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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8117/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8117/2022 R.G. LAVORO
TRA
, nato in [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano di Bernardo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Arturo CP_1
Casolaro e Giovanni D'Aponte, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: azione di accertamento della intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato e conseguente azione di condanna al pagamento delle competenze retributive e indennità di fine rapporto
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/06/2022 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa, senza alcuna regolarizzazione contributiva, alle dipendenze della società convenuta a partire dal mese di Gennaio 2010 e senza soluzione di continuità fino al CP_1 mese di luglio 2020 allorquando il rapporto di lavoro cessava per dimissioni;
di aver svolto mansioni di operaio di 2 livello- settore industria metalmeccanico istallazione impianti, consistenti nell'istallazione di dispositivi manuali antincendio o di impianti di altra natura rientranti nell'oggetto societario;
nel controllo/revisione del funzionamento dei medesimi e della sostituzione dei vecchi dispostivi con nuovi, come prevista dalla normativa, nonché attività collaterale svolta in segreteria
/amministrazione della resistente;
di aver lavorato, per il periodo che va dal 2010 e sino al CP_2
2013, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:30, mentre per il periodo che va dal 2014 e sino al 2017, dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 19:30; che solo dal 12.06.2017 e sino al 1.10.2019, il rapporto di lavoro veniva regolarizzato con un contratto a tempo indeterminato, con inquadramento come operaio nel livello 3; che tuttavia dopo tale data veniva costretto a firmare le dimissioni anche se sino a luglio 2020 aveva continuato a lavorare dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:30; che pertanto per l'intero periodo
(gennaio 2010-luglio 2020), dedotto il breve periodo di regolarizzazione, il rapporto di lavoro, pur svolgendosi nelle forme tipiche della subordinazione, non era mai stato formalizzato presso i competenti Istituti previdenziali ed assistenziali;
che la società , avente come oggetto CP_1 sociale l'istallazione, l'ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di varia natura applicava il CCNL settore metalmeccanico per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti;
che nell'espletamento della sua attività lavorativa, dall'inizio sino alla fine del rapporto di lavoro era stato sottoposto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare, sia della legale rapp.te , che di , Testimone_1 Controparte_3 tecnico che aveva la gestione della società e a cui doveva far capo in caso di impossibilità di recarsi al lavoro, di assenze, ritardi o allorquando necessitava di permessi e/o ferie;
che la prestazione lavorativa era stata eseguita sia nei locali della siti in Sant'Antimo, alla Via Scarlatti n. CP_1
7, specie per ciò che concerne l'attività di amministrativa, sia nei luoghi ove avevano sede le attività dei clienti, per l'istallazione, la revisione e la manutenzione degli impianti antincendio;
di aver percepito per il periodo che va dal 2010 e sino al 2013, l'importo di 800 € mensili;
per il periodo che va 2014 e sino al 2017, l'importo di 400 € mensili;
dal 2018 sino alla fine del rapporto, importi variabili dalle 275 € mensili fino a nessuna somma;
che il pagamento della retribuzione era effettuato mensilmente direttamente o dalla legale rappresentante della o dal signor CP_1 Controparte_3 con denaro contante e comunque in misura inferiore per qualità e quantità rispetto al lavoro effettivamente prestato ex CCNL di categoria, art. 2099 c.c. ed ex art. 36 Cost.; che nulla aveva percepito a titolo di spettanze di fine rapporto lavoro, TFR, a titolo di lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e festività, a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali relativi al rapporto di lavoro.
Tanto premesso ha chiesto “I. Accertare e dichiarare che tra il sig. e la società Parte_1 [...]
in persona del suo legale rapp.te p.t., sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato così CP_1 strutturato: full time, continuativo ed ininterrotto dal 1 gennaio del 2010 sino al dicembre 2013, part- time dal 1 gennaio 2014 fino al giugno del 2017, nuovamente full-time dall'ottobre del 2019 sino a luglio del 2020 ai sensi dell'art. 2094 c.c., ovvero per il diverso periodo di lavoro o la diversa qualificazione che il Giudicante vorrà reputare dopo l'accertamento in corso di causa. II. Accertare e dichiarare che durante l'intercorso rapporto di lavoro le mansioni espletate dal ricorrente dal mese di gennaio 2010 al mese di febbraio 2016 sono di fatto ascrivibili al 2^ livello operaio del CCNL settore metalmeccanico per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti con le modalità di svolgimento del lavoro indicate nel corpo dell'atto, e per l'effetto, assegnare e riconoscere al ricorrente la ricostruzione della carriera in capo al ricorrente con la qualifica, le mansioni e lo status di operaio di 2^ livello, così come previsto dal CCNL settore metalmeccanico per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti dal mese di Gennaio 2010 al mese di Luglio 2020. III. Accertare e dichiarare che il ricorrente durante l'intercorso rapporto di lavoro non ha mai ricevuto la giusta retribuzione, ossia questa non è mai stata proporzionale alla quantità e qualità del lavoro svolto. IV. Accertare e dichiarare che durante l'intercorso rapporto di lavoro il ricorrente non ha mai ricevuto alcunché a titolo di lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità di trasferta, ferie e festività, TFR. V. Per l'effetto condannare la società “ , in persona del suo legale rapp.te CP_1
p.t., al pagamento di tutte le differenze retributive maturate, in derivazione del citato rapporto di lavoro, a titolo di differenza sulla retribuzione mensile, tredicesima, quattordicesima, lavoro straordinario, indennità sostitutiva del preavviso, festività abolite e ferie non godute, pari alla somma complessiva di €. 74.611,68, di cui €. 9.684,90 a titolo di trattamento di fine rapporto, il tutto come da conteggi allegati, da intendersi quale parte integrante del presente ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia. I. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo in via principale il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto. In particolare, ha eccepito che tra le parti non era intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato dal 01.01.2010 al 31.07.2020 ad eccezione del periodo dal 12.6.17 al
1.10.19, regolarizzato come part time orizzontale per 15 ore settimanali e con l'inquadramento riconosciuto. In via subordinata ha chiesto che ai fini della determinazione delle somme spettanti, come accertate, occorreva tener conto di quelle indebitamente incassate dal ricorrente per conto della società, vinte le spese di lite.
