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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/08/2025, n. 4018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4018 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n°4603/20 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n°567/2020 del 6 marzo 2020
t r a la Parte_1
(C.F. e P. IVA , in persona del suo presidente pro tempore, P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Ricciardi (con
[...]
domicilio elettivo in Napoli alla Via Depretis 88 presso lo studio dell'avvocato 1
Piero Orditura e domicilio digitale Email_1
e
(nato a [...] il [...]; ) e Parte_3 C.F._1
(nata a [...] l'[...]; ), Parte_4 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato Danilo Esposito (con studio in Piano di
Sorrento al Corso Italia n. 62 e domicilio digitale Email_2
Conclusioni
Per la cooperativa a responsabilità limitata utenti Pt_1 Parte_1
l'avvocato Valerio Ricciardi concludeva riportandosi al proprio atto
[...]
di appello e chiedeva la condanna di e al Parte_3 Parte_4
pagamento in suo favore (ex art. 93 c.p.c.) delle spese dei due gradi del giudizio.
Eccepiva l''inammissibilità dell'appello incidentale per totale carenza di interesse
ad agire ex art. 100 c.p.c. […] quanto meno in relazione alla doglianza di asserita omessa
pronunzia sulla domanda di accertamento del diritto di proprietà 'pro quota' di essi appellanti incidentali sulla strada per cui è causa.
Per e l'avvocato Danilo Esposito concludeva Parte_3 Parte_4
chiedendo (col favore delle spese e dei compensi di lite da attribuire ex art. 93
c.p.c.):
- che l'appello principale fosse dichiarato inammissibile o improcedibile, per la
assoluta carenza di legittimazione ad agire e dell'interesse ad agire della Società Coop.
Appellante principale, e rigettato nel merito in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- che fosse accolto l'appello incidentale e, per l'effetto, fosse accertato il diritto di proprietà pro quota dei propri assistiti della strada interpoderale che dalla provinciale Sorrento-Massa Lubrense giunge fino al demanio e dell'impianto fognario esistente nel comprensorio della Riviera di . Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Il giudizio di primo grado
Con ricorso depositato il 16 settembre 2015 la Parte_5
premesso di essere stata costituita (con atto
[...] 2 pubblico del 10 gennaio 1993) dai proprietari di immobili siti nel comprensorio della Riviera di , in Massa Lubrense, con lo scopo di realizzare e Parte_1
gestire una rete fognaria a beneficio di tali immobili, e di svolgere altri servizi,
tra cui la manutenzione della strada privata già di proprietà che dalla Pt_6
provinciale Sorrento–Massa Lubrense dava accesso alle singole proprietà,
esponeva quanto segue:
- fino al 31 dicembre 2014 erano stati soci i coniugi e Parte_3 [...]
, quali comproprietari di un'ampia e prestigiosa villa ubicata nel Pt_4
comprensorio;
- costoro, prendendo spunto dalla proroga della cooperativa dal 31 dicembre
2013 al 31 dicembre 2050, deliberata dall'assemblea il 1° marzo 2014, e dalla conseguente revoca dello stato di liquidazione, avevano comunicato (in data 24 aprile 2014) il proprio recesso dalla compagine mutualistica, ai sensi degli articoli 2437 e 2532 c.c.; - il recesso era stato accettato dal consiglio di amministrazione della cooperativa, ai sensi dell'articolo 2532, terzo comma, c.c., con effetto dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso, ovvero dal 31 dicembre 2014;
- e erano stati invitati (e poi diffidati) a Parte_3 Parte_4
distaccare il loro immobile dall'impianto fognario realizzato e gestito dalla cooperativa, e a concordare il contributo dovuto per le spese di manutenzione della strada privata comune, di cui si faceva carico la cooperativa per conto dei proprietari della stessa;
- gli inviti e le diffide erano rimaste senza esito, così come il procedimento di mediazione, onde i predetti coniugi continuavano senza alcun diritto a immettere gli scarichi del loro immobile nella rete fognaria di cui era incontestata l'appartenenza alla compagine mutualistica (che l'aveva realizzata e da sempre l'aveva in gestione), così come si erano sottratti al contributo alle spese per la gestione e la manutenzione della strada privata
(abbandonata ex art. 1070 c.c. dalla proprietaria originaria e divenuta, come 3 accertato dal Tribunale di Napoli, con sentenza n. 11304/86, di proprietà dei titolari dei fondi dominanti), contributo dovuto (art. 1069 c.c.) quand'anche essi fossero meri titolari di una servitù di passaggio.
Ciò premesso, la società cooperativa chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata
di accogliere le seguenti conclusioni:
«1) accertare e dichiarare che i coniugi e in Parte_3 Parte_4
conseguenza del loro recesso dalla Coop. Utenti Bacino di a far data Parte_1
dall'1/1/2015 non hanno più titolo per immettere gli scarichi del loro immobile nella
rete fognaria di proprietà della medesima Coop. Utenti Bacino di 2) per Parte_1
lo effetto condannare essi resistenti ed attuali appellati coniugi e Parte_3
a distaccare gli scarichi del loro immobile dalla fognatura di proprietà Parte_4
della Coop. Utenti Bacino di 3) altresì accertare e dichiarare che i Parte_1
resistenti Sig.ri e sono comproprietari della strada Parte_3 Parte_4
privata che collega il comprensorio di in Massa Lubrense alla strada Parte_1 provinciale e, per lo effetto, determinare la misura del loro contributo nelle spese di
gestione e di manutenzione della suddetta strada;
4) in subordine accertare e dichiarare
che la villa in proprietà dei medesimi resistenti in località San Montano di Massa
Lubrense ha servitù di passaggio attiva sulla suddetta strada privata ed anche in tal
caso determinare la misura del contributo di essi e Parte_3 Parte_4
nelle spese di manutenzione e di gestione della suddetta strada ai sensi del già
richiamato art. 1069 c.c.; 5) in ambedue le ipotesi previste sub 3) e 4) che precedono
condannare i medesimi resistenti Sig.ri e a pagare Parte_3 Parte_4
secondo le quote a determinarsi la porzione di spese maturate sino all'emittenda
pronunzia ed a versare annualmente alla Coop. Utenti Bacino di la quota Parte_1
parte su di essi gravanti delle spese che occorreranno per la gestione e la manutenzione
della strada privata suddetta;
6) in ogni caso porre a carico degli odierni resistenti
e spese e compensi del presente giudizio, disponendone Parte_3 Parte_4
l'attribuzione al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.».
e , nel costituirsi in giudizio, in data 12 gennaio Parte_3 Parte_4 4
2016, esponevano:
- che la strada privata era stata costruita all'epoca della lottizzazione urbanistica realizzata nei primi anni Settanta in località Riviera di
[...]
nel Comune di Massa Lubrense sulla proprietà di , Pt_1 Parte_7
la quale, nel 1981, con atto per notaio , aveva dichiarato di Persona_1
abbandonare le zone di terreno su cui era stata realizzata la strada, in favore del Consorzio Riviera S. Montano Società Cooperativa a r. l. e, quindi, come poi accertato dal Tribunale di Napoli (con sentenza n. 11304/86), dei proprietari dei fondi dominanti, escludendo espressamente la possibilità
per costoro di costituire a favore di terzi sui fondi abbandonati ulteriori servitù senza il previo consenso della stessa;
- che la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 2245/2011, aveva poi chiarito che l'abbandono aveva avuto efficacia nei confronti dei singoli proprietari dei fondi dominanti pro quota, e non del consorzio, che non era titolare di alcun fondo dominante;
- che la società cooperativa ricorrente era stata costituita con atto pubblico del 10 gennaio 1993, con la partecipazione di , loro dante causa, Persona_2
e nel suo statuto era stato indicato lo scopo di «far conseguire esclusivamente
ai soci il migliore sfruttamento delle rete fognaria, comprensiva di impianto di
sollevamento», e come oggetto «a) gestire la rete fognaria costruita, comprensiva
di impianto di sollevato, con la precisazione che ne potranno usufruire solo i soci
della cooperativa», ed era stato, inoltre, stabilito che il riparto delle spese dovesse avvenire in base alle tabelle allegate;
- che il loro recesso dalla cooperativa era stato determinato dal mancato riscontro alle questioni sollevate dal socio nell'assemblea Controparte_1
straordinaria del 1° marzo 2014 (tra cui quella di chiarire circa la proprietà
della fognatura);
- che la cooperativa ricorrente non aveva né legittimazione né interesse ad agire, poiché non titolare di alcun diritto né sulla strada (di cui essi erano 5 comproprietari) né della rete fognaria (da presumere di proprietà del titolare del fondo dove passa, e, quindi, anche loro, non risultando alcun titolo in favore della , costituita quando la fognatura era stata Parte_1
già realizzata, con l'esborso dei singoli proprietari dei fondi esistenti nel comprensorio);
- che, pertanto, essi erano nel pieno diritto di mantenere il collegamento fognario.
Ciò premesso, chiedevano il rigetto della domanda attesa la assoluta carenza di
legittimazione ad agire e dell'interesse ad agire della Società Coop. ricorrente. Qualora
le eccezioni anzidette fossero disattese, proponevano domanda riconvenzionale, affinché: 1) fosse accertato il loro diritto di proprietà pro quota
sulla strada interpoderale che dalla provinciale Sorrento-Massalubrense giunge sino al demanio o in subordine l'esistenza di una servitù di passaggio in favore dei fondi di loro proprietà; 2) fosse accertato il loro diritto di proprietà pro quota dell'impianto fognario o, in subordine, attesa l'interclusione del loro fondo (tale da non consentire altra possibilità di scarico dei reflui provenienti dagli immobili di loro proprietà), fosse costituita una servitù coattiva di scarico a carico del legittimo proprietario dell'impianto fognario ed a favore dei fondi e degli immobili su di essi insistenti di loro proprietà.
Con sentenza del 6 marzo 2020 il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice unico designato, così provvedeva:
«A) Accoglie parzialmente la domanda principale e per l'effetto condanna
[...]
e al pagamento delle spese di manutenzione della strada Parte_3 Parte_4
interpoderale che collega il comprensorio di in Massa Lubrense alla strada Parte_1
provinciale, secondo quanto stabilito nelle vigenti tabelle millesimali;
B) Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale ed accerta e dichiara sussistente
il diritto di servitù di scarico nella condotta fognaria vantato dai convenuti
[...]
e in favore della loro proprietà ed a carico del proprietario Parte_3 Parte_4
dell'impianto fognario;
6
C) Compensa interamente le spese di giudizio tra le parti;
D) Pone definitivamente a carico della Parte_5
in persona del legale rappresentante p.t. e di e
[...] Parte_3 Pt_4
in misura della metà ciascuno, le spese della compiuta CTU».
[...]
In motivazione, il tribunale spiegava come il recesso dei convenuti dalla cooperativa non escludesse il loro obbligo di contribuire a sostenere le spese di manutenzione della strada, essendone essi comproprietari, nella misura risultante dalle tabelle millesimali elaborate dal consulente tecnico d'ufficio nominato allo scopo.
Quanto al distacco dalla rete fognaria, riteneva di non poter accogliere la domanda proposta dalla cooperativa, per la sussistenza dei presupposti per la costituzione coattiva della servitù di scarico chiesta dai coniugi , Pt_3 Pt_4
rilevando, tra l'altro, che il diritto all'allaccio alla fognatura comunale era stato concesso (dal con deliberazione del 23 agosto Controparte_2 1995) in favore dei singoli soggetti e non della cooperativa, e che il distacco sarebbe stato per i convenuti estremamente oneroso e quindi contrario a quanto stabilito più
volte dalla Suprema Corte in materia di servitù di acquedotto e di scarico ove prevede
che il fondo dominante non deve essere assoggettato ad eccessivo disagio o dispendio.
§ II. L'appello della Parte_5
La società cooperativa proponeva appello, con citazione notificata l'8 dicembre
2020, dolendosi: 1) del rigetto della domanda principale di condanna dei coniugi e al distacco dei loro scarichi dalla sua fognatura e del Pt_3 Pt_4
parallelo accoglimento della domanda riconvenzionale di costituzione di servitù coattiva di scarico (in violazione degli artt. 1027, 1037 e 1043 c.c.); 2) della manifesta ingiustizia della pronunzia costitutiva della servitù di scarico;
3)
dell'omessa determinazione e liquidazione dell'indennità prevista per la costituzione della servitù (in violazione dell'articolo 1032, secondo comma,
c.c.); 4) dell'omessa pronunzia (in violazione dell'articolo 112 c.p.c.) sulla domanda di condanna dei coniugi al pagamento degli oneri di Parte_8 7 manutenzione della strada privata maturati sino alla pubblicazione della sentenza.
