Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6415 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 07/03/2025 e vertente
TRA
, (C.F. ) con Parte_1 CodiceFiscale_1 l'avvoc . tudio CodiceFiscale_2 in Benevento, alla Via Ennio Goduti, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
) con l'avvocato Cristiana Lupi, C.F. P.IVA_1
( ), nel cui studio in Roma, in Via Marcantonio C.F._3
Bragadin n. 96, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA NONCHE'
, (P.I n. ) e Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
(C.F. ), rappresentata da con
[...] P.IVA_3 Controparte_4
pag. 1 di 21
PARTE APPELLATA
E
Controparte_5
[...] P.IVA_4 P.IVA_5
Antonio Grieco (C.F. ), nel cui studio in Roma, in C.F._5
Viale Liegi n° 28, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 15085/2022 pubblicata il
17/10/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto introduttivo ritualmente notificato conveniva in giudizio la “ Parte_1 [...]
e l'“ Controparte_5 Controparte_6
” affinché venisse annullata la cartella di pagamento n.
[...] 07120160048717187/004 emessa dalla “ Controparte_7
” per il complessivo importo di € 370.805,88=
[...] In particolare, l'attore rilevava che: a) il 2 marzo 2012 la aveva stipulato con il Parte_2
“AN di NA S.p.a.” un contratto di mutuo, per l'importo di € 450.000,00=, da rimborsarsi in 10 anni mediante il pagamento di n.60 rate mensili;
b) a garanzia dell'obbligazione di restituzione delle somme prestate, l'esponente, tra gli altri, aveva sottoscritto uno specifico contratto di fideiussione;
nella premessa del contratto era stata riportata la dizione
“Fin.to PMI Fondo Garanzia L. 662/96 n. 51655867 della durata di 60 m.”, senza alcuna specificazione in ordine all'intervento del Fondo di Garanzia;
c) la “ “ non Parte_2 Parte_2 aveva provveduto al rimborso della somma mutuata e il “AN di NA S.p.a.” aveva comunicato la risoluzione del contratto, avvertendo che avrebbe richiesto l'intervento del Fondo di Garanzia;
d) con decreto ingiuntivo del 2 aprile 2014 il “AN di NA S.p.a.” aveva intimato all'esponente, quale fideiussore, tra le altre somme, anche il pagamento della somma portata dal predetto mutuo;
e) avverso il decreto ingiuntivo aveva proposto opposizione con atto di citazione del 16 giugno 2014;
pag. 2 di 21 f) con atto di transazione del 27 marzo 2015, stipulato con il “AN di NA S.p.a.” l'Istituto mutuante, a fronte della ricezione della complessiva somma di € 15.000,00=, aveva convenuto “la liberazione dei vincoli fideiussori per le garanzie prestate dal Sig. , Parte_1 specificando altresì che la somma di € 15.000,00= veniva accettata “a tacitazione di ogni pretesa a qualsivoglia titolo e/o ragione, rinunciando espressamente a qualsiasi ragione di credito derivante dal Decreto
Ingiuntivo n. 826/2014 del 2 aprile 2014 nei confronti del Sig.
[...]
”; Parte_1 g) con raccomandata dell'8 maggio 2014,la “
[...]
aveva comunicato che il 18 aprile 2014 Controparte_5 aveva provveduto a erogare in favore del “AN di NA S.p.a.” la complessiva somma di € 360.000,00= a seguito della escussione inoltrata dalla Banca finanziatrice, stante l'intervenuto inadempimento contrattuale relativamente a detto mutuo;
il quindi, aveva Controparte_8 invitato l'esponente, nella qualità di coobbligato, a pagare la predetta somma di € 360.000,00=, avendo acquisito, ai sensi del combinato disposto dell'art.1203 c.c. e dell'art.2, comma 4° D.M. 20.6.2015, il diritto di rivalsa sulla impresa inadempiente e di surrogarsi anche in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite;
h) con la cartella di pagamento impugnata la “ Controparte_9
aveva comunicato l'iscrizione a ruolo della complessiva
[...] somma di € 370.805,88=. Tutto ciò premesso, l'attore rilevava: A) l'estinzione della fideiussione in quanto il ruolo era stato reso esecutivo il 7 aprile 2016, quando il 27 marzo 2015, oltre un anno prima, l'esponente aveva sottoscritto l'atto di transazione (l'iscrizione a ruolo, quindi, era stata eseguita dopo che era stata convenuta l'estinzione del rapporto di fideiussione con il creditore principale); B) l'illegittimità della iscrizione a ruolo e del titolo per violazione dell'art.17, comma 3 bis e comma 3 ter D.Lgs. n.44/1999 (prima di procedere all'iscrizione avrebbe dovuto essere vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'art.2, 1°co. R.D. n.639/1910) C) l'inoperatività della fideiussione nei confronti del CP_8
(non essendo “parte” del contratto di finanziamento)
[...]
D) la decadenza ex art.1957 c.c.
