Ordinanza cautelare 11 settembre 2020
Decreto cautelare 6 novembre 2020
Decreto cautelare 11 novembre 2020
Ordinanza cautelare 18 dicembre 2020
Ordinanza collegiale 10 agosto 2021
Sentenza 25 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/05/2022, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/05/2022
N. 00828/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00840/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 840 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G.R.L. Cave e Conglomerati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avvocato Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi, n. 43;
contro
Comune di Statte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avvocato Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone, n. 56;
Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Cesare Semeraro, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
Regione GL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Regina Paola Bellomo, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Bari, Lungomare N. Sauro, n. 31-33, presso l’Avvocatura della Regione GL;
per l'annullamento:
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione del Dirigente della Sezione “ Tutela del Territorio e dell’Ambiente ” del Comune di Statte n. 93 del 9 luglio 2020, che ha rigettato l'istanza di rinnovo O.S.E. (Ordine di Servizio Esplosivo) formulata dalla società G.R.L. Cave, in relazione all'attività di esercizio di una cava di estrazione di inerti sita nel Comune di Statte;
- della nota del Dirigente del Settore “ Pianificazione e Ambiente ” della Provincia di Taranto prot. n. 14813 del 25 maggio 2020, che ha dichiarato inammissibile ed improcedibile l'istanza di V.I.A. nell’ambito del procedimento di proroga dell’autorizzazione alla coltivazione;
- di tutti i relativi atti presupposti, connessi e/o conseguenziali del medesimo procedimento, ivi comprese, in particolare:
- la nota della Sezione “ Attività Estrattive ” della Regione GL prot. n. 11940 del 12 settembre 2019, che ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Comune di Statte sull'istanza di rinnovo dell'O.S.E. della Società;
- nonché per il risarcimento dei danni;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22 settembre 2020, dei medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo, proponendo vizi ulteriori rispetto a quelli dedotti con l’atto introduttivo;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5 novembre 2020:
- delle note della Regione GL - Servizio “ Attività Estrattive ” prot. n. 11292 del 12 ottobre 2020 e prot. n. 12180 del 29 ottobre 2020, nonché della nota della Regione GL - Sezione “ Autorizzazioni Ambientali ” del 29 ottobre 2020;
- con domanda cautelare ex art. 56 c.p.a. depositata il 10 novembre 2020 dalla Società ricorrente:
- della nota prot. n. 15733 del 9 novembre 2020 del Comune di Statte, recante l’ordine di sospensione immediata dell’attività estrattiva;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da G.R.L. Cave e Conglomerati S.r.l. il 31 marzo 2021:
- per l'annullamento della nota della Regione GL - Servizio “Attività Estrattive” prot. n. 1316 del 29 gennaio 2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Statte, della Provincia di Taranto e della Regione GL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La Società G.R.L. Cave e Conglomerati s.r.l. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività estrattiva di inerti, ai sensi della legge regionale pugliese n. 37/1985, nel territorio del Comune di Statte, con decreto assessorile della Regione GL n. 06/IND/1989.
Con determinazione dirigenziale n. 65/2009 dell’11 maggio 2009, la Regione GL autorizzava la prosecuzione dell’attività estrattiva fino al 1° giugno 2019, ai fini minerari, ai sensi della legge regionale pugliese n. 37/1985.
In data 28 maggio 2018, la Società ricorrente presentava alla Regione GL - Servizio “ Attività Estrattive ” istanza di proroga dell’autorizzazione della cava, ex art. 11 delle N.T.A. del P.R.A.E..
Con determinazione dirigenziale n. 7 del 21 gennaio 2019, la Regione GL - Dipartimento “ Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ” - Sezione “ Autorizzazioni Ambientali ” - Servizio “ V.I.A., V.I.N.C.A. ” rendeva valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) favorevole con prescrizioni, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale pugliese 23 novembre 2016, n. 33 (c.d. V.I.A. “ postuma ” per le attività estrattive già autorizzate, ai sensi della legge regionale pugliese n. 37/1985), con la previsione che, “ in ossequio alle finalità di cui alla L.r. 33/2016 e tenuto conto della volontà espressa dal Proponente con nota acquisita in atti al prot. n. A00_089/12255 del 19.11.2018, la durata del presente provvedimento è da ricondurre alla durata dell’Autorizzazione della coltivazione rilasciata dal Servizio Attività Estrattive della Regione GL con D.D. n. 65/2009 e che pertanto ogni eventuale richiesta di proroga alla coltivazione stessa dovrà essere oggetto di una nuova valutazione ambientale ”.
Con nota del 5 agosto 2019, RL Cave ha formulato al Comune di Statte richiesta di compatibilità ambientale, in ordine alla quale sono intervenuti:
- dapprima, la Provincia di Taranto - Ente di Gestione Provvisoria Parco Naturale Regionale “ Terra delle Gravine ”, con la nota del 13 febbraio 2020, prot. n. 5147, rilevando il difetto di competenza del Comune di Statte in relazione alla V.I.A. di che trattasi, ai sensi dell’art. 6 (“ Autorità competenti ”), comma 2 della legge regionale pugliese n. 11/2001 (“2. La Provincia è competente per le procedure di V.I.A. e di valutazione di incidenza ambientale relative ai: a) progetti identificati negli elenchi A2 e B2; b) progetti elencati negli elenchi A3 e B3 la cui localizzazione interessa il territorio di due o più comuni ovvero che ricada all’interno di aree naturali protette e di siti di cui al comma 4 dell’articolo 4; b-bis) gli interventi di cui al comma 4 dell’articolo 4, non compresi negli allegati A1 e B1 e negli allegati A2 e B2 ”);
- e, poi, la Provincia di Taranto - Settore “ Pianificazione e Ambiente ”, con la nota prot. n. 14813 del 25 maggio 2020, per disporre l’archiviazione del procedimento di V.I.A. (ad essa nel frattempo trasmesso dal Comune di Statte), assumendo: per un verso, che il procedimento di sola valutazione di impatto ambientale non è più normativamente previsto; e, per altro verso, che la Società interessata dovrà proporre apposita istanza di P.A.U.R. (procedimento autorizzatorio unico regionale), ai sensi dell’art. 27 bis del decreto legislativo n. 152/2006 (di competenza regionale), nel quale confluirà anche la V.I.A. (di competenza provinciale).
La Regione GL ha rilasciato l’ultimo ordine di servizio esplosivi (di seguito, anche solo O.S.E.) in data 27 febbraio 2019, con scadenza 30 maggio 2019.
