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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/01/2024, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
N 603/21 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Massimo Gullino Presidente
2 Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note
15/12/23) ha delibato la seguente SENTENZA
Contestuale in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 603/21 R.G.L.
e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Antico;
Parte_1
- appellante -
CONTRO
in proprio e n.q di mandatario di rappresentati e difesi CP_1 Parte_2
dall'Avv. Dario Cosimo Adornato, giusta procura in atti;
- appellato -
E
, Controparte_2
-appellata contumace-
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, al Giudice del Lavoro di Palmi, chiedeva che Parte_1
venisse dichiarata la prescrizione dei crediti portati nell' estratto di ruolo che si era fatto rilasciare dal . Organizzazione_1
Nella resistenza dell' e dell' il giudice di primo grado Controparte_3 CP_1 qualificava la domanda come accertamento negativo dei crediti, ed accoglieva il ricorso per intervenuta prescrizione maturata a dopo la data di notifica della cartella.
Nel definire le spese del primo grado, le compensava integralmente affermando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa l'interesse ad agire.
Avverso la sentenza n. 1320/2021 emessa il 14.10.2021, dal Tribunale di Palmi propone appello parziale in ragione di un unico motivo Parte_1
concernente la compensazione delle spese ritenuta dall'appellante ingiustificata.
Si è costituto l' anche quale mandatario della senza interporre CP_1 Parte_2
appello incidentale sull'originaria eccezione relativa alla mancanza di interesse ad agire.
è rimasta contumace. CP_4
La causa è stata decisa con le forme di cui 127 ter c.p.c nella camera di consiglio del 22 dicembre 2023 previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare.
Sono state depositate note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo articolato si è censurato, a parziale riforma della sentenza impugnata, il regolamento delle spese definito dal Tribunale con l'integrale compensazione con riferimento ai crediti dichiarati prescritti e portati nelle cartelle
n. 094/2012/0002018014/00063 ( di € 3.114,00) e n. 394/2014/00019060669/000 ( di €
3.120,00) relativi a somme iscritte a ruolo dall' a titolo di omesso versamento CP_1
contributi I.V,S, per gli anni 2011 e 2013 000 sostenendo che il contrasto Org_2
giurisprudenziale richiamato dal primo giudice a sostegno della compensazione non sarebbe stato riferibile al caso in cui la parte avesse inoltrato apposita istanza di discarico ottenendo risposta negativa. L'appellante ha pure sostenuto che la compensazione è avvenuta nonostante la domanda fosse stata accolta.
Va dato atto che l' solo con le note ha eccepito l'inammissibilità della CP_1 originaria domanda per mancanza di interesse ad agire, allegando la decisione delle Sezioni Unite, eccezione tardiva a fronte del passaggio in giudicato del relativo capo per mancanza di impugnazione. Pertanto in questa sede la mancanza di appello incidentale sull'interesse ad agire, impedisce l'esame della questione su cui si è creato il giudicato.
Ciò posto, il motivo di impugnazione concernente la compensazione è fondato nei termini appresso specificati.
Come si è detto la motivazione del regolamento delle spese si regge sul contrasto giurisprudenziale richiamato dal primo giudice a sostegno dell'integrale compensazione.
In relazione alla questione devoluta con l'appello si richiamano ex art.118 disp. att cpc i precedenti conformi assunti su casi analoghi da questa Corte.
Occorre premettere, come già evidenziato nello svolgimento del processo, che il
Tribunale ha qualificato la domanda come di accertamento negativo del credito contributivo ed ha accolto la domanda, per intervenuta prescrizione .
La decisione di compensare le spese del giudizio è stata motivata dal giudice di primo grado sull'assunto secondo cui sarebbe esistito un contrasto giurisprudenziale ancora attuale circa la sussistenza dell'interesse ad agire in capo al contribuente nel caso di domanda volta all'accertamento negativo di un credito per il quale si intenda far valere l'intervenuta prescrizione dopo la notifica della cartella, senza che ad essa abbia fatto seguito alcuna minaccia di esecuzione da parte dell'ente creditore.
Sulla questione inerente all'interesse ad agire per ottenere l'accertamento negativo di un credito di cui il contribuente sia venuto a conoscenza tramite consultazione dell'estratto di ruolo si è registrato un importante pronunciamento delle SS.UU. nel 2015, con il quale si è chiarito che “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione;
a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che
l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione. (Cass. SS.UU. 19704 del 2015).
Successivamente, alcune pronunce sono intervenute con alcune precisazioni riguardanti l'ipotesi in cui si intenda far valere la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale, coincidente con il caso oggetto di esame.
Al fine di chiarire e delimitare la portata di Cass. SS.UU. 19704 del 2015, con tali sentenze si è evidenziato che “in quel caso si affermava la possibilità per il privato di fare valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta” (Cass. Sez. V-L 5443 del 2019; conforme
Cass. 20618/2016).
Questa tutela anticipata, secondo tale indirizzo giurisprudenziale, si giustifica solo
“quando, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa dell'invalidità della notifica di essa”
Quando invece la notifica sia avvenuta, è possibile far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. l'estinzione del credito per fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo, ma solo quando vi sia almeno una minaccia attuale di atti esecutivi.
Dunque, secondo queste più recenti pronunce, l'interesse ad agire è configurabile quando la cartella non è stata notificata, perché ciò attribuisce alla parte il diritto a una tutela anticipata, mentre non altrettanto può dirsi quando vi sia la prova dell'avvenuta notifica della cartella (o comunque essa non sia contestata), in tal caso non essendo ipotizzabile un interesse ad agire, salvo il caso che vi sia una minaccia di esecuzione.
Tuttavia, le medesime pronunce si sono curate di puntualizzare che l'interesse a veder definito negativamente l'accertamento sulla sussistenza del credito insorge quando il contribuente abbia esperito inutilmente la procedura di sgravio in sede amministrativa.
Segnatamente, è stato specificamente chiarito:
L'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice. Nel caso in esame, al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo ( la cartella esattoriale ancora iscritta a molo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui esecuzione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto. Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio. (Cass.
26.2.2016 n. 20618)
In termini analoghi si è espressa anche Cass. Sez. V-L 5443 del 2019, la quale osserva che “…l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c. si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva.
Tale argomentazione è presente costantemente nelle svariate decisioni assunte anche nel 2021 e 2022 dalla Suprema Corte ancora sul solco di quelle n. 22946 del 2016, n. 20618 del 2016, n. 6034 del 2017 e n 6723 del 2019, che hanno costantemente affermato il principio di diritto per cui <<In materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d' interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., proposta avverso l' estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva" (Cassn.6723/2019,
Sez. L, Ordinanza n. 12625 del 2022, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 23595 del
2021 L, Ordinanza n. 23787 del 2021,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8435 del 2021,Sez. 3, Sentenza n. 10807 del 2020).Principio dal quale deve, ancora una volta, a contrario, trarsi come immediata conseguenza che laddove la parte, prima di introdurre il giudizio, abbia sollecitato in via amministrativa l'eliminazione del credito rappresentando la sua estinzione e ne sia seguita la reiezione, l'interesse si è attualizzato non essendo possibile praticare alcuna strada alternativa quale rimedio inteso ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione.
Come si vede, la giurisprudenza che si è sviluppata dopo l'intervento delle Sezioni
Unite del 2015 e con la quale si è inteso fare alcune distinzioni tra l'ipotesi in cui il contribuente sia venuto a conoscenza per la prima volta del debito contributivo attraverso la consultazione degli estratti di ruolo, e quella nella quale invece si intende far valere l'estinzione del credito successivamente alla non negata notifica della cartella, ha comunque sempre inteso ravvisare nella possibilità alternativa di ottenere la cancellazione attraverso lo sgravio da parte dell'ente un ostacolo alla configurabilità dell'interesse ad agire attuale, inteso come “…esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice.
La sentenza del 2016 ha poi esplicitamente chiarito che il contribuente può far ricorso all'azione giudiziaria nel caso di rigetto dell'istanza di sgravio.
In definitiva, al di là delle puntualizzazioni circa le modalità con cui il contribuente
è venuto a conoscenza del credito contributivo nei propri confronti, quanto fin qui illustrato dimostra come la giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni, quantomeno a partire dall'intervento delle SSUU del 2015, non abbia mai messo in dubbio la sussistenza di un interesse ad agire in sede giudiziale nell'ipotesi di inutile esperimento della procedura di sgravio. non abbia mai messo in dubbio la sussistenza di un interesse ad agire in sede giudiziale nell'ipotesi di inutile esperimento della procedura di sgravio.
Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, avendo l'appellante documentato, attraverso le produzioni allegate al ricorso introduttivo di primo grado, di avere preventivamente richiesto all' lo sgravio dei crediti portati CP_1
dalle cartelle in questione, e di avere ricevuto un espresso diniego da parte dell'istituto previdenziale che affermava che l'iscrizione a ruolo era avvenuta nei termini prescrizionali.
Né tale conclusione pare essere messa in dubbio dal recentissimo intervento delle
Sezioni Unite con la sentenza n.26283/2022 chiamata a pronunciarsi sull'incidenza dello jus superveniens costituito dall'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, giacché ai fini di causa il sindacato devoluto al Collegio in questa sede attiene alla correttezza della motivazione che sorregge la compensazione dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sull'interesse ad agire al momento della decisione assunta dal
Tribunale.
Dunque, l'appello deve essere accolto e le spese del primo grado, da liquidarsi in favore dell'appellante vittorioso in ragione del valore della causa in primo grado
(€ 6.234,00 ) nella misura dei valori medi dimezzati, attesa la semplicità e serialità delle questioni trattate e delle eccezioni mosse che hanno ad oggetto solo la prescrizione successiva, relativi al secondo scaglione delle cause previdenziali (da
€ 5.200,00 a € 26.000) esclusa la fase istruttoria non tenutasi, della tabella 4 del DM
37/2018 in complessivi € 1.865,00 (di cui: € 465,00 fase studio, € 389,00 fase introduttiva, € 1.011,00 fase decisoria) vanno poste a carico dell' e della CP_1 Pt_2
Non può invece pronunciarsi condanna nei confronti dell' Controparte_5
, poiché il concessionario per la riscossione non può essere considerato
[...] legittimato passivamente rispetto all'azione proposta in primo grado. Sebbene nessuna eccezione sia stata sollevata sul punto dall'ente concessionario, rimasto contumace in secondo grado, essa è rilevabile d'ufficio in appello, non avendo formato oggetto di discussione e di valutazione nella sentenza di primo grado, che si è fermata all'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti.
Al riguardo, è sufficiente ricordare come più volte la Cassazione abbia riconosciuto la rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione.
La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d' ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. (Sez. L, Sentenza n. 14243 del
2012).
La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. (Nella specie, relativa ad un contratto di trasporto di cose, la S.C. ha ritenuto che l'eccezione ex art. 1692 c.c., sollevata per la prima volta in sede di gravame dal mittente per contestare la titolarità passiva dell'obbligazione relativa al costo del servizio svolto dal vettore, costituisse una mera difesa, in quanto tale non preclusa neppure in appello e rilevabile anche d' ufficio, non implicando un ulteriore accertamento di fatto - ossia quello della differenza tra la persona del mittente e quella del destinatario del trasporto presupposta dalla norma - atteso che nella specie quest'ultimo profilo risultava inequivocabilmente ammesso dalla controparte, laddove aveva qualificato il rapporto come contratto a favore di terzo)( Sez. 3 - , Ordinanza n. 11744 del 2018).
Nel caso in esame, versandosi in controversia avente come oggetto l'opposizione avverso ruolo con cui si deduce l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all' ente titolare del credito CP_1
contributivo. Ciò in forza di un recente indirizzo giurisprudenziale, confermativo di altre pronunce che si erano espresse negli stessi termini (pur in presenza di orientamenti di segno contrario), con cui si è chiarito che Non è poi dubitabile
l'affermazione della legittimazione a contraddire dell' cioè dell'ente creditore e ciò CP_1 sulla base della giurisprudenza formatasi in materia fallimentare innanzi menzionata (che ravvisa una legittimazione meramente processuale del concessionario). D'altronde, a fronte
d'una opposizione mirante a far valere una prescrizione del credito, sarebbe del tutto illogico negare la legittimazione passiva del creditore. Nè è conferente Cass. n. 708 del
2016, di cui si è sopra detto, menzionata nel ricorso (in quel caso era stata ravvisata una coeva duplice opposizione, agli atti esecutivi e all'esecuzione). Nè con l'affidare la riscossione al concessionario l'ente impositore si spoglia del proprio credito, nè ancora, si può confondere, come traspare dal ricorso, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne - con vero e proprio salto logico - la legittimazione passiva del concessionario. (Sez. L - , Sentenza n.
16425 del 2019 ).
Ne consegue che, in carenza della legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta dal ricorrente in primo grado, l' non può essere condannata alla CP_2 rifusione delle spese di quel giudizio.
Le spese del presente grado vanno regolate con condanna dell' e della CP_1 Pt_2
alla rifusione in favore dell'appellante, sulla base del valore della condanna ottenuta in questa sede (euro 1865,00 ) che determina il valore della causa in appello, consentono di applicare il primo scaglione della tabella 12, ed i compensi medi dimezzati previsti nel nuovo DM n.147/2022, attesa la semplicità delle questioni trattate e la loro serialità, sicché i compensi sono pari ad € 962,00 (€
268,00 fase introduttiva, € 268,00 fase studio ed € 426,00 fase decisionale) esclusa fase istruttoria non tenutasi.
Le spese sono distratte, per entrambi i gradi, in favore del difensore dell'appellante che ne ha fatto rituale richiesta. Non vi è luogo a disporre sulle spese nei riguardi dell' in Controparte_3
quanto la stessa è rimasta contumace.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro l Parte_1 [...]
e l' anche quale mandatario di in Controparte_6 CP_1 Pt_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, avverso la sentenza n.
1320/2021 emessa il 14 ottobre 2021 dal Tribunale di Palmi, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna l' alla rifusione delle spese del primo grado che liquida in euro 886,00 , oltre CP_1
IVA CPA e spese generali da distrarsi in favore degli Avv.ti Domenico Antico;
2) Condanna l' e la alla rifusione anche delle spese di questo grado che CP_1 CP_7
liquida in complessivi € 247,00 oltre IVA CPA e spese generali, da distrarsi in favore dell'Avv. Domenico Antico;
3) Rigetta l'appello nei confronti dell' , nulla Controparte_5
dovendo statuirsi sulle spese in ragione della contumacia di quest'ultima.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 22 dicembre 2023
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. Massimo Gullino
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Massimo Gullino Presidente
2 Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note
15/12/23) ha delibato la seguente SENTENZA
Contestuale in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 603/21 R.G.L.
e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Antico;
Parte_1
- appellante -
CONTRO
in proprio e n.q di mandatario di rappresentati e difesi CP_1 Parte_2
dall'Avv. Dario Cosimo Adornato, giusta procura in atti;
- appellato -
E
, Controparte_2
-appellata contumace-
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, al Giudice del Lavoro di Palmi, chiedeva che Parte_1
venisse dichiarata la prescrizione dei crediti portati nell' estratto di ruolo che si era fatto rilasciare dal . Organizzazione_1
Nella resistenza dell' e dell' il giudice di primo grado Controparte_3 CP_1 qualificava la domanda come accertamento negativo dei crediti, ed accoglieva il ricorso per intervenuta prescrizione maturata a dopo la data di notifica della cartella.
Nel definire le spese del primo grado, le compensava integralmente affermando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa l'interesse ad agire.
Avverso la sentenza n. 1320/2021 emessa il 14.10.2021, dal Tribunale di Palmi propone appello parziale in ragione di un unico motivo Parte_1
concernente la compensazione delle spese ritenuta dall'appellante ingiustificata.
Si è costituto l' anche quale mandatario della senza interporre CP_1 Parte_2
appello incidentale sull'originaria eccezione relativa alla mancanza di interesse ad agire.
è rimasta contumace. CP_4
La causa è stata decisa con le forme di cui 127 ter c.p.c nella camera di consiglio del 22 dicembre 2023 previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare.
Sono state depositate note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo articolato si è censurato, a parziale riforma della sentenza impugnata, il regolamento delle spese definito dal Tribunale con l'integrale compensazione con riferimento ai crediti dichiarati prescritti e portati nelle cartelle
n. 094/2012/0002018014/00063 ( di € 3.114,00) e n. 394/2014/00019060669/000 ( di €
3.120,00) relativi a somme iscritte a ruolo dall' a titolo di omesso versamento CP_1
contributi I.V,S, per gli anni 2011 e 2013 000 sostenendo che il contrasto Org_2
giurisprudenziale richiamato dal primo giudice a sostegno della compensazione non sarebbe stato riferibile al caso in cui la parte avesse inoltrato apposita istanza di discarico ottenendo risposta negativa. L'appellante ha pure sostenuto che la compensazione è avvenuta nonostante la domanda fosse stata accolta.
Va dato atto che l' solo con le note ha eccepito l'inammissibilità della CP_1 originaria domanda per mancanza di interesse ad agire, allegando la decisione delle Sezioni Unite, eccezione tardiva a fronte del passaggio in giudicato del relativo capo per mancanza di impugnazione. Pertanto in questa sede la mancanza di appello incidentale sull'interesse ad agire, impedisce l'esame della questione su cui si è creato il giudicato.
Ciò posto, il motivo di impugnazione concernente la compensazione è fondato nei termini appresso specificati.
Come si è detto la motivazione del regolamento delle spese si regge sul contrasto giurisprudenziale richiamato dal primo giudice a sostegno dell'integrale compensazione.
In relazione alla questione devoluta con l'appello si richiamano ex art.118 disp. att cpc i precedenti conformi assunti su casi analoghi da questa Corte.
Occorre premettere, come già evidenziato nello svolgimento del processo, che il
Tribunale ha qualificato la domanda come di accertamento negativo del credito contributivo ed ha accolto la domanda, per intervenuta prescrizione .
La decisione di compensare le spese del giudizio è stata motivata dal giudice di primo grado sull'assunto secondo cui sarebbe esistito un contrasto giurisprudenziale ancora attuale circa la sussistenza dell'interesse ad agire in capo al contribuente nel caso di domanda volta all'accertamento negativo di un credito per il quale si intenda far valere l'intervenuta prescrizione dopo la notifica della cartella, senza che ad essa abbia fatto seguito alcuna minaccia di esecuzione da parte dell'ente creditore.
Sulla questione inerente all'interesse ad agire per ottenere l'accertamento negativo di un credito di cui il contribuente sia venuto a conoscenza tramite consultazione dell'estratto di ruolo si è registrato un importante pronunciamento delle SS.UU. nel 2015, con il quale si è chiarito che “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione;
a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che
l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione. (Cass. SS.UU. 19704 del 2015).
Successivamente, alcune pronunce sono intervenute con alcune precisazioni riguardanti l'ipotesi in cui si intenda far valere la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale, coincidente con il caso oggetto di esame.
Al fine di chiarire e delimitare la portata di Cass. SS.UU. 19704 del 2015, con tali sentenze si è evidenziato che “in quel caso si affermava la possibilità per il privato di fare valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta” (Cass. Sez. V-L 5443 del 2019; conforme
Cass. 20618/2016).
Questa tutela anticipata, secondo tale indirizzo giurisprudenziale, si giustifica solo
“quando, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa dell'invalidità della notifica di essa”
Quando invece la notifica sia avvenuta, è possibile far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. l'estinzione del credito per fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo, ma solo quando vi sia almeno una minaccia attuale di atti esecutivi.
Dunque, secondo queste più recenti pronunce, l'interesse ad agire è configurabile quando la cartella non è stata notificata, perché ciò attribuisce alla parte il diritto a una tutela anticipata, mentre non altrettanto può dirsi quando vi sia la prova dell'avvenuta notifica della cartella (o comunque essa non sia contestata), in tal caso non essendo ipotizzabile un interesse ad agire, salvo il caso che vi sia una minaccia di esecuzione.
Tuttavia, le medesime pronunce si sono curate di puntualizzare che l'interesse a veder definito negativamente l'accertamento sulla sussistenza del credito insorge quando il contribuente abbia esperito inutilmente la procedura di sgravio in sede amministrativa.
Segnatamente, è stato specificamente chiarito:
L'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice. Nel caso in esame, al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo ( la cartella esattoriale ancora iscritta a molo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui esecuzione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto. Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio. (Cass.
26.2.2016 n. 20618)
In termini analoghi si è espressa anche Cass. Sez. V-L 5443 del 2019, la quale osserva che “…l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c. si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva.