In conclusione, il formulava la seguente domanda Parte_1
“Nel merito, accertare che il non ha diritto Controparte_8 di procedere esecutivamente in danno dell'opponente medesimo per i motivi illustrati in premessa e dichiarare, pertanto, la illegittimità e la conseguente inefficacia del titolo notificato” Costituitasi in giudizio, la “ Controparte_5
contestava in fatto e in diritto la domanda proposta nei
[...] suoi confronti.
pag. 3 di 21 In particolare, la convenuta rilevava che:
a) in virtù della convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo
Economico, MC svolgeva attività di gestione del Fondo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a) della legge n.662/1996, con lo scopo di garantire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;
il Fondo, infatti, su domanda delle banche finanziatrici, potava facilitare la concessione di finanziamenti a PMI in difficoltà a fornire garanzie sufficienti, tramite la costituzione di una garanzia pubblica: per effetto di tale garanzia, gli istituti finanziatori ottenevano una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota del finanziamento erogato;
b) sotto il profilo operativo, il Fondo poteva concedere garanzie dirette, controgaranzie o cogaranzie;
nella prima ipotesi, l'attivazione del Fondo, in caso di inadempimento del beneficiario finale (l'impresa) potava essere richiesta unicamente dall'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria finale restava del tutto estranea al rapporto fra Fondo e istituto finanziatore.
c) in caso di inadempimento dell'impresa finanziata – così come avvenuto nel caso di specie – la banca erogatrice, al fine di avvalersi della garanzia del Fondo, doveva tempestivamente richiedere l'attivazione della garanzia e la liquidazione della perdita subita;
per effetto del pagamento effettuato dal
Fondo in favore della banca garantita, MC, nella sua qualità di gestore del medesimo Fondo, era surrogata nei diritti spettanti all'istituto finanziatore nei confronti del debitore, acquisendo pertanto il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente secondo quanto stabilito dall'art.1203 c.c. e dall'art. 2, c. 4, D.M. 20 giugno 2005, anche nelle forme dell'esecuzione forzata tramite ruolo (ora anche in forza dall'art.
8-bis della Legge 24.3.2015 n.33)
d) il Comitato di Gestione del Fondo di Garanzia aveva ammesso all'intervento agevolativo il finanziamento concesso alla “
[...]
, concedendo alla banca mutuante una garanzia a prima Parte_2 richiesta, nella misura, come per legge, pari all'80% del finanziamento erogato dalla stessa banca finanziatrice alla Società
e) dinanzi alla richiesta di escussione da parte della banca finanziatrice, MC aveva dato corso al pagamento dell'indennità di escussione al AN di NA in ragione di una somma complessiva di € 360.000,00= con bonifico avente valuta 18 aprile 2014; surrogatosi alla mutuante come per legge, MC aveva diffidato la Società ed i fideiussori con lettera dell'8 maggio 2014, invitandoli a rimborsare quanto erogato, ma senza successo;
atteso l'inadempimento persistente dei debitori, MC si era vista costretta a ricorrere all'ingiunzione di pagamento tramite cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 1203, comma 1 n.1 c.c., dell'art. 9, comma 5, D.Lgs. n.123/1998 e dell'art.
8-bis Legge 24.3.2015 n.33;
pag. 4 di 21 f) l'azione proposta dall'attore era inammissibile, in quanto aveva agito proponendo quella che formalmente era un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ma, di fatto, rivestiva tutte le caratteristiche ed i requisiti di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; g) MC era titolare unicamente del potere di formazione del ruolo incluso nella impugnata cartella di pagamento e, quindi, non era legittimata passivamente con riguardo ai motivi di opposizione afferenti alla regolarità della cartella esattoriale
h) successivamente al pagamento da parte di MC (avvenuto il 18 aprile
2014), il AN di NA aveva proseguito - e stava proseguendo tutt'ora – le azioni legali nei confronti del debitore principale e dei garanti inadempienti solo per il proprio credito residuo (pari al 20% del totale della somma erogata) e di ciò il non poteva non essere edotto, Parte_1 atteso che l'accordo transattivo con la era stato perfezionato nel CP_5 marzo 2015, quindi ben dieci mesi dopo la comunicazione di avvenuta surroga da parte di MC dell'8 maggio 2014; né, peraltro, avrebbe potuto essere altrimenti, atteso che il AN di NA non avrebbe potuto legittimamente disporre in transazione della parte del credito (l'80% dello stesso) già divenuta, per effetto dell'intervenuta surroga, di pertinenza del garante MC escusso. Costituitasi a sua volta in giudizio, l'“ Controparte_6
” chiedeva il rigetto dell'opposizione, rilevando il proprio
[...] difetto di legittimazione passiva, la mancata attivazione della procedura in autotutela di cui alla Legge n.228/2012 Chiamato in causa su istanza della “
[...]
