CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 309/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1827/2023 depositato il 08/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Con Avv. La Maestra Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210014516953000 CONTRIB. BONIF. 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09420210014516953000, notificata in data 23/09/2022 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, con riferimento all'importo preteso per contributo consortile del Associazione_1 anno 2018.
Parte ricorrente deduce l'assenza del beneficio consortile, anche con riferimento alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 188/2018; inoltre rappresenta che questa Corte, con le sentenze nn. 283/2021 e
3335/2022 ha annullato i medesimi tributi per l'anno 2016 e per l'anno 2017, anche sul presupposto dell'assenza di alcun beneficio apportato in favore del terreno della ricorrente.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle censure avanzate dalla ricorrente.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
In data 23.02.2024 la Corte ha rinviato la trattazione a nuovo ruolo, in ragione della pendenza, presso la
Corte di Cassazione, della questione della mancata ricezione di una notifica per incapienza (casella piena) della casella di posta del destinatario.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Preliminarmente la Corte considera che il gravame possa essere deciso indipendentemente dalla questione per cui era stata rinviata la trattazione a nuovo ruolo, tenuto concorrentemente conto, da un lato, del consolidato orientamento della Corte in materia, nonché della circostanza, evidenziata da parte ricorrente, delle precedenti decisioni per i medesimi contributi riferiti agli anni immediatamente precedenti
(2016 e 2017) a quello (2018) in contestazione.
Quindi si ritiene possa farsi ora applicazione del comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio del Consorzio, con la correlata questione che ha riguardato la casella di posta dello stesso.
Spese compensate in ragione della questione posta a base del rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1827/2023 depositato il 08/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Con Avv. La Maestra Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210014516953000 CONTRIB. BONIF. 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09420210014516953000, notificata in data 23/09/2022 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, con riferimento all'importo preteso per contributo consortile del Associazione_1 anno 2018.
Parte ricorrente deduce l'assenza del beneficio consortile, anche con riferimento alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 188/2018; inoltre rappresenta che questa Corte, con le sentenze nn. 283/2021 e
3335/2022 ha annullato i medesimi tributi per l'anno 2016 e per l'anno 2017, anche sul presupposto dell'assenza di alcun beneficio apportato in favore del terreno della ricorrente.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle censure avanzate dalla ricorrente.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
In data 23.02.2024 la Corte ha rinviato la trattazione a nuovo ruolo, in ragione della pendenza, presso la
Corte di Cassazione, della questione della mancata ricezione di una notifica per incapienza (casella piena) della casella di posta del destinatario.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Preliminarmente la Corte considera che il gravame possa essere deciso indipendentemente dalla questione per cui era stata rinviata la trattazione a nuovo ruolo, tenuto concorrentemente conto, da un lato, del consolidato orientamento della Corte in materia, nonché della circostanza, evidenziata da parte ricorrente, delle precedenti decisioni per i medesimi contributi riferiti agli anni immediatamente precedenti
(2016 e 2017) a quello (2018) in contestazione.
Quindi si ritiene possa farsi ora applicazione del comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio del Consorzio, con la correlata questione che ha riguardato la casella di posta dello stesso.
Spese compensate in ragione della questione posta a base del rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.