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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/12/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. 3773/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3773/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente
TRA
Parte_1
( ) - avv. MARIANO BENIAMINO ); P.IVA_1 C.F._1
RICORRENTE
E
( - avv. MARANCA LUCA MARIA CP_1 C.F._2
( ; C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.08.2025, la società ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 323/25, a mezzo del quale il giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore aveva
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intimato il pagamento di € 600,00 oltre accessori e spese processuali in favore di per il mancato pagamento delle rate di marzo, aprile CP_1
e maggio 2025 dell'intervenuta conciliazione in sede sindacale del
21.12.2024. Eccepiva, preliminarmente, il difetto di competenza per materia del Giudice adito, essendo il titolo posto a base del decreto ingiuntivo rappresentato non dal rapporto di lavoro intercorso fra odierne parti, bensì il verbale di conciliazione sottoscritto in data 21.12.2024, nel quale le parti avevano riconosciuto che la transazione intercorsa aveva avuto carattere novativo, con conseguente competenza del Giudice civile ordinario.
Assumeva, inoltre: che era stato assunto con contratto part- CP_1 time a tempo determinato come centralinista dal 15.7.2023 al 31.8.2023; che in data 21.12.2024 venne sottoscritta la transazione con cui la scuola avrebbe pagato al lavoratore la somma di € 4.215,83 in rate da € 200,00, per venire incontro alla situazione finanziaria in cui stava versando l'istituto in ragione dei ritardi con cui la Regione Campania a sua volta provvedeva a pagare quanto di sua competenza;
che la scuola aveva comunque pagato le prime due rate ed un'ulteriore cifra di € 500,00; che, prima di ricorrere al Tribunale, l'opposto non aveva provveduto, neanche per le vie brevi, a richiedere il pagamento alla scuola che per tale motivo aveva subito dei danni alla reputazione e quindi all'immagine. Concludeva quindi, in via principale, per l'incompetenza del giudice del lavoro adito ovvero per la revoca del provvedimento monitorio in assenza del credito azionato. In via subordinata, chiedeva compensarsi il credito della controparte con quanto dovuto dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni subiti.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 21.11.2025, adducendo, in primo luogo, che non si poteva parlare di alcun effetto novativo del verbale di conciliazione, in quanto l'obbligazione che le parti assumevano nell'atto conciliativo del 21.12.2024 aveva tratto origine dal preesistente rapporto di lavoro intercorso tra le stesse e, pertanto, strettamente connesso a quest'ultimo. Evidenziava, inoltre, che i singoli pagamenti parziali erano stati eseguiti solo sulla sorte capitale e solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto e che fosse del tutto infondata e strumentale l'accusa operata dall'opponente circa la temerarietà della litre. Concludeva,
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quindi, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, previa declaratoria di cessazione della materia del contendere, condannare la odierna ricorrente al pagamento degli accessori e delle spese processuali liquidate nel monitorio e per il presente giudizio.
Quanto alla competenza funzionale del giudice del lavoro adito,
l'assunto della parte opponente non è fondato e non marita accoglimento.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'espressione “controversie relative a rapporti di lavoro subordinato” di cui all'art. 409 n. 1 c.p.c. comprende ogni controversia in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricollega comunque ad un rapporto di lavoro subordinato, ancorché già estinto;
pertanto, la competenza del giudice del lavoro sussiste anche in ordine alla controversia in cui si discuta dell'applicazione della transazione stipulata dalle parti in relazione ad un pregresso rapporto lavoro, inserendosi nell'ambito di questo anche il rapporto negoziale scaturente dalla transazione predetta (cfr. Cass. n. 4634/90; nello stesso senso, Cass.
n. 1713/82).
Venendo al merito, la domanda monitoria è stata azionata per il mancato pagamento delle rate di marzo, aprile e maggio 2025, la cui corresponsione è stata invece pacificamente effettuata dalla odierna parte ricorrente a partire dal 09.07.2025 ovvero successivamente alla data di deposito del ricorso in sede monitoria (avvenuto il 25.06.2025).
Ne deriva la parziale cessazione della materia del contendere, non avendo la debitrice provveduto al pagamento degli accessori del debito, così come previsti dalla legge e accertati nello stesso provvedimento monitorio. Conseguentemente, proceduto alla revoca del decreto ingiuntivo, la società ricorrente va condannata al pagamento degli accessori e delle spese processuali della presente fase di opposizione, liquidate come in dispositivo.
Ogni altra questione può ritenersi assorbita, così come è manifestamente infondata l'eccezione riconvenzionale spiegata dalla società ricorrente, la quale neppure prospetta la sussistenza di un danno serio risarcibile che possa generarsi dalla semplice richiesta da parte del lavoratore di crediti retributivi.