Tale argomentazione è presente costantemente nelle svariate decisioni assunte anche nel 2021 e 2022 dalla Suprema Corte ancora sul solco di quelle n. 22946 del 2016, n. 20618 del 2016, n. 6034 del 2017 e n 6723 del 2019, che hanno costantemente affermato il principio di diritto per cui <<In materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d' interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., proposta avverso l' estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva" (Cassn.6723/2019,
Sez. L, Ordinanza n. 12625 del 2022, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 23595 del
2021 L, Ordinanza n. 23787 del 2021,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8435 del 2021,Sez. 3, Sentenza n. 10807 del 2020).Principio dal quale deve, ancora una volta, a contrario, trarsi come immediata conseguenza che laddove la parte, prima di introdurre il giudizio, abbia sollecitato in via amministrativa l'eliminazione del credito rappresentando la sua estinzione e ne sia seguita la reiezione, l'interesse si è attualizzato non essendo possibile praticare alcuna strada alternativa quale rimedio inteso ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione.
Come si vede, la giurisprudenza che si è sviluppata dopo l'intervento delle Sezioni
Unite del 2015 e con la quale si è inteso fare alcune distinzioni tra l'ipotesi in cui il contribuente sia venuto a conoscenza per la prima volta del debito contributivo attraverso la consultazione degli estratti di ruolo, e quella nella quale invece si intende far valere l'estinzione del credito successivamente alla non negata notifica della cartella, ha comunque sempre inteso ravvisare nella possibilità alternativa di ottenere la cancellazione attraverso lo sgravio da parte dell'ente un ostacolo alla configurabilità dell'interesse ad agire attuale, inteso come “…esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice.
La sentenza del 2016 ha poi esplicitamente chiarito che il contribuente può far ricorso all'azione giudiziaria nel caso di rigetto dell'istanza di sgravio.
In definitiva, al di là delle puntualizzazioni circa le modalità con cui il contribuente
è venuto a conoscenza del credito contributivo nei propri confronti, quanto fin qui illustrato dimostra come la giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni, quantomeno a partire dall'intervento delle SSUU del 2015, non abbia mai messo in dubbio la sussistenza di un interesse ad agire in sede giudiziale nell'ipotesi di inutile esperimento della procedura di sgravio. non abbia mai messo in dubbio la sussistenza di un interesse ad agire in sede giudiziale nell'ipotesi di inutile esperimento della procedura di sgravio.
Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, avendo l'appellante documentato, attraverso le produzioni allegate al ricorso introduttivo di primo grado, di avere preventivamente richiesto all' lo sgravio dei crediti portati CP_1
dalle cartelle in questione, e di avere ricevuto un espresso diniego da parte dell'istituto previdenziale che affermava che l'iscrizione a ruolo era avvenuta nei termini prescrizionali.
Né tale conclusione pare essere messa in dubbio dal recentissimo intervento delle
Sezioni Unite con la sentenza n.26283/2022 chiamata a pronunciarsi sull'incidenza dello jus superveniens costituito dall'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, giacché ai fini di causa il sindacato devoluto al Collegio in questa sede attiene alla correttezza della motivazione che sorregge la compensazione dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sull'interesse ad agire al momento della decisione assunta dal
Tribunale.
Dunque, l'appello deve essere accolto e le spese del primo grado, da liquidarsi in favore dell'appellante vittorioso in ragione del valore della causa in primo grado
(€ 6.234,00 ) nella misura dei valori medi dimezzati, attesa la semplicità e serialità delle questioni trattate e delle eccezioni mosse che hanno ad oggetto solo la prescrizione successiva, relativi al secondo scaglione delle cause previdenziali (da
€ 5.200,00 a € 26.000) esclusa la fase istruttoria non tenutasi, della tabella 4 del DM
37/2018 in complessivi € 1.865,00 (di cui: € 465,00 fase studio, € 389,00 fase introduttiva, € 1.011,00 fase decisoria) vanno poste a carico dell' e della CP_1 Pt_2
Non può invece pronunciarsi condanna nei confronti dell' Controparte_5
, poiché il concessionario per la riscossione non può essere considerato
[...] legittimato passivamente rispetto all'azione proposta in primo grado. Sebbene nessuna eccezione sia stata sollevata sul punto dall'ente concessionario, rimasto contumace in secondo grado, essa è rilevabile d'ufficio in appello, non avendo formato oggetto di discussione e di valutazione nella sentenza di primo grado, che si è fermata all'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti.