Esaurita l'attività istruttoria, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e come tale va accolto nei limiti di cui in motivazione. Ritiene questo giudicante che le emergenze della prova testimoniale in atti e la documentazione depositata (cfr. contratto di assunzione, estratto contributivo, buste paga e comunicazione Unilav di dimissioni) ben consentano di ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società resistente per il periodo dal 12.06.2017 e al 1.10. 2019 a tempo indeterminato e part-time, per 15 ore settimanali.
Ancora le emergenze della prova testimoniale appaiono confermare le allegazioni attoree in punto di mansioni espletate, che vanno ricondotte a quelle di operaio, inquadrato nel 3° livello del settore metalmeccanico per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti, avendo i testi confermato che il ricorrente era addetto alla sostituzione (ritiro e consegna) con un furgone degli estintori antincendio dalla sede operativa della società sita in
Sant'Antimo, presso la sede dei diversi clienti. Peraltro, la resistente non ha contestato il CP_2 predetto inquadramento che risulta anche dalla documentazione depositata di provenienza datoriale.
Le deposizioni testimoniali in atti non confermano, invece, le allegazioni attoree circa la durata del rapporto di lavoro. Invero dall'istruttoria testimoniale non risulta che il ricorrente abbia iniziato a lavorare per la resistente già a partire dal 2010 e prima del suo formale inquadramento (2017), così come non risulta la prosecuzione del rapporto fino al mese di luglio 2020 e quindi anche dopo le formali dimissioni, rassegnate il 1.10.2019.
Tutti i testi escussi hanno invero confermato che il aveva iniziato a lavorare per la Pt_1 CP_1 solo a partire dall'anno 2017 e nessuno dei testi ha poi confermato una prosecuzione del rapporto di lavoro fino all'anno 2020 e per conto della società resistente.
Il teste , cliente della ha dichiarato “Conosco il ricorrente da 11 anni. So Testimone_2 CP_1 che ha lavorato con la resistente perché sono socia e amministratrice dell'azienda AL EL s.r.l.
e con la mia azienda abbiamo intrapreso rapporti lavorativi con la nel 2017. Il nel CP_1 Pt_1
2017 venne nella mia azienda ad installare gli impianti degli estintori e da lì ogni sei mesi veniva a fare la manutenzione degli estintori. Il veniva da solo. Quando veniva si intratteneva Pt_1 mezz'ora, un'oretta ovvero ritirava gli estintori e poi li riportava successivamente. Questo rapporto è iniziato nel 2017 e poi è proseguito fino al 2020. I rapporti si sono interrotti perché nel 2020 sono stata convocata in giudizio dalla per un decreto ingiuntivo di euro 20. Il sig. veniva CP_1 Pt_1 indistintamente di mattina o di pomeriggio, in base ai suoi impegni. Vi era una cadenza periodica, ci sentivamo prima dei suoi interventi di solito di mattina ritirava gli estintori e di pomeriggio riportava i nuovi. Per la manutenzione ho avuto contatti solo con il sig. e per i pagamenti pagavamo Pt_1 solo con bonifico bancario. (…)”.
