Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 5317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5317 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n. 19262/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19262/2021 promossa da:
la società , p. IVA n. , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Napoli (NA), al Centro Direzionale is. E7, in persona del legale rapp.te p.t., sig. Pt_1
, nato a [...] il [...] c.f. elettivamente
[...] C.F._1
domiciliata in Napoli, alla via Arenaccia, 67, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Scarpa,
codice fiscale , che la rappresenta e difende CodiceFiscale_2
OPPONENTE
contro la con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, Codice Fiscale Controparte_1
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno , che P.IVA_2
pagina 1 di 10
rappresentante pro tempore Amministratore Delegato, Dott. con sede legale CP_2
in Roma, Viale Regina Margherita n.8, Codice Fiscale, Numero di iscrizione nel
Registro Imprese di Roma e Partita IVA: iscritta presso la C.C.I.A.A. di P.IVA_3
Roma al n. REA 1068629, giusta procura speciale per atto Notaio di Per_1
Pordenone del 14 Marzo 2018 (Rep. 51913 – Fasc. 38615) e che nella suindicata qualità
di procuratrice speciale, è rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Sigismondi C.F.
, nonchè dall'Avv. Francescopaolo De Rosa, CF: C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in C.F._4
GRAGNANO (NA), c.a.p. 80054, VIA GIOVANNI DELLA ROCCA N.25,
OPPOSTA
la società con sede legale in Napoli, Via Santa Lucia 50, Codice Fiscale, CP_3
Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Napoli n. in P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Dott. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Ida Controparte_4
Sigismondi, C.F.: , ed elettivamente domiciliata presso lo Studio C.F._3
di quest'ultima in Roma, c.a.p. 00193, Via Ovidio 26
INTERVENTORE
CONCLUSIONI
pagina 2 di 10 Con le note di trattazione scritta depositate i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il Giudice, in data 6-3-2025, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 19-7-2021 parte opponente ha impugnato il decreto ingiuntivo n.4521/21, notificato in data 8-6-2021, con il quale le veniva intimato il pagamento di euro 23674,33, oltre interessi e spese, a saldo della fattura n. 2555521532 del 22/12/2014, scadente il 07/01/2015, emessa da EN RG spa nei confronti di e ceduta a in forza Parte_1 Controparte_1
di un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999 e dell'articolo 58 del T.U. Bancario,
come da avviso di cessione pubblicato in G.U. parte II n. 70 del 15 Giugno 2019.
L'ingiunta adduceva a motivi dell'opposizione: il difetto di procura in capo ai difensori della società opposta, in quanto rilasciata da soggetto non legittimato;
l'inefficacia della cessione del credito nei confronti della in quanto mai CP_5
notificata alla predetta società, né mai accettata dalla stessa, e la carenza di legittimazione attiva della opposta;
la prescrizione del diritto di credito,
l'insussistenza del credito rivendicato dalla controparte. Sotto tale profilo l'intimata deduceva che la fattura posta a base del ricorso monitorio non le era mai stata recapitata e che, in ogni caso, essa aveva sempre pagato tutte le fatture emesse per la fornitura di energia elettrica.
pagina 3 di 10 Nelle note scritte depositate in data 24-2-2022 parte opponente deduceva, in relazione alla eccepita carenza di legittimazione della opposta, che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale non era sufficiente a comprovare la titolarità del credito in capo all'avente causa e contestava la titolarità del credito in capo alla cessionaria, non essendo stato prodotto in giudizio il contratto di cessione di crediti in blocco.
In data 24-2-2022 si costituiva in giudizio parte opposta contestando i motivi di opposizione e chiedendo confermarsi il decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 nn.1, 2 e 3, cpc e all'esito degli stessi, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Si rileva che parte opponente ha eccepito che il mandato difensivo conferito dalla in persona del suo legale rappresentate, ai difensori della società Parte_2
opposta sarebbe da considerare inesistente ed inefficace, posto che la procura rilasciata da in favore di sarebbe stata conferita in data Controparte_1 Parte_2
12.3.2018, prima della data in cui sarebbe avvenuta la cessione del credito da parte di
EN RG in favore di (data della cessione dei crediti: 7-6-2019). Controparte_1
Si osserva che dalla procura conferita da in favore di Controparte_1 Parte_2
, allegata nella fase monitoria, si evince che viene conferita la procura a
[...]
pagina 4 di 10 “ ", con sede in Roma (RM), via Serchio n. 7, avente capitale Parte_2
sociale di Euro 1.000.000 (unmilione), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di Roma: (in seguito anche solo la “Società Procuratrice”), P.IVA_3
nelle persone dei legali rappresentanti pro tempore e dei suoi amministratori,
dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati, nonché in persona degli
avvocati che verranno di volta in volta nominati dalla società procuratrice quando
necessario in relazione alla natura degli atti da compiersi, affinché la Società
Procuratrice possa, in nome e per conto della Società, compiere ogni atto, attività,
adempimento e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni alla gestione, riscossione,
incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei crediti di cui la
Società è o sarà titolare (in seguito, i “Crediti”), nonché all'eventuale escussione delle
garanzie accessorie…” e tra gli atti che la procuratrice speciale può compiere è inclusa la nomina di Avvocati;
è evidente, dunque, dal tenore della procura, che è del tutto irrilevante che la stessa sia stata conferita ad in un momento antecedente alla Pt_2
cessione dei crediti, riferendosi anche ai crediti futuri.