La successiva istanza per il rilascio dell’O.S.E., presentata dalla Società ricorrente il 22 maggio 2019, reiterata con nota del 5 agosto 2019 - ricevuta il 4 settembre 2019 - a seguito del cambio del Direttore tecnico, è stata riscontrata dalla Regione con nota prot. n. 11940 del 12 settembre 2019, con cui RL Cave è stata invitata a trasmettere l’istanza di O.S.E. al Comune di Statte, assumendo la sopravvenuta competenza comunale a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale pugliese n. 22 del 22 luglio 2019, richiamando, in particolare (cfr. l’allegata nota regionale prot. n. 11940 del 12 settembre 2019), l’art. 29 (“ Funzione di vigilanza e di polizia mineraria ”) della citata legge (“ 1. Fatte salve le competenze delle Forze di Polizia e della struttura regionale competente in materia di vigilanza ambientale, sono esercitate dai comuni, anche in forma associata: a) le funzioni di vigilanza sull’attività di cava, in ordine al rispetto delle presenti disposizioni, del progetto di coltivazione e recupero ambientale e delle prescrizioni dell’autorizzazione; b) le funzioni di vigilanza sulle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al D.P.R. 128/1959, ivi comprese quelle già di competenza dell’ingegnere capo ”).
Con nota in data 12 settembre 2019, la Società ricorrente ha presentato l’istanza di rinnovo dell’O.S.E. al Comune di Statte.
Con nota del 22 ottobre 2019 prot. n. 13799, il Servizio “ Attività Estrattive ” della Regione GL ha comunicato la possibilità di proseguire l’attività nelle more della definizione del procedimento di proroga dell’autorizzazione “ ai soli fini minerari ” (istanza presentata, come sopra esposto, il 28 maggio 2018).
Con determinazione n. 93 del 9 luglio 2020, il Dirigente della Sezione “ Tutela del Territorio e dell’Ambiente ” del Comune di Statte ha respinto la citata istanza di rinnovo dell’O.S.E. del 12 settembre 2019.
1.1 - Con il ricorso introduttivo, la Società G.R.L. Cave ha impugnato, domandandone l’annullamento:
- la determinazione n. 93 del 9 luglio 2020 del Comune di Statte, recante diniego dell’istanza di rinnovo dell’O.S.E. del 12 settembre 2019;
- la nota prot. n. 14813 del 25 maggio 2020, a firma del Dirigente del Settore “ Pianificazione e Ambiente ” della Provincia di Taranto, di archiviazione del procedimento di V.I.A.;
- tutti i relativi atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi comprese, in particolare:
- la nota prot. n. 11940 del 12 settembre 2019, con cui la Sezione “ Attività Estrattive ” della Regione GL ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Comune di Statte sull’istanza di rinnovo dell’O.S.E. della Società.
Ha chiesto, altresì, il risarcimento dei danni, formulando “ espressa riserva di quantificare in corso di causa i danni provocati dagli illegittimi provvedimenti impugnati, che hanno impedito l’esercizio dell’attività, pur a fronte della chiara previsione dell’art. 11 delle NTA del PRAE ” e rappresentando che, “ avuto riguardo alla conformazione della cava, non è possibile l’esercizio dell’attività in termini economicamente sostenibili senza l’uso dell’esplosivo (cfr perizia allegata)”.
A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto le seguenti censure, così testualmente rubricate:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27- bis del decreto legislativo n. 152/2006 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle N.T.A. del P.R.A.E. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della legge regionale pugliese n. 22 del 5 luglio 2019 - Violazione dell’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto - Perplessità dell’azione amministrativa - Ingiustizia manifesta - Violazione del giusto procedimento- Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
1.2 - Si sono costituiti in giudizio la Regione GL, la Provincia di Taranto e il Comune di Statte, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, la Regione GL ha eccepito in limine l’irricevibilità per tardività dell’impugnazione della nota regionale prot. n. 11940 del 12 settembre 2019.
Il Comune di Statte ha eccepito in limine l’inammissibilità del ricorso avverso la determinazione comunale n. 93/2020, in ragione dell’acquiescenza prestata in relazione alla ritenuta incompetenza comunale, posta autonomamente a fondamento del gravato diniego.
1.3 - Con ordinanza 11 settembre 2020, n. 584, questa Sezione, ai fini del decidere l’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla Società ricorrente, ha disposto incombenti istruttori a carico della Regione GL e della Provincia di Taranto, << e, segnatamente:
- dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, a firma del Dirigente della Regione GL - Dipartimento “Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio” - Sezione “Ciclo Rifiuti e Bonifiche” - Servizio “Attività Estrattive”, che, in particolare, precisi lo stato del procedimento inerente all’istanza di proroga dell’autorizzazione cava, presentata dalla Società ricorrente il 28 maggio 2018 al Servizio “Attività Estrattive” della Regione GL e se vi siano o meno atti adottati/adottandi ulteriori rispetto alla citata nota regionale prot. n. 13799 del 22 ottobre 2019; in uno a copia autentica della pertinente documentazione.
- dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, a firma del Dirigente della Provincia di Taranto - Settore “Pianificazione e Ambiente”, che, in particolare, fornisca circostanziati chiarimenti in ordine alla natura delle aree interessate e alla loro ascrivibilità all’ambito di operatività dell’art. 6, comma 2 della Legge Regionale pugliese n. 11 del 2001; in uno a copia autentica della pertinente documentazione >>;
1.4 - Con motivi aggiunti presentati il 22 settembre 2020, la Società ricorrente ha impugnato i medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo, proponendo vizi ulteriori rispetto a quelli dedotti con l’atto introduttivo, essenzialmente:
- illegittimità del provvedimento del Comune di Statte n. 93 del 9 luglio 2020, “ Per l’ipotesi in cui l’On.le Tribunale dovesse disattendere le censure proposte avverso la nota regionale, riconoscendo la competenza del Comune in materia di OSE ”, “ nella parte in cui ha negato la propria competenza”, per “ violazione della L.R. n. 22/2019, che ha attribuito ai Comuni la competenza in materia di polizia mineraria”;
- nell’ipotesi in cui fosse condivisa la tesi secondo cui il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione è soggetto alla disciplina del P.A.U.R. ex art. 27 bis del decreto legislativo n. 152/2006, competenza della Provincia di Taranto in relazione al detto procedimento di P.A.U.R., in quanto Ente competente a emettere la V.I.A..
