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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 5058/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
5058/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 18-12-24, con assegnazione all'appellante del termine di 60 giorni ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Torre del
Greco alla via Marconi n. 66, C.F. e P. IVA n. , P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Martucci (C.F.
e Raffaele Montanaro (C.F. C.F._1
, domiciliato presso la sede in Torre del C.F._2
Greco alla via Guglielmo Marconi n. 66
Appellante
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro
Cavallaro ( ), Antonio Cavallaro C.F._3
( ) e Carmelo Cavallaro C.F._4
C.F.( ), con domicilio eletto in Nocera C.F._5
Inferiore, alla via F. Dentice D'Accadia n. 31 Appellata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1 conveniva in giudizio la in sede di Controparte_1 opposizione a decreto ingiuntivo n. 969/14, emesso dal
Tribunale di Torre Annunziata, mediante il quale veniva ingiunto il pagamento in favore dell'appellata della somma di euro 175.074,38, oltre interessi e spese, per adeguamento tariffario in virtù del decreto commissariale n. 81 del
5.7.2013, per prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2014.
L'opponente negava la debenza della predetta somma poiché la vincolatività di tale decreto, che prevedeva la ratifica delle tariffe determinate con protocollo d'intesa di cui alla D.G.R.C.
6756/96 e alla D.G.R.C. 3094/2000, era sottoposta al parere favorevole dei Ministeri della Salute e dell'Economia e
Finanze, che non era stato reso, per cui, veniva adottato l'ulteriore decreto n. 22/2014. Di conseguenza, ad avviso dell'opponente, il decreto 81/2013 non poteva trovare applicazione. Part L' contestava, inoltre, la fondatezza della pretesa creditoria della società opposta, sostenendo l'inidoneità della fattura a costituire prova del credito ingiunto.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza
2250/2018, così provvedeva: “rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 969/14 emesso dall'intestato Tribunale;
condanna , in Parte_1 persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro
4.015,00 per competenze, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%”. Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' Parte_1
, che chiedeva: “1. in via preliminare, accogliere l'istanza
[...] di sospensione della provvisoria esecutività della appellata sentenza di primo grado, sospendere il predetto provvedimento giudiziale, sussistendo i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.; 2. in via principale, accogliere integralmente l'atto di appello proposto dalla CP_2
in persona del Direttore Generale e legale
[...] rappresentante pro tempore e, riformata la sentenza di decisione di primo grado, accogliere l'opposizione interposta dalla Pubblica Amministrazione appellante avverso il Decreto ingiuntivo del Tribunale di Torre Annunziata n. 969/2014; 3. per l'effetto, condannare la parte appellata al pagamento di diritti, spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la parte appellata, che chiedeva il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile e in parte infondato e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Incardinatosi il contraddittorio, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18-12-24, che si svolgeva con le modalità della trattazione scritta, il Collegio riservava la causa in decisione assegnando alle parti termine ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Part Con il primo motivo di appello, l' deduce la non esigibilità del credito della società appellata, poiché quest'ultima “ha determinato l'adeguamento tariffario spettantele sulla base del decreto del Commissario ad acta n. 81 del 2013, sottoposto alla condizione sospensiva costituita dal parere dei Ministeri, mai verificatasi”.
La sentenza di primo grado viene censurata in quanto, ad avviso dell'Ente, la medesima forza l'applicabilità del già menzionato decreto, in attesa dei conguagli successivi all'entrata in vigore del nuovo decreto commissariale n. 22 del 5.5.2014.
Il motivo è infondato.
Questa Corte si è pronunciata più volte in ordine alla debenza delle differenze tariffarie sancite dal decreto n.
81/2013.
L'odierno appellante non deduce motivazioni tali da indurre ad una rivisitazione di quanto deciso con la gravata sentenza.
Non vi è dubbio, infatti, e non è contestato tra le parti, che l'efficacia del decreto n. 81 fosse condizionata al parere favorevole dei Ministeri della Salute e dell'Economia e che questo non sia intervenuto.
È, altresì, pacifico che il decreto n. 22/2014 riguardi esclusivamente le tariffe applicabili alle prestazioni svolte a partire dal 1° gennaio 2014.
Tuttavia, in tale decreto (a pag. 3) si dispone che per le annualità precedenti, “pur in presenza del relativo parere ministeriale non favorevole e al solo fine di evitare disagi agli utenti e consentire la continuità assistenziale da parte delle strutture erogatrici, con le proprie note n. 6257/C/2013 e n.
225/C/2014, in via prudenziale e del tutto provvisoria, si conferma l'applicazione delle tariffe adottate con il DCA
81/2013”.
Il predetto decreto, come già accertato in precedenti di questa Corte (cfr. sentenza Corte d'Appello di Napoli n.