Le predette circostanze sono state confermate anche dal teste che ha dichiarato “Io Controparte_3 lavoro per la e anche lui ha lavorato da giugno 2017 ad ottobre 2019 per la . Io vi CP_1 CP_1 collaboro perché la titolare della ditta è mia moglie, sono sempre stato in ditta essendo a conduzione familiare seppur io sono stato formalmente inquadrato nel 2019, quando ha dato le Pt_1 dimissioni. ha iniziato nel giugno 2017, nel periodo precedente lavorava per il ristorante Pt_1
Della Pace come ragioniere e poi alla piscina comunale di Casoria dove ha continuato a lavorare di mattina anche dopo l'assunzione nel 2017, perché il padre essendo cugino di mio padre mi chiese di aiutarlo e farlo lavorare con noi il pomeriggio. Io facevo già trovare il furgone carico al e Pt_1 lui doveva solo uscire con il furgone per consegnare o ritirare estintori per la manutenzione. Prima del 2017 mi sono occupato io personalmente della consegna o del ritiro degli estintori con altri operai che venivano assunti solo per il tempo della consegna. Poi ho subito un infortunio, sono stato operato e, dati i rapporti con il , lo abbiamo assunto e lui ha svolto le attività che prima facevo io. Pt_1
(…) Il pagamento del lavoro avveniva per la maggior parte tramite bonifico da parte delle aziende da noi assistite e poi successivamente, dato il rapporto di fiducia, il poteva anche farsi rilasciare Pt_1 le somme in contanti. A partire dall'agosto 2019 cominciai a capire che il non mi consegnava Pt_1 le somme incassate perché chiesi ad un nostro cliente, titolare di un girarrosto a Giugliano “ ”, Per_1 di sanare una fattura relativa alla sede che aveva a Fuorigrotta ed in quella occasione mi mostrò una ricevuta di pagamento della fattura firmata da , somme da me mai ricevute;
quindi, Parte_1 da quel momento ho iniziato a fare dei controlli e ci siamo accorti di ammanchi in cassa. Rispetto alle fatture firmate per ricevuta di pagamento, mancavano delle somme ed infatti mia moglie come titolare ha anche presentato denuncia querela perché tutti i clienti avevano la ricevuta firmata e dai calcoli mi mancavano circa 10 mila euro e anche se suo padre ha cercato di riparare dopo sono usciti altri ammanchi di cassa. Ho scoperto che anche dopo le dimissioni ha utilizzato il nome della ditta di mia moglie per fare dei lavori). Nel periodo precedente il 2017 non ha mai lavorato con noi alla CP_1 ed i rapporti sono terminati nell'anno delle dimissioni ovvero ottobre 2019. Conosco la titolare della società AL EL era un nostro cliente e me l'ha fatta conoscere Ricordo che Parte_1 dopo le dimissioni del la società senza fare disdetta non volle più continuare con noi il Pt_1 rapporto di manutenzione seppur avevamo il contratto. Noi nel 2020 a chiusura del rapporto, visto che mancavano dei soldi, abbiamo fatto decreto ingiuntivo. So che dopo le dimissioni ha iniziato a lavorare per un'altra ditta la Sicurnorm che si occupa sempre di estintori”.
Anche il teste ha poi dichiarato “(…) il ha iniziato a lavorare per la Testimone_3 Pt_1 CP_1
nel mese di giugno 2017; adr. si occupava di consegnare gli estintori;
adr. io lavoro per il Comune
[...] di Sant'Antimo e faccio manutenzione per le strade;
adr. io abito a via Alessandro Scarlatti n. 7 dove si trova la quindi l'ho visto spesso caricare gli estintori nel furgone Doblò per effettuare poi CP_1 le consegne;
adr. so che ha lavorato fino ad ottobre/novembre 2019 quando si è dimesso;
adr. ho assistito più volte a lamentele di mio fratello e dei clienti poiché questi ultimi a seguito della richiesta di pagamento di mio fratello per la manutenzione degli estintori dicevano di aver già saldato il conto con il;
adr. ho assistito personalmente a queste lamentele ed è questo il motivo per cui il Pt_1 rapporto si è interrotto;
adr. so che il era inquadrato e veniva regolarmente pagato dalla Pt_1 CP_1
;(…)”.
[...]
Quanto dedotto in ricorso non ha poi trovato riscontro nelle dichiarazioni dell'altro teste di parte ricorrente , che ha riferito in maniera del tutto generica “ho visto il Testimone_4 Pt_1 installare e fare manutenzione agli estintori per molti anni, fino al 2018; adr. l'ho visto sia da solo con un furgone piccolo sia a volte in compagnia del socio penso, si chiamava , ma non conosco CP_3 il suo cognome, forse era il cugino (…)”. Il teste nulla ha saputo riferire in ordine ai rapporti tra le parti laddove ha dichiarato “adr. non ho mai assistito a pagamenti al;
adr. non so dei rapporti Pt_1 interni lavorativi del con la , so solo che quest'ultima era un'azienda affidabile ed Pt_1 CP_1 infatti mio zio ne faceva la pubblicità.”
Inoltre, dall'esame dell'estratto contributivo risulta che negli anni dal 9.2013 al 2.10.2015 il Pt_1 ha lavorato alle dipendenze della ditta SS AR mentre negli anni successivi e prima dell'assunzione alle dipendenze della società resistente (giugno 2017) ha percepito l'indennità di disoccupazione Naspi e tali circostanze non sono state neppure contestate. La società resistente ha poi dedotto e provato che dopo le formali dimissioni rassegnate nel mese di ottobre 2019 il ricorrente ha continuato di fatto a svolgere in totale autonomia e senza alcuna espressa autorizzazione attività di manutenzione degli estintori in nome e per conto della società , incassando indebitamente CP_1 anche le somme versate dai clienti (cfr. denuncia querela e allegati, Copia diffide di pagamento clienti e Sottoscrizioni recupero somme indebitamente incassate). CP_1
Con riguardo poi alla domanda, tesa al riconoscimento del superiore inquadramento la stessa deve ritenersi infondata.
