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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 22/09/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
2) Dott. Patrizia Evangelista Consigliere
3) Dott. Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 705 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 21.02.2024, avverso la sentenza n. 1721/2021 del tribunale di Lecce
TRA
, c.f. - in persona del Ministro in carica p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso per legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce presso i cui uffici siti in Lecce, alla via Rubichi n. 39 è ope legis elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
quali eredi di deceduta in Casarano ( Le) il C.F._2 Persona_1
6.4.2020 rappresentati e difesi dall'avv. Simone Lazzarini presso il cui studio in Milano, alla via
Ippolito Rosellini n.12, sono elettivamente domiciliati, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATI
Precisazione delle conclusioni: Le parti precisavano le conclusioni con note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritte e riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo è così riportato nella sentenza impugnata : “La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria promossa da - deceduta nel corso del Persona_1
giudizio, proseguito da e , in qualità di eredi - nei confronti Controparte_1 Controparte_2
1 del , per le lesioni riportate in occasione delle emotrasfusioni cui la Parte_1 Per_1
si sottopose in data 7.3.1967 e 17.1.1970 presso l'ospedale Santa Caterina Novella di Galatina, in seguito alle quali l'attrice contraeva l'epatite C;
in particolare, ha premesso parte attrice di aver effettuato, nel dicembre del 2011, l'esame per la ricerca RNA virus epatite C, che ha condotto esito positivo, e che in data 16.2.2012 è stata formulata diagnosi di infezione da HCV e di cirrosi epatica
HCV correlata.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di Parte_1
legittimazione passiva, in via preliminare la prescrizione della domanda, contestando nel merito la fondatezza della pretesa, chiedendo, in via gradata, lo scomputo della somma € 43.838,85, percepita il 31.12.2016, a titolo di indennizzo di cui alla L. 210/1992.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 2.3.2021 la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti”.
Con sentenza n. 1721/2021 il tribunale di Lecce così provvedeva:
“- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore Parte_1
di parte attrice, della somma che si ottiene devalutando l'ammontare di € 174.513,00 al dicembre
2011, rivalutandolo poi al 31.12.2016 e sottraendo all'importo così determinato la somma di
€ 43.838,85, rivalutando, poi, il risultato così ottenuto alla data della presente pronuncia, oltre a rivalutazione e interessi dal dì della sentenza al saldo;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, Parte_1 liquidate in € 545,00 per spese vive ed € 3.800,00 per competenze professionali, oltre ad accessori di legge;
- pone a carico del le spese di c.t.u., liquidate nel corso del giudizio”. Parte_1
Avverso tale decisione proponeva il chiedendo la parziale riforma della Parte_1
decisione, ritenuta errata nella computazione degli importi per erronea applicazione delle Tabelle
Milanesi 2021 nonché nella parte in cui aveva disposto la rivalutazione delle somme alla data dell'eventus damni.
Regolarmente costituitasi, parte appellata contestava il gravame.
All'udienza del 21.2.2024 la causa, previa precisazione delle conclusioni mediante trattazione scritta, veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello rubricato “
1. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha liquidato il danno. Erronea computazione degli importi. Erronea applicazione delle tabelle Tribunale di
2 Milano 2021” il censura la sentenza impugnata lamentando un errore nel conteggio degli Parte_1 importi dovuti a titolo di risarcimento del danno quantificati complessivamente in € 174.513,00.
In particolare il Ministero deduce che il tribunale sarebbe incorso in errore in quanto nel calcolo avrebbe computato anche l'importo di € 27.922,00 relativo alla colonna 2, atteso che detta colonna va utilizzata - come espressamente indicato nelle richiamate Tabelle Milanesi - solo “in caso di morte trascorso 1 anno dall'evento lesivo” mentre la è deceduta nel 2020 e dunque a distanza di Per_1
un lungo lasso di tempo dall'eventus damni.
Il motivo è fondato.
Si premette che con la gravata sentenza il tribunale ha accertato la responsabilità del Parte_1
, ritenuto responsabile per aver violato gli obblighi posti dall'ordinamento giuridico in materia
[...]
di vigilanza per le attività trasfusionali, procedendo così alla quantificazione del danno subito, in adesione alle risultanze della CTU medico legale espletata in corso di causa: sulla scorta di detti accertamenti pertanto, il tribunale ha riconosciuto in favore della un'invalidità permanente Per_1
pari al 60% del danno biologico, ed ha altresì individuato il periodo di maturazione del diritto al risarcimento del danno per il periodo dal 2011 - data in cui la avvertì i primi sintomi della Per_1
malattia - al 2020, data del decesso, avvenuto in corso di causa.
Quanto precede non è stato oggetto di censura da parte del ed è quindi coperto dal giudicato. Parte_1
Il tribunale di prime cure in effetti è incorso in errore nel quantificare in € 174.513,00 quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno.