(al fine di essere condannata alla Controparte_5 restituzione dell'importo di € 360.000,00= nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea) il “AN di NA S.p.a.” rilevava, tra l'altro, che: a) nel ricorso per decreto ingiuntivo era stato esposto chiaramente che il mutuo di € 450.000,00= era garantito dal Fondo di Garanzia PMI, che avrebbe potuto surrogarsi nei diritti della a seguito della escussione CP_5 della garanzia;
b) con raccomandata dell'8.5.2014, ricevuta dal , MC aveva Parte_1 comunicato di aver liquidato in favore del AN di NA la somma di € 360.000,00= e di essere pertanto creditore di detto importo nei confronti della “ e dei garanti, ai quali era stato intimato Parte_2 il pagamento
c) il 27.3.2015 ben dieci mesi dopo la comunicazione di surroga da parte di
MC (surrogazione operante di diritto ex art.1203 c.c.), le parti avevano raggiunto un accordo, con il quale erano state tacitate le pretese vantate dal AN di NA nei confronti del . Parte_1
All'udienza del 12.5.2020 si costituiva in giudizio la “
[...]
quale società incorporante il “AN di NA S.p.a....” Controparte_2
pag. 5 di 21
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha respinto l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale n. Parte_1 071201600487171 87/004 e ha condannato l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla Controparte_5
, dalla “ ” e dal “AN di
[...] Controparte_1 NA S.p.a.” (ora “ ), liquidate, per ciascuna delle Controparte_2 predette parti, in € 11.000,00= per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e contributi come per legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “2 – L'opposizione proposta da Parte_1 non appare fondata, dovendosi condividere, nel complesso, le
[...] argomentazioni difensive formulate dalle parti convenute e dall' CP_10
chiamato in causa.
[...]
In particolare, occorre osservare quanto segue:
2.1 – in primo luogo, va rilevato che, promuovendo il presente giudizio, la parte attrice ha inteso contestare, tra l'altro, la legittimità sostanziale della cartella di pagamento impugnata, sostenendo la totale illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall' (per Controparte_11 estinzione della fideiussione posta a fondamento della pretesa creditoria). Deve essere respinta, pertanto, l'eccezione di inammissibilità formulata dalla “ Controparte_5 Come può incontrovertibilmente dedursi dall'analisi dell'atto di opposizione, infatti, oggetto della stessa è il generico “diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”, come prescritto dall'art. 615 c.p.c. Nel merito, va rilevato che l'attore ha fondato la propria domanda sul fatto che, a suo giudizio, la garanzia fideiussoria prestata a favore del AN di NA per il finanziamento de quo si sarebbe estinta a seguito della transazione stipulata tra le parti.
Secondo il , infatti, mediante il suddetto accordo transattivo era Parte_1 stato pattuito che, a fronte del pagamento della somma di € 15.000,00=, si sarebbe determinata la liberazione dai vincoli fideiussori, con conseguente tacitazione di ogni pretesa a qualsivoglia titolo e/o ragione di credito.
In realtà, dagli atti di causa risulta che: a) con missiva dell'1.2.2013 il “AN di NA S.p.a.” ha comunicato alla
“ e ai garanti (tra cui il ) la Parte_2 Parte_1 risoluzione del contratto, specificando che “decorso inutilmente il termine rituale per il pagamento” avrebbe provveduto a “escutere la garanzia del Fondo ex L. 662/96”;
pag. 6 di 21 b) con raccomandata dell'8.5.2014, il ha Controparte_8 comunicato di avere liquidato in favore del AN di NA la somma di € 360.000,00= e di essere pertanto creditore di detto importo per surroga;
c) il 12.5.2014 il AN di NA ha notificato al il decreto Parte_1 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decreto opposto con atto notificato il 17.6.2014; d) l'accordo transattivo tra il e il AN di NA è stato Parte_1 sottoscritto il 27.3.2015, ben dieci mesi dopo la comunicazione di surroga da parte di Controparte_8 e) nel testo dell'accordo è stato precisato che con il pagamento dell'importo di € 15.000,00= sarebbe venuta a tacitazione ogni pretesa vantata nei confronti del dal AN di NA Parte_1
f) quanto alla rinuncia “a qualsiasi ragione di credito derivante dal decreto ingiuntivo” di cui al punto 5 della transazione, è evidente che essa poteva riguardare solo il credito del AN di NA e non di altri soggetti (come il ), che di quel procedimento giudiziario non erano Controparte_8 parte.
g) la volontà di esercitare la surroga era stata resa nota al Parte_1 prima della formulazione della proposta transattiva, per cui era chiaro che con tale accordo lo stesso avrebbe potuto liberarsi delle sole Parte_1 obbligazioni nei confronti del AN di NA (né quest'ultimo Istituto avrebbe potuto liberare il dai suoi obblighi nei confronti di un Parte_1 terzo, estraneo alla transazione)
Da tutto quanto sopra esposto, si deve necessariamente escludere che si sia verificato l'effetto estintivo sostenuto dalla parte attrice 2.2 – L'attore ha sostenuto, inoltre, che il Controparte_8
(società per azioni a partecipazione pubblica e privata) si era avvalso del procedimento di riscossione mediante ruolo, violando l'art.17 della L. 46/99 (art. 3 bis e 3 ter) che prevedeva, invece, la procedura stabilita dall'art. 2 R.D. n.639/1910. In realtà, come rilevato dalle controparti, nella fattispecie è applicabile l'art. 8 bis della Legge n.33/2015, secondo il quale al recupero del credito in oggetto (credito scaturente dal diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale ed anche dei terzi prestatori di garanzie) si procede mediante iscrizione a ruolo (v. anche D.M. 18456/2005, secondo il quale nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di Garanzia si applica la procedura esattoriale di cui all' art. 67 del D.P.R. n.43/1988, come modificata dall' art. 17 del D. Lgs. n.46/1999). 2.3 – Deve essere respinta, infine, l'eccezione di decadenza formulata ai sensi dell'art.1997 c.c. In effetti, con la sottoscrizione del contratto di fideiussione l'opponente ha sottoscritto una clausola (art. 6), con la quale si è obbligato a derogare al limite previsto dall'art. 1957 C.C.
