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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 3953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3953 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8684/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Molinari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8684/2024 promossa da:
, (C.F. nato il [...] in Parte_1 C.F._1
Sri Lanka e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Sorze (C.F. ); C.F._2
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente contumace -
OGGETTO: diniego nulla osta per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27.02.2024 cittadino dello Parte_1
Sri Lanka, ha impugnato il provvedimento con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma ha rigettato l'istanza di rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare con i due figli, rispettivamente Persona_1
nata il [...] in [...], e nato
[...] Parte_2 il 04.10.2007 in Sri Lanka, entrambi minorenni all'epoca della domanda. Esponeva il ricorrente che il provvedimento si fondava sulla mancata prova del requisito alloggiativo;
sul punto l'istante evidenziava che al momento della presentazione della domanda di nulla osta aveva inoltrato tutta la documentazione necessaria, tra cui la ricevuta della richiesta di certificato di idoneità alloggiativa;
che l'amministrazione mancava di notificare il preavviso di rigetto, comunicando direttamente il diniego del nulla osta;
che il ritardo per l'ottenimento del certificato era imputabile alla condotta del Municipio, il quale avrebbe dovuto provvedere al rilascio del suddetto attestato entro 30 giorni ex art. 2, co. 2, L. 241/90; che, stante la prova tramite codice RIA di invio della richiesta da parte del ricorrente, il SUI avrebbe dovuto sollecitare l'amministrazione comunale per l'ottenimento del parere sull'idoneità alloggiativa. Chiedeva dunque di annullare il provvedimento di rigetto e per l'effetto disporre il rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare in favore dei figli Il , sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
*** In questa sede il ricorrente ha prodotto documentazione comprovante la sussistenza del requisito alloggiativo, depositando l'attestazione di idoneità alloggiativa rilasciata dal Comune di Roma in data 05.02.2024, da cui risulta che l'immobile sito in Via Dei Basaldella n. 37 è idoneo ad ospitare due persone. Dimostrata dunque la sussistenza del requisito la cui carenza era stata posta a fondamento del rigetto, senza ulteriori contestazioni mosse in ordine al secondo
1 requisito reddituale, può trovare accoglimento la domanda di annullamento del relativo provvedimento, con contestuale ordine di rilascio del nulla osta per ricongiungimento con nata il [...] in [...] Persona_1
Lanka, e nato il [...] in [...]. Parte_2
Non può invece essere accolta la deduzione di parte ricorrente in merito ad una scorretta istruttoria condotta dalla all'epoca della domanda di Controparte_2 nulla osta, posto che, dalla documentazione versata in atti, si evince l'inoltro telematico della domanda di nulla osta in data 25.11.2023, ed una successiva richiesta di idoneità alloggiativa avanzata da parte ricorrente al Municipio solo in data 29.01.2024, pertanto non risulta credibile che egli avesse allegato la richiesta di idoneità alloggiativa alla pratica relativa al nulla osta;
parimenti, nessuna condotta illegittima è imputabile all'amministrazione comunale, stante la conclusione del procedimento amministrativo con attestato emesso il 05.02.2024, ben rientrando nei limiti di legge ex articolo 2, co. 2, L. 241/90.
Considerato, dunque, che al momento della presentazione della domanda di nulla osta il ricorrente non disponeva del presupposto di cui all'art .29 comma 3 lett.a) D.lgs. 286/98, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla il rilascio del nulla osta al Controparte_2 ricongiungimento familiare con nata il [...] in [...] Persona_1 Lanka, e nato il [...] in [...]. Parte_2
- Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Roma, 13 marzo 2025
Il GIUDICE
Fabrizio Molinari
2
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Molinari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8684/2024 promossa da:
, (C.F. nato il [...] in Parte_1 C.F._1
Sri Lanka e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Sorze (C.F. ); C.F._2
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente contumace -
OGGETTO: diniego nulla osta per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27.02.2024 cittadino dello Parte_1
Sri Lanka, ha impugnato il provvedimento con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma ha rigettato l'istanza di rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare con i due figli, rispettivamente Persona_1
nata il [...] in [...], e nato
[...] Parte_2 il 04.10.2007 in Sri Lanka, entrambi minorenni all'epoca della domanda. Esponeva il ricorrente che il provvedimento si fondava sulla mancata prova del requisito alloggiativo;
sul punto l'istante evidenziava che al momento della presentazione della domanda di nulla osta aveva inoltrato tutta la documentazione necessaria, tra cui la ricevuta della richiesta di certificato di idoneità alloggiativa;
che l'amministrazione mancava di notificare il preavviso di rigetto, comunicando direttamente il diniego del nulla osta;
che il ritardo per l'ottenimento del certificato era imputabile alla condotta del Municipio, il quale avrebbe dovuto provvedere al rilascio del suddetto attestato entro 30 giorni ex art. 2, co. 2, L. 241/90; che, stante la prova tramite codice RIA di invio della richiesta da parte del ricorrente, il SUI avrebbe dovuto sollecitare l'amministrazione comunale per l'ottenimento del parere sull'idoneità alloggiativa. Chiedeva dunque di annullare il provvedimento di rigetto e per l'effetto disporre il rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare in favore dei figli Il , sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
*** In questa sede il ricorrente ha prodotto documentazione comprovante la sussistenza del requisito alloggiativo, depositando l'attestazione di idoneità alloggiativa rilasciata dal Comune di Roma in data 05.02.2024, da cui risulta che l'immobile sito in Via Dei Basaldella n. 37 è idoneo ad ospitare due persone. Dimostrata dunque la sussistenza del requisito la cui carenza era stata posta a fondamento del rigetto, senza ulteriori contestazioni mosse in ordine al secondo
1 requisito reddituale, può trovare accoglimento la domanda di annullamento del relativo provvedimento, con contestuale ordine di rilascio del nulla osta per ricongiungimento con nata il [...] in [...] Persona_1
Lanka, e nato il [...] in [...]. Parte_2
Non può invece essere accolta la deduzione di parte ricorrente in merito ad una scorretta istruttoria condotta dalla all'epoca della domanda di Controparte_2 nulla osta, posto che, dalla documentazione versata in atti, si evince l'inoltro telematico della domanda di nulla osta in data 25.11.2023, ed una successiva richiesta di idoneità alloggiativa avanzata da parte ricorrente al Municipio solo in data 29.01.2024, pertanto non risulta credibile che egli avesse allegato la richiesta di idoneità alloggiativa alla pratica relativa al nulla osta;
parimenti, nessuna condotta illegittima è imputabile all'amministrazione comunale, stante la conclusione del procedimento amministrativo con attestato emesso il 05.02.2024, ben rientrando nei limiti di legge ex articolo 2, co. 2, L. 241/90.
Considerato, dunque, che al momento della presentazione della domanda di nulla osta il ricorrente non disponeva del presupposto di cui all'art .29 comma 3 lett.a) D.lgs. 286/98, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla il rilascio del nulla osta al Controparte_2 ricongiungimento familiare con nata il [...] in [...] Persona_1 Lanka, e nato il [...] in [...]. Parte_2
- Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Roma, 13 marzo 2025
Il GIUDICE
Fabrizio Molinari
2