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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2025, n. 4618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4618 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, all'udienza del 15.04.2025, nella causa RG. N. 38588/023, ha pronunciato la seguente sentenza TRA
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dagli avv.ti Bruno Del Parte_1
Vecchio pec: e Silvia Altea pec: Email_1
; giusta procura in calce al ricorso Email_2
RICORRENTE
E
in persona dell'avv NTroparte_1 CP_2
, in qualità di Direttore della Direzione Affari Legali e Societari , giusta
[...] procura del 3/12/18 ,rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti prof. Roberto Pessi pec: e Maurizio Santori pec: Email_3
; giusta procura in calce alla memoria Email_4 difensiva RESISTENTE
Oggetto: accertamento rapporto lavoro subordinato di natura giornalistica
FATTO E DIRITTO Con ricorso iscritto l' 01.12.2023, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, la natura subordinata e giornalistica del rapporto di lavoro intercorso tra la dott.ssa Pt_1
e la a far data dal 31 maggio 2010 o,
[...] NTroparte_3 comunque, dalla diversa data ritenuta di giustizia, nonché la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tutt'ora in essere, da tale predetta data, nonché il diritto della dott.ssa di essere assunta a tempo Parte_1 indeterminato alle dipendenze della a decorrere NTroparte_3 dal 31 maggio 2010 o, comunque, dalla diversa data ritenuta di giustizia;
b) accertare e dichiarare, conseguentemente, il diritto della dott.ssa ad Parte_1 essere assunta a tempo indeterminato alle dipendenze della NTroparte_3
con la qualifica di redattore ordinario con oltre trenta mesi di anzianità
[...] professionale, ai sensi degli artt. 1 e 11 del CNLG e della contrattazione integrativa aziendale o, in subordine, con altra qualifica o inquadramento giornalistici ritenuti di giustizia a decorrere dal 31 maggio 2010 o, comunque, dalla diversa data ritenuta di giustizia;
conseguentemente, ordinare alla convenuta il ripristino e, comunque, la prosecuzione del rapporto di lavoro e, comunque, di reintegrare e/o riammettere in servizio la parte ricorrente con la qualifica di redattore ordinario con oltre trenta mesi di anzianità professionale, ai sensi degli artt. 1 e 11 del CNLG e della contrattazione integrativa aziendale o, comunque, con altra qualifica o inquadramento giornalistici ritenuti di giustizia, con riconoscimento dell'anzianità aziendale a decorrere dal 31 maggio 2010 o, comunque, da altra successiva data ritenuta di giustizia;
con obbligo, altresì, per la convenuta di riconoscere alla parte ricorrente il medesimo trattamento economico e normativo assicurato ai giornalisti di pari qualifica occupati alle proprie dipendenze con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con condanna della medesima società convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di tutte le retribuzioni maturate dalla data di cessazione del rapporto fino all'effettivo ripristino del medesimo e ciò anche a titolo di risarcimento del danno;
c) condannare, per l'effetto di quanto sopra, la , in NTroparte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore, all'accantonamento in favore della dott.ssa anche a titolo di risarcimento del danno, del trattamento di fine Parte_1 rapporto maturato, sulle somme percepite, a decorrere dal 1° giugno 2010 - o da altra data ritenuta di giustizia - per un totale di € 37.077,97, calcolate fino alla data del 31 luglio 2023; oltre le somme successivamente maturate e maturande, con il relativo successivo accantonamento del trattamento di fine rapporto;
o, comunque, al pagamento delle maggiori o minori somme che risulteranno dovute in corso di causa, anche ai sensi degli artt. 2099 cod. civ. e 36 della Costituzione, liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 432 cod. proc. civ., ovvero accertare comunque la sussistenza dei crediti medesimi;
d) con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. e) Con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese, compensi ed onorari, oltre rimborso spese generali, cassa avvocati ed iva”. La ricorrente affermava di essere giornalista professionista dal giorno 11 novembre 2020; che aveva sottoscritto con la società resistente n. 28 contratti di lavoro formalmente definiti di natura autonoma e senza soluzione di continuità, dal giorno 31 maggio 2010 e fino al 22 luglio 2023; che i contratti erano stati contraddistinti sempre dallo stesso numero di matricola;
che aveva lavorato per la con contratti di CP_4 lavoro autonomo in cui le si era demandato il ruolo di attrazione ,in alcuni contratti, in altri presentatrice/attrazione ed in altri ancora co-conduttruce per la trasmissione “Uno mattina”,nelle varie denominazioni ed edizioni, e in alcuni periodi era stata addetta in particolare ai programmi/ rubriche “Uno mattina Caffè”e “Il Caffè di AI Uno”; aveva poi lavorato sempre con contratti di lavoro autonomo per le testate giornalistiche
“AI EW” dal 2016 al 2023 (nello specifico ai programmi “Meteo” nelle varie edizioni e nominazioni ,come presentatrice, dal 2016 al 2023, “ST 24 ES” nell'estate del 2017, “MO 24” dal 2022 al luglio 2023) e “AI RT” (nello specifico “Zona 11” dal giugno 2017 ad agosto 2018, “A Tutta Rete” da settembre 2017 ad novembre 2019); che il rapporto cessava nel luglio 2023 ; che le mansioni svolte nei suddetti programmi e/o rubriche comprendevano la ricerca delle notizie, la rielaborazione critica delle stesse, la preparazione di interviste;
che, data la specificità delle varie trasmissioni, aveva di volta in volta differenti ed ulteriori mansioni da svolgere;
che per “Uno Mattina” doveva recarsi ogni giorno alle ore 5.00/5.30 presso NTr il centro di produzione di per preparare la rassegna stampa da CP_5 consegnare agli autori, partecipare alla diretta dalle 6.30 alle 10.30 da una postazione c.d “acquario”, segnalare eventuali aggiornamenti durante il programma, partecipare, intorno alle 11.00 alla riunione con il giornalista conduttore, i capi autore, gli autori, la produzione e i giornalisti incaricati per esaminare i dati di ascolto del giorno precedente e decidere la scaletta del giorno dopo;