1.5 - In sede di adempimento agli incombenti istruttori disposti con la citata ordinanza di questa Sezione n. 584/2020, con la nota prot. n. 27203 del 24 settembre 2020, la Provincia di Taranto: riconosciuta la propria competenza in materia di P.A.U.R. ex art. 27 bis del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., “ qualora sia accertata la competenza provinciale in materia di V.I.A., così come delegata con L.R. 17/07, secondo le disposizioni della L.R. 11/2001 smi ” (preso atto della sentenza del T.A.R. GL - Lecce, Sezione Seconda, n. 748 del 14 luglio 2020, successiva all’adozione della gravata nota provinciale prot. n. 14813 del 25 maggio 2020); rilevata l’avvenuta presentazione dell’istanza del 17 settembre 2020 della società G.R.L. Cave di “ far confluire l’istanza di proroga dell’autorizzazione dell’attività di cava in un unico procedimento ”, contenente la precisazione che, “.. Ad ogni buon fine, ove ciò occorra, la presente vale anche quale istanza di conversione della originale domanda di proroga in Istanza di PAUR. ...”; ha fatto presente che “la Provincia di Taranto Settore Pianificazione e Ambiente con nota prot. prov.le n. 27201 del 24.09.2020, prendendo atto della richiesta della Società di considerare la nota prot. prov.le n. 26402 del 17.09.2020 quale istanza di conversione della originale domanda di proroga in istanza di PAUR, chiedeva la regolarizzazione della medesima istanza, al fine dell’avvio del corretto procedimento di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 smi ”.
1.6 - Con nota prot. 11292 del 12 ottobre 2020, la Regione GL - Servizio “ Attività Estrattive ” ha anch’essa adempiuto agli incombenti istruttori di cui alla menzionata ordinanza n. 584/2020, essenzialmente:
- evidenziando che:
<< 1. la sola autorizzazione mineraria non costituisce titolo sufficiente all’esercizio dell’attività estrattiva e che detta attività può essere esercitata solo in vigenza dei titoli di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs n. 152/2006 e paesaggistica ex d.lgs n. 42/2004;
2. il citato provvedimento n. 7 del 21/01/2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione GL aveva durata coincidente con l’originaria autorizzazione mineraria (ovvero fino al 01/06/2019) e pertanto non comprensivo, per espressa volontà della Società G.R.L., del periodo riguardante il provvedimento di proroga mineraria;
3. con nota acquisita al prot. prov.le n. 26402 del 17.09.2020, la Società RL ha trasmesso nuova istanza di conversione dell’originale domanda di proroga in Istanza di PAUR, così come suggerito dallo stesso TAR Lecce;
4. che la Provincia di Taranto, come peraltro più volte rappresentato dall’Ente Regionale alla stessa Provincia, ha riconosciuto la propria competenza all’emissione del PAUR nella fattispecie di che trattasi ed ha conseguentemente riavviato il procedimento di valutazione ambientale ai fini PAUR del progetto di prosecuzione dell’attività estrattiva della Società G.R.L. con nota n.27201/2020 del 28.09.2020 >>;
- indi concludendo che “ il Servizio scrivente esprimerà le proprie determinazioni, rilasciando un provvedimento minerario ai sensi dell’art.35 comma 2 della l.r. n.22/2019 nell’ambito del procedimento PAUR in essere presso la Provincia di Taranto ”.
1.7 - Con motivi aggiunti presentati il 5 novembre 2020, la Società ricorrente ha impugnato, altresì, domandandone l’annullamento:
- la nota prot. n. 11292 del 12 ottobre 2020 della Regione GL - Servizio “ Attività Estrattive ” (cfr. il precedente punto 1.6);
- la nota prot. n. 12180 del 29 ottobre 2020, con cui la Regione GL - Servizio “ Attività Estrattive ”, essenzialmente:
- ha fatto presente che “ esprimerà le proprie determinazioni, rilasciando un provvedimento minerario ai sensi dell’art. 35 comma 2 della l.r, n.22/2019, nell’ambito del procedimento PAUR in essere presso la Provincia di Taranto ”;
- richiamata la determinazione dirigenziale regionale n. 7/2019 (V.I.A. “postuma”), che << ha previsto, altresì, “di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto delle condizioni ambientali riportate nell’allegato “Quadro delle Condizioni Ambientali” alla presente Determinazione>> , ha osservato che << la Società RL non ha, tuttavia, mai ottemperato al suddetto “Quadro delle Condizioni Ambientali” della citata determinazione del n.7 del 21/01/2019 dl VIA ex Lr. n. 33/2016, ed in particolare non ha tramesso l’aggiornamento degli elaborati riguardanti le fasi di coltivazione e del recupero ambientale dall’area alla luce della riduzione della superficie coltivabile (vedi Sezione “C” lett “b)” del quadro delle condizioni ambientali). Di tanto è dato atto anche dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione GL che, con nota n. 6438 del 29.05.2019, ha comunicato allo scrivente Servizio la non ottemperanza della Società RL alle condizioni ambientali riportate nell’allegato 1 della determinazione>> della determinazione regionale n. 7/2019, deducendone che “ il titolo ambientale di cui alla determinazione del n. 7 del 21/01/2019 non ha di tutta evidenza acquisito pertanto efficacia ”;
- ha rilevato sostanzialmente la necessità, ai fini della prosecuzione dell’attività estrattiva e dell’applicabilità dell’art. 11 delle N.T.A. del P.R.A.E. e dell’art. 15, comma 3 della legge regionale pugliese n. 22/2019, di un titolo di compatibilità ambientale efficace e vigente;
- infine ha trasmesso la ridetta nota alla Regione GL - Sezione “ Autorizzazioni ambientali ”, alla Provincia di Taranto e al Comune di Statte per le valutazioni di competenza;
- la nota del 29 ottobre 2020, con cui la Regione GL - Sezione “ Autorizzazioni Ambientali ”, richiamata la citata determinazione dirigenziale regionale n. 7/2019, ha evidenziato:
- che, << come espressamente riportato nel determinato della D.D. n. 07 del 21/01/2019, l’efficacia del provvedimento è stato subordinato al rispetto delle condizioni ambientali riportate nell'allegato 1 “Quadro delle Condizioni Ambientali ” alla Determinazione …>>;
- che, “ come espressamente riportato nel determinato della D.D. n. 07 del 21/01/2019, era onere del Proponente fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai soggetti intervenuti ”;
- che “ nessuna istanza ex art. 28 del D. Lgs. 152/2006 e smi è pervenuta presso la scrivente Sezione né presso il Servizio VIA e VincA della Regione GL ai fini delle prescritte verifiche di ottemperanza delle condizioni ambientali impartite con la D.D. n. 07 del 21/01/2019 ”;
- “ Per quanto sopra premesso e rilevato si rappresenta e chiarisce che codesta Ditta non dispone di titolo di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs n. 152/2006 utile al prosieguo dell’attività di coltivazione nelle more dell’ottenimento della proroga della validità dell’autorizzazione di cui alla D.D. 65/2009”, rimettendo infine “ alla Provincia di Taranto, quale autorità compente delegata, ogni adempimento conseguente”.
A sostegno di detti motivi aggiunti del 5 novembre 2020 ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle N.T.A. al P.R.A.E. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 bis del decreto legislativo n. 152/2006 - Violazione e falsa applicazione dell’art 14 della legge regionale pugliese n. 11/2001 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della legge regionale pugliese n. 22/2019 - Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto - Difetto di istruttoria.