3796/2021) riporta quasi pedissequamente il contenuto del provvedimento n. 225/C del 15/1/2014 del sub commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro sanitario, secondo il quale, preso atto del parere non favorevole espresso dai Ministeri della Salute e dell'Economia in ordine al decreto commissariale n. 81/2013, si stabiliva che “nelle more, in via prudenziale, al fine di evitare disagi agli utenti e consentire la continuità assistenziale da parte delle strutture erogatrici, in linea con quanto già affermato con la citata nota prot. n. 6527 dell'11/12/2013, si conferma, indipendentemente dalla modalità di fatturazione delle strutture, l'applicazione in via provvisoria delle tariffe adottate con il DCA 81/2013 con la previsione di possibili conguagli in attivo o in passivo”.
Tale provvedimento fa sì che le prestazioni delle strutture accreditate vengano remunerate in virtù del Decreto 22/2014
e degli altri provvedimenti anzi citati sulla base alle tariffe contenute nel DCA 81/2013 e ciò fino all'adozione di un nuovo provvedimento al riguardo che, tuttavia, dagli atti non risulta ancora intervenuto.
La pretesa della appare, quindi, fondata. Controparte_1
Con il secondo motivo, l'appellante ribadisce l'irrilevanza della prova documentale fornita mediante produzione in giudizio di fatture attestanti l'effettuazione di prestazioni.
Il motivo è inammissibile, dal momento che la parte si è limitata a reiterare la censura già proposta in sede di opposizione, eccependo l'inidoneità probatoria delle fatture a dar prova del credito ma astenendosi dal contestare in modo specifico l'effettività delle prestazioni rese dalla società appellata. In virtù del principio di non contestazione, deve quindi ritenersi che quest'ultima abbia effettivamente erogato le prestazioni di cui alle allegate fatture.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato.
In ordine, infine, alle spese di lite del presente grado, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2250/2018 del Tribunale di Torre Annunziata, proposto da con atto notificato a Parte_1
così provvede: Controparte_1 rigetta l'appello;
• condanna l'appellante alla refusione in favore della parte appellata delle spese di lite, che liquida nella somma di €
5.000,00, oltre spese generali, cassa come per legge e
I.V.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Gennaro Cavallaro, Antonio
Cavallaro e Carmelo Cavallaro nella misura di un terzo ciascuno;
• dà atto delle condizioni previste per l'applicazione a carico dell'appellante soccombente del doppio del contributo unificato secondo quanto previsto dall'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115/2002 come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 16-4-2025.
Il Consigliere estensore dr. Angelo Del Franco
Il Presidente
Dr. Fulvio Dacomo
Ruolo Generale n. 5058/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
5058/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 18-12-24, con assegnazione all'appellante del termine di 60 giorni ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Torre del
Greco alla via Marconi n. 66, C.F. e P. IVA n. , P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Martucci (C.F.
e Raffaele Montanaro (C.F. C.F._1
, domiciliato presso la sede in Torre del C.F._2
Greco alla via Guglielmo Marconi n. 66
Appellante
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro
Cavallaro ( ), Antonio Cavallaro C.F._3
( ) e Carmelo Cavallaro C.F._4
C.F.( ), con domicilio eletto in Nocera C.F._5
Inferiore, alla via F. Dentice D'Accadia n. 31 Appellata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1 conveniva in giudizio la in sede di Controparte_1 opposizione a decreto ingiuntivo n. 969/14, emesso dal
Tribunale di Torre Annunziata, mediante il quale veniva ingiunto il pagamento in favore dell'appellata della somma di euro 175.074,38, oltre interessi e spese, per adeguamento tariffario in virtù del decreto commissariale n. 81 del
5.7.2013, per prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2014.
L'opponente negava la debenza della predetta somma poiché la vincolatività di tale decreto, che prevedeva la ratifica delle tariffe determinate con protocollo d'intesa di cui alla D.G.R.C.
6756/96 e alla D.G.R.C. 3094/2000, era sottoposta al parere favorevole dei Ministeri della Salute e dell'Economia e
Finanze, che non era stato reso, per cui, veniva adottato l'ulteriore decreto n. 22/2014. Di conseguenza, ad avviso dell'opponente, il decreto 81/2013 non poteva trovare applicazione. Part L' contestava, inoltre, la fondatezza della pretesa creditoria della società opposta, sostenendo l'inidoneità della fattura a costituire prova del credito ingiunto.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza
2250/2018, così provvedeva: “rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 969/14 emesso dall'intestato Tribunale;
condanna , in Parte_1 persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro
4.015,00 per competenze, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%”. Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' Parte_1
, che chiedeva: “1. in via preliminare, accogliere l'istanza
[...] di sospensione della provvisoria esecutività della appellata sentenza di primo grado, sospendere il predetto provvedimento giudiziale, sussistendo i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.; 2. in via principale, accogliere integralmente l'atto di appello proposto dalla CP_2
in persona del Direttore Generale e legale
[...] rappresentante pro tempore e, riformata la sentenza di decisione di primo grado, accogliere l'opposizione interposta dalla Pubblica Amministrazione appellante avverso il Decreto ingiuntivo del Tribunale di Torre Annunziata n. 969/2014; 3. per l'effetto, condannare la parte appellata al pagamento di diritti, spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la parte appellata, che chiedeva il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile e in parte infondato e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Incardinatosi il contraddittorio, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18-12-24, che si svolgeva con le modalità della trattazione scritta, il Collegio riservava la causa in decisione assegnando alle parti termine ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Part Con il primo motivo di appello, l' deduce la non esigibilità del credito della società appellata, poiché quest'ultima “ha determinato l'adeguamento tariffario spettantele sulla base del decreto del Commissario ad acta n. 81 del 2013, sottoposto alla condizione sospensiva costituita dal parere dei Ministeri, mai verificatasi”.
