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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/05/2024, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
RGL n. 1231/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 31/05/2024 nella causa n. 1231/2024 RGL, promossa da:
, c.f. assistito dall'avv. Parte_1 C.F._1
ROBERTO CARAPELLE
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. assistito Controparte_1 P.IVA_1 ex art. 417 bis c.p.c. dalle dr.sse TECLA RIVERSO e ELISA CESARO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
1. La ricorrente , alle dipendenze del Parte_1 [...]
in qualità di insegnante nel ruolo del personale Controparte_1 educativo in forza di contratto a tempo indeterminato dal 1/9/2006, afferma di non aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015, che rivendica con decorrenza dall'anno scolastico 2019/20; a fondamento della propria pretesa la ricorrente deduce l'equiparazione del personale educativo docente della scuola ai sensi della normativa succedutasi e della contrattazione collettiva, richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito a sostegno di una accezione ampia della nozione di
1 RGL n. 1231/2024
"docente" di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121; parte ricorrente sostiene, altresì, esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione ed agisce per ottenere l'accertamento del diritto e la condanna del alla corresponsione dell'importo di CP_1
€ 2.500,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione).
2. Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda: il CP_1 bonus erogato ai docenti per l'attività formativa non potrebbe essere esteso per analogia agli educatori, in quanto una interpretazione estensiva della legge 107/2015 sarebbe forzata, essendo la carta del docente una misura di carattere eccezionale e sottoposta a limiti di spesa;
il CP_1 ha altresì contestato la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente, infatti, avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito.
3. La questione di diritto rilevante per la decisione, relativa alla sussistenza del diritto del personale educativo delle istituzioni scolastiche a beneficiare della c.d. carta docenti al pari del personale docente, è stata recentemente risolta – in senso favorevole alla ricorrente – dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022, con argomentazioni pienamente condivisibili che di seguito si riportano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“2.1 La L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative
2 RGL n. 1231/2024
coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, Controparte_3 da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima". In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui art. 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 395, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico,
3 RGL n. 1231/2024
metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste l'art. 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7 Ne' può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del , l'art. 129 c.c.n.l. cit. CP_4 prevede che "(...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
4 RGL n. 1231/2024
Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 398, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del , laddove si consideri che, al comma 2, CP_4 articolo ult. cit., si specifica chiaramente con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 121, - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". Com'e' agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”.
4. Deve pertanto concludersi che la ricorrente, appartenente al personale educativo di ruolo dei Convitti, ha diritto all'erogazione dell'importo di cui alla L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 121 sotto forma di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per ogni anno scolastico ed in particolare per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, nella misura di Euro 500,00 per ciascun anno scolastico e dunque complessivamente nella misura di Euro 2.500,00.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del CP_1 convenuto nella misura liquidata in dispositivo, sulla base dei compensi minimi attesa la linearità e la serialità della questione, con la richiesta distrazione;
considerata la concreta utilità dell'adozione di tecniche informatiche per l'agevolazione alla consultazione (produzione di due
5 RGL n. 1231/2024
documenti, assenza di indice navigabile), l'aumento ex art. 4 comma 1bis
DM 55/2014 viene valorizzato nella misura del 10 %.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- accerta il diritto di ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente, a decorrere dall'a.s. 2019/20;
- condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione di , per il tramite della carta elettronica Parte_1 del docente, la somma complessiva di € 2.500,00 in relazione agli aa.ss.
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre 10% ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014, CPA e IVA come per legge, oltre
€ 49,00 per contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. Roberto
Carapelle.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 31/05/2024 nella causa n. 1231/2024 RGL, promossa da:
, c.f. assistito dall'avv. Parte_1 C.F._1
ROBERTO CARAPELLE
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. assistito Controparte_1 P.IVA_1 ex art. 417 bis c.p.c. dalle dr.sse TECLA RIVERSO e ELISA CESARO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
1. La ricorrente , alle dipendenze del Parte_1 [...]
in qualità di insegnante nel ruolo del personale Controparte_1 educativo in forza di contratto a tempo indeterminato dal 1/9/2006, afferma di non aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015, che rivendica con decorrenza dall'anno scolastico 2019/20; a fondamento della propria pretesa la ricorrente deduce l'equiparazione del personale educativo docente della scuola ai sensi della normativa succedutasi e della contrattazione collettiva, richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito a sostegno di una accezione ampia della nozione di
1 RGL n. 1231/2024
"docente" di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121; parte ricorrente sostiene, altresì, esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione ed agisce per ottenere l'accertamento del diritto e la condanna del alla corresponsione dell'importo di CP_1
€ 2.500,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione).
2. Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda: il CP_1 bonus erogato ai docenti per l'attività formativa non potrebbe essere esteso per analogia agli educatori, in quanto una interpretazione estensiva della legge 107/2015 sarebbe forzata, essendo la carta del docente una misura di carattere eccezionale e sottoposta a limiti di spesa;
il CP_1 ha altresì contestato la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente, infatti, avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito.
3. La questione di diritto rilevante per la decisione, relativa alla sussistenza del diritto del personale educativo delle istituzioni scolastiche a beneficiare della c.d. carta docenti al pari del personale docente, è stata recentemente risolta – in senso favorevole alla ricorrente – dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022, con argomentazioni pienamente condivisibili che di seguito si riportano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“2.1 La L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative
2 RGL n. 1231/2024
coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, Controparte_3 da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima". In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui art. 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 395, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico,
3 RGL n. 1231/2024
metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste l'art. 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7 Ne' può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del , l'art. 129 c.c.n.l. cit. CP_4 prevede che "(...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
4 RGL n. 1231/2024
Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 398, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del , laddove si consideri che, al comma 2, CP_4 articolo ult. cit., si specifica chiaramente con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 121, - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". Com'e' agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”.
4. Deve pertanto concludersi che la ricorrente, appartenente al personale educativo di ruolo dei Convitti, ha diritto all'erogazione dell'importo di cui alla L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 121 sotto forma di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per ogni anno scolastico ed in particolare per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, nella misura di Euro 500,00 per ciascun anno scolastico e dunque complessivamente nella misura di Euro 2.500,00.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del CP_1 convenuto nella misura liquidata in dispositivo, sulla base dei compensi minimi attesa la linearità e la serialità della questione, con la richiesta distrazione;
considerata la concreta utilità dell'adozione di tecniche informatiche per l'agevolazione alla consultazione (produzione di due
5 RGL n. 1231/2024
documenti, assenza di indice navigabile), l'aumento ex art. 4 comma 1bis
DM 55/2014 viene valorizzato nella misura del 10 %.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- accerta il diritto di ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente, a decorrere dall'a.s. 2019/20;
- condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione di , per il tramite della carta elettronica Parte_1 del docente, la somma complessiva di € 2.500,00 in relazione agli aa.ss.
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre 10% ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014, CPA e IVA come per legge, oltre
€ 49,00 per contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. Roberto
Carapelle.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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