Pagina 3 di 4 r.g. 3773/25
P. Q. M.
1) dichiara la sussistenza della cessazione della materia del contendere solo parzialmente e relativamente alla sorte capitale erogata e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 323/25, condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, dei relativi accessori ovvero agli interessi legali via via rivalutati dalla scadenza dei ratei sino al saldo effettivo;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute nella presente fase dalla parte resistente, liquidate in € 300,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3773/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente
TRA
Parte_1
( ) - avv. MARIANO BENIAMINO ); P.IVA_1 C.F._1
RICORRENTE
E
( - avv. MARANCA LUCA MARIA CP_1 C.F._2
( ; C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.08.2025, la società ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 323/25, a mezzo del quale il giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore aveva
Pagina 1 di 4 r.g. 3773/25
intimato il pagamento di € 600,00 oltre accessori e spese processuali in favore di per il mancato pagamento delle rate di marzo, aprile CP_1
e maggio 2025 dell'intervenuta conciliazione in sede sindacale del
21.12.2024. Eccepiva, preliminarmente, il difetto di competenza per materia del Giudice adito, essendo il titolo posto a base del decreto ingiuntivo rappresentato non dal rapporto di lavoro intercorso fra odierne parti, bensì il verbale di conciliazione sottoscritto in data 21.12.2024, nel quale le parti avevano riconosciuto che la transazione intercorsa aveva avuto carattere novativo, con conseguente competenza del Giudice civile ordinario.
Assumeva, inoltre: che era stato assunto con contratto part- CP_1 time a tempo determinato come centralinista dal 15.7.2023 al 31.8.2023; che in data 21.12.2024 venne sottoscritta la transazione con cui la scuola avrebbe pagato al lavoratore la somma di € 4.215,83 in rate da € 200,00, per venire incontro alla situazione finanziaria in cui stava versando l'istituto in ragione dei ritardi con cui la Regione Campania a sua volta provvedeva a pagare quanto di sua competenza;
che la scuola aveva comunque pagato le prime due rate ed un'ulteriore cifra di € 500,00; che, prima di ricorrere al Tribunale, l'opposto non aveva provveduto, neanche per le vie brevi, a richiedere il pagamento alla scuola che per tale motivo aveva subito dei danni alla reputazione e quindi all'immagine. Concludeva quindi, in via principale, per l'incompetenza del giudice del lavoro adito ovvero per la revoca del provvedimento monitorio in assenza del credito azionato. In via subordinata, chiedeva compensarsi il credito della controparte con quanto dovuto dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni subiti.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 21.11.2025, adducendo, in primo luogo, che non si poteva parlare di alcun effetto novativo del verbale di conciliazione, in quanto l'obbligazione che le parti assumevano nell'atto conciliativo del 21.12.2024 aveva tratto origine dal preesistente rapporto di lavoro intercorso tra le stesse e, pertanto, strettamente connesso a quest'ultimo. Evidenziava, inoltre, che i singoli pagamenti parziali erano stati eseguiti solo sulla sorte capitale e solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto e che fosse del tutto infondata e strumentale l'accusa operata dall'opponente circa la temerarietà della litre. Concludeva,
Pagina 2 di 4 r.g. 3773/25
quindi, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, previa declaratoria di cessazione della materia del contendere, condannare la odierna ricorrente al pagamento degli accessori e delle spese processuali liquidate nel monitorio e per il presente giudizio.
Quanto alla competenza funzionale del giudice del lavoro adito,
l'assunto della parte opponente non è fondato e non marita accoglimento.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'espressione “controversie relative a rapporti di lavoro subordinato” di cui all'art. 409 n. 1 c.p.c. comprende ogni controversia in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricollega comunque ad un rapporto di lavoro subordinato, ancorché già estinto;
pertanto, la competenza del giudice del lavoro sussiste anche in ordine alla controversia in cui si discuta dell'applicazione della transazione stipulata dalle parti in relazione ad un pregresso rapporto lavoro, inserendosi nell'ambito di questo anche il rapporto negoziale scaturente dalla transazione predetta (cfr. Cass. n. 4634/90; nello stesso senso, Cass.
n. 1713/82).
Venendo al merito, la domanda monitoria è stata azionata per il mancato pagamento delle rate di marzo, aprile e maggio 2025, la cui corresponsione è stata invece pacificamente effettuata dalla odierna parte ricorrente a partire dal 09.07.2025 ovvero successivamente alla data di deposito del ricorso in sede monitoria (avvenuto il 25.06.2025).
Ne deriva la parziale cessazione della materia del contendere, non avendo la debitrice provveduto al pagamento degli accessori del debito, così come previsti dalla legge e accertati nello stesso provvedimento monitorio. Conseguentemente, proceduto alla revoca del decreto ingiuntivo, la società ricorrente va condannata al pagamento degli accessori e delle spese processuali della presente fase di opposizione, liquidate come in dispositivo.
Ogni altra questione può ritenersi assorbita, così come è manifestamente infondata l'eccezione riconvenzionale spiegata dalla società ricorrente, la quale neppure prospetta la sussistenza di un danno serio risarcibile che possa generarsi dalla semplice richiesta da parte del lavoratore di crediti retributivi.
Pagina 3 di 4 r.g. 3773/25
P. Q. M.
1) dichiara la sussistenza della cessazione della materia del contendere solo parzialmente e relativamente alla sorte capitale erogata e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 323/25, condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, dei relativi accessori ovvero agli interessi legali via via rivalutati dalla scadenza dei ratei sino al saldo effettivo;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute nella presente fase dalla parte resistente, liquidate in € 300,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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