1.8 - Con decreto presidenziale 6 novembre 2020, n. 696, è stata respinta l’istanza di misure monocratiche formulata con i motivi aggiunti del 5 novembre 2020, “ Considerato che non ricorre il requisito del periculum in mora, in ragione della natura interlocutoria ed infra-procedimentale degli atti impugnati con i secondi motivi aggiunti, come peraltro evidenziato dalla difesa dell’Ente Regione GL nella predetta memoria ” (del 6 novembre 2020).
1.9 - Con nota prot. n. 15733 del 9 novembre 2020, il Comune di Statte ha ordinato la sospensione immediata dell’attività estrattiva; detta nota è stata sospesa con decreto presidenziale monocratico 11 novembre 2020, n. 704 (“ limitatamente al provvedimento dispositivo della sospensione immediata dell’attività estrattiva ”) e successivamente revocata dal Comune di Statte con provvedimento prot. n. 16118 del 16 novembre 2020.
1.10 - Con ordinanza 18 dicembre 2020, n. 787, questa Sezione ha respinto le istanze cautelari formulate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, con la seguente motivazione:
<< Rilevato, a una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, in particolare:
- che il diniego comunale di O.S.E. (ordine di servizio esplosivi) coinvolge interessi legittimi pretensivi;
- che il provvedimento del Dirigente del Settore “Pianificazione e Ambiente” della Provincia di Taranto prot. n. 14813 del 25 maggio 2020 (che ha dichiarato inammissibile ed improcedibile l’istanza di V.I.A., disponendone l’archiviazione) è stato, di fatto, “superato” con l’avvenuta attivazione, da parte della Provincia di Taranto, del procedimento P.A.U.R., di cui all’art. 27 bis del Decreto Legislativo n. 152/2006 (si veda la nota della Provincia di Taranto - Settore “Pianificazione e Ambiente” prot. n. 27201 del 24 settembre 2020);
- che gli atti impugnati con i motivi aggiunti del 5 novembre 2020 sembrano avere natura interlocutoria e infraprocedimentale, come già evidenziato nel decreto monocratico presidenziale n. 696 del 6 novembre 2020;
Considerato, altresì:
- che, con provvedimento prot. n. 16118 del 16 novembre 2020, il Comune di Statte ha revocato il provvedimento prot. n. 15733 del 9 novembre 2020 di sospensione immediata dell’attività estrattiva, con espressa riserva di svolgere ulteriore attività istruttoria; sicchè l’attività di cava è attualmente in esercizio, sia pure senza l’impiego di esplosivi;
- che le ulteriori esigenze cautelari segnalate dalla Società ricorrente, da ultimo nella memoria difensiva del 12 dicembre 2020, possono essere adeguatamente tutelate, nel contemperamento dei contrapposti interessi e anche considerate la mancata definizione delle verifiche di cui all’art. 28 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (relative alle prescrizioni imposte con la determinazione dirigenziale regionale n. 7/2019 - V.I.A. “postuma”) e la natura economica dei pregiudizi in questione, con la sollecita fissazione della trattazione del merito della causa >>.
1.11 - Con motivi aggiunti presentati da G.R.L. Cave e Conglomerati S.r.l. il 31 marzo 2021, la Società ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento, “ per tuziorismo ” (cfr. pag. 2):
- la nota della Regione GL - Servizio “ Attività Estrattive ” prot. n. 1316 del 29 gennaio 2021, avente a oggetto << l.r. n.33/2016 - cava di Calcare sita in località “Grottafornara” del Comune di Statte (TA). Riscontro diffida definizione procedimento ex art.28 d.lgs n.152/2006 - Determinazione del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7/2019 >>, resa << A riscontro della nota prot. n. 221 del 11.01.2021, con cui l’Avv. Luigi Quinto, in nome e per conto della Società RL Cave e Conglomerati s.r.l., ha invitato e diffidato il Servizio scrivente “a definire il procedimento di verifica di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 in relazione alle prescrizioni imposte con la determinazione dirigenziale regionale n. 7/2019 - VIA “postuma”, dando tempestiva comunicazione alla società e al sottoscritto difensore dell’esito di detta verifica>> , << nella parte in cui si afferma che l’ottemperanza da parte di RL Cave alle prescrizioni della determinazione VIA n. 7/2019 sarebbe “tardivo, in quanto pervenuto in data non utile a dare efficacia alla determinazione n. 7 del 21/01/2019 di VIA ex l.r. n. 33/2016 ”>>.
A sostegno dei motivi aggiunti del 30 marzo 2021 ha dedotto che “ La Regione conferma, in realtà, quanto già sostenuto nella sua precedente nota del 29.10.2020, prot. 12180, già gravata con i precedenti motivi aggiunti. Le ragioni di illegittimità dei due provvedimenti sono le medesime ”, di seguito riportandole.
1.12 - Con la nota prot. n. 2619 del 26 gennaio 2021, avente a oggetto << RL Cave e Conglomerati Srl - Procedimento di PAUR ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 smi - Richiesta di proroga e variante al piano di coltivazione e di ripristino ambientale della cava esistente sita in località “Grottafornara” del Comune di Statte (TA). Avvio del procedimento e convocazione Conferenza di Servizi in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14Ter della L. 241/90 smi >>, la Provincia di Taranto:
- premesso: che << Con nota acquisita al prot. prov.le n. 30023 del 16.10.2020 la Società RL Cave e Conglomerati regolarizzava l’istanza di PAUR ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs 152/06 smi per il progetto di proroga e variante al piano di coltivazione e di ripristino ambientale di una cava di estrazione di inerti, sita in località Grottafornara nel Comune di Statte. Nell’ambito del PAUR la Società chiedeva di far confluire le seguenti autorizzazioni/pareri: VIA, autorizzazione paesaggistica, nulla osta Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, proroga autorizzazione esercizio cava, autorizzazione OSE >> (in particolare indicando per l’O.S.E. il Comune di Statte quale Autorità competente); e che << Con nota prot. prov.le n. 31668 del 29.10.2020 la Provincia di Taranto avviava la fase di verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione ai sensi dell’art. 27 bis co. 3 del D.Lgs. 152/06 smi.. Con nota prot. prov.le n. 39010 del 30.12.2020 la Provincia di Taranto trasmetteva gli esiti di cui all’art. 27bis co.3 del D.Lgs. 152/06 smi, inviando alla Società i contributi pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento… Con nota acquisita al prot. prov.le n. 1074 del 13.01.2021 la Società, riscontrava la nota prot. prov.le n. 39010 del 30.12.2020 >>;
- ha comunicato “ l’avvio del procedimento autorizzatorio unico regionale, fornendo qui di seguito le informazioni di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/90 smi” e ha indetto conferenza di servizi sincrona ai sensi dell’art. 14 ter della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., fissando la data del 16 febbraio 2021, “al fine di acquisire in tale sede pareri, determinazioni, nulla osta e assensi, comunque denominati da parte delle Amministrazioni in indirizzo, nell’ambito della procedura di che trattasi ”.
