Decreto cautelare 24 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 14 novembre 2022
Sentenza 5 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/12/2025, n. 9571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9571 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09571/2025REG.PROV.COLL.
N. 00739/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 739 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Gallinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ufficio Provinciale Motorizzazione Latina, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
M.I.T. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Centro, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 417/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ufficio Provinciale Motorizzazione Latina;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2025 il Consigliere AN SA e uditi per le parti gli avvocati Gallinaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS- proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, per l’annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS-del 17 agosto 2022 dell’U.M.C. di Roma -Sez. Coordinata di Latina, che aveva disposto nei suoi confronti la revisione ex art. 128 C.d.S. della patente di guida cat. B, mediante nuovo esame di idoneità medica presso la C.M.L. per l’accertamento della permanenza dei requisiti psicofisici, nonché per l’annullamento del decreto decisorio -OMISSIS- del 28.9.2022 del M.I.M.S. – DGTC, che aveva respinto il ricorso gerarchico dallo stesso proposto avverso il suddetto provvedimento di revisione della patente di guida.
Il ricorrente riferiva di essere dal 20 novembre 1997 sottoufficiale (Nocchiere di porto) del Corpo delle C.P., di essere in possesso della patente di guida cat. B e della patente militare, e di non essere stato coinvolto in alcun incidente stradale.
Nell’agosto del 2021, -OMISSIS- aveva avviato presso la P.A. militare, quale datore di lavoro, il riconoscimento di infermità da causa di servizio per pregressa infermità. In tale contesto procedimentale, il D.M.M.L._C.M.O., in data 12.7.2022, lo dichiarava temporaneamente e provvisoriamente non idoneo al servizio in attesa della definizione e della verifica delle indagini medico – legali. Parimenti, con nota prot. -OMISSIS-del 14-25.7.2022, segnalava alla competente M.C. del M.I.T. “ A seguito di visita medico – legale …, finalizzata alla valutazione dell’idoneità al servizio del nominato in oggetto, si segnala, in applicazione del decreto legislativo in riferimento, la probabile sussistenza di patologia incompatibile con idoneità alla guida di veicoli”.
Con atto dell’U.M.C. di Roma – Sez. M.C. di Latina prot. -OMISSIS-del 17-25.8.2022, a seguito della segnalazione di ‘ probabile sussistenza di patologia incompatibile’, l’Amministrazione disponeva ex art. 128 C.d.S. la revisione della patente di guida cat. B con nuovo esame di idoneità medica, da presentarsi entro 30 giorni ad una C.M.L., pena la sospensione del titolo di guida.
-OMISSIS- proponeva ricorso gerarchico avverso la disposta revisione, che il M.I.M.S. _ D.G.T.C., con decreto decisorio -OMISSIS- del 28.9.2022, respingeva.
Il Ministero rilevava che il provvedimento impugnato non avesse natura sanzionatoria, bensì cautelare, nel superiore interesse della sicurezza della circolazione stradale, pertanto riteneva legittimo sottoporre a visita medico collegiale alla C.M.L., struttura deputata all’accertamento della permanenza dei requisiti psicofisici necessari alla guida.
In data 5.10.2022, il ricorrente veniva sottoposto ad accertamenti medico legali presso IF Roma e, all’esito delle verifiche, veniva dichiarato idoneo al servizio M.M. incondizionato.
In particolare, l’Infermeria presidiaria di Roma della M.M. evidenziava ‘ Reazione mista ansioso depressiva in completa remissione’, dichiarandolo idoneo al servizio e ‘ Idoneo alla prove di efficienza fisica – con obbligo di controllo tra mesi 1’.
In seguito, la Commissione Medico Locale di Gaeta, nella seduta dall’11.10.2022, nonostante la produzione della dichiarata idoneità disposta da ARM, ‘ in assenza di motivazione della GML’, disponeva ulteriori esami e visite mediche cui sottoporsi per la valutazione di idoneità alla guida.