Quanto alla prima doglianza, spiegava che il tribunale aveva costituito una servitù di fognatura non già a carico di un fondo, bensì di un impianto fognario già esistente, solo in parte ubicato sulla strada privata di collegamento del comprensorio di in Massa Lubrense alla strada provinciale, e per Parte_1
altra più rilevante parte insistente sul costone demaniale, e, comunque su fondi non appartenenti alla . Parte_1
La sentenza impugnata avrebbe quindi omesso di considerare che caratteristica essenziale di ogni servitù – quale che ne sia il contenuto o il modo di costituzione – è la “realitas”, ovvero l'inerenza al fondo (dominante o servente)
del vantaggio o del peso (e non certo a un impianto fognario già esistente,
peraltro nel caso specifico di proprietà di soggetto diverso dai proprietari dei fondi su
cui insiste): la predialità della servitù di scarico sarebbe stata costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 6562/15, secondo cui
«nella controversia per la costituzione di una servitù di scarico coattivo, qualora
l'interclusione del fondo sia tale da consentire più soluzioni per il collegamento alla
pubblica fognatura e il proprietario del fondo intercluso convenga in giudizio il
proprietario di uno solo dei fondi circostanti, non è necessaria l'integrazione del
contraddittorio nei confronti degli altri proprietari, dovendo il giudice limitarsi a
verificare le condizioni di asservimento del terreno indicato dall'attore, tra le quali che
la servitù sia costituita nel modo più conveniente (anche economicamente) per il fondo
dominante e meno pregiudizievole per quello servente, riferendosi il criterio del minor
pregiudizio esclusivamente al fondo servente e quello della maggior convenienza anche
al fondo dominante, il quale non deve essere assoggettato ad eccessivo disagio o
dispendio»; Cass. 9891/1996, la quale ha incidentalmente affermato che «la servitù
di fognatura – che va equiparata al generico scarico coattivo di cui all'art. 1043 c.c. –
attribuisce al proprietario del fondo dominante il diritto di provvedere all'installazione
delle opere idonee allo scarico e di accedere al fondo servente per la periodica 8 manutenzione di dette opere, salvo che il titolo preveda più ampi poteri»; Cass. 9226/91,
secondo cui «lo scarico coattivo di cui all'art. 1043 c.c. non può essere invocato per
smaltire le acque luride del proprio fondo in quello del vicino, atteso che detta norma
riguarda soltanto il passaggio di acque sovrabbondanti od impure sul fondo del vicino,
per condurle ad un luogo nel quale il proprietario del fondo dominante abbia diritto di
scaricarle»).
La sentenza impugnata sarebbe, quindi, macroscopicamente quanto evidentemente
errata per avere costituito una servitù a carico di un impianto fognario e non già a carico
di un fondo, fermo restando che quelli su cui insiste l'impianto fognario di proprietà
della odierna appellante Coop. Utenti Bacino di neppure si appartengono Parte_1
ad essa attuale appellante.
L'errore compiuto dal primo giudice, nel costituire la servitù, sarebbe stato anche determinante ai fini del rigetto della domanda principale della cooperativa, non potendosi dubitare che – una volta emendato il suddetto errore – la adita A.G. dovrà necessariamente riformare la sentenza di primo grado accogliendo la
domanda di condanna dei coniugi al distacco dei loro scarichi fognari Parte_8
dall'impianto della Coop. Utenti Bacino di e nel contempo rigettando Parte_1
l'avversa domanda riconvenzionale.
In secondo luogo, anche nel merito la costituzione della servitù coattiva sarebbe errata, posto che la carenza di impianto fognario in capo all'immobile degli appellati
coniugi cui la pronunzia qui impugnata avrebbe inteso dare rimedio è Parte_8
frutto della opinabile e strumentale decisione di essi attuali appellati di recedere dalla
per non dover concorrere alle spese necessarie per Controparte_3
la manutenzione, fra gli altri, del medesimo impianto fognario, il quale – dovendo
pompare i liquami in risalita per alcune centinaia di metri lungo il costone demaniale
sino alla fognatura pubblica posta a monte sulla strada provinciale – ovviamente ha
costi di gestione piuttosto elevati. Grazie all'improvvida sentenza i coniugi e Pt_3
avrebbero quindi ottenuto non solo il risultato di “sterilizzare” gli effetti del Pt_4
loro volontario recesso dalla Coop. Utenti Bacino di ma finanche quello Parte_1 9 di vedersi riconoscere un anomalo diritto di utilizzo (impropriamente ritenuto una
servitù) dell'impianto fognario di proprietà della medesima odierna appellante senza
versamento di alcuna indennità (su ciò meglio infra) e senza concorrere alle spese di
manutenzione e gestione dello stesso impianto.
In subordine, la cooperativa si doleva della mancata determinazione e liquidazione dell'indennità prevista per la costituzione della servitù, in violazione dell'articolo 1032, secondo comma, c.c., atto dovuto da parte del giudice.
Infine, la cooperativa censurava l'omessa pronuncia circa la domanda di condanna degli appellati coniugi e al pagamento degli oneri di Pt_3 Pt_4
manutenzione della strada privata maturati sino alla pubblicazione della sentenza, in violazione dell'articolo 112 c.p.c.: al capo n. 5 delle conclusioni rassegnate nell'originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c. sarebbe stata richiesta in
ambedue le ipotesi previste sub 3) e 4) la condanna di e Parte_3 [...] [...]
a pagare secondo le quote a determinarsi la porzione di spese maturate sino Pt_4
all'emittenda pronunzia ed a versare annualmente alla Controparte_3
la quota parte su di essi gravante delle spese che occorreranno per la gestione
[...]
e la manutenzione della strada privata suddetta.
Escludeva che tale carenza fosse l'effetto di una pronunzia di rigetto implicito,
essendo stata la domanda “presupposta” (quella di cui al capo n. 3 delle conclusioni rassegnate in ricorso, fol. 3) espressamente accolta dal giudice a quo
(cfr. capo A del dispositivo della sentenza impugnata, fol. 2).
Per le ragioni fin qui riportate la appellante chiedeva pertanto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) accogliersi la domanda principale proposta ai capi n. 1 e 2 delle conclusioni
rassegnate nell'originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio di primo
grado (fol. 3) e, per lo effetto: 1A) accertarsi e dichiararsi che i coniugi Parte_3
e in conseguenza del loro recesso dalla Parte_4 Controparte_3
a far data dall'1/1/2015 non hanno più titolo per immettere gli scarichi del
[...] 10 loro immobile nella rete fognaria di proprietà della medesima Controparte_3
1B) conseguentemente condannarsi essi attuali appellati coniugi
[...]
e a distaccare gli scarichi del loro immobile dalla Parte_3 Parte_4
fognatura di proprietà della Coop. Utenti Bacino di 1C) parallelamente Parte_1
rigettarsi la domanda riconvenzionale avversaria di costituzione di una supposta
servitù coattiva di scarico fognario a carico dell'impianto di proprietà della odierna
appellante Coop. Utenti Bacino di in quanto palesemente inammissibile Parte_1
e/o infondata per i motivi sopra meglio esposti;
2) in subordine e salvo il rispettoso ma
certo gravame di legittimità – nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse di confermare
la sentenza di primo grado quanto alla costituzione coattiva della suddetta ipotetica
servitù – almeno determinarsi e liquidarsi l'indennità dovuta dagli appellati coniugi
alla ai sensi dell'art. 1032, II Parte_8 Controparte_3
comma, c.c.; 3) in ogni caso accertarsi e dichiararsi l'omissione di pronunzia che vizia
la sentenza di primo grado quanto alla domanda spiegata al capo n. 5 delle conclusioni rassegnate nell'originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio di primo
grado (fol. 3) e, per lo effetto, condannarsi i medesimi attuali appellati Parte_3
e a pagare alla secondo le quote Parte_4 Controparte_3
determinate o a determinarsi le spese su di essi gravanti per la gestione e la
manutenzione della strada privata nel periodo intercorso tra il loro recesso (o dall'inizio
della lite) sino alla pronunzia di primo grado;
4) con vittoria, in ogni caso, di spese e
compensi del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore in
qualità di anticipatario ex art. 93 c.p.c.».
§ III. Le difese e l'appello incidentale di e Parte_3 Parte_4
I coniugi e , nel riproporre le tesi prospettate in primo grado, Pt_3 Pt_4
negavano che la cooperativa fosse proprietaria della fognatura, atteso che in via di principio una qualsiasi conduttura appartiene al proprietario del fondo ove la stessa passa, salvo diverso titolo costitutivo di una servitù, nella specie non documentato, dovendosi tenere ben presente che la Sig.ra nell'atto di Pt_6
abbandono specificava che alcuna ulteriore servitù potesse essere costituita senza il suo 11 espresso consenso. Segnalavano che, come si evincerebbe dallo stesso statuto,
all'atto della costituzione della la fognatura era stata già realizzata a Parte_1
mezzo dell'esborso finanziario dei singoli proprietari dei fondi, tra i quali anche gli
odierni comparenti. Da ciò il loro pieno diritto di mantenere il collegamento fognario, sia perché proprietari della strada al di sotto della quale scorre l'impianto
fognario, sia per avere contribuito finanziariamente, in maniera consistente, alla
realizzazione diretta della stessa fogna.
Deducevano: i) l'infondatezza del primo motivo di appello della , Parte_1
avendo essi ampiamente dimostrato e provato, con i titoli agli atti di causa, e non
contestati da controparte, di essere comproprietari sia della strada sia della condotta fognaria, sì da non poter essere costretti al distacco da quest'ultima,
né al pagamento delle spese di gestione e manutenzione della strada in favore della , priva di alcun titolo contrattuale per la gestione di tali beni;
Parte_1
ii) l'infondatezza del secondo motivo di appello, relativo alla costituzione della servitù coattiva di scarico, avendo essi partecipato, supportandone i costi, alla
costruzione dell'impianto fognario, realizzato al di sotto della strada di cui sono
comproprietari, così da avere il pieno diritto al mantenimento del predetto scarico (la cooperativa sarebbe stata costituita nell'intento di superare le difficoltà
materiali per la costituzione di un regolare condominio che gestisse la strada comune e
la predetta fogna, e si fonderebbe su un'ingiustizia sostanziale, poiché lo scopo
mutualistico della Cooperativa presuppone un sistema decisionale che non rispecchia la
proporzionalità delle quote di compartecipazione alla cosa comune, con l'attribuzione ai soci di pari diritto di voto e non in proporzione dei millesimi di partecipazione alla cosa comune, e con la ripartizione delle spese secondo una
imprecisa tabella millesimale di partecipazione, redatta nel 1995 senza il rispetto dell'unità di misura della proprietà condominiale e del rapporto dei valori delle diverse unità immobiliari rispetto all'intero edificio, così come accertato dal
C.T.U.); iii) l'infondatezza del terzo motivo di appello, relativo alla mancata determinazione dell'indennità per la costituzione della servitù, essendo essi 12 comproprietari della fognatura e, quindi, nel pieno diritto di farne uso (art. 1102
c.c.) e, in ogni caso, pur nell'eventualità che fosse confermata la costituzione della servitù, essendo l'indennità già coperta dalla partecipazione ai costi di realizzazione;
iv) l'infondatezza del quarto motivo di appello, circa l'omessa condanna al pagamento degli oneri di manutenzione della strada privata, non avendo la cooperativa alcun diritto sulla stessa.
I coniugi e , inoltre, proponevano appello incidentale, dolendosi Pt_3 Pt_4
dell'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del diritto di proprietà
loro spettante sia sulla strada sia sull'impianto fognario, per effetto dell'abbandono ex art. 1070 c.c. da parte dell'originaria proprietaria, con atto pubblico del 1981, in favore dei soci del Controparte_4
[...]