1.13 - Con ordinanza 10 agosto 2021, n. 1263, questa Sezione ha disposto << incombenti istruttori a carico della Provincia di Taranto e del Comune di Statte, con l’acquisizione di una dettagliata relazione di chiarimenti, a firma del Dirigente del Settore “Pianificazione e Ambiente” della Provincia di Taranto e del Dirigente del Settore “Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e Ambiente - Tutela della Salute - Servizio Attività Estrattive” del Comune di Statte, ognuno per le rispettive competenze, che, in particolare, precisi:
- se il procedimento ex art. 27 bis del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. (c.d. P.A.U.R.), comprensivo del sub-procedimento per il rilascio dell’O.S.E. (Ordine di Servizio Esplosivi), sia stato o meno concluso;
- quali siano state le determinazioni eventualmente già assunte, nell’ambito del procedimento in questione, dal Comune di Statte riguardo, specificamente, all’O.S.E.;
- nel caso negativo, le ragioni della mancata conclusione del suddetto procedimento ex art. 27 bis del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., ivi incluso il sub-procedimento per il rilascio dell’O.S.E., nonchè circostanziate deduzioni in ordine alla definizione del procedimento medesimo e ai futuri eventuali adempimenti, funzionali alla relativa definizione >>.
1.14 - Con nota prot. n. 34058 dell’8 ottobre 2021, la Provincia di Taranto ha adempiuto ai chiesti incombenti istruttori, in particolare evidenziando:
- che << In data 07.09.2021 si sono conclusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria per il procedimento ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 smi relativo alla “Richiesta di proroga e variante al piano di coltivazione e di ripristino ambientale della cava esistente sita in località “Grottafornara” del Comune di Statte (TA)”, così come riportato nel verbale della conferenza allegato. In tale verbale è riportato puntualmente anche tutto l'iter procedimentale >>;
- che << Con nota prot. prov.le n. 29611 del 08.09.2021 la Provincia di Taranto Settore Pianificazione e Ambiente trasmetteva alla Società ed a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento il verbale della CdS decisoria conclusiva del 07.09.2021 con i relativi allegati. (Allegato 2).
Inoltre, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 6195 del 02.09.2021, veniva evidenziato quanto segue: “Acclarata l’incompetenza della Provincia in materia di PAUR, così come stabilito dal Consiglio di Stato giusta sentenza n. 6195/2021 (che si allega), si comunica a codesta Regione Sezione Autorizzazioni Ambientali che tutta la documentazione progettuale, le integrazioni ed i pareri sono consultabili e scaricabili dal sito web della Provincia di Taranto al seguente link: ….., tanto al fine degli eventuali adempimenti consequenziali che codesta Autorità Competente PAUR riterrà opportuno adottare. Eventuali informazioni procedimentali potranno essere richiesti alla Regione GL Sezione Autorizzazioni Ambientali”>>;
- che << Con nota prot. prov.le n. 33798 del 07.10.2021 la Provincia di Taranto Settore Pianificazione e Ambiente (Allegato 3), preso atto della L.R. 33 del 21.09.2021 con la quale la Regione GL modificava la L.R. 17/07 introducendo all'art. 2 il seguente comma 2bis: “Nelle more dell’approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all’adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione amministrativa demandata all’Autorità competente. Per l’effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge….”; preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 148 del 16.09.2021, acquisita al prot. prov.le n. 31037 del 17.09.2021, con la quale la Regione GL Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio rilasciava l’Autorizzazione Paesaggistica ordinaria (art. 146 D.Lgs. 42/2004 smi e art. 90 NTA PPTR), sollecitava il Comune di Statte (TA) e la Regione GL Servizio Attività Estrattive a trasmettere nel termine di 15 giorni le autorizzazioni di rispettiva competenza (O.S.E; Autorizzazione proroga attività estrattiva e Autorizzazione utilizzo terre e rocce da scavo), al fine della conclusione del procedimento di che trattasi >>;
- ha concluso quindi che, “ Per quanto sopra, … .il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art 27-bis del D.Lgs. 152/06 smi potrà essere rilasciato dalla Provincia di Taranto Settore Pianificazione e Ambiente solo a valle dell’acquisizione degli atti mancanti sopra citati (O.S.E - Autorità Competente Comune di Statte; Autorizzazione proroga attività estrattiva e Autorizzazione utilizzo terre e rocce da scavo - Autorità Competente Regione GL Servizio Attività Estrattive)”.
1.15 - Con la Memoria difensiva del 23 ottobre 2021, il Comune di Statte ha in particolare evidenziato che il sub -procedimento di rilascio dell’O.S.E. nel modulo procedimentale del P.A.U.R. potrà essere concluso positivamente a seguito della produzione di un nuovo ordine di servizio esplosivo predisposto dal Direttore di cava.
1.16 - Con determinazione n. 262 del 26 ottobre 2021, la Regione GL - Servizio “ Attività estrattive ” ha rilasciato l’autorizzazione di competenza.
1.17 - In data 23 novembre 2021, il Comune di Statte ha depositato in giudizio l’O.S.E. n. 8 del 19 novembre 2021, rilasciato dal Comune medesimo nell’ambito del procedimento P.A.U.R..
1.18 - Nel corso del giudizio, le parti hanno svolto e ribadito le rispettive difese con articolate memorie difensive.
1.19 - All’udienza pubblica del 24 novembre 2021, gli altri difensori presenti non si sono opposti al tardivo deposito dell’O.S.E. da parte del Comune in data 23 novembre 2021; indi la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è in parte inammissibile per difetto di interesse, in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e per il resto è infondato e deve essere respinto.
3. - È inammissibile per difetto di interesse il gravame proposto avverso le note della Regione GL - Servizio “ Attività Estrattive ” prot. n. 11292 del 12 ottobre 2020 e prot. n. 12180 del 29 ottobre 2020, nonché la nota della Regione GL - Sezione “ Autorizzazioni Ambientali ” del 29 ottobre 2020 (impugnate con i motivi aggiunti del 5 novembre 2020), in ragione della relativa natura interlocutoria e infraprocedimentale, come eccepito dalla Regione GL resistente con la memoria difensiva del 6 novembre 2020 e già evidenziato nella fase cautelare del giudizio (decreto monocratico presidenziale n. 696 del 6 novembre 2020 e ordinanza della Sezione n. 787 del 18 dicembre 2020).
