione della Corte, in consapevole disaccordo col precedente orientamento, ha operato un deciso “revirement” sposando la tesi della nullità con sentenza n. 17352 del 13 luglio 2017 (poi seguita da altre decisioni conformi e da ultimo dall'ordinanza del 28/5/18 n. 13286).
La giurisprudenza di merito, dal canto suo, ha invece prospettato una terza via, secondo cui la questione si risolve sul piano della qualificazione giuridica del contratto ritenendo che, al di là del nomen iuris utilizzato dalle parti, il mutuo, anche se qualificato come
"fondiario", ove non rispettoso della prescrizione di cui all'art. 38 TUB per intervenuto superamento dei limiti di finanziabilità, altro non sarebbe che un ordinario mutuo ipotecario.
A dirimere il contrasto così insorto, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della
Suprema Corte, le quali hanno affermato il principio (successivamente consolidatosi), secondo cui: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n° 385/1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. Rtt. 51 e 53
TUB) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
(Cass. Sez. Unite n. 33719 del 16 novembre 2022). Se così è, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB non costituisce elemento essenziale del contratto, atteso che l'indicata disposizione non fissa il contenuto del contratto e non è posta -come è stato detto- a presidio della validità del negozio, ma indica semplicemente un elemento meramente integrativo dell'oggetto contrattuale in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione non può determinare alcuna nullità.
(in termini si veda: Corte appello Ancona sez. II, n° 683/2025; si vedano anche:
Cassazione civile, sez. I, 07/02/2024, n. 3462; Cassazione civile, sez. III, 30/08/2024, n.
23404; etc.).
Il contratto di mutuo fondiario eccedentario, quindi, è valido e non può neppure essere riqualificato d'ufficio dal giudice in mutuo ordinario ipotecario attesa la presenza di contestazioni delle parti sulla validità del mutuo indicative del fatto che esse volevano stipulare proprio quel tipo di contratto.
Ad avviso delle Sezioni Unite perciò, una volta esclusa la nullità (totale o parziale) del contratto per superamento del limite di finanziabilità, non è consentito all'interprete intervenire (d'ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dalle parti, e ciò anche se quest'ultimo appartiene alla stessa famiglia o genus contrattuale, dal momento che la relativa conversione si risolve sempre in una impropria correzione o manipolazione del regolamento degli interessi validamente convenuto tra le parti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, l'impugnazione deve essere accolta e deve essere dichiarata la piena validità del contratto di mutuo intercorso tra le parti in data 16 ottobre 2019, ai rogiti del notaio (rep. n° 239358). Per_1
Rimangono ovviamente assorbiti tutti gli altri motivi di appello.
Non può infine accogliersi la richiesta di espletamento di una consulenza contabile avanzata dalla parte appellata e respinta dalla Corte con le condivisibili motivazioni che sono state esposte nell'ordinanza del 27.04.2023 e che qui espressamente si richiamano.
Va ricordato infatti che, coerentemente col generale criterio di riparto della prova ex art. 2697 c.c., era onere -qui non assolto se non in termini di assoluta genericità- della parte mutuataria dimostrare che il concreto svolgimento del rapporto aveva determinato l'applicabilità di interessi usurari, nonché dimostrare che il maggior costo del credito era stato determinato dalla mora, dall'anatocismo, dall'applicazione di penali e spese per inadempimento etc., e che ciò aveva comportato il dedotto superamento della soglia d'usura. Infine, e con riferimento al governo delle spese, la particolare natura della controversia in esame e soprattutto le oscillazioni della giurisprudenza di merito in relazione alla
“individuazione degli effetti che sul contratto di mutuo produce il superamento del tetto di finanziabilità”, legittimano una statuizione di compensazione per l'intero giudizio, e ciò anche alla luce dell'intervento del Giudice delle leggi (sentenza n° 77/2018
Corte Costituzionale) che, come noto, ha allargato il perimetro della “compensazione” rispetto alla riduzione effettuata dal legislatore nel 2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata così dispone:
- accoglie l'appello proposto da nella qualità di mandataria della TE Controparte_1
PA s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore e, per l'effetto, rigetta le domande tutte proposte da e con l'atto di citazione Controparte_2 Parte_2
del 18/9/2020;
- compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte, addì 25.09.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'NS (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice