Sentenza 18 ottobre 2005
Massime • 2
L'evizione nel contratto di compravendita si verifica allorché l'acquisto del diritto sul bene ad opera dell'acquirente è impedito e reso inefficace dal diritto che il terzo vanti sullo stesso bene, senza che occorra anche, quale elemento necessario, che il compratore sia privato dell'effettivo possesso che si trovi eventualmente ad esercitare sulla cosa, tenuto conto che la causa del contratto sta nel trasferimento del diritto sul bene, mentre la consegna dello stesso è solo una sua conseguenza logica e giuridica (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente l'evizione in presenza di una sentenza di trasferimento del bene pronunciata, ai sensi dell'art.2932 cod. civ., in favore del terzo, a nulla rilevando che il compratore aveva conservato il possesso del bene).
Gli effetti della garanzia per evizione, che sanziona l'inadempimento da parte del venditore dell'obbligazione di cui all'art.1476 cod. civ., conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato e, quindi, indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla stessa conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione, in quanto detta perdita comporta l'alterazione del sinallagma contrattuale e la conseguente necessità di porvi rimedio con il ripristino della situazione economica del compratore quale era prima dell'acquisto.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 41490 del 24https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 24/12/2021, (ud. 09/11/2021, dep. 24/12/2021), n.41490 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente – Dott. FALASCHI Milena – Consigliere – Dott. ABETE Luigi – Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere – Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 2514/2017 proposto da: G.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO NANIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA CIMMINO; – ricorrente – contro B.G., T.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/10/2005, n. 20165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20165 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - rel. Presidente -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COOP. EDIL. CARLO FORLANINI SRL, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore MARIA TERESA BORGOGNONI, elettivamente domiciliato in ROMA via CUNFIDA 20, presso lo studio dell'avvocato BATTAGLIA MONICA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FALL. EDILRESTAURI DI RI IC & C. SNC, in persona del curatore SIMONA CAPRIOLO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA SABAZIO 31, presso lo studio dell'avvocato PIZZOLI MARCELLO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2418/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 03/07/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/06/05 dal Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI;
udito l'Avvocato BATTAGLIA Monica, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo di ricorso, assorbito il resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18 maggio 1996 il Curatore fallimentare della s.n.c. Edil Restauri di CH EN & C., dichiarò che la predetta società, prima del fallimento, aveva esercitato il diritto di prelazione ex art. 38 della legge 27 luglio 1978 n. 392 in qualità di conduttrice di locali commerciali nello stabile di proprietà della Cooperativa edilizia a r.l. Carlo NI ed aveva comprato, insieme ad altri locatali, in virtù di atto trascritto il 2 marzo 1985, l'intero complesso immobiliare pro quota;
aggiunse che con atto di citazione trascritto il precedente 15 febbraio 1985, l'ing. PE FE, titolare di un diritto di opzione per l'acquisto in blocco dell'intero fabbricato concessogli dalla predetta Cooperativa, aveva chiesto il trasferimento della proprietà a suo favore con sentenza ex art. 2932 c.c. ed era risultato vittorioso nel relativo giudizio conclusosi con sentenza della Corte di Cassazione n. 7872 del 1995; pertanto, col predetto atto, il Curatore citò in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la nominata Cooperativa e la s.p.a. ZZ NI, avente causa del PE, per sentir accertare l'acquisizione alla massa dei beni a suo tempo acquistati dalla società e posseduti per effetto dell'usucapione decennale maturato a norma dell'art. 1159 c.c. ovvero, in subordine, per sentir condannare i convenuti alla restituzione del prezzo ed al risarcimento del danno. La Cooperativa si costituì in giudizio, contestò la domanda e ne chiese il rigetto.
A conclusione del giudizio - per quanto occorre, in relazione all'odierno ricorso - con sentenza in data 22 giugno 1999 il Tribunale rigettò la domanda principale del Curatore affermando che non ricorrevano le condizioni per l'usucapione stabilite dall'art. 1159 c.c.; rigettò anche la domanda subordinata affermando che il
Curatore non aveva chiesto la pronunzia di risoluzione del contratto di acquisto o l'accertamento della sua nullità.