Come è noto, il lavoratore, che invochi la diversa retribuzione per svolgimento in fatto di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, ha uno specifico onere di allegazione e prova delle effettive mansioni espletate, nonché della relativa riconducibilità delle stesse alla superiore qualifica invocata, anziché a quella formalmente riconosciuta.
Più precisamente, “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha, dunque, l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.” (cfr. ex multis Cass. Sentenza n. 8025del 21/05/2003).
Pertanto, nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L,
27.09.2010, n. 20272).
Nel caso di specie, tale onere di allegazione non è stato compiutamente assolto, essendosi il ricorrente limitato a dedurre di aver svolto mansioni riconducibili al 2 livello del CCNL settore industria metalmeccanico istallazione impianti, come operaio specializzato e quindi senza, minimamente dare conto di quali fossero i profili caratterizzanti delle mansioni proprie di quel livello, nonché di quello riconosciuto contrattualmente, con ciò impedendo qualsiasi compiuta operazione di raffronto, tale da consentire di comprendere, in quali termini e per quali ragioni, l'attività svolta presso la convenuta esorbitasse da quelle di cui al formale inquadramento. Peraltro, si fa rilevare come anzidetto, che per il periodo di formale inquadramento lo stesso risulta inquadrato nel superiore livello 3, come pacificamente riconosciuto dalla società resistente.
Con riguardo poi alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro per il periodo regolarizzato non vi è prova che il ricorrente avesse osservato un orario di lavoro full time, ossia abbia svolto lavoro supplementare e straordinario, come dedotto in ricorso dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore
13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:30.
Come è noto, il compenso per il lavoro straordinario è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass., sez. lav., 14.08.98, n. 8006; Cass., sez. lav., 01.09.95, n. 9231;
Cass. lav. 21.4.93, n. 4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801; Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav. 29.1.88,
n. 776; Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208; Cass. lav. 19.4.83, n. 2694). Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero di ore di straordinario di rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario (Cass. Lav., 17 ottobre 2001 n. 12695).
I testi di parte ricorrente nulla hanno saputo precisare circa l'orario di lavoro osservato dal , Pt_1 avendolo incontrato solo in occasione della sostituzione e ritiro degli estintori e limitatamente a tale prestazione, mentre i testi escussi per parte resistente hanno confermato un orario di lavoro compatibile con quello risultante dalle buste paga (cfr. dichiarazioni teste “Il lunedì Controparte_3 con noi non ha mai lavorato e lavorava dal martedì pomeriggio al venerdì pomeriggio dalle 16:00 alle
18:30/19:00 o anche un po' prima perché le aziende dove si recava chiudevano prima (…..)” e del teste “ (…) so che veniva a lavorare verso le 16:00 del pomeriggio e poi rientrava Testimone_3 per le 18:30; adr. di mattina so che lavorava per il ristorante Della Pace a Giugliano;
adr. questo per l'intero periodo che ho detto;
adr. di mattina non ha mai lavorato;
adr. di mattina non l'ho mai visto, anche quelle rare volte che sono ritornato in mattinata a casa per prendere qualche attrezzo (…)”.
Dalla ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, limitatamente al periodo di formale inquadramento dal 12.06.2017 al 1.10.2019 e con le modalità accertate, deve invece trovare accoglimento la domanda tesa al pagamento delle differenze retributive, ivi compreso la 13° e 14° mensilità e del TFR, che vengono calcolate dal giudicante tenuto conto della retribuzione spettante per contratto e quella che il ricorrente ha dichiarato di aver percepito, quale risultante dai conteggi depositati in atti ed in assenza di prova del relativo pagamento da parte della società resistente e, quindi per l'importo di euro 8.646,43 a titolo di differenze retributive ed € 1.285,85 a titolo di Tfr, oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale dalla maturazione dei diritti al saldo effettivo. Inoltre, ai fini della quantificazione delle somme dovute non può trovare accoglimento l'eccezione di compensazione del credito con le somme che il ricorrente avrebbe indebitamente incassato dai clienti della resistente anche in costanza di rapporto, trattandosi di accertamento allo stato sub iudice ( cfr. denuncia querela e allegati) e rispetto alla quale la parte resistente si è limitata a dedurre genericamente di aver proceduto al recupero parziale senz'altro specificare in ordine all'ammontare ancora spettante.
