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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/12/2025, n. 3419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3419 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 02.12.2024 al n. 6026/2024 R.G. avente ad oggetto:
Modifica delle condizioni di separazione promosso da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Carla Russo, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1
presso lo studio dell'avv.to Damiano Ianniello, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI
1 Come da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.11.2024, la ricorrente instava per la modifica delle disposizioni circa l'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia minore,
determinate nel decreto di omologa della separazione emesso dal Per_1
Tribunale di Napoli il 03.05.2022 (reso nel procedimento RG n. 5331/2022), stante le mutate esigenze economiche di entrambe le parti.
Si costituiva regolarmente in giudizio il sig. , contestando le CP_1
deduzioni di parte ricorrente e chiedendo rigettarsi le sue richieste.
All'udienza presidenziale del 26.05.2025, comparivano le parti e ribadivano le rispettive posizioni già assunte nei rispettivi atti difensivi. Indi, con ordinanza del
29.05.2025, veniva confermato il mantenimento così come disposto con decreto di omologa della separazione, venivano ammesse le istanze istruttorie richieste dalle parti e venivano onerate le parti di depositare documentazione utile al fine di chiarire le proprie posizioni reddituali.
Con note congiunte depositate il 26.06.2025, le parti comunicavano di essere addivenute ad un accordo, che depositavano.
Pertanto, il Giudice disponeva l'anticipazione dell'udienza, disponendo il deposito dell'accordo sottoscritto dalle parti e riservando all'esito la decisione nel merito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza
2 adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Orbene, ritiene il Collegio che le condizioni pattuite tra le parti nel corso dell'istruttoria, e che ivi si riportano testualmente, possano essere recepite dal
Tribunale:
“4) che, nelle more, le parti hanno trovato un accordo per mettere fine alla litigiosità, anche per tutelare
l'equilibrio psico fisico della figlia minore concordando l'importo dell'assegno di mantenimento in concorso in favore della figlia in euro 400,00 (quattrocento/00) di cui euro Persona_2
300,00 mensili entro il cinque del mese che il padre sta già CP_1
corrispondendo a far data dal 5 luglio scorso ed euro 100,00 quale assegno unico che sempre a far data dal 5 luglio 2025 è stato e sarà riconosciuto anche per il prosieguo interamente alla signora .” Parte_1
Spese compensate in ragione della richiesta concorde delle parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per effetto, modifica il decreto di omologazione emesso dal
Tribunale di Napoli in data 03.05.2022 e relativo alla procedura recante RG n.
5531/2022 e così dispone:
- pone a carico del Sig. l'obbligo di versare, alla sig.ra CP_1 Pt_1
, un assegno mensile di € 400,00 (di cui € 100,00 corrisponde all'importo
[...]
dell'assegno unico) a titolo mantenimento per la figlia minore alla Per_1
scadenza mensile e con le modalità di pagamento già previste;
- spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
3 Così deciso in Camera di Consiglio del 16.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 02.12.2024 al n. 6026/2024 R.G. avente ad oggetto:
Modifica delle condizioni di separazione promosso da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Carla Russo, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1
presso lo studio dell'avv.to Damiano Ianniello, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI
1 Come da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.11.2024, la ricorrente instava per la modifica delle disposizioni circa l'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia minore,
determinate nel decreto di omologa della separazione emesso dal Per_1
Tribunale di Napoli il 03.05.2022 (reso nel procedimento RG n. 5331/2022), stante le mutate esigenze economiche di entrambe le parti.
Si costituiva regolarmente in giudizio il sig. , contestando le CP_1
deduzioni di parte ricorrente e chiedendo rigettarsi le sue richieste.
All'udienza presidenziale del 26.05.2025, comparivano le parti e ribadivano le rispettive posizioni già assunte nei rispettivi atti difensivi. Indi, con ordinanza del
29.05.2025, veniva confermato il mantenimento così come disposto con decreto di omologa della separazione, venivano ammesse le istanze istruttorie richieste dalle parti e venivano onerate le parti di depositare documentazione utile al fine di chiarire le proprie posizioni reddituali.
Con note congiunte depositate il 26.06.2025, le parti comunicavano di essere addivenute ad un accordo, che depositavano.
Pertanto, il Giudice disponeva l'anticipazione dell'udienza, disponendo il deposito dell'accordo sottoscritto dalle parti e riservando all'esito la decisione nel merito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza
2 adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Orbene, ritiene il Collegio che le condizioni pattuite tra le parti nel corso dell'istruttoria, e che ivi si riportano testualmente, possano essere recepite dal
Tribunale:
“4) che, nelle more, le parti hanno trovato un accordo per mettere fine alla litigiosità, anche per tutelare
l'equilibrio psico fisico della figlia minore concordando l'importo dell'assegno di mantenimento in concorso in favore della figlia in euro 400,00 (quattrocento/00) di cui euro Persona_2
300,00 mensili entro il cinque del mese che il padre sta già CP_1
corrispondendo a far data dal 5 luglio scorso ed euro 100,00 quale assegno unico che sempre a far data dal 5 luglio 2025 è stato e sarà riconosciuto anche per il prosieguo interamente alla signora .” Parte_1
Spese compensate in ragione della richiesta concorde delle parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per effetto, modifica il decreto di omologazione emesso dal
Tribunale di Napoli in data 03.05.2022 e relativo alla procedura recante RG n.
5531/2022 e così dispone:
- pone a carico del Sig. l'obbligo di versare, alla sig.ra CP_1 Pt_1
, un assegno mensile di € 400,00 (di cui € 100,00 corrisponde all'importo
[...]
dell'assegno unico) a titolo mantenimento per la figlia minore alla Per_1
scadenza mensile e con le modalità di pagamento già previste;
- spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
3 Così deciso in Camera di Consiglio del 16.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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