che ,finita la riunione andava in esterna a NTr realizzare i servizi assegnati utilizzando attrezzatura d era accompagnata da una troupe tecnica;
che, una volta realizzati i servizi ,redigeva il testo e provvedeva allo speach ,ossia leggeva il testo con la sua voce , e poi dava indicazioni ai tecnici per il montaggio del servizio, per consentire il controllo degli autori, i quali potevano richiedere modifiche alla ricorrente;
che, se non doveva andare in esterna, realizzava i servizi c.d chiusi presso gli studi di Via Teulada;
che per “Uno Mattina Caffè” doveva realizzare quotidianamente una rassegna stampa dal web per poi recarsi nella sala di registrazione insieme al conduttore e leggere dalla sua postazione la sopra indicata rassegna stampa;
che per la rubrica quotidiana “Il caffè di AI Uno”, in onda alle 6,00 del mattino, le era stata assegnata la conduzione : intervistava esponenti del mondo della cultura e politica su tematiche di attualità e lanciava servizi dalla stessa realizzati, in esterna o chiusi, per poi alle 11,00 partecipare a una breve riunione coi superiori gerarchici e ad una riunione di scaletta per il giorno successivo;
che per la rubrica “La telefonata” , rubrica del sabato incentrata sulla notizia più rilevante della settimana commentata attraverso intervista ad un ospite, inserita all'interno del programma “Il caffè di AI Uno” si era occupata della realizzazione della stessa sotto le indicazioni impartite dal capo autore;
che parallelamente al lavoro per “Uno Mattina” era stata incaricata di realizzare rubriche per la testata AI EW 24 come “Meteo”, “ST 24” e “MO 24”; che per “Meteo” e “ST 24” riceveva email dall'Aeronautica militare per le previsioni del giorno dopo, elaborava un testo articolato secondo la linea editoriale impartita, lo leggeva nel corso della puntata, il tutto sotto le direttive del capo redattore e del capo servizio;
che per “MO 24”, rubrica a cadenza settimanale, sotto direttiva del capo redattore, confezionava, utilizzando una troupe tecnica sotto la sua direzione, servizi e interviste assegnatele;
che, terminato il servizio, lo stesso veniva sottoposto al controllo del capo redattore;
che per la testata “AI RT” partecipava alla realizzazione di “Zona 11” e “A Tutta Rete” realizzando testi sottoposti al controllo generalmente del giornalista conduttore, leggendo nel corso della puntata e comparendo al fianco del conduttore;
che dal 31 maggio 2020 al 22 luglio 2023 aveva orari quotidiani da rispettare, doveva essere sempre reperibile, doveva dare tempestiva comunicazione di eventuali impedimenti o assenze;
che non aveva goduto di ferie: che il rapporto si era svolto con le modalità di un rapporto di natura subordinata;
che aveva diritto ad essere inquadrata nella qualifica di “giornalista redattore” con ogni conseguenza di legge per quanto atteneva alla prosecuzione del rapporto e alle differenze dovute;
che per il periodo dal maggio 2010 al luglio 2023 aveva avuto un NTr trattamento pressoché equivalente a quello che la vrebbe dovuto corrispondere e le mensilità supplementari risultavano assorbite;
che per la prosecuzione del rapporto del rapporto e per individuare il parametro retributivo mensile per le retribuzioni dovute fino al ripristino del rapporto anche a titolo di risarcimento, si indicava la retribuzione di euro 4017,56;, che per tutto il periodo di causa aveva diritto all'accantonamento per TFR pari ad euro 37.077,97 , somma calcolata sulla retribuzione di fatto percepita dalla lavoratrice nonché agli ulteriori accantonamenti medio tempore maturati
Concludeva come sopra. NTr La i costituiva regolarmente eccependo in primis la prescrizione di tutte le somme antecedenti al quinquennio a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziaria, contestando la pretesa di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. Affermava che la ricorrente aveva prestato la propria collaborazione professionale in maniera non continuativa, come attrazione-vedette, presentatrice e co-conduttrice; che tutte la collaborazioni avevano avuto natura autonoma;
che tutte le trasmissioni alla cui realizzazione la ricorrente aveva collaborato non avevano contenuto giornalistico e non erano inseriti all'interno di una testata;
che le trasmissioni per le quali aveva collaborato, perseguivano finalità prettamente culturali e di intrattenimento;
che in caso in cui si fosse ritenuta subordinata la prestazione, i contratti sarebbero a tempo determinato e nell'intervallo tra un contrato ed un altro non spettava retribuzione , che, inoltre ,si applicava il comma 5 dell'art 32 L183/2010, oggi art. 28 D.lgs. n. 81 del 2015, e la ricorrente avrebbe potuto avere diritto ,al massimo, all'indennità risarcitoria prevista, nella misura minima , senza il riconoscimento di altri importi;
che non essendo intervenuto nessun licenziamento, nessuna reintegra era possibile;
che comunque veniva eccepiva la prescrizione delle somme ex art. 2948 cc, che con riferimento alla retribuzione percepita,operava il principio dell'assorbimento . che nessuna somma era dovuta per accantonamento a titolo di Tfr
Concludeva chiedendo “In via principale, nel merito, rigettare integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto. In via subordinata: dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti maturati e di tutte le domande risarcitorie contenute in ricorso. Ancora in via subordinata: ferma restando la natura non giornalistica delle prestazioni rese, limitare le pretese economiche della ricorrente in ragione dell'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, oggi art. 28 del D.lgs. n. 81 del 201, entro la misura economica ivi delineata, nella misura minima di 2,5 mensilità o in quella ritenuta di giustizia comunque inferiore alla misura massima di legge, sussistendo gli accordi di stabilizzazione. In via ulteriormente gradata: In applicazione del principio di assorbimento, scomputare dalle somme eventualmente dovute quelle percepite in virtù dei rapporti di lavoro intercorsi durante e successivamente al periodo successivo alla data di scadenza naturale degli ultimi contratti di lavoro e agli intervalli non lavorati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” Ammesse le prove , escussi i testi la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza .
La ricorrente assume che con contratti di natura autonoma dal 31/5/10 al 22/7/23 ha collaborato per le attività di attrazione/presentatrice/coconduttrice /esperta , a seconda dei singoli contrati , per i programmi “Uno Mattina” dal 31 maggio 2010 a maggio 2020 per AI 1 , “Meteo” da settembre 2016 a maggio 2023 e “ST 24 estate” nell'estate 2017 per la testata AI EW 24 “Zona 11” dal 26 giugno al 17 agosto 2018 pe AI RT , “A tutta rete” settembre – novembre 2019 per AI RT , “ ” CP_6
17/10/22 al 22/7/23 per AI EW 24 . In tutte tali trasmissioni avrebbe svolto attività giornalistica in forma subordinata, pertanto chiede dichiararsi la natura subordinata del rapporto con inquadramento come redattore ordinario dopo 30 mesi, ripristino del rapporto e relative differenze retributive maturate dalla cessazione del rapporto al ripristino anche a titolo di risarcimento del danno parametrate al trattamento dei NTr giornalisti di pari qualifica occupati alle dipendenze , condanna all'accantonamento a titolo di Tfr della somma di euro 37077,97 e delle altre somme dovute a tali titolo maturate e maturande. La costituendosi contesta la natura subordinata dal rapporto , nonché lo CP_3 svolgimento di attività giornalistica Occorre pertanto verificare se il rapporto era di tipo subordinato e se la ricorrente potesse essere inquadrata come giornalista redattore ordinario dopo 30 mesi di anzianità
ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE SULLA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO E SULL'ATTIVITA'SVOLTA Per dimostrare la natura subordinata del rapporto la parte ricorrente allega e prova l'esistenza di 28 contratti in successione tra loro con brevissime interruzioni stipulati nel periodo dal 31/5/10 al 22/7/23 per le varie trasmissioni , a volte anche in sovrapposizione tra loro. Evidenzia che negli stessi contratti si prevedeva l'obbligo NTr di esclusiva, la ome sede di lavoro , l'obbligo di comunicazione tempestiva di eventuali assenze, lo stesso numero di matricola assegnatole nei vari contratti . Allega che sussistevano i caratteri della subordinazione essendo la ricorrente assoggettata al potere direttivo della ,ricevendo direttive quotidiane nelle riunioni di redazione, CP_3 per e mail o telefono dai superiori gerarchici, i quali le indicavano i temi da approfondire ,i servizi e le interviste da realizzare e le davano ogni altra indicazione necessaria sulla base della linea editoriale del programma e delle esigenze di produzione. Aveva , inoltre, messo a disposizione la propria opera anche tra una prestazione e l'altra , aveva rispettato gli orari imposti , aveva reso la prestazione nei locali aziendali presso cui disponeva di postazioni di lavoro messe a sua disposizione NT usando tutti i mezzi necessari offerti da Nell'inquadrare il rapporto come subordinato, si doveva considerare che la natura intellettuale della prestazione giornalistica resa faceva sì che la subordinazione fosse attenuta e rilevava per lo più l'inserimento stabile della ricorrente nell'organizzazione aziendale , non essendo il giornalista tenuto al rispetto di un orario , né a permanere nei locali aziendali e sostanziandosi l'esercizio del potere di controllo nella verifica della corrispondenza dei contenuti alla linea . Per i programmi di AI EW 24 le direttive erano impartite quotidianamente dal caporedattore e dal capo servizio ed anche per essi svolgeva la NT sua attività presso il centro di produzione ella redazione giornalistica della testata AI EW. Per quanto attiene , poi, all'attività svolta ,la ricorrente sostiene di aver svolto mansioni di giornalista in tutti i programmi e chiede quindi l'inquadramento come redattore ordinario con oltre 30 mesi . In particolare con riferimento alla trasmissione “Uno Mattina”, periodo dal 31 maggio 2010 al maggio 2020, assume che il programma era stato condotto da giornalisti , era realizzato con la testata Tg1 con cui si alternava la rete , la natura giornalistica del programma era stata riconosciuta per la par condicio elettorale ,la ricorrente provvedeva alla ricerca, selezione, verifica e approfondimento delle notizie di attualità anche attraverso la consultazione delle agenzie di stampa messe a NT disposizione dalla rielaborava criticamente ,attraverso il suo contributo, le notizie cercate, selezionate, verificate e trasformava il fatto in notizia attraverso la preparazione e realizzazione di servizi giornalistici, registrati o in diretta, preparava e realizzava interviste attraverso lo svolgimento dell'attività prodromica come la scelta dei soggetti da intervistare e l'elaborazione delle domande da porre. La stessa si recava verso le 5,00-5,30 presso gli studi televisivi per preparare la rassegna stampa, selezionando le principali notizie del giorno che consegnava poi agli autori, i quali provvedevano a caricare la rassegna stampa sullo schermo in studio per la diretta del programma;
nel corso del programma partecipava allo stesso da una postazione dedicata chiamata acquario dalla quale continuava a consultare agenzie di stampa e segnalava, secondo il suo giudizio, notizie di attualità e aggiornamenti durante il corso del programma;
terminata la diretta, partecipava verso le 11,00 alla riunione, in una saletta attigua allo studio ,alla quale facevano parte il giornalista conduttore, i capi autore, gli autori, la produzione, i giornalisti incaricati in cui si esaminavano i dati degli ascolti del giorno precedente e si decideva la scaletta del giorno successivo sulla base dei servizi assegnati dai vari autori responsabili ai giornalisti ,tra cui vi era la ricorrente, la stessa ,come i giornalisti, illustrava l'impostazione dei servizi svolti o ancora da svolgere e proponeva approfondimenti o interviste da effettuare. Terminata la riunione ,la ricorrente andava in esterna per realizzare i servizi assegnati con una NT troupe tecnica alla stessa fornita dalla terminato il girato la ricorrente redigeva il testo e provvedeva a leggere il testo con la sua voce e nel tardo pomeriggio dava indicazioni ai tecnici per il montaggio del servizio;
al termine del servizio, lo stesso veniva consegnato per il controllo agli autori che valutavano la corrispondenza del servizio alla linea editoriale nonché la corrispondenza dello stesso ai requisiti formali come la lunghezza del servizio stesso e , se necessario, chiedevano modifiche alla NTr ricorrente;
