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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 12084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12084 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 827/2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 6902/2021 emesso per il mancato pagamento di consumi di energia elettrica ricostruiti dopo la scoperta di un prelievo irregolare vertente tra
(p.i. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Felice Bianco
IC NT
e
(p.i. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.
UC PO e dall'Avv. Luigi Coluccino
Convenuta Opposta
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
1)Dichiarare il difetto di legittimazione della società opposta e accertare la mancanza di contratto di fornitura tra le parti attesa la contestazione del rapporto di fornitura, la mancanza di prova scritta e il difetto di legittimazione passiva: per l'effetto ritenere nulle e prive di fondamento le richieste monitorie per le motivazioni esposte nel presente processo;
2)Accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione del credito;
3)Nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo, in forza delle causali di cui in premessa dei motivi di opposizione,
e, per l'effetto, accogliere la spiegata opposizione;
4)Condannare la opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione.
Per l'opposta:
1)Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo;
2)In via subordinata, accertare e dichiarare l'esposizione debitoria nella diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'accertamento giudiziale e, per l'effetto,
3)Condannare l'opponente al pagamento della minor somma, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo;
4)Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
si è opposto al decreto ingiuntivo n. Parte_1
6902/2021 con il quale le è stato imposto il pagamento della somma di euro 27292,63 contestando: il rapporto di fornitura;
l'assenza della prova scritta del credito;
l'addebito di consumi ricostruiti;
la prescrizione del credito;
la violazione della delibera ARERA 200/99.
ha resistito all'opposizione Controparte_1 evidenziando: che aveva somministrato al Caseificio Levante s.r.l. energia elettrica;
che il credito era fondato sulla fattura e l'estratto autentico dei crediti;
che la somma richiesta era basata sulla rilevazione di un prelievo irregolare di energia elettrica;
che alla verifica era seguita la ricostruzione dei consumi;
che tali operazioni erano state eseguite dal distributore in linea con le delibere ARERA.
Ciò premesso, l'opposizione non è fondata.
Il credito azionato in via monitoria da Controparte_1
è stato emesso sulla base della ricostruzione dei
[...] consumi effettuata dal distributore a seguito della scoperta di un prelievo irregolare di energia da parte dell'opponente.
Non è maturata la prescrizione quinquennale tenuto conto: che in applicazione di quanto previsto dall'art. 2935 c.c., la decorrenza va fissata al 13.10.2015, momento in cui è stato scoperto il prelievo irregolare;
che la fattura è stata emessa nel maggio
2016; che il 18.3.2020 è stato sollecitato il pagamento della fattura;
che il 22.11.2021 è stato notificato il decreto ingiuntivo opposto.
Quanto al credito, lo stesso è provato.
Con verbale di verifica n. 80227/2015 è stato accertato presso l'immobile dell'opponente un prelievo irregolare di energia, in particolare i verbalizzanti hanno riscontrato che l'impianto elettrico era alimentato oltre che dal contatore da un allaccio abusivo alla rete Enel.
La verifica è stata compiuta alla presenza di una socia della società opponente e di un dei carabinieri. Per_1
All'esito della verifica ed alla luce dei consumi rilevati dal misuratore dei consumi il Distributore ha accertato che il prelievo irregolare aveva avuto inizio il 17.7.2012 ed ha ricostruito i consumi fino all'ottobre 2015.
Nessun reclamo è stato presentato dalla società opponente rispetto al verbale di verifica del 13.10.2025 ed alla conseguente ricostruzione dei consumi.
La fattura emessa dall'opposta reca un importo che corrisponde ai consumi ricostruiti. Anche in sede di opposizione nessuna contestazione specifica è stata sollevata rispetto ai consumi addebitati.
Consegue che l'opposizione deve essere respinta, che il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e reso esecutivo ex art. 653 c.p.c..
Le spese del giudizio di opposizione seguono l soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6902/2021 proposta da nei Parte_1 confronti di ogni diversa Controparte_1 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1)rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n.
6902/2021 e ne dichiara l'esecutorietà ex. art. 653 c.p.c.;
2)condanna al pagamento delle spese del Parte_1 giudizio che liquida in euro 7616,00, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva.