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 8.646,43 a titolo di differenze retributive ed € 1.285,85 a titolo di Tfr, oltre interessi legali sulle singole componenti del credito annualmente rivalutate dalla maturazione del diritto al saldo;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, 4.04.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8117/2022 R.G. LAVORO
TRA
, nato in [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano di Bernardo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Arturo CP_1
Casolaro e Giovanni D'Aponte, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: azione di accertamento della intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato e conseguente azione di condanna al pagamento delle competenze retributive e indennità di fine rapporto
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/06/2022 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa, senza alcuna regolarizzazione contributiva, alle dipendenze della società convenuta a partire dal mese di Gennaio 2010 e senza soluzione di continuità fino al CP_1 mese di luglio 2020 allorquando il rapporto di lavoro cessava per dimissioni;
di aver svolto mansioni di operaio di 2 livello- settore industria metalmeccanico istallazione impianti, consistenti nell'istallazione di dispositivi manuali antincendio o di impianti di altra natura rientranti nell'oggetto societario;
nel controllo/revisione del funzionamento dei medesimi e della sostituzione dei vecchi dispostivi con nuovi, come prevista dalla normativa, nonché attività collaterale svolta in segreteria
/amministrazione della resistente;
di aver lavorato, per il periodo che va dal 2010 e sino al CP_2
2013, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:30, mentre per il periodo che va dal 2014 e sino al 2017, dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 19:30; che solo dal 12.06.2017 e sino al 1.10.2019, il rapporto di lavoro veniva regolarizzato con un contratto a tempo indeterminato, con inquadramento come operaio nel livello 3; che tuttavia dopo tale data veniva costretto a firmare le dimissioni anche se sino a luglio 2020 aveva continuato a lavorare dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:30; che pertanto per l'intero periodo
(gennaio 2010-luglio 2020), dedotto il breve periodo di regolarizzazione, il rapporto di lavoro, pur svolgendosi nelle forme tipiche della subordinazione, non era mai stato formalizzato presso i competenti Istituti previdenziali ed assistenziali;
che la società , avente come oggetto CP_1 sociale l'istallazione, l'ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di varia natura applicava il CCNL settore metalmeccanico per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti;
che nell'espletamento della sua attività lavorativa, dall'inizio sino alla fine del rapporto di lavoro era stato sottoposto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare, sia della legale rapp.te , che di , Testimone_1 Controparte_3 tecnico che aveva la gestione della società e a cui doveva far capo in caso di impossibilità di recarsi al lavoro, di assenze, ritardi o allorquando necessitava di permessi e/o ferie;
che la prestazione lavorativa era stata eseguita sia nei locali della siti in Sant'Antimo, alla Via Scarlatti n. CP_1
7, specie per ciò che concerne l'attività di amministrativa, sia nei luoghi ove avevano sede le attività dei clienti, per l'istallazione, la revisione e la manutenzione degli impianti antincendio;
di aver percepito per il periodo che va dal 2010 e sino al 2013, l'importo di 800 € mensili;
per il periodo che va 2014 e sino al 2017, l'importo di 400 € mensili;
dal 2018 sino alla fine del rapporto, importi variabili dalle 275 € mensili fino a nessuna somma;
che il pagamento della retribuzione era effettuato mensilmente direttamente o dalla legale rappresentante della o dal signor CP_1 Controparte_3 con denaro contante e comunque in misura inferiore per qualità e quantità rispetto al lavoro effettivamente prestato ex CCNL di categoria, art. 2099 c.c. ed ex art. 36 Cost.; che nulla aveva percepito a titolo di spettanze di fine rapporto lavoro, TFR, a titolo di lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e festività, a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali relativi al rapporto di lavoro.
Tanto premesso ha chiesto “I. Accertare e dichiarare che tra il sig. e la società Parte_1 [...]
in persona del suo legale rapp.te p.t., sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato così CP_1 strutturato: full time, continuativo ed ininterrotto dal 1 gennaio del 2010 sino al dicembre 2013, part- time dal 1 gennaio 2014 fino al giugno del 2017, nuovamente full-time dall'ottobre del 2019 sino a luglio del 2020 ai sensi dell'art. 2094 c.c., ovvero per il diverso periodo di lavoro o la diversa qualificazione che il Giudicante vorrà reputare dopo l'accertamento in corso di causa. II. Accertare e dichiarare che durante l'intercorso rapporto di lavoro le mansioni espletate dal ricorrente dal mese di gennaio 2010 al mese di febbraio 2016 sono di fatto ascrivibili al 2^ livello operaio del CCNL settore metalmeccanico per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti con le modalità di svolgimento del lavoro indicate nel corpo dell'atto, e per l'effetto, assegnare e riconoscere al ricorrente la ricostruzione della carriera in capo al ricorrente con la qualifica, le mansioni e lo status di operaio di 2^ livello, così come previsto dal CCNL settore metalmeccanico per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti dal mese di Gennaio 2010 al mese di Luglio 2020. III. Accertare e dichiarare che il ricorrente durante l'intercorso rapporto di lavoro non ha mai ricevuto la giusta retribuzione, ossia questa non è mai stata proporzionale alla quantità e qualità del lavoro svolto. IV. Accertare e dichiarare che durante l'intercorso rapporto di lavoro il ricorrente non ha mai ricevuto alcunché a titolo di lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità di trasferta, ferie e festività, TFR. V. Per l'effetto condannare la società “ , in persona del suo legale rapp.te CP_1
p.t., al pagamento di tutte le differenze retributive maturate, in derivazione del citato rapporto di lavoro, a titolo di differenza sulla retribuzione mensile, tredicesima, quattordicesima, lavoro straordinario, indennità sostitutiva del preavviso, festività abolite e ferie non godute, pari alla somma complessiva di €. 74.611,68, di cui €. 9.684,90 a titolo di trattamento di fine rapporto, il tutto come da conteggi allegati, da intendersi quale parte integrante del presente ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia. I. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo in via principale il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto. In particolare, ha eccepito che tra le parti non era intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato dal 01.01.2010 al 31.07.2020 ad eccezione del periodo dal 12.6.17 al
1.10.19, regolarizzato come part time orizzontale per 15 ore settimanali e con l'inquadramento riconosciuto. In via subordinata ha chiesto che ai fini della determinazione delle somme spettanti, come accertate, occorreva tener conto di quelle indebitamente incassate dal ricorrente per conto della società, vinte le spese di lite.