§ IV. L'esame dei motivi di appello
È opportuno premettere che l'appello è stato proposto nel rispetto del termine di sei mesi previsto dall'articolo 327 c.p.c., sospeso dal 9 marzo all'11 maggio
2020 a norma dell'articolo 83, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e dell'articolo 36, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (come convertiti in legge),
oltre che dal 1° al 31 agosto 2020 ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre
1969, n. 742: per effetto di tali sospensioni il termine in questione è scaduto il 10
dicembre 2020 e, quindi, in data successiva a quella (8 dicembre 2020) di notificazione dell'atto di appello.
Quanto all'appello incidentale, proposto il 3 marzo 2021, è stato rispettato il termine a ritroso ex artt. 166 e 343 c.p.c. che ne condiziona l'ammissibilità.
Nel merito, va rilevato, in primo luogo, che la sentenza di primo grado, nel dichiarare sussistente il diritto di scarico nella condotta fognaria vantato dai convenuti
e in favore della loro proprietà ed a carico del Parte_3 Parte_4
proprietario dell'impianto fognario, ha implicitamente riconosciuto che dell'impianto fognario è proprietaria la Parte_5
Non si è, tuttavia, soffermata sulla questione, sebbene dibattuta tra le
[...] 13 parti, che assume in grado di appello rilievo preliminare, anche in ragione dell'appello incidentale di e . Parte_3 Parte_4
Gli appellanti incidentali si assumono comproprietari dell'impianto fognario sostenendo che questo sarebbe stato costruito al di sotto della via privata che dalla strada provinciale Sorrento – Massa Lubrense conduce al demanio marittimo, e che la costruzione sarebbe anteriore alla costituzione della cooperativa.
Con ordinanza del 19 dicembre 2023 è stato chiesto alle parti d'interloquire sull'individuazione del tracciato della condotta fognaria e, da ciò, dei proprietari della stessa (secondo le regole sui modi di acquisto della proprietà
e, in specie, dell'accessione ex art. 934 c.c. e delle costruzioni al di sotto del suolo
ex art. 955 c.c.), anche al fine di verificare l'eventuale diritto dei coniugi Pt_3
e di avvalersi della condotta a norma dell'articolo 1102 c.c. (loro negato Pt_4
dalla cooperativa). Come da attestazione della cancelleria, il verbale dell'udienza del 22 febbraio
2024 è risultato smarrito ma, come si evince dagli atti difensivi delle parti, in quella sede si è sostenuto da parte del difensore della cooperativa (con l'ausilio di un tecnico di propria fiducia, l'ing. che l'impianto Persona_3
fognario, sia in origine sia all'attualità (ovvero dopo la modifica del suo tracciato intervenuta nelle more del giudizio per semplificarne l'immissione nella pubblica fogna) solo per una piccolissima parte insiste sulla strada privata di proprietà anche di e , mentre per la sua Parte_3 Parte_4
Co maggior porzione attraversa il demanio del Comune assa Lubrense. Tale
affermazione non ha ricevuto alcuna smentita negli atti difensivi successivi degli appellati e e, in ogni caso, risulta attendibile, alla luce degli Pt_3 Pt_4
atti prodotti in giudizio, dai quali si desumono informazioni sulla realizzazione dell'impianto, che ha inglobato anche una condotta preesistente (sicuramente estranea alla proprietà comune anche agli appellati) acquistata dalla cooperativa nel 1994. 14
La “ ” Parte_1
fu costituita con atto pubblico del 10 gennaio 1993, con la partecipazione, tra gli altri, di , dante causa dei coniugi , Persona_2 Parte_3 Parte_4
allo scopo «di far conseguire esclusivamente ai soci il miglior sfruttamento della rete
fognaria costruita, comprensiva di impianto di sollevamento» (art. 2), e, quindi, con il seguente oggetto: «a) gestire la rete fognaria costruita, comprensiva di impianto di
sollevamento, con la precisazione che ne potranno usufruire solo i soci della
cooperativa».
Nel perseguire l'oggetto sociale, fu previsto che la cooperativa avrebbe provveduto «alla manutenzione della rete fognaria, nonché alla regolamentazione
dell'uso della stessa nei limiti del diritto di servitù legalmente costituito a favore della
medesima», «alla creazione di un servizio cui demandare anche la manutenzione
dell'opera fognaria», oltre che alla «gestione e manutenzione di tutti i servizi del
comprensorio», tra cui «la manutenzione della rete stradale (ex proprietà e Pt_6 dell'impianto di illuminazione, nonché alla regolamentazione dell'uso della strada nei
limiti del diritto di servitù legalmente costituito».
Fu stabilita, inoltre, l'inscindibilità della qualità di socio «da quella di proprietario
di fabbricati o porzione di fabbricato o terreni facenti parte del complesso fondiario
[...]
, e, quindi, la sua trasmissione «inderogabilmente in caso di trasferimento Pt_1
dell'immobile a titolo particolare od universale» (art. 5).
I soci, come previsto all'articolo 6, avrebbero concorso «alle spese necessarie per
la costruzione della rete fognaria» secondo i criteri dettati all'articolo 6, tra cui quelli inerenti alla «costruzione dell'asta principale» e all'impianto di sollevamento, disciplinandosi (all'articolo 8) la ripartizione della spesa del servizio fognario «come da tabelle contenenti i criteri riportate in calce al presente
statuto» e «l'onere relativo alla costruzione della rete fognaria – quello cioè relativo a
tutti i possibili costi sostenuti per la sua realizzazione -», da gravare su tutti i soci e da recuperare secondo tempi e modalità che avrebbe stabilito il consiglio di amministrazione «in rapporto soprattutto alle condizioni di carattere finanziario che 15 verranno concordate con l'impresa che risulterà vincitrice della gara d'appalto, alla
quale saranno ammesse quelle aziende del settore, specializzate nel tipo di lavoro, in
possesso delle necessarie capacità tecnica ed economica».
Diversamente da quanto sostenuto da e , alla Parte_3 Parte_4
data di costituzione della società cooperativa l'impianto fognario non era stato ancora costruito: sebbene si fosse dichiarato lo scopo del «miglior sfruttamento
della rete fognaria costruita» (espressione che sembrerebbe intendere l'avvenuta costruzione della rete, ma che pure potrebbe assumere un significato diverso,
nel senso di rete fognaria che sarebbe stata costruita), fu espressamente subordinato il recupero dai soci delle spese di costruzione alla successiva definizione dei costi all'esito della gara di appalto da indire tra le imprese specializzate nel settore. Nello statuto vi è, dunque, un esplicito riferimento a un'attività costruttiva ancora da affidare in appalto e, quindi, non ancora eseguita. Tale conclusione risulta anche avvalorata dal contratto stipulato il 1° marzo del
1994 tra la cooperativa e la CP_5 Parte_9
con il quale la seconda trasferì alla prima «una condotta fognaria costituita da
tubazione interrata in PVC del diametro di mm. 250, dislocata sulla banchina e lungo
il litorale della Riviera» nonché «un impianto di sollevamento … debitamente
autorizzato con delibera comunale n. 456 del 12/5/87», col quale era espletato «il
servizio di raccolta ed invio di liquami per circa 43 unità abitative», e «il progetto
relativo all'impianto di sollevamento, nonché alla condotta di mandata a pressione dei
liquami fognari dal pozzetto di raccolta fino al punto concordato con l'Autorità
Comunale».
Nel contratto si dà atto che la cooperativa «si è costituita con lo scopo di realizzare
e gestire una rete fognaria con relativo impianto di sollevamento per gli abitanti del
Bacino», costruzione «imposta da precise ed inderogabili disposizioni di legge oltre che
da diffide delle autorità amministrative e giudiziarie», che la proposta progettuale presentata dalla Cooperativa l'8 febbraio 1993 limitatamente alla sola asta 16 principale della rete era stata approvata dalla giunta comunale con deliberazione n. 194 del 24 febbraio 1993, la quale aveva poi anche approvato
(il 30 agosto 1993) la realizzazione della vasca di accumulo sulla battigia e l'impianto di sollevamento.
Completata l'opera, la cooperativa chiese (con istanza del 28 giugno 1995) al
Comune di Massa Lubrense l'autorizzazione all'allaccio alla rete fognaria comunale, a favore dei soci elencati, tra cui , autorizzazione Persona_2
accordata dalla giunta comunale con delibera n. 798 del 10 agosto 1995.
Tanto premesso, va rilevato che nell'atto costitutivo e nello statuto della cooperativa non v'è alcuna precisazione esplicita in ordine al regime giuridico dell'impianto fognario.
Vi sono, tuttavia, due univoci indici rivelatori della volontà dei soci, proprietari delle unità immobiliari da dotare dell'impianto fognario e comproprietari della strada privata, di conferire la rete da costruire nel patrimonio sociale, costituiti dall'inciso relativo al diritto di servitù legalmente costituito a favore della medesima
(ossia della cooperativa), e dalla clausola di esclusiva della fruizione dell'impianto solo da parte dei soci dell'ente collettivo costituito.
Nell'atto non è stato previsto che la rete fognaria avrebbe utilizzato (solo) il sottosuolo della strada di proprietà dei soci, sì da lasciare incerto se il diritto di servitù da costituire in favore della (senza che, peraltro, questa Parte_1
fosse proprietaria di alcun fondo dominante) dovesse gravare sulla proprietà
comune dei soci ovvero su proprietà di terzi.
In ogni caso, anche la prima ipotesi denota la volontà dei soci (comproprietari della strada abbandonata ex art. 1070 c.c. in loro favore dall'originaria proprietaria) che della rete fognaria – da realizzare a beneficio delle loro proprietà singole – fosse proprietaria la cooperativa, costituita al precipuo scopo di gestire un'opera d'interesse comune (a fronte della difficoltà di lasciarne la gestione alla collettività degli interessati secondo le regole della comunione). 17
Di regola, la titolarità di una servitù di acquedotto o di scarico su fondo altrui comporta anche la proprietà delle opere realizzate per l'esercizio del diritto,
non operando in casi del genere il principio dell'accessione (Cass. 3440/2005,
Cass. 14384/2010), il quale subisce deroghe in virtù delle successive disposizioni della stessa sezione seconda, capo terzo del codice civile (artt. 935, 936, 937 e
938 c.c.) ovvero di titolo o di altre e contrarie norme di legge.
E, però, la costituzione negoziale di diritti reali sul soprassuolo o sul sottosuolo esige la forma scritta ad substantiam (art. 1350 c.c.), non risultando, di conseguenza, che la rete fognaria sia espressione di un diritto di servitù
costituito su proprietà aliena.
Per quanto riguarda la posizione di e , non v'è Parte_3 Parte_4
alcun atto che attribuisca loro la comproprietà – ovvero la contitolarità di altro diritto reale – della rete fognaria per la parte (preponderante) costruita dalla cooperativa al di fuori del sottosuolo della strada comune, nonché acquistata dalla stessa cooperativa con la scrittura privata del 1994. Né l'attività costruttiva
è ad essi riferibile, posto che, come si evince dai documenti sopra esaminati, la realizzazione dell'impianto è avvenuta dopo la costituzione della cooperativa e a cura di questa, pur con l'ovvio contributo finanziario dei soci (tra i quali
[...]
, loro dante causa). Né la presenza di parte della condotta nel sottosuolo Per_2
della strada privata dà loro il diritto di giovarsi anche della restante parte dell'impianto, senza, peraltro, concorrere alle spese.
Occorre anche aggiungere che l'indeterminata menzione del titolo, quale fonte della deroga al principio di cui all'articolo 934 c.c., non esclude che la deroga possa derivare non dalla formale costituzione di un ius in re aliena bensì da una concessione ad aedificandum con effetti meramente obbligatori, che, nei rapporti tra privati, non richiede la forma prescritta per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari (cfr. Cass. 4111/1985), e che può derivare anche da un atto di concessione della pubblica amministrazione (riguardo ad opere realizzate dai privati su beni demaniali). 18
Nella specie, la realizzazione della rete fognaria e dell'impianto di sollevamento sulla proprietà demaniale del di Massa Lubrense risulta CP_2
espressamente autorizzata dall'autorità amministrativa, mediante le deliberazioni della giunta municipale menzionate nella scrittura privata del 1°
marzo 1994, come si evince anche dalla successiva deliberazione del 10 agosto
1995 (e dalla menzione in essa della delibera di giunta n. 596 del 1994,
autorizzativa dell'immissione diretta delle acque luride del comprensorio di
[...]
a monte della griglia dell'impianto di depurazione comunale), di Pt_1
autorizzazione dell'allacciamento alla rete fognaria comunale, sull'implicito presupposto che la rete locale, al servizio dei proprietari elencati nell'istanza del 28 giugno 1995, fosse di proprietà privata e non comunale.