pag. 7 di 21 3 – Per tutte le considerazioni sopra esposte, la domanda proposta dal deve essere respinta. Parte_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo...”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza, per i motivi esposti in narrativa, sì da scongiurare che possa proseguire l'azione esecutiva in danno dell'opponente. 2) In accoglimento del proposto appello e in riforma della impugnata sentenza, accertare che il non ha diritto di procedere esecutivamente in Controparte_8 danno dell'opponente medesimo, per i motivi illustrati in premessa e dichiarare, pertanto, la illegittimità e la conseguente inefficacia del titolo notificato. 3) Con rivalsa delle spese processuali...”
Ha resistito l'appellata Controparte_12 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, decidere secondo legge in ordine all'appello spiegato dal Sig.
[...]
di accertamento di non debenza ed illegittimità delle somme Parte_1 iscritte a ruolo dall'ente creditore, come riportate nella cartella di pagamento, compensando le spese nei confronti della comparente in caso di accoglimento della domanda, ravvisandone i giusti motivi nelle circostanze sopra indicate, nonché considerata l'assenza di responsabilità in capo all'Agente della Riscossione in ordine ai motivi di opposizione e ritenuta la sua estraneità rispetto agli stessi;
con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio”.
Si sono costituite nonché Controparte_13 CP_3 concludendo: “…per il rigetto dell'appello e conseguentemente della opposizione proposta dal sig. con conferma della Parte_1 sentenza appellata;
in subordine, in caso di accoglimento dell'appello e della opposizione, per il rigetto della domanda di restituzione avanzata da nei confronti del Parte_3
AN di NA (oggi ), perché inammissibile e infondata;
Controparte_2
in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della opposizione del e della conseguente Parte_1 domanda di restituzione di Parte_3
perché la Corte limiti la condanna all'effettivo
[...] arricchimento ricevuto dalla e alla conseguente diminuzione CP_5 patrimoniale di MC;
in ogni caso, per la condanna dell'appellante e/o di MC alla refusione delle competenze.”
pag. 8 di 21 Si è altresì costituita Controparte_5 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'
[...] Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, - in via istruttoria: respingere la domanda di sospensione dell'efficacia ella sentenza impugnata;
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 C.P.C. per le ragioni dedotte in narrativa;
- nel merito: rigettare l'appello in quanto inammissibile ed infondato per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza n° 15085/2022 del Tribunale di Roma;
- nel merito, in ogni caso: respingere tutte le domande a qualunque titolo proposte nei confronti dell'esponente perché infondate ed indimostrate per le ragioni dedotte in narrativa;
- in subordine: in caso di accoglimento dell'appello e della opposizione, condannare AN di NA S.p.A., ora “
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 alla restituzione della somma di euro 360.000,00, o di quella nella misura diversa da determinarsi all'esito del presente giudizio, a favore di
in persona del suo Controparte_14 legale rappresentante pro tempore, oltre gli interessi dall'erogazione sino al soddisfo, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
All'udienza del 09/06/2023 l'appellante ha rinunciato all'istanza ex art. 283 cpc e ha insistito nell'istanza di sospensione del processo in attesa alla definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio pendente davanti al Tribunale di NA sez. imprese avente ad oggetto impugnativa della fideiussione. Con ordinanza emessa in pari data la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione del giudizio e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
L'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 07/03/2025.
§ 4. – Preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dal ai sensi Controparte_5 dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal pag. 9 di 21 primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass.
n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000).
Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 4.1 – Va dato atto poi che ha rappresentato che Controparte_13 con atto per notaio del 10.10.2018, rep. 7660 racc. Persona_1
3703, AN di NA S.p.A. è stato incorporato in Controparte_2 la quale ha ceduto pro soluto a un portafoglio di crediti Controparte_3 con contratto di cessione ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7.1 della legge 130/1999 concluso in data 19 aprile 2022; l'avviso di tale cessione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Parte II) n. 45 del 19 aprile 2022.
Tra i crediti ceduti rientra quello vantato da AN di NA S.p.A.
(e poi da per effetto della fusione) nei confronti di Controparte_2 e dei garanti, tra cui l'appellante sig. Controparte_15 [...]
Parte_1 L'attuale titolare del credito è pertanto che ha Controparte_3 interesse ad affermare e a fare riconoscere la validità della garanzia prestata dal Parte_1 ha interesse a resistere alla domanda per le Controparte_2 eventuali conseguenze restitutorie che da essa potrebbero derivare e che sarebbero a suo carico.
Ne consegue che entrambi tali soggetti sono legittimati a resistere in giudizio.
Nessuna contestazione al riguardo è stata mossa dalle parti né è stata chiesta l'estromissione della . Controparte_13
Occorre rammentare, quindi, che il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa, e il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., lo pag. 10 di 21 espone agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva, sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario, a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingresso nel giudizio (cfr. Cass. n. 15674/2007).
Nella specie, , in assenza di un esplicito consenso di Controparte_13 tutte le parti, non può essere estromessa (cfr., in questi termini, Cass. n.
6031/2000: il trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, verificatosi nel corso del processo, non incide sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, senza che l'intervento nel processo del successore a titolo particolare, determini, in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti, secondo quanto previsto dall'art. 111 c.p.c., l'estromissione del dante causa), e, pertanto, la sentenza sarà emessa nei suoi confronti.
§ 4.2 – Sempre preliminarmente questa Corte rileva che la richiesta formulata dall'appellante , con istanza del 4/3/2025, di Parte_1 sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., sul presupposto della pendenza di domanda di nullità della fideiussione davanti al Tribunale di NA – Sezione Specializzata delle Imprese, (giudizio rubricato al n.r.g.
13492/2023) è stata già vagliata in prima udienza e ritenuta non impeditiva della presente decisione, non costituendo l'antecedente logico necessario senza il quale non possa definirsi la presente causa riguardante l'opposizione alla cartella esattoriale sulla base dei motivi di appello proposti.
§ 5 – L'appello proposto da contiene tre motivi. Parte_1
§ 5.1 – Il primo motivo è intitolato: “SULLA TRANSAZIONE E SULLA ESTINZIONE DELLA FIDEIUSSIONE” Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha negato l'avvenuta estinzione della fideiussione in virtù della transazione conclusa tra l'appellante e l'allora AN di NA il 27 marzo 2015.
Ribadisce che con tale accordo la a fronte del pagamento a CP_5 saldo e stralcio di € 15.000,00, avrebbe rinunciato a qualsiasi ragione di credito derivante dal decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dall'istituto bancario nei suoi confronti quale fideiussore della Parte_2 liberando il da ogni vincolo fideiussorio per le garanzie prestate Parte_1 dal creditore originario. Ancora, con il decreto ingiuntivo del 23 aprile 2014 il AN di NA aveva chiesto il pagamento dell'intera somma ingiunta senza dichiarare di aver ricevuto il 18 aprile l'importo erogato dal . CP_5
pag. 11 di 21 Eccepisce inoltre l'appellante che la nota dell'8 maggio 2014 del non costituirebbe prova dell'avvenuto pagamento in Controparte_8 favore del creditore originario, tale da poter ingenerare la certezza nei riguardi del garante.
Il motivo oltre che generico è privo di fondamento. Il Tribunale ha infatti correttamente ritenuto che con l'accordo intercorso con il AN di NA, intervenuto a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, il si fosse liberato delle sole obbligazioni Parte_1 assunte nei confronti del AN di NA, dovendo invece escludersi che la avesse potuto liberare il dai suoi obblighi nei confronti di CP_5 Parte_1 un terzo, estraneo alla transazione.
A tale conclusione si perviene in ragione dei molteplici elementi emersi dalla ricostruzione dei fatti e dalla produzione documentale delle parti. In primo luogo, dalla circostanza che il AN di NA non era più titolare della pretesa creditoria vantata nei confronti di
[...] in quanto alla data dell'accordo (27.3.2015) tale pretesa era Parte_2 già divenuta, per effetto del pagamento e dell'intervenuta surroga, di pertinenza della garante MC. A tal proposito, infatti, è evidente che la raccomandata dell'8.5.2014, con cui il ha comunicato di avere liquidato in favore Controparte_8 del AN di NA la somma di € 360.000,00 e di essere pertanto creditore di detto importo per surroga, documento prodotto, peraltro, dallo stesso
(doc. 7 fasc. 1° grado , non lascia spazio a dubbi Parte_1 Parte_1 sulla effettiva conoscenza, da parte di quest'ultimo, del pagamento e della surroga.
Tale comunicazione va letta, nella specie, congiuntamente alla precedente raccomandata con la quale il AN di NA ha comunicato alla società ed ai suoi garanti la risoluzione del contratto di mutuo (cfr. doc. n° 3 prodotto dalla , precisando che "decorso inutilmente il termine rituale CP_5 per il pagamento, la provvederà ad escutere la garanzia del Fondo ex CP_5 L.662/96, con diritto di quest'ultimo di rivalersi sulla impresa inadempiente ai sensi, del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2 comma 4 del DM
20.05.2005 per il recupero della somma versata a titolo di escussione. Il credito vantato dal Fondo, ai sensi dell'art.9, comma 5, del D. Lgs. N.123/98, è assistito da privilegio generale". Ne deriva che, viste le predette comunicazioni, il era Parte_1 perfettamente edotto che con la sottoscrizione dell'accordo di mediazione, avvenuto circa 10 mesi dopo, il AN di NA avesse transatto solo la parte di credito non surrogata dal Fondo di garanzia, e per esso da MC, che aveva in precedenza liquidato alla banca finanziatrice (doc. 7, fascicolo primo grado ). CP_5
pag. 12 di 21 Ciò si evince chiaramente dallo stesso accordo transattivo nel quale, come rilevato dal primo giudice, si stabilisce che la somma di € 15.000,00 è stata offerta dal debitore a tacitazione di ogni “pretesa vantata nei suoi confronti dal AN di NA” e che l'accoglimento della proposta avrebbe determinato “esclusivamente la liberazione dai vincoli fideiussori per le garanzie prestate dal sig. , ferme e impregiudicate le Parte_1 azioni giudiziarie che il AN di NA ha già intrapreso o intenderà intraprendere a tutela dei crediti vantati nei confronti della
[...]
, ciò in relazione alla “risoluzione della controversia insorta Parte_2 tra le parti in merito all'opposizione a decreto ingiuntivo” proposta dal contro il AN di NA. Parte_1
Né a tale accordo, così come al giudizio di opposizione, ha preso parte , sicché nessun riflesso può avere la transazione nei Parte_4 confronti della medesima, surrogatasi in precedenza nel credito del AN di
NA. Ne consegue che ben ha fatto il Tribunale a negare l'avvenuta estinzione della fideiussione in relazione della transazione conclusa tra l'appellante e l'allora AN di NA il 27 marzo 2015.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “SULLA INESISTENZA DEL TITOLO ESECUTIVO E SULLA ILLEGITTIMITA' DELLA ISCRIZIONE MEDIANTE RUOLO STANTE LA NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO.” Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettare l'eccezione sollevata dall'opponente con cui si è dedotto che CP_5
si era avvalso del procedimento di riscossione mediante ruolo in
[...] violazione dell'art. 17 della legge 46/99, sicché il titolo sarebbe illegittimo ed inefficace, dal momento che l'azione mediante ruolo competerebbe soltanto allo Stato e agli Enti Locali.
sarebbe una società per azioni, legittimata ad Controparte_5 agire in forza di un rapporto avente natura privatistica (surroga in un mutuo chirografario), la quale potrebbe promuovere un'ordinaria azione di cognizione o al più essere autorizzata ad agire mediante ruolo, dovendo, in tal caso, rispettare il comma 3 ter che le impone la notifica di un'ingiunzione esecutiva. L'art. 8 bis D.L. 3/2015 conv. con modifiche nella l. 33/2015, richiamato dal primo giudice, confermerebbe la piena operatività delle regole di cui al dgls. 46/99, in quanto non espressamente derogate, e sarebbe norma non applicabile temporalmente alla fattispecie, dal momento che le fideiussioni del 2 marzo 2012 sono anteriori.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto legittima la riscossione del credito mediante iscrizione a ruolo, trovando applicazione l'art. 8 bis della pag. 13 di 21 Legge n.33/2015, secondo il quale al recupero del credito in oggetto (credito scaturente dal diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale ed anche dei terzi prestatori di garanzie) si procede mediante iscrizione a ruolo. Diversamente da quanto assume l'appellante, invero, il credito azionato da MC non può essere ricondotto a quelle «entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici», cui si riferisce l'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999, stante la natura pubblicistica del credito della
[...]
. CP_5 Ciò trova conforto nell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità la quale ha recentemente stabilito che in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella Controparte_5 posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (cfr Cass.
n. 1005/2023) L'opzione interpretativa qui condivisa risulta, oltretutto, coerente con l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui il credito del fondo di Garanzia nei confronti del beneficiario finale rivelatosi inadempiente è assistito dal privilegio di cui all'art. 9, comma 5, D.lgs 123/1998 (v. Cass. civ., Sez. 6, n. 3025 del 9/2/2021), in quanto la ratio che giustifica quest'ultimo orientamento, ovvero l'esigenza di recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione (Cass. civ., sez. 1, sent. 2664/2019), impone il riconoscimento al Fondo della possibilità di riscuotere il proprio credito mediante iscrizione al ruolo esattoriale, senza l'esigenza di munirsi preventivamente di un titolo esecutivo. La ratio in questione è, invero, perfettamente in linea con le finalità proprie dei finanziamenti e con le necessarie garanzie che lo Stato introduce per la tutela delle proprie ragioni di credito, anche al fine di consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione, al fine di realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi frustrati dall'inadempienza delle medesime agli obblighi assunti (v. Cass. civ. Sez. 1, ord. n. 9926 del
20.4.2018; App. Torino, Sentenza n. 597/2022 del 1.6.2022)
Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive. Quanto all'eccepita non applicabilità dell'art. 8 bis della Legge n.33/2015 alle fideiussioni sottoscritte in precedenza all'entrata in vigore di pag. 14 di 21 detta legge si osserva che la Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l.
n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente
(Cass. 9657/2024).
Difatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998: posto in specie che le più «diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario», senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle «ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste» (cfr., in specie, Cass., sez. 1, 30/01/2019, n.
2664)
Deve pertanto confermarsi la statuizione del primo giudice stante la legittimità della procedura di iscrizione a ruolo posta in essere da MC nei confronti dei garanti del Fondo di garanzia.