Esaurita l'attività istruttoria, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e come tale va accolto nei limiti di cui in motivazione. Ritiene questo giudicante che le emergenze della prova testimoniale in atti e la documentazione depositata (cfr. contratto di assunzione, estratto contributivo, buste paga e comunicazione Unilav di dimissioni) ben consentano di ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società resistente per il periodo dal 12.06.2017 e al 1.10. 2019 a tempo indeterminato e part-time, per 15 ore settimanali.
Ancora le emergenze della prova testimoniale appaiono confermare le allegazioni attoree in punto di mansioni espletate, che vanno ricondotte a quelle di operaio, inquadrato nel 3° livello del settore metalmeccanico per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti, avendo i testi confermato che il ricorrente era addetto alla sostituzione (ritiro e consegna) con un furgone degli estintori antincendio dalla sede operativa della società sita in
Sant'Antimo, presso la sede dei diversi clienti. Peraltro, la resistente non ha contestato il CP_2 predetto inquadramento che risulta anche dalla documentazione depositata di provenienza datoriale.
Le deposizioni testimoniali in atti non confermano, invece, le allegazioni attoree circa la durata del rapporto di lavoro. Invero dall'istruttoria testimoniale non risulta che il ricorrente abbia iniziato a lavorare per la resistente già a partire dal 2010 e prima del suo formale inquadramento (2017), così come non risulta la prosecuzione del rapporto fino al mese di luglio 2020 e quindi anche dopo le formali dimissioni, rassegnate il 1.10.2019.
Tutti i testi escussi hanno invero confermato che il aveva iniziato a lavorare per la Pt_1 CP_1 solo a partire dall'anno 2017 e nessuno dei testi ha poi confermato una prosecuzione del rapporto di lavoro fino all'anno 2020 e per conto della società resistente.
Il teste , cliente della ha dichiarato “Conosco il ricorrente da 11 anni. So Testimone_2 CP_1 che ha lavorato con la resistente perché sono socia e amministratrice dell'azienda AL EL s.r.l.
e con la mia azienda abbiamo intrapreso rapporti lavorativi con la nel 2017. Il nel CP_1 Pt_1
2017 venne nella mia azienda ad installare gli impianti degli estintori e da lì ogni sei mesi veniva a fare la manutenzione degli estintori. Il veniva da solo. Quando veniva si intratteneva Pt_1 mezz'ora, un'oretta ovvero ritirava gli estintori e poi li riportava successivamente. Questo rapporto è iniziato nel 2017 e poi è proseguito fino al 2020. I rapporti si sono interrotti perché nel 2020 sono stata convocata in giudizio dalla per un decreto ingiuntivo di euro 20. Il sig. veniva CP_1 Pt_1 indistintamente di mattina o di pomeriggio, in base ai suoi impegni. Vi era una cadenza periodica, ci sentivamo prima dei suoi interventi di solito di mattina ritirava gli estintori e di pomeriggio riportava i nuovi. Per la manutenzione ho avuto contatti solo con il sig. e per i pagamenti pagavamo Pt_1 solo con bonifico bancario. (…)”.