se non si recava in esterna , andava nelle redazioni dove aveva tutta la strumentazione necessaria a disposizione per la preparazione della rassegna stampa e la redazione dei servizi c. d. chiusi. A partire dal settembre 2012 fino al giugno 2014 alla ricorrente era stata assegnata anche la realizzazione di una rubrica di informazione che si chiamava “Uno Mattina Caffè” trasmessa nel corso del programma mattutino, ma che veniva registrata il pomeriggio del giorno prima a partire dalle 13,00 , ossia dopo la riunione. Per tale rubrica la ricorrente realizzava una rassegna stampa dal web selezionando le notizie più rilevanti in relazione ad eventi culturali, poi si recava nello studio di registrazione insieme al conduttore e leggeva dalla sua prestazione la rassegna stampa. Dal 26 maggio 2014 fino a settembre 2019 era stata assegnata alla conduzione della rubrica quotidiana “Il Caffè di AI uno” della durata di 60 minuti e trasmesso alle sei del mattino. In tale rubrica la ricorrente intervistava esponenti del mondo della cultura e della politica su tematiche di stretta attualità e lanciava i servizi che lei stessa realizzava, in esterna o chiusi. Per la realizzazione di tale rubrica partecipava ad una riunione mattutina alle 11,00 insieme ai superiori, ed ad una riunione c.d. di scaletta per il giorno successivo in cui i superiori sulla base delle notizie selezionate dalla ricorrente decidevano l'ordine della trattazione degli argomenti e degli ospiti. Poi,in concomitanza a “Il Caffè di AI uno”, dal settembre 2016 fino al giugno 2019 le era stata assegnata, una rubrica che si chiamava “La telefonata” trasmessa ogni sabato mattina nel corso del programma “Il Caffè di AI uno” avente ed oggetto la notizia più rilevante della settimana da commentare attraverso un'intervista ad un'ospite in studio ed a tal fine la ricorrente doveva approfondire una notizia ,tra le più rilevanti, e preparare l'intervista secondo le indicazioni impartite dal capo autore. Con riferimento ai programmi “Meteo” ( da settembre 2016 a maggio 2023)
“ST 24 ES” (estate 2017) “MO 24” ( da aprile 2022 a luglio 2023),in tali periodi, in parte coincidenti con l'attività svolta per il programma “Uno Mattina” ,la ricorrente assume che era stata incaricata di svolgere alcune rubriche per la testata AI EW 24, la rubrica Meteo e la rubrica ST 24 riguardavano notizie relative al meteo e ai viaggi;
in tale ambito la ricorrente riceveva quotidianamente una mail dell'Aeronautica militare per le previsioni per il giorno successive, elaborava un testo articolato secondo la linea editoriale impartita dai superiori che doveva poi leggere nel corso della puntata. Il testo elaborato, dopo il controllo del caporedattore e del capo servizio ,veniva inserito nel gobbo elettronico per la puntata. Le direttive erano impartite quotidianamente dal caporedattore e dal capo servizio, svolgeva dette NT mansioni presso il centro di produzione nella redazione giornalistica della testata AI EW. Per la rubrica MO 24 la stessa aveva ad oggetto notizie riguardanti i motori ,la mobilità e i trasporti, la ricorrente realizzava servizi e interviste sempre su indicazioni quotidiane da parte del caporedattore, faceva servivi con troupe esterne , redigeva il testo e realizzava lo speach, nei servizi chiusi usava immagini in archivio e redigeva i testi, terminato il servizio ,lo stesso veniva controllato dal capo redattore sotto l'aspetto contenutistico e formale NTr Infine per i programmi ricondotti a sport “ Zona 11” dal 26/6/ al 17/8/18 e “A Tutta rete” dal settembre a novembre 2019 aventi ad oggetto il primo notizie sul calcio mercato ed il secondo notizie social relative al calcio, entrambi i programmi erano condotti da giornalisti e la ricorrente ricercava, selezionava le notizie di attualità le elaborava, le trasformava da fatto in notizia attraverso servizi giornalistici, preparava e realizzava interviste scegliendo i soggetti da intervistare ,le domande da porre , così realizzando i testi che, dopo averli sottoposti al superiore gerarchico, in genere il giornalista conduttore, leggeva al video al fianco del conduttore. PROVE Se quanto sopra descritto sono le allegazioni di parte ricorrente occorre verificare cosa la stessa è riuscita a provare , dando per provati i contratti stipulati in atti. Nell'esaminare le testimonianze rese dai testi si procederà accorpando le deposizioni con riferimento alle singole trasmissioni . Uno Mattina ,Uno Mattina Caffè , Il Cafè di AI uno
La teste di parte ricorrente , dichiarava che aveva in appello Testimone_1 NT una causa in corso con la vinta in primo grado quanto alla subordinazione , ma non all'inquadramento giornalistico richiesto, e che aveva lavorato per Uno Mattina anche all'interno della rubrica Il Caffè ,dal 2005 al 2019 e novamente dal 2023 . La teste , giornalista e grafologa , si occupava della redazione dei testi, trovava storie, faceva sevizi in voce e in video, faceva servizi chiusi ,cioè servizi dove andavano in onda le immagini ed la teste leggeva il testo dalla stessa scritto a corredo delle immagini . Ciò avveniva anche per il Caffè ; si facevano interviste a scrittori, si invitavamo autori che avevano scritto un libro , giornalisti che venivano a commentare fatti di attualità e cronaca , intervistavano anche personaggi protagonisti del fatto di cronaca , la teste come esempio dichiarava che la stessa aveva intervistato Per_1 anche la ricorrente aveva svolto le stesse attività per “Il Caffè “ed andava anche in video. Confermava poi il capitolo 11 del ricorso riferito alla trasmissione “Uno Mattina” e , quindi, che la ricorrente si recava dalle 05,00/ 5,30 presso gli studi televisivi per preparare la rassegna stampa ,selezionando le principali notizie , per consegnarla agli autori;
che la ricorrente partecipa alla diretta del programma selezionando nel corso del programma aggiornamenti e altre notizie di attualità, confermava la partecipazione della ricorrente alla riunione quotidiana alle 11,00 ,la realizzazione dei servizi in esterna ,il montaggio ,la consegna dello stesso agli autori, in alternativa alla realizzazione di servizi esterni l'attività svolta presso le redazioni NTr per la realizzazione dei servizi chiusi o la preparazione della rassegna stampa. Precisava che “Il Caffè” era più incentrato sulla cultura, ma si lavorava anche su attualità pur se legata ad eventi culturali ,per esempio, dopo che era uscita la sentenza su , avevano invitato un giornalista in studio che aveva commentato la Per_1 sentenza e la teste era andata a Palermo ad intervistarlo;
