Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1070.
(Abbandono del fondo servente).
Il proprietario del fondo servente, quando e' tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l'uso o per la conservazione della servitu', puo' sempre liberarsene, rinunziando alla proprieta' del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante.
Nel caso in cui l'esercizio della servitu' sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia puo' limitarsi alla parte stessa.
(Abbandono del fondo servente).
Il proprietario del fondo servente, quando e' tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l'uso o per la conservazione della servitu', puo' sempre liberarsene, rinunziando alla proprieta' del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante.
Nel caso in cui l'esercizio della servitu' sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia puo' limitarsi alla parte stessa.
Commentari • 48
- 1. Natura ed effetti dell’abbandono del fondo servente ex art. 1070 c.c..Roberta Puglia · https://www.diritto.it/ · 15 aprile 2014 · 222.58179
[…] L' operatività dell'art. 1070 c.c., dunque, può prospettarsi relativamente all' ipotesi in cui il proprietario del fondo servente, […] A favore di tale costruzione viene invocata la formulazione dell'articolo 1070 c.c..[5] L'atto di abbandono costituirebbe una rinunzia irrevocabile che, appena emessa ed indipendentemente dall'accettazione o meno del vicino, libera il rinunciante dall'obbligo di pagare le spese[6]. […] 2° comma[19], cod.civ, o ancora per spese non necessarie aventi il carattere dell'accessorietà[20]. 2.CONCLUSIONI Occorre considerare che per l'intelligenza dell'art.1070 c.c., l'effetto liberatorio della obbligazione propter rem, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 112
- 1. Trib. Genova, sentenza 30/07/2024, n. 2215Provvedimento: […] dare un significato alla specifica previsione dell'art.1070 c.c., che risulterebbe superflua se con essa si fosse semplicemente voluta dare al proprietario del fondo servente la possibilità di formulare una proposta contrattuale al proprietario del fondo dominante, fattispecie che rimarrebbe pacificamente disciplinata dalle disposizioni che nel nostro codice regolano il contratto. In altre parole, anche se non esistesse la previsione dell'art. 1070 c.c., il proprietario del fondo servente potrebbe accordarsi per un trasferimento del bene al proprietario del fondo dominante, ma questo richiederebbe il suo consenso.Leggi di più...
- comunione forzosa·
- condominio·
- nullità atto abbandono·
- art. 1070 c.c.·
- atto unilaterale·
- servitù di passaggio·
- rinuncia proprietà·
- abbandono liberatorio·
- inefficacia atto abbandono·
- spese conservazione servitù