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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 08/02/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
Sezione Fallimentare Ufficio di Savona
Il Tribunale Ordinario di Savona, Sezione Fallimentare Ufficio di Savona, composto dai magistrati
Dott. Paola Di Lorenzo Presidente relatore
Dott. Davide Atzeni Giudice
Dott. Anna Ferretti Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 73/2024 r.g. promosso da
Parte_1
[...]
nei confronti di
con sede in Corso Marconi 87 Alassio _1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di _1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da ORDINANZA
15.1.2021 del Tribunale di Imperia confermata dalla Corte d'Appello di Genova con sentenza n. 821 del 6.7.2023 ritenuto che versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più _1
in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: la società è inattiva da sette anni;
nel periodo 2018/2023 i ricavi risultano pari a 0 (come risulta dal conto economico) ; l'attivo patrimoniale è costituito per oltre l'80% da rimanenze delle quali non è nota la natura;
le disponibilità liquide, che nel 2018 erano pari a € 911.000,00 , dal bilancio del 2021 risultano azzerate;
risultano otre 500.000,00 € di debiti divenuti esigibili al 31.12.2024.
A fronte di tali contestazioni, e della documentazione che le comprova, la resistente non ha portato elementi a prova contraria né ha ritenuto di saldare il credito vantato dalla società richiedente che è pari a soli € 18.538,27 di cui la gran parte per responsabilità solidale: risulta dunque che la società non è più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni.
Rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili per l'anno 2023 supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI essendo pari a € 594.626,00 e che anche l'attivo risulta superiore alla soglia dei 300.000,00 €; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CF _1
, con domicilio in CORSO MARCONI 87 ALASSIO;
P.IVA_1
nomina il dott./la dott.ssa Paola Antonia Di Lorenzo Giudice Delegato per la procedura nomina il Dr che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_1
risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 28.5.2025 ad ore 10.15 , per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Savona nella camera di consiglio del 6.2.2025
Il Presidente estensore d.ssa Paola Antonia Di Lorenzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
Sezione Fallimentare Ufficio di Savona
Il Tribunale Ordinario di Savona, Sezione Fallimentare Ufficio di Savona, composto dai magistrati
Dott. Paola Di Lorenzo Presidente relatore
Dott. Davide Atzeni Giudice
Dott. Anna Ferretti Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 73/2024 r.g. promosso da
Parte_1
[...]
nei confronti di
con sede in Corso Marconi 87 Alassio _1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di _1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da ORDINANZA
15.1.2021 del Tribunale di Imperia confermata dalla Corte d'Appello di Genova con sentenza n. 821 del 6.7.2023 ritenuto che versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più _1
in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: la società è inattiva da sette anni;
nel periodo 2018/2023 i ricavi risultano pari a 0 (come risulta dal conto economico) ; l'attivo patrimoniale è costituito per oltre l'80% da rimanenze delle quali non è nota la natura;
le disponibilità liquide, che nel 2018 erano pari a € 911.000,00 , dal bilancio del 2021 risultano azzerate;
risultano otre 500.000,00 € di debiti divenuti esigibili al 31.12.2024.
A fronte di tali contestazioni, e della documentazione che le comprova, la resistente non ha portato elementi a prova contraria né ha ritenuto di saldare il credito vantato dalla società richiedente che è pari a soli € 18.538,27 di cui la gran parte per responsabilità solidale: risulta dunque che la società non è più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni.
Rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili per l'anno 2023 supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI essendo pari a € 594.626,00 e che anche l'attivo risulta superiore alla soglia dei 300.000,00 €; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CF _1
, con domicilio in CORSO MARCONI 87 ALASSIO;
P.IVA_1
nomina il dott./la dott.ssa Paola Antonia Di Lorenzo Giudice Delegato per la procedura nomina il Dr che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_1
risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 28.5.2025 ad ore 10.15 , per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Savona nella camera di consiglio del 6.2.2025
Il Presidente estensore d.ssa Paola Antonia Di Lorenzo