In data 11.10.2022, veniva disposta la sospensione della patente di guida, ex art. 128, comma 2, C.d.S., pertanto -OMISSIS- proponeva il presente giudizio, lamentando l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge, carenza assoluta dei presupposti e di istruttoria, nonché eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifesta.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenza n. 417 del 2024, respingeva il ricorso, rilevando che il potere di revisione della patente non aveva natura sanzionatoria, ma era funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale, ed era prodromico all’eventuale provvedimento di sospensione della patente in caso di mancata osservanza delle prescrizioni (sottoposizione a visita medica) ivi contenute. Inoltre, il potere di revisione della patente, previsto dall’art. 128, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992, aveva presupposti diversi dal potere di revisione sancito dal comma 1 sexies della medesima disposizione, che prevedeva la revisione della patente “ nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ”. Ne conseguiva il rigetto del motivo con il quale era stata denunciata l’omessa comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990, sia perché il provvedimento di riesame non produceva effetti diretti nei confronti del ricorrente, atteso che non portava un pregiudizio immediato per lo stesso, sia in quanto sussistevano obiettive ‘ ragioni di impedimento ’ alla predetta comunicazione ‘ derivanti da particolari esigenza di celerità del procedimento ’ che era volto a tutelare la sicurezza pubblica. Neppure si poteva ritenere che i provvedimenti impugnati fossero viziati da difetto di istruttoria e da carenza di motivazione, atteso che erano giustificati sulla base del plausibile dubbio della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il mantenimento della patente, atteso che il ricorrente risultava essere in convalescenza da un lungo periodo (106 giorni) per disturbi psico – fisici ritenuti presumibilmente non compatibili con la guida dei veicoli.
4. -OMISSIS-, con ricorso in appello notificato nei termini e nelle forme di rito, ha impugnato la suddetta pronuncia chiedendone l’integrale riforma, sulla base delle seguenti censure: “ 1. Erroneità e/o nullità della sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 128, co. 1, d.lgs. n. 285/1992 in relazione ai pregiudizi subiti di natura sanzionatoria e punitiva, quale la sospensione della patente di guida. Violazione del procedimento e delle garanzie partecipative ex lege n. 241/1990. Mancata valutazione e comparazione degli interessi coinvolti; II. Erroneità e/o nullità della sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 128, co.1, d.lgs. n. 285 sotto diverso profilo. Difetto di motivazione e carenza assoluta del ragionevole dubbio e dei presupposti cautelari e di pericolo alla sicurezza del traffico stradale. Illegittimità, arbitrarietà, genericità ed indeterminatezza dell’azione amministrativa esercitata dalla P.A.; III. Erroneità e/o nullità della sentenza gravata per l’omessa declaratoria di assenza, nel caso di specie, dei presupposti cautelari e di pericolo alla sicurezza stradale ex art. 128 d.lgs. n. 285/1992. Assenza di qualsiasi ‘dubbio’ sulla compatibilità dello stato di salute del ricorrente con la guida dei veicoli. Difetto di istruttoria e di valutazione di circostanze determinati. Illegittimità ed arbitrarietà, sotto altro profilo, dell’azione amministrativa; IV. Erroneità e/o nullità della sentenza gravata nei presupposti, contraddittorietà ed errata valutazione di elemento determinante; V. Erroneità e/o nullità della sentenza gravata per contraddittorietà ed illogicità manifesta”.
4. L’Ufficio Provinciale Motorizzazione Latina e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si sono costituiti a norma dell’art. 55, settimo comma, del d.lgs. n. 104 del 2010, chiedendo di essere sentiti in camera di consiglio.
5. All’udienza del 2 ottobre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
6. Con il primo motivo, -OMISSIS- denuncia l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ritiene che la disposta revisione della patente di guida, ex art. 128 del d.lgs. n. 285 del 1992, non sarebbe idonea a produrre effetti diretti nei confronti del ricorrente non comportando un pregiudizio immediato. Il T.A.R. non terrebbe conto dello stravolgimento delle finalità di cui all’art. 128 cit. causato dall’omessa garanzia dei diritti partecipativi, atteso che al procedimento relativo alla revisione della patente di guida, in quanto contrassegnato da ampi margini di discrezionalità, troverebbe applicazione l’art. 21 octies comma 2 della l. n. 241 del 1990. A parere dell’appellante vi sarebbe un sacrificio sproporzionato del ricorrente al prevalente interesse pubblico all’effettivo accertamento dei requisiti psico – fisici, laddove la dichiarata idoneità disposta da AR in data 5.10.2022 rappresenterebbe la migliore garanzia di tutela non solo della collettività, ma dello stesso guidatore.
7. Con il secondo mezzo, l’appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui si sostiene che il potere di revisione della patente non ha natura sanzionatoria, ma è funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale e prodromico all’eventuale provvedimento di sospensione della patente in caso di mancata osservanza delle prescrizioni (sottoposizione a visita medica) ivi contenute.
