Cass. civ., sez. II, sentenza 18/10/2005, n. 20165
CASS
Sentenza 18 ottobre 2005

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L'evizione nel contratto di compravendita si verifica allorché l'acquisto del diritto sul bene ad opera dell'acquirente è impedito e reso inefficace dal diritto che il terzo vanti sullo stesso bene, senza che occorra anche, quale elemento necessario, che il compratore sia privato dell'effettivo possesso che si trovi eventualmente ad esercitare sulla cosa, tenuto conto che la causa del contratto sta nel trasferimento del diritto sul bene, mentre la consegna dello stesso è solo una sua conseguenza logica e giuridica (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente l'evizione in presenza di una sentenza di trasferimento del bene pronunciata, ai sensi dell'art.2932 cod. civ., in favore del terzo, a nulla rilevando che il compratore aveva conservato il possesso del bene).

Gli effetti della garanzia per evizione, che sanziona l'inadempimento da parte del venditore dell'obbligazione di cui all'art.1476 cod. civ., conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato e, quindi, indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla stessa conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione, in quanto detta perdita comporta l'alterazione del sinallagma contrattuale e la conseguente necessità di porvi rimedio con il ripristino della situazione economica del compratore quale era prima dell'acquisto.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 41490 del 24
    https://www.laleggepertutti.it/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 18/10/2005, n. 20165
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20165
Data del deposito : 18 ottobre 2005

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