§ 5.2 – Il terzo motivo è intitolato: “SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 1957 CC. SULLA NULLITA' DEI CONTRATTI DI FIDEIUSSIONE. SULLA ECCEZIONE DI NULLITA'. SULLA ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DE QUO.” Lamenta l'appellante che il tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di decadenza dalla garanzia, ritenendo che l'opponente avesse sottoscritto una clausola (art.6) con il quale si era obbligato a derogare al limite previsto dall'art. 1957 c.c., sebbene detta deroga fosse nulla, anche ai sensi delle norme a tutela della concorrenza e, precisamente, dell'art. 2 della legge 287/90, trattandosi di violazione di norma imperativa. Gli artt. 2, 6, 8 del contratto di fideiussione stipulato dall'attore ricalcherebbero esattamente il modello ABI e, in particolare, riporterebbero le parti ritenute dalla stessa Banca d'Italia peggiorative per la clientela.
Anche tale motivo è infondato.
pag. 15 di 21 Deve, in questa sede, esaminarsi la questione, oggetto esclusivo del presente gravame, se il contratto di fideiussione, modellato sugli schemi- tipo dell'ABI e riproduttivo di clausole dichiarate anticoncorrenziali dalla Banca d'Italia, sia affetto da nullità. Come è noto, l'ABI predispose, nell'ottobre del 2002, uno schema negoziale tipo per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie.
La Banca di Italia, con il provvedimento n. 55/2005, ha accertato che contenevano disposizioni in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 le sole clausole nn. 2,6, 8 del detto schema contrattuale, e precisamente: a) la c.d. <>, secondo la quale il fideiussore è tenuto < stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo>>; b) la cd. < rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ>> in forza della quale << i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'articolo 1957 c.c., che si intende derogato>>; c) la cd. <>, a termini della quale < fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate>>.
Ora, sul problema della natura della tutela riconoscibile a colui che abbia stipulato il contratto di fideiussione “a valle” e delle conseguenze in termini di nullità totale o parziale del contratto, si sono pronunciate le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dirimendo il contrasto giurisprudenziale che vedeva contrapposte tre tesi differenti: a) nullità derivata totale dei contratti di fideiussione anticoncorrenziali, che avrebbe comportato la caducazione degli interi regolamenti contrattuali;
b) nullità parziale delle sole clausole anticoncorrenziali;
c) tutela risarcitoria.
Si è, pertanto, posta la questione, rimessa al vaglio delle Sezioni
Unite, degli effetti che, sulle fideiussioni stipulate a valle abbia prodotto l'illecito antitrust rilevato, a monte, dal provvedimento della Banca d'Italia, ovvero se, nel caso di fideiussioni rilasciate dal cliente della banca, nelle quali siano state inserite le predette clausole, la cui natura anticoncorrenziale
è stata accertata dall'Autorità competente, al garante spetti una tutela "reale", ossia a carattere "demolitorio", oppure una tutela esclusivamente risarcitoria.
La Suprema Corte con la sentenza n. 41994/2021 ha affermato, in motivazione, che la nullità dell'intesa a monte determina la "nullità derivata" del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI,
pag. 16 di 21 dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e
8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
Dalla ritenuta nullità parziale del contratto di fideiussione a valle dell'intesa vietata - nella specie diretta a falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale, mediante un'attività consistente nel fissare direttamente talune "condizioni contrattuali" - discende una serie di conseguenze sul piano sostanziale e processuale.
Da siffatta opzione interpretativa deriva, anzitutto, che le fideiussioni per cui è causa restano pienamente valide ed efficaci, sebbene depurate dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché anticoncorrenziali, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1419
c.c..
Ne discende, poi, la rilevabilità d'ufficio di tale nullità da parte del giudice, a presidio del principio processuale della domanda (articoli 99 e
112 c.p.c.). Si è - per vero - stabilito, al riguardo, che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale. Fatta tale premessa, nel caso di specie, l'eccezione di nullità deve essere in toto rigettata. Va infatti precisato che le parti hanno sottoscritto una fideiussione per operazione specifica (doc. 2), per le obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento di € 450.000,00, e non una fideiussione omnibus. Dalla qualificazione di tali fideiussioni come specifiche discende l'inapplicabilità delle valutazioni contenute nel menzionato provvedimento, il quale si riferisce esclusivamente alle fideiussioni omnibus conformi al modello ABI del 2002.
Sul punto, nella parte introduttiva della pronuncia della Banca d'Italia del 2005, che costituisce il fondamento della nullità consequenziale sui singoli contratti, si legge chiaramente “Nel mese di ottobre del 2002 l'ABI ha concordato il contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori …”. Ancor più rilevanti le sezioni del provvedimento definite rispettivamente “MERCATO RILEVANTE” e “LO SCHEMA CONTRATTUALE”, finalizzate a inquadrare (e al contempo, dunque, delimitare) l'ambito di analisi della medesima autorità, in cui viene rispettivamente riportato “Sotto il profilo merceologico, lo schema predisposto dall'ABI attiene al mercato degli impieghi bancari. La fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie costituisce un contratto accessorio al rapporto principale, che intercorre fra il debitore e la banca. Sotto il profilo geografico, è interessato l'intero territorio nazionale, in ragione sia dell'estesa base associativa dell'ABI sia della diffusione dei servizi disciplinati dallo schema contrattuale in questione” e, ancor più
pag. 17 di 21 chiaramente, “L'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla
“fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca. Secondo quanto affermato dall'ABI, lo schema costituisce una mera traccia, priva di valore vincolante, per le banche associate”. Poi nel corso del provvedimento, il richiamo alla fideiussione omnibus è costante. Infine, nel dispositivo del provvedimento, si afferma “Tutto ciò premesso e considerato: DISPONE a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90…” Appare dunque chiaro come l'intera analisi, da un punto di vista concorrenziale, operata dalla Banca d'Italia fosse basata sul presupposto che oggetto di indagine fosse uno schema (e le relative clausole) predisposto dall'ABI nell'ambito di quello strumento che è la fideiussione omnibus in ambito bancario.