3.1 - Le stesse considerazioni valgono per la nota della Regione GL prot. n. 1316 del 29 gennaio 2021, impugnata “ per tuziorismo ” con i motivi aggiunti del 31 marzo 2021, in parte qua (come eccepito dalla Regione GL resistente con la memoria difensiva del 16 giugno 2021).
3.2 - I relativi gravami sono - comunque - anche infondati (si vedano i successivi punti n. 7.2, in uno ai relativi sottoparagrafi, n. 7.3 e n. 7.4).
4. - È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’impugnazione della nota del Dirigente del Settore “ Pianificazione e Ambiente ” della Provincia di Taranto prot. n. 14813 del 25 maggio 2020 (gravata con il ricorso introduttivo), che ha dichiarato inammissibile ed improcedibile l’istanza di V.I.A.: infatti, la Provincia di Taranto, in seguito alla domanda della ditta di “conversione” dell’originaria istanza di proroga dell’autorizzazione dell’attività di cava nell’unico procedimento di P.A.U.R. ex art. 27 bis del decreto legislativo n. 152/2006, ha “riconosciuto” la propria competenza e avviato il procedimento P.A.U.R. ex art. 27 bis del decreto legislativo n. 152/2006 (v. in particolare il precedente punto 1.5).
5. - Con provvedimento prot. n. 16118 del 16 novembre 2020, il Comune di Statte ha revocato il provvedimento prot. n. 15733 del 9 novembre 2020 di sospensione immediata dell’attività estrattiva, sicchè non vi è più interesse in parte qua .
6. - Per il resto, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è infondato e deve essere respinto.
7. - È infondato il gravame proposto avverso la determinazione n. 93 del 9 luglio 2020, con cui il Dirigente della Sezione “ Tutela del Territorio e dell’Ambiente ” del Comune di Statte, pur sostenendo la competenza “transitoria” regionale ai sensi dell’art. 35, comma 2 della legge regionale pugliese n. 22/2019, ha respinto l’istanza di O.S.E. “ in ogni caso ” effettuando ulteriori valutazioni di ordine sostanziale, in particolare opponendo (atto “plurimotivato”) che “ Nessun valore può essere attribuito alla circostanza della tempestiva richiesta di proroga dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva (180 giorni prima della sua scadenza) atteso che l’attività di coltivazione della cava in questione risulta, allo stato, orfana di efficace provvedimento di VIA atteso che l’efficacia del provvedimento di VIA rilasciato con DD n. 7 del 21/01/2019 veniva ricondotta “…alla durata dell’Autorizzazione della coltivazione rilasciata dal Servizio Attività Estrattive della Regione GL con D.D. n. 65/2009...”>>.
7.1 - Con il ricorso introduttivo, la Società ricorrente deduce che il Comune di Statte avrebbe erroneamente ritenuto l’attività di coltivazione “ orfana di un efficace provvedimento di V.I.A.” , sostenendo, in particolare: da un lato, che la disciplina prevista dell’art. 11 delle N.T.A. del P.R.A.E. non potrebbe valere solo per alcuni titoli, atteso che “ lo scopo perseguito del legislatore è quello di consentire la prosecuzione dell’attività nelle more della decisione sull’istanza di proroga, sicché la previsione dell’ultrattività dell’efficacia dei titoli non può non riguardare tutti quelli necessari all’esercizio dell’impresa ”; e, dall’altro, che << il parere VIA n. 7 del 21 gennaio 2019 riconduce espressamente la sua validità a quella dell’autorizzazione (“la durata del presente provvedimento è da ricondurre alla durata dell’Autorizzazione della coltivazione”). Ne deriva che l’ultrattività della seconda, prevista dall’art. 11 delle NTA, si estende anche alla prima; sicché anche la VIA rimane valida ed efficace fino alla definizione del procedimento di proroga dell’autorizzazione >> (pag. 12 del ricorso introduttivo).
7.1.1 - Le suddette censure sono infondate nel merito (il che consente di prescindere dall’esame dell’eccezione con cui il Comune di Statte assume l’improcedibilità del ricorso in parte qua per sopravvenuta carenza di interesse, per avere la Società ricorrente formulato l’istanza di rilascio dell’O.S.E. nell’ambito del procedimento P.A.U.R. - cfr. la Memoria difensiva del 3 giugno 2021).
7.2 - Rileva innanzitutto il Collegio che la determinazione regionale n. 7/2019 (V.I.A. “postuma”) ha espressamente disposto che, “ in ossequio alle finalità di cui alla Lr. 33/2016 e tenuto conto della volontà espressa dal Proponente con nota acquisita in atti al prot. n. A00_089/12255 del 19.11.2018, la durata del presente provvedimento è da ricondurre alla durata dell’Autorizzazione della coltivazione rilasciata dal Servizio Attività Estrattive della Regione GL con D.D. n. 65/2009 ”, in scadenza il 1° giugno 2019.
7.2.1 - Ciò posto, osserva in via dirimente questa Sezione che il parere favorevole di valutazione di impatto ambientale di cui alla ridetta determinazione regionale n. 7/2019 è stato rilasciato in sanatoria rispetto all’attività di cava già in esercizio (mentre di norma detta valutazione è preventiva), ai sensi della legge n. 33/2016 (recante “ Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva ”), che all’art. 1 (“ Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 ”), nel sostituire l’articolo 1 della citata legge regionale n. 21/2004, ha previsto che:
“ 1. Ai fini della corretta applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come codificata dalla direttiva 2011/92/UE del Consiglio del 21 maggio 1992, a sua volta modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento e del Consiglio del 16 aprile 2014 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e della direttiva 2009/147/CEE del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009, sono assoggettate alle procedure di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove previsto, di Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) ai sensi delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche):
a) le attività estrattive in esercizio ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina dell’attività delle cave), in attesa di conseguire il formale provvedimento;
b) le attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R. n. 37/1985 con provvedimento formale conseguito a partire dal 3 luglio 1988 senza aver ottenuto motivato ed espresso provvedimento di VIA e, ove previsto, di VINCA;
c) le domande di rinnovo di autorizzazione all’esercizio di attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R. n. 37/1985 ”.
Trattasi, quindi, di istituto di per sé eccezionale rispetto alla V.I.A. ordinaria/preventiva e da ciò consegue necessariamente l’interpretazione restrittiva delle relative disposizioni (principio di precauzione) e degli atti amministrativi che ne hanno fatto concreta applicazione, ivi inclusa, quindi, nel caso di specie, la sopra riportata previsione relativa alla durata (coincidente, appunto, con quella dell’autorizzazione alla coltivazione).