A tale importo il tribunale è pervenuto utilizzando le tabelle adottate dall'Osservatorio per la Giustizia
Civile del tribunale di Milano aggiornate al 2021 ed in particolare “addizionando le somme riportate nella seconda e terza colonna relative ai 60 punti percentuali di invalidità, a quelle derivante dal risultato della moltiplicazione della somma indicata nella quarta colonna per il numero di anni successivi al secondo”.
In particolare, l'importo riconosciuto a titolo di danno risarcibile di € 174.513,00 è dato dalla sommatoria di € 27.922,00 (colonna 2) + € 48.864,00 (colonna 3) + € 97.727,00 (€ 13.961,00 x 7 – colonna 4).
Il tribunale di Lecce ha errato per aver computato nel predetto calcolo l'importo di € 27.922,00 relativo alla colonna 2, atteso che detta colonna va utilizzata - come espressamente indicato nelle richiamate Tabelle Milanesi - solo “in caso di morte trascorso 1 anno dall'evento lesivo”, circostanza non sussistente nella fattispecie de qua in quanto la è deceduta nel 2020 e dunque a distanza Per_1
di un lungo lasso di tempo dall'eventus damni.
3 In tutte le altre ipotesi di sopravvivenza successiva al primo anno dall'evento lesivo – come nella caso in esame poiché il periodo preso in considerazione è quello dal 2011 al 2020 – va calcolato il solo importo della colonna 3, che ricomprende già in sé anche l'importo dovuto per il primo anno.
E' di tutta evidenza quindi che l'importo di cui alla colonna 2 e quello di cui alla colonna 3 non possono essere sommati, ma deve essere preso in considerazione unicamente l'importo di cui alla colonna 3.
Ne consegue quindi che l'importo complessivamente dovuto è pari ad € 146.591,00 derivante dalla sommatoria di € 48.864,00 (colonna 3) + € 97.727 (pari ad € 13.961 x 7 anni successivi di sopravvivenza – colonna 4), con la conseguenza che dall'importo riconosciuto in sentenza pari ad
€ 174.513,00, andrà detratta la somma di € 27.922,00 (colonna 2), riconosciuta invece in eccesso.
La sentenza di primo grado va quindi riformata rideterminando l'importo dovuto in € 146.591,00.
Con il secondo motivo di gravame denominato testualmente “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto la rivalutazione delle somma dalla data dell'eventus damni” il sembra Parte_1
criticare le modalità con cui il giudice di primo grado ha operato la rivalutazione.
In disparte la scarsa chiarezza del motivo esposto dall'appellante va precisato che il tribunale di prime cure ha condannato il al pagamento della somma “che si ottiene devalutando l'ammontare Parte_1 di € 174.513,00= al dicembre 2011(data del danno) rivalutandolo poi al 31.12.16 e sottraendo all'importo così determinato la somma di € 43.838,85=, rivalutando poi il risultato così ottenuto alla data della presente pronuncia”.
Secondo la Corte le modalità di calcolo della rivalutazione di cui alla sentenza impugnata appaiono esenti da errori. L'importo dovuto è stato dapprima devalutato alla data dell'evento lesivo, quindi è stato rivalutato sino alla data in cui sono stati percepiti gli arretrati dell'indennizzo ex lege n.210/92
e quindi detratta quest'ultima somma, il risultato è stato rivalutato fino alla data della sentenza.
Naturalmente essendo stato accolto il primo motivo di appello l'unica variante è rappresentata dalla circostanza che la somma di partenza non è più di € 174.513,00= ma di € 146.591,00.
In tale contesto la Corte accoglie parzialmente l'appello proposto dal e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, che conferma nel resto, ridetermina in € 146.591,00 il risarcimento dovuto agli appellati.
Le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico del in quanto Parte_1 comunque soccombente in base all'esito finale della lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, nella composizione di cui al verbale di udienza, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe così provvede:
4 - accoglie l'appello limitatamente alla parte di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore delle parti appellate, della somma che si ottiene Parte_1 devalutando l'ammontare di € 146.591,00 al dicembre 2011, rivalutandolo poi al 31.12.2016 e sottraendo all'importo così determinato la somma di € 43.838,85, rivalutando, poi, il risultato così ottenuto alla data della pronuncia, oltre a rivalutazione e interessi dal dì della sentenza al saldo;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in Parte_1
favore di e , in qualità di eredi di che Controparte_1 Parte_2 Persona_1 si liquidano in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
- dichiara il diritto del alla restituzione di quanto eventualmente versato in più Parte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado.
Così deciso, in Lecce nella camera di consiglio 15.7.2025.
