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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/07/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice Dionisio Pantano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2593/2023 r.g.a.c., assunta in decisione all'udienza del 2.7.2025 vertente tra
(c.f. ),Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Marianna POLIMENI
attrice contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
(c.f. ), rappresentati e Controparte_2 C.F._3
difesi dall'avv. Antonino TRIOLO convenuti
, E CP_3 Controparte_4 Controparte_5 convenuti citati per pubblici proclami oggetto: domanda di usucapione con domande riconvenzionali di accertamento dell'illegittima apertura di luci e vedute e domanda di risarcimento del danno conclusioni: come da verbale di udienza del 2.7.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1 ha citato in giudizio i suelencati convenuti Parte_2
chiedendo che fosse accertata l'intervenuta usucapione, in seguito a possesso ultraventennale, del diritto di proprietà sull'immobile sito in via Nazionale n. 140, oggi
1 identificato al n.c.e.u. alla particella n. 106 sub 2 del foglio di mappa 58.
Ha esposto di essere proprietaria del fabbricato adiacente a quello oggetto della domanda di usucapione e di aver utilizzato l'area identificata con la particella n. 106 sub
2 continuativamente, adibendola a luogo di collocazione del proprio autoclave, previa recinzione.
Quanto all'identificazione dei contraddittori ha esposto che gli intestatari catastali dell'immobile oggetto della domanda sono i signori eredi Persona_1 degli originari intestatari. Quindi, stante l'impossibilità di reperire informazioni quanto agli eredi ed a e ha rilevato di aver richiesto ed CP_3 CP_5 Controparte_4
ottenuto autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 150 c.p.c.
2.Costituendosi in giudizio, e Controparte_2 Controparte_1 hanno contestato la fondatezza della domanda evidenziando che, sulla
[...] particella oggetto della domanda, non insiste alcun deposito o capanno riferibile alla
[...]
la quale, peraltro, non si è mai presa cura dell'area tanto più che la recinzione Parte_1
asseritamente da lei collocata era in realtà presente in loco da tempo immemorabile e solo di recente arbitrariamente sostituita.
Hanno poi eccepito che nell'immobile adiacente all'area per cui è domanda ha vissuto dal 2005 al 2013 senza aver mai visto alcuno che Controparte_1
utilizzasse la predetta area.
Hanno quindi chiesto che fosse accertata l'illegittimità dei comportamenti recentemente assunti dalla , consistenti nell'apertura di due luci e vedute e Parte_1 nel posizionamento, all'interno della corte al servizio del rudere, di un serbatoio in plastica per la raccolta di acqua potabile in loro danno, con violazione degli artt. 901 c.c.
Hanno quindi eccepito l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di classe 1934 nonché degli eredi , nei confronti dei quali, Controparte_6 CP_3 peraltro, la notifica per pubblici proclami non è stata correttamente documentata e, in ogni caso, è stata effettuata in modo incompleto con riferimento all'oggetto della domanda ed all'individuazione degli intestatari catastali.
Hanno presentato le seguenti conclusioni:
'in via pregiudiziale e preliminare
1) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per i motivi di cui in narrativa;
2 nel merito
2) rigettare le domande di parte attrice in quanto inammissibili, improcedibili, nonché infondate in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale:
a. accertare e dichiarare la illegittimità delle luci e vedute aperte dall'attrice verso la comproprietà dei convenuti e conseguentemente ordinare alla stessa parte attrice la loro regolarizzazione ex art 902 c.c.;
b. accertare e dichiarare la illegittimità del posizionamento a cura di parte attrice del serbatoio in plastica al servizio della sua abitazione nella corte di proprietà degli odierni convenuti e dei loro coeredi e conseguentemente ordinare alla stessa parte attrice la remissione in pristino mediante rimozione dello stesso serbatoio con ogni accessorio;
c. condannare parte attrice al risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa per la illegittima apertura delle luci e vedute di cui sopra e per l'occupazione senza titolo di parte della corte del rudere per cui è causa con il serbatoio di cui sopra.
Con vittoria di spese e competenze professionali'.
3.All'udienza del 20.3.2014, la difesa dell'attrice ha riconosciuto la fondatezza dell'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio nei confronti degli eredi CP_3
e nei confronti di ed ha chiesto un termine per integrare il Controparte_5
contraddittorio nei confronti dei predetti soggetti.
Accolte una serie di istanze di proroga per integrare il contraddittorio, all'udienza del 20.3.2025 nessuno è comparso;
all'udienza del 2.7.2025 le parti hanno costituite hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo stragiudiziale, in sede di mediazione, ed hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini vista la rinuncia delle parti costituite.
4.Deve preliminarmente rilevarsi che la seconda notifica per pubblici proclami, documentata con deposito dell'8.11.2024, è avvenuta con indicazione completa degli identificativi catastali.
5.Tanto premesso, ritiene il giudicante che il raggiungimento dell'accordo stragiudiziale intercorso tra le parti costituite impone, così come richiesto concordemente, la pronuncia di cessazione della materia del contendere assorbendo
3 ogni altra questione, anche preliminare, e senza alcuna valutazione in merito alle condizioni ed alle conseguenze dell'accordo raggiunto.
Sul punto, infatti, occorre richiamare l'orientamento di legittimità (così: Cass. n.
19845/2019) per il quale deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti (costituite, nel caso di specie) sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.