Giova in proposito rammentare che la Corte di Giustizia U.E. (sentenza cause riunite C196/16 e C-197/16), richiamata (cfr. punto n. 38) la precedente giurisprudenza della Corte medesima - con cui questa “ ha precisato che una siffatta possibilità di regolarizzazione deve essere subordinata alla condizione di non offrire agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di disapplicarle e di rimanere eccezionale (sentenze del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda, C‑215/06, EU:C:2008:380, punto 57; del 15 gennaio 2013, Križan e a., C‑416/10, EU:C:2013:8, punti 87, nonché del 17 novembre 2016, Stadt Wiener Neustadt, C‑348/15, EU:C:2016:882, punto 36)” - ha dichiarato che, “ in caso di omissione di una valutazione di impatto ambientale di un progetto prescritta dalla direttiva 85/337, il diritto dell’Unione, da un lato, impone agli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite di tale omissione e, dall’altro, non osta a che una valutazione di tale impatto sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell’impianto interessato, purché:
le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di disapplicarle e la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti all’impatto futuro di tale impianto sull’ambiente, ma prenda in considerazione altresì l’impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione”.
7.2.2 - Osserva ancora il Collegio che la Valutazione di Impatto Ambientale, vieppiù se “postuma” (come nel caso di specie), per i peculiari interessi “sensibili” di rilievo costituzionale alla cui tutela è preordinata, non è ex se suscettibile di proroghe “automatiche” ed è, di norma, necessariamente e ontologicamente “calibrata” alla durata originaria dell’autorizzazione delle attività assentite oggetto di valutazione: principi, questi, evidentemente tenuti in considerazione dalla Regione GL nella ridetta determinazione dirigenziale n. 7/2019, laddove ha innanzitutto ricondotto la durata del titolo ambientale postumo alla durata dell’autorizzazione della coltivazione rilasciata dal Servizio Attività Estrattive della Regione GL con D.D. n. 65/2009.
7.2.3 - D’altro canto, era stata la stessa Società ricorrente, con la richiamata nota del 19 novembre 2018, nel corso dello svolgimento del procedimento di V.I.A. “postuma” ai sensi della legge regionale n. 33/2016, a specificare che “ rimane estranea al presente procedimento l’istanza di proroga formulata dalla ditta rispetto alla scadenza dell’autorizzazione prevista per il giugno 2019, per la quale l’impresa istante intende mantenere il procedimento distinto poichè fondato su presupposti e condizioni di ammissibilità differenti ” (si veda anche in tal senso la Relazione tecnica del 13 novembre 2018, allegata a detta nota); conseguentemente, la determinazione regionale n. 7/2019 ha ricondotto la durata del provvedimento di V.I.A. “postuma” alla durata dell’autorizzazione alla coltivazione rilasciata dal Servizio “ Attività Estrattive ” della Regione GL con d.d. n. 65/2009, cioè solo fino al 1° giugno 2019 (si veda già al riguardo, in parte qua , il punto n. 5 della sentenza di questa Sezione 18 luglio 2019, n. 1309, che ha respinto l’impugnazione proposta dalla società G.R.L. Cave avverso la citata d.d. regionale n. 7/2019; pronuncia confermata con l’ordinanza cautelare della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 27 settembre 2019, n. 4863, ritenuto che le “ argomentazioni dell’appellante non appaiono meritevoli di positivo apprezzamento ”).
7.2.4 - Peraltro, la Regione GL si è, da ultimo, limitata a concedere il rinnovo dell’O.S.E. in data 27 febbraio 2019 con validità solo fino al 30 maggio 2019, termine sostanzialmente coincidente con la originaria durata del titolo minerario (1° giugno 2019).
7.2.5 - Né può pervenirsi a opposte conclusioni (nel senso, appunto, dell’automaticità della proroga della V.I.A.) in ragione delle invocate disposizioni di cui all’art. 11 delle N.T.A. del P.R.A.E. (poi essenzialmente trasfuse nelle - pure invocate, cfr. i motivi aggiunti del 5 novembre 2020 - previsioni di cui all’art. 15 della successiva legge regionale pugliese 5 luglio 2019, n. 22, recante “ Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva ”): ed invero, l’art. 11 delle N.T.A. del P.R.A.E., nello stabilire che “ 2. L’istanza di proroga deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza dell’autorizzazione; qualora l’istanza pervenga oltre tale termine, la coltivazione non potrà più proseguire oltre il termine previsto dal titolo originario, trascorso il quale il Servizio Attività Estrattive della Regione adotterà apposito provvedimento di cessazione della attività di cava ”, non prevede in alcun modo la proroga automatica interinale dei titoli ambientali.
Peraltro, le N.T.A. del P.R.A.E. sono anteriori (adottate con delibera di Giunta regionale n. 445/2010, come evidenziato dalla Regione GL resistente - cfr. pag. 5 della memoria difensiva del 16 giugno 2021) rispetto alla legge regionale n. 33/2016 (che ha introdotto - appunto - la necessità di V.I.A. “postuma” per le attività di cava) e costituiscono, pertanto, un quid minus rispetto alle disposizioni regionali sopravvenute (l.r. n. 33/2016), con la conseguente - ed evidente - carenza di valutazione “a monte” in ordine agli aspetti autorizzativi propriamente ambientali.
7.2.6 - Osserva, inoltre, il Collegio che le diverse esigenze della Società ricorrente, in specie riguardo al rilascio dell’O.S.E. già nel corso dell’esercizio provvisorio (e nelle more del rilascio della proroga dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava), ben avrebbero potuto essere vagliate attraverso la proposizione, da parte della Società interessata, nell’appropriata sede procedimentale, di specifica e circostanziata istanza, volta ad ottenere la proroga interinale (espressa) del titolo ambientale “postumo” da parte dell’Autorità competente, all’esito delle necessarie e imprescindibili valutazioni tecniche a questa spettanti, in ordine alla prosecuzione in termini di sicurezza con riguardo ai rischi ambientali (si vedano, in proposito, le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, di cui all’art. 25, comma 5, applicabile per eadem ratio , secondo cui, “ Decorsa l’efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente….. ”).
7.3 - A ciò si aggiunga, per completezza espositiva, che la V.I.A. “postuma” regionale n. 7 del 21 gennaio 2019 ha disposto espressamente - come correttamente evidenziato nelle note regionali gravate con i motivi aggiunti del 5 novembre 2020 (cfr. il precedente punto 1.7) - << di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto delle condizioni ambientali nell’allegato 1 “Quadro delle condizioni ambientali” la cui verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del d.lgs n.152/2006 e smi - dagli Enti ivi indicati per ciascuna prescrizione che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica, nonché per quanto previsto dalla vigente normativa, il Servizio VIA e Vinca della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione GL >>.