avevano parlato del libro scritto da e da altra giornalista . Precisava che l'argomento di attualità Per_1 trattato nella rubrica era sempre legato ad un evento culturale ad es. spettacolo, libro film .Per quanto riguardava poi Uno Mattina Caffè ,confermava che veniva registrata il pomeriggio del giorno prima a partire dalle 13,00 e che per essa la ricorrente realizzava una rassegna stampa dal web selezionando le notizie più rilevanti ed eventi culturali , poi si recava nello studio di registrazione insieme al conduttore, leggeva dalla sua postazione la rassegna stampa realizzata. Confermava che quanto alla rubrica
“Il Caffè di AI Uno”, la ricorrente intervistava gli esponenti della cultura su tematiche di attualità, lanciava servizi dalla stessa realizzati , partecipava alla riunione mattutina delle 11,00 nonché alla riunione di scaletta. L'altro teste di parte ricorrente dichiarava di aver lavorato in un Testimone_2 programma “ Uno Mattina” dal 2013 al 2017 con la ricorrente e poi nel 2015 avevano fatto, all'interno di Uno Mattina una sezione del programma che si chiamava “Uno NT Mattina Caffè”. Se pur giornalista, il teste precisava ce con la veva un programma autorale .Uno Mattina era un programma che aveva delle parti fatte dal TG 1 e poi c'era l'approfondimento giornalistico su argomenti di attualità dalla politica , alla cronaca che curava il teste , quale giornalista, insieme alla ricorrente;
la ricorrente realizzava dei servizi sull'argomento. I giornalisti erano il teste ed e poi c'era Tes_3 in affiancamento la ricorrente . Il programma era ricondotto come responsabilità sia alla Rete e ,per la par condicio, alla testata giornalistica . Il programma iniziava alle 6,45 per cui bisognava essere lì alle 6 ,00 e si rimaneva fino alla fine del programma e fino alla successiva riunione di redazione per il confezionamento del programma del giorno successivo;
la riunione era con gli autori , tutti i conduttori , gli inviati e i redattori che supportavano gli autori nel completamento degli spazi assegnati agli autori stessi . Alla riunione c'era anche la ricorrente . Dopo la riunione vi era da svolgere il lavoro per permettere che il programma andasse in onda il giorno dopo ,per cui si usciva non prima delle 18,00 , ma anche più tardi . Se accadeva qualcosa nel pomeriggio di cui ci si doveva occupare la mattina dopo , perchè seguivano l'attualità, ci chiamavano anche se avevamo finito di confezionare la puntata del giorno successivo ,perché occorreva inserire l'argomento sopraggiunto e quindi riadattare la puntata , dovevamo essere reperibili e disponibili . Il teste di parte resistente , dirigente capo struttura del day time , Testimone_4 responsabile del budget e delle parti editoriale di diversi programmi ,affermava che la ricorrente dal 2013/2014 al 2017 circa, sulla edizione di Uno Mattina invernale ed estiva, aveva uno spazio che si chiamava “Uno Mattina Caffè” in cui ,sulla base di un copione, notiziava il pubblico su eventi culturali che ci sarebbero stati in Italia di lì a poco;
ricordava che erano un elenco di eventi che venivano raccontati .Il copione, contenente i contenuti di quello che doveva dire, era scritto dagli autori ,leggeva gli eventi culturali. Durante l'estate degli anni 2016/2017 circa ,aveva avuto anche uno spazio di conduzione alternandosi con altri conduttori all'interno di Uno Mattina Caffè. Nel caso in cui si assentava ,doveva avvisare , perché ,altrimenti, sarebbe mancata una parte del programma e dovevano provvedere a colmare lo spazio lascito vuoto dall'assenza, ma non risultava al teste che dovesse presentare certificati medici . L'orario in cui doveva essere presente era quello della registrazione che avveniva il giorno prima della trasmissione in quanto il Caffè era un programma di cultura e non di stringente attualità, non aveva una postazione fissa ma una postazioni jolly. Precisava che il responsabile di conduzione, ossia gli autori e coautori , dicevano l'impostazione da dare all'esposizione . “Uno Mattina” era un programma di rete e non della testata ed in particolare un programma di intrattenimento all'interno del quale si davano notizie su eventi culturali e su episodi di attualità . “Uno Mattina Caffè” riguardava solo eventi culturali;
spiegava ,poi ,che le redazioni di testata sono organizzate in gerarchia rigida, c' è la linea e la notizia viene raccontata come si sono svolti i fatti a prescindere dall'audience ; nella redazione del programma , invece, la scelta degli argomenti avviene in parte in base al gradimento attesto, come avveniva per “Uno Mattina” . Nel programma “Uno Mattina” al di là degli spazi in cui si passava la linea al Tg , c' erano all'interno spazi gestiti dal TG 1 e non dalla rete, con conduttori del Tg1, ma gli spazi erano nettamente distinti;
gli autori della rete non si interferivano con i predetti spazi ,non c 'erano giornalisti negli spazi gestiti dalla rete tranne la conduzione , ricordava e che erano Parte_2 Persona_2 conduttori per la rete, ma giornalisti prestati dal TG
, teste di parte resistente , dichiarava che aveva lavorato con la Persona_3 ricorrente ,il suo ruolo era o di capo progetto o di produttore esecutivo , la trasmissione era “Uno Mattina” , la ricorrente in quella trasmissione era presente sicuramente nell'edizione 2012/2013 e credeva anche nella precedente . Nell'edizione 2011 /2012 la ricorrente era al centralino e nell'edizione successiva era stata inserita nel programma di “Uno Mattina Caffè” e andava in video nella postazione web situata nello studio , leggeva notizie non scritte da lei ma dagli autori del programma che dovevano per contratto scrivere testi. Ad Uno Mattina veniva impiegato personale interno quali i programmisti registi , l'assistente al programma;