La sentenza di primo grado viene censurata in quanto, ad avviso dell'Ente, la medesima forza l'applicabilità del già menzionato decreto, in attesa dei conguagli successivi all'entrata in vigore del nuovo decreto commissariale n. 22 del 5.5.2014.
Il motivo è infondato.
Questa Corte si è pronunciata più volte in ordine alla debenza delle differenze tariffarie sancite dal decreto n.
81/2013.
L'odierno appellante non deduce motivazioni tali da indurre ad una rivisitazione di quanto deciso con la gravata sentenza.
Non vi è dubbio, infatti, e non è contestato tra le parti, che l'efficacia del decreto n. 81 fosse condizionata al parere favorevole dei Ministeri della Salute e dell'Economia e che questo non sia intervenuto.
È, altresì, pacifico che il decreto n. 22/2014 riguardi esclusivamente le tariffe applicabili alle prestazioni svolte a partire dal 1° gennaio 2014.
Tuttavia, in tale decreto (a pag. 3) si dispone che per le annualità precedenti, “pur in presenza del relativo parere ministeriale non favorevole e al solo fine di evitare disagi agli utenti e consentire la continuità assistenziale da parte delle strutture erogatrici, con le proprie note n. 6257/C/2013 e n.
225/C/2014, in via prudenziale e del tutto provvisoria, si conferma l'applicazione delle tariffe adottate con il DCA
81/2013”.
Il predetto decreto, come già accertato in precedenti di questa Corte (cfr. sentenza Corte d'Appello di Napoli n.
3796/2021) riporta quasi pedissequamente il contenuto del provvedimento n. 225/C del 15/1/2014 del sub commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro sanitario, secondo il quale, preso atto del parere non favorevole espresso dai Ministeri della Salute e dell'Economia in ordine al decreto commissariale n. 81/2013, si stabiliva che “nelle more, in via prudenziale, al fine di evitare disagi agli utenti e consentire la continuità assistenziale da parte delle strutture erogatrici, in linea con quanto già affermato con la citata nota prot. n. 6527 dell'11/12/2013, si conferma, indipendentemente dalla modalità di fatturazione delle strutture, l'applicazione in via provvisoria delle tariffe adottate con il DCA 81/2013 con la previsione di possibili conguagli in attivo o in passivo”.
Tale provvedimento fa sì che le prestazioni delle strutture accreditate vengano remunerate in virtù del Decreto 22/2014
e degli altri provvedimenti anzi citati sulla base alle tariffe contenute nel DCA 81/2013 e ciò fino all'adozione di un nuovo provvedimento al riguardo che, tuttavia, dagli atti non risulta ancora intervenuto.
La pretesa della appare, quindi, fondata. Controparte_1
Con il secondo motivo, l'appellante ribadisce l'irrilevanza della prova documentale fornita mediante produzione in giudizio di fatture attestanti l'effettuazione di prestazioni.
Il motivo è inammissibile, dal momento che la parte si è limitata a reiterare la censura già proposta in sede di opposizione, eccependo l'inidoneità probatoria delle fatture a dar prova del credito ma astenendosi dal contestare in modo specifico l'effettività delle prestazioni rese dalla società appellata. In virtù del principio di non contestazione, deve quindi ritenersi che quest'ultima abbia effettivamente erogato le prestazioni di cui alle allegate fatture.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato.
In ordine, infine, alle spese di lite del presente grado, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2250/2018 del Tribunale di Torre Annunziata, proposto da con atto notificato a Parte_1
così provvede: Controparte_1 rigetta l'appello;
• condanna l'appellante alla refusione in favore della parte appellata delle spese di lite, che liquida nella somma di €
5.000,00, oltre spese generali, cassa come per legge e
I.V.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Gennaro Cavallaro, Antonio
Cavallaro e Carmelo Cavallaro nella misura di un terzo ciascuno;
• dà atto delle condizioni previste per l'applicazione a carico dell'appellante soccombente del doppio del contributo unificato secondo quanto previsto dall'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115/2002 come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 16-4-2025.
Il Consigliere estensore dr. Angelo Del Franco
Il Presidente
Dr. Fulvio Dacomo