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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/12/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel. dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 11842/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 30.10.2025 da
con il proc. e dom. avv. Caterina Bertoli Parte_1
e da
LI MA IC con il proc. e dom. avv. Iacopo Cimenti avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il presidente relatore,
- preso atto della volontà dei coniugi;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 17.09.2005 in Padova, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 487, Parte
2, serie A, Vol. 2, dell'anno 2005;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (20/10/2008) ed Persona_1 Persona_2
(11/10/2010), minorenni;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi dei figli minori;
1 - dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e LI MA Parte_1
IC, il cui matrimonio è stato celebrato in data 17.09.2005 in Padova, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 487, Parte 2, serie A, Vol. 2, dell'anno 2005, alle seguenti condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati libero ognuno di fissare la propria residenza ove lo vorrà.
2. L'immobile già adibito a residenza familiare sito in Mereto di Tomba – fraz. Plasencis, via TO PI n. 6, in ragione della convivenza con i figli ed Persona_1 [...]
viene assegnato alla sig.ra con ogni pertinenza, arredo e corredo. Dà atto Per_2 Pt_2 che al sig. EG sarà consentito utilizzare la dependance di pertinenza della casa familiare e ciò sino a quando egli non avrà reperito una nuova abitazione, in ogni caso con termine ultimo per il rilascio al 31.3.2026.
3. Dà atto che il sig. EG continuerà a sostenere per intero il pagamento delle rate del mutuo residuo contratto per l'acquisto dell'immobile, pari a Euro 120.000,00=, con rata mensile di Euro 865,00= e ciò sino all'estinzione, per ulteriori 16 anni.
4. Dà atto che l'importo pari alle detrazioni per la ristrutturazione effettuata sull'immobile adibito a residenza familiare, e di cui beneficerà il solo sig. EG verrà annualmente accreditato ai figli al 50% ciascuno.
5. Dà atto che a titolo di definizione della crisi coniugale e quale elemento funzionale alla risoluzione della stessa, il sig. EG si obbliga a trasferire il 50% della propria quota alla sig.ra della casa coniugale sita in Mereto di Tomba – fraz. Plasencis via Pt_2
TO PI n. 6, catastalmente individuata presso il Catasto del Comune di Mereto di Tomba: foglio 2, particella 1027, categoria A/2, classe 2, consistenza vani 7, rendita
2 Euro 542,28; foglio 2, particella 1027, categoria C/2, classe 2, consistenza 24mq., rendita
Euro 33,47.
6. Dà atto che la stipula dell'atto di trasferimento verrà effettuata presso notaio di sua fiducia a cura e spese del sig. EG, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
7. Dà atto che in funzione della natura del trasferimento come sopra individuato l'atto notarile usufruirà dei benefici fiscali previsti dalla Legge 6.3.1987 n. 74, art. 19 e successive modifiche e integrazioni comportanti l'esenzione dell'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa.
8. Dà atto che il sig. EG si obbliga, altresì, a trasferire come trasferisce, alla sig.ra Pt_2 la proprietà dell'autovettura Lancia Delta targata DW554HS, entro due mesi dal deposito della presente sentenza di separazione, con ogni costo e onere fiscale a suo carico. Dà atto che la signora provvederà, con effetto immediato, dal deposito del Parte_3 ricorso alla manutenzione dell'auto e al pagamento di ogni spesa ad essa collegata e/o comunque connessa all'utilizzo anche pregresso (bollo, sanzioni etc.).
9. Dispone che i figli minori ed vengano affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con collocazione prevalente degli stessi ad ogni effetto anagrafico, fiscale e previdenziale, presso la madre.
10. Dispone che il signor EG corrisponda, a titolo di mantenimento della moglie,
l'importo mensile di Euro 1.200,00 (milleduecento/00-), in via anticipata entro il giorno
5 (cinque) di ogni mese e con decorrenza da gennaio 2026, a mezzo bonifico sul conto corrente indicato dalla sig.ra Dà atto che l'assegno sarà rivalutato annualmente in Pt_2 base agli indici ISTAT.
11. Dispone che il sig. EG versi a titolo di contributo al mantenimento dei figli Per_1 ed in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere da
[...] Persona_2 gennaio 2026, sul conto corrente indicato dalla signora la somma di Euro 400,00= Pt_2 mensili (Euro 200,00= per ciascun figlio) cifra annualmente rivalutabile ex indici ISTAT.
12. Le spese straordinarie relative ad entrambi i figli, disciplinate secondo le previsioni del
Regolamento dell'Ondif protocollato presso il Tribunale di Udine il 28.8.2015 cron.
3477/2015 (doc. 4) sono poste nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
3 13. Dà atto che l'assegno unico universale erogato per i due figli verrà percepito integralmente dalla sig.ra così come la c.d. dote famiglia verrà gestita da Pt_2 quest'ultima, salvo rimborso al sig. EG degli importi anticipati.
14. Dà atto che il conto arancio on line cointestato verrà estinto entro gennaio 2026, con ripartizione al 50% dell'eventuale saldo.
15. Dispone che il padre veda i figli quando vorrà previo accordo con la madre e coi ragazzi stessi, e li tenga con sé indicativamente a fine settimana alternati, e comunque coltivando una frequentazione idonea a garantire la continuità del rapporto padre/figli, pur tenuto conto delle loro volontà, vista la loro età non più infantile.
16. Dispone che il padre trascorra con i figli due settimane durante il periodo estivo, da concordare con loro anticipatamente, entro fine maggio.
17. Dispone che i figli trascorrano con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e metà di quelle pasquali, alternando annualmente le giornate di Natale e Capodanno, Pasqua e
Pasquetta, nonché, sempre ad anni alterni, le ulteriori festività infrannuali (1^novembre,
8 dicembre, vacanze carnevale, 25 aprile, 1^ maggio, 2 giugno).
18. Dà atto che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per i figli minori. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova, di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 487, parte II, Serie A, Vol. 2, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2005; rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione.
Spese al definitivo
Udine, li 9.12.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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