Si ritiene, dunque, che l'amministrazione comunale, nell'autorizzare sulla proprietà demaniale la costruzione della rete fognaria privata da parte della costituita allo scopo, abbia in tal guisa consentito la deroga Parte_1 all'articolo 934 c.c. e, quindi, consentito la presenza della rete fognaria senza acquisirne la proprietà, in forza del principio per il quale la concessione di attraversamento di un bene demaniale non attribuisce all'ente concedente la
proprietà di ciò che viene interrato, al pari di quanto avviene – in ambito privatistico –
per le servitù di acquedotto, di fognatura, di conduttura, che non attribuiscono
certamente al proprietario del fondo servente il diritto dominicale sulle strutture che –
interrate o meno – attraversano il suo fondo (così, testualmente, Cass. 3107/2005).
Ciò che rileva, nella specie, non è la titolarità del fondo dominante, posto che a carico del bene demaniale non può ritenersi costituito alcun diritto reale di servitù, ma piuttosto la titolarità della concessione amministrativa alla costruzione della condotta fognaria sulla proprietà demaniale, da presumersi in capo alla , in virtù delle delibere autorizzative del 1993 (restando Parte_1
irrilevante il nomen iuris adottato dalla giunta municipale nei relativi provvedimenti), presunzione fondata sia sull'indicazione del soggetto istante
(con riguardo alla proposta progettuale presentata l'8 febbraio 1993) sia sulla 19 volontà dei soci sottoscrittori e finanziatori, trasfusa nello statuto della cooperativa, che quest'ultima si rendesse titolare del diritto di servitù legalmente
costituito, volontà da reputarsi idonea a derogare al principio ex art. 934 c.c.
anche per quanto riguarda il segmento della rete fognaria al di sotto della strada privata di loro proprietà comune.
Non rileva, in senso contrario, che la successiva istanza di autorizzazione all'allaccio alla rete fognaria sia stata presentata (al Sindaco del Comune di
Massa Lubrense dal presidente della cooperativa il 28 giugno 1995) a favore dei
sottonominati soci: tale richiesta, infatti, non attiene alla costruzione della condotta fognaria in proprietà demaniale, oggetto di precedente concessione,
ma allo scarico delle acque reflue nella rete comunale, proveniente dalle singole proprietà dei soci.
Deve, pertanto, ritenersi che la cooperativa sia proprietaria della rete fognaria privata, per averla in parte acquistata dalla RE.ME. S.r.l., e in parte costruita interrandola nella proprietà demaniale del (su Controparte_2
concessione dell'ente pubblico) e al di sotto della strada privata (col consenso dei comproprietari di questa, espresso nell'atto costitutivo dell'ente collettivo,
mediante l'approvazione dello statuto).
Ciò posto, l'inderogabile destinazione dell'opera al servizio dei soli soci della cooperativa (sancita dall'articolo 1 dello statuto) implica che, nell'esercitare il proprio diritto di recesso (ex artt. 2437 e 2352 c.c.), i coniugi e Pt_3 Pt_4
abbiano perso il diritto di immettere i propri scarico nella condotta fognaria,
dalla quale, pertanto, sono tenuti a distaccarsi.
Né, come stabilito dal giudice di primo grado, tale diritto può intendersi costituito coattivamente ai sensi dell'articolo 1043 c.c.
Pur considerato che per l'articolo 812 c.c. è da considerarsi bene immobile tutto
ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo, compresa, quindi, la condotta fognaria della cooperativa, e che, per le vicende già esaminate, questa conserva la sua individualità giuridica rispetto ai fondi nei quali è interrata, 20 deve escludersi, così come dedotto dall'appellante principale, che i coniugi e possano mediante la costituzione coattiva della servitù eludere Pt_3 Pt_4
i vincoli mutualistici dai quali hanno inteso liberarsi, in contrasto con la volontà
della proprietaria dell'impianto: a tal proposito, va rilevato per un verso che l'articolo 1034 c.c. (applicabile ex art. 1043 c.c. anche in ipotesi di scarico coattivo) non consente a chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui di far defluire le acque negli acquedotti già esistenti e destinati al corso di altre acque (salvo il consenso del proprietario dell'acquedotto), e, per altro verso, che
(come dedotto dalla cooperativa appellante mercé il richiamo dell'articolo 1037
c.c.) gli istanti non hanno rappresentato in maniera adeguata (al di là della mera affermazione d'interclusione del loro fondo) l'esistenza dei presupposti per la costituzione della servitù coattiva, riguardo all'impossibilità di realizzazione di una autonoma conduttura previo ottenimento di altra concessione amministrativa, per l'autonomo allaccio alla rete fognaria pubblica. Di conseguenza, la sentenza di primo grado va riformata con la condanna di e a distaccare il loro immobile dalla fognatura Parte_3 Parte_4
di proprietà della cooperativa.
Sulla controversia relativa alla strada privata, su cui si appunta sia il quarto motivo dell'appello principale, sia l'appello incidentale, occorre premettere che questa era in passato gravata da servitù di passaggio in favore dei proprietari degli immobili del comprensorio, che ne sono divenuti comproprietari per effetto dell'atto di rinuncia alla proprietà ex art. 1070 c.c. stipulato con atto pubblico del 4 settembre 1981.
È incontestato tra le parti che tra i comproprietari vi siano anche i coniugi Pt_3
e , circostanza ammessa dalla cooperativa fin dal ricorso introduttivo Pt_4
del presente giudizio, nelle cui conclusioni si chiede, infatti, di «accertare e
dichiarare che i resistenti e sono comproprietari della Parte_3 Parte_4
strada privata che collega il comprensorio di in Massa Lubrense alla Parte_1
strada provinciale», al fine di «determinare la misura del loro contributo nelle spese di 21 gestione e di manutenzione della suddetta strada».
Peraltro, l'affermazione del primo giudice, sull'obbligo dei coniugi e Pt_3
di contribuire alle spese di manutenzione della strada interpoderale che Pt_4
collega il comprensorio di in Massa Lubrense alla strada provinciale, Parte_1
secondo quanto stabilito nelle vigenti tabelle millesimali, presuppone che essi siano comproprietari della strada.
Se, pertanto, la pretesa dei coniugi e è infondata laddove Pt_3 Pt_4
chiedono di essere dichiarati comproprietari della rete fognaria costruita a cura della cooperativa, è, invece, inammissibile, ex art. 100 c.p.c., nella richiesta di essere dichiarati comproprietari della strada.
In via di principio, l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, va ravvisato nell'esigenza dell'intervento del giudice per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica e presuppone l'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione lamentata. L'interesse, si afferma, deve essere concreto e attuale e, nelle azioni di mero accertamento, presuppone l'esigenza di rimuovere uno stato d'incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, onde la pronuncia dichiarativa del giudice costituisce un risultato utile e giuridicamente rilevante
(cfr., ad esempio, Cass. 11870/2004, secondo cui «In tema di azione di accertamento,
perché la situazione di incertezza si obiettivizzi è necessario che su di essa intervenga
un atto o fatto esteriore che conferisca attualità e concretezza a quello stato di dubbio
del quale si vuol rimuovere l'effetto pregiudizievole, cioè il danno che l'attore soffrirebbe
senza la pronuncia di accertamento del giudice;
atto o fatto esteriore che non è altro che
la contestazione attuale che altri faccia del diritto vantato dall'attore, conseguendo solo
a tale contestazione un pregiudizio concreto e non meramente potenziale»).
Nella specie, la cooperativa ha esattamente spiegato, nel proprio ricorso introduttivo, le vicende che hanno portato all'acquisto della proprietà della strada da parte dei proprietari dei fondi dominanti («… è da allora divenuta
proprietà dei fondi dominanti»), tra cui, attualmente, i coniugi e , e Pt_3 Pt_4 22 solo cautelativamente (prima di conoscere le deduzioni difensive di questi ultimi) ha prospettato la necessità che i convenuti contribuissero alle spese di manutenzione pur se eventualmente titolari della sola servitù di passaggio.
Né, d'altro canto, alcuna ragione di ambiguità sulla questione si ricava (e, in ogni caso, è dedotta) con riferimento al testo dello statuto sociale.
Di conseguenza, nessuna utilità concreta deriverebbe dalla dichiarazione giudiziale della comproprietà della strada, in favore degli appellanti incidentali, accertamento che non avrebbe alcun effetto neppure in ordine alla determinazione dei criteri di ripartizione delle spese, attualmente regolati sulla base delle tabelle predisposte su mandato conferito dalla cooperativa a un professionista, senza che sia stata proposta alcuna domanda di revisione di tali criteri.
V'è da rilevare, inoltre, che l'affidamento alla cooperativa della gestione e manutenzione dei servizi del comprensorio e, in particolare, della rete stradale (ex proprietà e dell'impianto di illuminazione, nonché della regolamentazione Pt_6
dell'uso della strada, deriva dal mandato ad essa conferito nell'atto costitutivo,
quale amministratrice della comunione (art. 1106, secondo comma, c.c.), sì da legittimarla nei confronti dei singoli comunisti ad agire per il rimborso delle anticipazioni sostenute per l'esecuzione dell'incarico.
Ne consegue che, in riferimento alla domanda di accertamento della comproprietà della strada, l'appello incidentale deve reputarsi inammissibile
(ex art. 100 c.p.c.).
Né tantomeno può accogliersi il motivo di appello principale col quale la cooperativa si duole dell'omessa condanna dei convenuti al pagamento degli oneri di manutenzione maturati fino alla data della decisione.
La sentenza di primo grado contiene sul punto una statuizione di condanna generica.
La cooperativa, che invoca il diritto del mandatario al rimborso delle spese anticipate per l'adempimento del mandato, non ha offerto alcuna 23 documentazione al fine di provare le eventuali spese sostenute per la gestione e manutenzione della strada nel periodo in questione.
In conclusione, l'appello principale della cooperativa va parzialmente accolto,
in riforma del solo capo B) del dispositivo della sentenza di primo grado, nei termini in precedenza esposti.
L'appello incidentale dei coniugi e va, invece, dichiarato in parte Pt_3 Pt_4
infondato e in parte inammissibile.
§ V. Le spese di lite
L'accoglimento solo parziale delle domande proposte dalla cooperativa e il rigetto delle domande riconvenzionali dei coniugi e giustifica la Pt_3 Pt_4
compensazione per un terzo delle spese di lite e la condanna di questi ultimi al pagamento dei restanti due terzi, da liquidarsi (con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
all'avvocato Valerio Ricciardi) entro i limiti stabiliti (dall'articolo 5 del D.M. 10
marzo 2014, n. 55) per le cause di valore indeterminabile. Quanto al costo della C.T.U., disposta in primo grado per la determinazione della misura del contributo dei convenuti alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada (e rivelatasi sostanzialmente superflua), va confermata la decisione di primo grado, che l'ha posto per il 50% a carico della cooperativa e per il 50% a carico dei coniugi e . Pt_3 Pt_4
Occorre dare atto, infine, che e sono tenuti al Parte_3 Parte_4
versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello incidentale: v. art. 13, comma 1 quater,
del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
dichiara che e Parte_5 Parte_3 [...]
, per effetto del recesso dalla cooperativa, non hanno più titolo per Pt_4
immettere gli scarichi del loro immobile nella rete fognaria di proprietà 24 della stessa cooperativa, e li condanna al distacco delle loro condotte di scarico dalla rete fognaria anzidetta;
b) dichiara in parte infondato e in parte inammissibile l'appello incidentale di e;
Parte_3 Parte_4
c) dichiara per un terzo compensate le spese di lite e condanna in solido e al pagamento, in favore della Parte_3 Parte_4
cooperativa (con attribuzione all'avvocato Valerio Ricciardi), dei restanti due terzi, liquidati per il primo grado in € 6.029,55 (di cui € 191,00 per spese,
€ 5.077,00 per compensi ed € 761,55 per spese forfettarie) e per l'appello in
€ 7.436,00 (di cui € 536,00 per spese, € 6.000,00 per compensi ed € 900,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, di Parte_3
e di un ulteriore importo a titolo di contributo
[...] Parte_4
unificato, pari a quello dovuto per l'appello incidentale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
Così deciso il 6 maggio 2025.