Al riguardo, è sufficiente ricordare come più volte la Cassazione abbia riconosciuto la rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione.
La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d' ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. (Sez. L, Sentenza n. 14243 del
2012).
La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. (Nella specie, relativa ad un contratto di trasporto di cose, la S.C. ha ritenuto che l'eccezione ex art. 1692 c.c., sollevata per la prima volta in sede di gravame dal mittente per contestare la titolarità passiva dell'obbligazione relativa al costo del servizio svolto dal vettore, costituisse una mera difesa, in quanto tale non preclusa neppure in appello e rilevabile anche d' ufficio, non implicando un ulteriore accertamento di fatto - ossia quello della differenza tra la persona del mittente e quella del destinatario del trasporto presupposta dalla norma - atteso che nella specie quest'ultimo profilo risultava inequivocabilmente ammesso dalla controparte, laddove aveva qualificato il rapporto come contratto a favore di terzo)( Sez. 3 - , Ordinanza n. 11744 del 2018).
Nel caso in esame, versandosi in controversia avente come oggetto l'opposizione avverso ruolo con cui si deduce l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all' ente titolare del credito CP_1
contributivo. Ciò in forza di un recente indirizzo giurisprudenziale, confermativo di altre pronunce che si erano espresse negli stessi termini (pur in presenza di orientamenti di segno contrario), con cui si è chiarito che Non è poi dubitabile
l'affermazione della legittimazione a contraddire dell' cioè dell'ente creditore e ciò CP_1 sulla base della giurisprudenza formatasi in materia fallimentare innanzi menzionata (che ravvisa una legittimazione meramente processuale del concessionario). D'altronde, a fronte
d'una opposizione mirante a far valere una prescrizione del credito, sarebbe del tutto illogico negare la legittimazione passiva del creditore. Nè è conferente Cass. n. 708 del
2016, di cui si è sopra detto, menzionata nel ricorso (in quel caso era stata ravvisata una coeva duplice opposizione, agli atti esecutivi e all'esecuzione). Nè con l'affidare la riscossione al concessionario l'ente impositore si spoglia del proprio credito, nè ancora, si può confondere, come traspare dal ricorso, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne - con vero e proprio salto logico - la legittimazione passiva del concessionario. (Sez. L - , Sentenza n.
16425 del 2019 ).
Ne consegue che, in carenza della legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta dal ricorrente in primo grado, l' non può essere condannata alla CP_2 rifusione delle spese di quel giudizio.
Le spese del presente grado vanno regolate con condanna dell' e della CP_1 Pt_2
alla rifusione in favore dell'appellante, sulla base del valore della condanna ottenuta in questa sede (euro 1865,00 ) che determina il valore della causa in appello, consentono di applicare il primo scaglione della tabella 12, ed i compensi medi dimezzati previsti nel nuovo DM n.147/2022, attesa la semplicità delle questioni trattate e la loro serialità, sicché i compensi sono pari ad € 962,00 (€
268,00 fase introduttiva, € 268,00 fase studio ed € 426,00 fase decisionale) esclusa fase istruttoria non tenutasi.
Le spese sono distratte, per entrambi i gradi, in favore del difensore dell'appellante che ne ha fatto rituale richiesta. Non vi è luogo a disporre sulle spese nei riguardi dell' in Controparte_3
quanto la stessa è rimasta contumace.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro l Parte_1 [...]
e l' anche quale mandatario di in Controparte_6 CP_1 Pt_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, avverso la sentenza n.
1320/2021 emessa il 14 ottobre 2021 dal Tribunale di Palmi, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna l' alla rifusione delle spese del primo grado che liquida in euro 886,00 , oltre CP_1
IVA CPA e spese generali da distrarsi in favore degli Avv.ti Domenico Antico;
2) Condanna l' e la alla rifusione anche delle spese di questo grado che CP_1 CP_7
liquida in complessivi € 247,00 oltre IVA CPA e spese generali, da distrarsi in favore dell'Avv. Domenico Antico;
3) Rigetta l'appello nei confronti dell' , nulla Controparte_5
dovendo statuirsi sulle spese in ragione della contumacia di quest'ultima.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 22 dicembre 2023
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. Massimo Gullino