Le predette circostanze sono state confermate anche dal teste che ha dichiarato “Io Controparte_3 lavoro per la e anche lui ha lavorato da giugno 2017 ad ottobre 2019 per la . Io vi CP_1 CP_1 collaboro perché la titolare della ditta è mia moglie, sono sempre stato in ditta essendo a conduzione familiare seppur io sono stato formalmente inquadrato nel 2019, quando ha dato le Pt_1 dimissioni. ha iniziato nel giugno 2017, nel periodo precedente lavorava per il ristorante Pt_1
Della Pace come ragioniere e poi alla piscina comunale di Casoria dove ha continuato a lavorare di mattina anche dopo l'assunzione nel 2017, perché il padre essendo cugino di mio padre mi chiese di aiutarlo e farlo lavorare con noi il pomeriggio. Io facevo già trovare il furgone carico al e Pt_1 lui doveva solo uscire con il furgone per consegnare o ritirare estintori per la manutenzione. Prima del 2017 mi sono occupato io personalmente della consegna o del ritiro degli estintori con altri operai che venivano assunti solo per il tempo della consegna. Poi ho subito un infortunio, sono stato operato e, dati i rapporti con il , lo abbiamo assunto e lui ha svolto le attività che prima facevo io. Pt_1
(…) Il pagamento del lavoro avveniva per la maggior parte tramite bonifico da parte delle aziende da noi assistite e poi successivamente, dato il rapporto di fiducia, il poteva anche farsi rilasciare Pt_1 le somme in contanti. A partire dall'agosto 2019 cominciai a capire che il non mi consegnava Pt_1 le somme incassate perché chiesi ad un nostro cliente, titolare di un girarrosto a Giugliano “ ”, Per_1 di sanare una fattura relativa alla sede che aveva a Fuorigrotta ed in quella occasione mi mostrò una ricevuta di pagamento della fattura firmata da , somme da me mai ricevute;
quindi, Parte_1 da quel momento ho iniziato a fare dei controlli e ci siamo accorti di ammanchi in cassa. Rispetto alle fatture firmate per ricevuta di pagamento, mancavano delle somme ed infatti mia moglie come titolare ha anche presentato denuncia querela perché tutti i clienti avevano la ricevuta firmata e dai calcoli mi mancavano circa 10 mila euro e anche se suo padre ha cercato di riparare dopo sono usciti altri ammanchi di cassa. Ho scoperto che anche dopo le dimissioni ha utilizzato il nome della ditta di mia moglie per fare dei lavori). Nel periodo precedente il 2017 non ha mai lavorato con noi alla CP_1 ed i rapporti sono terminati nell'anno delle dimissioni ovvero ottobre 2019. Conosco la titolare della società AL EL era un nostro cliente e me l'ha fatta conoscere Ricordo che Parte_1 dopo le dimissioni del la società senza fare disdetta non volle più continuare con noi il Pt_1 rapporto di manutenzione seppur avevamo il contratto. Noi nel 2020 a chiusura del rapporto, visto che mancavano dei soldi, abbiamo fatto decreto ingiuntivo. So che dopo le dimissioni ha iniziato a lavorare per un'altra ditta la Sicurnorm che si occupa sempre di estintori”.
Anche il teste ha poi dichiarato “(…) il ha iniziato a lavorare per la Testimone_3 Pt_1 CP_1
nel mese di giugno 2017; adr. si occupava di consegnare gli estintori;
adr. io lavoro per il Comune
[...] di Sant'Antimo e faccio manutenzione per le strade;
adr. io abito a via Alessandro Scarlatti n. 7 dove si trova la quindi l'ho visto spesso caricare gli estintori nel furgone Doblò per effettuare poi CP_1 le consegne;
adr. so che ha lavorato fino ad ottobre/novembre 2019 quando si è dimesso;
adr. ho assistito più volte a lamentele di mio fratello e dei clienti poiché questi ultimi a seguito della richiesta di pagamento di mio fratello per la manutenzione degli estintori dicevano di aver già saldato il conto con il;
adr. ho assistito personalmente a queste lamentele ed è questo il motivo per cui il Pt_1 rapporto si è interrotto;
adr. so che il era inquadrato e veniva regolarmente pagato dalla Pt_1 CP_1
;(…)”.
[...]
Quanto dedotto in ricorso non ha poi trovato riscontro nelle dichiarazioni dell'altro teste di parte ricorrente , che ha riferito in maniera del tutto generica “ho visto il Testimone_4 Pt_1 installare e fare manutenzione agli estintori per molti anni, fino al 2018; adr. l'ho visto sia da solo con un furgone piccolo sia a volte in compagnia del socio penso, si chiamava , ma non conosco CP_3 il suo cognome, forse era il cugino (…)”. Il teste nulla ha saputo riferire in ordine ai rapporti tra le parti laddove ha dichiarato “adr. non ho mai assistito a pagamenti al;
adr. non so dei rapporti Pt_1 interni lavorativi del con la , so solo che quest'ultima era un'azienda affidabile ed Pt_1 CP_1 infatti mio zio ne faceva la pubblicità.”
Inoltre, dall'esame dell'estratto contributivo risulta che negli anni dal 9.2013 al 2.10.2015 il Pt_1 ha lavorato alle dipendenze della ditta SS AR mentre negli anni successivi e prima dell'assunzione alle dipendenze della società resistente (giugno 2017) ha percepito l'indennità di disoccupazione Naspi e tali circostanze non sono state neppure contestate. La società resistente ha poi dedotto e provato che dopo le formali dimissioni rassegnate nel mese di ottobre 2019 il ricorrente ha continuato di fatto a svolgere in totale autonomia e senza alcuna espressa autorizzazione attività di manutenzione degli estintori in nome e per conto della società , incassando indebitamente CP_1 anche le somme versate dai clienti (cfr. denuncia querela e allegati, Copia diffide di pagamento clienti e Sottoscrizioni recupero somme indebitamente incassate). CP_1
Con riguardo poi alla domanda, tesa al riconoscimento del superiore inquadramento la stessa deve ritenersi infondata.