Il consigliere estensore
Giorgio Sensale
La presidente
Assunta d'Amore
25
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n°4603/20 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n°567/2020 del 6 marzo 2020
t r a la Parte_1
(C.F. e P. IVA , in persona del suo presidente pro tempore, P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Ricciardi (con
[...]
domicilio elettivo in Napoli alla Via Depretis 88 presso lo studio dell'avvocato 1
Piero Orditura e domicilio digitale Email_1
e
(nato a [...] il [...]; ) e Parte_3 C.F._1
(nata a [...] l'[...]; ), Parte_4 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato Danilo Esposito (con studio in Piano di
Sorrento al Corso Italia n. 62 e domicilio digitale Email_2
Conclusioni
Per la cooperativa a responsabilità limitata utenti Pt_1 Parte_1
l'avvocato Valerio Ricciardi concludeva riportandosi al proprio atto
[...]
di appello e chiedeva la condanna di e al Parte_3 Parte_4
pagamento in suo favore (ex art. 93 c.p.c.) delle spese dei due gradi del giudizio.
Eccepiva l''inammissibilità dell'appello incidentale per totale carenza di interesse
ad agire ex art. 100 c.p.c. […] quanto meno in relazione alla doglianza di asserita omessa
pronunzia sulla domanda di accertamento del diritto di proprietà 'pro quota' di essi appellanti incidentali sulla strada per cui è causa.
Per e l'avvocato Danilo Esposito concludeva Parte_3 Parte_4
chiedendo (col favore delle spese e dei compensi di lite da attribuire ex art. 93
c.p.c.):
- che l'appello principale fosse dichiarato inammissibile o improcedibile, per la
assoluta carenza di legittimazione ad agire e dell'interesse ad agire della Società Coop.
Appellante principale, e rigettato nel merito in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- che fosse accolto l'appello incidentale e, per l'effetto, fosse accertato il diritto di proprietà pro quota dei propri assistiti della strada interpoderale che dalla provinciale Sorrento-Massa Lubrense giunge fino al demanio e dell'impianto fognario esistente nel comprensorio della Riviera di . Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Il giudizio di primo grado
Con ricorso depositato il 16 settembre 2015 la Parte_5
premesso di essere stata costituita (con atto
[...] 2 pubblico del 10 gennaio 1993) dai proprietari di immobili siti nel comprensorio della Riviera di , in Massa Lubrense, con lo scopo di realizzare e Parte_1
gestire una rete fognaria a beneficio di tali immobili, e di svolgere altri servizi,
tra cui la manutenzione della strada privata già di proprietà che dalla Pt_6
provinciale Sorrento–Massa Lubrense dava accesso alle singole proprietà,
esponeva quanto segue:
- fino al 31 dicembre 2014 erano stati soci i coniugi e Parte_3 [...]
, quali comproprietari di un'ampia e prestigiosa villa ubicata nel Pt_4
comprensorio;
- costoro, prendendo spunto dalla proroga della cooperativa dal 31 dicembre
2013 al 31 dicembre 2050, deliberata dall'assemblea il 1° marzo 2014, e dalla conseguente revoca dello stato di liquidazione, avevano comunicato (in data 24 aprile 2014) il proprio recesso dalla compagine mutualistica, ai sensi degli articoli 2437 e 2532 c.c.; - il recesso era stato accettato dal consiglio di amministrazione della cooperativa, ai sensi dell'articolo 2532, terzo comma, c.c., con effetto dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso, ovvero dal 31 dicembre 2014;
- e erano stati invitati (e poi diffidati) a Parte_3 Parte_4
distaccare il loro immobile dall'impianto fognario realizzato e gestito dalla cooperativa, e a concordare il contributo dovuto per le spese di manutenzione della strada privata comune, di cui si faceva carico la cooperativa per conto dei proprietari della stessa;
- gli inviti e le diffide erano rimaste senza esito, così come il procedimento di mediazione, onde i predetti coniugi continuavano senza alcun diritto a immettere gli scarichi del loro immobile nella rete fognaria di cui era incontestata l'appartenenza alla compagine mutualistica (che l'aveva realizzata e da sempre l'aveva in gestione), così come si erano sottratti al contributo alle spese per la gestione e la manutenzione della strada privata
(abbandonata ex art. 1070 c.c. dalla proprietaria originaria e divenuta, come 3 accertato dal Tribunale di Napoli, con sentenza n. 11304/86, di proprietà dei titolari dei fondi dominanti), contributo dovuto (art. 1069 c.c.) quand'anche essi fossero meri titolari di una servitù di passaggio.
Ciò premesso, la società cooperativa chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata
di accogliere le seguenti conclusioni:
«1) accertare e dichiarare che i coniugi e in Parte_3 Parte_4
conseguenza del loro recesso dalla Coop. Utenti Bacino di a far data Parte_1
dall'1/1/2015 non hanno più titolo per immettere gli scarichi del loro immobile nella
rete fognaria di proprietà della medesima Coop. Utenti Bacino di 2) per Parte_1
lo effetto condannare essi resistenti ed attuali appellati coniugi e Parte_3
a distaccare gli scarichi del loro immobile dalla fognatura di proprietà Parte_4
della Coop. Utenti Bacino di 3) altresì accertare e dichiarare che i Parte_1
resistenti Sig.ri e sono comproprietari della strada Parte_3 Parte_4
privata che collega il comprensorio di in Massa Lubrense alla strada Parte_1 provinciale e, per lo effetto, determinare la misura del loro contributo nelle spese di
gestione e di manutenzione della suddetta strada;
4) in subordine accertare e dichiarare
che la villa in proprietà dei medesimi resistenti in località San Montano di Massa
Lubrense ha servitù di passaggio attiva sulla suddetta strada privata ed anche in tal
caso determinare la misura del contributo di essi e Parte_3 Parte_4
nelle spese di manutenzione e di gestione della suddetta strada ai sensi del già
richiamato art. 1069 c.c.; 5) in ambedue le ipotesi previste sub 3) e 4) che precedono
condannare i medesimi resistenti Sig.ri e a pagare Parte_3 Parte_4
secondo le quote a determinarsi la porzione di spese maturate sino all'emittenda
pronunzia ed a versare annualmente alla Coop. Utenti Bacino di la quota Parte_1
parte su di essi gravanti delle spese che occorreranno per la gestione e la manutenzione
della strada privata suddetta;
6) in ogni caso porre a carico degli odierni resistenti
e spese e compensi del presente giudizio, disponendone Parte_3 Parte_4
l'attribuzione al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.».
e , nel costituirsi in giudizio, in data 12 gennaio Parte_3 Parte_4 4
2016, esponevano:
- che la strada privata era stata costruita all'epoca della lottizzazione urbanistica realizzata nei primi anni Settanta in località Riviera di
[...]
nel Comune di Massa Lubrense sulla proprietà di , Pt_1 Parte_7
la quale, nel 1981, con atto per notaio , aveva dichiarato di Persona_1
abbandonare le zone di terreno su cui era stata realizzata la strada, in favore del Consorzio Riviera S. Montano Società Cooperativa a r. l. e, quindi, come poi accertato dal Tribunale di Napoli (con sentenza n. 11304/86), dei proprietari dei fondi dominanti, escludendo espressamente la possibilità
per costoro di costituire a favore di terzi sui fondi abbandonati ulteriori servitù senza il previo consenso della stessa;
- che la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 2245/2011, aveva poi chiarito che l'abbandono aveva avuto efficacia nei confronti dei singoli proprietari dei fondi dominanti pro quota, e non del consorzio, che non era titolare di alcun fondo dominante;
- che la società cooperativa ricorrente era stata costituita con atto pubblico del 10 gennaio 1993, con la partecipazione di , loro dante causa, Persona_2
e nel suo statuto era stato indicato lo scopo di «far conseguire esclusivamente
ai soci il migliore sfruttamento delle rete fognaria, comprensiva di impianto di
sollevamento», e come oggetto «a) gestire la rete fognaria costruita, comprensiva
di impianto di sollevato, con la precisazione che ne potranno usufruire solo i soci
della cooperativa», ed era stato, inoltre, stabilito che il riparto delle spese dovesse avvenire in base alle tabelle allegate;
- che il loro recesso dalla cooperativa era stato determinato dal mancato riscontro alle questioni sollevate dal socio nell'assemblea Controparte_1
straordinaria del 1° marzo 2014 (tra cui quella di chiarire circa la proprietà
della fognatura);
- che la cooperativa ricorrente non aveva né legittimazione né interesse ad agire, poiché non titolare di alcun diritto né sulla strada (di cui essi erano 5 comproprietari) né della rete fognaria (da presumere di proprietà del titolare del fondo dove passa, e, quindi, anche loro, non risultando alcun titolo in favore della , costituita quando la fognatura era stata Parte_1
già realizzata, con l'esborso dei singoli proprietari dei fondi esistenti nel comprensorio);
- che, pertanto, essi erano nel pieno diritto di mantenere il collegamento fognario.
Ciò premesso, chiedevano il rigetto della domanda attesa la assoluta carenza di
legittimazione ad agire e dell'interesse ad agire della Società Coop. ricorrente. Qualora
le eccezioni anzidette fossero disattese, proponevano domanda riconvenzionale, affinché: 1) fosse accertato il loro diritto di proprietà pro quota
sulla strada interpoderale che dalla provinciale Sorrento-Massalubrense giunge sino al demanio o in subordine l'esistenza di una servitù di passaggio in favore dei fondi di loro proprietà; 2) fosse accertato il loro diritto di proprietà pro quota dell'impianto fognario o, in subordine, attesa l'interclusione del loro fondo (tale da non consentire altra possibilità di scarico dei reflui provenienti dagli immobili di loro proprietà), fosse costituita una servitù coattiva di scarico a carico del legittimo proprietario dell'impianto fognario ed a favore dei fondi e degli immobili su di essi insistenti di loro proprietà.
Con sentenza del 6 marzo 2020 il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice unico designato, così provvedeva:
«A) Accoglie parzialmente la domanda principale e per l'effetto condanna
[...]
e al pagamento delle spese di manutenzione della strada Parte_3 Parte_4
interpoderale che collega il comprensorio di in Massa Lubrense alla strada Parte_1
provinciale, secondo quanto stabilito nelle vigenti tabelle millesimali;
B) Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale ed accerta e dichiara sussistente
il diritto di servitù di scarico nella condotta fognaria vantato dai convenuti
[...]
e in favore della loro proprietà ed a carico del proprietario Parte_3 Parte_4
dell'impianto fognario;
6
C) Compensa interamente le spese di giudizio tra le parti;
D) Pone definitivamente a carico della Parte_5
in persona del legale rappresentante p.t. e di e
[...] Parte_3 Pt_4
in misura della metà ciascuno, le spese della compiuta CTU».
[...]
In motivazione, il tribunale spiegava come il recesso dei convenuti dalla cooperativa non escludesse il loro obbligo di contribuire a sostenere le spese di manutenzione della strada, essendone essi comproprietari, nella misura risultante dalle tabelle millesimali elaborate dal consulente tecnico d'ufficio nominato allo scopo.
Quanto al distacco dalla rete fognaria, riteneva di non poter accogliere la domanda proposta dalla cooperativa, per la sussistenza dei presupposti per la costituzione coattiva della servitù di scarico chiesta dai coniugi , Pt_3 Pt_4
rilevando, tra l'altro, che il diritto all'allaccio alla fognatura comunale era stato concesso (dal con deliberazione del 23 agosto Controparte_2 1995) in favore dei singoli soggetti e non della cooperativa, e che il distacco sarebbe stato per i convenuti estremamente oneroso e quindi contrario a quanto stabilito più
volte dalla Suprema Corte in materia di servitù di acquedotto e di scarico ove prevede
che il fondo dominante non deve essere assoggettato ad eccessivo disagio o dispendio.
§ II. L'appello della Parte_5
La società cooperativa proponeva appello, con citazione notificata l'8 dicembre
2020, dolendosi: 1) del rigetto della domanda principale di condanna dei coniugi e al distacco dei loro scarichi dalla sua fognatura e del Pt_3 Pt_4
parallelo accoglimento della domanda riconvenzionale di costituzione di servitù coattiva di scarico (in violazione degli artt. 1027, 1037 e 1043 c.c.); 2) della manifesta ingiustizia della pronunzia costitutiva della servitù di scarico;
3)
dell'omessa determinazione e liquidazione dell'indennità prevista per la costituzione della servitù (in violazione dell'articolo 1032, secondo comma,
c.c.); 4) dell'omessa pronunzia (in violazione dell'articolo 112 c.p.c.) sulla domanda di condanna dei coniugi al pagamento degli oneri di Parte_8 7 manutenzione della strada privata maturati sino alla pubblicazione della sentenza.