Il Giudice ausiliario est. Il Presidente
(avv. Patrizia Ingravallo) (dott. Maurizio Petrelli)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
2) Dott. Patrizia Evangelista Consigliere
3) Dott. Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 705 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 21.02.2024, avverso la sentenza n. 1721/2021 del tribunale di Lecce
TRA
, c.f. - in persona del Ministro in carica p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso per legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce presso i cui uffici siti in Lecce, alla via Rubichi n. 39 è ope legis elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
quali eredi di deceduta in Casarano ( Le) il C.F._2 Persona_1
6.4.2020 rappresentati e difesi dall'avv. Simone Lazzarini presso il cui studio in Milano, alla via
Ippolito Rosellini n.12, sono elettivamente domiciliati, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATI
Precisazione delle conclusioni: Le parti precisavano le conclusioni con note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritte e riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo è così riportato nella sentenza impugnata : “La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria promossa da - deceduta nel corso del Persona_1
giudizio, proseguito da e , in qualità di eredi - nei confronti Controparte_1 Controparte_2
1 del , per le lesioni riportate in occasione delle emotrasfusioni cui la Parte_1 Per_1
si sottopose in data 7.3.1967 e 17.1.1970 presso l'ospedale Santa Caterina Novella di Galatina, in seguito alle quali l'attrice contraeva l'epatite C;
in particolare, ha premesso parte attrice di aver effettuato, nel dicembre del 2011, l'esame per la ricerca RNA virus epatite C, che ha condotto esito positivo, e che in data 16.2.2012 è stata formulata diagnosi di infezione da HCV e di cirrosi epatica
HCV correlata.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di Parte_1
legittimazione passiva, in via preliminare la prescrizione della domanda, contestando nel merito la fondatezza della pretesa, chiedendo, in via gradata, lo scomputo della somma € 43.838,85, percepita il 31.12.2016, a titolo di indennizzo di cui alla L. 210/1992.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 2.3.2021 la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti”.
Con sentenza n. 1721/2021 il tribunale di Lecce così provvedeva:
“- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore Parte_1
di parte attrice, della somma che si ottiene devalutando l'ammontare di € 174.513,00 al dicembre
2011, rivalutandolo poi al 31.12.2016 e sottraendo all'importo così determinato la somma di
€ 43.838,85, rivalutando, poi, il risultato così ottenuto alla data della presente pronuncia, oltre a rivalutazione e interessi dal dì della sentenza al saldo;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, Parte_1 liquidate in € 545,00 per spese vive ed € 3.800,00 per competenze professionali, oltre ad accessori di legge;
- pone a carico del le spese di c.t.u., liquidate nel corso del giudizio”. Parte_1
Avverso tale decisione proponeva il chiedendo la parziale riforma della Parte_1
decisione, ritenuta errata nella computazione degli importi per erronea applicazione delle Tabelle
Milanesi 2021 nonché nella parte in cui aveva disposto la rivalutazione delle somme alla data dell'eventus damni.
Regolarmente costituitasi, parte appellata contestava il gravame.
All'udienza del 21.2.2024 la causa, previa precisazione delle conclusioni mediante trattazione scritta, veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello rubricato “
1. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha liquidato il danno. Erronea computazione degli importi. Erronea applicazione delle tabelle Tribunale di
2 Milano 2021” il censura la sentenza impugnata lamentando un errore nel conteggio degli Parte_1 importi dovuti a titolo di risarcimento del danno quantificati complessivamente in € 174.513,00.
In particolare il Ministero deduce che il tribunale sarebbe incorso in errore in quanto nel calcolo avrebbe computato anche l'importo di € 27.922,00 relativo alla colonna 2, atteso che detta colonna va utilizzata - come espressamente indicato nelle richiamate Tabelle Milanesi - solo “in caso di morte trascorso 1 anno dall'evento lesivo” mentre la è deceduta nel 2020 e dunque a distanza di Per_1
un lungo lasso di tempo dall'eventus damni.
Il motivo è fondato.
Si premette che con la gravata sentenza il tribunale ha accertato la responsabilità del Parte_1
, ritenuto responsabile per aver violato gli obblighi posti dall'ordinamento giuridico in materia
[...]
di vigilanza per le attività trasfusionali, procedendo così alla quantificazione del danno subito, in adesione alle risultanze della CTU medico legale espletata in corso di causa: sulla scorta di detti accertamenti pertanto, il tribunale ha riconosciuto in favore della un'invalidità permanente Per_1
pari al 60% del danno biologico, ed ha altresì individuato il periodo di maturazione del diritto al risarcimento del danno per il periodo dal 2011 - data in cui la avvertì i primi sintomi della Per_1
malattia - al 2020, data del decesso, avvenuto in corso di causa.
Quanto precede non è stato oggetto di censura da parte del ed è quindi coperto dal giudicato. Parte_1
Il tribunale di prime cure in effetti è incorso in errore nel quantificare in € 174.513,00 quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno.
A tale importo il tribunale è pervenuto utilizzando le tabelle adottate dall'Osservatorio per la Giustizia
Civile del tribunale di Milano aggiornate al 2021 ed in particolare “addizionando le somme riportate nella seconda e terza colonna relative ai 60 punti percentuali di invalidità, a quelle derivante dal risultato della moltiplicazione della somma indicata nella quarta colonna per il numero di anni successivi al secondo”.
In particolare, l'importo riconosciuto a titolo di danno risarcibile di € 174.513,00 è dato dalla sommatoria di € 27.922,00 (colonna 2) + € 48.864,00 (colonna 3) + € 97.727,00 (€ 13.961,00 x 7 – colonna 4).
Il tribunale di Lecce ha errato per aver computato nel predetto calcolo l'importo di € 27.922,00 relativo alla colonna 2, atteso che detta colonna va utilizzata - come espressamente indicato nelle richiamate Tabelle Milanesi - solo “in caso di morte trascorso 1 anno dall'evento lesivo”, circostanza non sussistente nella fattispecie de qua in quanto la è deceduta nel 2020 e dunque a distanza Per_1
di un lungo lasso di tempo dall'eventus damni.
3 In tutte le altre ipotesi di sopravvivenza successiva al primo anno dall'evento lesivo – come nella caso in esame poiché il periodo preso in considerazione è quello dal 2011 al 2020 – va calcolato il solo importo della colonna 3, che ricomprende già in sé anche l'importo dovuto per il primo anno.
E' di tutta evidenza quindi che l'importo di cui alla colonna 2 e quello di cui alla colonna 3 non possono essere sommati, ma deve essere preso in considerazione unicamente l'importo di cui alla colonna 3.
Ne consegue quindi che l'importo complessivamente dovuto è pari ad € 146.591,00 derivante dalla sommatoria di € 48.864,00 (colonna 3) + € 97.727 (pari ad € 13.961 x 7 anni successivi di sopravvivenza – colonna 4), con la conseguenza che dall'importo riconosciuto in sentenza pari ad
€ 174.513,00, andrà detratta la somma di € 27.922,00 (colonna 2), riconosciuta invece in eccesso.
La sentenza di primo grado va quindi riformata rideterminando l'importo dovuto in € 146.591,00.
Con il secondo motivo di gravame denominato testualmente “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto la rivalutazione delle somma dalla data dell'eventus damni” il sembra Parte_1
criticare le modalità con cui il giudice di primo grado ha operato la rivalutazione.
In disparte la scarsa chiarezza del motivo esposto dall'appellante va precisato che il tribunale di prime cure ha condannato il al pagamento della somma “che si ottiene devalutando l'ammontare Parte_1 di € 174.513,00= al dicembre 2011(data del danno) rivalutandolo poi al 31.12.16 e sottraendo all'importo così determinato la somma di € 43.838,85=, rivalutando poi il risultato così ottenuto alla data della presente pronuncia”.
Secondo la Corte le modalità di calcolo della rivalutazione di cui alla sentenza impugnata appaiono esenti da errori. L'importo dovuto è stato dapprima devalutato alla data dell'evento lesivo, quindi è stato rivalutato sino alla data in cui sono stati percepiti gli arretrati dell'indennizzo ex lege n.210/92
e quindi detratta quest'ultima somma, il risultato è stato rivalutato fino alla data della sentenza.
Naturalmente essendo stato accolto il primo motivo di appello l'unica variante è rappresentata dalla circostanza che la somma di partenza non è più di € 174.513,00= ma di € 146.591,00.
In tale contesto la Corte accoglie parzialmente l'appello proposto dal e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, che conferma nel resto, ridetermina in € 146.591,00 il risarcimento dovuto agli appellati.
Le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico del in quanto Parte_1 comunque soccombente in base all'esito finale della lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, nella composizione di cui al verbale di udienza, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe così provvede:
4 - accoglie l'appello limitatamente alla parte di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore delle parti appellate, della somma che si ottiene Parte_1 devalutando l'ammontare di € 146.591,00 al dicembre 2011, rivalutandolo poi al 31.12.2016 e sottraendo all'importo così determinato la somma di € 43.838,85, rivalutando, poi, il risultato così ottenuto alla data della pronuncia, oltre a rivalutazione e interessi dal dì della sentenza al saldo;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in Parte_1
favore di e , in qualità di eredi di che Controparte_1 Parte_2 Persona_1 si liquidano in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
- dichiara il diritto del alla restituzione di quanto eventualmente versato in più Parte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado.
Così deciso, in Lecce nella camera di consiglio 15.7.2025.
Il Giudice ausiliario est. Il Presidente
(avv. Patrizia Ingravallo) (dott. Maurizio Petrelli)
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