Come è noto, il lavoratore, che invochi la diversa retribuzione per svolgimento in fatto di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, ha uno specifico onere di allegazione e prova delle effettive mansioni espletate, nonché della relativa riconducibilità delle stesse alla superiore qualifica invocata, anziché a quella formalmente riconosciuta.
Più precisamente, “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha, dunque, l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.” (cfr. ex multis Cass. Sentenza n. 8025del 21/05/2003).
Pertanto, nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L,
27.09.2010, n. 20272).
Nel caso di specie, tale onere di allegazione non è stato compiutamente assolto, essendosi il ricorrente limitato a dedurre di aver svolto mansioni riconducibili al 2 livello del CCNL settore industria metalmeccanico istallazione impianti, come operaio specializzato e quindi senza, minimamente dare conto di quali fossero i profili caratterizzanti delle mansioni proprie di quel livello, nonché di quello riconosciuto contrattualmente, con ciò impedendo qualsiasi compiuta operazione di raffronto, tale da consentire di comprendere, in quali termini e per quali ragioni, l'attività svolta presso la convenuta esorbitasse da quelle di cui al formale inquadramento. Peraltro, si fa rilevare come anzidetto, che per il periodo di formale inquadramento lo stesso risulta inquadrato nel superiore livello 3, come pacificamente riconosciuto dalla società resistente.
Con riguardo poi alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro per il periodo regolarizzato non vi è prova che il ricorrente avesse osservato un orario di lavoro full time, ossia abbia svolto lavoro supplementare e straordinario, come dedotto in ricorso dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore
13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:30.
Come è noto, il compenso per il lavoro straordinario è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass., sez. lav., 14.08.98, n. 8006; Cass., sez. lav., 01.09.95, n. 9231;
Cass. lav. 21.4.93, n. 4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801; Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav. 29.1.88,
n. 776; Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208; Cass. lav. 19.4.83, n. 2694). Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero di ore di straordinario di rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario (Cass. Lav., 17 ottobre 2001 n. 12695).
I testi di parte ricorrente nulla hanno saputo precisare circa l'orario di lavoro osservato dal , Pt_1 avendolo incontrato solo in occasione della sostituzione e ritiro degli estintori e limitatamente a tale prestazione, mentre i testi escussi per parte resistente hanno confermato un orario di lavoro compatibile con quello risultante dalle buste paga (cfr. dichiarazioni teste “Il lunedì Controparte_3 con noi non ha mai lavorato e lavorava dal martedì pomeriggio al venerdì pomeriggio dalle 16:00 alle
18:30/19:00 o anche un po' prima perché le aziende dove si recava chiudevano prima (…..)” e del teste “ (…) so che veniva a lavorare verso le 16:00 del pomeriggio e poi rientrava Testimone_3 per le 18:30; adr. di mattina so che lavorava per il ristorante Della Pace a Giugliano;
adr. questo per l'intero periodo che ho detto;
adr. di mattina non ha mai lavorato;
adr. di mattina non l'ho mai visto, anche quelle rare volte che sono ritornato in mattinata a casa per prendere qualche attrezzo (…)”.
Dalla ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, limitatamente al periodo di formale inquadramento dal 12.06.2017 al 1.10.2019 e con le modalità accertate, deve invece trovare accoglimento la domanda tesa al pagamento delle differenze retributive, ivi compreso la 13° e 14° mensilità e del TFR, che vengono calcolate dal giudicante tenuto conto della retribuzione spettante per contratto e quella che il ricorrente ha dichiarato di aver percepito, quale risultante dai conteggi depositati in atti ed in assenza di prova del relativo pagamento da parte della società resistente e, quindi per l'importo di euro 8.646,43 a titolo di differenze retributive ed € 1.285,85 a titolo di Tfr, oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale dalla maturazione dei diritti al saldo effettivo. Inoltre, ai fini della quantificazione delle somme dovute non può trovare accoglimento l'eccezione di compensazione del credito con le somme che il ricorrente avrebbe indebitamente incassato dai clienti della resistente anche in costanza di rapporto, trattandosi di accertamento allo stato sub iudice ( cfr. denuncia querela e allegati) e rispetto alla quale la parte resistente si è limitata a dedurre genericamente di aver proceduto al recupero parziale senz'altro specificare in ordine all'ammontare ancora spettante.
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 8.646,43 a titolo di differenze retributive ed € 1.285,85 a titolo di Tfr, oltre interessi legali sulle singole componenti del credito annualmente rivalutate dalla maturazione del diritto al saldo;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, 4.04.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Raffaella Paesano