i programmisti registi facevano anche gli autori o i registi o si occupavano di produzione, non c'erano le figure dei giornalisti ma non sapeva se i conduttori fossero stati giornalisti, nel qual caso escludeva che avessero per quella trasmissione un contratto giornalistico, ma avevano un contratto di scrittura artistica e venivano pagati in base ad un accordo NT individuale che prescindeva dai CCNL applicati dalla .Precisava che negli ultimi anni di Uno Mattina e anche 2012/2013 c'era la consuetudine di affiancare accanto al NT conduttore, avente scrittura artistica, un giornalista dipendente che aveva lo stipendio del .Precisava che “Uno Mattina Caffè” era alle 6,00 ed era registrato, Pt_3 poi iniziava alle 6,30 “Uno Mattina”;dal punto di vista amministrativo dette trasmissione erano sotto lo stesso ordine e matricola, ossia erano un programma dal punto di vista contabile, ognuna delle due trasmissioni aveva però una propria organizzazione, pur se il personale in parte poteva coincidere , comunque erano due programmi . Nelle edizioni dal 2010 al 2013 “Uno Mattina” era diviso una parte c.d. di rete perché curata dalla Rete, in cui si trattavano temi relativi alla salute , società, NTr costume , spettacolo, letteratura ,cultura, attualità e una parte cd del che si occupava dell'approfondimento dell'attualità e di altri argomenti di altra natura , era poi difficile dire la differenza tra la parte rete e la parte Tg, ma era diverso l'approccio. La teste aveva lavorato dal 2013 al 2020 con interruzione nel Testimone_5
2019 , come produttore dell'intero programma “Uno Mattina” , compreso “Uno Mattina Caffè” ;la ricorrente aveva un contratto come attrazione/ vedette e poi di presentatrice , ma la teste in concreto la ricordava come addetta alla presentazione per circa 5/7 minuti di notizie prese dal web;
spiegava che sul web apparivano varie notizie che venivano dagli autori selezionate e scritte e presentate dalla ricorrente. Nelle ultime due edizioni estive di “ Il Caffè di AI Uno” aveva , invece ,coopresentato il programma assieme ad altro coconduttore, negli anni 2019/2020. Esisteva, poi, una rubrica chiamata “La Telefonata” e ricordava che la ricorrente ne faceva parte, ma non ricordava altro. Escludeva che la ricorrente andasse in esterna per servizi . Nelle edizioni estive in cui era coconduttrice aveva sicuramente fatto interviste in studio copionate dagli autori, nel senso che leggeva le domande che gli autori scrivevano. Non ricordava la ricorrente nel contesto di Uno Mattina ma solo in “Uno Mattina Caffè”. Meteo ,ST 24 ES , MO 24 . Il teste di parte ricorrente , direttore di AI EW 24, e Testimone_6 CP_8
dal novembre 2021, ma giornalista presso le stesse testate dal settembre CP_9
2007, dichiarava che , per la rubrica “Meteo” arrivavano le previsioni e la ricorrente conduceva la rubrica e rieditava le previsioni scritte;
per “ST 24 ES” , che era una sottorubrica di altra rubrica di informazione, diversa da quelle nominate , riguardante il meteo e il turismo , conduceva la ricorrente e anche qui rielaborava i testi che le scrivevano ,li rieditava . Per “MO 24”, faceva interviste e scriveva pezzi ed aveva condotto 2/3 puntate . Il teste, sempre di parte ricorrente, , Testimone_7 giornalista presso AI EW 24 , ora capo redattore di una delle redazioni di AI EW raccontava che aveva lavorato con la ricorrente dalla fine del 2021 in una rubrica che si chiamava “MO 24” dove ,per poche puntate, aveva fatto la presentatrice, poi il programma era stato modificato e si era tolta la figura del presentatore, essendovi solo servizi e la ricorrente era addetta a farne alcuni per ogni messa in onda .Si trattava di una rubrica che trattava di mobilità sia in relazione a problemi di tipo organizzativo che di attualità ad esempio le novità del salone nautico di Genova .Non c'erano formalmente degli orari, ma lavorava dalle 9,00 alle 18,00 circa , e poteva venire prima come andare via dopo detti orari, poteva essere contattata per le più svariate esigenze anche oltre detti orari. Il teste stesso era stato avvistato dalla ricorrente dell'assenza per malattia e dichiarava che , per il confezionamento del programma , facevano affidamento sui suoi servizi e se in teoria non veniva , essendo la trasmissione registrata, colmavano lo spazio, altrimenti in genere ,quando era capitato che la ricorrente fisse stata assente per la malattia , la stessa ava fatto il servizio il giorno dopo . Non aveva mai preso ferie perché il contratto corrispondeva alla durata della trasmissione . NT Il teste , funzionario F Super , lavorava alle dipendenze del Tes_8 direttore di AI EW e si occupava degli aspetti non editoriali della testata. Spiegava che “ST 24 ES”, che andava in onda l'estate, era una trasmissione di approfondimento di temi giornalistici , attualità e cronaca , all'interno c'era uno spazio meteo che divideva la prima e la seconda parte della trasmissione . La ricorrente era nello spazio meteo , la stessa , partendo dalle situazioni meteo delle località nazionali, apriva collegamenti con inviati del canale sul territorio che parlavano o di eventi meteo o turistici , la ricorrente enunciava le previsioni meteo globali e apriva i collegamenti con gli inviati . Arrivava il bollettino dell'aeronautica e la ricorrente confezionava un testo per dare le informazioni trasmesse dall'aereonautica . Nell'ultimo contratto fino al luglio 2023 era addetta alla rubrica “MO 24” su AI EW in onda il sabato dalle 13,45 alle 14,00. La rubrica trattava non del prodotto automobilistico , ma della mobilità sostenibile adr es. la distribuzione delle colonnine elettriche a livello nazionale e quindi il coinvolgimento dell'industria, come veniva approvvigionata l'energia e quali mezzi stavano le industrie producendo per adeguarsi. In questa trasmissione aveva avuto un contratto come esperta e lavorava con il capo redattore nella stanza a fianco a quella del teste . Alla riunione di redazione Tes_7 presieduta dal capo redattore ,il quale aveva altri due giornalisti che erano a Tes_7 suo riporto , , capo servizio , e redattore ordinario , partecipava Per_4 Pt_4 anche la ricorrente e si decidevano i temi da trattare ,si dividevano tra lei ed il capo redattore gli argomenti scelti . Le veniva dal capo redattore affidato un argomento e lei doveva documentarsi sul lavoro da fare e scrivere il testo che sarebbe stato letto nel programma . Di solito la puntata era fatta di tre pezzi di circa minuti 4 l'uno , di solito uno dei tre pezzi di ogni puntata del sabato veniva assegnato a lei. Gli altri due giornalisti seguivano la post produzione. Poi in qualità di esperta, nella riunione di redazione, indicava gli argomenti e gli ospiti. Spiegava su domanda che per parlarsi di redazione di testata occorre che vi fosse un capo redattore , dei giornalisti e la responsabilità della redazione è imputata alla testata in quanto ogni capo redattore è nominato dal direttore di testata . Nel caso in esame il era capo redattore della redazione Media Managment che era una delle Tes_7 redazioni di AI EW ed era scelto per realizzare questa rubrica.
Zona 11 e A Tutta Rete
Per quanto attiene i programmi “Zona 11” e “A Tutta Rete” su AI RT non vi erano in lista testi specifici da sentire .