Quanto alla prima doglianza, spiegava che il tribunale aveva costituito una servitù di fognatura non già a carico di un fondo, bensì di un impianto fognario già esistente, solo in parte ubicato sulla strada privata di collegamento del comprensorio di in Massa Lubrense alla strada provinciale, e per Parte_1
altra più rilevante parte insistente sul costone demaniale, e, comunque su fondi non appartenenti alla . Parte_1
La sentenza impugnata avrebbe quindi omesso di considerare che caratteristica essenziale di ogni servitù – quale che ne sia il contenuto o il modo di costituzione – è la “realitas”, ovvero l'inerenza al fondo (dominante o servente)
del vantaggio o del peso (e non certo a un impianto fognario già esistente,
peraltro nel caso specifico di proprietà di soggetto diverso dai proprietari dei fondi su
cui insiste): la predialità della servitù di scarico sarebbe stata costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 6562/15, secondo cui
«nella controversia per la costituzione di una servitù di scarico coattivo, qualora
l'interclusione del fondo sia tale da consentire più soluzioni per il collegamento alla
pubblica fognatura e il proprietario del fondo intercluso convenga in giudizio il
proprietario di uno solo dei fondi circostanti, non è necessaria l'integrazione del
contraddittorio nei confronti degli altri proprietari, dovendo il giudice limitarsi a
verificare le condizioni di asservimento del terreno indicato dall'attore, tra le quali che
la servitù sia costituita nel modo più conveniente (anche economicamente) per il fondo
dominante e meno pregiudizievole per quello servente, riferendosi il criterio del minor
pregiudizio esclusivamente al fondo servente e quello della maggior convenienza anche
al fondo dominante, il quale non deve essere assoggettato ad eccessivo disagio o
dispendio»; Cass. 9891/1996, la quale ha incidentalmente affermato che «la servitù
di fognatura – che va equiparata al generico scarico coattivo di cui all'art. 1043 c.c. –
attribuisce al proprietario del fondo dominante il diritto di provvedere all'installazione
delle opere idonee allo scarico e di accedere al fondo servente per la periodica 8 manutenzione di dette opere, salvo che il titolo preveda più ampi poteri»; Cass. 9226/91,
secondo cui «lo scarico coattivo di cui all'art. 1043 c.c. non può essere invocato per
smaltire le acque luride del proprio fondo in quello del vicino, atteso che detta norma
riguarda soltanto il passaggio di acque sovrabbondanti od impure sul fondo del vicino,
per condurle ad un luogo nel quale il proprietario del fondo dominante abbia diritto di
scaricarle»).
La sentenza impugnata sarebbe, quindi, macroscopicamente quanto evidentemente
errata per avere costituito una servitù a carico di un impianto fognario e non già a carico
di un fondo, fermo restando che quelli su cui insiste l'impianto fognario di proprietà
della odierna appellante Coop. Utenti Bacino di neppure si appartengono Parte_1
ad essa attuale appellante.
L'errore compiuto dal primo giudice, nel costituire la servitù, sarebbe stato anche determinante ai fini del rigetto della domanda principale della cooperativa, non potendosi dubitare che – una volta emendato il suddetto errore – la adita A.G. dovrà necessariamente riformare la sentenza di primo grado accogliendo la
domanda di condanna dei coniugi al distacco dei loro scarichi fognari Parte_8
dall'impianto della Coop. Utenti Bacino di e nel contempo rigettando Parte_1
l'avversa domanda riconvenzionale.
In secondo luogo, anche nel merito la costituzione della servitù coattiva sarebbe errata, posto che la carenza di impianto fognario in capo all'immobile degli appellati
coniugi cui la pronunzia qui impugnata avrebbe inteso dare rimedio è Parte_8
frutto della opinabile e strumentale decisione di essi attuali appellati di recedere dalla
per non dover concorrere alle spese necessarie per Controparte_3
la manutenzione, fra gli altri, del medesimo impianto fognario, il quale – dovendo
pompare i liquami in risalita per alcune centinaia di metri lungo il costone demaniale
sino alla fognatura pubblica posta a monte sulla strada provinciale – ovviamente ha
costi di gestione piuttosto elevati. Grazie all'improvvida sentenza i coniugi e Pt_3
avrebbero quindi ottenuto non solo il risultato di “sterilizzare” gli effetti del Pt_4
loro volontario recesso dalla Coop. Utenti Bacino di ma finanche quello Parte_1 9 di vedersi riconoscere un anomalo diritto di utilizzo (impropriamente ritenuto una
servitù) dell'impianto fognario di proprietà della medesima odierna appellante senza
versamento di alcuna indennità (su ciò meglio infra) e senza concorrere alle spese di
manutenzione e gestione dello stesso impianto.
In subordine, la cooperativa si doleva della mancata determinazione e liquidazione dell'indennità prevista per la costituzione della servitù, in violazione dell'articolo 1032, secondo comma, c.c., atto dovuto da parte del giudice.
Infine, la cooperativa censurava l'omessa pronuncia circa la domanda di condanna degli appellati coniugi e al pagamento degli oneri di Pt_3 Pt_4
manutenzione della strada privata maturati sino alla pubblicazione della sentenza, in violazione dell'articolo 112 c.p.c.: al capo n. 5 delle conclusioni rassegnate nell'originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c. sarebbe stata richiesta in
ambedue le ipotesi previste sub 3) e 4) la condanna di e Parte_3 [...] [...]
a pagare secondo le quote a determinarsi la porzione di spese maturate sino Pt_4
all'emittenda pronunzia ed a versare annualmente alla Controparte_3
la quota parte su di essi gravante delle spese che occorreranno per la gestione
[...]
e la manutenzione della strada privata suddetta.
Escludeva che tale carenza fosse l'effetto di una pronunzia di rigetto implicito,
essendo stata la domanda “presupposta” (quella di cui al capo n. 3 delle conclusioni rassegnate in ricorso, fol. 3) espressamente accolta dal giudice a quo
(cfr. capo A del dispositivo della sentenza impugnata, fol. 2).
Per le ragioni fin qui riportate la appellante chiedeva pertanto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) accogliersi la domanda principale proposta ai capi n. 1 e 2 delle conclusioni
rassegnate nell'originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio di primo
grado (fol. 3) e, per lo effetto: 1A) accertarsi e dichiararsi che i coniugi Parte_3
e in conseguenza del loro recesso dalla Parte_4 Controparte_3
a far data dall'1/1/2015 non hanno più titolo per immettere gli scarichi del
[...] 10 loro immobile nella rete fognaria di proprietà della medesima Controparte_3
1B) conseguentemente condannarsi essi attuali appellati coniugi
[...]
e a distaccare gli scarichi del loro immobile dalla Parte_3 Parte_4
fognatura di proprietà della Coop. Utenti Bacino di 1C) parallelamente Parte_1
rigettarsi la domanda riconvenzionale avversaria di costituzione di una supposta
servitù coattiva di scarico fognario a carico dell'impianto di proprietà della odierna
appellante Coop. Utenti Bacino di in quanto palesemente inammissibile Parte_1
e/o infondata per i motivi sopra meglio esposti;
2) in subordine e salvo il rispettoso ma
certo gravame di legittimità – nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse di confermare
la sentenza di primo grado quanto alla costituzione coattiva della suddetta ipotetica
servitù – almeno determinarsi e liquidarsi l'indennità dovuta dagli appellati coniugi
alla ai sensi dell'art. 1032, II Parte_8 Controparte_3
comma, c.c.; 3) in ogni caso accertarsi e dichiararsi l'omissione di pronunzia che vizia
la sentenza di primo grado quanto alla domanda spiegata al capo n. 5 delle conclusioni rassegnate nell'originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio di primo
grado (fol. 3) e, per lo effetto, condannarsi i medesimi attuali appellati Parte_3
e a pagare alla secondo le quote Parte_4 Controparte_3
determinate o a determinarsi le spese su di essi gravanti per la gestione e la
manutenzione della strada privata nel periodo intercorso tra il loro recesso (o dall'inizio
della lite) sino alla pronunzia di primo grado;
4) con vittoria, in ogni caso, di spese e
compensi del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore in
qualità di anticipatario ex art. 93 c.p.c.».
§ III. Le difese e l'appello incidentale di e Parte_3 Parte_4
I coniugi e , nel riproporre le tesi prospettate in primo grado, Pt_3 Pt_4
negavano che la cooperativa fosse proprietaria della fognatura, atteso che in via di principio una qualsiasi conduttura appartiene al proprietario del fondo ove la stessa passa, salvo diverso titolo costitutivo di una servitù, nella specie non documentato, dovendosi tenere ben presente che la Sig.ra nell'atto di Pt_6
abbandono specificava che alcuna ulteriore servitù potesse essere costituita senza il suo 11 espresso consenso. Segnalavano che, come si evincerebbe dallo stesso statuto,
all'atto della costituzione della la fognatura era stata già realizzata a Parte_1
mezzo dell'esborso finanziario dei singoli proprietari dei fondi, tra i quali anche gli
odierni comparenti. Da ciò il loro pieno diritto di mantenere il collegamento fognario, sia perché proprietari della strada al di sotto della quale scorre l'impianto
fognario, sia per avere contribuito finanziariamente, in maniera consistente, alla
realizzazione diretta della stessa fogna.
Deducevano: i) l'infondatezza del primo motivo di appello della , Parte_1
avendo essi ampiamente dimostrato e provato, con i titoli agli atti di causa, e non
contestati da controparte, di essere comproprietari sia della strada sia della condotta fognaria, sì da non poter essere costretti al distacco da quest'ultima,
né al pagamento delle spese di gestione e manutenzione della strada in favore della , priva di alcun titolo contrattuale per la gestione di tali beni;
Parte_1
ii) l'infondatezza del secondo motivo di appello, relativo alla costituzione della servitù coattiva di scarico, avendo essi partecipato, supportandone i costi, alla
costruzione dell'impianto fognario, realizzato al di sotto della strada di cui sono
comproprietari, così da avere il pieno diritto al mantenimento del predetto scarico (la cooperativa sarebbe stata costituita nell'intento di superare le difficoltà
materiali per la costituzione di un regolare condominio che gestisse la strada comune e
la predetta fogna, e si fonderebbe su un'ingiustizia sostanziale, poiché lo scopo
mutualistico della Cooperativa presuppone un sistema decisionale che non rispecchia la
proporzionalità delle quote di compartecipazione alla cosa comune, con l'attribuzione ai soci di pari diritto di voto e non in proporzione dei millesimi di partecipazione alla cosa comune, e con la ripartizione delle spese secondo una
imprecisa tabella millesimale di partecipazione, redatta nel 1995 senza il rispetto dell'unità di misura della proprietà condominiale e del rapporto dei valori delle diverse unità immobiliari rispetto all'intero edificio, così come accertato dal
C.T.U.); iii) l'infondatezza del terzo motivo di appello, relativo alla mancata determinazione dell'indennità per la costituzione della servitù, essendo essi 12 comproprietari della fognatura e, quindi, nel pieno diritto di farne uso (art. 1102
c.c.) e, in ogni caso, pur nell'eventualità che fosse confermata la costituzione della servitù, essendo l'indennità già coperta dalla partecipazione ai costi di realizzazione;
iv) l'infondatezza del quarto motivo di appello, circa l'omessa condanna al pagamento degli oneri di manutenzione della strada privata, non avendo la cooperativa alcun diritto sulla stessa.
I coniugi e , inoltre, proponevano appello incidentale, dolendosi Pt_3 Pt_4
dell'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del diritto di proprietà
loro spettante sia sulla strada sia sull'impianto fognario, per effetto dell'abbandono ex art. 1070 c.c. da parte dell'originaria proprietaria, con atto pubblico del 1981, in favore dei soci del Controparte_4
[...]
§ IV. L'esame dei motivi di appello
È opportuno premettere che l'appello è stato proposto nel rispetto del termine di sei mesi previsto dall'articolo 327 c.p.c., sospeso dal 9 marzo all'11 maggio
2020 a norma dell'articolo 83, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e dell'articolo 36, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (come convertiti in legge),
oltre che dal 1° al 31 agosto 2020 ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre
1969, n. 742: per effetto di tali sospensioni il termine in questione è scaduto il 10
dicembre 2020 e, quindi, in data successiva a quella (8 dicembre 2020) di notificazione dell'atto di appello.