Peraltro, la stessa Società ricorrente (pag. 18 dei motivi aggiunti del 5 novembre 2020) assume trattarsi di condizione sospensiva dell’efficacia del provvedimento, deducendo, poi, l’efficacia retroattiva (sin dal 19 gennaio 2019) del relativo avveramento, ex art. 1360 del Codice Civile.
Orbene, la Società RL, a far data dal 21 gennaio 2019, di adozione del citato provvedimento V.I.A., e fino al termine di validità di detto provvedimento (1° giugno 2019, non prorogato automaticamente, per quanto innanzi esposto) non ha ottemperato alle citate prescrizioni del “ Quadro delle condizioni ambientali ”.
La stessa, infatti, ha trasmesso, unicamente (come indicato anche nei motivi aggiunti del 5 novembre 2020) al Servizio “ Attività Estrattive ” e al Settore “ Rifiuti e Bonifiche ” della Regione GL (e non già al Servizio V.I.A. e Vinca della Regione GL, Autorità competente indicata per la verifica di ottemperanza ex art. 28 del decreto legislativo n. 152/2006 - v. Allegato n. 1 alla V.I.A. “postuma” del 21 gennaio 2019), un aggiornamento del progetto di coltivazione mineraria solo in data 23 luglio 2019, successivamente al decorso del termine di validità della V.I.A. postuma del 1° giugno 2019.
Inoltre, la Regione GL resistente (pag. 5 della Memoria difensiva del 17 novembre 2020) espressamente afferma (e tanto non è specificamente contestato dalla Società ricorrente) che l’adeguamento progettuale trasmesso dalla Società non era conforme alla normativa mineraria e di sicurezza in cava, tanto da essere stato oggetto di richieste di modifica e integrazione da parte del Servizio regionale “ Attività estrattive ” già in sede di Conferenza di Servizi presso il Comune di Statte e che solo da ultimo sono stati recepiti dalla Società e inviati alla Provincia di Taranto nell’ambito dell’attivato P.A.U.R..
Né a opposte conclusioni può pervenirsi in considerazione della nota del 5 gennaio 2021, con cui la Società ricorrente ha diffidato la Regione GL alla definizione del procedimento di verifica di cui all’art. 28 del decreto legislativo n. 152/2006, in quanto: per un verso, diretta al Servizio “ Attività Estrattive ” e non già al competente Servizio regionale (Servizio V.I.A.); e, per altro verso, comunque intervenuta solo nel corso del presente giudizio e, pertanto, inidonea a influire sulla legittimità degli atti già adottati.
7.4 - Sono, poi, infondate le censure con cui la Società ricorrente assume la durata quinquennale della V.I.A. di cui alla d.d. regionale n. 7/2019 (pag. 11 dei motivi aggiunti del 5 novembre 2020), ai sensi dell’art. 14, comma 4 della legge regionale pugliese n. 11/2001: e ciò in ragione del carattere di specialità della legge regionale della GL n. 33/2016 e delle specifiche previsioni di cui alla ridetta d.d. n. 7/2019.
7.5 - Si rileva, ancora, che il dedotto ritardo (violazione dei termini di conclusione del procedimento) con cui il Comune di Statte ha riscontrato l’istanza di rilascio dell’O.S.E. non ridonda in vizio di legittimità del provvedimento (come ex adverso sostenuto - pag. 6 del ricorso introduttivo).
8. - Vanno, infine, disattese le censure con cui la Società ricorrente:
- da un lato, ha affermato l’illegittimità della nota prot. n. 11940 del 12 settembre 2019, con cui il Servizio “ Attività Estrattive ” ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Comune di Statte (impugnata con il ricorso introduttivo), per violazione delle regole sulla competenza (assumendo invece la competenza della Regione anche riguardo all’istanza di O.S.E. del 22 maggio 2019, in base alla disciplina previgente, invocando l’applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 35, comma 2, della legge regionale pugliese n. 22 dell’8 luglio 2019;
- e, dall’altro, ha invece lamentato l’illegittimità del provvedimento del Comune di Statte n. 93/2020 “ nella parte in cui ha negato la propria competenza ” a favore della Regione, “ Per l’ipotesi in cui l’On.le Tribunale dovesse disattendere le censure proposte avverso la nota regionale, riconoscendo la competenza del Comune in materia di OSE ”, censurando la “ violazione della L.R. n. 22/2019, che ha attribuito ai Comuni la competenza in materia di polizia mineraria ”;
- e tanto in ragione della contraddittorietà delle censure medesime, che assumono rilievi opposti in relazione alla medesima fattispecie.
9. - Le considerazioni di cui innanzi comportano la reiezione della spiegata domanda risarcitoria, dovendo pure aggiungersi:
- che gli asseriti danni, in tesi derivanti dall’avvenuto esercizio dell’attività in assenza di O.S.E., sono rimasti sforniti di adeguata prova in ordine alla relativa quantificazione;
- e che, in ogni caso, non può riconoscersi alcuna rimproverabilità dei comportamenti tenuti dalle Amministrazioni coinvolte nella complessa vicenda in esame (presupposto indefettibile per poter ravvisare la responsabilità risarcitoria della P.A.), dovendo sul punto ribadirsi che la giurisprudenza consolidata, dalla quale questo Collegio non ha ragione per discostarsi, “ha posto in rilievo che la responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione deve essere negata laddove il pregiudizio sia stato cagionato da un’attività amministrativa ascrivibile ad errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2013, n. 23; Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4337, richiamati da Cons. Stato, Sez. III, 11 settembre 2019, n. 6138 ” (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 18 ottobre 2019, n. 7082; in termini, Consiglio di Stato, Sezione Terza, 6 settembre 2018, n. 5228); è, infatti, evidente la complessità della peculiare fattispecie concreta in questione, in uno all’incertezza del quadro normativo di riferimento, dovuto in particolare alla recente evoluzione della normativa regionale in subiecta materia, e alla stessa esistenza di contrasti giurisprudenziali (si pensi che la pronuncia del T.A.R. GL - Lecce n. 748/2020, che ha ritenuto la competenza provinciale per il P.A.U.R., è stata riformata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6195/2021, e, infine, la legge regionale n. 33 del 21 settembre 2021 è intervenuta al riguardo con norma di interpretazione autentica - cfr. il precedente punto 1.14).
10. - Sussistono i presupposti di legge per compensare le spese processuali nei confronti della Provincia di Taranto, nel mentre seguono la soccombenza nei confronti della Regione GL e del Comune di Statte e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, di cui in epigrafe, lo dichiara in parte inammissibile, in parte improcedibile e in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese nei confronti della Provincia di Taranto.
Condanna la Società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali nei confronti della Regione GL, liquidandole in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori, se dovuti, e nei confronti del Comune di Statte, liquidandole in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori, se dovuti, con distrazione in favore del difensore del Comune medesimo, Avvocato Giuseppe Misserini, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO