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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/09/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2407/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza sulla causa iscritta al n. 2407/2021 R.G., avente ad oggetto: la separazione personale dei coniugi; promossa da: nata a [...] il giorno 07 Maggio 1967, codice fiscale Parte_1 [...]
, ed ivi residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliata in Siracusa al Corso Gelone 103, presso lo Studio dell'avv. Giovanni
Caramagno, come da procura in atti;
- Ricorrente -
contro nato a [...] il [...], c.f. , ivi res.te in CP_1 CodiceFiscale_2 via Pietro Novelli n. 14, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Monica
Benedetto (C.F. ) presso il cui studio in Siracusa in via Lentini n. CodiceFiscale_3
28 è elettivamente domiciliato;
pagina 1 di 7 - Resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 10.12.2021).
***
All'udienza del 29.05.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato in data 18.05.2021 premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con in data 28.09.1988 e che dalla loro unione sono CP_2 nati i figli (il 15.10.1989) e (il 13.08.1997), chiedeva al Persona_1 Per_2
Tribunale la pronuncia della separazione personale con addebito al marito e il versamento a suo favore di un assegno di mantenimento non inferiore a 800,00 euro mensili.
In particolare a sostegno della domanda di addebito deduceva che: il marito durante la vita matrimoniale aveva assunto nei suoi confronti un comportamento ambiguo, mostrandosi da un canto amorevole e dall'altro irriguardoso, non limitandosi ad
“ad utilizzare solamente le parole per imporre la sua volontà”; nel tempo la situazione è andata peggiorando, tanto che il aveva abbandonato il CP_1 tetto coniugale;
la crisi coniugale aveva raggiunto l'apice quando l'uomo le aveva confessato di avere intrattenuto una relazione extraconiugale.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale non si CP_2 opponeva alla domanda di separazione personale, ma chiedeva il rigetto delle richieste di addebito e di mantenimento a favore della moglie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 27.09.2021, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e, rilevata, sulla base degli atti a disposizione, l'assenza di una sproporzione reddituale tra le parti, nulla pagina 2 di 7 disponeva in via provvisoria e urgente.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo interrogatorio formale di
[...]
e prova per testi di (figlio delle parti) e di Parte_1 Testimone_1 [...]
(sorella del resistente), resa all'udienza del 1.02.2024. Tes_2
Infine, all'udienza del 29.05.2025 la causa veniva posta in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Passando al merito della controversia, in primo luogo la domanda di separazione giudiziale proposta dalle parti è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, ai sensi dell'articolo 151 c.c..
3. Con riferimento alla domanda di addebito della separazione avanzata da
[...]
preliminarmente, in punto di diritto, si ricorda che la giurisprudenza di Parte_1 legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell' articolo 143 c.c. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr fra le tante Cass
15223/2002; Cass 6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass 2059/2012).
Più in dettaglio, per quello che rileva nel caso che ci occupa, quanto alla ripartizione dell'onere della prova circa la rilevanza causale della violazione di uno dei doveri nascenti dal matrimonio da parte di un coniuge, costituisce canone giurisprudenziale consolidato pagina 3 di 7 quello per cui grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (ex plurimis cfr. Cass. civ. sez. I n. 2059 del 2012; Cass. civ. sez VI- ord. n. 3923 del 19.2.2018; Cass. civ. sez. I. sent. n. 1874 del 23.1.2019).
Applicando concretamente tale principi al caso di specie, va accolta la domanda della ricorrente di addebito della separazione al marito.
Ed invero, nel corso del giudizio è stato confermato sia che si è CP_1 allontanato ingiustificatamente dalla casa familiare, sia che lo stesso, in costanza di matrimonio, ha intrattenuto una relazione extraconiugale, così determinato la definitiva rottura della comunione di vita materiale e spirituale con la moglie.
Ed infatti, da un lato, il figlio della coppia, , sentito come Persona_3 testimone, ha confermato, sia che il padre durante la vita matrimoniale aveva abbandonato il tetto coniugale (pur precisando, diversamente di quanto detto dalla madre, che aveva comunque continuato a provvedere ai figli fino all'intervenuta crisi economica,) sia che lo stesso aveva confessato alla madre (peraltro in sua presenza e in presenza del fratello) di aver intrattenuto una relazione con altra donna.
Dall'altro lato, il non ha in alcun modo contestato, nelle proprie difese, di aver CP_2 intrattenuto tale relazione extraconiugale;
mentre, ha confermato di essersi allontanato dall'abitazione coniugale, senza, tuttavia, dimostrare, dal canto suo, che l'allontanamento fosse la conseguenza di una crisi coniugale pregressa.