Quanto all'appello incidentale, proposto il 3 marzo 2021, è stato rispettato il termine a ritroso ex artt. 166 e 343 c.p.c. che ne condiziona l'ammissibilità.
Nel merito, va rilevato, in primo luogo, che la sentenza di primo grado, nel dichiarare sussistente il diritto di scarico nella condotta fognaria vantato dai convenuti
e in favore della loro proprietà ed a carico del Parte_3 Parte_4
proprietario dell'impianto fognario, ha implicitamente riconosciuto che dell'impianto fognario è proprietaria la Parte_5
Non si è, tuttavia, soffermata sulla questione, sebbene dibattuta tra le
[...] 13 parti, che assume in grado di appello rilievo preliminare, anche in ragione dell'appello incidentale di e . Parte_3 Parte_4
Gli appellanti incidentali si assumono comproprietari dell'impianto fognario sostenendo che questo sarebbe stato costruito al di sotto della via privata che dalla strada provinciale Sorrento – Massa Lubrense conduce al demanio marittimo, e che la costruzione sarebbe anteriore alla costituzione della cooperativa.
Con ordinanza del 19 dicembre 2023 è stato chiesto alle parti d'interloquire sull'individuazione del tracciato della condotta fognaria e, da ciò, dei proprietari della stessa (secondo le regole sui modi di acquisto della proprietà
e, in specie, dell'accessione ex art. 934 c.c. e delle costruzioni al di sotto del suolo
ex art. 955 c.c.), anche al fine di verificare l'eventuale diritto dei coniugi Pt_3
e di avvalersi della condotta a norma dell'articolo 1102 c.c. (loro negato Pt_4
dalla cooperativa). Come da attestazione della cancelleria, il verbale dell'udienza del 22 febbraio
2024 è risultato smarrito ma, come si evince dagli atti difensivi delle parti, in quella sede si è sostenuto da parte del difensore della cooperativa (con l'ausilio di un tecnico di propria fiducia, l'ing. che l'impianto Persona_3
fognario, sia in origine sia all'attualità (ovvero dopo la modifica del suo tracciato intervenuta nelle more del giudizio per semplificarne l'immissione nella pubblica fogna) solo per una piccolissima parte insiste sulla strada privata di proprietà anche di e , mentre per la sua Parte_3 Parte_4
Co maggior porzione attraversa il demanio del Comune assa Lubrense. Tale
affermazione non ha ricevuto alcuna smentita negli atti difensivi successivi degli appellati e e, in ogni caso, risulta attendibile, alla luce degli Pt_3 Pt_4
atti prodotti in giudizio, dai quali si desumono informazioni sulla realizzazione dell'impianto, che ha inglobato anche una condotta preesistente (sicuramente estranea alla proprietà comune anche agli appellati) acquistata dalla cooperativa nel 1994. 14
La “ ” Parte_1
fu costituita con atto pubblico del 10 gennaio 1993, con la partecipazione, tra gli altri, di , dante causa dei coniugi , Persona_2 Parte_3 Parte_4
allo scopo «di far conseguire esclusivamente ai soci il miglior sfruttamento della rete
fognaria costruita, comprensiva di impianto di sollevamento» (art. 2), e, quindi, con il seguente oggetto: «a) gestire la rete fognaria costruita, comprensiva di impianto di
sollevamento, con la precisazione che ne potranno usufruire solo i soci della
cooperativa».
Nel perseguire l'oggetto sociale, fu previsto che la cooperativa avrebbe provveduto «alla manutenzione della rete fognaria, nonché alla regolamentazione
dell'uso della stessa nei limiti del diritto di servitù legalmente costituito a favore della
medesima», «alla creazione di un servizio cui demandare anche la manutenzione
dell'opera fognaria», oltre che alla «gestione e manutenzione di tutti i servizi del
comprensorio», tra cui «la manutenzione della rete stradale (ex proprietà e Pt_6 dell'impianto di illuminazione, nonché alla regolamentazione dell'uso della strada nei
limiti del diritto di servitù legalmente costituito».
Fu stabilita, inoltre, l'inscindibilità della qualità di socio «da quella di proprietario
di fabbricati o porzione di fabbricato o terreni facenti parte del complesso fondiario
[...]
, e, quindi, la sua trasmissione «inderogabilmente in caso di trasferimento Pt_1
dell'immobile a titolo particolare od universale» (art. 5).
I soci, come previsto all'articolo 6, avrebbero concorso «alle spese necessarie per
la costruzione della rete fognaria» secondo i criteri dettati all'articolo 6, tra cui quelli inerenti alla «costruzione dell'asta principale» e all'impianto di sollevamento, disciplinandosi (all'articolo 8) la ripartizione della spesa del servizio fognario «come da tabelle contenenti i criteri riportate in calce al presente
statuto» e «l'onere relativo alla costruzione della rete fognaria – quello cioè relativo a
tutti i possibili costi sostenuti per la sua realizzazione -», da gravare su tutti i soci e da recuperare secondo tempi e modalità che avrebbe stabilito il consiglio di amministrazione «in rapporto soprattutto alle condizioni di carattere finanziario che 15 verranno concordate con l'impresa che risulterà vincitrice della gara d'appalto, alla
quale saranno ammesse quelle aziende del settore, specializzate nel tipo di lavoro, in
possesso delle necessarie capacità tecnica ed economica».
Diversamente da quanto sostenuto da e , alla Parte_3 Parte_4
data di costituzione della società cooperativa l'impianto fognario non era stato ancora costruito: sebbene si fosse dichiarato lo scopo del «miglior sfruttamento
della rete fognaria costruita» (espressione che sembrerebbe intendere l'avvenuta costruzione della rete, ma che pure potrebbe assumere un significato diverso,
nel senso di rete fognaria che sarebbe stata costruita), fu espressamente subordinato il recupero dai soci delle spese di costruzione alla successiva definizione dei costi all'esito della gara di appalto da indire tra le imprese specializzate nel settore. Nello statuto vi è, dunque, un esplicito riferimento a un'attività costruttiva ancora da affidare in appalto e, quindi, non ancora eseguita. Tale conclusione risulta anche avvalorata dal contratto stipulato il 1° marzo del
1994 tra la cooperativa e la CP_5 Parte_9
con il quale la seconda trasferì alla prima «una condotta fognaria costituita da
tubazione interrata in PVC del diametro di mm. 250, dislocata sulla banchina e lungo
il litorale della Riviera» nonché «un impianto di sollevamento … debitamente
autorizzato con delibera comunale n. 456 del 12/5/87», col quale era espletato «il
servizio di raccolta ed invio di liquami per circa 43 unità abitative», e «il progetto
relativo all'impianto di sollevamento, nonché alla condotta di mandata a pressione dei
liquami fognari dal pozzetto di raccolta fino al punto concordato con l'Autorità
Comunale».
Nel contratto si dà atto che la cooperativa «si è costituita con lo scopo di realizzare
e gestire una rete fognaria con relativo impianto di sollevamento per gli abitanti del
Bacino», costruzione «imposta da precise ed inderogabili disposizioni di legge oltre che
da diffide delle autorità amministrative e giudiziarie», che la proposta progettuale presentata dalla Cooperativa l'8 febbraio 1993 limitatamente alla sola asta 16 principale della rete era stata approvata dalla giunta comunale con deliberazione n. 194 del 24 febbraio 1993, la quale aveva poi anche approvato
(il 30 agosto 1993) la realizzazione della vasca di accumulo sulla battigia e l'impianto di sollevamento.
Completata l'opera, la cooperativa chiese (con istanza del 28 giugno 1995) al
Comune di Massa Lubrense l'autorizzazione all'allaccio alla rete fognaria comunale, a favore dei soci elencati, tra cui , autorizzazione Persona_2
accordata dalla giunta comunale con delibera n. 798 del 10 agosto 1995.
Tanto premesso, va rilevato che nell'atto costitutivo e nello statuto della cooperativa non v'è alcuna precisazione esplicita in ordine al regime giuridico dell'impianto fognario.
Vi sono, tuttavia, due univoci indici rivelatori della volontà dei soci, proprietari delle unità immobiliari da dotare dell'impianto fognario e comproprietari della strada privata, di conferire la rete da costruire nel patrimonio sociale, costituiti dall'inciso relativo al diritto di servitù legalmente costituito a favore della medesima
(ossia della cooperativa), e dalla clausola di esclusiva della fruizione dell'impianto solo da parte dei soci dell'ente collettivo costituito.
Nell'atto non è stato previsto che la rete fognaria avrebbe utilizzato (solo) il sottosuolo della strada di proprietà dei soci, sì da lasciare incerto se il diritto di servitù da costituire in favore della (senza che, peraltro, questa Parte_1
fosse proprietaria di alcun fondo dominante) dovesse gravare sulla proprietà
comune dei soci ovvero su proprietà di terzi.
In ogni caso, anche la prima ipotesi denota la volontà dei soci (comproprietari della strada abbandonata ex art. 1070 c.c. in loro favore dall'originaria proprietaria) che della rete fognaria – da realizzare a beneficio delle loro proprietà singole – fosse proprietaria la cooperativa, costituita al precipuo scopo di gestire un'opera d'interesse comune (a fronte della difficoltà di lasciarne la gestione alla collettività degli interessati secondo le regole della comunione). 17
Di regola, la titolarità di una servitù di acquedotto o di scarico su fondo altrui comporta anche la proprietà delle opere realizzate per l'esercizio del diritto,
non operando in casi del genere il principio dell'accessione (Cass. 3440/2005,
Cass. 14384/2010), il quale subisce deroghe in virtù delle successive disposizioni della stessa sezione seconda, capo terzo del codice civile (artt. 935, 936, 937 e
938 c.c.) ovvero di titolo o di altre e contrarie norme di legge.
E, però, la costituzione negoziale di diritti reali sul soprassuolo o sul sottosuolo esige la forma scritta ad substantiam (art. 1350 c.c.), non risultando, di conseguenza, che la rete fognaria sia espressione di un diritto di servitù
costituito su proprietà aliena.
Per quanto riguarda la posizione di e , non v'è Parte_3 Parte_4
alcun atto che attribuisca loro la comproprietà – ovvero la contitolarità di altro diritto reale – della rete fognaria per la parte (preponderante) costruita dalla cooperativa al di fuori del sottosuolo della strada comune, nonché acquistata dalla stessa cooperativa con la scrittura privata del 1994. Né l'attività costruttiva
è ad essi riferibile, posto che, come si evince dai documenti sopra esaminati, la realizzazione dell'impianto è avvenuta dopo la costituzione della cooperativa e a cura di questa, pur con l'ovvio contributo finanziario dei soci (tra i quali
[...]
, loro dante causa). Né la presenza di parte della condotta nel sottosuolo Per_2
della strada privata dà loro il diritto di giovarsi anche della restante parte dell'impianto, senza, peraltro, concorrere alle spese.
Occorre anche aggiungere che l'indeterminata menzione del titolo, quale fonte della deroga al principio di cui all'articolo 934 c.c., non esclude che la deroga possa derivare non dalla formale costituzione di un ius in re aliena bensì da una concessione ad aedificandum con effetti meramente obbligatori, che, nei rapporti tra privati, non richiede la forma prescritta per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari (cfr. Cass. 4111/1985), e che può derivare anche da un atto di concessione della pubblica amministrazione (riguardo ad opere realizzate dai privati su beni demaniali). 18
Nella specie, la realizzazione della rete fognaria e dell'impianto di sollevamento sulla proprietà demaniale del di Massa Lubrense risulta CP_2
espressamente autorizzata dall'autorità amministrativa, mediante le deliberazioni della giunta municipale menzionate nella scrittura privata del 1°
marzo 1994, come si evince anche dalla successiva deliberazione del 10 agosto
1995 (e dalla menzione in essa della delibera di giunta n. 596 del 1994,
autorizzativa dell'immissione diretta delle acque luride del comprensorio di
[...]
a monte della griglia dell'impianto di depurazione comunale), di Pt_1
autorizzazione dell'allacciamento alla rete fognaria comunale, sull'implicito presupposto che la rete locale, al servizio dei proprietari elencati nell'istanza del 28 giugno 1995, fosse di proprietà privata e non comunale.