6.Le ragioni della decisione inducono a ritenere sussistenti i presupposti di legge per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti degli eredi , Parte_1 CP_3
e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2 Controparte_1
nonché sulle domande riconvenzionali da questi ultimi due avanzate nei
[...] confronti di , ogni diversa domanda o eccezione Parte_1 disattesa, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Calabria, il 4.7.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
4
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice Dionisio Pantano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2593/2023 r.g.a.c., assunta in decisione all'udienza del 2.7.2025 vertente tra
(c.f. ),Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Marianna POLIMENI
attrice contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
(c.f. ), rappresentati e Controparte_2 C.F._3
difesi dall'avv. Antonino TRIOLO convenuti
, E CP_3 Controparte_4 Controparte_5 convenuti citati per pubblici proclami oggetto: domanda di usucapione con domande riconvenzionali di accertamento dell'illegittima apertura di luci e vedute e domanda di risarcimento del danno conclusioni: come da verbale di udienza del 2.7.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1 ha citato in giudizio i suelencati convenuti Parte_2
chiedendo che fosse accertata l'intervenuta usucapione, in seguito a possesso ultraventennale, del diritto di proprietà sull'immobile sito in via Nazionale n. 140, oggi
1 identificato al n.c.e.u. alla particella n. 106 sub 2 del foglio di mappa 58.
Ha esposto di essere proprietaria del fabbricato adiacente a quello oggetto della domanda di usucapione e di aver utilizzato l'area identificata con la particella n. 106 sub
2 continuativamente, adibendola a luogo di collocazione del proprio autoclave, previa recinzione.
Quanto all'identificazione dei contraddittori ha esposto che gli intestatari catastali dell'immobile oggetto della domanda sono i signori eredi Persona_1 degli originari intestatari. Quindi, stante l'impossibilità di reperire informazioni quanto agli eredi ed a e ha rilevato di aver richiesto ed CP_3 CP_5 Controparte_4
ottenuto autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 150 c.p.c.
2.Costituendosi in giudizio, e Controparte_2 Controparte_1 hanno contestato la fondatezza della domanda evidenziando che, sulla
[...] particella oggetto della domanda, non insiste alcun deposito o capanno riferibile alla
[...]
la quale, peraltro, non si è mai presa cura dell'area tanto più che la recinzione Parte_1
asseritamente da lei collocata era in realtà presente in loco da tempo immemorabile e solo di recente arbitrariamente sostituita.
Hanno poi eccepito che nell'immobile adiacente all'area per cui è domanda ha vissuto dal 2005 al 2013 senza aver mai visto alcuno che Controparte_1
utilizzasse la predetta area.
Hanno quindi chiesto che fosse accertata l'illegittimità dei comportamenti recentemente assunti dalla , consistenti nell'apertura di due luci e vedute e Parte_1 nel posizionamento, all'interno della corte al servizio del rudere, di un serbatoio in plastica per la raccolta di acqua potabile in loro danno, con violazione degli artt. 901 c.c.
Hanno quindi eccepito l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di classe 1934 nonché degli eredi , nei confronti dei quali, Controparte_6 CP_3 peraltro, la notifica per pubblici proclami non è stata correttamente documentata e, in ogni caso, è stata effettuata in modo incompleto con riferimento all'oggetto della domanda ed all'individuazione degli intestatari catastali.
Hanno presentato le seguenti conclusioni:
'in via pregiudiziale e preliminare
1) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per i motivi di cui in narrativa;
2 nel merito
2) rigettare le domande di parte attrice in quanto inammissibili, improcedibili, nonché infondate in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale:
a. accertare e dichiarare la illegittimità delle luci e vedute aperte dall'attrice verso la comproprietà dei convenuti e conseguentemente ordinare alla stessa parte attrice la loro regolarizzazione ex art 902 c.c.;
b. accertare e dichiarare la illegittimità del posizionamento a cura di parte attrice del serbatoio in plastica al servizio della sua abitazione nella corte di proprietà degli odierni convenuti e dei loro coeredi e conseguentemente ordinare alla stessa parte attrice la remissione in pristino mediante rimozione dello stesso serbatoio con ogni accessorio;
c. condannare parte attrice al risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa per la illegittima apertura delle luci e vedute di cui sopra e per l'occupazione senza titolo di parte della corte del rudere per cui è causa con il serbatoio di cui sopra.
Con vittoria di spese e competenze professionali'.
3.All'udienza del 20.3.2014, la difesa dell'attrice ha riconosciuto la fondatezza dell'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio nei confronti degli eredi CP_3
e nei confronti di ed ha chiesto un termine per integrare il Controparte_5
contraddittorio nei confronti dei predetti soggetti.
Accolte una serie di istanze di proroga per integrare il contraddittorio, all'udienza del 20.3.2025 nessuno è comparso;
all'udienza del 2.7.2025 le parti hanno costituite hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo stragiudiziale, in sede di mediazione, ed hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini vista la rinuncia delle parti costituite.
4.Deve preliminarmente rilevarsi che la seconda notifica per pubblici proclami, documentata con deposito dell'8.11.2024, è avvenuta con indicazione completa degli identificativi catastali.
5.Tanto premesso, ritiene il giudicante che il raggiungimento dell'accordo stragiudiziale intercorso tra le parti costituite impone, così come richiesto concordemente, la pronuncia di cessazione della materia del contendere assorbendo
3 ogni altra questione, anche preliminare, e senza alcuna valutazione in merito alle condizioni ed alle conseguenze dell'accordo raggiunto.
Sul punto, infatti, occorre richiamare l'orientamento di legittimità (così: Cass. n.
19845/2019) per il quale deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti (costituite, nel caso di specie) sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.
6.Le ragioni della decisione inducono a ritenere sussistenti i presupposti di legge per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti degli eredi , Parte_1 CP_3
e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2 Controparte_1
nonché sulle domande riconvenzionali da questi ultimi due avanzate nei
[...] confronti di , ogni diversa domanda o eccezione Parte_1 disattesa, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Calabria, il 4.7.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
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