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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 15/12/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente dott. RO Chiauzzi Giudice Relatore dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1933 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, su ricorso congiunto delle parti depositato in data 11 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c., proposto da
(C.F. , nato a [...] il 1° marzo 1964 e residente Parte_1 C.F._1 in Pescara, via Raffaello Sanzio n. 5, e (C.F. , nata a Parte_2 C.F._2
Chieti il 4 dicembre 1969 ed ivi residente, via Trieste Del Grosso n. 93, rappresentati e difesi dall'avv. Pierluigi De Virgiliis, in virtù di delega posta in calce al ricorso,
ricorrenti; nonché
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_3 C.F._3 residente, via Trieste Del Grosso n. 93, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi De Virgiliis, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di intervento,
intervenuta; nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: come da ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo, depositato congiuntamente, e Parte_1 [...] hanno chiesto la modifica delle condizioni economiche già stabilite in sede di Pt_2 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, celebrato in Chieti il 19 giugno 1994.
Gli istanti hanno premesso che, con sentenza n. 637/2017 pubblicata il 30 novembre
2017, emessa all'esito di ricorso congiunto, il Tribunale di Chieti aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disciplinando altresì i rapporti economici tra le parti e quelli relativi al mantenimento della prole. In particolare, tra le condizioni allora pattuite era stato previsto un assegno mensile complessivo di € 1.700,00, di cui € 500,00 in favore della moglie e € 600,00 per ciascuno dei due figli, sino al raggiungimento Parte_2 dell'autonomia economica da parte degli stessi.
I ricorrenti hanno quindi rappresentato che, successivamente alla pronuncia di divorzio, sia la sig.ra sia la figlia hanno nel frattempo raggiunto una Parte_2 Parte_3 propria autonomia economica. In ragione di tale mutamento delle condizioni di fatto, la sig.ra ha dichiarato di voler rinunciare integralmente all'assegno di mantenimento Parte_2 precedentemente riconosciutole, nonché all'assegno previsto in favore della figlia Parte_3
[...]
È stato altresì precisato che il figlio non ha ancora raggiunto Persona_1
l'autonomia economica e che, pertanto, permane l'obbligo di mantenimento nei suoi confronti.
A tal proposito, il sig. ha manifestato la propria disponibilità a Parte_1 corrispondere per il mantenimento del figlio RO un assegno mensile pari ad € 1.000,00, somma che le parti intendono comprensiva anche delle spese straordinarie. 2 Sulla base di tali premesse, gli istanti hanno quindi chiesto al Tribunale di voler stabilire le nuove condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio limitatamente all'aspetto economico, disponendo la rinuncia all'assegno di mantenimento in favore della sig.ra e della figlia e prevedendo il solo assegno di Parte_2 Parte_3 mantenimento in favore del figlio , a carico del padre Persona_1 Parte_1
nella misura mensile di € 1.000,00, comprensiva delle spese straordinarie.
[...]
Con ordinanza depositata in data 25 ottobre 2025 il giudice delegato alla trattazione, in via preliminare, ha disposto l'integrazione del contraddittorio alla figlia dei ricorrenti Parte_3
beneficiaria dell'assegno di mantenimento, di cui le parti hanno chiesto la revoca.
[...]
Inoltre, ha invitato le parti ad integrare il ricorso con la documentazione reddituale richiesta dall'art. 473-bis.12 c.p.c.
A questo punto le parti hanno integrato la documentazione reddituale ed è intervenuta in giudizio la figlia dei ricorrenti , la quale ha riconosciuto la sua intervenuta Parte_3 autosufficienza economica e, quindi, ha aderito al ricorso proposto dai genitori.
Come detto sopra, il ricorso è stato proposto congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Nel caso in esame è stato acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero e, all'esito della integrazione documentale effettuata a richiesta del Tribunale, non emergono elementi di criticità che inducono a richiedere ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni proposte e la comparizione personale delle parti. Le condizioni non risultano contrarie a norme imperative e di persone deboli.
Ne consegue che le nuove condizioni predisposte dalle parti possono essere omologate.