Si ritiene, dunque, che l'amministrazione comunale, nell'autorizzare sulla proprietà demaniale la costruzione della rete fognaria privata da parte della costituita allo scopo, abbia in tal guisa consentito la deroga Parte_1 all'articolo 934 c.c. e, quindi, consentito la presenza della rete fognaria senza acquisirne la proprietà, in forza del principio per il quale la concessione di attraversamento di un bene demaniale non attribuisce all'ente concedente la
proprietà di ciò che viene interrato, al pari di quanto avviene – in ambito privatistico –
per le servitù di acquedotto, di fognatura, di conduttura, che non attribuiscono
certamente al proprietario del fondo servente il diritto dominicale sulle strutture che –
interrate o meno – attraversano il suo fondo (così, testualmente, Cass. 3107/2005).
Ciò che rileva, nella specie, non è la titolarità del fondo dominante, posto che a carico del bene demaniale non può ritenersi costituito alcun diritto reale di servitù, ma piuttosto la titolarità della concessione amministrativa alla costruzione della condotta fognaria sulla proprietà demaniale, da presumersi in capo alla , in virtù delle delibere autorizzative del 1993 (restando Parte_1
irrilevante il nomen iuris adottato dalla giunta municipale nei relativi provvedimenti), presunzione fondata sia sull'indicazione del soggetto istante
(con riguardo alla proposta progettuale presentata l'8 febbraio 1993) sia sulla 19 volontà dei soci sottoscrittori e finanziatori, trasfusa nello statuto della cooperativa, che quest'ultima si rendesse titolare del diritto di servitù legalmente
costituito, volontà da reputarsi idonea a derogare al principio ex art. 934 c.c.
anche per quanto riguarda il segmento della rete fognaria al di sotto della strada privata di loro proprietà comune.
Non rileva, in senso contrario, che la successiva istanza di autorizzazione all'allaccio alla rete fognaria sia stata presentata (al Sindaco del Comune di
Massa Lubrense dal presidente della cooperativa il 28 giugno 1995) a favore dei
sottonominati soci: tale richiesta, infatti, non attiene alla costruzione della condotta fognaria in proprietà demaniale, oggetto di precedente concessione,
ma allo scarico delle acque reflue nella rete comunale, proveniente dalle singole proprietà dei soci.
Deve, pertanto, ritenersi che la cooperativa sia proprietaria della rete fognaria privata, per averla in parte acquistata dalla RE.ME. S.r.l., e in parte costruita interrandola nella proprietà demaniale del (su Controparte_2
concessione dell'ente pubblico) e al di sotto della strada privata (col consenso dei comproprietari di questa, espresso nell'atto costitutivo dell'ente collettivo,
mediante l'approvazione dello statuto).
Ciò posto, l'inderogabile destinazione dell'opera al servizio dei soli soci della cooperativa (sancita dall'articolo 1 dello statuto) implica che, nell'esercitare il proprio diritto di recesso (ex artt. 2437 e 2352 c.c.), i coniugi e Pt_3 Pt_4
abbiano perso il diritto di immettere i propri scarico nella condotta fognaria,
dalla quale, pertanto, sono tenuti a distaccarsi.
Né, come stabilito dal giudice di primo grado, tale diritto può intendersi costituito coattivamente ai sensi dell'articolo 1043 c.c.
Pur considerato che per l'articolo 812 c.c. è da considerarsi bene immobile tutto
ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo, compresa, quindi, la condotta fognaria della cooperativa, e che, per le vicende già esaminate, questa conserva la sua individualità giuridica rispetto ai fondi nei quali è interrata, 20 deve escludersi, così come dedotto dall'appellante principale, che i coniugi e possano mediante la costituzione coattiva della servitù eludere Pt_3 Pt_4
i vincoli mutualistici dai quali hanno inteso liberarsi, in contrasto con la volontà
della proprietaria dell'impianto: a tal proposito, va rilevato per un verso che l'articolo 1034 c.c. (applicabile ex art. 1043 c.c. anche in ipotesi di scarico coattivo) non consente a chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui di far defluire le acque negli acquedotti già esistenti e destinati al corso di altre acque (salvo il consenso del proprietario dell'acquedotto), e, per altro verso, che
(come dedotto dalla cooperativa appellante mercé il richiamo dell'articolo 1037
c.c.) gli istanti non hanno rappresentato in maniera adeguata (al di là della mera affermazione d'interclusione del loro fondo) l'esistenza dei presupposti per la costituzione della servitù coattiva, riguardo all'impossibilità di realizzazione di una autonoma conduttura previo ottenimento di altra concessione amministrativa, per l'autonomo allaccio alla rete fognaria pubblica. Di conseguenza, la sentenza di primo grado va riformata con la condanna di e a distaccare il loro immobile dalla fognatura Parte_3 Parte_4
di proprietà della cooperativa.
Sulla controversia relativa alla strada privata, su cui si appunta sia il quarto motivo dell'appello principale, sia l'appello incidentale, occorre premettere che questa era in passato gravata da servitù di passaggio in favore dei proprietari degli immobili del comprensorio, che ne sono divenuti comproprietari per effetto dell'atto di rinuncia alla proprietà ex art. 1070 c.c. stipulato con atto pubblico del 4 settembre 1981.
È incontestato tra le parti che tra i comproprietari vi siano anche i coniugi Pt_3
e , circostanza ammessa dalla cooperativa fin dal ricorso introduttivo Pt_4
del presente giudizio, nelle cui conclusioni si chiede, infatti, di «accertare e
dichiarare che i resistenti e sono comproprietari della Parte_3 Parte_4
strada privata che collega il comprensorio di in Massa Lubrense alla Parte_1
strada provinciale», al fine di «determinare la misura del loro contributo nelle spese di 21 gestione e di manutenzione della suddetta strada».
Peraltro, l'affermazione del primo giudice, sull'obbligo dei coniugi e Pt_3
di contribuire alle spese di manutenzione della strada interpoderale che Pt_4
collega il comprensorio di in Massa Lubrense alla strada provinciale, Parte_1
secondo quanto stabilito nelle vigenti tabelle millesimali, presuppone che essi siano comproprietari della strada.
Se, pertanto, la pretesa dei coniugi e è infondata laddove Pt_3 Pt_4
chiedono di essere dichiarati comproprietari della rete fognaria costruita a cura della cooperativa, è, invece, inammissibile, ex art. 100 c.p.c., nella richiesta di essere dichiarati comproprietari della strada.
In via di principio, l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, va ravvisato nell'esigenza dell'intervento del giudice per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica e presuppone l'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione lamentata. L'interesse, si afferma, deve essere concreto e attuale e, nelle azioni di mero accertamento, presuppone l'esigenza di rimuovere uno stato d'incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, onde la pronuncia dichiarativa del giudice costituisce un risultato utile e giuridicamente rilevante
(cfr., ad esempio, Cass. 11870/2004, secondo cui «In tema di azione di accertamento,
perché la situazione di incertezza si obiettivizzi è necessario che su di essa intervenga
un atto o fatto esteriore che conferisca attualità e concretezza a quello stato di dubbio
del quale si vuol rimuovere l'effetto pregiudizievole, cioè il danno che l'attore soffrirebbe
senza la pronuncia di accertamento del giudice;
atto o fatto esteriore che non è altro che
la contestazione attuale che altri faccia del diritto vantato dall'attore, conseguendo solo
a tale contestazione un pregiudizio concreto e non meramente potenziale»).
Nella specie, la cooperativa ha esattamente spiegato, nel proprio ricorso introduttivo, le vicende che hanno portato all'acquisto della proprietà della strada da parte dei proprietari dei fondi dominanti («… è da allora divenuta
proprietà dei fondi dominanti»), tra cui, attualmente, i coniugi e , e Pt_3 Pt_4 22 solo cautelativamente (prima di conoscere le deduzioni difensive di questi ultimi) ha prospettato la necessità che i convenuti contribuissero alle spese di manutenzione pur se eventualmente titolari della sola servitù di passaggio.
Né, d'altro canto, alcuna ragione di ambiguità sulla questione si ricava (e, in ogni caso, è dedotta) con riferimento al testo dello statuto sociale.
Di conseguenza, nessuna utilità concreta deriverebbe dalla dichiarazione giudiziale della comproprietà della strada, in favore degli appellanti incidentali, accertamento che non avrebbe alcun effetto neppure in ordine alla determinazione dei criteri di ripartizione delle spese, attualmente regolati sulla base delle tabelle predisposte su mandato conferito dalla cooperativa a un professionista, senza che sia stata proposta alcuna domanda di revisione di tali criteri.
V'è da rilevare, inoltre, che l'affidamento alla cooperativa della gestione e manutenzione dei servizi del comprensorio e, in particolare, della rete stradale (ex proprietà e dell'impianto di illuminazione, nonché della regolamentazione Pt_6
dell'uso della strada, deriva dal mandato ad essa conferito nell'atto costitutivo,
quale amministratrice della comunione (art. 1106, secondo comma, c.c.), sì da legittimarla nei confronti dei singoli comunisti ad agire per il rimborso delle anticipazioni sostenute per l'esecuzione dell'incarico.
Ne consegue che, in riferimento alla domanda di accertamento della comproprietà della strada, l'appello incidentale deve reputarsi inammissibile
(ex art. 100 c.p.c.).
Né tantomeno può accogliersi il motivo di appello principale col quale la cooperativa si duole dell'omessa condanna dei convenuti al pagamento degli oneri di manutenzione maturati fino alla data della decisione.
La sentenza di primo grado contiene sul punto una statuizione di condanna generica.
La cooperativa, che invoca il diritto del mandatario al rimborso delle spese anticipate per l'adempimento del mandato, non ha offerto alcuna 23 documentazione al fine di provare le eventuali spese sostenute per la gestione e manutenzione della strada nel periodo in questione.
In conclusione, l'appello principale della cooperativa va parzialmente accolto,
in riforma del solo capo B) del dispositivo della sentenza di primo grado, nei termini in precedenza esposti.
L'appello incidentale dei coniugi e va, invece, dichiarato in parte Pt_3 Pt_4
infondato e in parte inammissibile.
§ V. Le spese di lite
L'accoglimento solo parziale delle domande proposte dalla cooperativa e il rigetto delle domande riconvenzionali dei coniugi e giustifica la Pt_3 Pt_4
compensazione per un terzo delle spese di lite e la condanna di questi ultimi al pagamento dei restanti due terzi, da liquidarsi (con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
all'avvocato Valerio Ricciardi) entro i limiti stabiliti (dall'articolo 5 del D.M. 10
marzo 2014, n. 55) per le cause di valore indeterminabile. Quanto al costo della C.T.U., disposta in primo grado per la determinazione della misura del contributo dei convenuti alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada (e rivelatasi sostanzialmente superflua), va confermata la decisione di primo grado, che l'ha posto per il 50% a carico della cooperativa e per il 50% a carico dei coniugi e . Pt_3 Pt_4
Occorre dare atto, infine, che e sono tenuti al Parte_3 Parte_4
versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello incidentale: v. art. 13, comma 1 quater,
del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
dichiara che e Parte_5 Parte_3 [...]
, per effetto del recesso dalla cooperativa, non hanno più titolo per Pt_4
immettere gli scarichi del loro immobile nella rete fognaria di proprietà 24 della stessa cooperativa, e li condanna al distacco delle loro condotte di scarico dalla rete fognaria anzidetta;
b) dichiara in parte infondato e in parte inammissibile l'appello incidentale di e;
Parte_3 Parte_4
c) dichiara per un terzo compensate le spese di lite e condanna in solido e al pagamento, in favore della Parte_3 Parte_4
cooperativa (con attribuzione all'avvocato Valerio Ricciardi), dei restanti due terzi, liquidati per il primo grado in € 6.029,55 (di cui € 191,00 per spese,
€ 5.077,00 per compensi ed € 761,55 per spese forfettarie) e per l'appello in
€ 7.436,00 (di cui € 536,00 per spese, € 6.000,00 per compensi ed € 900,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, di Parte_3
e di un ulteriore importo a titolo di contributo
[...] Parte_4
unificato, pari a quello dovuto per l'appello incidentale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
Così deciso il 6 maggio 2025.
Il consigliere estensore
Giorgio Sensale
La presidente
Assunta d'Amore
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