Napoli, 20.12.2025
Il Giudice
dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 827/2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 6902/2021 emesso per il mancato pagamento di consumi di energia elettrica ricostruiti dopo la scoperta di un prelievo irregolare vertente tra
(p.i. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Felice Bianco
IC NT
e
(p.i. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.
UC PO e dall'Avv. Luigi Coluccino
Convenuta Opposta
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
1)Dichiarare il difetto di legittimazione della società opposta e accertare la mancanza di contratto di fornitura tra le parti attesa la contestazione del rapporto di fornitura, la mancanza di prova scritta e il difetto di legittimazione passiva: per l'effetto ritenere nulle e prive di fondamento le richieste monitorie per le motivazioni esposte nel presente processo;
2)Accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione del credito;
3)Nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo, in forza delle causali di cui in premessa dei motivi di opposizione,
e, per l'effetto, accogliere la spiegata opposizione;
4)Condannare la opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione.
Per l'opposta:
1)Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo;
2)In via subordinata, accertare e dichiarare l'esposizione debitoria nella diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'accertamento giudiziale e, per l'effetto,
3)Condannare l'opponente al pagamento della minor somma, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo;
4)Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
si è opposto al decreto ingiuntivo n. Parte_1
6902/2021 con il quale le è stato imposto il pagamento della somma di euro 27292,63 contestando: il rapporto di fornitura;
l'assenza della prova scritta del credito;
l'addebito di consumi ricostruiti;
la prescrizione del credito;
la violazione della delibera ARERA 200/99.
ha resistito all'opposizione Controparte_1 evidenziando: che aveva somministrato al Caseificio Levante s.r.l. energia elettrica;
che il credito era fondato sulla fattura e l'estratto autentico dei crediti;
che la somma richiesta era basata sulla rilevazione di un prelievo irregolare di energia elettrica;
che alla verifica era seguita la ricostruzione dei consumi;
che tali operazioni erano state eseguite dal distributore in linea con le delibere ARERA.
Ciò premesso, l'opposizione non è fondata.
Il credito azionato in via monitoria da Controparte_1
è stato emesso sulla base della ricostruzione dei
[...] consumi effettuata dal distributore a seguito della scoperta di un prelievo irregolare di energia da parte dell'opponente.
Non è maturata la prescrizione quinquennale tenuto conto: che in applicazione di quanto previsto dall'art. 2935 c.c., la decorrenza va fissata al 13.10.2015, momento in cui è stato scoperto il prelievo irregolare;
che la fattura è stata emessa nel maggio
2016; che il 18.3.2020 è stato sollecitato il pagamento della fattura;
che il 22.11.2021 è stato notificato il decreto ingiuntivo opposto.
Quanto al credito, lo stesso è provato.
Con verbale di verifica n. 80227/2015 è stato accertato presso l'immobile dell'opponente un prelievo irregolare di energia, in particolare i verbalizzanti hanno riscontrato che l'impianto elettrico era alimentato oltre che dal contatore da un allaccio abusivo alla rete Enel.
La verifica è stata compiuta alla presenza di una socia della società opponente e di un dei carabinieri. Per_1
All'esito della verifica ed alla luce dei consumi rilevati dal misuratore dei consumi il Distributore ha accertato che il prelievo irregolare aveva avuto inizio il 17.7.2012 ed ha ricostruito i consumi fino all'ottobre 2015.
Nessun reclamo è stato presentato dalla società opponente rispetto al verbale di verifica del 13.10.2025 ed alla conseguente ricostruzione dei consumi.
La fattura emessa dall'opposta reca un importo che corrisponde ai consumi ricostruiti. Anche in sede di opposizione nessuna contestazione specifica è stata sollevata rispetto ai consumi addebitati.
Consegue che l'opposizione deve essere respinta, che il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e reso esecutivo ex art. 653 c.p.c..
Le spese del giudizio di opposizione seguono l soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6902/2021 proposta da nei Parte_1 confronti di ogni diversa Controparte_1 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1)rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n.
6902/2021 e ne dichiara l'esecutorietà ex. art. 653 c.p.c.;
2)condanna al pagamento delle spese del Parte_1 giudizio che liquida in euro 7616,00, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva.
Napoli, 20.12.2025
Il Giudice
dott. Mauro Impresa