Articolo 20 della Legge 10 febbraio 1953, n. 136
Articolo 19Articolo 21
Versione
11 aprile 1953
Art. 20.
Lo statuto dell'Ente e' approvato con decreto del presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio.
Entrata in vigore il 11 aprile 1953
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