Secondo -OMISSIS-, la norma in commento non stabilirebbe alcun automatismo, ma l’esercizio di un potere ampiamente discrezionale di disporre la ‘ sottoposizione a visita medica presso la CML ’, a condizione di determinati presupposti specifici quale un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica del guidatore. Nel caso di specie, mancherebbero i presupposti di legge, oltre che una puntuale e congrua motivazione, in quanto “ La P.A. sanità militare (C.M.O) e MIT _ Motorizzazione Civile non indicano la tipologia di patologia che ha condotto alla revisione della patente di guida Cat. B. con esercitata dalla M.C. Sez. di Latina ed anche la D.G.T.C. ed assoluta assenza di indicazioni dei presupposti con vizio macroscopico di carenza di motivazione”.
8. Con la terza censura, l’appellante deduce l’assenza di qualsiasi dubbio sulla compatibilità del proprio stato di salute con la guida dei veicoli, considerato che IF, nell’approfondito e successivo accertamento del 5.10.2022, aveva dichiarato che il sottufficiale -OMISSIS- era ‘ in completa remissione ’ con incondizionata idoneità psico fisica. Nella specie, a sostegno del provvedimento impugnato, vi sarebbe solo la generica e strumentale segnalazione da parte del D.M.M.L. _ C.M.O. che, con nota del 14-25.7.2022, ha comunicato agli uffici periferici del M.I.T. di una ‘ probabile sussistenza di patologia incompatibile con l’idoneità alla guida di veicoli ’. A parere del ricorrente, tale segnalazione sarebbe stata totalmente smentita dagli stessi organi della sanità militare nell’accertamento del 5.10.2022, con il quale è stato precisato che l’appellante era ‘in completa remissione’, con incondizionata idoneità psicofisica e, quindi, in assenza di qualsiasi dubbio sulla compatibilità dello stato di salute del ricorrente con la guida dei veicoli. Il Collegio di prima istanza avrebbe sottovalutato quest’ultimo accertamento per ragioni cronologiche (in quanto intervenuto successivamente all’atto di revisione del 17.8.2022, e del decreto decisorio del ricorso gerarchico del 28.9.2022), reputando gli atti impugnati motivati, al momento in cui sono stati emessi, sui dubbi sulla compatibilità dello stato di salute del ricorrente con la guida dei veicoli. Inoltre, il T.A.R., considerato l’accertamento del 5.10.2022 sopra richiamato, avrebbe erroneamente ritenuto adeguatamente giustificati i provvedimenti impugnati sulla base del plausibile dubbio della persistenza dei requisiti di idoneità psico fisica per il mantenimento della patente, in considerazione del lungo periodo di convalescenza per disturbi psico – fisici.
9. Con il quarto mezzo, si denuncia l’errore del Giudice di prime cure, laddove confonde la successiva prescrizione di IF dell’obbligo ‘ di sottoposizione a controllo per le prove di idoneità fisica tra mesi uno ’, ritenendola una limitazione alla completa idoneità del ricorrente, atteso che trattasi di un semplice adempimento per il personale militare che ha superato i 45 anni in quanto presupposto per la tipologia di servizio assegnato.
10. Con la quinta doglianza, l’appellante denuncia il vizio di illogicità e disparità di valutazione dei fatti, atteso che, da un lato il T.A.R. porrebbe dubbi circa il possesso dei requisiti psico – fisici per conservare la patente di guida cat. B), mentre dall’altro non evidenzierebbe rilievi per la validità ed efficacia della patente militare MM 1349, consentendo la conduzione di automezzi militari di servizio.
11. I motivi, sopra sintetizzati, essendo attinenti a profili connessi, vanno esaminati congiuntamente.
12. Le critiche sono infondate.
12.1. Va premesso che, secondo l’indirizzo condiviso della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, la revisione della patente di guida è un provvedimento con natura cautelare volto a valutare la persistenza dei requisiti psico – fisici e dell’idoneità tecnica alla guida dei veicoli (Cons. Stato n. 5682 del 2018; id. n. 3813 del 2011). Si tratta di una misura preventiva volta a sottoporre il titolare della patente di guida a una verifica della persistenza della sua idoneità psico – fisica e tecnica alla guida (Cons. Stato, n. 1669 del 2011; id. n. 6570 del 2012). Non costituendo una sanzione amministrativa, che si applica a seguito dell’accertamento delle violazioni stradali, può essere disposta tutte le volte in cui sorga un mero dubbio sulla idoneità tecnica alla guida del conducente con la conseguente richiesta di nuovo esame di idoneità (Cons. Stato, n. 1807 del 2021) per la tutela della sicurezza della circolazione stradale.