A seguito dell'impugnazione proposta dal Curatore fallimentare il contraddittorio tra le parti si instaurò nuovamente davanti alla Corte d'appello di Roma, la quale, a conclusione del giudizio di secondo grado, con sentenza in data 3 luglio 2001, confermò la decisione del Tribunale in ordine al rigetto della domanda di acquisto per usucapione, riformò la stessa decisione in ordine alla domanda subordinata accogliendo la stessa e condannando la Cooperativa a pagare al fallimento la somma di L. 40.627.500, con gli interessi legali dalla domanda.
Contro la sentenza la Cooperativa edilizia a r.l. Carlo NI ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi, poi illustrati con memoria.
Il Curatore del fallimento della s.n.c. Edil Restauri di CH EN & C. si è costituito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Col primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c. Afferma che in primo grado il Curatore aveva chiesto la condanna della Cooperativa al rimborso del prezzo ed al risarcimento del danno, senza specificarne le ragioni o la causa;
per tale motivo il Tribunale l'aveva rigettata;
con l'appello il Curatore aveva chiesto la restituzione del prezzo ed il risarcimento del danno eventualmente previa dichiarazione di nullità del contratto di compravendita intercorso tra le parti;
la CA ha invece ravvisato nella citazione una domanda di risoluzione per inadempimento della venditrice ancorata alla garanzia per evizione, interpretandola erroneamente e violando in tal modo il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato.
La censura va disattesa.
Afferma la Corte d'appello che la domanda di restituzione del prezzo avanzata dal Curatore andava interpretata quale richiesta di risoluzione del contratto di compravendita in dipendenza del mancato trasferimento di un bene esente da vincoli, non potendo concordarsi con l'argomentazione del primo giudice circa l'insussistenza di una domanda in tal senso, posto che dalla parte risultava espressamente dedotta l'inadempienza della Cooperativa alienante e dato che gli effetti della garanzia conseguono al mero fatto della perdita del diritto acquistato.
Risulta infatti dalla domanda proposta dal Curatore in primo grado - così come riportata nella stessa narrativa della sentenza impugnata - che il Curatore aveva ampiamente esposto in quella sede che la società Edil Restauri aveva comprato, insieme ad altri locatari, l'intero complesso immobiliare della Cooperativa per effetto del diritto di prelazione previsto dall'art. 38 della legge n. 392 del 1978, ma che l'ing. PE aveva conseguito il trasferimento di proprietà in suo favore dello stesso bene per effetto di un diritto di opzione fatto valere con atto di citazione trascritto prima del predetto contratto di vendita intercorso tra la Cooperativa e la soc. Edil Restauri.
Non v'è dubbio, pertanto, che fin dalla domanda originariamente proposta il Curatore aveva specificamente rappresentato il fatto obiettivo dell'evizione e che a tale evento (in caso di rigetto della domanda di avvenuto acquisto per usucapione) doveva collegarsi la domanda subordinata di restituzione del prezzo e di risarcimento del danno.
Questa Corte Suprema ha già avuto modo di affermare che gli effetti della garanzia per evizione (garanzia che sanziona l'inadempimento da parte del venditore all'obbligazione di cui all'art. 1476 n. 2 c.c.) conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato (indipendentemente dalla sussistenza della colpa del venditore e dalla conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione) comportante l'alterazione dell'equilibrio del sinallagma funzionale e la conseguente necessità di porvi rimedio col ripristino della situazione economica del compratore quale era prima dell'acquisto.
Nel decidere l'accoglimento della domanda subordinata proposta dal Curatore la Corte d'appello non è incorsa, pertanto, nella violazione della norma che sancisce la necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, non avendo ne' basato la pronunzia su fatti costitutivi diversi da quelli addotti ne' attribuito un bene diverso da quello richiesto, ma avendo, al contrario, correttamente interpretato la domanda originaria, bene individuando l'effettiva volontà dell'attore e correttamente determinando il nomen juris della fattispecie controversa.
Il primo motivo di ricorso è dunque infondato e va pertanto rigettato.
2) Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 1483 e 2697 c.c. e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo lei, anche ammettendo che il Curatore abbia proposto l'azione di risoluzione per evizione, la Corte d'appello ha accolto la domanda senza che l'attore avesse fornito la prova di aver subito l'evizione sotto forma di rivendicazione o di espropriazione ad opera del terzo e per effetto d'una sentenza passata in giudicato, risultando che il fallimento era stato solo sollecitato al rilascio degli immobili in suo possesso.
Anche questa censura va disattesa.