Ed infatti, sotto quest'ultimo profilo, le circostanze dedotte dal sui comportamenti CP_1 della moglie contrari ai doveri matrimoniali (per aver trascurato la famiglia ed essersi dedicata al gioco d'azzardo) non solo non hanno trovato alcun riscontro ma sono state smentite, sia dalla stessa in sede di interrogatorio formale, sia dal figlio della Pt_1 coppia, il quale ha dichiarato che la madre si è sempre occupata della famiglia e dei figli.
pagina 4 di 7 Conclusivamente, dunque, la domanda di addebito dispiegata dalla ricorrente è meritevole di accoglimento, individuandosi la causa del venir meno dell'affectio coniugalis e della intollerabilità della convivenza matrimoniale nella relazione extraconiugale intrattenuta dal e nell'abbandono ingiustificato dall'abitazione familiare. CP_1
4. In linea con la decisione già adottata in sede presidenziale, non appare meritevole di accoglimento la domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente.
L'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. n. 28938/2017).
Va, inoltre, evidenziato che “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento e che tale prova ha ad oggetto anche
l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando - come nella specie - sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita
pagina 5 di 7 matrimoniale” (Cass. n. 6886/2018).
Orbene, nel caso di specie, posto che nessuna delle parti ha dato prova documentale della propria condizione economica, dalle stesse difese e dalle risultanze istruttorie, è dato evincersi l'assenza di una sproporzione reddituale tra le stesse.
Ed invero, come riferito dalla medesima ricorrente nel ricorso introduttivo, il svolge CP_1 da sempre l'attività di “noleggio con conducente” e il suo reddito annuo è di circa 3.500,00 euro.
Il ricorrente ha confermato di svolgere ancora oggi tale lavoro e di essere in condizioni economiche difficili. Ha aggiunto che le difficoltà economiche esistevano anche durante il matrimonio, tant'è che non potendo pagare il mutuo dell'abitazione familiare, quest'ultima era stata oggetto di pignoramento.
La precarietà della condizione economica del ha trovato conferma, sia nella CP_1 testimonianza del figlio , il quale ha riferito che finchè ha potuto il padre Testimone_1 ha cercato di contribuire ai bisogni dei figli e che quando invece è subentrata la crisi economica ha smesso di aiutarli;
sia nelle dichiarazioni della sorella della Testimone_2 cui testimonianza non vi è motivo di dubitare, che ha sostenuto di aiutare, insieme al padre, economicamente il fratello, che con lei attualmente coabita.
Dall'altro lato, la quale non ha mai svolto, per ammissione di Parte_1 entrambe le parti, attività lavorativa, risulta percepire (dal mese di marzo 2021) reddito di cittadinanza pari a 800,00 euro mensili (come da lei stesso riferito in sede di udienza presidenziale); e non vi è prova che tale condizione sia ad oggi mutata, non avendo la parte prodotto alcuna documentazione fiscale.
La ricorrente inoltre non sostiene oneri abitativi vivendo nella casa familiare (sita in
Siracusa in via Senatore Giovanni Francica Nava n. 56, censita al NCEU al fg. 32, p.lla
2958, sub. 19, cat. A/2) venduta all'asta, dopo il pignoramento, e che è stata, in seguito, riacquistata con l'aiuto economico (pari a 97.000,00 euro) di tale ed Persona_4 intestata al figlio (v. dichiarazioni rese in sede di udienza presidenziale e Per_1 documentazione in atti).
Inoltre, appare credibile quanto sostenuto dal resistente sulla relazione esistente tra il pagina 6 di 7 , e la la quale, evidentemente può contare anche sul sostegno dello Per_4 Pt_1 stesso.
Ed infatti, posto che la teste sentita, ha riferito che, mentre si trovava in Testimone_2 un bar con il figlio, la le aveva presentato il , come suo compagno;
Pt_1 Per_4 sotto altro profilo, appare alquanto improbabile che, come sostenuto dalla ricorrente,
l'uomo avesse sostenuto un così consistente impegno economico in forza di un semplice rapporto di amicizia.
Visto quanto sopra deve rigettarsi la richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
5. In ragione dell'esito del giudizio e della reciproca soccombenza sulle domande formulate, le spese vanno compensate interamente tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale, di Siracusa, Prima sezione civile, definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così statuisce: pronuncia la separazione personale dei coniugi parti in causa, con addebito a carico di
; CP_1 rigetta la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente; compensa le spese di lite tra le parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Cosi deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, del giorno
18.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott. ssa Veronica Milone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza sulla causa iscritta al n. 2407/2021 R.G., avente ad oggetto: la separazione personale dei coniugi; promossa da: nata a [...] il giorno 07 Maggio 1967, codice fiscale Parte_1 [...]