NATURA SUBORDINATA
La Suprema Corte ha affermato “Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo, indipendentemente da una iniziale pattuizione scritta sulle modalità del rapporto, al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale
-, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (Cass. 2018 n. 29646). Con particolare riferimento poi alle prestazioni di carattere intellettuale , come in questo caso,
“l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui, si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione di fatto, rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto. ( 2019 /5436). Nel caso in esame siamo i presenza di 28 contratti che si sono succeduti dal 2010 al 2023, in cui la ricorrente doveva assumere il ruolo di attrazione vedette ,presentatrice, esperta ma è stato dimostrato che di fatto la ricorrente a dire dei testi di parte ricorrente, cercava le notizie da inserire nella trasmissione , faceva servizi esterni e chiusi , partecipava alle riunioni in cui in sostanza le venivano assegnati i temi da trattare nei servizi , e ciò più o meno accadeva in tutte le trasmissioni a lei assegnate se pur vertenti su campi differenti .Per “Uno Mattina” si NT NT recava alla alle 5,00/5.30 ed era presente presso i locali non solo durante tutta la trasmissione, ma anche dopo , se usciva per fare servizi , ritornava per farli montare, per fare il testo e lo speach e li mandava per controllo agli autori , per Uno Mattina Caffè faceva la rassegna stampa ,leggeva dalla postazione la rassegna dopo essere andata nello studio di registrazione insieme al conduttore , intervistava peonaggi del mondo della cultura o politica e lanciava i servizi dalla stessa realizzati ( cfr testi e ) Testimone_1 Testimone_9 per le trasmissioni di AI EW, Meteo e ST 24 ES, conduceva la ricorrente e rielaborava i testi che le scrivevano sul meteo ,li rieditava ( cfr teste ), mentre per Tes_6
MO 24 faceva interviste e scriveva pezzi presentando 2/3 puntate( teste e Tes_6 [...]
). Testimone_7
Nei contratti si fa obbligo alla ricorrente di lavorare in esclusiva e di comunicare le assenze. Anche i testi di parte resistente ,nello sminuire l'attività della ricorrente a lettrice di testi NT scritti da atri, non negano la presenza quotidiana della stessa presso la ed il suo apporto per la realizzazione delle trasmissioni, dal 2014 le erano state assegnate rubriche fisse che comportavano che fosse di fatto necessariamente richiesta la sua presenza. NT
Aveva poi una postazione jolly che comunque occupava stabilmente presso la ( teste NT
) , partecipava alle riunioni dei programmi , usava i mezzi e la troupe della er i Tes_4 servizi A conferma di ciò vi sono gli screen shot prodotti da parte ricorrente su indicazioni date alla stessa soprattutto dal per l'attività da svolgere . Tes_7
In conclusine si ritiene che la ricorrente era stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale e si faceva affidamento sul suo apporto per la realizzazione delle trasmissioni cui prendeva parte ,inoltre la stessa era tenuta a mettere a disposizione le proprie energie lavorative , tanto che in caso di particolari evenienze poteva essere anche chiamata a modificare i contenuti di una puntata già preparata (teste .Inoltre dagli screen shot appare che per inserire Tes_10 NT il lavoro della ricorrente nei vari programmi vi fosse una sorta di ingerenza della sui tempi e sulle modalità di esecuzione e organizzative della prestazione che non consentivano autonomia di realizzazione da parte della ricorrente stessa nell'an e nel quomodo della sua attività e lo stesso contratto imponeva di avvisare in caso di assenza escludo così la possibilità della ricorrente di assentarsi e di essere libera di regolare la sua presenza senza dare conto a nessuno . Lo stessa previsione del contratto dell'obbligo di esclusiva , escludeva che la NT ricorrente fosse libera di fare altri lavori in contemporanea a quello presso la , così implicitamente richiedendosi una messa a disposizione delle proprie energie lavorative incompatibile con un rapporto autonomo INQUADRAMENTO
Dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro ,deve però escludersi la natura giornalistica delle mansioni .Occorre subito precisare che non è di per sé rilevante il tipo di trasmissione ,se di intrattenimento o meno , o se facente capo ad una testata giornalistica o meno . Con una recente sentenza la Suprema Corte ha affermato : “ questa Corte ha evidenziato (cfr., ad es., Cass. n. 23625/2010, n. 830/2016) che, ai fini dell'inquadramento di una determinata attività nell'ambito dell'attività giornalistica, occorre un accertamento circa la sussistenza dei requisiti di elaborazione autonoma delle notizie, con valutazione della loro rilevanza in relazione ai destinatari e con la predisposizione di un messaggio comunicativo contraddistinto da un apporto soggettivo e creativo;
non può iscriversi, in maniera riduttiva, l'attività giornalistica radiotelevisiva soltanto nell'ambito dei radio o telegiornali o nelle testate tipicamente giornalistiche e di informazione, ben potendo rientrare la stessa anche in programmi di intrattenimento o di svago, purché con contenuto propriamente informativo (Cass. n. 28035/2013), essendo irrilevante a tali fini la legge n. 69/1963, posto che la legge citata presuppone e non definisce l'attività giornalistica (Cass. n. 17723/2011), ed essendo anche irrilevante ai fini del riconoscimento della natura giornalistica dell'attività NTr svolta dal dipendente a struttura aziendale dell'ente presso cui egli presta la sua attività, rilevando piuttosto il peculiare carattere informativo (nel senso sopra esposto) delle mansioni svolte (Cass. n. 16229/2013)”( Cass 13753/24) Sul punto poi è intervenuta anche altra sentenza che oltre ad aver specificato i programmi nei quali l'attività giornalistica può essere svolta, ha indicato i campi nei quali può muoversi l'informazione Si legge in essa : “ costituisce infatti, attività giornalistica - presupposta, ma non definita dalla L. 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista
- la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo;
