Articolo 3 della Legge 10 settembre 1964, n. 889
Articolo 2
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29 ottobre 1964
Art. 3.
All'onere di lire 144.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 29 ottobre 1964