Nulla deve disporsi in materia di spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 - visto l'art. 473-bis 51 c.p.c., omologa le nuove condizioni di divorzio richieste dalle parti con il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. RO Chiauzzi
4
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente dott. RO Chiauzzi Giudice Relatore dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1933 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, su ricorso congiunto delle parti depositato in data 11 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c., proposto da
(C.F. , nato a [...] il 1° marzo 1964 e residente Parte_1 C.F._1 in Pescara, via Raffaello Sanzio n. 5, e (C.F. , nata a Parte_2 C.F._2
Chieti il 4 dicembre 1969 ed ivi residente, via Trieste Del Grosso n. 93, rappresentati e difesi dall'avv. Pierluigi De Virgiliis, in virtù di delega posta in calce al ricorso,
ricorrenti; nonché
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_3 C.F._3 residente, via Trieste Del Grosso n. 93, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi De Virgiliis, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di intervento,
intervenuta; nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: come da ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo, depositato congiuntamente, e Parte_1 [...] hanno chiesto la modifica delle condizioni economiche già stabilite in sede di Pt_2 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, celebrato in Chieti il 19 giugno 1994.
Gli istanti hanno premesso che, con sentenza n. 637/2017 pubblicata il 30 novembre
2017, emessa all'esito di ricorso congiunto, il Tribunale di Chieti aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disciplinando altresì i rapporti economici tra le parti e quelli relativi al mantenimento della prole. In particolare, tra le condizioni allora pattuite era stato previsto un assegno mensile complessivo di € 1.700,00, di cui € 500,00 in favore della moglie e € 600,00 per ciascuno dei due figli, sino al raggiungimento Parte_2 dell'autonomia economica da parte degli stessi.
I ricorrenti hanno quindi rappresentato che, successivamente alla pronuncia di divorzio, sia la sig.ra sia la figlia hanno nel frattempo raggiunto una Parte_2 Parte_3 propria autonomia economica. In ragione di tale mutamento delle condizioni di fatto, la sig.ra ha dichiarato di voler rinunciare integralmente all'assegno di mantenimento Parte_2 precedentemente riconosciutole, nonché all'assegno previsto in favore della figlia Parte_3
[...]
È stato altresì precisato che il figlio non ha ancora raggiunto Persona_1
l'autonomia economica e che, pertanto, permane l'obbligo di mantenimento nei suoi confronti.
A tal proposito, il sig. ha manifestato la propria disponibilità a Parte_1 corrispondere per il mantenimento del figlio RO un assegno mensile pari ad € 1.000,00, somma che le parti intendono comprensiva anche delle spese straordinarie. 2 Sulla base di tali premesse, gli istanti hanno quindi chiesto al Tribunale di voler stabilire le nuove condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio limitatamente all'aspetto economico, disponendo la rinuncia all'assegno di mantenimento in favore della sig.ra e della figlia e prevedendo il solo assegno di Parte_2 Parte_3 mantenimento in favore del figlio , a carico del padre Persona_1 Parte_1
nella misura mensile di € 1.000,00, comprensiva delle spese straordinarie.
[...]
Con ordinanza depositata in data 25 ottobre 2025 il giudice delegato alla trattazione, in via preliminare, ha disposto l'integrazione del contraddittorio alla figlia dei ricorrenti Parte_3
beneficiaria dell'assegno di mantenimento, di cui le parti hanno chiesto la revoca.
[...]
Inoltre, ha invitato le parti ad integrare il ricorso con la documentazione reddituale richiesta dall'art. 473-bis.12 c.p.c.
A questo punto le parti hanno integrato la documentazione reddituale ed è intervenuta in giudizio la figlia dei ricorrenti , la quale ha riconosciuto la sua intervenuta Parte_3 autosufficienza economica e, quindi, ha aderito al ricorso proposto dai genitori.
Come detto sopra, il ricorso è stato proposto congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Nel caso in esame è stato acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero e, all'esito della integrazione documentale effettuata a richiesta del Tribunale, non emergono elementi di criticità che inducono a richiedere ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni proposte e la comparizione personale delle parti. Le condizioni non risultano contrarie a norme imperative e di persone deboli.
Ne consegue che le nuove condizioni predisposte dalle parti possono essere omologate.
Nulla deve disporsi in materia di spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 - visto l'art. 473-bis 51 c.p.c., omologa le nuove condizioni di divorzio richieste dalle parti con il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. RO Chiauzzi
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