assume inoltre rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio, del programma o della testata nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'inserimento continuativo del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa (vedi Cass. 29/8/2011 n. 17723). Si deve quindi, intendere come giornalistica, quella prestazione di lavoro intellettuale, della sfera dell'espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa indifferenziata di utenti, idee, convinzioni o nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica e culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunta da valutazione critica (vedi Cass. 12/6/1985 n. 3525). Il giornalista si pone, dunque, quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisirne la conoscenza, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e predisporre il messaggio con apporto soggettivo e creativo, ed assumendo rilievo, a tal fine, anche l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione, che costituiscono gli elementi differenziatori rispetto ad altre professioni intellettuali e sono funzionali a sollecitare l'interesse dei cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli di attenzione per la loro novità (Cass. 22/11/2010 n. 23625). Questa Corte, peraltro, con condivisibile approccio, ha altresì ritenuto che non può iscriversi, in maniera riduttiva, l'attività giornalistica radiotelevisiva soltanto nell'ambito dei radio o telegiornali o nelle testate tipicamente giornalistiche e di informazione, ben potendo rientrare la stessa anche in programmi di intrattenimento o li svago, purché con contenuto propriamente informativo (Cass. 16/12/2013 n. 28035), essendo irrilevante a tali fini la L. 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (posto che la legge citata presuppone e non definisce l'attività giornalistica, Cass. 29/8/2011 n. 17723), ed ancora che è irrilevante ai fini del riconoscimento della natura giornalistica dell'attività svolta dal NTr dipendente a struttura aziendale dell'ente presso cui egli presta la sua attività, essendo significativo, piuttosto, il peculiare carattere informativo (nel senso sopra esposto) delle mansioni svolte (Cass. 27/6/2013 n. 16229, Cass. 19/1/2016 n. 830).” (Cass 16377/21) Pertanto i programmi in sé, se considerati come programmi diretti all'informazione non precludono l'inquadramento della ricorrente come giornalista , ma ciò che non è stato dimostrato è in primo luogo proprio il carattere informativa delle trasmissioni. Questo Tribunale proprio a proposito di “Uno Mattina” ha evidenziato che , secondo l'istruttoria condotta in quella causa, si trattava di trasmissione di rete con carattere di intrattenimento, con contenuto di approfondimento di fatti e notizie di attualità, di cronaca, di cultura e di società, realizzata attraverso commenti, interviste e servizi vari, nella quale può essere evidenziata una marginale connotazione informativa ( sentenza Tribunale Roma 3048/19). Neanche in questo processo è venuto fiori il prevalente carattere informativo della trasmissione “Uno Mattina”, tanto più che i segmenti informativi erano direttamente curati dalla testata del TG1 essendo la trasmissione ripartita in sezioni affidate alla Rete e sezioni affidate alla ( cfr teste , né è emerso lo scopo prevalentemente CP_10 Testimone_4 informativo quanto alle rubriche “Uno Mattina Caffè” e “Il Caffe di AI Uno” legate ad aspetti di eventi culturali , di spettacolo anche non di stringente attualità , così come per la trasmissione “Meteo” ed “ES 24” relative al tempo e “MO 24” relativa alla viabilità In secondo luogo non è emerso in capo alla ricorrente il ruolo di mediatore tra fatto e diffusione , non è emerso che la stessa valutasse la rilevanza della notizia, che le stesse notizie date fossero attuali e che l'informazione fosse tempestiva. Non basta la raccolta , selezione ed elaborazione delle notizie “ma è necessario che tutto ciò avvenga in relazione di un attività di mediazione immediata e diretta tra colui che acquisisce la conoscenza del fatto e la diffusione di essa tra i destinatari. Tale rapporto di mediazione diretta a ben vedere è proprio quello che difetta nella figura professionale del programmista regista, il quale – anch'esso – provvede alla scelta ed elaborazione intellettuale delle notizie ma tale attività è funzionale e preparatoria al confezionamento di un programma …………..il quale, allorché abbia contenuto di approfondimento dell'attualità , necessita di ulteriore mediazione affidata al conduttore-responsabile del programma che non casualmente, nelle trasmissioni citate era un giornalista professionista inquadrato come redattore o qualifiche superiori,” (sent. Corte di Appello di Roma n. 7443/2013, confermata da Cassazione n. 20407/2017). In particolare con riferimento al carattere di attualità della notizia data e di tempestività della stessa rispetto agli accadimenti, elementi essenziali nell'attività di un giornalista, non si ritiene che sia stata raggiuta alcuna prova sul punto e sembra che la ricorrente si sia occupata in prevalenza di spettacolo volto ad intrattenere il pubblico più che ad informarlo di un fatto appena successo, dovendo ,ai fini dell'inquadramento, farsi riferimento all'attività prevalente , svolgendo la un lavoro compatibile con la figura del programmista regista a cui compete Pt_1
l'ideazione, l'impostazione e la preparazione di programmi, la redazione di testi e scalette ,la cura e la realizzazione di programmi, le interviste e le prestazioni al microfono per inchieste o dibattiti (Trib Rom a 7619/2015 ) Pertanto pur se il rapporto si ritiene subordinato , non possono essere accolte le domande ulteriori, tutte ricondotte alla figura di redattore o ad altra figura giornalistica da individuarsi, né si può inquadrare la ricorrente come programmista regista e rapportare a tale figura tutte le pretese, in quanto si andrebbe ultra petita. Pertanto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto ,non permetter il ripristino del rapporto non potendosi indicare l'inquadramento che la ricorrente dovrebbe avere diverso da quello domandato e tale considerazione supera l' eccezione relativa all'applicabilità della disciplina prevista dall'art 32 L 183/10 . NT Da ultimo, non si può neanche condannare la d accantonare la somma di euro 37 .077,97 calcolata come Tfr sulle retribuzioni di fatto percepite quando invece occorreva valutare la retribuzione percepita con quella che doveva percepire con il corretto inquadramento sulla base dei minimi tariffari e verificare se esisteva o meno eccedenza già corrisposta da inputare eventualmente al Tfr. Si è infatti affermato che nel “l caso in cui il rapporto nasce come formalmente autonomo e viene poi dichiarato subordinato a seguito di accertamento giudiziale del concreto svolgimento dello stesso, per valutare la congruità e la proporzionalità, in tutte le sue componenti, della retribuzione in relazione alla prestazione lavorativa, va tenuto conto di tutto quanto il lavoratore subordinato, formalmente autonomo, ha convenuto e percepito, atteso che la iniziale formale configurazione autonoma del rapporto stabilita dalle parti può ragionevolmente far ritenere che i compensi, come in tutti i rapporti autonomi, siano stati concepiti con carattere di onnicomprensività; non sussiste, in tal caso, nessuna presunzione sul carattere retributivo base del compenso pattuito e salvezza di altre voci (tredicesima, tfr ecc.) proprie del lavoro subordinato (cfr. Cass., 16 aprile 1992 n. 4651; 26 giugno 1991 n. 7172).”( ).”( Cass 23911/07) Deve pertanto dichiararsi la natura subordinata del rapporto ma rigettarsi le altre domande del ricorso Data la particolarità della vicenda che ha comportato il riconoscimento della natura subordinata del rapporto , si compensano le spese
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara la natura subordinata del rapporto dal 31/5/10 al 22/7/23 ; rigetta per il resto il ricorso compensa le spese
Roma 15/4/25 Il giudice