Pertanto, i provvedimenti di revisione non presuppongono l’accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica alla conduzione dei veicoli a motore.
In ragione di tale presupposto, non è necessario che l’Amministrazione procedente, nel corpo del provvedimento, renda una specifica e puntuale motivazione, in quanto la stessa può essere manifestata anche per relationem , tramite richiamo ad altro atto amministrativo (Cons. Stato, 3 marzo 2021, n. 1807).
Da siffatti principi consegue che l’Amministrazione può sempre e legittimamente disporre la revisione della patente di guida tutte le volte in cui il comportamento di guida tenuto dal conducente del veicolo ingeneri il mero dubbio sulla persistenza dei requisiti di idoneità, non essendo necessaria la certezza in ordine al venire meno di tali requisiti (Cons. Stato n. 2430 del 2013).
L’U.M.C. di Roma (Sez. coordinata di Latina), diversamente da quanto sostenuto dall’appellante nello sviluppo illustrativo dei mezzi, ha ritenuto legittimamente che si rientrasse in tali ipotesi, posto che l’appellante è stato destinatario dei provvedimenti impugnati a causa del lungo periodo di convalescenza a cui è stato costretto per disturbi psico – fisici con diagnosi di ‘ reazione mista ansioso depressiva ’, sussistendo il ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica alla conduzione del veicolo a motore, non essendo necessaria la certezza in ordine al venir meno di tale requisito (Cons. Stato, n. 1807 del 2021).
La natura del provvedimento e le finalità che ne hanno giustificato l’emissione, hanno imposto all’Amministrazione di provvedere tempestivamente e con urgenza, tenuto conto della necessità di tutelare la sicurezza pubblica, sicché, come precisato dal T.A.R., la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990 avrebbe frustrato ‘ tale interesse … ove la visita di controllo medico non venisse effettuata con tempestività ’.
E’ parimenti infondata la critica con cui si contesta carenza di motivazione e di istruttoria, atteso che i provvedimenti impugnati non si pongono in contraddizione con l’accertamento dell’idoneità del ricorrente effettuato presso il presidio medico militare, datato 5.10.22, posto che si tratta di un provvedimento successivo al provvedimento di revisione del 17.8.2022 e al decreto decisorio del ricorso gerarchico del 28.9.2022, e tenuto conto che li stessi si sono fondati sui dubbi della compatibilità dello stato di salute del ricorrente con la guida dei veicoli.
Invero, sebbene nel successivo accertamento del 5.10.2022 il personale sanitario ha rilevato che il disturbo diagnosticato a -OMISSIS- fosse ‘in completa remissione’, ha comunque stabilito l’obbligo di sottoposizione a controllo per le prove di idoneità fisica tra mesi uno, in questo modo segnalando che il sottoufficiale non era completamente guarito dalla patologia riscontrata.
Per tale ragione, considerata la natura cautelare del provvedimento di revisione e dall’oggettivo stato di salute del ricorrente riscontrato dall’Amministrazione al momento della emissione dei provvedimenti impugnati, si deve condividere quanto precisato dal T.A.R. nella sentenza impugnata, e quindi ritenere la correttezza della valutazione della idoneità alla guida da parte delle Commissioni Mediche Locali, per tale aspetto competenti in materia.
Né si può rilevare alcuna contraddizione nel fatto che non si è ritenuto di adottare alcun provvedimento con riferimento alla patente militare di cui è in possesso l’appellante, trattandosi come è evidente di abilitazioni alla guida differenti, autorizzate in contesti diversi. La patente militare abilita alla guida di veicoli militari e di servizio, nell’ambito di compiti e ordini specifici impartiti dall’Ufficio di appartenente, la patente civile autorizza, invece, la libera guida di veicoli nella pubblica circolazione stradale. Infatti, le patenti militari non possono essere utilizzate per la circolazione stradale, ma devono essere convertite in patenti civili della corrispondente categoria su richiesta e a seguito del rispetto di determinati presupposti, tra cui anche la dichiarazione di servizio rilasciata dal comando di appartenenza, contenente l’autorizzazione alla conversione della patente militare.
13. In definitiva, l’appello va respinto e la sentenza impugnata confermata.
14. La peculiarità delle questioni esaminate, nonché il fatto che, in appello, l’attività difensiva erariale si è limitata a un atto di costituzione meramente formale, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO IO LO OT, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
AN SA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN SA | AO IO LO OT |
IL SEGRETARIO