, ed ivi residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliata in Siracusa al Corso Gelone 103, presso lo Studio dell'avv. Giovanni
Caramagno, come da procura in atti;
- Ricorrente -
contro nato a [...] il [...], c.f. , ivi res.te in CP_1 CodiceFiscale_2 via Pietro Novelli n. 14, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Monica
Benedetto (C.F. ) presso il cui studio in Siracusa in via Lentini n. CodiceFiscale_3
28 è elettivamente domiciliato;
pagina 1 di 7 - Resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 10.12.2021).
***
All'udienza del 29.05.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato in data 18.05.2021 premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con in data 28.09.1988 e che dalla loro unione sono CP_2 nati i figli (il 15.10.1989) e (il 13.08.1997), chiedeva al Persona_1 Per_2
Tribunale la pronuncia della separazione personale con addebito al marito e il versamento a suo favore di un assegno di mantenimento non inferiore a 800,00 euro mensili.
In particolare a sostegno della domanda di addebito deduceva che: il marito durante la vita matrimoniale aveva assunto nei suoi confronti un comportamento ambiguo, mostrandosi da un canto amorevole e dall'altro irriguardoso, non limitandosi ad
“ad utilizzare solamente le parole per imporre la sua volontà”; nel tempo la situazione è andata peggiorando, tanto che il aveva abbandonato il CP_1 tetto coniugale;
la crisi coniugale aveva raggiunto l'apice quando l'uomo le aveva confessato di avere intrattenuto una relazione extraconiugale.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale non si CP_2 opponeva alla domanda di separazione personale, ma chiedeva il rigetto delle richieste di addebito e di mantenimento a favore della moglie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 27.09.2021, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e, rilevata, sulla base degli atti a disposizione, l'assenza di una sproporzione reddituale tra le parti, nulla pagina 2 di 7 disponeva in via provvisoria e urgente.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo interrogatorio formale di
[...]
e prova per testi di (figlio delle parti) e di Parte_1 Testimone_1 [...]
(sorella del resistente), resa all'udienza del 1.02.2024. Tes_2
Infine, all'udienza del 29.05.2025 la causa veniva posta in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Passando al merito della controversia, in primo luogo la domanda di separazione giudiziale proposta dalle parti è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, ai sensi dell'articolo 151 c.c..
3. Con riferimento alla domanda di addebito della separazione avanzata da
[...]
preliminarmente, in punto di diritto, si ricorda che la giurisprudenza di Parte_1 legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell' articolo 143 c.c. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr fra le tante Cass
15223/2002; Cass 6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass 2059/2012).
Più in dettaglio, per quello che rileva nel caso che ci occupa, quanto alla ripartizione dell'onere della prova circa la rilevanza causale della violazione di uno dei doveri nascenti dal matrimonio da parte di un coniuge, costituisce canone giurisprudenziale consolidato pagina 3 di 7 quello per cui grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (ex plurimis cfr. Cass. civ. sez. I n. 2059 del 2012; Cass. civ. sez VI- ord. n. 3923 del 19.2.2018; Cass. civ. sez. I. sent. n. 1874 del 23.1.2019).
Applicando concretamente tale principi al caso di specie, va accolta la domanda della ricorrente di addebito della separazione al marito.
Ed invero, nel corso del giudizio è stato confermato sia che si è CP_1 allontanato ingiustificatamente dalla casa familiare, sia che lo stesso, in costanza di matrimonio, ha intrattenuto una relazione extraconiugale, così determinato la definitiva rottura della comunione di vita materiale e spirituale con la moglie.
Ed infatti, da un lato, il figlio della coppia, , sentito come Persona_3 testimone, ha confermato, sia che il padre durante la vita matrimoniale aveva abbandonato il tetto coniugale (pur precisando, diversamente di quanto detto dalla madre, che aveva comunque continuato a provvedere ai figli fino all'intervenuta crisi economica,) sia che lo stesso aveva confessato alla madre (peraltro in sua presenza e in presenza del fratello) di aver intrattenuto una relazione con altra donna.
Dall'altro lato, il non ha in alcun modo contestato, nelle proprie difese, di aver CP_2 intrattenuto tale relazione extraconiugale;
mentre, ha confermato di essersi allontanato dall'abitazione coniugale, senza, tuttavia, dimostrare, dal canto suo, che l'allontanamento fosse la conseguenza di una crisi coniugale pregressa.
