Articolo 1 della Legge 24 febbraio 1953, n. 97
Versione
1 aprile 1953
Art. 1. Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1304 , concernente la prelevazione di L. 150.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1952-53.

Entrata in vigore il 1 aprile 1953