Per quanto attiene, poi, alla eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, si osserva che la stessa appare smentita dalla documentazione in atti.
E' pacifico che nel caso di specie, si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art.2948 n.4 cc, ai sensi del quale si prescrivono in cinque anni: 4) gli interessi e,
in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
Orbene, nel caso di specie, la prescrizione risulta essere stata interrotta dalla diffida pagina 5 di 10 di pagamento a firma dell'Avv.Ida Sigismondi del 3-7-2015, spedita il 15-7-2015 (doc 1
e 2 della produzione di parte opposta) e, successivamente, dalla comunicazione di cessione del credito con contestuale messa in mora del 18-12-2019, a firma dell'Avv.Sigismondi, spedita il 19-12-2019 (docc. 3 e 4 del fascicolo di parte opposta).
Entrambi gli atti suindicati contengono una espressa richiesta di pagamento indirizzata alla odierna opponente;
inoltre, in essi vi è espressa menzione della fattura posta a base del ricorso monitorio, di talchè può essere riconosciuta ai medesimi l'efficacia di atti interruttivi della prescrizione.
Appare, invece, fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della opposta, sollevata dalla opponente.
Si premette che nel presente procedimento parte ricorrente non ha mai prodotto il contratto di cessione dei crediti intervenuto tra EN RG e CP_1
neppure a seguito della specifica contestazione sul punto sollevata dalla società
con le note scritte depositate il 24-2-2022 (“Quindi, si contesta la titolarità Pt_1
del credito in capo alla cessionaria non essendo stato prodotto in giudizio il contratto di
cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB manca la prova in ordine al trasferimento a
favore del cessionario dello specifico rapporto dedotto in giudizio”: v.note scritte depositate il 24-2-2022).
Tale eccezione veniva ribadita dall'opponente anche negli scritti difensivi successivi
(v.note scritte depositate il 31-3-2022).
pagina 6 di 10 Ebbene, l'eccezione in parola appare fondata.
Occorre rammentare, come ancora si è avvertito, di recente, nella giurisprudenza di legittimità, che una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
consequenzialmente, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima, ovvero, più
specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco,
secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Nel disciplinare la cessione "in blocco" di beni e rapporti giuridici l'art. 58, comma 2,
TUB prescrive che "la banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana"; il successivo comma 4 aggiunge che "nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile", in particolare, dunque, dispensando il cedente dal notificare la cessione al debitore ceduto nelle forme ordinarie.
Si tratta di una disciplina che, prevedendo la sostituzione della notifica individuale con pagina 7 di 10 la pubblicazione di un avviso, è derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, e trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione - costituito, come detto, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive - e nel conseguente gran numero dei soggetti interessati.
E tuttavia sull'esatta portata di questa disciplina è bene intendersi, perché è certo vero che ai fini di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma occorre pure rammentare, come ancora si è avvertito di recente
(Cass., Sez. I, 29/02/2024, n. 5478) che una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente pagina 8 di 10 o implicitamente riconosciuta.
In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione. (Cassazione n.17262/24).
Nel caso di specie, va evidenziato che pacificamente non è stato prodotto il contratto di cessione e che sul cessionario incombeva l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa contro il debitore ceduto.
Siffatto onere non è stato soddisfatto dal cessionario, atteso che l'avviso sulla Gazzetta
Ufficiale non recava l'indicazione del credito in questione, ma solo crediti indicati in termini generali, e le indicazioni contenute nell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale non erano sufficientemente precise e concludenti al fine di affermare che lo specifico credito in questione era stato oggetto della cessione.
L'opposizione va, dunque, accolta, non avendo l'opposta fornito adeguata prova della propria legittimazione sostanziale.
Il decreto ingiuntivo n.4521/2021 va, quindi, revocato.
La novità assoluta della questione trattata giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Va respinta la domanda di condanna per lite temeraria ex art.96 comma 3 cpc pagina 9 di 10 avanzata dall'opponente, non ravvisandosi, sulla base degli atti di causa, né mala fede, né colpa grave nel comportamento della opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.4521/2021 del
Tribunale di Napoli;
-compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 28-5-2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
pagina 10 di 10