Nella decisione impugnata si parla espressamente del giudizio iniziato da PE per ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c. relativamente all'intero fabbricato della Cooperativa e dell'accoglimento di detta domanda prima con sentenza del Tribunale di Roma in data 15 novembre 1989, confermata dalla CA con sentenza 22 gennaio 1992) e poi, a conclusione del giudizio, per effetto della sentenza 27 gennaio 1995 n. 7872 emessa dalla Corte di Cassazione che, rigettando il ricorso proposto dalla Cooperativa, aveva comportato il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado che aveva trasferito la proprietà dell'immobile al PE. Correttamente la Corte d'appello non ha dato rilievo alla perdita del possesso come elemento integrativo dell'evizione, dovendo ritenersi che l'evizione è l'accertamento del mancato acquisto da parte del compratore del diritto vendutogli, perché il diritto stesso appartiene ad un terzo e purché tale accertamento consegua dall'affermazione in atto della sua titolarità, per cui lo stesso sia venuto definitivamente meno per il compratore o risulti inefficacemente acquistato per incompatibilità con il diritto certo del terzo: la privazione effettiva del possesso non è elemento essenziale dell'evizione secondo una concezione che non risponde più a quella moderna della vendita, la cui funzione essenziale è di trasferire il diritto (e non il possesso), mentre la consegna della cosa è solo la sua conseguenza logica e giuridica.
Anche il secondo motivo di ricorso va rigettato perché infondato. 3) Col terzo motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello determinato d'ufficio l'ammontare della pretesa attorca.
La censura non può essere condivisa.
Come risulta dalla sentenza impugnata il prezzo che la Cooperativa è stata condannata a restituire al fallimento è stato desunto dall'atto di acquisto trascritto il 2 marzo 1985 e dall'atto 4 luglio 1985 con cui gli acquirenti pro indiviso dell'edificio avevano effettuato la divisione;
poiché dal primo atto il prezzo del fabbricato risultava di 150.000.000 di lire, e poiché con il secondo atto la società acquirente era diventata titolare esclusiva di 275,85 millesimi dell'intero fabbricato, la Corte ha determinato con un semplice calcolo aritmetico il prezzo pagato dalla società, determinandolo in L. 40.627.500. In tal modo la Corte ha implicitamente ritenuto superflua l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio invocata dal Fallimento, come risulta dalle conclusioni trascritte nell'epigrafe della sentenza. Anche questo motivo di ricorso va rigettato.
4) Col quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello riconosciuto al fallimento gli interessi nonostante che gli stessi non fossero mai stati richiesti.
Sulla somma determinata a titolo di prezzo la Corte d'appello ha determinato gli interessi legali a decorrere dalla domanda e per effetto di essa, affermando che trattavasi di debito restitutorio di valuta;
essa ha poi escluso ogni voce di danno esponendo dettagliatamente le relative ragioni.
Deve escludersi che, così decidendo, la Corte sia andata ultra petitum, dato che la domanda di attribuzione degli interessi è stata implicitamente ma inequivocabilmente considerata inclusa nella domanda di risarcimento proposta dal Curatore (rigettata, come s'è già detto, per il resto) intesa come richiesta di ripristino della posizione di equilibrio economico delle parti nel contratto di scambio.
5) Col quinto motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 1483 e 1458 c.c. relativi alla disciplina dell'evizione ed agli effetti retroattivi della risoluzione, affermando che quand'anche si volesse ritenere il diritto del fallimento alla restituzione del prezzo, dalla somma andavano detratti il valore del godimento e gli altri vantaggi percepiti dalla soc. Edil Restauri: essa aveva fatto rilevare tali circostanze nei vari gradi di merito in via di eccezione.
La ricorrente non indica, a sostegno di tale motivo, il luogo documentale in cui ha sollevato l'eccezione, non rilevabile d'ufficio, di compensazione giudiziale, sì da porre il giudice in grado si stabilire se il debito non liquido opposto in compensazione fosse oppure no di pronta e facile liquidazione onde dichiarare la compensazione per quella parte del debito riconosciuta esistente. Poiché tale questione non è trattata nella sentenza impugnata e poiché la ricorrente non denunzia l'omessa pronunzia, la prospettazione deve ritenersi nuova e quindi inammissibile, essendo stata proposta per la prima volta in sede di legittimità. Il ricorso va, in conclusione, rigettato nella sua interezza, con la condanna della ricorrente alle spese, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in complessivi E. 2.100,00, ivi compresi E. 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed altri accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 giugno 2005. Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2005