Infatti, le clausole e il loro effetto potenzialmente anticoncorrenziale non sono state prese in esame singolarmente ma all'interno dello schema contrattuale in questione. Sul punto, la parte finale del provvedimento della Banca d'Italia, appena prima delle conclusioni, nel paragrafo peraltro rubricato “Le condizioni contrattuali della fideiussione omnibus”, afferma chiaramente che “le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità di singole clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzare la contrattualistica”. Peraltro, trattandosi di un'ipotesi di nullità derivata, ossia conseguente alla pronuncia di contrarietà alla disciplina antitrust di un modello bancario operata da una terza autorità, non può ritenersi che il giudice possa estendere oltre i confini di tale pronuncia la propria declaratoria di nullità; infatti, la nullità in esame viene prevalentemente qualificata come una nullità virtuale, per contrarietà a norma imperativa;
contrarietà, tuttavia, che è stata rilevata da una autorità all'uopo preposta e solo con riferimento a una determinata tipologia contrattuale. Pertanto, l'interpretazione suddetta appare quella preferibile, in quanto basata sulla integrale lettura del provvedimento della Banca d'Italia e in quanto giustificata alla luce dei gravi effetti derivanti da una declaratoria di nullità “derivata”, che ne impongono una interpretazione restrittiva e coerente con il provvedimento della Banca d'Italia. Coerentemente si è pronunciata la recente giurisprudenza di legittimità (n. 19401/2024; n. 30383 del 25/11/2024)
pag. 18 di 21 Sul punto, non si disconosce il recente pronunciamento della
Suprema Corte n. 27243 del 21/10/2024, la quale sembra prescindere dalla qualificabilità della fideiussione come omnibus o specifica;
vale però anche evidenziare come tale orientamento sia poi, peraltro, rimasto isolato, in quanto con i provvedimenti nn. 657, 660 e 675 del 2025 la stessa terza sezione civile della Suprema Corte ha escluso l'applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema ABI, così come l'ordinanza n. 1170 emessa dalla prima sezione civile in data 17/01/2025.
Con quest'ultima pronuncia la Corte di Cassazione ha chiarito che la rilevazione officiosa di detta nullità richiede, tra le altre circostanze, che risulti: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova.
Inoltre, anche ove si volesse ritenere soggetta alla nullità in questione anche la fideiussione specifica, ancora più pregnante sarebbe l'onere della prova, in capo all'attore, di dimostrare che la stipula di detto contratto costituisca espressione di un'intesa anticoncorrenziale, non avendo in questo caso rilevanza probatoria alcuna il provvedimento dell'autorità antitrust. Difatti, solo rispetto alle fideiussioni omnibus può invocarsi la natura di prova privilegiata (cfr. Cass., 28 maggio 2014, n. 11904) della decisione del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della domanda di nullità.
Diversamente, per le fideiussioni specifiche non si può pervenire ad una censura di invalidità avvalendosi di quella decisione, dovendo essere fornita la prova di un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale avente ad oggetto l'utilizzo in modo uniforme di clausole negoziali relative a fideiussioni specifiche avente un effetto distorsivo della concorrenza.
pag. 19 di 21 Tale prova nel caso di specie non è stata fornita, non avendo il neppure prodotto fideiussioni specifiche nelle quali siano Parte_1 incluse talune clausole utilizzate in modo standardizzato da un numero significativo di istituti di credito, tali da giustificare una eventuale valutazione di anticoncorrenzialità. Peraltro, l'appellante non ha dedotto alcunché a proposito della riferibilità della fideiussione (sottoscritta nel 2012) all'intervallo temporale rilevante secondo detto provvedimento, che non ha neppure prodotto, come sarebbe stato doveroso (trattandosi di atto regolamentare per cui, non opera il principio iura novit curia) unitamente allo schema ABI cui il medesimo fa riferimento. Ne consegue che l'eccezione di nullità deve essere rigettata sicché va confermata la statuizione di rigetto dell'eccezione di decadenza. Rimangono poi assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate dalle appellate.
In conclusione, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione (da € 260.001,00 a € 520.000,00) di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di e
[...] Controparte_2 Controparte_3 rappresentata da Controparte_4 Controparte_5
e , contro la sentenza
[...] Controparte_1
n. 15085/2022, pubblicata il 17/10/2022, resa tra le parti dal Tribunale di
Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 15085 del 2022 del Tribunale di Roma;
2. – condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore di Controparte_4 Controparte_5
e
[...] Controparte_1 liquidate, per ciascuna, in complessivi € 20.119,00, di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva,
pag. 20 di 21 € 5.880,00 per la fase di trattazione, € 7.298,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 07/03/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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