Ed infatti, sotto quest'ultimo profilo, le circostanze dedotte dal sui comportamenti CP_1 della moglie contrari ai doveri matrimoniali (per aver trascurato la famiglia ed essersi dedicata al gioco d'azzardo) non solo non hanno trovato alcun riscontro ma sono state smentite, sia dalla stessa in sede di interrogatorio formale, sia dal figlio della Pt_1 coppia, il quale ha dichiarato che la madre si è sempre occupata della famiglia e dei figli.
pagina 4 di 7 Conclusivamente, dunque, la domanda di addebito dispiegata dalla ricorrente è meritevole di accoglimento, individuandosi la causa del venir meno dell'affectio coniugalis e della intollerabilità della convivenza matrimoniale nella relazione extraconiugale intrattenuta dal e nell'abbandono ingiustificato dall'abitazione familiare. CP_1
4. In linea con la decisione già adottata in sede presidenziale, non appare meritevole di accoglimento la domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente.
L'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. n. 28938/2017).
Va, inoltre, evidenziato che “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento e che tale prova ha ad oggetto anche
l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando - come nella specie - sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita
pagina 5 di 7 matrimoniale” (Cass. n. 6886/2018).
Orbene, nel caso di specie, posto che nessuna delle parti ha dato prova documentale della propria condizione economica, dalle stesse difese e dalle risultanze istruttorie, è dato evincersi l'assenza di una sproporzione reddituale tra le stesse.
Ed invero, come riferito dalla medesima ricorrente nel ricorso introduttivo, il svolge CP_1 da sempre l'attività di “noleggio con conducente” e il suo reddito annuo è di circa 3.500,00 euro.
Il ricorrente ha confermato di svolgere ancora oggi tale lavoro e di essere in condizioni economiche difficili. Ha aggiunto che le difficoltà economiche esistevano anche durante il matrimonio, tant'è che non potendo pagare il mutuo dell'abitazione familiare, quest'ultima era stata oggetto di pignoramento.
La precarietà della condizione economica del ha trovato conferma, sia nella CP_1 testimonianza del figlio , il quale ha riferito che finchè ha potuto il padre Testimone_1 ha cercato di contribuire ai bisogni dei figli e che quando invece è subentrata la crisi economica ha smesso di aiutarli;
sia nelle dichiarazioni della sorella della Testimone_2 cui testimonianza non vi è motivo di dubitare, che ha sostenuto di aiutare, insieme al padre, economicamente il fratello, che con lei attualmente coabita.
Dall'altro lato, la quale non ha mai svolto, per ammissione di Parte_1 entrambe le parti, attività lavorativa, risulta percepire (dal mese di marzo 2021) reddito di cittadinanza pari a 800,00 euro mensili (come da lei stesso riferito in sede di udienza presidenziale); e non vi è prova che tale condizione sia ad oggi mutata, non avendo la parte prodotto alcuna documentazione fiscale.
La ricorrente inoltre non sostiene oneri abitativi vivendo nella casa familiare (sita in
Siracusa in via Senatore Giovanni Francica Nava n. 56, censita al NCEU al fg. 32, p.lla
2958, sub. 19, cat. A/2) venduta all'asta, dopo il pignoramento, e che è stata, in seguito, riacquistata con l'aiuto economico (pari a 97.000,00 euro) di tale ed Persona_4 intestata al figlio (v. dichiarazioni rese in sede di udienza presidenziale e Per_1 documentazione in atti).
Inoltre, appare credibile quanto sostenuto dal resistente sulla relazione esistente tra il pagina 6 di 7 , e la la quale, evidentemente può contare anche sul sostegno dello Per_4 Pt_1 stesso.
Ed infatti, posto che la teste sentita, ha riferito che, mentre si trovava in Testimone_2 un bar con il figlio, la le aveva presentato il , come suo compagno;
Pt_1 Per_4 sotto altro profilo, appare alquanto improbabile che, come sostenuto dalla ricorrente,
l'uomo avesse sostenuto un così consistente impegno economico in forza di un semplice rapporto di amicizia.
Visto quanto sopra deve rigettarsi la richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
5. In ragione dell'esito del giudizio e della reciproca soccombenza sulle domande formulate, le spese vanno compensate interamente tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale, di Siracusa, Prima sezione civile, definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così statuisce: pronuncia la separazione personale dei coniugi parti in causa, con addebito a carico di
; CP_1 rigetta la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente; compensa le spese di lite tra le parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Cosi deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, del giorno
18.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott. ssa Veronica Milone
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